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TRESPASS TO PERSON

giuridica altrui, in questo caso alla persona ( ) realizzata con

violenza e con armi (vi et armis). TRESPASS TO

Questo poteva essere fatto alla persona ma poteva anche essere un

GOODS TRESPASS TO LANDS

, cioè ai beni, oppure un , cioè ai fondi (questo dava

molto fastidio al re).

Ad un certo punto però si blocca il registro dei writs. Si erano sviluppate queste tre

formule ma che richiedevano sempre un vi et armis.

Immaginiamo alle situazioni in cui c’è ancora una gravità ma ad esempio non ci sia

l’uso delle armi ma ci siano magari altri strumenti equiparati alle armi (es. bastone).

Oppure non entro nel fondo con le persone a cavallo armate ma entro magari con i

miei cavalli che uso per abbattere il recinto del fondo che voglio occupare.

Se non c’è quest’arma magari chiedo un writ, me lo danno, ma poi si rendono conto

che la situazione non coincide con la formula registrata e quindi la causa è persa.

Poi però qualche avvocato parla con cancelliere dicendo di concedere lo stesso il writ

per casi simili. Il bastone è comunque uno strumento che fa male e che è usato come

un’arma. Però in questo caso sto fingendo perché il bastone non è un’arma ma la

posso utilizzare come tale. Ecco quindi la finzione, sto fingendo che il bastone sia

un’arma e quindi uso quel rimedio. A quel punto, siccome il writ è per casi simili, so

anche già che se A confermerà di voler proseguire, si riunirà la corte e B dovrà dire

perché B ha lanciato il bastone ferendo A e quindi malmenandolo. Mi abituo a

ricondurre una situazione nuova a qualcosa di già visto e già utilizzato.

I fatti del mio caso sono sostituibili con i fatti di quell’altro. Se l’altro ha usato quel

rimedio, e magari ha avuto anche ragione, allora anche io devo avere quel rimedio e

magari devo anche avere ragione ANALOGIA e FINZIONE.

TRESPASS ON THE CASE

Analogia e finzione fanno sì che il trespass diventa ,

in consimili caso. Perdo il vi et armis, è sempre un trespass ma non è più necessario

che ci sia un’azione svolta con armi e con violenza, intesa proprio come volontà di

danneggiare e fare del male. Questo trespass on the case può essere utilizzato in

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situazioni sicuramente nuove ma noi facciamo finta che siano sovrapponibili al caso

precedente. Se io convinco che il caso e simile e quindi i fatti sono sostituibili, avrò

ragione.

Il trespass on the case può essere utilizzato sicuramente quando non ci sono armi e

violenza intesa come volontà che implica un danneggiamento ma anche nelle

situazioni in cui non si pensa tanto se ci sia colpa o no ma si può usare il trespass on

the case anche se una volta che si svolgerà il caso davanti al giudice, nessuno proverà

che ci sia la volontà. Anche in assenza di dolo c’è una tutela.

“Il re allo sceriffo: salute! Se A ti avrà assicurato che è suo intendimento

Il writ recita:

di proseguire l’azione, allora ordina a X, che dovrà fornire garanzia e idonei

mallevadori, che si presenti dinanzi ai nostri giudici (…) onde spieghi per quale

ragione egli infisse dei pali di traverso il corso del fiume Plim lungo il quale, tra

Hamber e Gaunt, vi è un frequente e libero passaggio di navi e battelli, motivo questo

per cui una certa nave, contenente trenta quarti di malto di proprietà del predetto A,

affondò e venti quarti di malto del valore di cento scellini andarono perduti (…). Abbi

ivi i nomi dei mallevadori e questo breve”.

Siamo arrivati dunque ad un trespass on the case. Qui, attraverso passaggi successivi,

siamo in una situazione nella quale non ho sicuramente delle armi, non ho una

violenza intesa come volontà di danneggiare qualcuno ma ho infilato tutti questi

bastoni ed ho creato delle barriere pericolose in un punto dove c’è passaggio di

battelli. Passa una barca e urtando perde il suo carico. La barca prende acqua, si

ribalta parzialmente, perde il suo carico e viene concesso un trespass on the case.

Vediamo quindi quale diversità si può avere attraverso passaggi successivi:

1. Trespass vi et armis

2. Trespass on the case

3. Perdita del vi et armis

4. Tutela anche quando manca il dolo, addirittura in una situazione come questa

dove c’è sicuramente un contatto fisico forte tra i bastoni infilati nel canale ma

nessuna volontà diretta di danneggiare questo battello.

Noi abbiamo questi passaggi ma ci vogliono anni e anni per scrivere un writ perché

bisogna agire in consimile caso e quidni si fanno passaggi uno dopo l’altro.

Se fossimo andati subito con questa situazione a chiedere il trespass on the case non

c’è l’avrebbero mai dato. Ma se poi spiego il caso e dico che comunque infilare dei

bastoni nel canale è un’azione forte e quindi uso comunque la forza fisica. Quindi pian

piano la applico a quella situazione nuova ma rimane, per esempio, anche in questo

caso, un elemento di finzione molto forte. Quello che non ci viene detto qui è che il

signore che ha messo i pali era in realtà proprio il custode di quel tratto di chiusa del

fiume. Con ogni probabilità qui c’è una situazione in cui quella persona era proprio lì

per regolare il passaggio delle barche. Non c’è il dolo ma lui era lì apposta. Quindi io

posso convincere prima il cancelliere e poi il giudice che quella situazione di uno

messo lì apposta per controllare il passaggio delle barche ma che poi infila dei pali per

regolare il flusso dell’acqua provoca comunque un danno. Manca il dolo, ossia l volontà

di danneggiare, ma è comunque una situazione particolare. Riesco a convincere che hi

ha un dovere di proteggere, il cd. dutry of care, lo possiamo assimilare a quella

situazione in cui c’era inizialmente un dolo. lui lo sapeva che era il custode e quindi in

qualche modo per noi si tratta di colpa. ma noi dobbiamo cercare di ricondurla alla

situazione originaria e dire al giudice che ho diritto di utilizzare il trespass on the case

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perché la mia situazione è esattamente come quella originaria in cui fu emesso il

primo writ. Se tutto è provato come previsto nel writ si arriva ad una certa soluzione.

Certo che potrò perdere, perché per esempio non riuscirò con i miei testimoni a

convincere il giudice che sia andata così. Però se tutto va secondo la formula arriviamo

ad un certo risultato.

Si arrivano a tutelare situazioni che sicuramente erano inedite rispetto alla visione

originaria del writ.

Il trespass on the case viene utilizzato nelle situazioni di illecito che gli inglesi

chiamano TORTS. Torts quindi senza dolo e senza vi et armis. Noi quindi diremmo

colpa, ossia situazioni dove c’è negligenza. È quello che secondo gli inglesi verrà

TORT OF NEGLIGENCE

chiamato .

Partendo dall’azione del trespass vi et armis arrivo al tort of negligence, il quale si è

formato di caso in caso. Non c’è mai una regola generale nell’evoluzione del diritto

inglese, come quella dell’art. 2043 c.c. Questo perché loro continuano a muovere di

caso in caso, con analogie e finzioni.

Ad un certo punto ci sono talmente casi che si sovrappongono che alla fine il ventaglio

è molto ampio ma cambia proprio il ragionamento. Se io non ho una norma come il

2043 c.c. dovrò sempre costruire una situazione che riconduca il mio caso ad un

qualunque altro caso che si è avuto in precedenza.

DONOGHUE V. STEVENSON

Andiamo avanti nel tempo e vediamo un caso, , ossia

il caso più noto di tutta la storia del diritto inglese. Il diritto viene reso accessibile

perché attraverso i casi la gente si immedesima. Attraverso la case law il diritto è un

po’ come se diventasse patrimonio di tutti. Allo stesso tempo gli studenti continuano a

studiare sui casi ma lo stesso insegnamento ha un elemento continuo di novità e

riflessione sollecitato dagli studenti.

Quando abbiamo di fronte una sentenza inglese dobbiamo sempre partire

dall’identificare il periodo storico (qui siamo nel 1932) e dobbiamo prestare grande

attenzione ai fatti riprodotti nella sentenza.

Nella versione in italiano continua a riferirsi ad un uomo ma in realtà si tratta della

Signora Donoghue. Siamo in un paesino in Scozia, Paisley, dove si svolgono i primi due

gradi di questo procedimento. La Signora Donoghue va con un’amica in un bar. Viene

ben raccontato che l’amica ordina un caffè per lei e ordina per la Signora Donoghue

una specie di cocktail con sotto il gelato sui si versa la ginger beer (una bibita allo

zenzero). Quindi non è che la signora Donoghue che ordina e paga ma è l’amica.

Viene portata questa ginger beer in una bottiglia. Stevenson è colui che ha distribuito

queste bottiglie, ossia una bottiglia con vetro scuro e opaco.

La signora Donoghue si versa questa bibita sul gelato e comincia ad avere un po’ di

fastidio. Versano ancora il resto della bibita rimasta ma all’interno c’era una piccola

lumaca decomposta.

La signora comincia ad avere una terribile sensazione di malessere ed ha una gastrite

gravissima.

Inizia questo procedimento che parte proprio dal tort of negligence, cioè da

quell’illecito che si era consolidato attraverso l’evoluzione del nostro trespass

originario.

La sentenza riporta le opinions di Lord Backmaster, un giudice, e vedremo le sue

valutazioni. 32

Poi vi è l’opinion Lord Atkin che passerà alla storia perché grazie alla sua opinion il

caso Donoghue comincia ad avere un impatto notevole su tutta l’applicazione del tort

of negligence e poi anche sullo sviluppo del diritto inglese in ambito extracontrattuale.

15/10/2019

caso Donoghue v. Stevenson

Riprendiamo il .

La Signora Donoghue all’interno di questo bar a Paisley inizia a bere la sua ginger beer

e alla fine compare una lumaca decomposta. I fatti vengono riprodotti anche in questa

decisione perché, come abbiamo già detto, i fatti nelle sentenze inglese sono spesso

anche molto analitici in quanto è proprio dai fatti che noi riusciamo a ricostruire gli

elementi che sono ritenuti fondamentali e importanti per i giudici di quello specifico

caso.

Nell’introduzione relativa ai fatti ci sono degli elementi importanti. Per esempio, la

persona che gestisce il locale (sig. Minchella) e poi il cameriere versa una parte del

liquido in un bicchiere senza calice. La bottiglia è di vetro scuro e opaco. In più il signor

Minchella non aveva motivo di sospettare che la bottiglia contenesse qualcosa di

diverso dalla bibita allo zenzero.

Poi a

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosandim di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Cerini Diana Valentina.