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RISPOSTA:

! 1. CAPACITA’ GIURIDICA: E’ l’idoneità ad essere titolari di diritti e di doveri e si

acquista con la nascita. Dunque colui che è nato può essere titolare del diritto di

proprietà su un bene immobile ad esempio;

! 2. CAPACITA’ DI AGIRE: E’ la capacità di porre in essere atti idonei a costituire,

!

modificare, o estinguere rapporti giuridici DOMANDA: Ma che cosa vuol dire

atti idonei a costituire, modificare, o estinguere rapporti giuridici? Cerchiamo di

applicarla concretamente questa definizione.

RISPOSTA: Abbiamo detto che il minore di età può essere titolare del diritto di

proprietà su un bene immobile, ma il minore di età – munito di capacità giuridica –

può forse alienare questo immobile?

No, l’alienazione dell’immobile determina la estinzione del diritto di proprietà e la

costituzione del diritto di proprietà in capo ad un altro soggetto. Tu sai che di fronte

al diritto di proprietà sta un obbligo: anche quando discorriamo di diritto di

proprietà c’è sempre un rapporto, ovvero sia vi è un diritto di fronte al quale vi è un

obbligo in capo alla generalità dei consociati. Noi, studiando il rapporto giuridico

obbligatorio, abbiamo detto che quando si dà un rapporto giuridico vi è sempre un

obbligo di fronte al quale sta un diritto: ecco quindi che, quando vi è un diritto,

dobbiamo sempre chiederci dove stia l’obbligo corrispondente ed anche di fronte

al diritto di proprietà vi è un obbligo. 1

L’obbligo che c’è di fronte, che corrisponde al diritto di proprietà è un obbligo che

grava sulla generalità dei consociati di astensione dal compiere atti che

impediscano il godimento del bene al proprietario.

Però facciamo un passo indietro e ritorniamo alla capacità di agire per evitare

ulteriori complicazioni: dunque, la capacità di agire è la capacità di porre in essere

atti capaci di costituire, modificare o estinguere rapporto giuridici e cioè –

nell’esempio fatto – il soggetto se è capace di agire non soltanto potrà essere

titolare del diritto di proprietà su un bene, ma potrà acquistare beni, potrà alienare

quale bene, ovvero sia potrà porre in essere un insieme di atti capaci di costituire,

modificare o estinguere un rapporti giuridici (potrà, quindi, assumere obblighi,

potrà contrarre obbligazioni ecc.)

!

DOMANDA con riguardo al nostro problema relativo all’adempimento: Perché

l’adempimento possa essere qualificato tale, è necessario che il debitore sia capace di

agire? Per altro verso, acché l’adempimento sia qualificato come tale, è necessario che il

creditore che riceve la prestazione sia capace di agire?

!

RISPOSTA Con riguardo al primo profilo il nostro legislatore ci dice che, poiché

l’adempimento è un atto dovuto, questo atto prescinde dalla capacità di agire del

debitore: non occorre, quindi, che l’adempimento provenga da un soggetto capace di

agire. Per altro verso – cioè guardando il problema dal lato del creditore – occorre invece

che il creditore (ovvero sia colui il quale riceve la prestazione) sia capace di agire:

l’ordinamento, dunque, assegna rilevanza alla capacità di agire del creditore.

DOMANDA: Che cosa significa ciò?

RISPOSTA: Ciò significa che, nella ipotesi in cui la esecuzione della prestazione sia

effettuata nei confronti di un creditore che non sia capace di agire, il debitore non è

liberato a meno che non si dia dimostrazione che quanto pagato è stato rivolto vantaggio

del creditore, però il principio è che – come detto – non assume rilevanza la capacità di

agire del debitore, mentre invece assume rilievo la capacità di agire del creditore con la

conseguenza che la prestazione che sia eseguita nei confronti del creditore incapace di

agire non libererà il debitore.

Cerchiamo ora di concentrare l’attenzione sul soggetto che riceve la prestazione, cioè

sulla figura del creditore, perché la prestazione potrebbe essere eseguita nei confronti

del creditore o nei confronti di altri soggetti liberando però egualmente il debitore.

Proto si spiega meglio: intanto muoviamo dalla lettura del’art. 1188 (Destinatario del

pagamento) che individua il destinatario del pagamento e poi vediamo quando il

pagamento può essere effettuato anche nei confronti di soggetti diversi. L?art. 1188

statuisce che il pagamento deve essere eseguito o nei confronti del creditore o nei

confronti del suo rappresentante o altro soggetto legittimato a riceverli, quindi è introdotto

!

un concetto nuovo che è quello di rappresentanza DOMANDA: Ma chi è il

rappresentante?

RISPOSTA: Il rappresentante è colui il quale è munito del potere di agire in nome e per

conto di un altro soggetto detto rappresentato.

DOMANDA: Ma che vuol dire che un soggetto può agire in nome e per conto di un altro

soggetto? !

RISPOSTA Vuol dire che le conseguenze degli atti che il rappresentante pone in

essere, si verificano direttamente in capo al rappresentato: se il rappresentante, per

esempio, aliena un bene (cioè vende un bene) in nome e per conto del rappresentato, le

conseguenze dell’atto di vendita si verificano in capo al rappresentato ed inoltre, se il

rappresentante vende un bene in nome e per conto del rappresentato, occorre che

questo bene sia effettivamente di proprietà del rappresentato appunto perché, in 1

conseguenza dell’atto posto in essere dal rappresentante, si trasferirà la proprietà del

bene dal rappresentato ad un soggetto terzo.

DOMANDA: Qual è lo strumento attraverso il quale il rappresentante è munito del potere

di agire in nome e per conto del rappresentato?

RISPOSTA: Attraverso la procura il rappresentato conferisce al rappresentante il potere

di agire in suo nome e per suo conto; in alcuni casi, poi, è direttamente il legislatore che

prevede in capo ad un soggetto il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto

e dunque in questa ipotesi – laddove cioè la rappresentanza sia legale – non occorre la

procura, cioè non occorre un atto con il quale il rappresentato conferisca al

rappresentante il potere di agire in suo nome e per suo conto perché è, appunto, il

legislatore che provvede ad attribuire al rappresentante il potere di agire in nome e per

conto di una altro soggetto. Ad esempio – sono ipotesi che studierai nel diritto delle

persone e della famiglia – i genitori hanno la rappresentanza legale rispetto ai figli minori

di età (controlla se è giusto minori di età perché non si capiva bene dalla registrazione).

Il pagamento, quindi, da parte del debitore può essere fatto al creditore oppure può

essere fatto ad un soggetto diverso dal creditore purché tale soggetto sia munito del

potere di rappresentanza e questo accade in molti casi visto che, ad esempio, i debiti nei

confronti della banca si adempiono nei confronti del cassiere, quando andiamo ad

acquistare un biglietto del treno non paghiamo direttamente all’Amministratore Delegato

di Trenitalia ma paghiamo all’incaricato presso la biglietteria, quando acquistiamo un

vestito in un negozio spesso paghiamo al commesso e così via.

Ecco quindi che il pagamento non sempre avviene direttamente nelle mani del creditore

ma può avvenire anche nelle mani di un soggetto diverso purché questo soggetto

diverso sia legittimato, ad esempio, in quanto munito del potere di rappresentanza.

DOMANDA: Qual è la conseguenza di quello che stiamo dicendo?

RISPOSTA: La conseguenza di quello che stiamo dicendo è che il pagamento effettuato

nelle mani di chi non sia legittimato a riceverlo, non libera il debitore.

DOMANDA: Ma che cosa vuol dire che non libera il debitore?

RISPOSTA: Vuol dire che il creditore, qualora il debitore eseguisse la prestazione nei

confronti di un soggetto diverso dal creditore medesimo, potrebbe chiedere nuovamente

al debitore di eseguire la prestazione. Questo è così tranne in due ipotesi, cioè il

pagamento effettuato nelle mani di chi non sia legittimato a riceverlo non libera il debitore

a meno che non si verifichi una delle due ipotesi che ora analizziamo:

! 1. PRIMA IPOTESI di cui all’art. 1188.2: Il pagamento fatto a chi non era legittimato a

riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.

DOMANDA: Che cosa vuol dire a meno che il creditore lo ratifica?

RISPOSTA: L’istituto della ratifica è un istituto che assume particolare rilevanza in

tema di rappresentanza e per capire perché l’istituto della ratifica assume rilievo in

tema di rappresentanza facciamo un passo indietro a quando, dicendo che cosa è

la rappresentanza, abbiamo detto che il rappresentante è munito del potere di

agire in nome e per conto di un altro soggetto.

DOMANDA: Che cosa succede, però, se il rappresentante esce dai confini, esce

dai limiti dei poteri che gli sono stati conferiti, cioè cosa succede se il

rappresentante pone in essere un atto eccedente i limiti dei poteri che gli sono

stati conferiti? Oppure che cosa succede se il rappresentante si qualifica come

tale all’esterno senza che però gli sia stato attribuito alcun potere?

RISPOSTA: Questa è la ipotesi del falso rappresentante, ovvero sia del

rappresentante che non è stato munito dei poteri oppure che agisce eccedendo i

limiti dei poteri che gli sono stati conferiti. 1

DOMANDA: Qual è la sorte, in questo caso, degli atti posti in essere dal

rappresentante?

!

RISPOSTA Gli atti posti in essere dal rappresentante sono privi di effetti, il

nostro codice ci dice appunto che laddove il rappresentante ecceda i limiti dei

poteri che gli sono stati conferiti oppure laddove agisca senza potere, gli atti da lui

compiuti sono inefficaci, però – dice il codice – il rappresentato può far sì che

questi atti divengano efficaci nei suoi confronti attraverso lo strumento della

ratifica: il rappresentato, cioè, può ratificare gli atti posti in essere dal

rappresentante senza potere.

DOMANDA: Ma che cosa vuol dire che il rappresentato può ratificare gli atti posti

in essere dal rappresentante senza potere?

RISPOSTA: Vuol dire che si reputa come se il rappresentante fosse stato munito

dei poteri e, quindi, gli atti posti in essere dal rappresentante divengono efficaci e

questi effetti ricadono direttamente in capo al rappresentato.

Questo strumento della ratifica trova applicazione anche con riguardo

all’argomen

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Publisher
A.A. 2008-2009
60 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher albertovadala di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Zimatore Attilio.