Introduzione al diritto privato: ciclo integrativo sulle obbligazioni
In questo corso parleremo del rapporto obbligatorio in generale, delle codificazioni del rapporto obbligatorio, dell’adempimento, dell’inadempimento, cercando di procedere lentamente in modo da seguire questi ragionamenti spesso non semplici. Il primo riferimento importante è la formula logica del giudizio ipotetico: “Se A, allora B” e, poiché parleremo delle obbligazioni e del rapporto obbligatorio, vediamo subito qual è il dato normativo da cui muovere per iniziare la nostra indagine.
Il dato normativo da cui muovere è l’art. 1173 del codice civile, che individua le fonti delle obbligazioni: le obbligazioni, dunque, possono derivare, cioè possono trovare fonte, in una serie di accadimenti della realtà, che sono individuati dall’art. 1173 e il quale stabilisce che le obbligazioni possono derivare 1) da contratto, 2) da fatto illecito, 3) da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. L’art. 1173, dunque, individua gli accadimenti della realtà idonei a costituire fonte di obbligazioni.
Cos'è l'obbligazione?
Noi, però, dobbiamo capire cos’è l’obbligazione e possiamo innanzitutto muovere dalla definizione di obbligazione che ci è stata data durante il corso di istituzioni di diritto romano: OBLIGATIO EST IURIS VINCULUM QUO NECESSITATE ADSTRINGIMUR ALICUIUS SOLVENDAE REI SECUNDUM NOSTRAE CIVITATIS IURA. Dunque, traducendo questa definizione latina, l’obbligazione è un vincolo che lega un soggetto ad un altro per l’esecuzione di una data prestazione.
Cerchiamo di approfondire questo concetto alla luce delle disposizioni del nostro ordinamento positivo, dell’ordinamento vigente, e alla luce della definizione di norma giuridica, della definizione di norma come giudizio ipotetico: la norma giuridica “Se A, allora B” contiene, accanto alla descrizione di un fatto (“Se A”), la descrizione di un comportamento umano (“allora B”) al quale è attribuita la qualifica di doverosità nel momento in cui accade il fatto descritto nella parte ipotetica della norma.
Cerchiamo di chiarire meglio questo discorso: la prima parte della norma (“Se A”) descrive la fattispecie, cioè l’immagine o figura di un fatto, descrive un fatto che può accadere o può non accadere e, nel momento in cui accade il fatto descritto in questa parte ipotetica, il comportamento umano (“allora B”) descritto nella stessa norma diventa doveroso, diventa obbligatorio.
Leggiamo l’art. 1476, un articolo che non va studiato per la preparazione dell’esame ma va letto ora per capire a cosa ci riferiamo quando parliamo di norma giuridica e di rapporto obbligatorio: innanzitutto, questo articolo reca la rubrica OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL VENDITORE ed indica, al primo punto, consegnare la cosa al compratore.
Quando sorge un obbligo?
Il venditore deve consegnare la cosa al compratore e, dunque, sorge un obbligo in capo al venditore di consegnare la cosa al compratore. DOMANDA: Ma questo obbligo quando sorge? Il contegno del venditore che deve consegnare la cosa al compratore, non è un comportamento sempre dovuto, in sé dovuto, ma è un contegno che diviene obbligatorio nel momento in cui le parti stipulino un contratto di vendita, ovvero sia nel momento in cui accada un fatto (stipulazione del contratto) contemplato nella parte ipotetica della norma, all’accadimento del quale il comportamento del venditore diventa doveroso “Se le parti stipulano un contratto di vendita, allora sorge l’obbligo in capo al venditore, di consegnare la cosa al compratore”.
La parte “allora B” assume il nome tecnico di effetto giuridico, ovvero sia la descrizione di un contegno umano al quale, all’accadere del fatto, è attribuita la qualifica di doverosità: il comportamento del venditore, dunque, diviene doveroso nel momento in cui accade il fatto ossia nel momento in cui le parti abbiano stipulato un contratto di vendita. Questa prospettiva, l’effetto giuridico “allora B”, si identifica con l’obbligo; se vogliamo essere più precisi, possiamo dire che, in realtà, l’effetto giuridico si identifica con una vicenda costitutiva, modificativa o estintiva dell’obbligo: l’obbligo in capo ad un soggetto, cioè, può sorgere (come nell’ipotesi che abbiamo visto ora: se le parti stipulano un contratto di vendita, allora sorge l’obbligo di consegnare la cosa, in capo al venditore: questa è, appunto, una vicenda costitutiva perché accade un fatto e si costituisce un obbligo), può modificarsi o può estinguersi.
Effetto giuridico e obbligo
In altre ipotesi, all’accadimento dal fatto, la norma può rannodare la estinzione di un obbligo già esistente, di un obbligo già previsto da un’altra norma, così come può rannodare la modificazione di un obbligo già esistente, ossia di un obbligo già previsto da un’altra norma. Quindi, priorità logica dell’obbligo giuridico: l’effetto giuridico si identifica con l’obbligo. Questa priorità logica dell’obbligo, cioè il fatto che laddove vi sia una norma giuridica vi è sempre un obbligo, non impedisce di rilevare che nell’ambito dei cosiddetti “rapporti giuridici” la norma prevede l’effetto giuridico istituendo un collegamento tra la posizione del soggetto obbligato (cioè la posizione del soggetto in capo al quale sorge l’obbligo) e la posizione del soggetto che è destinatario del comportamento dovuto.
Nelle ipotesi in cui si dia un rapporto giuridico la norma non soltanto prevede un obbligo, ma prevede anche il destinatario del comportamento dovuto: la posizione del destinatario del comportamento dovuto viene definita diritto soggettivo. Questa prospettiva che stiamo seguendo, il diritto soggettivo designa la posizione di destinatari età di un obbligo altrui: c’è un soggetto obbligato, titolare dell’obbligo e che dunque deve osservare un comportamento secondo quanto stabilito dalla norma e questo comportamento deve essere indirizzato verso un determinato soggetto. Questo soggetto, nei confronti del quale viene indirizzato il comportamento dovuto, è il soggetto titolare del diritto soggettivo e quindi, quando parliamo di rapporto giuridico, parliamo (con qualche semplificazione, però è importante semplificare per fissare il concetto in mente) del legame che viene istituito dalla norma tra obbligo giuridico e diritto soggettivo: da un lato, dunque, il comportamento dovuto in virtù della previsione normativa, dall’altro il soggetto nei confronti del quale è indirizzato questo comportamento dovuto.
Ecco quindi che tutte le volte che parliamo di rapporto giuridico, come ormai risulta evidente, ci collochiamo nell’ambito dell’effetto giuridico. Se vogliamo tornare all’esempio che abbiamo fatto prima, relativo alle obbligazioni del venditore (abbiamo detto che l’art. 1476 al n°1 prevede che se le parti stipulano un contratto di vendita, allora sorge l’obbligo in capo al venditore di consegnare la cosa al compratore), vediamo che il titolare dell’obbligo è il venditore, perché è lui che deve osservare il comportamento che si traduce nella consegna della cosa al compratore; il titolare del diritto soggettivo, invece, in questo rapporto obbligatorio è il compratore, perché il contegno dovuto si rivolge nei suoi confronti perché, cioè, il compratore è il destinatario del comportamento dovuto.
Prima di proseguire e capire che cosa sia la prestazione, è importante fare una precisazione: è vero che nel rapporto giuridico la norma istituisce un legame fra obbligo giuridico e diritto soggettivo, però non dobbiamo mai dimenticare che, nello schema normativo, la posizione di destinatari età non è sempre presente, cioè non in tutte le norme, di fronte all’obbligo giuridico, vi è un diritto soggettivo; esso vi è sempre quando si discorre di rapporto giuridico obbligatorio e quindi vi è sempre nelle ipotesi che noi studieremo da ora in avanti ma, come detto, bisogna tenere presente che vi sono delle norme che contemplano soltanto obblighi giuridici senza prevedere il destinatario di questi obblighi e sono norme che si rilevano soprattutto nel campo del diritto pubblico.
Contenuto della obbligazione
Cerchiamo ora di capire qual è il contenuto della obbligazione: innanzitutto, se l’obbligazione è il vincolo che lega un soggetto ad un altro per l’esecuzione di una data prestazione, dobbiamo capire che cos’è la prestazione, perché il nostro ordinamento consente di assegnare la qualifica di prestazione, come contenuto di un rapporto obbligatorio, soltanto in determinate ipotesi. Cerchiamo di capire muovendo anche qui dalla lettura di una norma ed è a norma immediatamente successiva a quella relativa alle fonti delle obbligazioni: l’art. 1174 del codice civile.
DOMANDA: Innanzitutto, che cosa vuol dire la norma quando recita “La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione”? RISPOSTA: Se la prestazione è l’oggetto dell’obbligazione e se l’obbligazione è un contegno dovuto dal titolare dell’obbligo, che assume la qualifica di debitore, allora la prestazione sarà quel contegno umano al quale è attribuita la qualifica di doverosità. Ciò significa che l’obbligazione si identifica con l’effetto giuridico “allora B” (tieni sempre presente che l’effetto giuridico è un comportamento umano al quale è attribuita la qualifica di doverosità) e la prestazione (ovvero sia ciò che forma oggetto di obbligazione) non può che essere quel comportamento umano al quale è attribuita la qualifica di doverosità.
Ripetiamo i concetti fin qui espressi: innanzitutto, noi stiamo cercando di capire che cos’è l’obbligazione e stiamo cercando di inserire il problema dell’obbligazione e del rapporto obbligatorio nell’ambito della definizione di norma giuridica: la norma giuridica, come abbiamo detto, prevede la descrizione di un fatto e la descrizione di un comportamento umano; nel momento in cui accada nella realtà il fatto descritto nella norma, quel comportamento umano a sua volta descritto dall’effetto giuridico, è assegnato alla qualifica di doverosità, il comportamento umano, cioè, diventa dovuto e il titolare dell’obbligo è colui il quale deve osservare questo comportamento umano.
Requisiti della prestazione
L’obbligazione ha per oggetto una prestazione e, quindi, possiamo identificare la prestazione con il comportamento umano che è dovuto, dal soggetto obbligato (ossia dal debitore), nel momento in cui accada il fatto descritto nella norma. Allora se la prestazione è questo comportamento umano al quale è assegnato la qualifica di doverosità (cioè la prestazione è il comportamento umano che deve essere osservato), cerchiamo di capire quali requisiti deve avere la prestazione perché essa possa costituire oggetto di un rapporto obbligatorio: infatti, in assenza di questi requisiti, il comportamento umano non può costituire oggetto di obbligazione e quindi, a quel comportamento umano, non si applicheranno le norme in tema di obbligazioni che studieremo di qui in avanti.
I requisiti della prestazione sono indicati dall’art. 1174 che abbiamo già visto e questa norma prevede due requisiti fondamentali:
- La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica
DOMANDA: Cosa significa che la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica? RISPOSTA: Innanzitutto, la prestazione sarà suscettibile di valutazione economica quando avrà per oggetto la consegna di una somma di denaro; è possibile, però, che la prestazione (come nell’esempio fatto prima) non abbia per oggetto la consegna di una somma di denaro, ma abbia per oggetto un comportamento diverso: allora questa prestazione sarà suscettibile di valutazione economica qualora questo diverso comportamento del debitore sia traducibile in una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico.
Quindi, la prima ipotesi, è che la prestazione abbia per oggetto la consegna di una somma di denaro: il debitore, per esempio, deve al creditore 100 euro e, dunque, il debitore si è obbligato a pagare 100 euro al creditore, questa prestazione, come detto, è suscettibile di valutazione economica perché consiste nella consegna di una somma di denaro. Seconda ipotesi: il venditore deve consegnare la cosa venduta al compratore; questa prestazione non ha per oggetto la consegna di una somma di denaro ma, perché possa assumere la qualifica di prestazione ai sensi dell’art. 1174, deve essere suscettibile di valutazione economica.
DOMANDA: Come facciamo a capire se la prestazione, che non abbia per oggetto la consegna di una somma di denaro, sia suscettibile di valutazione economica? RISPOSTA: Il criterio è quello della idoneità di questo comportamento, non avente per oggetto la consegna di un somma di denaro, ad essere tradotto in una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico.
Cerchiamo di chiarire meglio quanto detto fin ora: noi abbiamo detto che “allora B” è l’effetto giuridico e che esso lo identifichiamo con l’obbligo e il titolare dell’obbligo, nei rapporti giuridici obbligatori, assume la qualifica di debitore. Nei rapporti giuridici obbligatori (cioè quelli che stiamo studiando ora) abbiamo detto che la norma, nel disegnare l’effetto giuridico, prevede non solo un debitore ma anche un creditore: questo creditore è titolare del diritto soggettivo e quindi abbiamo, da un lato, l’obbligo giuridico e, dall’altro, il diritto soggettivo.
Noi dobbiamo cercare di capire quando la prestazione del debitore (cioè il comportamento che il debitore deve osservare, il comportamento che il debitore deve rivolgere verso il creditore) sia suscettibile di valutazione economica; in particolare, dobbiamo cercare di capire quando la prestazione, che non abbia per oggetto la consegna di una somma di denaro, sia suscettibile di valutazione economica perché quando la prestazione ha per oggetto la consegna di una somma di denaro, è evidente che questa prestazione è suscettibile di valutazione economica.
Tornando all’esempio della vendita fatto prima, la qualifica di debitore è assunta dal venditore che deve consegnare il bene al compratore e il compratore, dunque, è creditore di questa prestazione; questa prestazione, però, non ha per oggetto la consegna di una somma di denaro, ma ha per oggetto la consegna di un bene. DOMANDA: Come facciamo a stabilire se questa prestazione, avente per oggetto la consegna di un bene, è suscettibile di valutazione economica? RISPOSTA: La prima cosa da vedere, per capire se una certa prestazione è suscettibile di valutazione economica è se, di fronte a questa prestazione, vi sia quella che possiamo definire controprestazione e cioè se a sua volta questo soggetto assume la qualifica di debitore nei confronti del debitore originario.
Spieghiamo meglio questo punto: abbiamo detto che viene concluso un contratto di vendita, il venditore è obbligato a consegnare la cosa al compratore. L’oggetto della prestazione è dunque il comportamento che deve osservare il venditore, consistente nella consegna di questa cosa. DOMANDA: Come facciamo a dire se questa prestazione è suscettibile di valutazione economica? RISPOSTA: Innanzitutto dobbiamo andare a vedere se a sua volta il compratore è tenuto ad eseguire un’altra prestazione; se il compratore è a sua volta tenuto a versare una somma di denaro al venditore, questo corrispettivo in denaro rappresenta il valore economico della prestazione che deve essere eseguita dal venditore.
Nell’esempio che abbiamo fatto, di fronte ad una prestazione non avente per oggetto la consegna di una somma di denaro, sta una controprestazione che ha per oggetto la consegna di una somma di denaro e, dunque, questa controprestazione consente di assegnare valore economico alla prestazione principale.
Poniamo, facendo un altro esempio, che i due soggetti stipulino un contratto di lavoro: il contratto di lavoro lo collochiamo anch’esso nella parte ipotetica della norma, esso è un fatto; ebbene, se viene stipulato un contratto di lavoro, sorge l’obbligo in capo al lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa. DOMANDA: Questa prestazione lavorativa è suscettibile di valutazione economica? RISPOSTA: Per capire se questa prestazione lavorativa è suscettibile di valutazione economica, vediamo se il contratto prevede una controprestazione avente per oggetto una somma di denaro. Ecco che allora possiamo rispondere sì, il contratto la prevede, perché il datore di lavoro è obbligato a versare una somma di denaro.
Quindi, il primo criterio per comprendere se una prestazione sia suscettibile di valutazione economica, anche qualora non consista nella consegna di una somma di denaro, è verificare se di fronte a questa prestazione vi sia una controprestazione, avente per oggetto la consegna di una somma di denaro.
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Appunti di Diritto privato sulle obbligazioni
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