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Le obbligazioni

Il rapporto obbligatorio

Il codice non dà una definizione del concetto di obbligazione; esso si ricava dall'interpretazione delle norme che regolano il rapporto obbligatorio. Ma l'obbligazione potrebbe essere definita come "lo specifico dovere giuridico, in forza al quale un soggetto, il debitore, è tenuto ad una prestazione patrimoniale per soddisfare l'interesse di un altro soggetto, il creditore".

Dalla definizione innanzi data si deduce che il legame che nasce con l'obbligazione crea un vincolo giuridico fra le parti, differenziando l'obbligazione da altri obblighi che nascono dal costume, dalla morale e dalla religione.

Si può quindi scomporre l'obbligazione in:

  • Debito (Dovere di adempiere la prestazione)
  • Responsabilità (Consistente nell'assoggettamento del patrimonio del debitore al potere coattivo del creditore)

La responsabilità è conseguenza dell'inadempimento del debitore.

Fonte dell'obbligazione

È ogni fatto giuridico dal quale trae origine l'obbligazione stessa. Alcune fonti hanno natura negoziale (volontà del soggetto essenziale per la nascita del rapporto), altre, invece, hanno una natura non negoziale e danno vita al rapporto obbligatorio anche senza o contro la volontà di chi diviene obbligato. Le singole fonti sono:

  • I contratti
  • I fatti illeciti
  • Ogni altro fatto o atto idoneo a produrre un'obbligazione "in conformità dell'ordinamento giuridico"

Elementi del rapporto obbligatorio

A) Il debito (è la posizione giuridica passiva del rapporto obbligatorio ed ha come suo contenuto il dovere di adempiere ad una determinata prestazione).

B) Il credito (è il diritto all'adempimento, ossia la pretesa giuridicamente tutelata del creditore ad ottenere la prestazione. Il credito è un diritto soggettivo: suoi caratteri essenziali sono la patrimonialità del contenuto e l’assolutezza, cioè la tutelabilità erga omnes).

C) L'oggetto consiste nella prestazione, ossia nel comportamento cui è tenuto il debitore. La prestazione deve presentare i seguenti requisiti:

  • Patrimonialità - cioè che la prestazione deve essere valutata economicamente, altrimenti mancherebbe la possibilità di stabilire la somma per la quale il creditore può rivalersi sui beni del debitore
  • Possibilità - l'impossibilità può essere d'ordine materiale, per esempio consegnare un bene inesistente, o d'ordine giuridico, per esempio obbligarsi a vendere un bene demaniale, di per sé inalienabile
  • Liceità - la prestazione non deve essere contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume
  • Determinatezza o determinabilità - la prestazione deve essere accertabile mediante un processo oggettivo e logico, con esclusione di apprezzamenti individuali. Le parti possono anche stabilire che il contenuto della prestazione sia rimesso alla determinazione di una persona competente e di loro fiducia, detta "arbitratore"

D) Interesse del creditore (mentre la prestazione deve avere carattere patrimoniale, l'interesse del creditore a conseguirla può essere anche soltanto scientifico, culturale, ideale o d'affezione, purché socialmente apprezzabile e degno di tutela giuridica).

Il dovere di correttezza

Secondo l'art.1175 C.C., il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Tale norma costituisce espressione del generale principio di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri. In applicazione del citato principio è previsto che anche il contenuto dei contratti del consumatore deve essere ispirato ai canoni della correttezza e buona fede.

Inoltre, il principio di buona fede nelle obbligazioni come obbligo etico di comportamento è diverso dalla buona fede quale situazione psicologica di ignoranza dell'altrui lesione. L'obbligo di correttezza trova il suo fondamento nei principi di solidarietà umana e sociale sanciti dall'art. 2 Cost.

La regola dell'art. 1175 consente di individuare con maggiore esattezza il contenuto del rapporto obbligatorio. In particolare si osserva:

  • Il debitore deve eseguire tutte quelle prestazioni strumentali o accessorie che siano dovute secondo un criterio di correttezza, al fine di realizzare compiutamente l'interesse del creditore alla prestazione
  • Il creditore è tenuto a quella cooperazione che è d'uso tra le persone corrette, per facilitare al debitore l'adempimento o, almeno, per evitargli inutili aggravi

Obbligazioni imperfette

Vi sono poi delle obbligazioni cui l'ordinamento riconosce solo alcuni degli aspetti tipici della disciplina del rapporto obbligatorio; esse sono anche definite obbligazioni imperfette. Tra esse la figura tipica è quella dell'obbligazione naturale, la quale ricorre quando l'ordinamento riconosce rilevanza giuridica a semplici doveri sociali e morali.

Casi di obbligazioni naturali sono:

  • L'esecuzione spontanea di una disposizione fiduciaria
  • Il pagamento del debito prescritto
  • Il pagamento di un debito di gioco o di una scommessa

Elementi di obbligazioni naturali sono:

  • L'esistenza di un dovere morale e sociale
  • Un adempimento di contenuto patrimoniale (requisiti dell'adempimento sono la capacità della persona che adempie e la spontaneità dell'adempimento)

I caratteri delle obbligazioni naturali sono invece:

  • L'incoercibilità, nel senso che nessuno può essere costretto giudizialmente ad eseguire l'obbligo
  • L'irripetibilità, ossia l'impossibilità di farsi restituire ciò che si è spontaneamente prestato

Principali tipi di obbligazione

Sez.1 - Obbligazioni con pluralità di soggetti

L'aspetto soggettivo dell'obbligazione è caratterizzato da due principi fondamentali:

  • Il principio della dualità dei soggetti - il rapporto intercorre tra due distinti titolari, portatori di interessi contrapposti (possono aversi anche più creditori, o più debitori)
  • Il principio della determinatezza dei soggetti - essi devono essere determinabili dal momento della nascita dell'obbligazione o quantomeno determinabili; in altri termini, nel rapporto devono essere già contenuti gli elementi per determinare i soggetti

L'obbligazione parziaria è un'obbligazione con più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto o obbligo parziale, proporzionato alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio. Di conseguenza, se vi sono più creditori, ognuno di essi ha il diritto di esigere dal debitore soltanto la sua parte; se vi sono più debitori, ognuno è obbligato solo per la sua parte.

L'obbligazione solidale è un'obbligazione con pluralità di soggetti in cui ogni creditore ha diritto di pretendere la prestazione per intero (solidarietà attiva), oppure ogni debitore ha l'obbligo di eseguire l'obbligazione per intero (solidarietà passiva). Il pagamento effettuato dal debitore richiesto estingue l'obbligazione. I presupposti delle obbligazioni solidali sono:

  • Pluralità di soggetti della medesima parte
  • Unicità della prestazione
  • Unica causa d'obbligazione

Per quanto riguarda la solidarietà, la solidarietà attiva ha funzione di agevolare l'esercizio del diritto di credito e il pagamento da parte del debitore, in quanto ciascun creditore solidale può ottenere l'intero dal debitore. Nel caso della solidarietà passiva, il creditore vede notevolmente rafforzato il vincolo obbligatorio in quanto può ottenere da ciascuno dei debitori l'intera prestazione, senza escutere gli altri.

Le fonti della solidarietà attiva sono la volontà delle parti o la legge; il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido. La solidarietà attiva deve essere espressamente stabilita e non si presume. Per la solidarietà passiva, la fonte è, innanzitutto, la legge. In particolare, i condebitori si presumono sempre solidamente obbligati rispetto al creditore.

Riguardo la disciplina della solidarietà, è prevista:

  • Azione di regresso (il debitore solidale, che ha pagato l'intero ammontare al creditore, si rivolgerà con l'azione di regresso agli altri condebitori per ottenere da ciascuno il rimborso delle rispettive quote di debito; se, però, l'obbligazione è stata contratta nell'interesse esclusivo di uno degli obbligati, questi dovrà rimborsare per l'intero chi ha pagato. Similmente, il creditore che ha riscosso il credito per l'intero ammontare dovrà corrispondere le rispettive quote agli altri creditori)
  • Non estensione degli atti pregiudizievoli (se si verifica un fatto o atto sfavorevole ad uno dei debitori o creditori solidali, gli effetti non si comunicano agli altri. Eccezionalmente, tuttavia, l'interruzione della prescrizione nei confronti di uno ha effetti "erga omnes" (Art.1310 c.c.))
  • Estensione dei fatti favorevoli (se si verifica un fatto o un atto favorevole nei confronti di un debitore o creditore solidale gli effetti si comunicano agli altri; così il pagamento dato da uno dei debitori solidali estingue l'obbligazione, liberando gli altri debitori; la remissione fatta a favore di uno dei condebitori libera anche gli altri)

Obbligazioni divisibili e indivisibili

È divisibile l'obbligazione che ha per oggetto una prestazione suscettibile di divisione per natura o perché tale è stata considerata dalle parti contraenti. L'obbligazione divisibile è quella che consente al singolo concreditore di richiedere solo la sua parte ed al singolo condebitore di dare solo la sua parte.

L'obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha ad oggetto un bene che, per sua natura o per volontà della parti, non è suscettibile di frazionamento in parti omogenee. Ciò, quindi, si ha sia quando l'indivisibilità dell'oggetto dipende dalla natura dello stesso, sia quando i soggetti hanno considerato indivisibile una prestazione.

Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle stesse norme delle obbligazioni solidali (Art. 1317 c.c.). Ciò che differenzia la solidarietà dall'indivisibilità è che, mentre la prima vuole facilitare la riscossione del credito, la seconda è solo conseguenza dell'indivisibilità del suo oggetto. Inoltre, mentre nella solidarietà sussiste una pluralità di obbligazioni, nella indivisibilità si ha un'obbligazione unica.

Sez.2 - Le obbligazioni con pluralità di oggetti

L'obbligazione cumulativa ricorre quando il debitore è tenuto ad eseguire "insieme" due o più prestazioni, sicché l'obbligazione ha contenuto multiplo e la liberazione del debitore ha luogo se siano eseguite tutte le prestazioni, pur eseguendole separatamente. Se le prestazioni hanno natura diversa, allora si parla di obbligazioni miste.

L'obbligazione alternativa è quella in cui sono previste due o più prestazioni, ma il debitore si libera eseguendone una sola. Il momento di maggior rilievo riguarda la determinazione del soggetto cui spetta il diritto di scelta tra le due prestazioni. Il diritto di scelta spetta al debitore, a meno che le parti non l'abbiano attribuito al creditore o a un terzo. Se, tuttavia, il debitore non esegue alcuna delle due prestazioni alternative nel termine fissato da giudice, la scelta passa al creditore, per consentire l'adempimento dell'obbligazione. La facoltà spettante al creditore, invece, passa al debitore se il creditore non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissato dal debitore medesimo. Se la scelta è rimessa ad un terzo e questi non lo fa nel termine assegnatogli, essa è di competenza del giudice. Nel caso di sopravvenuta impossibilità di adempimento per una delle due o più prestazioni, si possono avere diverse ipotesi, cioè che l'impossibilità preesista al rapporto obbligatorio o che sia sopravvenuta. Nel caso in cui l'impossibilità si verifica dopo la scelta e riguarda la prestazione ormai unica, l'obbligazione si estingue.

L'obbligazione facoltativa si ha quando è prevista una sola prestazione obbligatoria, ma il debitore può liberarsi effettuando una prestazione diversa. La disciplina dell'istituto è identica a quella prevista per le obbligazioni semplici: quando l'adempimento della prestazione principale diviene impossibile, per causa non imputabile al debitore, l'obbligazione si estingue; se, invece, l'impossibilità dipende dal debitore, costui sarà tenuto a risarcire i danni.

Sez.3 - Classificazione delle obbligazioni rispetto alla prestazione

Le obbligazioni positive o affermative hanno per oggetto un comportamento attivo da parte del debitore. Possono essere:

  • Obbligazioni di dare (tali obbligazioni comportano l'effettiva consegna di una cosa; l'obbligo accessorio è quello di custodire la cosa fino alla consegna)
  • Obbligazioni di fare (hanno per oggetto un'attività in senso proprio del debitore; possono essere infungibili, quando l'adempimento deve essere fatto dal debitore e soltanto lui, e fungibili, quando la prestazione può anche essere eseguita da un terzo)
  • Obbligazioni miste di dare e fare (si realizzano in alcune figure complesse, come nei contratti di appalto)

Le obbligazioni negative sono quelle in cui la prestazione consiste in un comportamento negativo, ossia un "non facere" o in un "sopportare" da parte del debitore. Pertanto nelle obbligazioni negative, oggetto della prestazione è il non verificarsi di un determinato atto o fatto. Fino a quando il debitore resta inerte, l'obbligazione non si manifesta all'esterno. Essa acquista rilievo quando il debitore viene meno al vincolo, costringendo il creditore a richiedere l'intervento del giudice.

Sez.4 - Altre distinzioni in rapporto all'oggetto

Si ha obbligazione di risultato quando l'oggetto dell'obbligazione non è costituito dal lavoro, ma dal risultato del lavoro; con la conseguenza che il debitore non può dirsi adempiente fino a quando non abbia procurato risultato.

Si ha obbligazione di mezzi quando l'oggetto dell'obbligazione è un comportamento diligente, cioè l'impiego diligente di mezzi idonei a realizzare un risultato e non la realizzazione del risultato.

Obbligazioni generiche e specifiche

È generica l'obbligazione che ha per oggetto della prestazione una cosa generica o una certa quantità di cose fungibili. L'obbligazione è specifica quando ha per oggetto della prestazione una cosa specifica. Per le obbligazioni generiche l'art. 1178 c.c. prescrive che il debitore deve consegnare una cosa appartenente al genere dedotto, ma di qualità non inferiore alla media. Inoltre, riguardo alle obbligazioni generiche, l'estinzione di questo tipo di obbligazione non può mai verificarsi per impossibilità, per la natura, appunto, generica dell'oggetto e, riguardo a contratti con effetti reali, la proprietà si acquista solo con la specificazione.

Obbligazioni pecuniarie

Sono pecuniarie le obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro. Tale distinzione assume notevole rilievo, in quanto l'art. 1277 c.c. dispone che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento ed al suo valore nominale. Si tratta del principio nominalistico in virtù del quale l'obbligazione si esegue in conformità del suo importo nominale e non del valore effettivo. Pertanto il debitore deve dare la quantità di moneta stabilita, anche se il suo valore di scambio o il suo potere di acquisto si sia frattanto modificato.

Tuttavia, è stato precisato che il principio nominalistico trova applicazione solo per alcune obbligazioni di somme di denaro, perché tra esse occorre distinguere:

  • I debiti di valuta (cioè quelle prestazioni pecuniarie sin dalla nascita e per i quali vale il principio nominalistico)
  • I debiti di valore (cioè quelle obbligazioni nelle quali la moneta assume rilievo solo in un momento successivo come controvalore del bene dell'oggetto dell'obbligazione e per i quali non vale il principio nominalistico)

Per risolvere lo svantaggio che a volte può sorgere dal principio nominalistico, è consentito ricorrere a determinate clausole che trasformano il debito di valuta in debito di valore. Le principali sono:

  • Clausola oro (la quantità di moneta da prestare viene determinata con riferimento al valore dell'oro)
  • Clausola merce (la quantità di moneta da dare è determinata in rapporto al costo di una determinata merce)
  • Obbligazioni indicizzate (la quantità di moneta è determinata dal rapporto di valore con un determinato parametro, come l'indice del costo della vita)
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher michelecarraturo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Conte Giuseppe.
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