Attività giuridica
I fatti giuridici
Fatto giuridico: Il fatto giuridico è un accadimento al quale la norma collega un effetto giuridico.
- Fatti in senso stretto: sono fatti naturali, considerati dalla norma nella loro oggettività, rispetto ai quali un eventuale comportamento o azione umana non rileva. Es.: art. 934 cod. civ. → Opere fatte sopra o sotto il suolo “Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge”.
- Fattispecie: è il fatto previsto dalla norma come idoneo a produrre effetti giuridici.
Le varie tipologie di fattispecie
- Fattispecie astratta: insieme delle circostanze previste da una norma l’applicabilità di una fattispecie.
- Fattispecie semplice: per il verificarsi di un effetto giuridico è sufficiente un solo fatto (es.: art. 1 cod. civ. La nascita determina l’acquisto della capacità giuridica).
- Fattispecie complessa: l’effetto giuridico si verifica solo laddove ricorrano una pluralità di negozio condizionato: fatti (es.: art. 1353 cod. civ. La produzione o la cessazione degli effetti è subordinata al verificarsi di un evento futuro ed incerto).
Il codice civile distingue le fattispecie in:
- Fatti
- Atti
- Contratti
Fatti e atti
I fatti produttivi di effetti giuridici si suddividono in:
- Fatti giuridici in senso stretto
- Atti giuridici → i quali, a loro volta, si distinguono in:
- Atti giuridici in senso stretto → atti leciti ed atti illeciti
- Atti di privata autonomia/negozi giuridici → questi si differenziano in relazione alla:
- Struttura soggettiva → atti o negozi unilaterali e atti o negozi bilaterali o plurilaterali;
- Caratteristiche dell’oggetto → atti a contenuto patrimoniale e atti a contenuto non patrimoniale.
Atti
Categoria contraddistinta da consapevolezza e volontarietà.
- Atti leciti
- Atti illeciti
- Atti di autonomia
- Atti di eteronomia
Atto lecito
È un atto dal contenuto svariato ma comunque consentito dall’ordinamento. Gli atti leciti si distinguono in:
- Operazioni materiali: azioni che determinano modificazioni della realtà alle quali seguono effetti giuridici; esse si dividono in:
- Atti in senso stretto
- Atti di autonomia
- Dichiarazioni: queste, a loro volta, possono essere:
- Dichiarazioni di scienza: comportamenti che rappresentano o comunicano all’esterno la realtà nel modo in cui il dichiarante l’ha conosciuta (es. giuramento, confessione).
- Dichiarazioni di volontà: comunicano all’esterno la volontà del dichiarante (es. remissione del debito, un contratto).
Atto illecito
Comportamento vietato dall’ordinamento che viola un dovere specifico o generico del soggetto agente. La legge vi ricollega una responsabilità con il conseguente obbligo di risarcire il danno. Atto illecito e responsabilità extracontrattuale (cfr. slides nn. 96-104 Voce “Responsabilità extracontrattuale” – Sezione 4 “Le obbligazioni”).
Atti leciti
Gli atti conformi alle prescrizioni dell’ordinamento giuridico:
- Atti in senso stretto
- Atti di autonomia
Atti in senso stretto
La volontà del soggetto rileva come semplice presupposto di effetti giuridici integralmente predeterminati dalla norma.
Esempio: Costituzione in mora (art. 1219 cod. civ.)
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non è necessaria la costituzione in mora:
- Quando il debito deriva da fatto illecito;
- Quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
- Quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.
Esempio discusso: Riconoscimento del figlio naturale (art. 254 cod. civ.)
Forma del riconoscimento: Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.
Atto di autonomia
È una manifestazione di volontà, diretta a stabilire un certo assetto di interessi, disponibili da parte dei privati. Tale manifestazione può essere:
- Espressa
- Tacita
- Per fatti concludenti
Differenze tra atti in senso stretto e atti di autonomia
- Atti in senso stretto
- È sufficiente la capacità di intendere e di volere.
- Non si applicano le norme sui vizi del volere.
- Atti di autonomia
- Occorre la capacità di agire.
- Si applicano le norme sui vizi del volere.
Disciplina degli atti di autonomia
- Manca nel codice civile una disciplina unitaria.
- Esistono alcuni gruppi di norme sul: contratto, con rinvio agli atti unilaterali patrimoniali, matrimonio, testamento.
Negozio giuridico
- Il codice civile non lo menziona.
- Prodotto di una elaborazione scientifica secolare.
- È la manifestazione di volontà di un soggetto diretta alla produzione di effetti giuridici.
- Caratteristica comune a tutti i negozi giuridici è di costituire un autoregolamento dei propri interessi.
Teorie sul negozio giuridico
La ricostruzione del negozio giuridico ha subito storicamente vari mutamenti e comunque si presenta con una pluralità di sfaccettature diverse. I due filoni teorici che si sono sviluppati sono:
- Teoria volontaristica: appare essenzialmente attenta al contenuto (volontà) piuttosto che alla dichiarazione (intesa come veste esteriore della volontà).
- Teoria precettiva: diviene decisiva la natura di comando che i negozi giuridici assumono per la condotta dell’autore o degli autori, per cui le regole poste dai privati assurgono alla dignità di comandi solo con l’assorbimento nell’ordinamento generale dello Stato.
Atti unilaterali
Art. 1324 cod. civ. Norme applicabili agli atti unilaterali: “Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”.
Promesse unilaterali
Art. 1987 cod. civ. Efficacia delle promesse. “La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.”
Tipicità degli atti unilaterali
Il tenore della norma sembra indurre a ritenere che gli atti unilaterali siano tipici. Viceversa, si propende per la possibilità di atti unilaterali atipici, purché siano rispettati due principi fondamentali:
- Che producano solo effetti incrementativi
- Che sia lasciata la possibilità di respingerli, rinunciando.
Tecnicamente vi è differenza tra rifiuto, che opera sul piano della conclusione del contratto, interrompendo il procedimento formativo, e rinuncia, che postula un atto già formato ed incide sulla efficacia ed operatività del medesimo.
Principali operazioni realizzabili mediante un negozio unilaterale
- Atti che riguardano solo il patrimonio di chi li compie (es. accettazione o rinuncia all’eredità, abbandono di una cosa mobile da parte del proprietario- art. 927 cod. civ. (Cose ritrovate) “Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”).
- Atti che possono influire su situazioni giuridiche diverse da chi li compie, in quanto in capo al terzo sussiste la possibilità di rendere quegli atti e i loro effetti del tutto indifferenti per sé (procura).
- Atti unilaterali che incidono sulle situazioni altrui in modo svantaggioso (es. il recesso ex artt. 1373, 1569, 1660 cod. civ., l’avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ., etc.): in questo caso la manifestazione di volontà non è, per così dire, autonoma, ma è espressione di un diritto potestativo che deriva dal contratto o dalla legge.
L'autonomia privata
Inizialmente, libertà nei confronti del potere pubblico. In seguito, libertà considerata nei limiti della compatibilità con l’uguaglianza intesa in senso sostanziale (lavoratore, consumatore, soggetto debole, etc.). Infine, passaggio dall’autonomia individuale all’autonomia collettiva (organizzazioni sindacali, associazioni dei consumatori, etc.).
Il contratto
Nozione di contratto (art. 1321 cod. civ.)
Il contratto è l’accordo di due o più parti per:
- Costituire
- Regolare tra loro un rapporto giuridico patrimoniale
- Estinguere
Fondamento dell'autonomia privata
(art. 1322 cod. civ.)
Le parti possono determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [e dalle norme corporative]. Le parti possono anche “creare” un contratto, ovvero concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. L’autonomia privata comporta una serie di libertà, fra queste:
- Libertà di concludere il contratto;
- Libertà di determinarne il contenuto;
- Libertà di stipulare contratti atipici;
- Libertà di farsi sostituire nell’attività.
Si tratta di prerogative che si sostanziano in diritti soggetti ai limiti funzionali al loro corretto esercizio.
Autonomia contrattuale
(cfr. Sezione “Requisiti del contratto” slides n. 53 ss.)
Limiti all’autonomia privata
Il principio dell’autonomia privata sancito dall’art. 1322, comma 1, cod. civ., incontra il limite del potere normativo dell’ordinamento. Ed infatti ex art. 1418 cod. civ. Il negozio che viola i limiti posti dalle norme imperative di legge all’autonomia privata è privo di effetti giuridici: è un negozio nullo (cfr. Voce “Nullità” slides nn. 164-176). L’atto di autonomia privata è nullo solo laddove violi norme imperative (inderogabili dai privati), mentre è valido e produce effetti giuridici se contrasta con norme dispositive (derogabili).
L’autonomia privata è limitata dalla norma imperativa dell’art. 1325 cod. civ. la quale stabilisce quali sono gli elementi essenziali del contratto (cfr. Voce “I requisiti del contratto” slides nn. 52 ss.)
Rappresentanza
Il potere di rappresentanza è conferito:
- Dalla legge → rappresentanza legale
- Dall’interessato → rappresentanza volontaria: il potere di rappresentanza viene attribuito al rappresentante mediante un negozio giuridico unilaterale denominato procura
Tipologie di rappresentanza
Il rappresentante pone in essere per l’interessato (rappresentato) un atto che quest’ultimo non può o non vuole porre in essere personalmente → il rappresentante si sostituisce al diretto interessato nel compimento di un atto giuridico.
La rappresentanza può essere:
Diretta
- Un soggetto ha il potere di compiere atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto, con effetti diretti nel patrimonio di quest’ultimo.
Indiretta
- Un soggetto compie atti giuridici in nome proprio, ma per conto del rappresentato. In tal caso, gli effetti degli atti posti in essere si produrranno nella sfera giuridica del rappresentante, il quale dovrà stipulare successivamente con il rappresentato un negozio giuridico di trasferimento.
Rappresentanza (art. 1388 cod. civ.)
Rappresentanza diretta
- Il rappresentante agisce in nome del rappresentato
- Nome: il rappresentante stipula (cd. spendita del nome del rappresentato);
- Interesse: il rappresentante, inoltre, stipula nell’interesse del rappresentato.
- Effetti: il contratto posto in essere dal rappresentante produce effetti solo in capo al rappresentato ed il rappresentante ne rimane del tutto estraneo.
Rappresentanza indiretta
- Il rappresentante agisce per conto altrui ma in nome proprio
- Nome: il rappresentante stipula in nome proprio;
- Interesse: il rappresentante stipula nell’interesse del rappresentato;
- Effetti: gli atti compiuti posti in essere producono effetti in capo al rappresentante che ha l’obbligo di trasferirli in favore del sostituito (es. mandato senza rappresentanza art. 1705 cod. civ.).
Rappresentanza indiretta e tutela del mandante
In caso di inadempimento del rappresentante che agisce in nome proprio, il mandante (rappresentato) può:
- Agire con l’azione di rivendica in caso di beni mobili (salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede ex artt. 1153 o 1155 c.c.)
- Beneficiare della tutela in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di beni immobili o mobili registrati
Ove non sia possibile esperire tali tutela, il mandante potrà agire solo per il risarcimento del danno.
Rappresentanza volontaria. La procura
- Negoziounilaterale (secondo alcuni recettizio, secondo altri non recettizio), con cui il rappresentato conferisce al rappresentante i relativi poteri.
- Deve essere conferita nelle forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (art. 1392 cod. civ.).
- È generale se il rappresentante può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
- È speciale se l’oggetto concerne uno o più atti specifici.
- Solitamente la procura si accompagna al contratto di gestione, che regola, invece, il rapporto interno, e cioè quello fra rappresentante e rappresentato.
- La procura può essere modificata.
Estinzione della procura
La procura si estingue mediante:
- Revoca (atto unilaterale non recettizio) che deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (art. 1396 cod. civ.).
- Compimento dell’affare da parte del rappresentante.
- Scadenza termine o verificarsi condizione risolutiva.
- Estinzione del rapporto interno di gestione.
- Morte del rappresentante o del rappresentato, o la sopravvenuta incapacità di quest’ultimo.
- Rinuncia da parte del rappresentante.
Poteri del rappresentante
- Il rappresentante può agire solo nei limiti della procura e nell’interesse del rappresentato.
- In caso contrario, si applicano gli artt. 1398 e 1399 cod. civ.
Rappresentanza senza potere (art. 1398 cod. civ.)
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
La ratifica (art. 1399 cod. civ.)
Nell'ipotesi in cui il rappresentante agisca senza i necessari poteri ovvero eccedendo i limiti della procura, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.
- La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
- Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.
- Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.
- La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.
Abuso dei poteri di rappresentanza
Art. 1394 cod. civ. Conflitto d'interessi. “Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”.
Contratto con se stesso (art. 1395 cod. civ.)
- È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi.
- L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.
Contratto per persona da nominare (artt. 1401-1405 cod. civ.)
Forma particolare di rappresentanza che ricorre quando, al momento della conclusione del contratto, una parte si riserva la facoltà di nominare successivamente la persona che...
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Diritto Privato
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Diritto privato - attività giuridica e tutela giurisdizionale dei diritti
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Diritto privato - i contratti di cooperazione nell altrui attività giuridica
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Diritto privato - nozioni generali