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CONSEGUENZE DEL PRINCIPIO
• Il regolamento contrattuale, una volta raggiunto l’accordo, non può essere modificato o
integrato, salvi i casi di integrazione del contratto (v. slides nn. 114-119)
• Il contratto, per essere vincolante, deve essere chiaro
• Il legislatore pone una serie di norme per la sua interpretazione in caso di dubbio (v. slides
nn. 103- 113)
CONSEGUENZE DEL PRINCIPIO
mutuo consenso cause ammesse dalla
Il contratto non può essere sciolto che per o per
legge
mutuo consenso
• per → contratto risolutorio
cause ammesse dalla legge
• per → recesso (legale o convenzionale)
Mutuo dissenso (o risoluzione consensuale)
Il c.d. “mutuo dissenso” è il contratto con cui le parti sciolgono un precedente contratto fra di
ex nunc).
esse, liberandosi così del relativo vincolo (con efficacia retroattiva ovvero
Esso:
• è espressione dell’autonomia contrattuale, poiché il potere di porre in essere atti dispositivi
della propria sfera giuridica implica anche il potere di non volere tali atti (il tutto sempre nel
rispetto dei diritti altrui);
• lo stesso art. 1321 cod. civ., nel definire il contratto come “l’accordo … per costituire,
regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale”, prevede la possibilità che l’accordo
delle parti abbia ad oggetto, appunto, l’estinzione di un precedente rapporto contrattuale
Il recesso
• E’ una delle cause ammesse dalla legge per lo scioglimento del vincolo contrattuale a
iniziativa di una sola parte
• Recesso unilaterale (art. 1373 c.c.): negozio unilaterale con cui una parte del contratto ne
dispone lo scioglimento
• Diritto potestativo attribuito dalla legge (recesso legale) o dall’autonomia privata (recesso
convenzionale)
Recesso legale
Nella disciplina prevista per i singoli tipi contrattuali è attribuito spesso ad uno dei contraenti o
a entrambi il diritto di recedere → forte ridimensionamento della regola generale dell’art. 1372
cod. civ.
• I recessi legali hanno logiche e funzioni diverse: di liberazione (es.: contratti di durata), di
autotutela (in caso di inadempimento dell’altra parte o di fatti sopravvenuti, sopravvenuti, es.:
art. 1660 cod. civ.); di pentimento (v. slide n. 128)
• A seconda del tipo di contratto il legislatore può vincolare l’esercizio del recesso a un
presupposto (es.: giusta causa o giustificato motivo o, ancora, gravi motivi) e/o richiedere un
termine di preavviso (es.: nei contratti a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere
in qualunque momento ma con un congruo preavviso rispetto alla data in cui opererà il recesso
e il rapporto contrattuale sarà effettivamente interrotto)
Recesso legale come esercizio di un diritto potestativo
Il recesso come esercizio di un diritto potestativo
Es. art. 1722 cod. civ. Contratto di mandato.
Il mandato si estingue:
1. per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare
per il quale è stato conferito;
2. per revoca da parte del mandante;
3. per rinunzia del mandatario;
4. per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione (artt. 414 ss.) del mandante o del
mandatario.
• Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa
non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o
degli eredi (art. 184).
Recesso legale come esercizio di un diritto di ripensamento
Il recesso in alcuni tipi di contratti è strutturato come un rimedio: nei contratti dei consumatori
“diritto di ripensamento”
esso è definito
art. 64 Codice del consumo
Esercizio del diritto di recesso
• comma 1: Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai
locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza
specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito
dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.
Regole per l’esercizio del recesso
Nei contratti ad esecuzione istantanea, se a una delle parti è attribuita la facoltà di
recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un
principio di esecuzione (art. 1373, 1°comma, cod. civ.), salvo però patto contrario (art. 1373,
4°comma, cod. civ.)
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica (cc.dd. contratti di durata) tale facoltà
può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni
già eseguite o in corso di esecuzione (art. 1373, 2 ° comma, cod. civ.)
Multa penitenziale: corrispettivo (denaro o cose fungibili) per il recesso che le parti possono
prevedere nel regolamento contrattuale: in tal caso il recesso ha effetto quando tale
corrispettivo viene erogato (art. 1373, 3°comma, cod. civ.)
Caparra penitenziale: corrispettivo per il recesso dato al momento della conclusione del
contratto
• la forma del recesso può essere vincolata se la fonte attributiva del diritto (legge o clausola
contrattuale) lo prevede
• in mancanza di vincolo formale espresso, richiede la stessa forma del contratto revocato
Effetti del contratto
I diversi tipi di effetti
I contratti possono essere suddivisi, sul piano degli effetti, in:
• CONTRATTI CON EFFETTI REALI sono quelli che «hanno per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa determinata, determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto
reale o il trasferimento di un altro diritto».
• CONTRATTI AD EFFICACIA OBBLIGATORIA sono quelli che obbligano le parti a una
qualche attività per la realizzazione dell’interesse
Esempi di contratti a effetti reali differiti
art. 1472 cod. civ. Vendita di cose future Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura,
l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della
vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono
tagliati o i frutti sono separati. Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto
aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.
Segue: esempi di contratti a effetti reali differiti
art. 1478 cod. civ. Vendita di cosa altrui Se al momento del contratto la cosa venduta non era
di proprietà del venditore, venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il
compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal
titolare di essa.
Contratti consensuali e contratti reali
Oltre che sul piano degli effetti, i contratti possono esser e suddivisi, sempre in relazione alla
loro efficacia, in considerazione del momento del perfezionamento
• CONTRATTI CONSENSUALI: si concludono per effetto del mero consenso;
• CONTRATTI REALI: non si considerano conclusi se manca la consegna, che non è un effetto
obbligatorio, ma è elemento costitutivo degli stessi (ad esempio, comodato, mutuo, pegno)
PRINCIPIO CONSENSUALISTICO
• Efficacia traslativa del semplice consenso
• art. 1376 cod. civ. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di
una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il
trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto
del consenso delle parti legittimamente manifestato.
• È dunque sufficiente il consenso espresso nella forma richiesta dalla legge, perché si realizzi
l’effetto traslativo
Correttivi al principio consensualistico. Alcuni esempi
art. 1155 cod. civ . Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri “Se taluno con
successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato
in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.”
Segue: alcuni esempi
art. 2644 cod. civ. Effetti della trascrizione Gli atti enunciati nell'articolo precedente non
hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in
base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Eseguita
la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o
iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.
Segue: alcuni esempi
art. 1265 cod. civ. Efficacia della cessione riguardo ai terzi Se il medesimo credito ha formato
oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o
quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data
posteriore. La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di
usufrutto o di pegno.
EFFETTI NEI RIGUARDI DEI TERZI
Il principio della cd. relatività degli effetti del contratto è sancito dall’art. 1376, comma 2, cod.
civ.: «Il contratto non produce effetto nei riguardi dei terzi se non nei casi previsti dalla legge».
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RELATIVITA’ DEL CONTRATTO
• Art. 1381 c.c. Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo “Colui che ha promesso
l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di
obbligarsi o non compie il fatto promesso.”
ALCUNE ECCEZIONI AL PRINCIPIO DELLA RELATIVITA’ DEL CONTRATTO
• talvolta il contratto può produrre effetti favorevoli nella sfera del terzo
• si tratta di effetti favorevoli provvisori perché al terzo è sempre data la facoltà di rifiuto
• art. 1411 cod. civ. Contratto a favore di terzi E' valida la stipulazione a favore di un terzo,
qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il
promittente per effetto della stipulazione.
Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia
dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a
beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura
del contratto.
art. 1920 cod. civ.
• Assicurazione a favore di un ter