5. ATTIVITA’ GIURIDICA
I fatti giuridici
FATTO GIURIDICO
Il fatto giuridico è un accadimento al quale la norma collega un effetto giuridico
• Fatti in senso stretto: sono fatti naturali, considerati dalla norma nella loro oggettività,
rispetto ai quali un eventuale comportamento o azione umana non rileva.
Es.: art. 934 cod. civ. Opere fatte sopra o sotto il suolo “Qualunque piantagione, costruzione
od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è
disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla
legge”.
• Fattispecie: è il fatto previsto dalla norma come idoneo a produrre effetti giuridici.
LE VARIE TIPOLOGIE DI FATTISPECIE
• Fattispecie astratta: insieme delle circostante previste da una norma l’applicabilità di una
fattispecie
• Fattispecie semplice: per il verificarsi di un effetto giuridico è sufficiente un solo fatto (es.:
art. 1 cod. civ. La nascita determina l’acquisto della capacità giuridica)
• Fattispecie complessa: l’effetto giuridico si verifica solo laddove ricorrano una pluralità di
negozio condizionato:
fatti (es.: art. 1353 cod. civ. Il la produzione o la cessazione degli effetti è
subordinata al verificarsi di un evento futuro ed incerto)
fattispecie
Il codice civile distingue le in:
─ Fatti
─ Atti
─ Contratti
FATTI E ATTI
I fatti produttivi di effetti giuridici si suddividono in:
• fatti giuridici in senso stretto
• Atti giuridici → i quali, a loro volta, si distinguono in:
─ atti giuridici in senso stretto → atti leciti ed atti illeciti
─ atti di privata autonomia/negozi giuridici → questi si differenziano in relazione alla:
Struttura soggettiva → atti o negozi unilaterali e atti o negozi bilaterali o plurilaterali;
o Caratteristiche dell’oggetto → atti a contenuto patrimoniale e atti a contenuto non
o patrimoniale
ATTI
Categoria contraddistinta da consapevolezza e volontarietà
• ATTI leciti
Illeciti
• ATTI Di autonomia
Di eteronomia
ATTO LECITO
E’ un atto dal contenuto svariato ma comunque consentito dall’ordinamento.
Gli atti leciti si distinguono in:
• Operazioni materiali: azioni che determinano modificazioni della realtà alle quali seguono
effetti giuridici; esse si dividono in:
─ atti in senso stretto;
─ atti di autonomia
• Dichiarazioni: queste, a loro volta, possono essere:
─ dichiarazioni di scienza: comportamenti che rappresentano o comunicano all’esterno la realtà
nel modo in cui il dichiarante l’ha conosciuta (es. giuramento, confessione);
─ dichiarazioni di volontà: comunicano all’esterno la volontà del dichiarante (es. remissione del
debito, un contratto)
ATTO ILLECITO
Comportamento vietato dall’ordinamento che viola un dovere specifico o generico del soggetto
agente. 8 La legge vi ricollega una responsabilità con il conseguente obbligo di risarcire il
danno.
Atto illecito e responsabilità extracontrattuale (cfr. slides nn. 96-104 Voce “Responsabilità
extracontrattuale” – 9 Sezione 4 “Le obbligazioni”)
ATTI LECITI
Gli atti conformi alle prescrizioni dell’ordinamento giuridico:
a) Atti in senso stretto
b) Atti di autonomia I fatti giuridici
ATTI IN SENSO STRETTO
La volontà del soggetto rileva come semplice presupposto di effetti giuridici integralmente
predeterminati dalla norma
Esempio: COSTITUZIONE IN MORA (art. 1219 cod. civ.)
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non è
necessaria la costituzione in mora:
1) Quando il debito deriva da fatto illecito;
2) Quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
3) Quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del
creditore.
Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che
mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla
richiesta.
Esempio discusso: RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE (art. 254 cod. civ.)
Forma del riconoscimento Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita,
oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o oppure con una apposita
dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato
civile [o davanti al giudice tutelare] o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la
forma di questo. La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la
dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un
testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.
ATTO DI AUTONOMIA
E’ una manifestazione di volontà, diretta a stabilire un certo assetto di interessi, disponibili da
parte dei privati 14 Tale manifestazione può essere:
1. espressa
2. tacita
3. per fatti concludenti
DIFFERENZE TRA ATTI IN SENSO STRETTO E ATTI DI AUTONOMIA
• ATTI IN SENSO STRETTO
1. è sufficiente la capacità di intendere e di volere
2. non si applicano le norme sui vizi del volere
ATTI DI AUTONOMIA
•
1. occorre la capacità di agire
2. si applicano le norme sui vizi del volere
DISCIPLINA DEGLI ATTI DI AUTONOMIA
• manca nel codice civile una disciplina unitaria
• esistono alcuni gruppi di norme sul: contratto, con rinvio agli atti unilaterali patrimoniali
matrimonio testamento
NEGOZIO GIURIDICO
• il codice civile non lo menziona
• prodotto di una elaborazione scientifica secolare
• è la manifestazione di volontà di un soggetto diretta alla produzione di effetti giuridici
• caratteristica comune a tutti i negozi giuridici è di costituire un autoregolamento dei propri
interessi
TEORIE SUL NEGOZIO GIURIDICO
La ricostruzione del negozio giuridico ha subito storicamente vari mutamenti e comunque si
presenta con una pluralità di sfaccettature diverse.
I due filoni teorici che si sono sviluppati sono:
• teoria volontaristica: appare essenzialmente attenta al contenuto (volontà) piuttosto che
alla dichiarazione (intesa come veste esteriore della volontà)
• teoria precettiva: diviene decisiva la natura di comando che i negozi giuridici assumono per
la condotta dell’autore o degli autori, per cui le regole poste dai privati assurgono alla dignità di
comandi solo con l’assorbimento nell’ordinamento general e dello Stato I fatti giuridici
ATTI UNILATERALI
Art. 1324 cod. civ. Norme applicabili agli atti unilaterali: “Salvo diverse disposizioni di legge,
le unilaterali: “Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si
osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale” I
fatti giuridici
PROMESSE UNILATERALI
civ.
Art. 1987 cod. Efficacia delle promesse. “La promessa unilaterale di una prestazione non
produce promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi
ammessi dalla legge.”
TIPICITA’ DEGLI ATTI UNILATERALI
tipici.
Il tenore della norma sembra indurre a ritenere che gli atti unilaterali siano Viceversa, si
propende per la possibilità di atti unilaterali atipici, purché siano rispettati due principi
fondamentali:
1. che producano solo effetti incrementativi
2. che sia lasciata la possibilità di respingerli, rinunciando.
rifiuto,
Tecnicamente vi è differenza tra che opera sul piano della conclusione del contratto,
interrompendo il procedimento formativo, e rinuncia, che postula un atto già formato ed incide
sulla efficacia ed operatività del medesimo.
PRINCIPALI OPERAZIONI REALIZZABILI MEDIANTE UN NEGOZIO UNILATERALE
1. Atti che riguardano solo il patrimonio di chi li compie (es. accettazione o rinuncia
all’eredità, abbandono di una cosa mobile da parte del proprietario
- art. 927 cod. civ. (Cose ritrovate) “Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario,
e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata,
indicando l e circostanze del ritrovamento”)
2. Atti che possono influire su situazioni giuridiche diverse da chi li compie, in quanto
in capo al terzo sussiste la possibilità di rendere quegli atti e i loro effetti del tutto indifferenti
per sé (procura)
3. Atti unilaterali che incidono sulle situazioni altrui in modo svantaggioso (es. il
recesso ex artt. 1373, 1569, 1660 cod. civ., l’avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art.
1456 cod. civ., etc.): in questo caso la manifestazione di volontà non è, per così dire, autonoma,
ma è espressione di un diritto potestativo che deriva dal contratto o dalla legge
L’AUTONOMIA PRIVATA
Inizialmente, libertà nei confronti del potere pubblico.
In seguito, libertà considerata nei limiti della compatibilità con l’uguaglianza intesa in senso 23
compatibilità con l’uguaglianza intesa in senso sostanziale (lavoratore, consumatore, soggetto
debole, etc.)
Infine, passaggio dall’autonomia individuale all’autonomia collettiva (organizzazioni sindacali,
associazioni dei consumatori, etc.).
Il Contratto
NOZIONE DI CONTRATTO
art. 1321 cod. civ.
Il contratto è l’accordo di due o più parti per:
─ costituire
─ regolare tra loro un rapporto giuridico patrimoniale
─ estinguere
FONDAMENTO DELL’AUTONOMIA PRIVATA (art. 1322 cod. civ.)
liberamente
Le parti possono determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla
legge [e dalle norme corporative].
Le parti possono anche “creare” un contratto, ovvero concludere contratti che non
appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi
meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
L’autonomia privata comporta una serie di libertà, fra queste:
1. Libertà di concludere il contratto;
2. Libertà di determinarne il contenuto;
3. Libertà di stipulare contratti atipici;
4. Libertà di farsi sostituire nell’attività. limiti funzionali
Si tratta di prerogative che si sostanziano in diritti soggetti a al loro corretto
esercizio
AUTONOMIA CONTRATTUALE (cfr. Sezione “Requisiti del contratto” slides n. 53 ss.)
LIMITI ALL’AUTONOMIA PRIVATA
Il principio dell’autonomia privata sancito dall’art. 1322, comma 1, cod. civ., incontra il limite
del potere normativo dell’ordinamento.
Ed infatti ex art. 1418 cod. civ. Il negozio che viola i limiti posti dalle norme imperative di legge
all’autonomia privata è privo di effetti giuridici: è un negozio nullo (cfr. Voce “Nullità” slides nn.
164-176).
L’atto di autonomia privata è nullo solo laddove violi norme imperative (inderogabili dai
privati), mentre è valido e produce effetti giuridici se contrasta con norme dispositive
(derogabili).
L’autonomia privata è limitata dalla norma imperativa dell’art. 1325 cod. civ. la quale stabilisce
quali sono gli elementi essenziali del contratto (cfr. Voce “I requisiti del contratto” slides nn. 52
ss.) Libertà di sostituire un altro soggetto al diretto interessato
RAPPRESENTANZA
Il potere di rappresentanza è conferito:
a) Dalla legge → rappresentanza legale
b) Dall’interessato → rappresentanza volontaria: il potere di rappresentanza viene
attribuito al rappresentante mediante un negozio giuridico unilaterale denominato
procura
TIPOLOGIE DI RAPPRESENTANZA
Il rappresentante pone in essere per l’interessato (rappresentato) un atto che quest’ultimo non
può o non vuole porre in essere personalmente → il rappresentante si sostituisce al diretto
La rappresentanza può essere:
interessato nel compimento di un atto giuridico
Diretta: un soggetto ha il potere di compiere atti giuridici in nome e per conto di un altro
soggetto, con effetti diretti nel patrimonio di quest’ultimo
Indiretta: un soggetto compie atti giuridici in nome proprio, ma per conto del rappresentato.
In tal caso, gli effetti degli atti posti in essere si produrranno nella sfera giuridica del
rappresentante, il quale dovrà stipulare successivamente con il rappresentato un negozio
giuridico di trasferimento
RAPPRESENTANZA (art. 1388 cod. civ.)
Rappresentanza diretta (il rappresentante agisce in nome e per conto del
rappresentato): in nome del rappresentato
Nome: il rappresentante stipula (cd. spendita del nome del
rappresentato); nell’interesse del rappresentato.
Interesse: il rappresentante, inoltre, stipula
Il rappresentante non può agire in conflitto di interessi perseguendo un proprio scopo in
contrasto con l’interesse del rappresentato. effetti solo in capo al
Effetti: il contratto posto in essere dal rappresentante produce
rappresentato ed il rappresentante ne rimane del tutto estraneo.
Rappresentanza indiretta (il rappresentante agisce per conto altrui ma in nome
proprio):
Nome: il rappresentante stipula in nome proprio;
Interesse: il rappresentante stipula nell’interesse del rappresentato;
Effetti: gli atti compiuti posti in essere producono effetti in capo al rappresentante che ha
l’obbligo di trasferirli in favore del sostituito (es. mandato senza rappresentanza art. 1705 cod.
civ.)
Rappresentanza indiretta e tutela del mandante
In caso di inadempimento del rappresentante che agisce in nome proprio, il mandante
(rappresentato) può: agire con l’azione di rivendica in caso di beni mobili (salvi i diritti
acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede ex artt. 1153 o 1155 c.c.)
Beneficiare della tutela in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di beni immobili o
mobili registrati
Ove non sia possibile esperire tali tutela, il mandante potrà agire solo per il risarcimento del
danno.
RAPPRESENTANZA VOLONTARIA. LA PROCURA
• negozio unilaterale (secondo alcuni recettizio, secondo altri non recettizio), con cui il
rappresentato conferisce al rappresentante i relativi poteri
• deve essere conferita nelle forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve
concludere (art. 1392 cod. civ.)
• è generale se il rappresentante può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione
• è speciale se l’oggetto concerne uno o più atti specifici
contratto di gestione,
• solitamente la procura si accompagna al che regola, invece, il rapporto
interno, e cioè quello fra rappresentante e rappresentato
• La procura può essere modificata
ESTINZIONE DELLA PROCURA
La procura si estingue mediante:
1. revoca (atto unilaterale non recettizio) che deve essere portata a conoscenza dei terzi con
mezzi idonei (art. 1396 cod. civ.)
2. compimento dell’affare da parte del rappresentante
3. scadenza termine o verificarsi condizione risolutiva
4. estinzione del rapporto interno di gestione
5. morte del rappresentante o del rappresentato, o la sopravvenuta incapacità di quest’ultimo
6. rinuncia da parte del rappresentante
POTERI DEL RAPPRESENTANTE
• il rappresentante può agire solo nei limiti della procura e nell’interesse del rappresentato
• in caso contrario, si applicano gli artt. 1398 e 1399 cod. civ.
RAPPRESENTANZA SENZA POTERE (art. 1398 cod. civ.)
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle
facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere
confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
LA RATIFICA (art. 1399 cod. civ.)
Nell'ipotesi in cui il rappresentante agisca senza i necessari poteri ovvero eccedendo i limiti
della procura, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme
prescritte per la conclusione di esso.
• La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.
• Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il
contratto prima della ratifica. • Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi
sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende
negata.
• La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.
ABUSO DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA
Art. 1394 cod. civ. Conflitto d'interessi. “Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto
d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto
era conosciuto o riconoscibile dal terzo”.
CONTRATTO CON SE STESSO (art. 1395 cod. civ.)
• E' annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come
rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato
specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la
possibilità di conflitto d'interessi.
• L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.
CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE (artt. 1401-1405 cod. civ.)
Forma particolare di rappresentanza che ricorre quando, al momento della conclusione del
contratto, una parte si riserva la facoltà di nominare successivamente la persona che
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Diritto Privato
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Diritto privato - attività giuridica e tutela giurisdizionale dei diritti
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Diritto privato - i contratti di cooperazione nell altrui attività giuridica
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Diritto privato - nozioni generali