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5. ATTIVITA’ GIURIDICA

I fatti giuridici

FATTO GIURIDICO

Il fatto giuridico è un accadimento al quale la norma collega un effetto giuridico

• Fatti in senso stretto: sono fatti naturali, considerati dalla norma nella loro oggettività,

rispetto ai quali un eventuale comportamento o azione umana non rileva.

Es.: art. 934 cod. civ. Opere fatte sopra o sotto il suolo “Qualunque piantagione, costruzione

od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è

disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla

legge”.

• Fattispecie: è il fatto previsto dalla norma come idoneo a produrre effetti giuridici.

LE VARIE TIPOLOGIE DI FATTISPECIE

• Fattispecie astratta: insieme delle circostante previste da una norma l’applicabilità di una

fattispecie

• Fattispecie semplice: per il verificarsi di un effetto giuridico è sufficiente un solo fatto (es.:

art. 1 cod. civ. La nascita determina l’acquisto della capacità giuridica)

• Fattispecie complessa: l’effetto giuridico si verifica solo laddove ricorrano una pluralità di

negozio condizionato:

fatti (es.: art. 1353 cod. civ. Il la produzione o la cessazione degli effetti è

subordinata al verificarsi di un evento futuro ed incerto)

fattispecie

Il codice civile distingue le in:

─ Fatti

─ Atti

─ Contratti

FATTI E ATTI

I fatti produttivi di effetti giuridici si suddividono in:

• fatti giuridici in senso stretto

• Atti giuridici → i quali, a loro volta, si distinguono in:

─ atti giuridici in senso stretto → atti leciti ed atti illeciti

─ atti di privata autonomia/negozi giuridici → questi si differenziano in relazione alla:

Struttura soggettiva → atti o negozi unilaterali e atti o negozi bilaterali o plurilaterali;

o Caratteristiche dell’oggetto → atti a contenuto patrimoniale e atti a contenuto non

o patrimoniale

ATTI

Categoria contraddistinta da consapevolezza e volontarietà

• ATTI leciti

Illeciti

• ATTI Di autonomia

Di eteronomia

ATTO LECITO

E’ un atto dal contenuto svariato ma comunque consentito dall’ordinamento.

Gli atti leciti si distinguono in:

• Operazioni materiali: azioni che determinano modificazioni della realtà alle quali seguono

effetti giuridici; esse si dividono in:

─ atti in senso stretto;

─ atti di autonomia

• Dichiarazioni: queste, a loro volta, possono essere:

─ dichiarazioni di scienza: comportamenti che rappresentano o comunicano all’esterno la realtà

nel modo in cui il dichiarante l’ha conosciuta (es. giuramento, confessione);

─ dichiarazioni di volontà: comunicano all’esterno la volontà del dichiarante (es. remissione del

debito, un contratto)

ATTO ILLECITO

Comportamento vietato dall’ordinamento che viola un dovere specifico o generico del soggetto

agente. 8 La legge vi ricollega una responsabilità con il conseguente obbligo di risarcire il

danno.

Atto illecito e responsabilità extracontrattuale (cfr. slides nn. 96-104 Voce “Responsabilità

extracontrattuale” – 9 Sezione 4 “Le obbligazioni”)

ATTI LECITI

Gli atti conformi alle prescrizioni dell’ordinamento giuridico:

a) Atti in senso stretto

b) Atti di autonomia I fatti giuridici

ATTI IN SENSO STRETTO

La volontà del soggetto rileva come semplice presupposto di effetti giuridici integralmente

predeterminati dalla norma

Esempio: COSTITUZIONE IN MORA (art. 1219 cod. civ.)

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non è

necessaria la costituzione in mora:

1) Quando il debito deriva da fatto illecito;

2) Quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;

3) Quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del

creditore.

Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che

mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla

richiesta.

Esempio discusso: RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE (art. 254 cod. civ.)

Forma del riconoscimento Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita,

oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o oppure con una apposita

dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato

civile [o davanti al giudice tutelare] o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la

forma di questo. La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la

dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un

testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.

ATTO DI AUTONOMIA

E’ una manifestazione di volontà, diretta a stabilire un certo assetto di interessi, disponibili da

parte dei privati 14 Tale manifestazione può essere:

1. espressa

2. tacita

3. per fatti concludenti

DIFFERENZE TRA ATTI IN SENSO STRETTO E ATTI DI AUTONOMIA

• ATTI IN SENSO STRETTO

1. è sufficiente la capacità di intendere e di volere

2. non si applicano le norme sui vizi del volere

ATTI DI AUTONOMIA

1. occorre la capacità di agire

2. si applicano le norme sui vizi del volere

DISCIPLINA DEGLI ATTI DI AUTONOMIA

• manca nel codice civile una disciplina unitaria

• esistono alcuni gruppi di norme sul: contratto, con rinvio agli atti unilaterali patrimoniali

matrimonio testamento

NEGOZIO GIURIDICO

• il codice civile non lo menziona

• prodotto di una elaborazione scientifica secolare

• è la manifestazione di volontà di un soggetto diretta alla produzione di effetti giuridici

• caratteristica comune a tutti i negozi giuridici è di costituire un autoregolamento dei propri

interessi

TEORIE SUL NEGOZIO GIURIDICO

La ricostruzione del negozio giuridico ha subito storicamente vari mutamenti e comunque si

presenta con una pluralità di sfaccettature diverse.

I due filoni teorici che si sono sviluppati sono:

• teoria volontaristica: appare essenzialmente attenta al contenuto (volontà) piuttosto che

alla dichiarazione (intesa come veste esteriore della volontà)

• teoria precettiva: diviene decisiva la natura di comando che i negozi giuridici assumono per

la condotta dell’autore o degli autori, per cui le regole poste dai privati assurgono alla dignità di

comandi solo con l’assorbimento nell’ordinamento general e dello Stato I fatti giuridici

ATTI UNILATERALI

Art. 1324 cod. civ. Norme applicabili agli atti unilaterali: “Salvo diverse disposizioni di legge,

le unilaterali: “Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si

osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale” I

fatti giuridici

PROMESSE UNILATERALI

 civ.

Art. 1987 cod. Efficacia delle promesse. “La promessa unilaterale di una prestazione non

produce promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi

ammessi dalla legge.”

TIPICITA’ DEGLI ATTI UNILATERALI

 tipici.

Il tenore della norma sembra indurre a ritenere che gli atti unilaterali siano Viceversa, si

propende per la possibilità di atti unilaterali atipici, purché siano rispettati due principi

fondamentali:

1. che producano solo effetti incrementativi

2. che sia lasciata la possibilità di respingerli, rinunciando.

rifiuto,

Tecnicamente vi è differenza tra che opera sul piano della conclusione del contratto,

interrompendo il procedimento formativo, e rinuncia, che postula un atto già formato ed incide

sulla efficacia ed operatività del medesimo.

PRINCIPALI OPERAZIONI REALIZZABILI MEDIANTE UN NEGOZIO UNILATERALE

1. Atti che riguardano solo il patrimonio di chi li compie (es. accettazione o rinuncia

all’eredità, abbandono di una cosa mobile da parte del proprietario

- art. 927 cod. civ. (Cose ritrovate) “Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario,

e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata,

indicando l e circostanze del ritrovamento”)

2. Atti che possono influire su situazioni giuridiche diverse da chi li compie, in quanto

in capo al terzo sussiste la possibilità di rendere quegli atti e i loro effetti del tutto indifferenti

per sé (procura)

3. Atti unilaterali che incidono sulle situazioni altrui in modo svantaggioso (es. il

recesso ex artt. 1373, 1569, 1660 cod. civ., l’avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art.

1456 cod. civ., etc.): in questo caso la manifestazione di volontà non è, per così dire, autonoma,

ma è espressione di un diritto potestativo che deriva dal contratto o dalla legge

L’AUTONOMIA PRIVATA

Inizialmente, libertà nei confronti del potere pubblico.

In seguito, libertà considerata nei limiti della compatibilità con l’uguaglianza intesa in senso 23

compatibilità con l’uguaglianza intesa in senso sostanziale (lavoratore, consumatore, soggetto

debole, etc.)

Infine, passaggio dall’autonomia individuale all’autonomia collettiva (organizzazioni sindacali,

associazioni dei consumatori, etc.).

Il Contratto

 NOZIONE DI CONTRATTO

art. 1321 cod. civ.

Il contratto è l’accordo di due o più parti per:

─ costituire

─ regolare tra loro un rapporto giuridico patrimoniale

─ estinguere

FONDAMENTO DELL’AUTONOMIA PRIVATA (art. 1322 cod. civ.)

 liberamente

Le parti possono determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla

legge [e dalle norme corporative].

Le parti possono anche “creare” un contratto, ovvero concludere contratti che non

appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi

meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

L’autonomia privata comporta una serie di libertà, fra queste:

1. Libertà di concludere il contratto;

2. Libertà di determinarne il contenuto;

3. Libertà di stipulare contratti atipici;

4. Libertà di farsi sostituire nell’attività. limiti funzionali

Si tratta di prerogative che si sostanziano in diritti soggetti a al loro corretto

esercizio

AUTONOMIA CONTRATTUALE (cfr. Sezione “Requisiti del contratto” slides n. 53 ss.)

 LIMITI ALL’AUTONOMIA PRIVATA

Il principio dell’autonomia privata sancito dall’art. 1322, comma 1, cod. civ., incontra il limite

del potere normativo dell’ordinamento.

Ed infatti ex art. 1418 cod. civ. Il negozio che viola i limiti posti dalle norme imperative di legge

all’autonomia privata è privo di effetti giuridici: è un negozio nullo (cfr. Voce “Nullità” slides nn.

164-176).

L’atto di autonomia privata è nullo solo laddove violi norme imperative (inderogabili dai

privati), mentre è valido e produce effetti giuridici se contrasta con norme dispositive

(derogabili).

L’autonomia privata è limitata dalla norma imperativa dell’art. 1325 cod. civ. la quale stabilisce

quali sono gli elementi essenziali del contratto (cfr. Voce “I requisiti del contratto” slides nn. 52

ss.) Libertà di sostituire un altro soggetto al diretto interessato

RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza è conferito:

a) Dalla legge → rappresentanza legale

b) Dall’interessato → rappresentanza volontaria: il potere di rappresentanza viene

attribuito al rappresentante mediante un negozio giuridico unilaterale denominato

procura

TIPOLOGIE DI RAPPRESENTANZA

Il rappresentante pone in essere per l’interessato (rappresentato) un atto che quest’ultimo non

può o non vuole porre in essere personalmente → il rappresentante si sostituisce al diretto

La rappresentanza può essere:

interessato nel compimento di un atto giuridico

Diretta: un soggetto ha il potere di compiere atti giuridici in nome e per conto di un altro

soggetto, con effetti diretti nel patrimonio di quest’ultimo

Indiretta: un soggetto compie atti giuridici in nome proprio, ma per conto del rappresentato.

In tal caso, gli effetti degli atti posti in essere si produrranno nella sfera giuridica del

rappresentante, il quale dovrà stipulare successivamente con il rappresentato un negozio

giuridico di trasferimento

RAPPRESENTANZA (art. 1388 cod. civ.)

Rappresentanza diretta (il rappresentante agisce in nome e per conto del

rappresentato): in nome del rappresentato

Nome: il rappresentante stipula (cd. spendita del nome del

rappresentato); nell’interesse del rappresentato.

Interesse: il rappresentante, inoltre, stipula

Il rappresentante non può agire in conflitto di interessi perseguendo un proprio scopo in

contrasto con l’interesse del rappresentato. effetti solo in capo al

Effetti: il contratto posto in essere dal rappresentante produce

rappresentato ed il rappresentante ne rimane del tutto estraneo.

Rappresentanza indiretta (il rappresentante agisce per conto altrui ma in nome

proprio):

Nome: il rappresentante stipula in nome proprio;

Interesse: il rappresentante stipula nell’interesse del rappresentato;

Effetti: gli atti compiuti posti in essere producono effetti in capo al rappresentante che ha

l’obbligo di trasferirli in favore del sostituito (es. mandato senza rappresentanza art. 1705 cod.

civ.)

Rappresentanza indiretta e tutela del mandante

 In caso di inadempimento del rappresentante che agisce in nome proprio, il mandante

 (rappresentato) può: agire con l’azione di rivendica in caso di beni mobili (salvi i diritti

acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede ex artt. 1153 o 1155 c.c.)

Beneficiare della tutela in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di beni immobili o

 mobili registrati

Ove non sia possibile esperire tali tutela, il mandante potrà agire solo per il risarcimento del

danno.

RAPPRESENTANZA VOLONTARIA. LA PROCURA

• negozio unilaterale (secondo alcuni recettizio, secondo altri non recettizio), con cui il

rappresentato conferisce al rappresentante i relativi poteri

• deve essere conferita nelle forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve

concludere (art. 1392 cod. civ.)

• è generale se il rappresentante può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione

• è speciale se l’oggetto concerne uno o più atti specifici

contratto di gestione,

• solitamente la procura si accompagna al che regola, invece, il rapporto

interno, e cioè quello fra rappresentante e rappresentato

• La procura può essere modificata

ESTINZIONE DELLA PROCURA

La procura si estingue mediante:

1. revoca (atto unilaterale non recettizio) che deve essere portata a conoscenza dei terzi con

mezzi idonei (art. 1396 cod. civ.)

2. compimento dell’affare da parte del rappresentante

3. scadenza termine o verificarsi condizione risolutiva

4. estinzione del rapporto interno di gestione

5. morte del rappresentante o del rappresentato, o la sopravvenuta incapacità di quest’ultimo

6. rinuncia da parte del rappresentante

POTERI DEL RAPPRESENTANTE

• il rappresentante può agire solo nei limiti della procura e nell’interesse del rappresentato

• in caso contrario, si applicano gli artt. 1398 e 1399 cod. civ.

RAPPRESENTANZA SENZA POTERE (art. 1398 cod. civ.)

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle

facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere

confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

LA RATIFICA (art. 1399 cod. civ.)

Nell'ipotesi in cui il rappresentante agisca senza i necessari poteri ovvero eccedendo i limiti

della procura, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme

prescritte per la conclusione di esso.

• La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.

• Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il

contratto prima della ratifica. • Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi

sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende

negata.

• La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.

ABUSO DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA

Art. 1394 cod. civ. Conflitto d'interessi. “Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto

d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto

era conosciuto o riconoscibile dal terzo”.

CONTRATTO CON SE STESSO (art. 1395 cod. civ.)

• E' annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come

rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato

specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la

possibilità di conflitto d'interessi.

• L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE (artt. 1401-1405 cod. civ.)

Forma particolare di rappresentanza che ricorre quando, al momento della conclusione del

contratto, una parte si riserva la facoltà di nominare successivamente la persona che

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher virginia.ialungo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Bellisario Elena.
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