Lezione 1 – Distinzione diritto privato
Diritto oggettivo e soggettivo
Diritto oggettivo: sistema/complesso ordinato di norme (sinonimo di ordinamento giuridico). Queste norme sono poste da determinate autorità (stato) attraverso determinate fonti del diritto (leggi o regolamenti).
→ Diritto soggettivo: potere su una cosa (diritto reale res, dal latino cosa) o la pretesa verso qualcuno che un soggetto ha. Es. la proprietà = il potere che il proprietario ha di godere e disporre di un bene in modo pieno ed esclusivo.
Es. diritto di credito = pretesa che il creditore ha e il debitore esegua una prestazione nei suoi confronti.
Nell'espressione: “Il diritto Italiano attribuisce al proprietario il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”.
Diritto: ordinamento giuridico.
Diritto: senso soggettivo.
Law oggettivo/ right soggettivo.
Il diritto oggettivo stabilisce quali sono i diritti soggettivi.
Diritto positivo e diritto naturale
Diritto positivo: dal latino positum. È il diritto posto dall'autorità preposta ad emanarlo. (Stato attraverso le fonti). Diritto posto e vigente (dotato di vigore nel tempo e nello spazio in cui si applica).
Diritto naturale: diritto non stabilito da alcuna autorità politica, ma che si fa derivare da fonti non formalizzate. Insieme di principi che nessuna autorità ha posto, ma che si ricavano da fonti non formali. → Es. natura, ragione umana, dio (non uccidere, non rubare, ecc.) principi che vengono positizzati.
L'idea del diritto naturale è servita nel corso del tempo e della storia a moralizzare il diritto positivo, ovvero a dare un fondamento etico al diritto posto dall'autorità. Non dice “iustum quia iussum” (qualcosa è giusto perché qualcuno lo ha ordinato) ma bensì “iussum quia iustum” (qualcosa ha valore politico perché è giusto).
Che cosa è il diritto?
È uno strumento di organizzazione della società. Consente di orientare il comportamento degli uomini in un senso socialmente desiderabile, ovvero conforme alle aspettative di sviluppo della società. Nessuna società può prosperare e svilupparsi in modo spontaneo, ovvero senza norme giuridiche (norme di condotta coercibili norme il cui rispetto può essere imposto anche contro la volontà).
→ Ubi societas, ibi ius: dove c'è una società c'è il diritto. (Ius in latino romano voleva dire diritto in senso giuridico, la parola diritto deriva dal latino medievale directus).
Il compito fondamentale del diritto è quello di procedere ad una selezione degli interessi dei soggetti tra tutti gli interessi astrattamente possibili. Ciò significa che il diritto seleziona tra gli interessi di fatto, attribuendo solamente ad alcuni caratteri giuridicamente rilevanti il diritto tutela alcuni interessi elevandoli da interessi di fatto ad interessi giuridici.
Interesse giuridico
INTERESSE: tensione dell'uomo verso un bene della vita, cioè verso qualcosa che sia in grado di soddisfare un suo bisogno. Es. Tizio ha bisogno di una cosa, perciò ha un interesse verso un determinato immobile = interesse giuridico di fatto l'ordinamento giuridico stabilisce i casi in cui esso diventa un interesse giuridico, perciò tutelato.
- Tizio è titolare di un bene, perciò può goderne. L'interesse di fatto è giuridico in quanto il soggetto è il proprietario. Gli interessi di tutti gli altri soggetti su quella cosa sono incombenti o recessivi in quanto prevale l'interesse giuridico del proprietario.
- Il soggetto, pur non essendo il proprietario, prende in locazione l'immobile del proprietario. In questo caso ci sono due interessi: quello del locatore e del conduttore. Prevale l'interesse del conduttore per il tempo di locazione stabilito dal contratto, ma se non paga i canoni il proprietario può legalmente farlo allontanare dalla casa e far prevalere il suo diritto.
L'interesse giuridico prevale sull'interesse di fatto e su quello giuridico soccombente.
Funzioni del diritto
Il diritto ha una duplice funzione:
- Preventiva dei conflitti
- Risolutiva dei conflitti stessi (repressiva)
Disciplina EX ANTE un fenomeno, da in anticipo i criteri sulla base dei quali gli interessi vengono sistemati in caso di conflitto. Lo scopo del diritto è quello di assicurare la pace sociale ed evitare che le persone ricorrano alla forza per far valere le proprie ragioni.
→ “Ne cives ad arma ruant” affinché i cittadini non ricorrano alle armi.
Es. diritto di cronaca diritto alla reputazione/onore.
Il diritto in senso oggettivo fornisce i criteri per bilanciare questo conflitto di interessi, per prevenirlo e risolverlo. Il diritto di cronaca giornalistica deve ispirarsi a tre criteri:
- Deve esserci un interesse sociale purché una determinata informazione sia divulgata (comporta soluzioni diverse a seconda della persona sulle quali vergono).
- Verità almeno PUTATIVA dei fatti esposti.
- Continenza espositiva: i fatti devono essere esposti in maniera civile.
Se questi criteri vengono rispettati prevale il diritto alla libertà di cronaca, quello alla reputazione soccombe. Se prevale il diritto alla reputazione si può far condannare per diffamazione.
Norma giuridica
NORMA GIURIDICA: componente elementare dell'ordinamento giuridico. (Dal latino norma che significa squadra, oggetto geometrico). La norma è la sintesi di 3 elementi:
- La REGOLA: Solitamente è una regola di condotta e consiste in un divieto/proibizione o un obbligo. Es. “non arrecare danno ad altri (art. 2043 c.c.)” o “il debitore deve eseguire la prestazione al creditore”. Le regole non appartengono al mondo dell'essere, ma al mondo del dover essere. Stabiliscono ciò che deve o non deve accadere. Una norma STABILISCE o PRESCRIVE.
- La SANZIONE: La sanzione opera nel caso di violazione della regola; quando il comportamento obbligato non viene rispettato. La violazione di una regola implica la violazione dell'interesse da cui proviene. La sanzione serve a reprimere la violazione, quindi a tutelare l'interesse protetto che è stato leso. Es. il danneggiante deve risarcire il danno ad danneggiato. Sanzione RISARCITORIA o COMPENSATIVA. Es. sanzione con funzione SATISFATIVA, soddisfa lo stesso interesse che sarebbe stato soddisfatto se il debitore non avesse adempiuto. La sanzione serve a rendere effettivo il comportamento conforme alla regola (funzione DETERRENTE/INTIMIDATRICE).
- L'APPARATO: Comprende la magistratura; irrogare le sanzioni previste dalle norme. Se il violatore continua ad essere inadempiente va in atto la RIMOZIONE FORZATA (es. pignoramento). L'apparato rende effettiva la sanzione, la sanzione rende effettiva la regola. Apparato e sanzione fanno distinguere la norma giuridica da quella morale (per quella morale la sanzione c'è solo a volte, ha la regola). (La norma religiosa si distingue da quella giuridica e morale perché riguarda la psiche.)
Ci sono norme giuridiche che contengono regole di condotta facoltizzanti, che stabiliscono cosa può essere fatto. Queste norme abilitano, danno potere. Art. 832 c.c. stabilisce la proprietà come un diritto soggettivo. Ha per contenuto due facoltà: - godimento e disposizione. La norma stabilisce che queste facoltà hanno un'estensione molto ampia.
Norme giuridiche dispositive e dispositivi di effetti giuridici
Ci sono delle norme giuridiche che non contengono regole di condotta, ma sono dispositivi di effetti giuridici, stabiliscono che al verificarsi di un certo fatto si producano certi effetti giuridici. Art 1376 c.c. compravendita. La proprietà si acquista con la volontà delle parti nella stipulazione del contratto, quando entrambe le parti ne hanno la volontà CONSENSO TRASLATIVO (PRINCIPIO CONSESUALISTICO). È favorevole per il compratore in quanto può già vendere il bene e guadagnarne. La norma ha una struttura ipotetica, in quanto prevede il verificarsi di un fatto e gli attribuisce determinati effetti.
Fattispecie e sussunzione
FATTISPECIE (dal latino facti species = immagine di un fatto):
- Astratta: si intende la descrizione di un fatto da parte di una norma che vi ricollega determinati effetti giuridici.
- Concreta: si intende il fatto concreto, ovvero concretamente accaduto nella realtà dell'esperienza corrispondente al modello astratto previsto dalla norma, cioè corrispondente alla fattispecie astratta.
Il giurista qualifica i fatti concreti attraverso le norme giuridiche, distinguendo tra fatti giuridicamente irrilevanti/indifferenti e fatti giuridicamente rilevanti o giuridici. Es. un proprietario recinta il suo terreno, è giuridicamente rilevante in quanto regolato dall'art 832 c.c. che spiega che la proprietà è piena ed esclusiva.
Giuridicamente disapprovato/riprovati (?)
Il ragionamento che il giurista prende per passare dalla fattispecie concreta a quella astratta prende il nome di SUSSUNZIONE, ovvero incasellare una sotto l'altra. Bisogna capire se un fatto realmente accaduto si può ricollegare ad una norma, per poi capire se è giuridicamente approvato o no.
Sul piano del diritto civile dolo e colpa sono equivalenti. Es. viene rotto un vaso: colore ecc non è rilevante, dove è stato acquistato ed il valore sì per stabilire il quantum ovvero quanto va risarcito.
La colpa stabilisce la prevedibilità. → Art 2045 c.c. STATO DI NECESSITÀ l'appartamento sta andando a fuoco, l'ospitato colpisce il vaso mentre si mette in salvo. (artt. 2043-2045 c.c in COMBINATO DISPOSTO) L'indennità differisce dal risarcimento perché può non essere pari al danno, perciò potrebbe essere inferiore e non coprire il danno.
Norme generali, speciali ed eccezionali
Dal punto di vista dell'ambito di applicazione le norme possono distinguersi in:
- Generali
- Speciali: norme che si applicano ad un gruppo di soggetti o ad una classe di fatti più ristretta di quella ai quali si applica un'altra norma, detta generale.
- Eccezionali: norme dettate dal legislatore per fronteggiare circostanze eccezionali (derogano sia quelle generali che quelle speciali).
Es. norme speciali: art 2054 c.1 c.c. è una norma speciale, perché comprende una classe di illeciti più ristretta. Art. 2043 c.c. è una norma generale. Rapporto tra norme speciali e generali si trova in un brocardo (aforismo): LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALI (la norma speciale deroga quella generale). La norma speciale si applica nei limiti del proprio ambito applicativo.
Qual è la specialità dell'art 2054 rispetto all'art 2043? Cambia l'onere della prova (dover provare i fatti posti nelle fondamenta del diritto, art. 2697), ovvero della colpa. Nel 2043 tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito devono essere provati dal danneggiato, mentre nel 2054 il danneggiato deve provare il fatto, ma non deve provare la colpa del danneggiante, in quanto è quest'ultimo che dovrà provare, se potrà, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA).
Caratteristiche delle norme giuridiche
Una norma giuridica (di qualsiasi dei tre tipi) ha sempre due caratteristiche:
- Generalità: si applica ad un numero potenzialmente indeterminato di destinatari.
- Astrattezza: si applica ad un numero potenzialmente indeterminato di fatti, corrispondenti alla sua fattispecie astratta.
Le norme possono anche essere distinte secondo il loro grado di vincolabilità/imperabilità:
- Norme imperative/cogenti/inderogabili: si applicano senza che i destinatari possano di comune accordo derogarla.
- Norme dispositive/derogabili: si applicano solo se i destinatari non derogano ad esse tramite un accordo.
Es. art 143 c.c doveri dei coniugi, è una norma cogente in quanto l'art 160 c.c. stabilisce che i doveri dei coniugi non sono derogabili. Es. il venditore per legge deve garantire che il bene sia esente da vizi, art 1490 c.c. tramite un accordo si può escludere la garanzia, ma solo se il venditore non ha in mala fede taciuto i vizi. (È derogabile solo in parte).
Termini importanti
Istituto: cosa è un istituto giuridico? È un insieme di norme che disciplinano un determinato fenomeno della realtà in modo completo e organico. La proprietà privata è un istituto giuridico in quanto regolata da più norme (artt 832 c.c. e ss.), anche il matrimonio (artt 79 c.c. e ss.) (matrimonio è un vincolo di instaurare e mantenere la comunità di beni e doveri ecc.)
Principio giuridico:
- Valore fondamentale dell'ordinamento che può trovare enunciazione espressa in una norma (spesso in ramo cost.) oppure che può ricavarsi, in via sistematica, da altre norme espresse. Art 32 cost (diritto alla salute, perciò tutela anche il diritto alla vita).
- In una seconda accezione si può interpretare in maniera logica, principio di non contraddizione.
- In una terza accezione, per principio si intende una direttiva/criterio di massima che ispira una certa disciplina e che molto spesso si ricava per generalizzazione delle norme di quella disciplina. Orientamento generale di una disciplina, ratio, che si trova ricostruendo le altre norme.
Es. la disciplina della filiazione (genitori e figli) è ispirata al principio del favor veritatis (favore per la verità), cioè osservando una serie di norme ci si accorge che il legislatore mira a fare emergere la verità biologica.
Clausola generale
È la parte di una norma giuridica che fa riferimento ad un concetto extra giuridico che spetta al giudice concretizzare/determinare, quando applica la norma, facendo riferimento a standard/criteri di valutazione operanti nel contesto sociale del momento. Elemento extra giuridico di una norma che trova concretizzazione nel momento in cui la norma è applicata secondo standard di valore della società.
Es. art 1175 c.c. stabilisce che creditore e debitore devono comportarsi secondo buona fede (buona fede è una clausola generale, elemento da parte di una norma che esprime un concetto extra giuridico il cui preciso contenuto e significato viene stabilito dal giudice quando applica la norma, secondo criteri di valore stabiliti dalla società in quel momento). Buona fede in senso oggettivo è sinonimo di correttezza, trova applicazione nel caso concreto.
Distinzione tra diritto pubblico e privato
Innanzitutto riguarda i diversi fini perseguiti. Il diritto pubblico persegue la realizzazione dell'interessa generale della collettività, mentre il diritto privato persegue la realizzazione degli interessi dei privati, cioè i singoli individui ed i gruppi organizzati (organizzazioni, società, ecc.).
Il diritto pubblico si articola in:
- Diritto costituzionale (che disciplina i diritti pubblici soggettivi e l'organizzazione dello stato).
- Diritto amministrativo (disciplina i rapporti tra la pubblica amm ed i privati cittadini).
- Il diritto penale (volto a perseguire e reprimere i reati).
La differenza di finalità perseguita si riflette sulla differenza dei mezzi attraverso cui questi fini vengono perseguiti. Nel diritto pubblico, per realizzare l'interesse generale, gli enti pubblici sono dotati di poteri autoritativi (cioè di imperio rispetto ai quali i privati si trovano in una situazione di soggezione, es. espropriazione, salvo un indennizzo inferiore al valore del bene). Il potere dell'ente pubblico autoritativo può tradursi nell'ablazione (privazione) di un diritto dei privati.
Nel diritto privato, i fini perseguiti dai privati sono in linea di principio tutti di pari valore. Ci sono tutti interessi particolari facendo capo ai singoli soggetti. I privati non hanno poteri autoritativi gli uni verso gli altri, lo strumento che usano per la realizzazione dei propri fini è fondato sul consenso di tutti, perciò sull'incontro dei loro interessi e delle loro volontà (il contratto).
Sono diverse le sanzioni del diritto pubblico e privato. Nel diritto pubblico le sanzioni, oltre all'andare per l'interesse generale, sono irrogate (applicate) d'ufficio, cioè in modo automatico al verificarsi dell'applicazione. Quanto al contenuto possono essere sanzioni afflittive (es. le sanzioni penali che limitano o tolgono la libertà personale, reclusione). Nel diritto privato le sanzioni sono quasi sempre applicate su istanza di parte (la parte lesa dalla violazione della norma) e dal punto di vista del contenuto sono per lo più sanzioni patrimoniali (il debitore inadempiente dovrà essere punito solo se il creditore ne fa richiesta).
Fonti del diritto pubblico e privato
Diritto pubblico e diritto privato non differiscono tra loro sotto il profilo delle loro fonti di produzione. Il c.c. (principale fonte del diritto privato) ha un rango (posizione nella gerarchia delle fonti del diritto) primario nella gerarchia delle fonti davanti alla legge. Il diritto privato è un diritto statale, ovvero le cui regole (atti aventi forza di legge) provengono da fonti dello stato.
Anche la costituzione contiene norme di diritto privato o che incidono sul diritto privato. Dal punto di vista contenutistico il diritto privato si suddivide in:
- Diritto civile (disciplina le persone fisiche e giuridiche, rapporti di famiglia, le successioni a causa di morte, la proprietà ed i diritti reali, le obbligazioni, i contratti e la responsabilità civile).
- Diritto commerciale (disciplina le imprese e le società).
- Diritto del lavoro (disciplina i rapporti tra lavoratori subordinati e datori di lavoro).
- Diritto industriale (disciplina la concorrenza tra imprese).
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