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Lezione i – Nozioni introduttive

Questa materia concerne le nozioni basilari del sapere giuridico. È importante perché copre tutte le maggiori aree del vivere sociale. Avvertenze preliminari: occorre avere sottomano un Codice Civile, perché spesso si citeranno norme del Codice, e sarà importante poterle consultare direttamente. Assieme al Codice Civile bisognerà avere la Costituzione, che è tuttavia annessa alle copie del Codice Civile.

Diritto oggettivo e soggettivo

Il primo modulo attiene alle nozioni introduttive. Cominciamo subito con la nozione di diritto: teniamo presente che questa nozione presenta due diversi significati. Si può parlare infatti di diritto in senso oggettivo e di diritto in senso soggettivo. Il diritto in senso oggettivo è la norma giuridica, cioè la regola socialmente garantita della vita di relazione. Il fatto che sia una regola socialmente garantita è importante tenerlo presente, perché nella società noi riscontriamo una grande molteplicità di rapporti, regolati da norme di varia natura.

Ci sono le norme morali, religiose, di etichetta, ecc. Ma, tra queste norme, ce n’è una che si distingue rispetto a tutte le altre, che è la norma giuridica. La norma giuridica, a differenza delle altre norme, ottiene la garanzia della società, che si esplica attraverso sanzioni esterne di diverso tipo. Dunque, la norma giuridica è munita di sanzione. È quella che impone a colui che riceve una somma a mutuo di restituire questa somma. Non è norma giuridica quella che invece impone di trattare con gentilezza l’ospite che riceviamo a casa. È una regola di diritto perché se non viene osservata, si incorre in una sanzione socialmente rilevante. Mentre, chi non rispetta una regola di cortesia non incorre in alcuna sanzione, salvo ovviamente a soffrirne per quanto attiene la sua estimazione nel corpo sociale.

Ricapitolando, abbiamo due nozioni di diritto: il diritto in senso oggettivo e il diritto in senso soggettivo. Il diritto in senso soggettivo indica una posizione giuridica e, precisamente, una posizione di vantaggio che è tutelata dalla norma giuridica. È una distinzione che è comunemente percepita. Altro è parlare del diritto italiano, altro è parlare del diritto che noi abbiamo ad una certa pretesa. Si faceva prima l’esempio del mutuo: chi riceve una somma a mutuo, in base alla norma giuridica, è tenuto a restituirla. Il mutuante ha il diritto a ricevere la somma che ha dato. Questo diritto in senso soggettivo è tutelato dalla norma giuridica che impone al mutuatario di restituire la somma. Quindi diritto oggettivo è la norma, mentre diritto soggettivo è la posizione giuridica tutelata dalla norma. Di questo diritto in senso soggettivo si parlerà a lungo.

Ordinamento giuridico

Teniamo presente che la società presenta una complessità di norme giuridiche, che sono collegate tra loro e formano un ordinamento giuridico. Cioè, il diritto di una società è l’insieme delle norme giuridiche che governano la società. Quindi l’ordinamento giuridico è una organizzazione complessa, perché la realtà della vita associata conosce non solo le norme giuridiche, ma anche le organizzazioni, cioè gruppi sociali che attengono all’attribuzione, alla ripartizione di funzioni, o alla costituzione di centri di potere. Nell’ambito dell’ordinamento giuridico noi abbiamo una istituzione, che è la massima istituzione, lo Stato.

Lo Stato detiene il potere legislativo ed esprime l’unità nazionale. Teniamo presente che il nostro Stato è sì la massima istituzione del nostro ordinamento, ma, a sua volta, si inserisce in un più ampio contesto, che è quello dell’Unione Europea.

Norma giuridica e sanzioni

Tornando alla norma giuridica, questa si distingue in quanto socialmente garantita. In cosa consiste questa garanzia? Consiste nelle sanzioni esterne di cui la norma è munita. Si intende per "sanzioni esterne", le conseguenze sfavorevoli previste per l’inosservanza della norma. Questa conseguenza sfavorevole può consistere nella privazione di un bene, oppure nella privazione di un effetto giuridicamente vantaggioso.

Andando più nel dettaglio, si possono distinguere vari tipi di sanzioni:

  • Sanzioni penali: puniscono il trasgressore mediante una punizione di tipo afflittivo, personale o patrimoniale.
  • Sanzioni esecutorie: attuano in modo specifico l’interesse leso dalla violazione della norma. Ad esempio, se il debitore è tenuto a consegnare al creditore una determinata cosa specifica, l’inosservanza di questo obbligo può comportare come rimedio per il creditore, quindi come sanzione per il debitore, il rilascio coattivo del bene (art. 2930 CC).
  • Sanzioni risarcitorie: tendono a reintegrare il danno provocato dalla violazione della norma. Quindi chi danneggia il bene altrui è tenuto a risarcire il danno che ha provocato. Questo in particolare per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale, prevista dall’art. 2043 CC.
  • Sanzioni invalidatorie: tendono a privare di efficacia l’atto compiuto in violazione della norma. Queste sono le sanzioni che colpiscono tutti gli atti e i contratti per i quali è prevista una determinata forma (es. le donazioni devono farsi per atto pubblico. Se la donazione non è fatta per atto pubblico, la conseguenza è quella della nullità dell’atto).

Quindi queste sono le sanzioni di cui è munita la norma giuridica. Se la norma non è munita di una di queste sanzioni, allora deve dirsi che non si tratta di norma giuridica, anche se per caso questa norma noi la dovessimo trovare in un testo di legge, o addirittura nel CC. L’esempio che ricorre frequentemente è quello che ci è dato dall’art. 315 del CC, che sancisce i doveri del figlio verso i genitori: il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

In questa norma è facile comprendere che il dovere di rispettare i genitori, pur essendo espressamente menzionato in un testo di legge, è un dovere esclusivamente morale, perché non è munito di alcuna sanzione. Mentre, per quanto riguarda il dovere di contribuire al mantenimento della famiglia, qui ci troviamo in presenza di un dovere giuridico, che trova la sua tutela nella norma che impone al debitore di adempiere le proprie obbligazioni, incorrendo altrimenti nella conseguenza sfavorevole del risarcimento del danno e della condanna all’adempimento dell’obbligazione. In linea del tutto teorica (perché è molto difficile che si possa riscontrare), i genitori potrebbero trascinare in tribunale il proprio figlio che si rifiutasse di contribuire al mantenimento della famiglia. Quindi qui ci troviamo in presenza di una norma giuridica, che impone al figlio di contribuire al mantenimento della famiglia.

Carattere imperativo della norma giuridica

Passiamo ora ad un altro carattere della norma giuridica, quello dell’imperatività, che esprime al massimo grado il senso di imposizione della norma giuridica. La norma, in quanto imperativa è inderogabile: i suoi destinatari non possono sostituirne l’applicazione con altre norme legali o convenzionali. Abbiamo ad esempio la norma che sancisce la nullità della donazione di beni futuri. Questa è una norma che non consente deroghe: i beni futuri non possono essere donati, pena la nullità, per l’appunto, dell’atto (art. 771 CC).

Perché la norma è imperativa? Perché l’interesse protetto non sarebbe pienamente protetto se si lasciasse all’interessato la possibilità di decidere liberamente di esso. Oppure perché la norma tutela un interesse generale che concerne l’intera collettività. Il carattere dell’imperatività non è però un carattere essenziale del diritto, perché ci sono norme che sono imperative e norme che, invece, sono derogabili, cioè norme che i destinatari possono sostituire nella loro applicazione con altre disposizioni legali o negoziali. Ad esempio, l’art. 1282 CC afferma che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi legali salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. Quindi le parti possono derogare alla norma sugli interessi e stabilire che le somme non producano interessi o che li producano ad un tasso diverso da quello legale.

Generalità e astrattezza delle norme giuridiche

Consideriamo ora altri due caratteri delle norme giuridiche: la generalità e l’astrattezza. La norma è generale in quanto rivolta ad una generalità di destinatari. Questo è quello che si riscontra nelle norme del CC. Ad esempio, l’art. 6 del CC afferma che ogni persona ha diritto al nome. Questa è appunto una norma rivolta a tutti i consociati. La norma è invece astratta quando prevede un’ipotesi astratta e contiene dunque una regola valevole per una serie indefinita di casi concreti, riconducibili poi entro l’ipotesi prevista. Ad esempio, l’art. 10 CC afferma che qualora l’immagine di una persona sia pubblicata abusivamente, l’autorità giudiziaria può far cessare l’abuso. Qui abbiamo appunto un’immagine astratta: il fatto che l’immagine di una persona sia pubblicata abusivamente. Non si fa riferimento a persone particolari, ma, in generale, a tutte le persone.

La generalità e l’astrattezza sono caratteri essenziali delle norme giuridiche, che hanno questa funzione di regolare i rapporti sociali. Tuttavia, eccezionalmente possono aversi norme giuridiche che non hanno questi caratteri. In via del tutto eccezionale, difatti, possono aversi norme c.d. “ad personam”, cioè norme che hanno come destinatari soggetti determinati. Ad esempio, casi che possono citarsi a questo riguardo sono quelli di cessione per legge di una pensione speciale ad una determinata persona per meriti particolari. Questa è dunque una norma priva del carattere della generalità. Vi sono poi norme che, continuando con gli esempi, disciplinano la costituzione di un determinato ente pubblico. Anche qui si ha la mancanza di uno di questi caratteri e, precisamente, la mancanza dell’astrattezza.

Distinzione tra il diritto e altre scienze sociali

Occorre ora fare alcune considerazioni generali sulla distinzione tra il diritto e altre scienze sociali. Una prima distinzione che si rende opportuna e che occorre sottolineare, è quella che intercorre tra la scienza del diritto e la sociologia. La scienza del diritto ha per oggetto lo studio del diritto, mentre la sociologia studia le leggi naturalistiche che presiedono ai rapporti sociali. La sociologia può occuparsi di fenomeni giuridicamente rilevanti, prendendo allora il nome di sociologia giuridica. Ma, sempre in quanto si tratti di fenomeni visti sotto la visuale di cause ed effetti naturali. Un esempio semplice a riguardo è quello offerto dai vari fenomeni del diritto familiare: la separazione personale tra coniugi, ad esempio, è indubbiamente un istituto giuridico, ed è studiata dal diritto sotto il profilo giuridico, ma la sociologia può occuparsi della separazione personale non in quanto istituto giuridico, ma in quanto fattore sociale sul quale incidono cause di varia natura, ad esempio quelli che sono i motivi che inducono le parti a separarsi, il collegamento di questi motivi con le cause ambientali, ecc. Quindi, quella esposta è la distinzione tra scienza del diritto e sociologia per quanto riguarda l’oggetto. Vi è poi la distinzione tra queste due scienze per quanto riguarda le tecniche di ricerca. Infatti, la scienza del diritto elabora una propria tecnica di ricerca delle norme giuridiche, mentre la sociologia procede attraverso diretti rilevamenti dei comportamenti sociali (avvalendosi di metodi sperimentali, indagini di opinioni, rilevamenti statistici, ecc.).

Altra distinzione importante è quella tra diritto ed economia. L’interesse economico, cioè il bisogno di beni materiali, è sicuramente importante, cioè ha una specifica incidenza sui rapporti umani. Le scienze economiche si occupano dei fenomeni sociali in quanto determinati dall’interesse economico. Mentre, la scienza giuridica si occupa delle norme, cioè della regolamentazione coercitiva che i fenomeni sociali ricevono da parte della società e, quindi, della sua organizzazione autoritaria. Il giurista non può ignorare il momento economico, perché questo rappresenta un aspetto importante della realtà sociale disciplinata dal diritto. E, infatti, le attività regolate dalla norma giuridica sono in buona parte attività strettamente economiche (di produzione, distribuzione, consumo di ricchezza). Ma, è importante tener presente che gli interessi economici non sono i soli interessi che sottostanno ai rapporti giuridici. Gli interessi economici devono talvolta cedere di fronte ad altre prevalenti esigenze di cui si prende carico il diritto. Questo significa che l’ordinamento può dettare regole diverse rispetto a quelle che si imporrebbero in base al mero interesse economico, proprio perché può tener conto di altri interessi, come ad esempio la difesa dell’ambiente naturale.

Si può notare, sfogliando la Costituzione, che un apposito titolo è dedicato ai rapporti economici. In questa parte sono contenuti principi molto importanti riguardo la tutela del lavoro e dell’attività sindacale, il diritto di proprietà, ecc. Altra norma fondamentale è quella che riconosce la libertà di iniziativa economica, ma, riservando alla legge i programmi e i controlli opportuni affinché l’attività economica pubblica e privata sia indirizzata a fini sociali. A tal proposito si può citare l’art. 41 Cost., che afferma che l’iniziativa economica è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Questo è un esempio molto chiaro e significativo delle due esigenze che devono essere contemperate: l’esigenza di dare spazio alle leggi economiche e, quindi, in primo luogo al principio della libera iniziativa economica, ma, al tempo stesso, l’esigenza di salvaguardare i diritti fondamentali della persona, della dignità e della libertà personale.

Istituzioni di diritto privato

Il presente corso riguarda le Istituzioni di diritto privato. Occorre dunque aver presente una distinzione fondamentale, quella che si pone tra norme di diritto privato e norme di diritto pubblico. Il diritto privato regola i comuni rapporti tra i consociati. In altri termini è il diritto comune delle persone e dell’economia. Mentre il diritto pubblico è il diritto dei rapporti autoritari speciali, cioè di quei rapporti in cui si esprimono speciali posizioni di supremazia.

Della distinzione tra diritto privato e pubblico si erano già occupati i romani, che, tramite il Giureconsulto Ulpiano, ci hanno tramandato una distinzione che ancora oggi è ripetuta, basata sull’interesse: il diritto pubblico è quello che concerne lo Stato romano, mentre il diritto privato è quello che concerne l’utilità dei singoli cittadini. Questa definizione è ancora oggi corrente ed è basata sugli interessi.

Altro criterio distintivo è quello che fa riferimento ai soggetti: il diritto privato disciplina l’attività dei privati, mentre il diritto pubblico disciplinerebbe l’attività degli enti pubblici. Questo criterio va però considerato con qualche riserva, perché presenta intanto una prima incertezza per quanto riguarda la qualificazione dell’ente come privato o come pubblico (non sempre tale distinzione è certa). Si può dire con certezza che lo Stato è un ente pubblico, ma anche se accertiamo che un ente è sicuramente un ente pubblico, questo non vuol dire che la sua attività ricada nella sfera del diritto pubblico, ed infatti, lo Stato, che è l’ente pubblico per eccellenza, svolge un’attività che può essere assoggettata al diritto privato. Se lo Stato, ad esempio, prende in locazione un locale, questo contratto di affitto sarà disciplinato dalle norme del CC.

Lo Stato è l’ente supremo dell’ordinamento giuridico, il detentore del potere autoritario massimo. Ma l’ordinamento italiano si inserisce in un ordinamento sovranazionale, che è l’Unione Europea. Quest’ordinamento sovranazionale è un ordinamento in cui ci siamo inseriti ed integrati. Tanto che le norme di questo ordinamento sovranazionale sono norme che entrano nell’ambito dei singoli ordinamenti degli Stati membri. Sono norme che regolano anche i rapporti tra i cittadini dei vari Stati membri, e quindi anche i rapporti tra cittadini italiani. Sono norme che sono norme giuridiche vincolanti, applicate nell’ambito dell’ordinamento statale e sono applicate anche attraverso l’organizzazione giudiziaria nazionale.

Affinché una norma dell’Unione Europea si inserisca nell’ordinamento dei singoli Stati membri, non è necessaria una legge che la recepisca e la renda efficace. Queste norme sono quindi direttamente applicabili all’interno degli Stati membri. Quindi, non ci si trova dinanzi a norme poste da Trattati internazionali, dirette agli Stati come destinatari e destinate poi ad essere recepite di volta in volta attraverso leggi di ratifica. Qui abbiamo invece un diritto che si applica direttamente agli Stati membri, il diritto comunitario. Questo diritto ebbe la sua origine a Roma, nel Trattato firmato il 25 marzo del 1957, da un primo nucleo di Stati europei che avevano la finalità di... [testo tronco]

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sprint Notes di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Bianca Mirzia.
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