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Concetto di causa
La causa è la giustificazione economica o giuridica della prestazione delle parti in un contratto. Può anche rappresentare uno scopo economico-sociale del contratto stesso.
Ad esempio, nella causa della locazione si verifica uno scambio di un godimento di un bene dietro il pagamento di un corrispettivo. Se la causa manca, il contratto è nullo.
Un altro esempio è quando compro un bene da qualcuno e gli affido il compito di venderlo. Se la causa è illecita, il contratto è nullo. Inoltre, se l'oggetto è illecito, anche la causa è illecita. Tuttavia, ci sono casi in cui le prestazioni sono lecite, ma la causa è illecita.
Un ulteriore esempio è quando prometto a un funzionario pubblico un pagamento affinché svolga un'attività lecita. In questo caso, la causa è illecita.
La forma è un elemento essenziale di ogni contratto e può assumere diverse modalità di conclusione. La forma è prevista dalla legge e la sua mancanza può comportare la nullità del contratto. Ad esempio, per i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono diritti reali su beni immobili, è richiesta la forma della scrittura privata o dell'atto pubblico.
società → atto pubblico-donazione: atto pubblico + presenza di 2 testimoni → forma per la validità (se manca la forma il contratto è nullo substantiam) - si distingue dalla forma per la prova (le parti possono stipulare il contratto anche senza probationem) adottare la forma scritta con il rischio di non avere una prova scritta - la legge prevede che questi contratti vadano provati per iscritto → forma ad probationem: a) transazione b) contratto di assicurazione ELEMENTI ACCIDENTALI - non necessariamente sono nel contratto, servono a regolare meglio gli interessi delle parti condizione: 1) fatto futuro e incerto fino al quale dipendono gli effetti del contratto - serve a rendere valido il motivo es. io compro questa auto a condizione che entro il 31 dicembre il comune mi rilasci la licenza di tassista Condizione sospensiva: a) sospende gli effetti del contratto → stipulo oggi a t0, a t1 la condizione si verifica e inizia a far valere glieffettiCondizione risolutiva:
b) contratto produce subito i suoi effetti ma cessa di produrli se e quando si verifica la condizione
es. acquisto oggi un certo terreno ma il contratto cesserà i suoi effetti se il comune non mi darà la licenza per edificare
Si distingue a seconda dell'oggetto:
casuale:
a) dipende dal caso o dalla volontà di un terzo
es. se euro e dollaro torneranno in parità
potestativa:
b) dipende dalla volontà di una delle parti → es. compro questo appartamento se entro 6 mesi vado a vivere a bologna
-la scelta ha delle conseguenze → se mi trasferisco dovrò cambiare amicizie, abitudini, ecc...
mista:
c) in parte potestativa in parte casuale → es. se mi sposerò
meramente potestativa:
d) quella che dipende dalla mera volontà del soggetto
-la scelta non ha alcuna conseguenza
art. 1335: può determinare la nullità del contratto → quando riguardi il trasferimento di un diritto o riguardi la mera
potestà dell'alienante-rende nullo il contratto se è sospensiva e se si fa dipendere il trasferimento un diritto dalla meravolontà dell'alienante, l'assunzione di un obbligo dalla mera volontà del debitore→ ti venderò se vorrò: nullo (non è un impegno serio)→ ti venderò se vorrai: valido-motivo: ciò che mi spinge a stipulare il contratto-il motivo è assolutamente irrilevante, anche se illecito tranne in un caso:→ motivo illecito e comune a entrambe le parti, tale da costituire la ragione determinante del contrattoes. Tizio da in locazione il suo appartamento a Caio che vuole farne una bisca clandestina, Tizio lo sa echiede un canone alto e una percentuale sugli utili → contratto è nullo→ condizione illecita rende nullo il contratto-non è nulla solo la condizione ma tutto il contratto→ condizione impossibile-impossibile nel momento in cui si stipula il
contratto-conseguenze diverse a seconda che sia
a) sospensiva → contratto nullo, non produrrà mai i suoi effetti → es. ti vendo questo se sposi tua sorella
b) risolutiva → si ha come non apposta, non la si considera → es. ti vendo questo bene ma la vendita cesserà di produrre effetto se catturerai l’unicorno
Durante il periodo di pendenza della condizione (dalla stipulazione a quando la condizione si verifica o non si verificherà più) le parti devono comportarsi secondo buona fede → se non lo fanno l’altra parte può ricorrere al giudice
Le parti possono trasferire (se non vietato) le loro posizioni soggettive che saranno un diritto condizionato o un’aspettativa
Una volta che si realizza la condizione, gli effetti si producono ex tunc → gli effetti retroagiscono al momento della stipulazione del contratto
es. tizio acquista l’automobile dal concessionario a condizione che entro 3 mesi il comune di Milano gli
es. ti dono la villa sul lago maggiore con l'onere di ristrutturare l'ospizio del paese
-di regola se l'onere è impossibile o illecito si considera non apposto salvo che risulti che sia stato l'unico motivo determinante del consenso
→ il disponente ha deciso di fare quell'atto solo ed esclusivamente pensando all'onere
-l'obbligo di adempiere è contenuto al valore del bene ricevuto
→ l'onerato è tenuto ad adempiere nei limiti di valore del bene ricevuto
→ l'onere può assorbire interamente il beneficio ma non andare oltre
-chi può chiedere l'adempimento?
→ chiunque dimostri di avere interesse
es. ti dono la villa sul lago maggiore con l'onere di ristrutturare l'ospizio del paese
→ l'ospizio può richiederlo
-se non si rispetta l'onere è possibile la risoluzione della liberalità
solo se questo è stato espressamente previsto
Differenza tra condizione e modo:
- la condizione sospende l'efficacia, ma non obbliga → es. ti dono questo bene a condizione che tu metta a posto l'ospizio → se voglio il bene devo sistemare l'ospizio altrimenti la donazione non produce effetto
- l'onere fa sì che la donazione produca subito effetti (non sospende), ma obbliga
Responsabilità precontrattuale artt. 1337-1338 c.c.-
Art. 1337: le parti durante lo svolgimento delle trattative devono comportarsi secondo buona fede - sanzione: risarcimento del danno, indipendentemente dal fatto che il contratto sia concluso o meno → Buona fede:
- Soggettiva: consiste nell'ignoranza di ledere un altrui diritto → es. possesso vale titolo
- Oggettiva: è un comportamento leale, corretto, onesto
Casi contrari alla buona fede che la nostra giurisprudenza ha ritenuto di censurare con una condanna al risarcimento del danno:
- recesso ingiustificato dalle
trattative: una parte in maniera ingiustificata interrompe le trattative→ per il risarcimento le trattative devono avere un certo peso
compro un pacchetto di azioni e da mesi ogni settimana ho incontri con il potenziale venditore, coinvolgendo avvocati, giornalisti ecc. - si ingenera reciprocamente un affidamento che sta andando sul serio → in questo caso un recesso ingiustificato è contrario a buona fede
trattativa dilatoria: tirare in lungo la trattativa per andare alla ricerca di un affare migliore
trattativa parallela: condotta su più tavoli, quando la trattativa parallela non è stata dichiarata
es. Tizio vuole vendere la propria casa e sta trattando con vari potenziali clienti → Tizio deve dichiararlo a ciascun acquirente - Art.1338 (Conoscenza delle cause d'invalidità) → “La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra
parte e' tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validita' del contratto." -> specificazione dell'art.1337 In caso di responsabilita' precontrattuale e' risarcibile solo l'interesse negativo e non quello positivo a) interesse negativo: e' rappresentato dalle spese inutilmente sostenute nelle trattative e eventuali altre occasioni che siano state trascurate in quanto impegnati in una certa trattativa es. spese di viaggio, di consulenza, chances perse b) interesse positivo: benefici e vantaggi che si sarebbero ottenuti in caso di esecuzione della prestazione in maniera concreta, e gli svantaggi che si sarebbero evitati Contratto preliminare - non si parla piu' di responsabilita' precontrattuale, ma contrattuale - e' un contratto con il quale le parti si obbligano in futuro a stipulare un successivo contratto, che per distinguerlo dal preliminare chiamiamo definitivo - per non stipulareta di un immobile. Il preliminare è un accordo tra le parti che stabilisce i termini e le condizioni della futura vendita. Tuttavia, affinché il preliminare sia valido, deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo. Nel caso di compravendita di beni immobili, il preliminare ha senso perché le parti si impegnano reciprocamente e bloccano l'affare, rimandando il trasferimento della proprietà e l'obbligo del pagamento del prezzo. Ad esempio, nel tempo che intercorre tra il preliminare e il definitivo, l'acquirente (B) ha tempo di fare accertamenti per verificare se il bene immobile è libero da ipoteche, pignoramenti o sequestri. In caso contrario, l'acquirente può legittimamente rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo. Nel caso di terreni, l'acquirente può verificare se il terreno è edificabile e quanto è edificabile prima di procedere con il contratto definitivo. Inoltre, potrebbe essere necessario che l'acquirente (B) venda la sua vecchia casa prima di poter pagare il venditore (A) per l'immobile oggetto del preliminare. Allo stesso modo, l'acquirente potrebbe dover richiedere un mutuo per poter pagare il venditore. Il preliminare deve avere la stessa forma richiesta dalla legge per il contratto definitivo, come stabilito dall'articolo 1351 del codice civile italiano. In conclusione, il preliminare di vendita di un immobile è un accordo che stabilisce i termini e le condizioni della futura vendita. Affinché sia valido, deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto definitivo e rispettare la forma richiesta dalla legge.