Concetti fondamentali
Sommario sezione
Il rapporto giuridico
- Fatti ed atti giuridici
- Il rapporto giuridico
- Categorie di diritti soggettivi
- Ulteriori specificazioni relative ai diritti soggettivi
- Le cose ed i beni
Prescrizione e decadenza
- Prescrizione
- Decorrenza e inderogabilità della prescrizione
- Prescrizioni presuntive
- Sospensione
- Interruzione
- Decadenza
- La retroattività
Le fonti del diritto privato ed il ruolo del codice civile
- Le fonti del diritto privato ed il ruolo del codice civile
- L'interpretazione della legge ed analogia
Fatti ed atti giuridici
Come primo argomento studieremo i fatti giuridici. Per vedere il video di introduzione basta cliccare sull'icona animata. Nei manuali di diritto privato queste definizioni sono poste prima dei negozi giuridici, ma è essenziale conoscere da subito questi semplici concetti.
Schematicamente: sono tutti gli accadimenti rilevanti per il diritto, che producono effetti, oltre che nel mondo naturale, anche in quello giuridico; si distinguono in:
Fatti giuridici
- Fatti naturali: sono causati da eventi naturali senza che vi sia la volontà dell'uomo, come i terremoti o una malattia mentale.
- Fatti umani o atti giuridici: sono posti in essere da un soggetto giuridico (uomo o persona giuridica) come frutto di un'attività consapevole e volontaria.
Quelli che ci interessano maggiormente sono gli atti giuridici. Precisiamoli ulteriormente:
- Atti vietati: sono posti in essere in violazione di un obbligo di legge arrecando un danno ad un altro soggetto giuridico. La violazione dell'obbligo fa nascere nel soggetto danneggiato il diritto al risarcimento del danno.
- Atti leciti: sono posti in essere in maniera conforme al diritto.
Non è finita. Come un gioco di scatole cinesi, dobbiamo puntualizzare meglio il concetto di atti leciti, vediamo:
- Negozi giuridici: sono manifestazioni di volontà poste in essere per ottenere un determinato effetto giuridico. L'atto deve essere conforme alla volontà del soggetto sia in merito al contenuto sia in merito agli effetti.
- Atti giuridici in senso stretto: sono tutti quegli atti posti in essere da un soggetto giuridico leciti e rilevanti. Gli effetti dell'atto sono disciplinati dalla legge e si producono in maniera automatica. In questi casi è irrilevante la volontà del soggetto che pone in essere l'atto in merito ai suoi effetti. Questi si produrranno anche contro la volontà di chi ha posto in essere l'atto.
L'ultima precisazione riguarda gli atti giuridici in senso stretto; questi possono essere ulteriormente suddivisi in:
- Atti od operazioni materiali: sono pur sempre atti umani consapevoli, solo che si producono in seguito alla modificazione diretta del mondo materiale, come la scoperta del tesoro che produce immediati effetti giuridici (art. 932 c.c.).
- Dichiarazioni di scienza o di verità: sono atti attraverso i quali un soggetto dichiara di essere a conoscenza di un fatto giuridico (es. confessione).
Il rapporto giuridico
La nozione è la relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto. I rapporti interpersonali possono essere di vario genere, sentimentali, di amicizia e così via. Nello studio del diritto non ci occuperemo di tutti i rapporti che intercorrono tra due o più persone, ma solo di quelli che hanno una specifica rilevanza per il diritto.
Prima di approfondire il concetto relativo al rapporto giuridico, è necessario fare una premessa: possiamo affermare che nel nostro ordinamento tutti i comportamenti sono regolati dal diritto, anche un rapporto sentimentale deve comunque svolgersi in modo tale da non ledere i diritti personali e patrimoniali delle persone innamorate; questo però non vuol dire che ogni qualvolta incontriamo una persona poniamo in essere un rapporto giuridico, c'è bisogno di qualcosa di più: c'è bisogno che in entrambe le parti vi sia la volontà di porre in essere un determinato tipo di relazione regolata da norme di legge.
Fatta questa premessa possiamo comprendere la differenza che passa tra un rapporto sentimentale o di amicizia ed un rapporto contrattuale: i primi due sono basati sulle regole dettate dalla morale personale e dei sentimenti, anche se devono muoversi sempre all'interno delle norme dell'ordinamento giuridico, prima delle quali è quella che impone di non recare danno ad alcuno (neminem laedere). Il rapporto contrattuale è voluto invece in modo tale da essere regolato fin nei più minimi dettagli dalle norme di legge e dalle regole che le parti liberamente creano e decidono di osservare. Possiamo quindi ribadire il concetto relativo al rapporto giuridico come relazione tra due più soggetti regolata dal diritto.
Analizziamo le posizioni dei protagonisti del rapporto giuridico; per semplicità consideriamo in questo rapporto solo due soggetti (ma ve ne potrebbero essere molti di più).
- Soggetto attivo: è colui cui l'ordinamento attribuisce un potere, ad esempio quello di pretendere il pagamento di un debito, detto anche titolare della posizione giuridica.
- Soggetto passivo: è colui a carico del quale è posto il corrispettivo dovere, ad esempio quello di pagare il suddetto debito.
I protagonisti del rapporto giuridico sono chiamati con il nome di "parti". Al di fuori di questi soggetti non vi è un rapporto giuridico con altre persone che, quindi, ne sono estranee. Questi ultimi vengono indicati come "terzi" che, di regola, non subiscono gli effetti del rapporto giuridico tra le parti, anche se in qualche modo possono esserne toccati.
Viene da chiedersi qual è la fonte del potere riconosciuto al soggetto attivo. Questo non deriva dalla semplice volontà delle parti, ma è previsto dall'ordinamento giuridico come un diritto. Distinguiamo allora altri due importantissimi concetti:
- Diritto oggettivo: è la norma di legge che in astratto prevede la possibilità di esercitare un determinato diritto (ad esempio le norme che prevedono i diritti di credito).
- Diritto soggettivo: è il potere di agire per poter soddisfare un proprio interesse; tale potere è riconosciuto dall'ordinamento giuridico al soggetto attivo e a lui spetta la scelta se farne uso o meno.
Per chiudere e completare il discorso, affrontiamo altri due importanti argomenti, la situazione giuridica e la fattispecie. Le norme giuridiche prevedono in astratto determinate situazioni che, una volta realizzate, produrranno determinate conseguenze giuridiche. Se il mio debitore paga il suo debito, questa sua azione avrà avuto come effetto l'estinzione dell'obbligazione che aveva nei miei confronti. L'estinzione dell'obbligazione si è prodotta perché il debitore ha realizzato un comportamento previsto dall'ordinamento giuridico, cioè il pagamento, e grazie a questo si è liberato del suo debito.
Possiamo quindi definire quanto previsto dalla norma giuridica con il nome di "fattispecie". Una volta realizzata in concreto la previsione della norma, si sarà creata una nuova situazione giuridica, un mutamento rispetto alla situazione giuridica precedente. Ma che cos'è la situazione giuridica?
Definiamola come l'insieme dei fatti materiali che realizzano una determinata fattispecie; nel nostro esempio il pagamento effettuato dal debitore ha estinto il rapporto giuridico preesistente. Ogni fattispecie realizzata in concreto, quindi, creerà una diversa situazione giuridica e, a ben guardare, la situazione giuridica realizzatasi può avere il contenuto più vario, dallo stesso rapporto giuridico, alla qualifica di persone (incapaci, sposati etc.) alla qualifica di cose.
Categorie di diritti soggettivi
Abbiamo visto in precedenza i concetti di fattispecie, diritto soggettivo e rapporto giuridico. Ora dobbiamo indagare più profondamente in merito al diritto soggettivo. I diritti soggettivi possono essere di natura molto diversa tra di loro; distinguiamo, in proposito, tre categorie fondamentali di diritti soggettivi:
- Diritti assoluti;
- Diritti relativi;
- Diritti potestativi.
I diritti assoluti si caratterizzano per il fatto che possono essere fatti valere nei confronti di tutti. Per la loro realizzazione non è necessaria la collaborazione di altri soggetti. Tipico diritto assoluto è il diritto di proprietà; il proprietario, infatti, per realizzare il suo diritto non ha bisogno dell'aiuto di altre persone che devono limitarsi solo a non turbarlo nel suo godimento. Da una parte abbiamo il diritto; dall'altra (cioè dal lato passivo) abbiamo un generico "dovere di astensione" a carico di tutti gli altri consociati. Tipici diritti assoluti sono i diritti reali (come la proprietà) ed i diritti della personalità.
I diritti relativi si possono far valere solo nei confronti di soggetti determinati. Si distinguono da quelli assoluti anche perché per la loro realizzazione è necessaria la collaborazione di altri soggetti. Pensiamo ai diritti di credito; se io devo ottenere una prestazione dal mio debitore, una somma di danaro oppure la realizzazione di un'opera, il mio diritto non potrà realizzarsi senza la sua collaborazione. Diversi saranno, allora, anche i termini che indicano le posizioni delle parti: il creditore avrà nei confronti del debitore "una pretesa"; il debitore dovrà invece adempiere ad "un obbligo"; a guardar bene anche nei diritti assoluti possiamo individuare una pretesa, ma di diversa natura poiché questa è rivolta verso tutti i consociati.
I diritti potestativi sembrando formare una figura intermedia tra i diritti assoluti e quelli relativi. Accade, infatti, che il diritto si può realizzare senza la collaborazione di altri soggetti (come accade per i diritti assoluti), ma, d'altro canto, può esistere solo tra soggetti determinati (come accade per i diritti relativi); quest'ultima caratteristica colloca i diritti potestativi nell'ambito dei diritti relativi, anche se ne costituisce una figura autonoma. In sostanza accade che una parte ha il pieno potere di realizzare una modificazione giuridica, mentre l'altra non può far altro che subire detta modificazione.
Abbiamo quindi, da una parte (il lato attivo del rapporto) una posizione di "potere", mentre dall'altra (il lato passivo del rapporto) una posizione di "soggezione". Un esempio di diritto potestativo possiamo ritrovarlo nell'ipotesi della comunione: se un bene è di proprietà di più soggetti (cioè in comunione) ognuno di loro potrà chiedere la divisione di detto bene, senza che altri possano fare nulla per impedirlo. È importante, quindi, ricordarsi i termini idonei per indicare le diverse situazioni; riassumiamole nella tabella sottostante:
| Lato attivo | Lato passivo |
|---|---|
| Diritto soggettivo o pretesa generica | Dovere di astensione |
| Potere | Soggezione |
| Pretesa | Obbligo |
Ulteriori specificazioni relative ai diritti soggettivi
Nel precedente paragrafo abbiamo visto le categorie di diritti soggettivi, adesso ci occuperemo di alcuni loro aspetti. Cominciamo con le facoltà.
Le facoltà sono i modi attraverso i quali si manifestano all'esterno i diritti soggettivi. Le facoltà, quindi, fanno parte del corpo del diritto soggettivo. Ogni singola facoltà non esaurisce il diritto ma ne è compresa in esso; nel caso della proprietà, ad esempio, il titolare del diritto possiede un numero quasi illimitato di facoltà: può erigere una costruzione sul suo fondo, piantarvi degli alberi, delimitare i confini e così via. Nel caso dei diritti di credito le facoltà sono sicuramente minori, ma pure esistono; il creditore, ad esempio, può concedere dilazioni al debitore o costituirlo in mora in caso di ritardo nei pagamenti. Il venir meno del diritto comporterà anche il venir meno di tutte le sue facoltà, mentre, all'opposto, la volontà del titolare di non far uso di una sua facoltà non farà venir meno il diritto.
Fattispecie a formazione progressiva indica l'ipotesi in cui l'acquisto del diritto non avviene immediatamente, ma sarà il risultato finale di una serie di atti. La fattispecie formazione progressiva, a dispetto di quello che sembra, indica in realtà una situazione abbastanza semplice e rispecchia dei casi in cui il legislatore ha ritenuto più opportuno far costruire il diritto in stadi successivi, piuttosto che farlo nascere in un solo istante. Ne troveremo esempi quando ci occuperemo della condizione; per ora basti sapere che il soggetto in attesa della realizzazione del diritto si trova in una particolare situazione di attesa: questa situazione è detta "aspettativa" ed è anch'essa tutelata dall'ordinamento.
Onere è frequente nel caso di diritti potestativi e indica un'attività che il titolare del diritto deve necessariamente svolgere per poter usare il suo potere. Parlando di diritti potestativi abbiamo visto che la posizione delle parti è totalmente squilibrata: da un lato vi è il titolare del diritto che ha il pieno potere di esercitarlo; dall'altro vi è il soggetto passivo che può solo subire l'attività del primo. Accade spesso, però, che il titolare del diritto potestativo deve porre in essere un'attività preliminare prima di esercitare il suo diritto. Si tratta, in genere, di comunicazioni rivolte all'altra parte attraverso le quali si porta a conoscenza l'intenzione di esercitare il proprio diritto. Ne troveremo molti esempi nel campo contrattuale ed, in generale, dei negozi giuridici. Particolarmente importante risulterà la comprensione del concetto quando ci sforzeremo di trovare le differenze fra gli istituti della prescrizione e della decadenza.
Le cose e i beni
Anche questa volta, facciamo "uno strappo" alla tradizione occupandoci subito di un argomento trattato, di solito, in occasione dello studio dei diritti reali. Iniziamo col definire "il bene".
Secondo l'art. 810 c.c. Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Dal testo dell'articolo ci accorgiamo che non tutto quello che esiste in natura (le cose) può essere qualificato come bene, ma solo quelle "cose" che possono essere oggetto di diritti. Poniamoci allora la domanda: che caratteristiche deve possedere una cosa per essere considerata bene? Rispondiamo: deve essere suscettibile di appropriazione e di utilizzo, deve possedere, cioè, un valore.
Potremmo, allora, continuare ancora a chiederci: e quando una cosa ha un valore? Rispondiamo ancora: quando esiste in quantità limitata ed è suscettibile di appropriazione. Da questo gioco di domande e risposte ci rendiamo conto che beni le cose che si trovano in natura non sono in quantità illimitate o, comunque, maggiore ai bisogni umani, come potrebbe essere l'aria o, non appropriabili, come le stelle od il sole, mentre è sicuramente un bene l'energia elettrica prodotta grazie ai pannelli solari.
L'argomento a questo punto potrebbe considerarsi chiuso, ma noi non siamo ancora soddisfatti dei risultati raggiunti; a ben guardare abbiamo definito "il bene" solo dal punto di vista economico, ma da punto di vista giuridico il concetto di "bene" è più vasto: sono beni non solo le cose che hanno un valore, ma anche i diritti perché anche questi hanno valore e sono commerciabili (o, meglio, negoziabili). In questo senso si esprime spesso il codice considerando beni anche i diritti.
Esaurita questa importante premessa elenchiamo le diverse categorie di beni cominciando dalla distinzione tra
- Beni corporali: sono tutti beni che possono essere percepiti con i nostri sensi; questi beni hanno, quindi, materialità corporea come un anello o l'energia elettrica.
- Beni immateriali: a differenza dei primi non hanno materialità corporea, non possono essere percepiti direttamente con i nostri sensi, ma solo attraverso l'intelligenza. Ne sono esempi gli stessi diritti e le opere dell'ingegno.
Proseguiamo delle nostre distinzioni puntualizzando quella tra beni mobili e beni immobili:
- Beni immobili: sono tutti quelli che sono incorporati naturalmente o artificialmente al suolo. Non è possibile spostare tali beni senza provocarne un cambiamento notevole della loro struttura o destinazione. Ricordiamo, ad esempio, gli edifici, gli alberi e le costruzioni.
- Beni mobili: sono beni mobili tutti quelli che non sono considerati beni immobili.
Come si vede il concetto di bene mobile lo ricaviamo per esclusione; ma chiediamoci come mai è così importante distinguere tra beni mobili e immobili. La risposta la dobbiamo rinvenire nel diverso modo di circolazione (cioè di trasferimento) delle due categorie di beni; i beni mobili circolano in maniera molto semplice bastando la semplice consegna del bene per trasferire, di regola, anche la proprietà su di esso; per i beni immobili la situazione è più complessa in quanto è necessaria la forma scritta per il trasferimento e bisognerà annotare tutte le vicende che li riguardano in appositi registri in modo da permettere ai terzi di conoscere delle loro vicende. È quindi previsto un regime di pubblicità immobiliare. La pubblicità attraverso le annotazioni su appositi registri è prevista anche per particolari categorie di beni mobili, come le autovetture, che per questo motivo vengono detti "beni mobili registrati".
Altre importanti distinzioni che riguardano le cose e i beni:
- Cose generiche e cose specifiche;
- Cose fungibili ed infungibili;
- Beni consumabili ed inconsumabili;
- Beni...
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