Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 511
Diritto privato - Appunti Pag. 1 Diritto privato - Appunti Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 511.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - Appunti Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 511.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - Appunti Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 511.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - Appunti Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 511.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - Appunti Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 511.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - Appunti Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 511.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - Appunti Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 511.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - Appunti Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 511.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - Appunti Pag. 41
1 su 511
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Conversione e sanatoria nel testamento

Cominciamo con il caso di conversione indicato nella tabella. Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, vale come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti (art. 607 c.c.)

Non è possibile convertire il testamento con un altro atto che ne abbia i requisiti di sostanza e di forma, così come previsto dall'art. 1424 c.c. per il semplice motivo che non esistono altri negozi mortis causa in cui convertire il testamento.

Passiamo, ora, ai casi di sanatoria. La disposizione nulla per qualsiasi causa è sanata se, conoscendo la causa della nullità, si è confermata la disposizione o gli si è data volontaria esecuzione dopo la morte del testatore (art. 590 c.c.)

Si tratta di un'ipotesi particolare, perché deroga a quanto stabilito dall'art. 1444 in tema di contratti, dove la sanatoria è prevista nei casi di annullabilità e non di nullità.

mentre attua la riserva contenuta nell'art. 1423c.c. in merito alla convalida dei contratti nulli. Nonostante che l'art. 590 disponga che la disposizione nulla può essere sanata qualunque sia la causa di nullità, si tende a restringere le ipotesi di sanatoria ai soli vizi formali, e non a quelli sostanziali, come, ad esempio, la mancanza di capacità a ricevere, escludendo, altresì, anche i casi in cui la disposizione sia nulla per contrarietà all'ordine pubblico. Non si può ritenere, invece, vera e propria sanatoria l'ipotesi dell'art. 627 c.c. relativo alla disposizione fiduciaria. È il caso in cui il testatore abbia solo apparentemente indicato il beneficiario, mentre vero beneficiario è un'altra persona. Ebbene, se la persona indicata nel testamento abbia spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può poi agire per la ripetizione. Quiabbiamo un adempimento di una obbligazione naturale e non sanatoria della disposizione nulla, che, in tal caso, non è nemmeno affetta da tale vizio poiché si tratta di un'ipotesi di disposizione fiduciaria prevista dallo stesso articolo 627. Chiudiamo l'argomento soffermandoci sulle regole da seguire nell'interpretazione del testamento. In questo caso non esiste una disposizione specifica che ci indichi come interpretare l'atto; di conseguenza si applicheranno le regole generali previste in tema di contratti (art. 1362 c.c.); è ovvio, però, che non ci si potrà riferire alla "comune intenzione dei contraenti" così come dispone l'art. 1362, ma alla singola volontà del testatore. È invece possibile utilizzare la regola che dispone di non fermarsi, nell'interpretazione, al significato letterale delle parole nella ricerca della volontà del testatore. Ciò è confermato dall'art.

588 c.c. che ci fornisce un utile strumento, forse l'unico specifico, per interpretare il testamento.

Secondo il citato articolo, per stabilire se una disposizione è a titolo universale o particolare, non bisogna attenersi alle parole usate dal testatore, ma all'attribuzione effettuata; se, infatti, riguarda una quota del patrimonio sarà a titolo universale e il beneficiario sarà erede, e ciò accade "qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore".

È confermato, quindi, che nell'interpretazione si dovrà ricercare l'intenzione del testatore non fermandosi al significato delle parole, ma da quello che emerge dal complesso dell'atto e dal suo intero comportamento, anche anteriore alla formazione del testamento.

Il legato è una disposizione testamentaria a titolo particolare in base alla quale ad un nozione soggetto succede in uno o più rapporti determinati.

Il legato è istituto.

Il legato è tipico della successione testamentaria e non trova riscontro nella successione legittima; pur essendo nominato nel testamento, però, il legatario non diviene erede del defunto e non risponde dei debiti che derivano dal legato oltre il suo valore (art. 671 c.c.); in altre parole il legatario è un soggetto che è stato beneficiato dal testatore, una persona che dovrebbe ricevere vantaggio dalla attribuzione ricevuta, cosa che non sempre accade per l'erede.

Proprio perché il legato di solito si risolve in un vantaggio, non è previsto che debba essere accettato, come invece accade per l'eredità, ma è fatta salva, però, la facoltà di rinunciare (art. 649 c.c.).

Il legato è quindi un atto di liberalità che il testatore ha voluto fare nei confronti del legatario, anche se questa caratteristica può a volte non verificarsi, come nel caso in cui il testatore imponga un onere al legatario parziale valore del

legato.Il testatore ha quindi deciso di favorire una o più persone (fisiche o giuridiche) con il legato, ma chi dovrà eseguire la prestazione oggetto del legato? Ci risponde l'art. 662 c.c. che la pone a carico degli eredi, se il testatore non ha disposto nulla in proposito; ma il testatore può aver indicato chiaramente tutti gli eredi o uno o più legatari (sublegato) come obbligati, o anche un solo erede (art. 663 c.c.). In quest'ultimo caso l'erede indicato sarà il solo a dover adempiere, mentre negli altri casi l'obbligo grava in proporzione della rispettiva quota di eredità o di legato, se il testatore non ha stabilito diversamente. I soggetti incaricati di adempiere sono anche chiamati "onerati", mentre il legatario è detto "onorato". Ma fissiamo gli altri elementi fondamentali del legato, partendo dal suo acquisto. L'acquisto del legato avviene ipso iure senza che sia necessaria.

L'accettazione non è quindi necessaria, ma è pur sempre possibile rinunciare, solo che per la rinuncia non è previsto alcun termine; per questo motivo l'art. 650 c.c. concede a qualsiasi interessato di agire davanti all'autorità giudiziaria affinché questa fissi un termine al legatario per la rinuncia. La particolarità di questa specie di actio interrogatoria sta nel fatto che se il legatario lascia trascorrere il termine senza che abbia espresso alcuna dichiarazione, la conseguenza non sarà la rinuncia implicita, ma, al contrario, la perdita della facoltà di rinunziare.

Il legatario, inoltre, non potrà più rinunziare quando abbia esercitato il diritto oggetto del legato. La rinunzia, a differenza della rinunzia dell'eredità, è un negozio abdicativo unilaterale, proprio perché si perde un diritto di cui si è già titolare.

Ma cosa può avere ad oggetto

Il legato si distingue in merito all'oggetto in due fondamentali tipi:

  1. Legato di specie: quando ha ad oggetto la proprietà o altro diritto reale su un bene o su una quota di bene determinato appartenente al testatore; il diritto si trasmette al legatario al momento della morte del testatore e il possesso del bene può essere domandato all'onerato anche se ne sia stato dispensato dal testatore.
  2. Legato di quantità: è valido il legato di una cosa individuata solo nel genere; in tal caso l'onerato dovrà fornire al legatario cose di qualità non inferiore alla media; a lui, inoltre, spetta di eseguire la specificazione, se il testatore non abbia incaricato lo stesso legatario o un terzo (art. 664 c.c.).

In merito al legato di quantità sono necessarie alcune importanti osservazioni. Può accadere, infatti, che il testatore abbia incaricato l'onerato di soddisfare il legato di una cosa generica, senza specificare se

questa si653 c.c.), anche se la cosa non si trovitrovi o meno nel suo patrimonio. Ebbene questo legato è valido ( art.nell'asse ereditario, mentre non ha effetto se il testatore ha lasciato la cosa generica (ma anche una sua cosaspecifica) da prendersi nel suo patrimonio e questa non si trovi nell'asse ( art. 654 c.c.);

Ma cosa accade se il testatore ha indicato come oggetto del legato una cosa che appartiene aun terzo o addirittura all'onerato?

Secondo l'art. 651 il legato è nullo, ma se risulta dal testamento o da altra dichiarazione scritta che il testatoresapeva che la cosa era di altri, il legato è valido; in tal caso l'onerato dovrà trasferire la cosa al legatario se sitrovava nel suo patrimonio, oppure procurarsi la cosa dal terzo e trasferirla al legatario.

Oltre alla fondamentale distinzione che abbiamo appena fatto, il codice civile elenca ancora numerosi tipi dilegato.

Esaminiamoli sinteticamente.

è il legato favore di

Uno dei coeredi; il legato grava su tutta l'eredità, compresa la quota dell'erede beneficiato che diviene, quindi, al tempo stesso erede e legatario, senza che vi prelegato sia confusione tra le due qualifiche (art. 661 c.c.) può avere ad oggetto un credito (e in tal caso il legatario diviene il nuovo creditore) o la liberazione da un debito (e di conseguenza il legatario è liberato dal debito che aveva nel legato di un credito confronti del testatore) (art. 658 c.c.) legato a favore del se il debito è menzionato lo si considera fatto a titolo di pagamento del debito, se, invece, non è menzionato si presume che sia stato fatto titolo di liberalità. È però ammessa la creditore del prova contrariatestatore (art. 659 c.c.)

Revocazione delle disposizioni testamentarie Il testamento, a differenza della generalità degli altri negozi giuridici, può essere facilmente revocato dal suo autore; questa particolarità ha

fatto ritenere ad alcuni autori che il testamento non sia un negozio giuridico; quale che sia la posizione dottrinaria in merito, è certo che la revocabilità del testamento è frutto della sua particolare natura di atto di ultima volontà. Per questo motivo l'art. 679 c.c. dispone che: Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie; ogni clausola o condizione contraria non ha effetto. Come si vede non è possibile rinunciare a tale facoltà, anche se lo avesse dichiarato lo stesso testatore. La revoca è pur sempre un nuovo negozio giuridico, una nuova dichiarazione di volontà che toglie efficacia alle precedenti. Tradizionalmente si distinguono tre modalità di revoca del testamento: Espressa; Tacita; Presunta. Cominciamo dalla prima. Può farsi in due modi: 1. con un nuovo testamento (revoca espressa) 2. con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in

cui il testatore (art. 680 c.c.) personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore

Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
511 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Campione Riccardo.