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INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO
Ci sono delle regole che determinano il contenuto del contratto oltre a ciò che il contratto
obbliga espressamente le parti.
1374.c.c. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto obbliga le parti non sono a quanto è
nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o,
in mancanza, secondo gli usi e l’equità.
Le norme suppletive aggiungono al contratto delle conseguenze che i contraenti non hanno
previsto. Anche gli usi contrattuali vanno ad integrare il contratto. La previsione di equità si
riscontra nell’art 1375 secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. Nel
nostro ordinamento l’esecuzione del contratto secondo il senso letterale non c’è perché si basa
sulla buona fede. 12
La buona fede significa agire anche in modo di proteggere l’altra parte e non comporti un
sacrificio eccessivo a carico della parte che deve proteggere l’altra. In materia di buona fede ci
si riferisce anche ai principi costituzionali, ecco perché si parla spesso di solidarietà.
Nel contratto ci sono dei contenuti impliciti che prevedono delle prestazioni per cui sia equo
che ci siano. L’equità non può essere fonte di modifica del contratto ma è solo fonte di
integrazione.
La giurisprudenza non dà molta rilevanza agli usi. Questi sono raccolti dalle camere di
commercio per ogni settore. Si possono vedere gli usi come una precisazione della buona fede
della prestazione di quel settore.
CONTRATTO CON EFFETTI REALI
1376.c.c. CONTRATTO CON EFFETTI REALI. Nei contratti che hanno per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un
diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si
acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Il contratto ha sempre come oggetto un obbligazione. A volte a fianco degli effetti obbligatori ci
sono degli effetti reali. Per gli immobili l’acquisto avviene al momento della stipulazione del
contratto anche senza la trascrizione.
Il principio vale solo per cose determinate ed esistenti; non vale per cose future.
1378.c.c. TRASFERIMENTO DI COSE DETERMINATE SOLO NEL GENERE. Nei contratti che hanno
per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con
l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che
devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la
consegna al vettore o allo spedizioniere.
La proprietà di cose future avviene quando queste vengono ad esistere.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
INADEMPIMENTO
1453.c.c. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. Nei contratti con prestazioni
corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua
scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento
del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere
l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la
risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria
obbligazione.
1455.c.c. IMPORTANZA DELL’INADEMPIMENTO. Il contratto non si piò risolvere se
l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
1460.c.c. ECCEZIONE D’INADEMPIMENTO. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno
dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non
offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per
l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Il risarcimento del danno avviene in entrambi i casi e se c’è inadempimento si chiede
l’interesse contrattuale positivo, cioè gli effetti positivi che la parte avrebbe ottenuto con
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l’esecuzione del contratto. Se l’adempimento poi arriva, il danno è pari al ritardo con cui
l’adempimento avviene e agli effetti che ha portato.
Quando è una parte che non vuole adempiere al contratto si devono dedurre le spese o gli
eventuali guadagni che si devono sostenere per non aver adempiuto.
1456.c.c. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. I contraenti possono convenire espressamente
che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta
secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra
che intende valersi della clausola risolutiva.
Non hanno rilievo le clausole di risoluzione generica.
1457.c.c. TERMINI PER UNA DELLE PARTI. Se il termine fissato per la prestazione di una delle
parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto contrario, se
vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra
parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto si intende risolto di diritto anche se non è stata espressamente
pattuita la risoluzione.
1454.c.c. DIFFIDA AD ADEMPIERE. Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di
adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il
contratto s’intenderà senz’altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo
che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
La risoluzione può essere giudiziale, quando la pronuncia un giudice, o di diritto, con cui in
contratto è risolto se c’è n termine essenziale, se ci si avvale della clausola risolutiva o se c’è
una diffida ad adempiere.
Anche se c’è una risoluzione di diritto, le parti possono andare davanti al giudice per verificare
che ci siano i presupposti per questo tipo di risoluzione. In questo caso il giudice emette una
sentenza dichiarativa in quanto non è il giudice che scioglie il contratto ma accerta che il
contratto sia sciolto. La sentenza è retroattiva.
Nel caso di risoluzione giudiziale, il giudice emette una sentenza costitutiva: è lui a sciogliere il
contratto e quindi non è retroattiva.
1458.c.c. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE. La risoluzione del contratto per inadempimento ha
effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica,
riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai
terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.
IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
Può essere che una prestazione diventi impossibile per colpa del debitore o per un motivo a lui
non imputabile.
Se l’impossibilità sopravvenuta è colpa del debitore rientra nell’inadempimento e il contratto si
risolve con il risarcimento danni. Se invece l’impossibilità è causata da un motivo non
imputabile al debitore, l’obbligazione è estinta e il debitore è liberato.
1256.c.c. IMPOSSIBILITA’ DEFINITIVA E IMPOSSIBILITA’ TEMPORANEA. L’obbligazione si estingue
quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del
ritardo dell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a
quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più
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essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a
conseguirla.
L’impossibilità può essere di eseguire la prestazione o di riceverla. Nel caso dell’impossibilità a
ricevere la prestazione chi doveva eseguirla deve comunque essere pagato.
1464.c.c. IMPOSSIBILITA’ PARZIALE. Quando la prestazione di una parte è divenuta solo
parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della
prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse
apprezzabile all’adempimento parziale.
1465.c.c. CONTRATTO CON EFFETTI TRASLATIVI O COSTITUTIVI. Nei contratti che trasferiscono
la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il
perimento della cosa per una causa non imputabile all’alienante non libera l’acquirente
dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui l’effetto traslativo o costitutivo sia differito fino
allo scadere di un termine.
Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l’acquirente non è
liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione, se l’alienante ha fatto la consegna o se la
cosa è stata individuata.
L’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a
condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.
Se la distruzione di una cosa è causata da qualcuno, interviene la responsabilità e si chiedono i
danni. Se la distruzione di una cosa non è imputabile a qualcuno, c’è il rischio ed è attribuito al
proprietario. Anche se una cosa è già stata trasferita ma non ancora consegnata, si deve
pagare comunque il prezzo perché il bene è già dell’acquirente. (comma 3) Nelle cose
individuate solo nel genere, se vi è stata la consegna o almeno l’individualizzazione, il
corrispettivo deve essere pagato, poiché il rischio si è trasferito dall’alienante all’acquirente.
Se la spedizione è individuata, cioè a ogni acquirente è destinata un preciso bene, in caso di
incidente gli acquirenti devono comunque pagare. Se la spedizione è alla rinfusa, cioè gli
acquirenti non hanno acquistato un bene determinato di genere, gli acquirenti non devono
pagare. Per evitare che gli acquirenti paghino in caso di incidente ci sono le assicurazioni.
ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENU