Anteprima
Vedrai una selezione di 13 pagine su 59
Diritto privato - Appunti Pag. 1 Diritto privato - Appunti Pag. 2
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - Appunti Pag. 6
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - Appunti Pag. 11
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - Appunti Pag. 16
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - Appunti Pag. 21
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - Appunti Pag. 26
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - Appunti Pag. 31
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - Appunti Pag. 36
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - Appunti Pag. 41
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - Appunti Pag. 46
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - Appunti Pag. 51
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - Appunti Pag. 56
1 su 59
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

Ci sono delle regole che determinano il contenuto del contratto oltre a ciò che il contratto

obbliga espressamente le parti.

1374.c.c. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto obbliga le parti non sono a quanto è

nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o,

in mancanza, secondo gli usi e l’equità.

Le norme suppletive aggiungono al contratto delle conseguenze che i contraenti non hanno

previsto. Anche gli usi contrattuali vanno ad integrare il contratto. La previsione di equità si

riscontra nell’art 1375 secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. Nel

nostro ordinamento l’esecuzione del contratto secondo il senso letterale non c’è perché si basa

sulla buona fede. 12

La buona fede significa agire anche in modo di proteggere l’altra parte e non comporti un

sacrificio eccessivo a carico della parte che deve proteggere l’altra. In materia di buona fede ci

si riferisce anche ai principi costituzionali, ecco perché si parla spesso di solidarietà.

Nel contratto ci sono dei contenuti impliciti che prevedono delle prestazioni per cui sia equo

che ci siano. L’equità non può essere fonte di modifica del contratto ma è solo fonte di

integrazione.

La giurisprudenza non dà molta rilevanza agli usi. Questi sono raccolti dalle camere di

commercio per ogni settore. Si possono vedere gli usi come una precisazione della buona fede

della prestazione di quel settore.

CONTRATTO CON EFFETTI REALI

1376.c.c. CONTRATTO CON EFFETTI REALI. Nei contratti che hanno per oggetto il

trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un

diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si

acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

Il contratto ha sempre come oggetto un obbligazione. A volte a fianco degli effetti obbligatori ci

sono degli effetti reali. Per gli immobili l’acquisto avviene al momento della stipulazione del

contratto anche senza la trascrizione.

Il principio vale solo per cose determinate ed esistenti; non vale per cose future.

1378.c.c. TRASFERIMENTO DI COSE DETERMINATE SOLO NEL GENERE. Nei contratti che hanno

per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con

l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che

devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la

consegna al vettore o allo spedizioniere.

La proprietà di cose future avviene quando queste vengono ad esistere.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

 INADEMPIMENTO

1453.c.c. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. Nei contratti con prestazioni

corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua

scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento

del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere

l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la

risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria

obbligazione.

1455.c.c. IMPORTANZA DELL’INADEMPIMENTO. Il contratto non si piò risolvere se

l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.

1460.c.c. ECCEZIONE D’INADEMPIMENTO. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno

dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non

offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per

l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Il risarcimento del danno avviene in entrambi i casi e se c’è inadempimento si chiede

l’interesse contrattuale positivo, cioè gli effetti positivi che la parte avrebbe ottenuto con

13

l’esecuzione del contratto. Se l’adempimento poi arriva, il danno è pari al ritardo con cui

l’adempimento avviene e agli effetti che ha portato.

Quando è una parte che non vuole adempiere al contratto si devono dedurre le spese o gli

eventuali guadagni che si devono sostenere per non aver adempiuto.

1456.c.c. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. I contraenti possono convenire espressamente

che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta

secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra

che intende valersi della clausola risolutiva.

Non hanno rilievo le clausole di risoluzione generica.

1457.c.c. TERMINI PER UNA DELLE PARTI. Se il termine fissato per la prestazione di una delle

parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto contrario, se

vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra

parte entro tre giorni.

In mancanza, il contratto si intende risolto di diritto anche se non è stata espressamente

pattuita la risoluzione.

1454.c.c. DIFFIDA AD ADEMPIERE. Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di

adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il

contratto s’intenderà senz’altro risoluto.

Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo

che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.

La risoluzione può essere giudiziale, quando la pronuncia un giudice, o di diritto, con cui in

contratto è risolto se c’è n termine essenziale, se ci si avvale della clausola risolutiva o se c’è

una diffida ad adempiere.

Anche se c’è una risoluzione di diritto, le parti possono andare davanti al giudice per verificare

che ci siano i presupposti per questo tipo di risoluzione. In questo caso il giudice emette una

sentenza dichiarativa in quanto non è il giudice che scioglie il contratto ma accerta che il

contratto sia sciolto. La sentenza è retroattiva.

Nel caso di risoluzione giudiziale, il giudice emette una sentenza costitutiva: è lui a sciogliere il

contratto e quindi non è retroattiva.

1458.c.c. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE. La risoluzione del contratto per inadempimento ha

effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica,

riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai

terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

 IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA

Può essere che una prestazione diventi impossibile per colpa del debitore o per un motivo a lui

non imputabile.

Se l’impossibilità sopravvenuta è colpa del debitore rientra nell’inadempimento e il contratto si

risolve con il risarcimento danni. Se invece l’impossibilità è causata da un motivo non

imputabile al debitore, l’obbligazione è estinta e il debitore è liberato.

1256.c.c. IMPOSSIBILITA’ DEFINITIVA E IMPOSSIBILITA’ TEMPORANEA. L’obbligazione si estingue

quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del

ritardo dell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a

quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più

14

essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a

conseguirla.

L’impossibilità può essere di eseguire la prestazione o di riceverla. Nel caso dell’impossibilità a

ricevere la prestazione chi doveva eseguirla deve comunque essere pagato.

1464.c.c. IMPOSSIBILITA’ PARZIALE. Quando la prestazione di una parte è divenuta solo

parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della

prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse

apprezzabile all’adempimento parziale.

1465.c.c. CONTRATTO CON EFFETTI TRASLATIVI O COSTITUTIVI. Nei contratti che trasferiscono

la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il

perimento della cosa per una causa non imputabile all’alienante non libera l’acquirente

dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui l’effetto traslativo o costitutivo sia differito fino

allo scadere di un termine.

Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l’acquirente non è

liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione, se l’alienante ha fatto la consegna o se la

cosa è stata individuata.

L’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a

condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.

Se la distruzione di una cosa è causata da qualcuno, interviene la responsabilità e si chiedono i

danni. Se la distruzione di una cosa non è imputabile a qualcuno, c’è il rischio ed è attribuito al

proprietario. Anche se una cosa è già stata trasferita ma non ancora consegnata, si deve

pagare comunque il prezzo perché il bene è già dell’acquirente. (comma 3) Nelle cose

individuate solo nel genere, se vi è stata la consegna o almeno l’individualizzazione, il

corrispettivo deve essere pagato, poiché il rischio si è trasferito dall’alienante all’acquirente.

Se la spedizione è individuata, cioè a ogni acquirente è destinata un preciso bene, in caso di

incidente gli acquirenti devono comunque pagare. Se la spedizione è alla rinfusa, cioè gli

acquirenti non hanno acquistato un bene determinato di genere, gli acquirenti non devono

pagare. Per evitare che gli acquirenti paghino in caso di incidente ci sono le assicurazioni.

 ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENU

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
59 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiuliaNico di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Caterina Raffaele.