Diritto privato
Autonomia= ogni persona è libera di regolare nel modo che ritiene più opportuno i
rapporti giuridici con le altre persone.
Il campo in cui si manifesta più frequentemente è nei rapporti patrimoniali; si parla di
autonomia privata. L’ambito in cui l autonomia privata è più libera è nei rapporti patrimoniali
tra vivi cioè nel contratto. Il rapporto per causa di morte è il testamento. L’autonomia privata si
estrinseca anche nel matrimonio cioè nell’atto di volontà.
NEGOZIO GIURIDICO= concetto elaborato in Germania e portato alla dottrina italiana.
Manifestazione di volontà con cui un soggetto dichiara la propria volontà di
regolare in un certo modo i rapporti giuridici in quei campi in cui l’ordinamento
riconosce l’autonomia privata.
Nel codice civile non si parla di negozio giuridico. Il principale negozio giuridico è il contratto(=
accordo tra più parti e entrambe devono avere la stessa volontà). Il matrimonio non è un
contratto.
Il diritto ha il compito di svolgere le volontà di autonomia. Questo si estrinseca in maniera
diversa per ogni negozio. Per questo si fa riferimento al concetto di affidamento, cioè collegare
la parte alla volontà.
Perché un contratto possa svolgere la sua funzione, una parte oltre a rispettare gli accordi deve
contare sul fatto che l’altra parte tenga fede anch’essa agli accordi. Il diritto costringe le parti a
rispettare il contratto. Quello che si scrive nel contratto è la legge delle due parti.
L’autonomia privata si deve manifestare in maniera tale che il diritto possa dar forza a ciò che
è stato accordato. Anche per sciogliere il contratto ci vuole un accordo.
Rispetto alla volontà interiore della persona conta più la dichiarazione, quindi la manifestazione
della volontà. La dichiarazione provoca l’affidamento dell’altra parte. Se l’eventuale errore di
dichiarazione è riconoscibile si possono modificare gli accordi; se non è riconoscibile si rimane
vincolati alla dichiarazione fatta.
Un’altra funzione che il diritto svolge è nei confronti delle lacune, cioè gli aspetti non
menzionati nel negozio giuridico. Questo perché spesso le parti delineano solo gli aspetti
principali. Il diritto colma le lacune che le parti non disciplinano correttamente.
NORME DISPOSITIVE= norme che entrano in gioco se le parti non hanno disposto
diversamente. Devono essere norme che rispecchino una scelta
che quasi tutti farebbero.
NORME IMPERATIVE= norme a cui i privati non possono derogare e devono omologarsi ad esse.
Servono a tutelare una parte debole o un valore che la legge rende
indispensabile ai privati.
Un esempio di norme dispositive sono le norme sulla successione legittima.
L’ultima funzione del diritto è porre dei limiti all’autonomia privata. A questo ci pensano le
norme imperative a cui la parte deve conformarsi. In linea generale un negozio che va contro le
norme imperative è considerato nullo. Un esempio di norma imperativa è la maggiore età e la
successione necessaria. 1
L’art. 1374 è l’articolo più importante per quanto riguarda gli usi, i quali sono una fonte
importante di norme dispositive.
1374 c.c . INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel
medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in
mancanza, secondo gli usi e l’equità.
Responsabilità= ognuno deve farsi carico delle conseguenze negative delle proprie azioni.
È il principio fondamentale del diritto privato. È sempre un’estrinsecazione della libertà. La
responsabilità garantisce la libertà altrui.
Nell’ art.2043 c.c. si definisce che nel diritto privato responsabilità vuol dire garantire un
risarcimento del danno.
Un altro articolo in cui si manifesta la responsabilità è 1414 c.c. sul contratto simulato.
Quest’ultimo implica il principio di responsabilità perché, anche se simulato, provoca un effetto
su terzi e non ci si può tirare indietro.
2043 c.c. RISARCIMENTO DEL FATTO ILLECITO. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona
ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Qualcosa di ingiusto si intende che si devono risarcire gli altri solo se si colpisce una sfera che
l’ordinamento protegge. All’inizio si considerava ingiusto solo ciò che andava a ledere un diritto
soggettivo. Oggi si considera ciò che lede un interesse che possa essere protetto.
Doloso=fatto di proposito
Colposo= che ci sia una colpa
Quasi sempre l’ordinamento si basa sulla colpa.
• Diritto penale -> responsabilità soggettiva -> si chiede il risarcimento solo a chi poteva
evitare il danno (imprudenza, disattenzione).
• Diritto civile -> responsabilità oggettiva -> il soggetto deve risarcire anche se non è provato
il dolo o la colpa. La responsabilità oggettiva porta a fare un’assicurazione, per prevenire
eventuali risarcimenti.
Il diritto soggettivo è una pretesa del diritto che qualcuno tenga un certo comportamento.
Diritti soggettivi
I diritti soggettivi possono essere:
• Relativi/assoluti -> i diritti relativi sono quelli rivolti verso un numero determinato di
persone; i diritti assoluti sono diritti negativi, cioè bisogna astenersi da fare qualcosa.
Questi ultimi sono diritti erga omnes, cioè riguardanti la generalità delle persone ed è verso
tutti, come per esempio il diritto all’immagine.
• Patrimoniali/personali -> i diritti personali sono quelli che non riguardano il patrimonio.
DIRITTI PATRIMONIALI DIRITTI PERSONALI
DIRITTI RELATIVI Diritto di credito Non ce nome definito
DIRITTI ASSOLUTI Diritto reale Diritto al nome… 2
I diritti personali relativi non hanno un vero e proprio nome ma sono per esempio i diritti che
nascono dal matrimonio.
I diritti personali assoluti sono i diritti della personalità, come il diritto all’integrità fisica, diritto
al nome, diritto all’immagine, diritto alla reputazione, diritto alla riservatezza.
I diritti di credito sono i diritti di una certa prestazione da parte di qualcuno.
Non sempre quando si dice diritti sulle cose sono diritti reali; per esempio il comodato è un
diritto di credito, al che il proprietario ti lasci godere della cosa e non è opponibile ai terzi.
I diritti reali comportano il diritto di seguito. Se si ha un diritto reale sulla cosa e questa passa a
terzi, il diritto reale rimane. Sono diritti assoluti sulle cose. La proprietà è un diritto reale
(nessuno può interferire con la propria proprietà). È un diritto esclusivo che esclude qualunque
terzo. I diritti reali diversi dalla proprietà si dicono limitati perché limitano o nel tempo o
nell’utilizzo.
I diritti di credito implicano che il debitore abbia un’obbligazione verso un creditore, cioè ha un
obbligo. Il debitore è obbligato a fare una prestazione verso il creditore. La prestazione può
essere positiva, cioè fare qualcosa, o negativa, cioè non fare qualcosa.
I BENI
I diritti reali hanno come oggetto i beni, cioè cose.
I beni possono essere mobili o immobili, cioè il suolo o tutto ciò che è incorporato stabilmente
ad esso. I beni immobili sono beni che hanno sempre una certa importanza economica.
PUBBLICO REGISTRO= registro in cui si trascrivono tutte le vicende dei beni immobili. Tutti i
terzi sono in condizione di sapere quali diritti reali ci sono su un dato immobile. Anche le auto,
le navi e gli aerei vengono scritti in un pubblico registro, anche se sono beni mobili.
LA CAPACITA’ DELLE PERSONE FISICHE
La capacità si divide in capacità giuridica e capacità di agire.
CAPACITA’ GIURIDICA-> è la capacità di essere titolare di diritti e doveri. Si acquista con
la nascita e si estingue con la morte.
1.c.c. CAPACITA’ GIURIDICA. La capacità giuridica si acquista al momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.
CAPACITA’ DI AGIRE-> è la capacità di disporre validamente dei propri diritti e capacità
di assumere validamente degli obblighi. La capacita di agire può essere naturale (di intendere e
di volere) o legale (maggiore età).
INTENDERE= non si capisce cosa si sta facendo.
VOLERE= non essere in grado di gestire le proprie azioni.
Questo quando la persona non è in grado di esercitare la sua autonomia e la sua responsabilità.
2046.c.c. IMPUTABILITA’ DEL FATTO DANNOSO. Non risponde delle conseguenze del fatto
dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso,
a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa.
Dal punto di vista dell’autonomia, la regola sulla persona non basta, poiché chi ha di fronte
deve essere sicuro che sia in grado di svolgere con consapevolezza le sue azioni. Per questo
serve una regola sicura data dall’art. 2c.c. . La maggiore età serve come certezza.
2.c.c. MAGGIORE ETA’. CAPACITA’ DI AGIRE. La maggiore età è fissata al compimento del
diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i
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quali non sia stabilita un’età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età
inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato
all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
Ci sono inoltre degli istituti di sostegno che limitano o tolgono completamente la capacità di
agire:
• Interdizione
• Inabilitazione
• Amministrazione di sostegno
Anche in questo caso servono a dare certezza.
Le persone giuridiche sono enti diversi dalle persone fisiche che hanno la capacità giuridica.
Sono soggetti di diritto. La capacità di agire non viene trattata.
Il contratto
= è un accordo tra due persone per estinguere o regolare un rapporto giuridico patrimoniale.
È necessario che le parti siano entrambe d’accordo per garantire l’autonomia, che postulava il
principio dell’accordo. Siccome di norma gli effetti di un accordo giuridico influenzato la sfera
delle due parti, entrambe devono essere d’accordo.
Gli atti o producono effetti positivi sugli altri oppure intervengono solo sulla sfera personale.
ATTO UNILATERALE= le azioni del singolo hanno effetto solo sulla propria sfera.
ATTO POSITIVO PER GLI ALTRI= remissione del debito. Anche qua basta un atto unilaterale
poiché non c’è bisogno di un contratto.
Gli atti unilaterali con effetti sono solo quelli previsti dal diritto.
1324.c.c. NORME APPLICABILI AGLI ATTI UNILATERALI. Salvo diverse disposizioni di legge, le
norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi
aventi contenuto patrimoniale.
Ci sono degli atti unilaterali che l’altro può paralizzare negandolo espressamente, come la
remissione del debito.
1321.c.c. NOZIONE. Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
1322.c.c. AUTONOMIA CONTRATTUALE. Le parti possono liberamente determinare il contenuto
del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina
particolare, pur che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’
ordinamento giuridico.
I contratti tipici sono la vendita, la locazione, l’appalto, il comodato, il deposito….
Può anche darsi che il legislatore sul contratto specifico dica delle regole diverse da quelle che
ci sono nel contratto generale. Le parti possono anche concludere un contratto che non sia
compreso nei contratti tipici.
1323.c.c. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO. Tutti i contratti, ancor che non appartengono
ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in
questo titolo. 4
Le norme sui contratti atipici fanno riferimento per analogia ai contratti tipici poiché le norme
sul contratto generale sono scarne.
Il contratto può essere a fattispecie, cioè un certo fatto da cui l’ordinamento fa scattare
determinate conseguenze; o a rapporto, cioè un accordo tra due persone dopo la stipulazione
di un contratto.
L’accordo è uno scambio di dichiarazioni. Può essere fatto in tanti modi poiché il nostro
ordinamento prevede la libertà di forma. Le dichiarazioni possono essere orali e scritte, cioè il
contratto è concluso anche a parole.
Lo scambio di dichiarazioni può avvenire in modo vario:
• La parte spiega il contratto e l’altra parte deve solo o accettare o rifiutare;
• Con una forma progressiva con la quale il contenuto del contratto viene in essere dopo una
serie di scambi di punti di vista, che si chiamano trattative.
Si arriva a un momento finale in cui uno dei due deve solo più accettare o rifiutare (proposta->
accettazione). Con la proposta e l’accettazione si è raggiunto l’accordo.
Il contratto può anche essere concluso senza dichiarazioni ma con comportamenti concludenti.
Possono essere di vari tipi ma la maggior parte dei casi ci si appropria semplicemente di una
prestazione o in altri casi è lo svolgere di una prestazione.
Per concludere il contratto bisogna almeno essere d’accordo sugli elementi essenziali perché il
diritto possa intervenire per completare il contratto; se gli elementi essenziali non sono stati
concordati non può intervenire. I punti essenziali di un contratto possono anche non essere
quelli generali.
1326.c.c. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. Il contratto è concluso nel momento in cui ha fatto
la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello
ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente
avviso all’altra parte.
Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’ accettazione non
ha effetto se è data in forma diversa.
Un’ accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Prima della proposta c’è l’ invito a proporre: l’ invito a proporre è una richiesta in cui mancano
gli elementi essenziali, per esempio si tratta solo l’ oggetto e non il prezzo del contratto. Ma
può anche darsi che anche se sono presenti gli elementi fondamentali, si fa un mero invito a
proporre, cioè si propone il contenuto del contratto ma è il punto di partenza per eventuali
trattative.
ELEMENTI DEL CONTRATTO
1325.c.c. INDICAZIONE DEI REQUISITI. I requisiti del contratto sono:
1. L’accordo delle parti
2. La causa
3. L’oggetto
4. La forma quando, risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
LA CAUSA -> è la funzione economico-sociale del contratto. Deve essere stabilita
l’operazione economica complessiva in cui l’ accordo si inserisce. Un esempio di contratto in cui
manca la causa: X si accorda con Y, si accordano sul trasferimento di un bene immobile ma non
viene stabilito se è una vendita, donazione…. Si deve spiegare perché si fa l’ accordo. Se non è
indicata la causa il contratto è nullo.
Nel nostro ordinamento non si possono fare accordi astratti; ci sono dei negozi astratti ma sono
solo quelli espressamente previsti dalla legge (es. assegno). In linea di principio ogni negozio è
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causale. La causa deve essere lecita anche se in molti casi non è la causa ad essere illecita ma
l’ oggetto.
1343.c.c. CAUSA ILLECITA. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’
ordine pubblico o al buon costume.
L’ordine pubblico è volto a consentire al giudice civile di considerare nullo un contratto che non
va contro direttamente alla legge ma ai principi di ordine pubblico. Può essere politico (non si
possono stipulare contratti per compromettere le elezioni), o economico (non si possono
limitare fortemente dei contratti. Per esempio non venderò mai quel bene).
Il buon costume fa riferimento a regole morali (es. favoreggiamento alla prostituzione). Prima
della legge Merlin che chiudesse le case chiuse, l’ ordinamento ammetteva le case chiuse ma il
contratto era nullo perché contrario al buon costume. La sfera per eccellenza in cui interviene il
buon costume è quella sessuale. Anche i contratti che hanno a che fare con la menzogna vanno
contro il buon costume. Sono contro il buon costume anche contratti con cartomanti e figure
simili.
Il contratto contro l’ ordine pubblico o buon costume non viene punito ma il diritto non se ne
occupa.
La causa può essere illecita perché espressamente vietata o in frode alla legge.
1344.c.c. CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE. Si reputa altresì illecita la causa quando il
contratto costituisce il mezzo per eludere l’ applicazione di una norma imperativa.
Non si può quindi stipulare un contratto per raggirare i divieti imposti dalla legge. Per esempio:
la vendita tra A e B è vietata, così A vende a C con l’intento che C rivenda a B.
1345.c.c. MOTIVO ILLECITO. Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a
concluderlo per un motivo illecito comune ad entrambe.
L’art. 1325 menziona il motivo del contratto. Il motivo corrisponde
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