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FAMIGLIA

la costituzione riconosce i diritti della famiglia come " soietà naturale fondata sul matrimonio". La maggior parte del

diritto di famiglia è dettato nell'interesse dei figi minori. Il matrimonio è fondato

sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi che va a respingere l'idea di una posizione subordinata della mogli

rispetto al marito. Moglie e marito hanno gli stessi diritti e doverie devono cncordare tra loro lo sviluppo dell'indirizzo

familiare. Se essi non trovano un accordo è previsto l'intervento di un giudice: se la decisione riguarda i coniugi, esso

cercherà di promuovere un accordo; se la decisione riguarda i figli allora il giudice attribuise il potere di decisone al

genitore ritenuto più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Negozi familiari Alcuni rapporti familiari derivano da dichiarazioni di volontà, ma i negozi fmiliari hanno caratteristiche

particolari: essi sono personalissimi perchè le dcisioni che ne stanno alla base sono prese solo dall'interessato, tipici

perchè si possono usare solo le figure espressamente previste dalla legge e formali perchè richiedono solennità della

forma che garantisce il carattere definitivo della volontà.

Parentela e affinità La parentela è il vincolo che lega persone che discendono l'una dall'altra (in linea retta o

collaterale). Il grado di parentela si calcola contando i passaggi necessari per risalire da una persone al capostipite e

ridiscndere all'altra. L'affinità è il legame che unisce i parenti di un coniuge all'altro coniuge. Tra coniugi non

vi è ne parentela ne affinità, ma coniugio.

Famiglia legittima e famiglia di fatto La famiglia legittima è quella fondata sul matrimonio. I figli concepiti nel

matrimonio sno detti legittimi. La famiglia di fatto indica due persone che, senza marimonio, convivono stabilmente

more uxorio con gli eventuali figli.

MATRIMONIO

La promessa La promessa di matrimonio non è vincolate, quindi fino al momento della celebrazione ciascuno dei

fidanzati può decidere di cambiare idea. Nel caso in cui uno dei fidanzati abbia sostenuto delle spese in previsione della

celebrazione o abbia assunto delle obbligazioni, l'altra parte, se il matrimonio non si celebra più per sua colpa, è tenuta a

rimborsarle. Inoltre può essere chiesta la restituzione dei doni.

Conizioni necessarie Per potersi sposare è necessario: 1) diversità di sesso 2) maggiore età, per motivi gravi il Tribunale

può ammettere matrimonio tra sedicenni 3) libertà di stato. Non può contrarre matrimonio il minore, nel

caso in cui uno solo dei coniugi sia minorenne il mtrimonio viene annullato. Non può sposarsi neanche l'interdetto per

infermità mentale. E' vietato il matrimonio fra persone di cui una è stata condannata per omicidio/tentato omicidio

dell'altro coniuge (impedimento da delitto), non può sposarsi la donna divorziata prima che siano passati 300 giorni dallo

scioglimeto del matrimonio, a meno che il matrimonio non sia stato annullato per impotenza o per divorzio o mancata

consumazione. Non possono sposarsi i parenti e gli affini.

Esistenza e integrità del consenso Fondamentale è la capacità di intndere e di volere, se al momento della

celebrazione manca il matrimonio è invalido. Il consenso può anche essere viziato per violenza, timore, errore. Si può

impugnare per errore solo quando questo riguarda la persona dell'altro coniuge:identità o qualità.

Invalidità Il matrimonio può essere dichiarato invalido per cause che attengno all'ordine pubblico:mancanza di libertà di

stato, parentela, impedimento da delitto.. oppure per cause relative al consenso: consenso viziato o mancato.

La mancanza di età minima attiene a entrambe le cause.

L'invalidità vizia il rapporto fin dalla sua costituzione. I figli che sono nati in un

matrimonio dchiarato nullo sono comunque figli legittimi e il loro mantenimento e istruzione sono uguali come in caso di

separazione. Per i coniugi dipende dallo stato di buon/mala fede: se i coniugi erano in mala fede il mtrimonio non

produce effetti; se erano in buona fede l'invalidità elimina gli effetti solo per l'avvenire (matrimonio putativo).

Matrimonio concordatario Il matrimonio celebrato davanti al parroco per avere effetti civili deve: dop la

celebrazione il prete deve dichiarare he ha anche effetti civili; deve essere trascritto nei registri dello stato civile.

Uno degli effetti del matrimonio concordatario è il parziale assoggettamento al diritto canonico e ai tribunali ecclesiastici.

Anche i non cattolici possono celebrare matrimonio con effetto

religioso e civile. La celebrazione deve essere preceduta da publicazione in comune e da accertamento. Il ministro di culto

legge gli articoli riguardanti diritti e doveri dei coniugi, compila l'atto di matrimonio e entr 5 giorni deve trasmetterlo

all'ufficiale di stato covile per trascriverlo.

Rapporto fra coniugi e figli Il matrimonio produce effetti fra i coniugi con obbligo di reciproca fedeltà, assistenza

morale e materiale, collaborazione e coabitazione. Nei confronti dei figli:il marito si presume padre, i genitori devno

educare mantenere e istruire i figli. L'obbligo di mantenimeno prosegue anche dopo la maggior età per i figli portatori di

handicap e per i figli che non abbiano ancora terminato gli studi.

I principali obblighi tra coniugi sono fedeltà, assistenza e

coabitazione. L'obbligo di assistenza è violato da qualsiasi comportamneto che faccia venir meno la comunione di vita.

L'obbligo di assistenza comprende le cure in caso di malattia e la collaborazione nel lavoro e nelle incombenze

domestiche. Su piano economico ogni coniuge deve contribuire al mantenimento della famiglia in relazione alle proprie

sostanze. I coniugi devono decidere di comune accordo 'indirizzo familiare e in caso di disaccordo è previsto l'interveno

del giudice.

Regime patrimoniale Gli sposi possono scegliere il regime patrimoniale applicabile alla loro famiglia. Se non

stipulano nessuna convenzione si applica la comunione legale. Le convenzioni matrimoniali sono stipulate prima del

matrimonio, ma possono essere stipulate o modificate anche durante il matrimonio.

Separazione dei beni E' il regime patrimoniale più

semplice. Gli sposi mantengno separati i loro patrimoni:ognuno resta proprietario esclusivo dei beni che gli

appartenevano prima del matrimonio e di quelli che acquista successivamente. L'unico obbligo è di contribuire alle spese

familiari. Fino alla riforma del 975 era il regime legale.

Comunione dei beni La comunione legale non si applica a tutti i beni dei coniugi, ma solo agli acquisti e ai risparmi

fatti durante il matrimonio e al risultato delle attività economiche svolte insieme. Oggetto della comunione è un

patrimonio formato da attivo: 1) i beni acquistati durante il matrimonio, 2) i risparmi di ogni coniuge non investiti

nell'acquisto di beni e che sussistano allo scioglimento della comunione. Si distingue una comunione attuale formata dagli

acquisti e una comunione differita e residuale formata dai risparmi non investiti nell'acquisto di beni. 3) L'azienda

costituita e gestita da uno solo dei coniugi durante il matrimonio.

Sono esclusi dalla comunione i beni personali di ciascun coniuge:quelli acquistai prima del matrimonio, quelli acquistati

dopo attraverso successione o donazione, i beni di uso strettamente personale. Passivo:le obbligazioni contratte da

ciascun coniuge nell'interesse della famiglia, per l'educazione dei figli, le obbligazioni contratte ongiuntamente, i pesi e gli

oneri gravanti sui singoli beni al momento dell'acquisto. L'amministrazione della comunione è

affiata a entrambi i coniugi; per gli atti di ordinaria amministrazione ciascuno può agire indipendentemente, per gli atti di

straordinaria amministrazione serve il consenso di entrambi.

Lo scioglimento si ha per morte di uno dei due, per separazione personale, annullamento o divorzio, per accordo o per

fallimento di uno dei coniugi.

L'impresa familiare E' possibile che dei familiari di un imprenditore svolgan un'attività di lavoro presso la sua

impresa, qualche volta stipulando un contratto, altre volte senza che sia contrattualmente regolato. Per questo la legge

ha dettato una disciplina che fa partecipare i collaboratori familiari ai profitti dell'impresa e ad alcune decisioni. In

particolare il familiare che presta continuativamente la sua attività di lavoro ha diritto a: 1) mantenimento

2)partecipare agli utili di impresa 3)partecipare agli incrementi d'azienda 4)deliberare a maggioranza sull'impiego

degli utili, sulla gestione straordinaria e sulla cessazione di impresa.

Separazione e Divorzio Il divorzio serve a sciogliere il vincolo matrimoniale e ha carattere definitivo, la

separazione si limita ad allentarlo e può cessare per riconciliazione.

Il divorzio deriva da cause sorte durante il matrimonio, la nullità per cause sorte prima del matrimonio; il divorzio

elimina il rapporto solo per il futuro mentre la nullità ha effetti retroattivi. Al divorzio segue spesso l'obbligo di pagare un

assegno periodico di mantenimento.

Separazione Serve ad attenuare il vincolo matrimoniale. La separazione legale può essere consensuale o giudiziale.

Consensuale:deriva da accordo tra i coniugi. L'accordo deve essere valutato dal Tribunale (omologazione). Senza

omologazione l'accordo non ha effetti vincolanti. Giudiziale:può essere pronunciata su domanda

di uno dei due quando si verificano fatti tali da impedire la continuazione della convivenza. La colpa di uno dei due

influisce sulle conseguenze patrimonialie il giuice dichiara a quale coniuge sia imputabile la separazione. Il coniuge

colpevole non ha diritto al mantenimento, ma solo agli alimenti se si trova in stato di bisogno, e non ha diritti successori.

Divorzio E' lo scioglimento del vincolo matrimoniale in vita dei coniugi. La legge indica una seire di casi in cui si pu

chiedere divorzio: dopo separazione legale protratta per tre anni. Ci sono poi casi in cui si può chiedere subito:1) quando

un coniuge, dopo la celebrazione, viene condannato con sentenza passata in giudicato per delitti gravi 2)quando l'altro

coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto l'annullamento del matrimonio all'estero o ha contratto all'estero ulteriore

matrimonio 3)quando non è stato consumato. Con il divorzio la donna perde il cognome. Per il

mantenimento e l'educazione dei figli vigon le stesse regole della separazione. Uno dei cniugi può dover pagare

all'altro un assegno di mantenimento quano l'altro non ha mezzi necessari per un tenore di vita analogo a quello

precedente.

FILIAZIONE

La filiazione implica l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenime

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher blond93cm di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Di Nola Sergio.