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FAMIGLIA
la costituzione riconosce i diritti della famiglia come " soietà naturale fondata sul matrimonio". La maggior parte del
diritto di famiglia è dettato nell'interesse dei figi minori. Il matrimonio è fondato
sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi che va a respingere l'idea di una posizione subordinata della mogli
rispetto al marito. Moglie e marito hanno gli stessi diritti e doverie devono cncordare tra loro lo sviluppo dell'indirizzo
familiare. Se essi non trovano un accordo è previsto l'intervento di un giudice: se la decisione riguarda i coniugi, esso
cercherà di promuovere un accordo; se la decisione riguarda i figli allora il giudice attribuise il potere di decisone al
genitore ritenuto più idoneo a curare l'interesse del figlio.
Negozi familiari Alcuni rapporti familiari derivano da dichiarazioni di volontà, ma i negozi fmiliari hanno caratteristiche
particolari: essi sono personalissimi perchè le dcisioni che ne stanno alla base sono prese solo dall'interessato, tipici
perchè si possono usare solo le figure espressamente previste dalla legge e formali perchè richiedono solennità della
forma che garantisce il carattere definitivo della volontà.
Parentela e affinità La parentela è il vincolo che lega persone che discendono l'una dall'altra (in linea retta o
collaterale). Il grado di parentela si calcola contando i passaggi necessari per risalire da una persone al capostipite e
ridiscndere all'altra. L'affinità è il legame che unisce i parenti di un coniuge all'altro coniuge. Tra coniugi non
vi è ne parentela ne affinità, ma coniugio.
Famiglia legittima e famiglia di fatto La famiglia legittima è quella fondata sul matrimonio. I figli concepiti nel
matrimonio sno detti legittimi. La famiglia di fatto indica due persone che, senza marimonio, convivono stabilmente
more uxorio con gli eventuali figli.
MATRIMONIO
La promessa La promessa di matrimonio non è vincolate, quindi fino al momento della celebrazione ciascuno dei
fidanzati può decidere di cambiare idea. Nel caso in cui uno dei fidanzati abbia sostenuto delle spese in previsione della
celebrazione o abbia assunto delle obbligazioni, l'altra parte, se il matrimonio non si celebra più per sua colpa, è tenuta a
rimborsarle. Inoltre può essere chiesta la restituzione dei doni.
Conizioni necessarie Per potersi sposare è necessario: 1) diversità di sesso 2) maggiore età, per motivi gravi il Tribunale
può ammettere matrimonio tra sedicenni 3) libertà di stato. Non può contrarre matrimonio il minore, nel
caso in cui uno solo dei coniugi sia minorenne il mtrimonio viene annullato. Non può sposarsi neanche l'interdetto per
infermità mentale. E' vietato il matrimonio fra persone di cui una è stata condannata per omicidio/tentato omicidio
dell'altro coniuge (impedimento da delitto), non può sposarsi la donna divorziata prima che siano passati 300 giorni dallo
scioglimeto del matrimonio, a meno che il matrimonio non sia stato annullato per impotenza o per divorzio o mancata
consumazione. Non possono sposarsi i parenti e gli affini.
Esistenza e integrità del consenso Fondamentale è la capacità di intndere e di volere, se al momento della
celebrazione manca il matrimonio è invalido. Il consenso può anche essere viziato per violenza, timore, errore. Si può
impugnare per errore solo quando questo riguarda la persona dell'altro coniuge:identità o qualità.
Invalidità Il matrimonio può essere dichiarato invalido per cause che attengno all'ordine pubblico:mancanza di libertà di
stato, parentela, impedimento da delitto.. oppure per cause relative al consenso: consenso viziato o mancato.
La mancanza di età minima attiene a entrambe le cause.
L'invalidità vizia il rapporto fin dalla sua costituzione. I figli che sono nati in un
matrimonio dchiarato nullo sono comunque figli legittimi e il loro mantenimento e istruzione sono uguali come in caso di
separazione. Per i coniugi dipende dallo stato di buon/mala fede: se i coniugi erano in mala fede il mtrimonio non
produce effetti; se erano in buona fede l'invalidità elimina gli effetti solo per l'avvenire (matrimonio putativo).
Matrimonio concordatario Il matrimonio celebrato davanti al parroco per avere effetti civili deve: dop la
celebrazione il prete deve dichiarare he ha anche effetti civili; deve essere trascritto nei registri dello stato civile.
Uno degli effetti del matrimonio concordatario è il parziale assoggettamento al diritto canonico e ai tribunali ecclesiastici.
Anche i non cattolici possono celebrare matrimonio con effetto
religioso e civile. La celebrazione deve essere preceduta da publicazione in comune e da accertamento. Il ministro di culto
legge gli articoli riguardanti diritti e doveri dei coniugi, compila l'atto di matrimonio e entr 5 giorni deve trasmetterlo
all'ufficiale di stato covile per trascriverlo.
Rapporto fra coniugi e figli Il matrimonio produce effetti fra i coniugi con obbligo di reciproca fedeltà, assistenza
morale e materiale, collaborazione e coabitazione. Nei confronti dei figli:il marito si presume padre, i genitori devno
educare mantenere e istruire i figli. L'obbligo di mantenimeno prosegue anche dopo la maggior età per i figli portatori di
handicap e per i figli che non abbiano ancora terminato gli studi.
I principali obblighi tra coniugi sono fedeltà, assistenza e
coabitazione. L'obbligo di assistenza è violato da qualsiasi comportamneto che faccia venir meno la comunione di vita.
L'obbligo di assistenza comprende le cure in caso di malattia e la collaborazione nel lavoro e nelle incombenze
domestiche. Su piano economico ogni coniuge deve contribuire al mantenimento della famiglia in relazione alle proprie
sostanze. I coniugi devono decidere di comune accordo 'indirizzo familiare e in caso di disaccordo è previsto l'interveno
del giudice.
Regime patrimoniale Gli sposi possono scegliere il regime patrimoniale applicabile alla loro famiglia. Se non
stipulano nessuna convenzione si applica la comunione legale. Le convenzioni matrimoniali sono stipulate prima del
matrimonio, ma possono essere stipulate o modificate anche durante il matrimonio.
Separazione dei beni E' il regime patrimoniale più
semplice. Gli sposi mantengno separati i loro patrimoni:ognuno resta proprietario esclusivo dei beni che gli
appartenevano prima del matrimonio e di quelli che acquista successivamente. L'unico obbligo è di contribuire alle spese
familiari. Fino alla riforma del 975 era il regime legale.
Comunione dei beni La comunione legale non si applica a tutti i beni dei coniugi, ma solo agli acquisti e ai risparmi
fatti durante il matrimonio e al risultato delle attività economiche svolte insieme. Oggetto della comunione è un
patrimonio formato da attivo: 1) i beni acquistati durante il matrimonio, 2) i risparmi di ogni coniuge non investiti
nell'acquisto di beni e che sussistano allo scioglimento della comunione. Si distingue una comunione attuale formata dagli
acquisti e una comunione differita e residuale formata dai risparmi non investiti nell'acquisto di beni. 3) L'azienda
costituita e gestita da uno solo dei coniugi durante il matrimonio.
Sono esclusi dalla comunione i beni personali di ciascun coniuge:quelli acquistai prima del matrimonio, quelli acquistati
dopo attraverso successione o donazione, i beni di uso strettamente personale. Passivo:le obbligazioni contratte da
ciascun coniuge nell'interesse della famiglia, per l'educazione dei figli, le obbligazioni contratte ongiuntamente, i pesi e gli
oneri gravanti sui singoli beni al momento dell'acquisto. L'amministrazione della comunione è
affiata a entrambi i coniugi; per gli atti di ordinaria amministrazione ciascuno può agire indipendentemente, per gli atti di
straordinaria amministrazione serve il consenso di entrambi.
Lo scioglimento si ha per morte di uno dei due, per separazione personale, annullamento o divorzio, per accordo o per
fallimento di uno dei coniugi.
L'impresa familiare E' possibile che dei familiari di un imprenditore svolgan un'attività di lavoro presso la sua
impresa, qualche volta stipulando un contratto, altre volte senza che sia contrattualmente regolato. Per questo la legge
ha dettato una disciplina che fa partecipare i collaboratori familiari ai profitti dell'impresa e ad alcune decisioni. In
particolare il familiare che presta continuativamente la sua attività di lavoro ha diritto a: 1) mantenimento
2)partecipare agli utili di impresa 3)partecipare agli incrementi d'azienda 4)deliberare a maggioranza sull'impiego
degli utili, sulla gestione straordinaria e sulla cessazione di impresa.
Separazione e Divorzio Il divorzio serve a sciogliere il vincolo matrimoniale e ha carattere definitivo, la
separazione si limita ad allentarlo e può cessare per riconciliazione.
Il divorzio deriva da cause sorte durante il matrimonio, la nullità per cause sorte prima del matrimonio; il divorzio
elimina il rapporto solo per il futuro mentre la nullità ha effetti retroattivi. Al divorzio segue spesso l'obbligo di pagare un
assegno periodico di mantenimento.
Separazione Serve ad attenuare il vincolo matrimoniale. La separazione legale può essere consensuale o giudiziale.
Consensuale:deriva da accordo tra i coniugi. L'accordo deve essere valutato dal Tribunale (omologazione). Senza
omologazione l'accordo non ha effetti vincolanti. Giudiziale:può essere pronunciata su domanda
di uno dei due quando si verificano fatti tali da impedire la continuazione della convivenza. La colpa di uno dei due
influisce sulle conseguenze patrimonialie il giuice dichiara a quale coniuge sia imputabile la separazione. Il coniuge
colpevole non ha diritto al mantenimento, ma solo agli alimenti se si trova in stato di bisogno, e non ha diritti successori.
Divorzio E' lo scioglimento del vincolo matrimoniale in vita dei coniugi. La legge indica una seire di casi in cui si pu
chiedere divorzio: dopo separazione legale protratta per tre anni. Ci sono poi casi in cui si può chiedere subito:1) quando
un coniuge, dopo la celebrazione, viene condannato con sentenza passata in giudicato per delitti gravi 2)quando l'altro
coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto l'annullamento del matrimonio all'estero o ha contratto all'estero ulteriore
matrimonio 3)quando non è stato consumato. Con il divorzio la donna perde il cognome. Per il
mantenimento e l'educazione dei figli vigon le stesse regole della separazione. Uno dei cniugi può dover pagare
all'altro un assegno di mantenimento quano l'altro non ha mezzi necessari per un tenore di vita analogo a quello
precedente.
FILIAZIONE
La filiazione implica l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenime