Famiglia
La costituzione riconosce i diritti della famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio". La maggior parte del diritto di famiglia è dettato nell'interesse dei figli minori. Il matrimonio è fondato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, respingendo l'idea di una posizione subordinata della moglie rispetto al marito. Moglie e marito hanno gli stessi diritti e doveri e devono concordare tra loro lo sviluppo dell'indirizzo familiare. Se essi non trovano un accordo, è previsto l'intervento di un giudice: se la decisione riguarda i coniugi, esso cercherà di promuovere un accordo; se la decisione riguarda i figli, allora il giudice attribuisce il potere di decisione al genitore ritenuto più idoneo a curare l'interesse del figlio.
Negozi familiari
Alcuni rapporti familiari derivano da dichiarazioni di volontà, ma i negozi familiari hanno caratteristiche particolari: essi sono personalissimi perché le decisioni che ne stanno alla base sono prese solo dall'interessato; tipici perché si possono usare solo le figure espressamente previste dalla legge; formali perché richiedono la solennità della forma che garantisce il carattere definitivo della volontà.
Parentela e affinità
La parentela è il vincolo che lega persone che discendono l'una dall'altra (in linea retta o collaterale). Il grado di parentela si calcola contando i passaggi necessari per risalire da una persona al capostipite e ridiscendere all'altra. L'affinità è il legame che unisce i parenti di un coniuge all'altro coniuge. Tra coniugi non vi è né parentela né affinità, ma coniugio.
Famiglia legittima e famiglia di fatto
La famiglia legittima è quella fondata sul matrimonio. I figli concepiti nel matrimonio sono detti legittimi. La famiglia di fatto indica due persone che, senza matrimonio, convivono stabilmente more uxorio con gli eventuali figli.
Matrimonio
La promessa
La promessa di matrimonio non è vincolante, quindi fino al momento della celebrazione ciascuno dei fidanzati può decidere di cambiare idea. Nel caso in cui uno dei fidanzati abbia sostenuto delle spese in previsione della celebrazione o abbia assunto delle obbligazioni, l'altra parte, se il matrimonio non si celebra più per sua colpa, è tenuta a rimborsarle. Inoltre, può essere chiesta la restituzione dei doni.
Condizioni necessarie
Per potersi sposare è necessario:
- Diversità di sesso
- Maggiore età, per motivi gravi il Tribunale può ammettere matrimonio tra sedicenni
- Libertà di stato
Non può contrarre matrimonio il minore; nel caso in cui uno solo dei coniugi sia minorenne, il matrimonio viene annullato. Non può sposarsi neanche l'interdetto per infermità mentale. È vietato il matrimonio fra persone di cui una è stata condannata per omicidio/tentato omicidio dell'altro coniuge (impedimento da delitto); non può sposarsi la donna divorziata prima che siano passati 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio, a meno che il matrimonio non sia stato annullato per impotenza o per divorzio o mancata consumazione. Non possono sposarsi i parenti e gli affini.
Esistenza e integrità del consenso
Fondamentale è la capacità di intendere e di volere; se al momento della celebrazione manca, il matrimonio è invalido. Il consenso può anche essere viziato per violenza, timore, errore. Si può impugnare per errore solo quando questo riguarda la persona dell'altro coniuge: identità o qualità.
Invalidità
Il matrimonio può essere dichiarato invalido per cause che attengono all'ordine pubblico: mancanza di libertà di stato, parentela, impedimento da delitto, oppure per cause relative al consenso: consenso viziato o mancato. La mancanza di età minima attiene a entrambe le cause. L'invalidità vizia il rapporto fin dalla sua costituzione. I figli che sono nati in un matrimonio dichiarato nullo sono comunque figli legittimi e il loro mantenimento e istruzione sono uguali come in caso di separazione. Per i coniugi dipende dallo stato di buona/mala fede: se i coniugi erano in mala fede, il matrimonio non produce effetti; se erano in buona fede, l'invalidità elimina gli effetti solo per l'avvenire (matrimonio putativo).
Matrimonio concordatario
Il matrimonio celebrato davanti al parroco, per avere effetti civili, deve: dopo la celebrazione, il prete deve dichiarare che ha anche effetti civili; deve essere trascritto nei registri dello stato civile. Uno degli effetti del matrimonio concordatario è il parziale assoggettamento al diritto canonico e ai tribunali ecclesiastici. Anche i non cattolici possono celebrare matrimonio con effetto religioso e civile. La celebrazione deve essere preceduta da pubblicazione in comune e da accertamento. Il ministro di culto legge gli articoli riguardanti diritti e doveri dei coniugi, compila l'atto di matrimonio e entro 5 giorni deve trasmetterlo all'ufficiale di stato civile per trascriverlo.
Rapporto fra coniugi e figli
Il matrimonio produce effetti fra i coniugi con obbligo di reciproca fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e coabitazione. Nei confronti dei figli: il marito si presume padre, i genitori devono educare, mantenere e istruire i figli. L'obbligo di mantenimento prosegue anche dopo la maggiore età per i figli portatori di handicap e per i figli che non abbiano ancora terminato gli studi. I principali obblighi tra coniugi sono fedeltà, assistenza e coabitazione. L'obbligo di assistenza è violato da qualsiasi comportamento contrario.
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Diritto privato
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Diritto privato - matrimonio e disciplina
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Successione e matrimonio, Diritto privato
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Diritto Privato