Domande di diritto privato
Definizione di contratto ed elementi essenziali
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. I requisiti del contratto sono:
- L'accordo delle parti
- La causa
- L'oggetto
- La forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità
Quando si ritiene concluso un contratto?
Il legislatore usa questo schema per affrontare i problemi relativi alla conclusione del contratto: distingue due ruoli delle parti, quello del proponente e dell'accettante. Il momento della conclusione: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Lo schema studiato è valido per i contratti consensuali, che si concludono con il solo consenso. Vi sono poi contratti che si concludono solo con la consegna della cosa a cui il contratto si riferisce; sono i contratti reali, mutuo, comodato, deposito, pegno. Il consenso delle parti è necessario ma non sufficiente.
Non sempre il contratto si conclude con due dichiarazioni di volontà: in alcuni casi la dichiarazione di accettazione può mancare:
- Esecuzione prima della risposta; può succedere che chi riceve la proposta debba eseguire senz’altro la sua prestazione, senza preventiva accettazione del contratto; il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui inizia l'esecuzione.
- Contratto con obbligazioni solo per il proponente, non è necessaria l’accettazione dell'altra parte a concludere il contratto (ad esempio il proponente fa un'offerta di fideiussione). Il contratto si conclude se la parte che ha ricevuto la proposta non rifiuta entro i termini stabiliti dal contratto.
Cos'è il patto di opzione?
Generalmente fino al momento in cui il contratto è concluso la proposta e l'accettazione sono revocabili. Tuttavia per effetto di un patto di opzione le parti possono accordarsi come segue: una parte rimane vincolata alla propria dichiarazione (irrevocabile) e l’altra rimane libera di accettare o meno.
Quando si può revocare una proposta?
Fino al momento in cui il contratto è concluso la proposta ed l'accettazione sono revocabili.
Come si perfezionano i contratti reali?
Il contratto reale è quel contratto che si perfeziona (si conclude) oltre che col consenso anche con la consegna materiale della cosa.
Quando il silenzio vale come assenso?
Donazione di organi dopo il decesso, accettazione dell'eredità (erede e legato)… In un contratto il silenzio (≠ dalla manifestazione tacita) non vale come accettazione.
L'accordo: quali sono i requisiti dei soggetti? Come può essere la volontà?
L'accordo è uno dei 4 requisiti del contratto, è la sostanza stessa del contratto. Il requisito dell'accordo si può scomporre in due aspetti: i soggetti e la volontà da questi manifestata. I soggetti assumono il ruolo di parte contrattuale, devono essere dotati di capacità giuridica e di capacità di agire. Per quanto riguarda la volontà: la manifestazione di volontà può essere espressa o tacita. Si ha manifestazione espressa quando la volontà è dichiarata con parole (per iscritto o oralmente) o con gesti (alzare la mano ad un’asta). Si ha manifestazione tacita quando non si impiegano segnali che abbiano lo scopo di comunicare la volontà, ma ci si comporta in un modo che implica la volontà di contrarre (ad esempio al supermercato mettere le cose nel carrello ed andare alla cassa significa che voglio comprare). La manifestazione tacita richiede una condotta che secondo i comuni criteri di interpretazione o per previsione legislativa possa essere intesa come segno di consenso.
Il contratto preliminare. Ha effetti obbligatori?
Avviene quando vi è accordo su alcuni punti essenziali del contratto ma non su alcune questioni secondarie. Con il contratto preliminare le parti assumono l’obbligo l’una verso l’altra di stipulare entro un dato termine un contratto definitivo. È di fatto un contratto ad effetti obbligatori, dal quale nasce un obbligo a contrarre. Un contratto preliminare proprio è nullo se non è nella stessa forma in cui sarà poi il contratto definitivo. Se una delle parti si rifiuta di stipulare il contratto definitivo, l’altra può richiedere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso (esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre). È una sentenza costitutiva: produce gli effetti del contratto che doveva essere concluso.
La causa: cos'è? Ad esempio, nella compravendita qual è? Differenza tra causa e motivo.
La causa è la funzione costante tipica del contratto, è la logica interna al contratto, che lo caratterizza, che giustifica gli effetti del contratto, è la ratio, la ragione del fenomeno ed è tra gli elementi essenziali del contratto. Il motivo è invece la ragione individuale soggettiva che spinge la parte ad usare quel preciso schema contrattuale. Per esempio nella vendita la funzione tipica (la causa) è lo scambio di un bene con un prezzo, il motivo per cui una parte vende può essere vario, ad esempio non necessità più di quel bene. Causa della donazione è l'animus donandi, cioè l'arricchimento dell'altra parte senza corrispettivo e non va confuso con i motivi che spingono a tale attribuzione.
Classificazione dei contratti in base alla causa. Quali tipi di causa determinano la nullità del contratto?
In base alla causa si distinguono diverse categorie di contratti soggette a regole differenti. Contratti a prestazioni corrispettive (vendita, locazione, appalto ecc...). La causa sta nella funzione di scambio tra due prestazioni, che si giustificano quindi l’una con l’altra. Questo rapporto di reciprocità è detto sinallagma, da qui contratti sinallagmatici.
Contratti unilaterali. In questi contratti le prestazioni sono a carico di una sola parte; ad essi non si applicano le regole dei contratti sinallagmatici ma altre regole particolari. Esempi di contratto unilaterale sono il deposito gratuito, il mutuo (unilaterale improprio), la fideiussione, il comodato e la donazione. Il concetto di contratto unilaterale non coincide con quello di contratto a titolo gratuito (vedi di seguito), nel quale una parte ottiene un vantaggio senza affrontare alcun sacrificio patrimoniale, che è sopportato unicamente dall'altra: il mutuo, ad esempio, non fa sorgere obbligazioni in capo ad una delle parti (il mutuante) ed è quindi contratto unilaterale, ma comporta sacrifici patrimoniali in capo sia al mutuatario (il pagamento degli interessi), sia al mutante (la privazione della disponibilità di quanto prestato fino alla restituzione).
Contratti di collaborazione. Non hanno funzione di scambio ma di collaborazione tra più soggetti (il contratto di società), non possono dirsi a prestazioni corrispettive. Tuttavia il rapporto che si instaura tra la parti (soci della società) ha qualche caratteristica di corrispettività: se viene meno la prestazione dovuta di un soggetto verso gli altri, anche i suoi diritti vengono meno.
Il contratto è nullo se la causa manca o se la causa è illecita. Non facile distinguere tra illiceità della causa e dell’oggetto. In particolare l'illiceità della causa può non implicare l'illiceità dell'oggetto (nella prostituzione l'oggetto cioè la condotta non è illecita, è la causa che è illecita cioè lo scambio tra rapporto sessuale e denaro). L'illiceità dell'oggetto invece implica spesso l'illiceità della causa: se organizzo un'associazione che ha lo scopo di influire segretamente e illecitamente su attività di governo, uso lo schema dell'associazione, che in astratto ha una causa lecita, ma l'oggetto inquina la causa.
L'oggetto cos'è e quali caratteristiche deve avere?
Il codice non ne dà una definizione, ma dà i requisiti: deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Per questi requisiti ci si può riferire alla prestazione come al contenuto complessivo del contratto, come il bene materiale o immateriale attraverso il quale le parti pongono in essere il contratto.
Possibilità: possibilità dell'oggetto è intesa come possibilità della prestazione, la prestazione deve essere quindi realizzabile. E' impossibile ad esempio il trasferimento di proprietà di cose inesistenti. Il contratto può avere ad oggetto il trasferimento della proprietà di cose future (ad esempio posso vendere il vino che produrrò).
Lecito: non contrario alle norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
Determinato o determinabile: nei contratti obbligatori dovrà essere definita la prestazione dedotta in obbligazione; nei contratti traslativi dovrà essere identificata la cosa e se generica il numero, misura, quantità, qualità. Se l’oggetto non è determinato è sufficiente che sia almeno determinabile.
La forma: cos'è?
Nessun contratto può essere privo di forma. La forma è il modo in cui si manifesta la volontà negoziale. La forma dei contratti è di regola libera. Questo potrebbe sembrare contrario alla certezza dei rapporti giuridici e fonte di litigiosità, ma è la chiave per la velocità di circolazione nel traffico contrattuale. Gli atti che hanno ad oggetto diritti reali o diritti reali di godimento ultraventennali su beni immobili richiedono la forma scritta; donazione, costituzione di società di capitali e convenzioni matrimoniali richiedono l’atto pubblico. In altri casi la forma scritta è richiesta solo per la prova in giudizio. È il caso dell’assicurazione e della transazione. Da non confondere la forma richiesta per la validità del contratto con quella richiesta per la trascrizione nei registri immobiliari (atto pubblico, scrittura privata autenticata o giudizialmente verificata).
Elementi accidentali del contratto
Gli elementi accidentali: condizione, termine, modus o onere. Sono in realtà clausole contrattuali e fanno parte del contenuto dell’accordo se espressamente richieste dalle parti. Funzione comune delle 3 clausole è quella di adeguare lo schema contrattuale ai particolari interessi delle parti, collegando gli effetti del contratto ad avvenimenti estranei che incidono sull'interesse della parti a vincolarsi (condizione) o collocando l'efficacia del contratto nel tempo, fissandone un inizio una durata e una fine (termine) o collegando la liberalità verso un donatario con un obbligo a suo carico che serve a realizzare un particolare interesse del donatore (onere).
La condizione è la clausola con cui le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione (scioglimento) del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto. Si distinguono quindi:
- La condizione sospensiva (sospende gli effetti del contratto sino a che non si verifica l’avvenimento: ti vendo il mio appartamento a condizione che (quando) io ottenga il trasferimento in un'altra città)
- La condizione risolutiva (quando si verifica l’avvenimento il contratto si scioglie: ti vendo il mio appartamento ma se mio fratello viene trasferito in questa città il contratto si scioglie). Inserendo clausole di questo tipo un soggetto può far diventare rilevante il suo motivo personale, che come sappiamo altrimenti non avrebbe influenza.
Il termine è la clausola con la quale si fissa nel tempo l’inizio o la cessazione degli effetti del contratto. Il termine può essere quindi iniziale (sancisce l'inizio) o finale (sancisce la fine) e può riguardare nel complesso tutti gli effetti o solo una parte. Funzione del termine è quella di delimitare nel tempo gli effetti del contratto: dunque la scadenza del termine non ha efficacia retroattiva. Gli effetti cominciano o cessano nel momento in cui il termine scade.
L’onere è un obbligo imposto al beneficiario di un contratto di donazione modale. Il beneficiario se accetta di stipulare il contratto è tenuto ad adempierlo. L'onere non muta la causa del contratto che resta la liberalità e non diventa lo scambio. L’atto di donazione può prevedere la risoluzione in caso di inadempimento. L’onere impossibile o illecito si considera non apposto. Un esempio: dono un antico palazzo ad una università con onere di restauro e di destinarlo poi a biblioteca.
Cosa significa interpretare un contratto? Come deve essere interpretato?
L’interpretazione del contratto è quel procedimento a cui è chiamato il giudice, al fine di attribuire il corretto significato all'accordo stipulato fra le parti e alla determinazione dell’intento pratico perseguito dalle stesse. I criteri interpretativi sono extralegali: sono i criteri di comprensione della lingua parlata, scritta dei gesti,… Ogni legislatore stabilisce criteri propri che in parte coincidono con quelli comuni. Le regole base sono:
- Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede; al testo del contratto, alle dichiarazioni che le parti si scambiano, ai comportamenti con cui tacitamente si manifesta l'accordo deve essere dato quel significato che ad essi attribuirebbe una persona corretta e leale;
- Non si deve dare inoltre peso eccessivo al significato letterale delle parole ma bisogna valutarle nel contesto; bisogna tenere conto del comportamento della controparte sia in fase di trattativa che in fase di esecuzione del contratto; le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.
Qualora questi due criteri non risolvessero i problemi, il senso dell’interpretazione non è più la ricerca della comune intenzione delle parti (interpretazione soggettiva del contratto) ma una pura e semplice scelta tra diversi significati possibili, secondo criteri di oggettiva opportunità (interpretazione oggettiva). Comune alle due interpretazioni è però il principio ispiratore, la buona fede. Così ad un'espressione dubbia si cercherà di attribuirgli un significato tra quelli possibili, secondo gli usi interpretativi del luogo oppure infine si sceglie il significato che realizza un equo contemperamento degli interessi delle due parti. Risultato finale dell'applicazione di tutti i criteri interpretativi, è la determinazione del significato delle manifestazioni di volontà delle parti, che costituisce il contenuto dell'accordo. Se compiuta l’interpretazione le due manifestazioni non convergono in un accordo, il consenso non si è formato. A questo punto l'interpretazione può precedere l’accertamento della conclusione del contratto. Se i significati convergono l'accordo si è formato con quel contenuto che corrisponde alla comune intenzione delle parti.
Differenza tra nullità e annullabilità del contratto
Si parla di nullità quando il legislatore valuta il contratto come assolutamente inidoneo a produrre effetti, dispone quindi che non produca alcun effetto sin dall’origine e che questa inidoneità non abbia rimedio, poiché radicata. Si parla di annullabilità quando si ritiene opportuno disporre che il contratto produca effetti, ma viene dato a una delle parti il potere di far annullare il contratto e i suoi effetti. La situazione è perciò sanabile per volontà della parte che ha il potere di far cadere il contratto, anche se gli effetti prodotti sono fragili.
Un contratto può essere valido ma inefficace? Esempio.
Un contratto valido può essere inefficace (perché sottoposto a termine o a condizione).
Un contratto può essere invalido ma efficace? Esempio.
Un contratto invalido può essere efficace (il contratto annullabile finché non viene annullato).
La nullità
La mancanza di un elemento essenziale porta alla nullità del contratto.
- Accordo: può mancare l’accordo, dal punto di vista dei soggetti, o perché un soggetto manchi del tutto (come quando il contratto sia concluso in nome di una persona inesistente o deceduta) o quando uno dei contraenti manchi di capacità giuridica. Dal punto di vista delle volontà manca l’accordo se manca una dichiarazione di volontà attendibile. La mancanza di accordo come causa di nullità riguarda un contratto concluso, e non si deve confondere con la mancata formazione dell’accordo contrattuale. Si parla di inesistenza del contratto quando vi è una palese difformità tra proposta ed accettazione che non porta nemmeno alla conclusione del contratto (dissenso palese).
- Causa: ad esempio un'assicurazione contro rischio inesistente.
- Oggetto: mancanza dell'oggetto; se l'oggetto è inesistente (indeterminabile).
- Forma: produce nullità la mancanza della forma richiesta per la validità dell’atto e non invece la forma richiesta solo per la prova.
Il contratto è illecito (nullo) anche quando è illecito uno dei suoi elementi essenziali (in particolare causa e oggetto, già visto precedentemente) oppure quando sono illeciti il motivo comune ad entrambe le parti o la condizione. Illecito significa contrario alle norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
- Hanno carattere imperativo le norme che sono inderogabili, ossia le norme la cui applicazione è imposta dall'ordinamento. Queste norme si distinguono da quelle relative (o derogabili) la cui applicazione può essere evitata dagli interessati, regolando il rapporto in maniera difforme dal dettato normativo.
- L'ordine pubblico è quell'insieme di norme fondamentali dell'ordinamento giuridico riguardante i principi etici e politici la cui osservanza ed attuazione è ritenuta indispensa... [testo tronco]
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