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L'ERRORE

Il codice abrogato attribuiva importanza alla distinzione tra errore-vizio ed errore ostativo:
  • Errore-vizio: incidente sul processo interno di formazione della volontà -> si verifica quando il soggetto ha malamente accertato e valutato le circostanze del negozio, cosicché la volontà espressa nella dichiarazione negoziale risulti viziata dall'errore in cui è caduto il dichiarante
  • Errore ostativo: in presenza di divergenza o contrasto tra la volontà e la dichiarazione emessa -> è l'errore che cade sulla dichiarazione (es. volevo scrivere "cento" e ho scritto "mille" per distrazione) o sulla trasmissione della dichiarazione (es. dichiarazione trasmessa per telegrafo) -> L'errore ostativo presuppone che la volontà del dichiarante si sia correttamente formata, attraverso un processo decisionale non viziato, e sia stata poi espressa o trasmessa con un contenuto che non rispecchia
l'effettiva volontà della parteIl codice vigente ha equiparato gli effetti dei due errori-> entrambi determinano l'annullabilità del contrattoIl legislatore, da un lato deve offrire rimedio alla parte la cui determinazione è stata viziata da errore ma dall'altro deve assicurare la serietà delle dichiarazioni negoziali, 94->sulle quali il destinatario ha riposto affidamento per regolare la propria condottal'art. 1428 sancisce che: l'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed riconoscibile dall'altro contraenteIl requisito dell'essenzialità attiene alla consistenza oggettiva dell'errore-> esprime un indice di obiettiva rilevanza dell'errore: un contratto non può essere impugnato soltanto quando l'errore assuma un apprezzabile rilievo rispetto agli interessi da esso realizzatiIl requisito della riconoscibilità da parte dell'altroIl contraente è legato al concetto della buona fede -> l'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto o alle qualità dei contraenti, la controparte, usando la normale diligenza, avrebbe potuto accorgersene -> Nel caso di errore bilaterale (o comune), e cioè nel caso in cui entrambi i contraenti siano incorsi nel medesimo errore, la giurisprudenza ritiene che sia sufficiente l'essenzialità dell'errore per l'annullabilità del negozio. IL DOLO L'art. 1439: il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe accettato -> quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. Per l'annullabilità dell'atto, devono concorrere: - Il raggiro: un'azione idonea a trarre

in inganno la vittima

L'errore del raggirato: per essere annullabile, il dolo deve essere determinante

La provenienza dell'inganno dalla controparte: se sono vittima di raggiri di terzi, l'atto non è annullabile a meno che la controparte non ne fosse a conoscenza

Si distinguono:

  1. DOLO DETERMINANTE: si limita ad incidere sulle condizioni contrattuali
  2. Quando la vittima dell'inganno non stipula il contratto per effetto del raggiro subito, dal momento che avrebbe voluto il negozio anche se non fosse stata indotta in errore, ma l'inganno ha comunque portato a una variazione delle condizioni contrattuali. Sebbene l'atto rimanga valido, la vittima ha diritto di ottenere dall'autore del dolo il risarcimento del danno conseguente al raggiro da lui posto in essere

  3. DOLO INCIDENTE: influisce sull'assetto negoziale ma di un contratto che sarebbe stato comunque concluso -> il danno si determina considerando le diverse condizioni che si
sarebbero create, in assenza di inganno, per ilcontraente raggirato LA VIOLENZA
  1. La violenza psichica: consiste nella minaccia di un male ingiusto, rivolta ad una persona allo specifico scopo di estorcerle il consenso alla stipulazione di un contratto ovvero di indurla a porre in essere un altro tipo di negozio giuridico. Si tratta di un caso in cui la condotta altrui interferisce illecitamente con il processo di formazione della volontà negoziale.
  2. La violenza fisica: si verifica quando manca del tutto la volontà di emettere la dichiarazione e l'atto fisico in cui consiste la manifestazione della volontà è il risultato di un comportamento materiale di un terzo. ESEMPIO: colui che, ad un'asta pubblica, alza fisicamente il braccio del vicino in segno di formulazione di una proposta contrattuale rivolta al banditore.
I requisiti della violenza: Nel caso in cui la minaccia sia diretta allo scopo di indurre la vittima a perfezionare il negozio che le si

Quando si tratta di una minaccia tale da incidere sulle azioni di una persona sensata, con riguardo all'età, al sesso e alla condizione delle persone, la violenza produce l'annullabilità del negozio anche se esercitata da un terzo all'oscuro del contraente.

La violenza non è uno stato di pericolo. In quanto nello stato di pericolo vi è una situazione psichica di paura, non determinata dalla minaccia di un'altra persona diretta a far concludere il negozio, bensì da uno stato di fatto oggettivo spesso dovuto ad eventi naturali. Ad esempio, un incendio pone in pericolo la vita di una persona cara e io accetto la richiesta esosa fatta da chi ha la possibilità di intervenire per cercare di salvarla. Se per effetto dello stato di pericolo una persona ha assunto obbligazioni a condizioni inique, il negozio non è annullabile, ma è rescindibile.

La forma del contratto: la regola generale è la libertà.

delle forme: un contratto, se la legge non impone esplicitamente il rispetto di una determinata forma, può essere validamente concluso grazie a qualsiasi modalità di espressione del volere. A volte la legge impone che un certo contratto debba essere perfezionato secondo una determinata forma, il che comporta la nullità del contratto in cui la volontà contrattuale sia stata espressa con modalità diverse da quella richiesta dalla legge. Un'ipotesi in cui la legge impone un requisito di forma "minimo" è quella in cui richiede che la volontà debba essere espressa (es. fideiussione). La legge impone spesso la forma scritta, che si divide in: - Scrittura privata - Atto pubblico (es. diritti immobiliari) Quando la legge richiede la forma scritta, questa è soddisfatta sia nel caso in cui le parti sottoscrivano uno stesso documento o si scambino due distinte dichiarazioni scritte. LA RAPPRESENTANZA Si parla di rappresentanza.nel caso in cui la volontà contrattuale è espressa nondirettamente dall'interessato (dal dominus dell'affare), bensì da un terzo appositamente incaricato. La rappresentanza: è l'istituto per cui ad un soggetto (rappresentante) è attribuito (dalla legge o dall'interessato) un apposito potere di sostituirsi ad un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di attività giuridica per conto di quest'ultimo con effetti diretti nella sua sfera giuridica. La figura del rappresentante differisce da quella del nuncius (ovvero un mero portavoce che non manifesta una volontà negoziale propria, ma riferisce semplicemente la volontà di altri) -> il rappresentante, invece, partecipa all'atto con la propria volontà. Essa può essere: DIRETTA: quando un terzo deve agire per conto (ovvero nell'interesse) ed in nome (il rappresentato assume la totalità del negozio) della persona che intende.rappresentareINDIRETTA: se una persona agisce nell'interesse altrui, ma non dichiara di agire in nome di altri -> tale rappresentanza, ricevendo il rappresentante gli effetti giuridici del negozio, richiede due negozi affinché gli effetti giuridici si producano nella sfera giuridica del dominus dell'affare Fondamentale è l'autorizzazione: con cui una persona (autorizzante) conferisce ad un'altra (autorizzato) il potere di compiere negozi giuridici, diretti ad influire nella sfera dell'autorizzante, in nome dell'autorizzato La rappresentanza non è però sempre ammessa -> come nel caso dei negozi riservati esclusivamente alla persona interessata (es. diritto familiare, testamento) FONTI DELLA RAPPRESENTANZA: Il potere rappresentativo può derivare dalla legge (rappresentanza legale si ha quando il soggetto è incapace) o essere conferito dall'interessato (rappresentanza volontaria) La rappresentanza puòprocura. La revoca può essere espressa o tacita. La procura può essere revocata anche dal rappresentante volontario, nel caso in cui egli non intenda più assumere l'incarico. La procura può essere conferita per iscritto o verbalmente. Nel caso in cui sia conferita verbalmente, è necessario che sia testimoniata da due persone. La procura può essere conferita anche a più persone, che agiranno congiuntamente o separatamente. Nel caso in cui la procura sia conferita a più persone congiuntamente, la loro volontà dovrà essere concorde per poter compiere gli atti di rappresentanza. È importante sottolineare che il rappresentante agisce sempre in nome e per conto del rappresentato. Pertanto, il rappresentato sarà responsabile degli atti compiuti dal rappresentante nell'ambito dei poteri conferiti. Infine, è possibile revocare la procura in qualsiasi momento, anche se è consigliabile farlo in forma scritta e notificarla al rappresentante e ai terzi con cui il rappresentante ha avuto contatti. In conclusione, la procura è uno strumento giuridico che permette a una persona di conferire ad un'altra il potere di rappresentarla. È importante conoscere le regole e le modalità di conferimento e revoca della procura per evitare eventuali problemi o malintesi.procuraPuò esservi CONFLITTO DI INTERESSI TRA RAPPRESENTANTE E RAPPRESENTATO anche se in generale il potere di rappresentanza è conferito nell'interesse del rappresentato. Se il rappresentante è portatore di interessi propri in contrasto con quelli del rappresentato si ha conflitto d'interessi, ovvero una situazione di incompatibilità tra l'interesse del rappresentante e quello del rappresentato. Se il rappresentante agisce in conflitto di interessi con il rappresentato, il negozio è annullabile su domanda del rappresentato, sempre che il terzo non sia in buona fede. Il negozio compiuto da colui che ha agito come rappresentante senza averne il potere non produce effetto giuridico sul patrimonio del rappresentato poiché inefficace. Il CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE: Nel momento della conclusione di un contratto, una parte può riservarsi la facoltà di nominare la persona nella cui sfera giuridica il contratto dovrà produrre i suoi effetti.
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aliceberardinelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Mantucci Daniele.