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Associazioni Fondazione
L'atto costitutivo dell'associazione è sempre un atto di fondazione ha sempre natura di atto contratto. unilaterale, anche quando alla costituzione intervengano più persone (in questo caso si discute di una pluralità di atti unilaterali)
Le parti del contratto di associazione partecipano all'esecuzione dell'atto di fondazione è affidato a persone diverse dal fondatore, gli amministratori della fondazione.
Gli amministratori della associazione possono modificare il contenuto del contratto, deliberare lo scioglimento dell'associazione e decidere sulla evoluzione dei beni che residuano dopo la liquidazione, con l'unico limite di non
distribuire scopo assegnato dal fondatore.“utili” agli associati.
84. La disciplina delle associazioni riconosciute
Le associazioni che aspirano al riconoscimento devono essere costituite con atto pubblico (art.14, 1° co.,cod. civ.)
-L’atto costitutivo dell’associazione è il contratto plurilaterale con cui si dà vita all’ente.
Lo statuto è, invece, il documento che contiene le norme relative all’organizzazione e al funzionamentodell’ente. Anch’esso è soggetto alla forma dell’atto pubblico.
L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere:
- Denominazione dell’ente
- Indicazione dello scopo
- Indicazione del patrimonio
- Indicazione della sede
- Norme sull’ordinamento e sull’amministrazione
- Diritti e obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione (art. 16, 1° co., cod. civ.).
Possono inoltre contenere le norme relative all’estinzione e alla devoluzione del
patrimonio (art. 16, 2° co., cod. civ.).
Le successive norme del codice civile sulle associazioni riconosciute si occupano dei due organi essenziali dell'ente associativo: gli amministratori e l'assemblea degli associati.
Amministratori:
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato (art. 18 cod. civ.): pertanto, devono risarcire solidamente i danni causati all'ente per l'inadempimento dei doveri derivanti dalla loro carica. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a conoscenza che l'atto si stava per compiere, non abbia fatto constare il proprio dissenso.
Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal registro delle persone giuridiche non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (art. 19 cod. civ.).
La norma vuole significare
che gli amministratori hanno generalmente il potere di rappresentanza dell'ente. Se però tali limitazioni non risultano dal registro delle persone giuridiche o, comunque, non erano conosciute dai terzi, gli atti compiuti dagli amministratori, al di fuori dei loro poteri, sono da considerarsi comunque efficaci nei confronti di terzi. Si venga ora alle norme sull'assemblea degli associati. L'assemblea degli associati deve essere convocata: - Una volta l'anno per l'approvazione del bilancio (art. 20, 1° co., cod. civ.). - Quando se ne ravvisa la necessità. - Quando è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale (art. 20, 2° co., cod. civ.). Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In secondaconvocazione l deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto (art. 21, 1° co., cod. civ.).
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art. 21, 3° co., cod. civ.).
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate, su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero (art. 23, 1° co., cod. civ.).
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto.
costitutivo odallo statuto (art. 24, 1° co., cod. civ.).
L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempodeterminato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e haeffetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima (art. 24, 2° co., cod. civ.).
L’esclusione di un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato puòricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione (art. 24,3° co., cod. civ.). Un grave motivo di esclusione, ad esempio, è quello del non pagamento dei contributiprevisti.
Gli social che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenereall’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno
alcun diritto sul patrimonio dell'associazione (art. 24, 3° co., cod. civ.).
Disposizioni sull'estinzione dell'associazione. La persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile (art. 27, 1° co., cod. civ,). L'associazione inoltre si estingue quando tutti gli associati sono venuti a mancare (art. 27, 2° co., cod. civ.), in seguito a delibera assembleare discioglimento (art. 21, 3° co., cod. civ.), per l'esaurirsi del termine di durata ed in seguito della dichiarazione di nullità del contratto associativo.
La Prefettura, la Regione o la Provincia autonoma competente accertano d'ufficio, o su istanza di qualsiasi interessato, l'esistenza di una causa di estinzione dell'ente, e ne danno comunicazione agli amministratori ed al presidente del tribunale competente. Si apre cosi, la fase della liquidazione (art. 30 cod. civ.), durante la quale si definiscono i rapporti giuridici.
Pendenti e si provvede alla sorte dei beni. Chiusa la fase della liquidazione, il presidente del tribunale provvede affinché ne sia data la comunicazione agli uffici competenti per la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche. I beni della persona giuridica, che restano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto (art. 31, 1° co., cod. civ.). I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (art. 31, 3° co., cod. civ).
84.1. La disciplina delle associazioni non riconosciute. Scarna è la disciplina codicistica sulle associazioni non riconosciute (artt. 38-38 cod. civ.). Secondo l'idea originaria del legislatore del '42, infatti, soltanto
residuale doveva essere tale figura rispetto a quella dell'associazione riconosciuta. Tuttavia, l'esperienza della prassi (in particolare quella dei partiti politici e dei sindacati) ha dimostrato come il ricorso all'associazione non riconosciuta sia stato e sia molto frequente.
Anche l'associazione non riconosciuta ha una propria dotazione patrimoniale, il fondo comune, costituito dai contributi e dai beni acquistati con i contributi. Finché l'associazione non riconosciuta dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso (art. 37 cod. civ.).
Delle obbligazioni contratte rispondono anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38 cod. civ.).
All'associazione non riconosciuta viene attribuita la cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta: è vero, cioè, che esiste un fondo comune su cui i
creditori possono rivalersi; ciò nonostante questi ultimi, qualora tale fondo non sia sufficiente a soddisfare le loro ragioni, possono rivolgersi anche nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. La responsabilità personale e solidale di cui discute l'art. 38 cod. civ. è una diretta conseguenza della mancanza di riconoscimento della personalità giuridica e risponde all'esigenza della tutela dei terzi che entrano in contatto con l'ente non riconosciuto. La giurisprudenza della Suprema Corte, a proposito della disposizione in esame, muove spesso dal seguente ragionamento: essendo le associazioni non riconosciute autonomi soggetti di diritto, la prevista responsabilità personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione va qualificata come responsabilità debito altrui, ed in particolare come fideiussione ex lege. I corollari che derivano dall'impostazioneLe informazioni appena ricordate sono molteplici:
- È inoperante, a favore del rappresentante dell’ente non riconosciuto, il beneficio della preventiva escussione del fondo comune, conformemente a quanto previsto dall’art. 1944 civ. civ.
- La fideiussione non sussiste nei confronti degli amministratori che abbiano deliberato l’atto, fonte dell’obbligazione, ma non abbiano agito all’esterno in nome dell’associazione.
- La fideiussione sussiste nei confronti di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione, anche se estranei alla stessa.
Da tempo, tuttavia, si afferma che fra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute esisterebbe una identità strutturale.
Le conseguenze di questa ricostruzione, frutto principalmente degli studi di Francesco Galgano, sono assai importanti:
- Potranno applicarsi alle associazioni non riconosciute le norme sugli enti riconosciuti che non si ricollegano direttamente al riconoscimento della
persona giuridica. Anche per le associazioni non riconosciute, ad esempio, vale la regola per cui all'assemblea spetta la competenza in ordine alla