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AZIONE DI RIVENDICAZIONE
Con l'azione di rivendicazione, il proprietario di una cosa si rivolge contro chiunque possiede o detiene la cosa senza titolo per ottenerne la riconsegna. Presupposto per esercitare l'azione con successo è dare la prova di essere proprietari della cosa (l'onere di provare il proprio diritto spetta al rivendicante, se non ci riesce, l'azione è respinta). La prova della proprietà è una prova difficile, soprattutto se si fa riferimento agli acquisti a titolo derivativo; qui bisogna provare di averla acquistata in base a un titolo che per lo più consisterà in un contratto o una successione a causa di morte e deve poi provare che l'acquisto sia regolare. A titolo originario è più stabile e meno problematico.
AZIONE NEGATORIA
Con l'azione negatoria il proprietario del bene reagisce contro le molestie che disturbano o limitano ingiustamente la sua proprietà.
diritto: pretese legali con cui qualcuno afferma, infondatamente, di avere diritti sulla cosa di un proprietario. - Molestie di fatto: quando chi accampa il diritto sulla cosa altrui compie anche comportamenti concreti che danneggiano il proprietario. Il proprietario che intraprende questa azione deve dimostrare di essere il legittimo proprietario del bene. AZIONI DI REGOLAMENTO DI CONFINI E PER APPOSIZIONE DI TERMINI: L'azione di regolamento di confini viene intrapresa quando il confine tra due proprietà è incerto. In questo caso, ciascun proprietario può chiedere al giudice di stabilire il confine e, se nessuna delle due parti riesce a fornire prove, il giudice decide in base alle mappe catastali. L'azione di apposizione di termini viene intrapresa quando il confine è certo, ma i segni che lo delimitano non esistono. In questo caso, ciascun proprietario può richiedere che vengano apposti dei segni a spese comuni. Se la cosa di proprietà viene distrutta o danneggiata a causa di azioni di terzi, è possibile richiedere il risarcimento dei danni.risarcimento del danno. Se è in corso una lite circa la proprietà è opportuno provvedere alla custodia o gestione temporanea della cosa stessa, e chi sostiene di essere il proprietario può chiedere il sequestro giudiziario.
La proprietà è protetta anche dalle norme penali che puniscono come reati una serie di atti costituenti violazione del diritto di proprietà altrui (violazione di domicilio, furto, danneggiamento etc).
COMPROPRIETÀ E CONDOMINIO: (paragrafo 17)
La comproprietà è la situazione in cui più soggetti hanno insieme il diritto di proprietà su una medesima cosa; comunione dei diritti che ricorre quando un diritto non ha un solo titolare ma più di uno.
- Comunione volontaria: volontà degli interessati diretti a crearla.
- Comunione incidentale: nasce indipendentemente dalla loro volontà (eredità)
- Comunione forzosa: si crea indipendentemente dalla volontà e i
comproprietari nonpossono scioglierà (comunione forzosa del muro fra i proprietari dei fondi vicini)
Ciò che viene suddiviso fra i comproprietari non è qualcosa di materiale ma è il complesso delle facoltà riconosciute al proprietario del bene. Questa misura è definita dalla quota. (le quote si presumono uguali)
Questa determina sia i vantaggi che i pesi della comunione.
I vantaggi si riassumono in due facoltà:
- Facoltà di godimento: ciascun partecipante può servirsi della cosa ma senza che ne impedisca l'uso agli altri.
- Facoltà di disposizione: non può trasferire il bene, può solo trasferire l'oggetto del suo diritto e cioè la sua quota.
I pesi invece sono i costi necessari per la conservazione e il godimento della cosa comune.
AMMINISTRAZIONE DELLA COMPROPRIETÀ:
Gli atti di amministrazione delle cose in comproprietà vengono decisi dalla maggioranza dei comproprietari secondo
Il criterio del valore della quota. La volontà della maggioranza vincola anche la minoranza dissenziente. L'atto di volontà della maggioranza si chiama: deliberazione.
Maggioranza semplice (atti di ordinaria amministrazione e formazione regolamento)
Maggioranza qualificata (2/3 per atti di straordinaria amministrazione e innovazioni)
Unanimità (per atti di alienazione del bene o locazioni superiori a 9 anni)
LA DIVISIONE:
La divisione è l'atto che pone fine alla situazione di comproprietà.
Si ha divisione in natura, se può essere diviso in porzioni, e se il bene diviso non corrisponde alle quote, si ricorre a congrui in denaro.
Se invece si tratta di bene indivisibile, viene venduto e ciascun comproprietario riceve una parte del prezzo ricavato, in proporzione alla sua quota.
Ciascun comproprietario può richiedere la divisione in qualunque momento.
Divisione convenzionale: fatta d'accordo fra i comproprietari
Divisione
giudiziale: fatta dal giudice su richiesta di qualcuno dei comproprietari, quando non riescano a raggiungere un accordo da soli. Gli effetti sono tali per cui ciascuno dei condividenti si considera come se fosse stato finda subito il proprietario esclusivo della parte di bene che gli tocca dopo la divisione. La divisione ha natura dichiarativa: si considera che essa non crei una situazione nuova o ha efficacia retroattiva. CONDOMINIO: Il condominio è la comproprietà che si realizza negli edifici divisi in appartamenti o in altre unità immobiliari, appartenenti a diversi proprietari. Chi ha un appartamento né è proprietario esclusivo ma al tempo stesso è comproprietario delle parti comuni di questo (scale, tetto etc); perciò la comunione su queste non può sciogliersi. Le parti comuni formano oggetto del diritto del condominio per una quota proporzionale al valore della sua unità immobiliare sulla base di una tabella millesimale.le decisioni relative all'uso e all'amministrazione delle parti comuni sono prese dall'assemblea dei condomini in base al principio maggioritario, che si calcola tenendo conto del numero dei condomini e delle quote. Prima convocazione: l'assemblea è regolarmente costituita se presente almeno il 2/3 dei condomini e le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti. Seconda convocazione: (se nella prima manca il numero legale) presenti almeno 1/3 dei condomini e le deliberazioni a maggioranza dei presenti. Particolari deliberazioni che richiedano la maggioranza qualificata, per alcuni casi di rilievo (nomina e revoca dell'amministratore, innovazioni, ecc.). L'assemblea non è valida se tutti i condomini non sono stati regolarmente convocati, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Se il condominio comprende più di 8 condomini, viene nominato un amministratore del condominio. Se ci sono più di 10 condomini,È necessario formare un regolamento di condominio.
Supercondominio: diversi edifici condominiali hanno in comune una serie di strutture.
Multiproprietà: operatore finanziario realizza un complesso abitativo destinato allavacanza. Vende qui ciascuna unità a diversi compratori, diventando titolari del diritto digodimento dello stesso (solo per un tempo limitato).
Contratto di Multiproprietà: contratto oneroso di durata superiore ad un anno con cuiun consumatore acquista il diritto di godimento su un alloggio ai fini del pernottamentoper determinati periodi di occupazione. Punti essenziali: pubblicità, diritto di recesso,informazione precontrattuale etc.
DIRITTI REALI MINORI:(paragrafo 18)
Il diritto di proprietà è il più importante dei diritti reali.
I diritti reali minori sono sempre diritti sulle cose e sono diversi dalla proprietà.
Questi attribuiscono al titolare poteri di utilizzazione del bene, inferiori a quelli che spettano.
possibilità di trarne vantaggi economici immediati. Il titolare dell'usufrutto, chiamato usufruttuario, ha il diritto di utilizzare la cosa e di raccoglierne i frutti, ma non può modificarla o distruggerla. L'usufrutto può essere costituito per un periodo determinato o per tutta la vita dell'usufruttuario. USO E ABITAZIONE: L'uso e l'abitazione sono diritti reali di godimento che permettono al titolare di utilizzare una cosa altrui per soddisfare le proprie esigenze personali. L'uso riguarda l'utilizzo di una cosa mobile, mentre l'abitazione si riferisce all'utilizzo di un immobile come residenza. Il titolare dell'uso e dell'abitazione, chiamato usufruttuario, ha il diritto di utilizzare la cosa, ma non può trarne vantaggi economici. SERVITÙ PREDIALI: Le servitù prediali sono diritti reali di godimento che attribuiscono al titolare il diritto di utilizzare una parte del fondo altrui per soddisfare le proprie esigenze. Le servitù possono riguardare il passaggio, l'acqua, la luce, il sostegno e altre utilità. Il titolare della servitù, chiamato servituario, ha il diritto di utilizzare la parte del fondo necessaria per l'esercizio della servitù. SUPERFICIE: La superficie è un diritto reale di godimento che permette al titolare di costruire o piantare sul fondo altrui e di trarne vantaggi economici. Il superficiario ha il diritto di possedere e godere delle opere o delle piante realizzate, ma non diventa proprietario del fondo. ENFITEUSI: L'enfiteusi è un diritto reale di godimento che attribuisce al titolare il diritto di godere di un fondo altrui come se ne fosse proprietario, pagando un canone annuale chiamato enfiteusi. L'enfiteuta ha il diritto di utilizzare il fondo e di trarne vantaggi economici, ma non può alienarlo senza il consenso del proprietario. PEGNO: Il pegno è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il diritto di trattenere una cosa mobile di proprietà del debitore fino al pagamento del debito. Il pegno offre al creditore una sicurezza di credito, in quanto può vendere la cosa pignorata per soddisfare il proprio credito in caso di inadempimento del debitore. IPOTECA: L'ipoteca è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il diritto di soddisfare il proprio credito con il ricavato della vendita di un immobile di proprietà del debitore. L'ipoteca offre al creditore una sicurezza di credito su un bene immobile, consentendo di soddisfare il proprio credito anche in caso di inadempimento del debitore.Possibilità di trarne ogni utilità che questa può dare ma con il limite di non alterarne la destinazione economica della cosa (art. 981) (non può apporre modifiche alla cosa).
La posizione del proprietario, finché dura l'usufrutto, è la nuda proprietà.
La costituzione dell'usufrutto può avvenire: per contratto; per testamento; per disposizione di legge; per usucapione.
Ha durata temporanea, se ne è titolare una persona fisica non può comunque eccedere la vita dell'usufruttuario. Se muore prima, questo si estingue con la sua morte. Se è costituito da una persona fisica, non può superare i 30 anni.
L'usufruttuario ha delle facoltà:
- Facoltà del godimento
- Può apporre miglioramenti
- Consentito disporre del diritto, cedendolo a terzi, ma si estingue con la morte del primo o alla scadenza di contratto del primo.
Usufruttuario ha degli obblighi nei confronti del nudo
proprietario: restituire al proprietario la cosa, inalterata, nella sua sostanza, alla fine dell'usufrutto; darà garanzia in caso di risarcimento; provvedere all'ordinaria manutenzione. L'estinzione viene determinata da: scadenza del termine; morte dell'usufruttuario; rinuncia; prescrizione estintiva; consolidazione (quando Usufrutto e nuda proprietà si riuniscano); distruzione della cosa; decadenza dovuta ad abusi dell'usufruttuario. QUASI USUFRUTTO: Il quasi Usufrutto ha come oggetto cose consumabili, in tal caso l'usufruttuario può consumare, essendo l'unico modo per esercitare la facoltà di godimento. Alla scadenza è tenuto a restituire il controvalore in denaro. USO E ABITAZIONE: L'uso: diritto reale simile all'usufrutto ma l'uso attribuisce poteri più limitati. Il titolare del diritto di uso può servirsene e percepirne i frutti ma ne