IL DIRITTO: (CAPITOLO 1)
DIRITTO PRIVATO NEL SITEMA GIURIDICO: (paragrafo 1)
Il diritto privato si occupa di aspetti e fenomeni della vita economica-sociale.
Quindi si occupa delle organizzazioni; dell’uso dei beni; dei debiti e crediti; dei contratti; dei
danni arrecati; delle attività economiche organizzate; delle famiglie e delle successioni per
causa morte.
Il diritto privato si occupa di indirizzare i comportamenti degli uomini verso il loro interesse.
Questo, a volte, può risultare in conflitto con l’interesse di un altro soggetto.
Per questo la funzione principale del diritto privato è di risoluzione/prevenzione dei conflitti
tra soggetti per assicurare la pace sociale.
Questo è il diritto oggettivo (complesso di norme giuridiche), mentre il diritto soggettivo è
il potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro, e dipendono dal diritto
oggettivo.
Per realizzare le sue funzioni, il diritto deve influire sui comportamenti umani ed è la norma
giuridica lo strumento fondamentale per realizzarle.
Questa funziona attraverso 3 elementi: REGOLA, SANZIONE e APPARATO.
Regola: regola di condotta indirizzata agli uomini per orientare i loro comportamenti nel
senso desiderato.
Sanzione: la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola.
La Sanzione assume vari ruoli:
-Ruolo satisfattivo: soddisfa in modo diretto e pieno l’interesse leso (pagamento debito).
-Ruolo compensativo: non ripristina l’interesse leso ma lo sostituisce con un surrogato di
valore economico equivalente (macchina rotta ma risarcimento in denaro per i danni).
-Ruolo punitivo: né ripristina l’interesse leso né lo compensa con un valore equivalente;
colpire un comportamento riprovevole (violazione doveri matrimoniali).
-Ruolo preventivo: paura di subire una sanzione indurrà a non violare quella regola (tutte le
sanzioni hanno un ruolo preventivo).
La Sanzione viene applicata da appositi Apparati: pubblici funzionari col compito di
verificare eventuali violazioni delle regole del diritto, applicando le relative sanzioni
secondo procedure stabilite dal diritto.
Le norme giuridiche sono generali ovvero che si indirizzano a una moltitudine
indeterminata di destinatari, astratte quando risultano applicabili a un numero
indeterminato di situazioni concrete. La situazione concreta viene in evidenza nel momento
in cui la norma deve essere applicata.
La Fattispecie (immagine del fatto).
Di solito la norma contiene la descrizione di un fatto in modo tale che quella descrizione
può adattarsi ad una moltitudine di eventi storici, i quali presentino tutti quegli elementi
caratteristici, questa è la fattispecie Astratta.
Una fattispecie Concreta può essere inquadrata nella fattispecie astratta della norma (viene
concretamente applicata la sanzione del risarcimento astrattamente prevista dalla norma).
Per individuare il trattamento giuridico di una fattisp. Concreta può accadere di fare
riferimento a due o più norme coordinandole tra loro, si usa allora l’espressione Combinato
Disposto: la soluzione giuridica deriva dal combinato disposto di 3-4-5 etc norme.
Applicare una norma significa stabilire se la fattispecie concreta in esame corrisponde alla
fattispecie astratta descritta dalla norma stessa, occorre quindi interpretarla, cioè
identificare il giusto significato delle parole e dei loro collegamenti sintattici che la norma
usa per descrivere la fattispecie astratta.
-Interpretazione restrittiva: individua un significato più limitato
-Interpretazione estensiva: individua un significato più ampio
Quindi Norma può significare due cose, o norma come Testo o come Precetto, che
corrisponde al preciso significato da attribuire al testo.
Chi interpreta deve seguire i criteri fissati dalle norme giuridiche che regolano
l’interpretazione.
Due criteri dell’interpretazione:
-Criterio letterale: secondo il comune significato che le parole e le frasi del testo hanno
nella lingua italiana.
-Criterio logico: prescegliere quello che meglio corrisponde all’ntenzionei del legislatore,
che può essere sia soggettivo che oggettivo.
-Criterio psicologico: (soggettivo) per l’applicazione è importante l’esame dei lavori
preparatori, es. discussioni svolte in Parlamento.
-Criterio teleologico: (oggettivo) lo scopo che la norma mira a realizzare.
-Criterio sistematico: tiene conto delle norme giuridiche in qualche modo collegate alla
norma da interpretare.
-Criterio storico: (oggettivo) l’interprete confronta e collega la norma da interpretare con
quelle che l’hanno preceduta nel regolare la stessa materia.
Il grado di autonomia dell’interprete dipende dalla formulazione delle norme, rispettando
le clausole generali (buon costume, buona fede, correttezza, ingiustizia etc).
La loro caratteristica è di non avere significati buoni una volta per tutte ma dipendono dal
contesto in cui devono essere applicate, ciò esalta il ruolo dell’interprete.
L’interprete può trovarsi a constatare che nessuna norma nell’ordinamento prevede la
fattispecie concreta di cui sta cercando la disciplina. In questo caso si dice che c’è una
lacuna del diritto.
L’ordinamento non può essere completo perché deve dare la possibilità di individuare il
trattamento giuridico di qualsiasi situazione anche quando manca una norma che lo regoli
in modo specifico. Lo strumento che serve a questo scopo è l’analogia: applicare al caso
una norma che regola un caso simile. Il divieto di analogia vale per le norme penali e per
quelle speciali.
Un altro metodo può essere applicare i principi generali dell’ordinamento giuridico che si
ricavano da complessi di norme che si ispirano a qualche obiettivo comune o ricavarli dalla
Costituzione.
L’argomentazione giuridica è il complesso delle operazioni logiche con cui, di fronte ad un
problema di applicazione di norme giuridiche, si sostiene una soluzione e se ne combattono
altre. Attività svolta da operatori giuridici come avvocati etc.
Quindi consente di mettere a confronto le diverse soluzioni possibili per un caso giuridico e
nel raccomandare quella che consente l’allocazione più razionale ed efficiente delle risolse
economiche implicate nel problema.
Tipi di interpretazione:
-Interpretazione autentica: fatta da un’altra norma di grado pari o superiore a quello della
norma interpretata. (vincola tutti gli altri interpreti)
-Interp. Giudiziale: fatta dai giudici, forse quella più importante.
-Interp. Amministrativa: fatta dagli organi della pubblica amministrazione competenti ad
occuparsi delle materie a cui si riferiscono le norme.
-Interp. Dottrinale: fatta dagli studiosi del diritto
FONTI DEL DIRITTO:
(paragrafo 3)
Le fonti del diritto: atti o fatti considerati dall’ordinamento idonei a creare, modificare o
estinguere norme giuridiche. (Diritto: insieme di regole che disciplinano il vivere civile)
Ciò permette al diritto di rinnovarsi e ciò però deve avvenire in modo ordinato e
controllabile.
Le norme definiscono anche chi è abilitato a creare norme giuridiche e in che modo deve
procedere per crearle; questa è una garanzia per i cittadini.
Nell’ordinamento Italiano esiste una pluralità di fonti:
1) Fonti Costituzionali
2) Norme comunitarie (Regolamenti Unione Europea; trattati; principi)
3) Leggi Primarie (leggi regionali, atti aventi forza di legge, leggi ordinarie)
4) Direttive UE
5) Fonti secondarie (regolamenti del Governo)
6) Usi e consuetudini (fonti non scritte ma prodotte dal corpo sociale; sono la
ripetizione costante e uniforme di un certo comportamento e la convinzione dei
consociate di essere giuridicamente obbligati a tenere quel comportamento)
Le fonti del diritto privato sono: la Costituzione, il Codice Civile e la legislazione speciale.
Il Codice Civile è un testo normativo ampio e complesso che raccoglie organicamente
l’insieme delle norme relative a una determinata materia; composto da articoli; si trova
sullo stesso piano delle fonti primarie.
Fu prodotto nel 1865 in Italia e inizialmente venne chiamato Codice civile del Regno
d’Italia. Dopo una revisione uscì il Codice civile tutt’ora in vigore nel 1942. In quell’anno
ci fu anche l’assorbimento nel codice di quelle materie che venivano trattate nel codice
di commercio.
È composto da 6 libri:
- Delle persone e della famiglia
- Delle successioni
- Della proprietà
- Delle obbligazioni
- Del lavoro
- Della tutela dei diritti
Come si manifesta l’incidenza dei principi Costituzionali sulle norme del diritto privato?
Le norme Costituzionali operano come criterio di controllo della legittimità delle norme
ordinarie;
I principi operano poi come stimolo e direttiva al legislatore ordinario;
Gli articoli della costituzione non esprimono solo generali principi guida, bensì anche
norme giuridiche che possono trovare applicazione diretta ai rapporti tra privarti.
Diritto internazionale privato: Quando una fattispecie concreta non è totalmente
italiana ma presenta elementi di collegamento con altri Stati, si crea un conflitto di leggi,
che viene risolto con le norme del diritto internazionale privato, e servono a individuare
quale tra i diritti dei diversi stati coinvolti il giudice deve applicare alla fattispecie.
Uno strumento internazionale è costituito da:
1) Convenzioni internazionali: testi normativi concernenti una determinata materia,
elaborati concordemente dagli stati che vi partecipano. Queste sono strumenti
internazionali (ingresso diretto).
2) Trattati: patti con alcuni stati (ci vuole una norma interna di recepimento)
Altri strumenti sovranazionali tipicamente dell’UE sono:
1) I Regolamenti: norme direttamente vincolanti non solo per gli Stati ma per tutti i
cittadini presenti al loro interno (senza alcun atto interno; direttamente applicabile;
ha portata generale) Ovviamente non prevale sulla Costituzione.
2) Le Direttive: vincola lo Stato a cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da
raggiungere (atto interno di recepimento, è quindi lo stato a definire le modalità per
raggiungere quell’obiettivo)
I DIRITTI: capitolo 2
SITUAZIONI GIURIDICHE E RAPPORTI GIURIDICI:
(paragrafo 4)
Le norme giuridiche stabiliscono una graduatoria tra i diversi interessi; ciò accade
attribuendo alle persone coinvolte, situazioni giuridiche o meglio Soggettive
(appartenenti a soggetti).
Queste esprimono il modo in cui le norme regolano le possibilità dei soggetti, in
conformità con la graduatoria stabilita fra i loro confliggenti interessi.
Ci sono situazioni giuridiche Attive: esprimono la prevalenza dell’interesse del
titolare, sull’interesse di altri soggetti; e poi ci sono anche situazioni giuridiche
Passive: esprimono al contrario la subordinazione dell’interesse del titolare rispetto
all’interesse di altri soggetti.
Il Diritto Soggettivo è la più importante situazione giuridica attiva, infatti è il potere
di agire nel proprio interesse, o di pretendere che qualcun altro tenga un
determinato comportamento nell’interesse del titolare del diritto. Il contenuto dei
diritti soggettivi corrisponde al tipo di poteri che essi danno ai titolari, e al tipo di
interessi che gli consentono di realizzare. Qualsiasi diritto soggettivo riserva al suo
titolare uno spazio di autonomia di giudizio e di decisione, ovvero è libero di valutare
quale sia il proprio interesse e il modo migliore per perseguirlo.
Il diritto potestativo: è una sottospecie del diritto soggettivo ed è il potere di incidere
sulle situazioni Soggettive altrui senza che il titolare della situazione possa impedirlo
(es. dipendente chiede le dimissioni, il capo deve accettarle per forza).
La facoltà: è la possibilità, riconosciuta al titolare di un diritto, di tenere un
determinato comportamento che è compreso nel contenuto del diritto ma non lo
esaurisce (es. proprietario di un gioiello decide se indossarlo o meno) (libertà di
azione, scelta etc).
Il contenuto del diritto soggettivo risulta dalla somma delle varie facoltà che
appartengano al suo titolare.
Aspettativa: è la posizione di chi attualmente non ha una situazione attiva ma ha la
prospettiva di acquisirà se si verificherà un determinato evento.
Aspettativa di fatto: quando il diritto non da alcun rimedio per garantire che
l’aspettativa si trasformi nella situazione attiva desiderata.
Aspettativa di diritto: quando la posizione del titolare è protetta con rimedi legali
contro eventi capaci di deluderla.
Interesse legittimo: situazione attiva del privato esposto all’esercizio di un potere
della pubblica amministrazione, suscettibile di toccare il suo interesse. Il soggetto può
solo pretendere che la pubblica amministrazione rispetti le norme giuridiche che
regolano la sua azione (regolato dal diritto pubblico).
Interessi collettivi: situazione di un soggetto, danneggiato da comportamenti altrui, i
quali nello stesso tempo ledono analoghi interessi di una moltitudine di altri soggetti
(consumatori di fronte alla pubblicità ingannevole).
Il dovere: vieta di tenere comportamenti capaci di ledere il diritto soggettivo altrui, e
in particolare il diritto soggettivo assoluto (diritto proprietà, onere). Ha carattere
Generale ovvero che grava su tutti i soggetti diversi dal titolare del diritto; e ha
carattere negativo nel senso che impone al titolare di non fare qualcosa.
L’obbligo: Vincolo imposto all’azione del titolare, nell’interesse di chi ha un diritto
soggettivo rivolto direttamente ed esclusivamente a lui stesso. Ha carattere
individuale e non generale e può essere sia a carattere negativo che positivo.
La soggezione: grava su chi si trova esposto al diritto potestativo altrui e quindi a
subire modifiche di qualche propria situazione giuridica, senza poterlo impedire (capo
può solo accettare le dimissioni del dipendente)
La responsabilità: situazione del soggetto esposto a subire le conseguenze svantaggio
previste dalle norme in relazione a qualche suo comportamento o posizione. È
dunque la situazione di chi, avendo commesso un illecito, è esposto a subire la
sanzione conseguente; la sanzione che scatta è la nascita di una nuova situazione
passiva a suo carico, nell’obbligo di risalire il danno.
La potestà: una delle situazioni che stanno a cavallo tra situazioni attive e passive.
È un complesso di poteri attribuiti a un soggetto che però deve esercitarsi non
nell’interesse proprio ma altrui.
L’onere: situazione di chi deve tenere un determinato comportamento se vuole avere
la possibilità di utilizzare qualche sua situazione attiva. Partecipa alle situazioni attive
perché l’obiettivo finale è realizzare un interesse soggettivo, ma partecipa anche alle
situazioni passive perché consiste in un vincolo posto alla sua azione (compro una
cosa danneggiata, devo chiedere il rimborso entro 8 giorni, sennò resto con la marce
danneggiata).
Lo status: complesso di situazioni giuridiche alcune attive altre passive che spettano
al soggetto in virtù di qualche sua qualità. (status cittadino, status di diritto
pubblico/privato)
Quasi sempre esiste una relazione tra situazione attiva e passiva, o meglio, tra
soggetti attivi e passivi; questa relazione prende il nome di Rapporto giuridico. Nel
rapporto giuridico il soggetto attivo è passivo si dicono Parti del rapporto, e può
essere composta da due o più persone, quindi o bilaterale o plurilaterale.
Quando il rapporto collega una singola situazione attiva ad una sola situazione
passiva, allora si dice che si tratta di un rapporto semplice; invece se a ciascuna delle
parti fa capo un insieme di situazioni diverse collegate tra loro si dice che è un
rapporto complesso.
Chiunque non sia parte di un rapporto giuridico è Terzo rispetto a quel rapporto. La
regola generale da cui partire è ciò che accade nell’ambito di un rapporto,
normalmente tocca solo le situazioni giuridiche delle parti di esso, e non tocca le
situazioni dei terzi estranei ad esso; ma ciò può conoscere delle eccezioni.
FATTI, ATTI ED EFFETTI GIURIDICI:
(paragrafo 5)
Le situazioni giuridiche mutano continuamente e questi mutamenti vengono chiamati
Effetti giuridici, possono consistere nella creazione, modificazione o estinzione di
situazioni giuridiche.
Gli effetti si producono solo quando c’è una causa che li determina, e questa si
definisce Fattispecie giuridica. La Fattispecie concreta produce gli effetti giuridici che
la norma prevede, in relazione alla fattispecie astratta descritta nella norma stessa.
Quando un elemento della realtà corrisponde alla fattispecie di una norma, si dice
che quell’elemento ha rilevanza giuridica.
Una fattispecie può essere sia semplice che complessa. Quest’ultima consiste in vari
elementi combinati tra loro; questi elementi possono anche non realizzarsi nello
stesso momento ma uno dopo l’altro, qui si parla di fattispecie progressiva ed è
completa solo quando tutti i suoi elementi si sono realizzati.
Inoltre le fattispecie possono differenziarsi a seconda del ruolo che giocano le volontà
e la consapevolezza umana, così avviene la distinzione tra Fatti e Atti giuridici.
Fatti giuridici sono eventi che accadono e producono i loro effetti giuridici
indipendentemente da intenzionali e consapevolezze umane, in ogni caso deve
avvenire il risarcimento del danno. (Naturale es. alluvione, terremoto etc)
Ogni fatto per avere rilevanza giuridica deve passare per una valutazione normativa.
Atti giuridici sono le azioni umane sostenute da un certo grado di consapevolezza e
intenzionalità la cui rilevanza giuridica (capacità di produrre effetti giuridici) dipende
specificamente dalla presenza di questo fattore umano. (Umano) (Quando il fatto è
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