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ALCUNE REGOLE DELL’ACCORDO DELLE PARTI
Queste regole sono pensate in un contesto storico nel quale non c’erano tutti i tipi di
tecnologie che ci sono adesso, ora possiamo fare delle transazioni attraverso il
cellulare. C’è uno strumento tecnologico che nel 1942 non esisteva.
1326conclusione del contratto: Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha
fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione deve
giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente
necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere
efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte.
Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata,
l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un ‘accettazione non
conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Io che ero un commerciante scrivevo al grossista e gli chiedevo 100 kg di banane e
nel momento in cui si metteva per iscritto, il contratto si concludeva. Oggi che
esistono degli strumenti tecnologici che consentono di conoscere la manifestazione
della volontà rimane il fatto che le due manifestazioni si devono incontrare. Questo
sarebbe lo schema ideale della conclusione del contratto. Chi ha avanzato la proposta,
l’ha avanzata in un modo completo. Io ho fatto una proposta che sia completa.
Esempio: gruppo di imprenditori che volevano comprare un albergo ma non è un
albergo ma una somma di affitta camere, c’è una regola che dice che l’affitto delle
camere possono farlo a limiti turistici entro un certo limite (5 camere). Per cominciare
la trattativa io ho detto a chi vendeva, scrivimi quello che compri, l’oggetto del
contratto sul quale io ti farò una manifestazione di interesse. Loro hanno scritto che
avevano 25 camere con 5 società diverse e che in realtà ad una di queste società gli
era stata revocata la licenza e dato che loro non l’hanno specificato l’accordo non si
conclude perché tu mi stai proponendo qualcosa diverso da quello che è. E’ nato un
contenzioso. Loro hanno detto che gliel’ avevano detto verbalmente ma non vale
perché deve essere per iscritto. Tutto quello che si dice non è rilevante, vale ciò che
dichiaro, non quello che penso. Nel contratto conta quello che è dichiarato
(anche per forma orale per alcuni tipi di contratti).
SISTEMARE DA QUI
Conclusione del contratto
1328revoca della proposta e dell’accettazione: La proposta può essere
revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso
in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto
a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del
contratto. L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza
del proponente prima dell’accettazione.
I problemi che nascono sono di base, se io dimostro che non sono stato io a fare
quell’azione ne risente chi è stato ma devo dimostrarlo. E’ stata creata la pec dove si
certifica che quella volontà viene dalla persona che ha mandato la pec.
La proposta irrevocabile e l’opzione
In tutti e due i casi si ottiene l’effetto di avere una proposta irrevocabile ma
in un caso questo effetto si ottiene perché la proposta viene da una persona
ma nell’altro caso si ottiene perché è oggetto di un accordo.
Esempioio proprietario di una squadra mi sono messo d’accordo con un altro
proprietario che io volevo comprare un giocatore
1331opzione: Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla
propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della
prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’articolo 1329.
Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal
giudice.
1329proposta irrevocabile: Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la
proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. Nell’ipotesi prevista dal
comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie
efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano
tale efficacia.
L’interesse è che io voglia creare le condizioni per cui qualcuno possa decidere
liberamente ma deve essere sicuro che qualcuno non gli possa revocare quell’azione.
1337trattative e responsabilità precontrattuale: Le parti, nello svolgimento
delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona
fede.
il fatto che mi abbiano taciuto delle informazioni per il contratto fa in modo che loro
non seguano le trattative pre-contrattuali
esempionon posso dire che ho 25 camera se ne ho 17questa è una responsabilità
pre-contrattuale
e chi dichiara il falso deve comunque pagare e risarcire i danni come per esempio le
spese che hanno avuto per l’avvocato.
DICIANNOVESIMA LEZIONE-16.04.2018
LIBRO IV, TITOLO II “dei contratti in generale”
Non c’è una disciplina unitaria riguardo alla formazione del contratto. La proposta e
l’accettazione sono proposte unilaterali di volontà recettiziaper la sua validità deve
pervenire a conoscenza del proponente. Che differenza c’è la proposta irrevocabile e il
contratto di opzione?
La proposta irrevocabile è una proposta quindi la parte sarà libera.
Il contratto di opzione è un contratto dove le parti si sono accordate.
L’accettazione deve essere conforme. Il contratto di opzione è un contratto che si
differenzia dal patto.
Esempio: due case che si trovano molto vicine possono fare un patto di prelazione. Il
contratto preliminare è un contratto in cui poi le parti si obbligano a fare un contratto
definitivo in cui la forma è la stessa. Si è discusso molto sul doppio contratto
preliminare. E’ importante pensare all’interesse del contratto preliminare.
Responsabilità precontrattuale
Il legislatore dice che la tutela della libertà dei soggetti deve essere piena: la ratio non
è la conclusione del contratto ma la libertà di scelta durante le trattative. Oltre alla
libertà ci vuole la consapevolezza per esempio se l’altra parte mi tace delle
informazioni riguardo l’immobile il contratto può essere annullato.
I 3 tipi di responsabilità sono la responsabilità contrattuale che nasce dalla
violazione di un obbligo contrattuale (come l’adempimento), poi c’è la responsabilità
pre-contrattuale ed infine extra contrattuale.
Esempio: io voglio comprare una casa ma in quella casa si sono suicidate 6 persone.
Dovevo essere informato di quel dettaglio?
1337trattative e responsabilità precontrattuale: Le parti, nello svolgimento
delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona
fede.
Qui il legislatore non ha fatto un elenco delle cause ma si parla di qualunque
comportamento sleale.
Ci sono degli obblighi di informazione e di chiarezza come per i 6 suicidi nella casa.
1338conoscenza delle cause d’invalidità: La parte che, conoscendo o dovendo
conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia
all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per aver confidato,
senza sua colpa, nella validità del contratto.
A questo fine, nel caso in cui ci sia la causa d’invalidità ci potrebbe essere una
responsabilità contrattuale ed una pre-contrattuale. Rafforza la mia tutela da creditore
avere queste due responsabilità cumulabili. Esempio del medico che ha la doppia
responsabilità.
Ci sono state varie teorie sulla natura della responsabilità pre-contrattuale. Ipotesi
tipica della responsabilità extra contrattuale è per esempio: io vivo in un attico e
decido di piantare un banano e se cade la banana e rompe il vetro della macchina
parcheggiata in questo caso c’è un’assenza di contratto e quindi non deve risarcire i
danni. Nella responsabilità pre-contrattuale ha cercato di erodere la responsabilità
pre-contrattuale ed extra.
La responsabilità di contatto sociale
1173fonti delle obbligazioni: Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto
illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento
giuridico.
La dottrina che discute essere la responsabilità contrattuale ed extra contrattuale
sono disciplinate con grande chiarezza mentre per quella pre-contrattuale non dice
qual è la normativa applicabile. Se ritenessimo di applicare la disciplina della
responsabilità contrattuale o extra contrattuale ci troveremmo davanti a due diversi
regimi. Non è banale capire che tipo di responsabilità è quella pre-contrattuale.
Riconoscere a qualcuno che durante la fase della trattativa non ha avuto le
informazioni giuste può avere due tipi di tutela. Nella responsabilità extra contrattuale
non ci sono questi soggetti, ma mi faccio un danno e basta (guido da ubriaco, persona
senza dolo che può fare un danno all’altro).
In realtà questo tema è oggi superato con chiarezza dalla disciplina del codice del
consumo che chiarisce che la responsabilità pre-contrattuale ha una dignità autonoma
e non è né una responsabilità contrattuale né una extra contrattuale. La buona fede
nella responsabilità che nasce dalla violazione delle regole del codice del consumo la
responsabilità pre-contrattuale è delineata con grande chiarezza.
Nel codice del consumo la distinzione è netta ma nel codice civile il tema merita
ancora di essere chiarito.
Se facciamo riferimento al caso in cui si entra in banca e c’è una rapina, c’è un
obbligo di protezione nei confronti della banca o quando svengo e chiamano il 118, io
non stipulo un contratto ma c’è un obbligo di protezione.
La differenza tra proposta irrevocabile e il contratto per adesione
Esempio quando si perde un cane e ci sono attaccati dei tagliandini e si prega di
riportarlo al proprietario, diverso è invece IL CONTRATTO PER ADESIONEviene
predisposto unilateralmente da parte del proponente, c’è uno squilibrio tra le parti
contrattuali. Esempio della telefonia mobile: se stipuliamo un contratto lo accettiamo
in toto, viene tutelato.
2- clausole vessatorieclauso