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Estratto del documento

ALCUNE REGOLE DELL’ACCORDO DELLE PARTI

Queste regole sono pensate in un contesto storico nel quale non c’erano tutti i tipi di

tecnologie che ci sono adesso, ora possiamo fare delle transazioni attraverso il

cellulare. C’è uno strumento tecnologico che nel 1942 non esisteva.

1326conclusione del contratto: Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha

fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione deve

giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente

necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere

efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte.

Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata,

l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un ‘accettazione non

conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Io che ero un commerciante scrivevo al grossista e gli chiedevo 100 kg di banane e

nel momento in cui si metteva per iscritto, il contratto si concludeva. Oggi che

esistono degli strumenti tecnologici che consentono di conoscere la manifestazione

della volontà rimane il fatto che le due manifestazioni si devono incontrare. Questo

sarebbe lo schema ideale della conclusione del contratto. Chi ha avanzato la proposta,

l’ha avanzata in un modo completo. Io ho fatto una proposta che sia completa.

Esempio: gruppo di imprenditori che volevano comprare un albergo ma non è un

albergo ma una somma di affitta camere, c’è una regola che dice che l’affitto delle

camere possono farlo a limiti turistici entro un certo limite (5 camere). Per cominciare

la trattativa io ho detto a chi vendeva, scrivimi quello che compri, l’oggetto del

contratto sul quale io ti farò una manifestazione di interesse. Loro hanno scritto che

avevano 25 camere con 5 società diverse e che in realtà ad una di queste società gli

era stata revocata la licenza e dato che loro non l’hanno specificato l’accordo non si

conclude perché tu mi stai proponendo qualcosa diverso da quello che è. E’ nato un

contenzioso. Loro hanno detto che gliel’ avevano detto verbalmente ma non vale

perché deve essere per iscritto. Tutto quello che si dice non è rilevante, vale ciò che

dichiaro, non quello che penso. Nel contratto conta quello che è dichiarato

(anche per forma orale per alcuni tipi di contratti).

SISTEMARE DA QUI

Conclusione del contratto

1328revoca della proposta e dell’accettazione: La proposta può essere

revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso

in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto

a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del

contratto. L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza

del proponente prima dell’accettazione.

I problemi che nascono sono di base, se io dimostro che non sono stato io a fare

quell’azione ne risente chi è stato ma devo dimostrarlo. E’ stata creata la pec dove si

certifica che quella volontà viene dalla persona che ha mandato la pec.

La proposta irrevocabile e l’opzione

In tutti e due i casi si ottiene l’effetto di avere una proposta irrevocabile ma

in un caso questo effetto si ottiene perché la proposta viene da una persona

ma nell’altro caso si ottiene perché è oggetto di un accordo.

Esempioio proprietario di una squadra mi sono messo d’accordo con un altro

proprietario che io volevo comprare un giocatore

1331opzione: Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla

propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della

prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’articolo 1329.

Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal

giudice.

1329proposta irrevocabile: Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la

proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. Nell’ipotesi prevista dal

comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie

efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano

tale efficacia.

L’interesse è che io voglia creare le condizioni per cui qualcuno possa decidere

liberamente ma deve essere sicuro che qualcuno non gli possa revocare quell’azione.

1337trattative e responsabilità precontrattuale: Le parti, nello svolgimento

delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona

fede.

il fatto che mi abbiano taciuto delle informazioni per il contratto fa in modo che loro

non seguano le trattative pre-contrattuali

esempionon posso dire che ho 25 camera se ne ho 17questa è una responsabilità

pre-contrattuale

e chi dichiara il falso deve comunque pagare e risarcire i danni come per esempio le

spese che hanno avuto per l’avvocato.

DICIANNOVESIMA LEZIONE-16.04.2018

LIBRO IV, TITOLO II “dei contratti in generale”

Non c’è una disciplina unitaria riguardo alla formazione del contratto. La proposta e

l’accettazione sono proposte unilaterali di volontà recettiziaper la sua validità deve

pervenire a conoscenza del proponente. Che differenza c’è la proposta irrevocabile e il

contratto di opzione?

La proposta irrevocabile è una proposta quindi la parte sarà libera.

Il contratto di opzione è un contratto dove le parti si sono accordate.

L’accettazione deve essere conforme. Il contratto di opzione è un contratto che si

differenzia dal patto.

Esempio: due case che si trovano molto vicine possono fare un patto di prelazione. Il

contratto preliminare è un contratto in cui poi le parti si obbligano a fare un contratto

definitivo in cui la forma è la stessa. Si è discusso molto sul doppio contratto

preliminare. E’ importante pensare all’interesse del contratto preliminare.

Responsabilità precontrattuale

Il legislatore dice che la tutela della libertà dei soggetti deve essere piena: la ratio non

è la conclusione del contratto ma la libertà di scelta durante le trattative. Oltre alla

libertà ci vuole la consapevolezza per esempio se l’altra parte mi tace delle

informazioni riguardo l’immobile il contratto può essere annullato.

I 3 tipi di responsabilità sono la responsabilità contrattuale che nasce dalla

violazione di un obbligo contrattuale (come l’adempimento), poi c’è la responsabilità

pre-contrattuale ed infine extra contrattuale.

Esempio: io voglio comprare una casa ma in quella casa si sono suicidate 6 persone.

Dovevo essere informato di quel dettaglio?

1337trattative e responsabilità precontrattuale: Le parti, nello svolgimento

delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona

fede.

Qui il legislatore non ha fatto un elenco delle cause ma si parla di qualunque

comportamento sleale.

Ci sono degli obblighi di informazione e di chiarezza come per i 6 suicidi nella casa.

1338conoscenza delle cause d’invalidità: La parte che, conoscendo o dovendo

conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia

all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per aver confidato,

senza sua colpa, nella validità del contratto.

A questo fine, nel caso in cui ci sia la causa d’invalidità ci potrebbe essere una

responsabilità contrattuale ed una pre-contrattuale. Rafforza la mia tutela da creditore

avere queste due responsabilità cumulabili. Esempio del medico che ha la doppia

responsabilità.

Ci sono state varie teorie sulla natura della responsabilità pre-contrattuale. Ipotesi

tipica della responsabilità extra contrattuale è per esempio: io vivo in un attico e

decido di piantare un banano e se cade la banana e rompe il vetro della macchina

parcheggiata in questo caso c’è un’assenza di contratto e quindi non deve risarcire i

danni. Nella responsabilità pre-contrattuale ha cercato di erodere la responsabilità

pre-contrattuale ed extra.

La responsabilità di contatto sociale

1173fonti delle obbligazioni: Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto

illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento

giuridico.

La dottrina che discute essere la responsabilità contrattuale ed extra contrattuale

sono disciplinate con grande chiarezza mentre per quella pre-contrattuale non dice

qual è la normativa applicabile. Se ritenessimo di applicare la disciplina della

responsabilità contrattuale o extra contrattuale ci troveremmo davanti a due diversi

regimi. Non è banale capire che tipo di responsabilità è quella pre-contrattuale.

Riconoscere a qualcuno che durante la fase della trattativa non ha avuto le

informazioni giuste può avere due tipi di tutela. Nella responsabilità extra contrattuale

non ci sono questi soggetti, ma mi faccio un danno e basta (guido da ubriaco, persona

senza dolo che può fare un danno all’altro).

In realtà questo tema è oggi superato con chiarezza dalla disciplina del codice del

consumo che chiarisce che la responsabilità pre-contrattuale ha una dignità autonoma

e non è né una responsabilità contrattuale né una extra contrattuale. La buona fede

nella responsabilità che nasce dalla violazione delle regole del codice del consumo la

responsabilità pre-contrattuale è delineata con grande chiarezza.

Nel codice del consumo la distinzione è netta ma nel codice civile il tema merita

ancora di essere chiarito.

Se facciamo riferimento al caso in cui si entra in banca e c’è una rapina, c’è un

obbligo di protezione nei confronti della banca o quando svengo e chiamano il 118, io

non stipulo un contratto ma c’è un obbligo di protezione.

La differenza tra proposta irrevocabile e il contratto per adesione

Esempio quando si perde un cane e ci sono attaccati dei tagliandini e si prega di

riportarlo al proprietario, diverso è invece IL CONTRATTO PER ADESIONEviene

predisposto unilateralmente da parte del proponente, c’è uno squilibrio tra le parti

contrattuali. Esempio della telefonia mobile: se stipuliamo un contratto lo accettiamo

in toto, viene tutelato.

2- clausole vessatorieclauso

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
107 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kellyserafini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Putti Pietro Maria.