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Diritto privato 02/03/2017

Manuale di diritto privato

Libri: Torrente, Schlesinger (cap 1-38, 51-55, 81) Giuffrè XXIIed Codice civile e leggi collegate De Nova, Zanichelli (bianco a strisce colorate) Codice civile, Di Maio, Giuffrè (blu)

Concetto di diritto

Quando si parla di diritto si allude a un complesso di regole che tengono a disciplinare i rapporti tra più soggetti, spesso per conflitti di interessi tra parti. Le regole (=dettano prescrizioni di condotta, cioè precetti, e sanzioni nel caso della violazione dei precetti) sono generalmente regole generali ed astratte. La norma descrive una fattispecie astratta da cui discende una norma di comportamento (es: regola che dice che qualunque fatto doloso o colposo, obbliga a risarcire il danno = regola generale ed astratta. Quando viene applicata nel concreto, il giudice emana un comando individuale e concreto).

Le regole astratte vengono applicate dal giudice nella singola situazione pratica, e applicando questa regola, il giudice emana un comando che è individuale e concreto in relazione al concreto fatto accaduto. Parliamo di regole giuridiche, ma non esistono solo regole giuridiche; esistono regole di buon comportamento, educazione. Le regole giuridiche sono regole che si applicano a tutti i consociati di un certo ordinamento giuridico e l’inosservanza di questa regola determina una sanzione che l’ordinamento giuridico applica.

Una regola è giuridica se proviene da un’autorità che in un determinato ordinamento giuridico è deputata a produrre regole determinanti per tutti i vincolanti/prodotta da un’autorità cui si riconosce un certo potere, secondo determinate modalità (es: in Italia il Parlamento). Nel passato quasi tutte le regole nascevano dai buoni costumi, dalla morale ecc… poi si diffondevano e ad un certo punto lo Stato faceva diventare queste regole, regole vincolanti per tutti. Le regole giuridiche di oggi erano regole che si diffondevano spontaneamente tra i soggetti nel passato → diventa regola giuridica quando l’entità statale si appropria di questa regola rendendola vincolante per tutti e osservata a pena di sanzione.

Può essere prodotta solo con i modi di produzione previsti in un certo sistema. In altri sistemi diversi da noi, che applichiamo solo la norma o atto legislativo, abbiamo la common law dove si applica anche il precedente giudiziario e a volte è vincolante per le decisioni successive → tutte le persone si conformano al precedente.

Fonti del diritto

Le fonti/regole di produzione = atti che in un certo ordinamento sono reputati idonei a produrre norme giuridiche → sono le regole non direttamente operanti per noi, dicono come in un determinato stato si fanno le leggi. Sono delle regole superiori che ci dicono come si fanno le regole applicabili poi in un determinato ordinamento giuridico (in Italia le troviamo nella Costituzione). Sono norme prodotte da una regola originaria che si autolegittima.

Le fonti di produzione dicono come si produce una regola che sia vincolante in senso giuridico. Contrapposte alle regole di cognizione = fonti che danno a tutti conoscenza dell’esistenza di una regola applicabile/documenti che contemplano le regole prodotte secondo le norme di produzione.

Articolazione delle fonti

Le fonti si articolano: art. 1 delle preleggi → disposizioni sulla legge generale, sono i primi articoli del codice civile. Esso è diviso in: 31 art. che sono la prima numerazione, sono le disposizioni sulla legge in generale o preleggi. Finiti i 31 art. inizia l’art. 1 del codice civile.

Art. 1 delle preleggi dice che le fonti del diritto sono le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi. I regolamenti sono fonti scritte come le leggi ma hanno la caratteristica di essere generalmente delle previsioni tecniche e dettagliate e soprattutto sono subordinati alla legge, sono sempre attuativi di regole e di scelte della legge → la legge può rimandare ad un regolamento attuativo della legge che deve rispettare la legge stessa.

Gli usi sono fonti non scritte → sono le consuetudini, non c’è una fonte scritta ma vengono costantemente applicate da tutti i consociati perché essi ritengono che quelle consuetudini siano giuridicamente vincolanti.

Cambiamenti dopo la Costituzione

Le fonti sono cambiate dopo la Costituzione e perché l’Italia è fra i protagonisti nell’integrazione europea (CECA e CEE). Queste vicende hanno cambiato il quadro delle fonti perché: nell’ambito delle fonti sono apparse leggi costituzionali e la Costituzione, che sono fonti delle regole primarie su cui si fonda il nostro sistema; poi ci sono le leggi che c’erano già nelle preleggi ma che si modulano e si scompongono in leggi statali e leggi regionali perché la Costituzione apre ad un federalismo regionale che comincia a trovare attuazione dal 1970 con la costituzione delle regioni. Sono statali o regionali in base alla materia da trattare: se la competenza è statale, la legge è statale, se la competenza è regionale, la legge è regionale.

In sintesi: la prima modifica delle leggi del diritto consiste nel fatto che si aggiungono leggi costituzionali e si aggiungono le leggi regionali. Poi ci sono regolamenti e usi.

Legislazione comunitaria

Seconda novità: legislazione comunitaria. L’UE ha poteri normativi → le fonti del diritto comunitario sono regolamenti e direttive. I regolamenti comunitari non sono i regolamenti di prima, sono diversi dai regolamenti ministeriali attuativi. Regolamenti = atti dell’UE che dettano delle regole che in via immediata sono operanti per tutti i cittadini dell’UE/immediata efficacia nel diritto interno degli stati membri. È una legge vincolante per tutti gli stati, si applica allo stesso modo per tutti i cittadini.

In questo modo l’UE armonizza il diritto nei diversi paesi dell’unione → sui temi oggetto di regolamento dell’UE hanno tutti le stesse regole. Questo fa sì che al regolamento si ricorra poco frequentemente perché più spesso l’UE piuttosto che regolamenti emana direttive = seconda fonte. La direttiva = atto normativo con cui l’UE detta delle regole su determinate materie/normative dirette agli stati perché provvedano ad armonizzare la legislazione interna. Non è immediatamente operativa (fonte mediata) come leggi come sono invece i regolamenti, ma impone ai singoli stati membri di emanare proprie leggi che siano conformi ai principi contenuti nella direttiva → più duttile, lascia agli stati membri discrezionalità nel modo in cui si applicano le direttive → discipline nazionali comuni ma lasciano margine di discrezionalità agli stati. Più è dettagliata, meno margine di discrezionalità ci sarà.

Se self executing = sono molto dettagliate diventano quasi regolamenti: dette direttiva come fonte del diritto interno.

Entrata in vigore di leggi e regolamenti

Le preleggi dicono anche quando leggi e regolamenti entrano in vigore e specificano che lo fanno quando, se non è previsto diversamente, sono trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Le leggi possono essere abrogate da una legge successiva che dispone diversamente → il criterio per dirimere il conflitto tra due leggi di pari livello che dicono due cose diverse, è il criterio cronologico = la legge successiva abroga la legge precedente che sia in conflitto con la legge successiva. Art. 15 preleggi: l’abrogazione può essere tacita o espressa → la legge successiva può dire che abroga la legge precedente (espressa), oppure per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti (tacita). Poi c’è l’abrogazione con referendum.

C’è un caso in cui il criterio cronologico non funziona: il caso in cui le regole in conflitto che hanno fonti diverse, la regola successiva proviene da una legge mentre la regola precedente è scritta nella Costituzione (regole di diverso livello) → prevale quella della Costituzione perché c’è una gerarchia → criterio gerarchico = prevale la regola con fonte più alta in gerarchia. La decisione spetta alla corte costituzionale.

Struttura della norma giuridica

La struttura della norma giuridica: generale ed astratta → da cui discende una norma di comportamento. Disposizione della norma: art numerato, titoletto dell’articolo detto rubrica, testo che può essere composto da uno o più paragrafi; quando ci sono più paragrafi vengono chiamati comma. Se ce n’è solo uno non si chiama comma.

Interpretazione delle leggi

Interpretazione delle leggi: disposizione di legge = come sono composte le leggi, insieme di parole. Dalle disposizioni bisogna trarre la regola concretamente applicabile = norma. Dalla disposizione alla norma è il risultato di interpretazione letterale della legge → alle volte questo processo è chiaro, spesso però non basta un’interpretazione letterale delle parole per ricavare la regola con certezza, serve un’analisi più approfondita.

Spesso non è un’interpretazione letterale, ma si va a ricercare la volontà del legislatore → interpretazione logico-sistematica → non mi accontento di vedere le parole, ma cerco cosa il legislatore intendeva con quelle parole quindi vado a vedere la normativa attorno al singolo articolo. Interpretazione logico-sistematica interpreta la singola regola nel contesto della singola normativa in cui essa si colloca (art. 12 preleggi).

Bisogna tenere conto della disciplina dell’analogia: se non c’è una disposizione che regola proprio quel caso specifico, allora si va a vedere se nel complesso delle scelte del legislatore ci sono regole che disciplinano casi simili a quello preso in considerazione e si prende quella disposizione in modo che possa regolare il mio caso. Se non trovo una legge singola, allora si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato (analogia iuris).

Interpretazione giudiziaria, dottrinale e autentica

Interpretazione giudiziaria, dottrinale e autentica. Ad applicare la legge è l’autorità giudiziaria e quindi il giudice è il soggetto di interpretazione → da regola astratta a comando concreto. Quella dottrinale viene fatta dai giuristi, non è vincolante ma può influenzare l'interpretazione giudiziaria. Quella autentica è fatta dal legislatore su se stesso es: disciplina dei contratti dei consumatori che prevedono una protezione per i consumatori, indirizzati a dare le definizioni rilevanti per i consumatori (“per consumatore si intende…”).

Distinzione tra diritto privato e diritto pubblico

Il diritto privato e le sue fonti: distinzione tra diritto privato e diritto pubblico. Il diritto privato regola i rapporti privatistici tra soggetti che generalmente riguardano la definizione di rapporti economico patrimoniali, cioè la regolazione dei contrapposti interessi economici patrimoniali tra due o più soggetti → interessi privati dei singoli, i singoli sono posti allo stesso livello.

Nel diritto privato molto è lasciato alle parti, ai soggetti che intendono regolare rapporti economico patrimoniali ed esempio le regole di un contratto possono essere determinate dalle parti medesime. Le regole del diritto privato delineano il contorno degli istituti di riferimento ma lasciano ai privati una libertà di determinazione in concreto dei contenuti dei loro rapporti.

Nel diritto pubblico invece non c’è una libertà per le parti di crearsi regole, perché regola i rapporti tra un singolo e lo Stato, c’è un interesse collettivo statuale che è al centro delle regole del diritto pubblico. Es: diritto penale → un soggetto ferisce un altro soggetto: problema per lo stato di assicurare la sanzione per i delitti/i reati per evitare che altri soggetti si sentano legittimati a compiere tali atti non esistendo una sanzione; se anche il soggetto ferito decidesse di non perseguire chi lo ha ferito, lo stato non lo consente perché è di interesse statuale che i reati siano perseguiti e sanzionati. Il ferito può solo rinunciare al risarcimento dei danni perché quello è un fatto privatistico.

Es: rapporti tra privato e pubblica amministrazione: costruire un palazzo in un’area: è di interesse generale e collettivo assicurare un ordinato sviluppo del territorio per cui lo stato interagisce col singolo, e si applica quindi il diritto pubblico.

Norme del diritto privato e derogabilità

Le regole del diritto privato possono essere derogate dalle parti perché essendo rapporti privatistici, gli è concessa una concreta determinazione delle relazioni tra le parti stesse poste sullo stesso piano, sempre però nei limiti della liceità → esistono infatti norme imperative che correggono la tendenziale libertà delle parti di dare contenuto ai loro rapporti. Le norme del diritto privato consentono un sistema di economia di mercato, lasciando maggiore libertà alle parti perché i loro rapporti sono inquadrati nei contratti commerciali. Ci sono anche regole inderogabili.

Il codice civile

Il codice civile: tra le fonti del diritto la legge è la più importante. Noi abbiamo una legge di 2000 e passa articoli che detta tutta, in un’unica legge, la disciplina di base e istituzionale del diritto privato e del diritto commerciale che è il codice civile. La gran parte delle regole del privato trovano fonte in una unica legge: il codice civile che risale al 1942, anche se alcuni articoli sono stati modificati, la maggior parte sono gli stessi.

Perché una sola legge? Origine storica: stati nazionali. Fino a prima 800 c’erano un sacco di discipline consuetudinarie che variavano da zona a zona, e che creavano incertezza. Napoleone dà impulso per l’introduzione di un unico testo completo di legge atto a regolare in tutto lo stato nazionale la materia del diritto privato → nasce il codice civile del 1804 con l’idea di chiarezza, uniformità e semplificazione → un’unica legge dove c’è tutto e applicata in tutto lo stato nazionale.

Il codice del 1804 è l’attuale codice civile francese. Quello austriaco del 1811 è l’attuale. Nel 1900 quando lo stato tedesco si afferma viene approvato il codice tedesco. In Italia due codici diversi: quello del 1865 molto simile a quello francese e poi nel 1942 il nuovo codice civile che è quello attuale. Sono sei libri: il primo sul diritto della persona e della famiglia, il secondo sul diritto ereditario, il terzo sul diritto di proprietà, il quarto sulle obbligazioni e quarto e quinto sulla tutela dei diritti.

Uso delle consuetudini

Le regole del diritto privato trovano regolazione nella legge e in una legge particolare che è il codice civile. Le altre fonti pesano in altri ambiti e in diversa misura: la Costituzione nel diritto pubblico; in realtà da qualche decennio c’entra anche col diritto privato perché serve per interpretare le regole del diritto privato; infatti detta regole di interpretazione delle regole specifiche del codice civile per il diritto privato. I principi generali per il diritto privato si ricavano dalla costituzione quindi i principi generali consentono un’interpretazione del codice civile.

Alcune regole/art della Costituzione sono applicabili direttamente ai privati es: art. 32 costituzione sulla tutela della salute = danno biologico che va risarcito tramite disposizioni della Costituzione.

Usi e consuetudini

Gli usi/consuetudini: fonte non scritta. Una regola viene osservata per tanto tempo e succede che per tradizione tutti osservano questa regola perché viene ritenuta vincolante (opinio iuris ac necessitatis). Nel passato tutto il diritto era consuetudine; col codice civile la consuetudine passa in secondo piano perché c’è un testo normativo vincolante scritto → più ci sono leggi, meno consuetudini ci sono.

  • Non è possibile che una consuetudine contraddica la legge (uso contra legem)
  • Può succedere che la legge dica che nel dettaglio si possono applicare le eventuali consuetudini o usi che sono in vigore (usi secundum legem) → la stessa legge nel dettare 10 regole in un tipo di contratto, dichiara di lasciare spazio a usi e consuetudini e gli usi funzionano perché sono legittimati dalla legge stessa.
  • Gli usi praeter legem: dove non c’è la legge, funziona la disciplina consuetudinaria.

“Gli usi hanno efficacia solo se richiamati dalla legge” = in assenza di richiamo nella legge, gli usi non valgono; in assenza di legge, gli usi valgono; se sono richiamati nella legge, gli usi valgono.

Situazioni giuridiche

Le situazioni giuridiche: le regole di diritto privato mirano a disciplinare i rapporti privatistici tra diversi soggetti e tendenzialmente mirano a risolvere conflitti tra diversi soggetti. Il diritto risolve i conflitti considerando, in ciascun caso, prevalente l’interesse di uno e soccombente l’interesse dell’altro → il diritto dice se e quali interessi devono essere tutelati attraverso l’attribuzione o meno al titolare di questo interesse del diritto soggettivo a soddisfare l’interesse medesimo; cioè quando la legge reputa che un interesse pratico deve essere soddisfatto, lo soddisfa attribuendo una posizione soggettiva di diritto.

Ci sono gli interessi e la legge decide se quell’interesse è da soddisfare o meno attribuendo una posizione di diritto soggettivo in capo al titolare. Se invece l’interesse non deve essere soddisfatto, si dice che non è tutelabile perché chi aveva il diritto prevalente era la controparte. Se c’è una valutazione positiva di un determinato interesse si attribuisce facoltà e potere di compiere quella pretesa cioè un diritto soggettivo; si attribuiscono poteri e obblighi ai soggetti che devono realizzare gli interessi altrui cioè alla controparte.

La posizione soggettiva attribuita è di diritto soggettivo quando deve essere tutelato cioè quando deve soddisfare un proprio interesse. Questi diritti soggettivi si distinguono in diritti assoluti e diritti relativi. I diritti assoluti sono quelli che posso far valere nei riguardi di chiunque. I diritti relativi posso farli valere solo nei riguardi di un determinato soggetto.

Es: compro casa e...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucib.28 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof D'Adda Alessandro.
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