Diritto privato
Partizioni del diritto
Area pubblicistica
- Diritto costituzionale: insieme di regole formalizzate nella Costituzione, nelle leggi costituzionali, legge elettorale, Costituzione e rapporti tra gli organi costituzionali. A tutela dei diritti vi sono regole direttamente invocabili nel diritto privato.
- Diritto amministrativo: pubbliche amministrazioni, i rapporti tra di esse e i rapporti tra il cittadino e la PA. Vi sono anche qui aree di intersezione col diritto privato (es. costruzione strada in ragione della pubblica utilità, che dà esproprio diritto ad un indennizzo il più possibile vicino al valore del bene).
- Diritto penale: serie di regole formalizzate nel codice penale, che descrivono una condotta considerata anti-giuridica in un determinato momento storico, a cui è collegata una sanzione detentiva o pecuniaria. Colui che tiene quella condotta integra un reato e viene punito. Vi è un’intersecazione col diritto privato: ad es. uccisione persona determina risarcimento familiari.
Area del diritto processuale
Complesso delle norme giuridiche alle quali si ricorre quando si tratta di garantire l'attuazione di un diritto leso e per il cui esercizio è necessario l'intervento di un giudice. Tale esigenza è garantita attraverso un processo, sia esso civile o penale. Fonti principali del diritto processuale sono il codice di procedura civile (per il procedimento civile) e il codice di procedura penale (per il procedimento penale).
Responsabilità civile: chi con una condotta procura un danno ad un altro, lo deve risarcire. Il processo civile è regolato dal Codice di Procedura Civile. Il processo penale dal Codice penale, da una parte vi è lo Stato, dall’altra l’imputato. Per far valere un diritto, il soggetto può esercitarlo privatamente o necessitare di un altro attore del mercato che coopera. Es. coinvolgimento di un giudice dell’ordinamento (per il quale scattano le regole del diritto civile) o l’arbitro previsto dalla clausola del contratto.
La banca che non riesce ad ottenere denaro in seguito alla stipulazione di un mutuo con un’impresa: attua una domanda attraverso l’avvocato, attraverso cui si rivolge all’impresa, la cita in giudizio, attua una domanda dove chiede al giudice di appurare il suo diritto alla restituzione del finanziamento e su questa base condanni l’impresa a pagare ciò che è stabilito dal contratto. La banca è l’attore: soggetto che cita in giudizio un altro soggetto. L’impresa è il convenuto: il soggetto portato in giudizio. Il giudice risponde con una sentenza. Se il giudice non è in grado di giudicare da solo per questioni tecniche, ci può essere terza figura: il consulente tecnico.
Principio della corrispondenza tra il chiesto e il giudicato: a meno che non vi sia una legge contraria, il giudice deve pronunciarsi esclusivamente su ciò che l’attore gli ha chiesto. Non può sostituirsi alla causa, a meno che non si ritenga che certe questioni possano essere rilevate d’ufficio dal giudice.
Principio onere della prova: l’attore, colui che agisce in giudizio, deve provare, fornire prove in relazione al diritto che intende far valere in quel giudizio. Deve provarne i fatti, che necessitano di fondamento. Giudice è persona terza e imparziale.
Area del diritto privato
- Diritto civile
- Diritto commerciale
- Diritto del lavoro
Tratta dei rapporti prevalentemente patrimoniali che sono descritti in 4 dei 5 libri del Codice Civile. È stato approvato con legge ordinaria, è l’insieme delle norme organizzate dal legislatore in maniera sistematica. Il codice civile è diviso in libri, capi e sezioni;
- Le persone fisiche e giuridiche
- Le successioni
- I diritti
- Le obbligazioni e il contratto
- La tutela dei diritti
Esso è uno dei tre elementi (legge Stato): formante legislativo, formante giurisprudenziale, formante dottrinale. (legge, sentenza e dottrina) Questi 3 sono elementi formanti del diritto per capire norma/fattispecie applicata ad un determinato comportamento.
Formante legale: al formante legale appartengono tutte le leggi, la Costituzione e le fonti internazionali ed europee (direttive e regolamenti UE influiscono sempre di più sul diritto privato) Convenzioni internazionali: due tipologie: le convenzioni che introducono normativa alternativa a quella civilistica italiana, e altre che introducono norme di conflitto, in presenza di un conflitto di leggi nazionali si limitano ad indicare qual è il diritto applicabile. Es. chi tra le due parti del contratto ha ragione. Anche l’UE ha emanato una serie di regolamenti per uniformare queste norme. Ogni Stato ha adottato norme di diritto internazionale (quando non si applicano convenzioni e diritto UE).
Giurisprudenza: insieme delle sentenze emanate dai tribunali in una determinata materia. Nel nostro ordinamento tutte le sentenze hanno medesima portata. Il Civil Law deriva dal diritto romano. Nei sistemi di Common Law invece c’è il principio “stare decisis”, secondo cui le corti di rango superiore vincolano quelle di ramo inferiore. Non c’è codice civile, anche se negli ultimi anni sono sempre maggiori gli atti scritti: processo di legificazione, ma che non deriva dal diritto romano. Sistemi misti: affiancano al Codice Civile su base romanista, sistemi di Common Law (Scozia, Israele, Louisiana).
Dottrina: costituita dagli apporti di studio dei cultori delle materie giuridiche. È l’insieme delle pubblicazioni scientifiche di articoli, libri, manuali, scritti da professori universitari, avvocati, giudici, notai, che vedono la norma, la sua interpretazione e commentano l’applicazione della norma, eventualmente prevedendone una alternativa. I giudici poi ne sono influenzati. L’applicazione del diritto deriva dalla legge e dalla dottrina.
Capacità della persona
Persone fisiche, giuridiche ed enti privi di personalità giuridica sono soggetti di diritto. Le persone giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica agiscono attraverso delle persone fisiche.
Capacità giuridica
Essere titolare di situazioni giuridiche soggettive (es. i diritti, gli obblighi, i doveri ecc.).
Capacità di agire
Idoneità a compiere atti giuridici. L’idoneità ad essere titolari di diritti e doveri si acquista alla nascita. Si può anticipare l’attribuzione dei diritti, quando si sa che la persona è già stata concepita. Ad esempio, figlio che deve nascere, il padre può donare beni o fare testamento. Ovviamente i diritti sono subordinati alla nascita, ossia potranno essere fatti valere solo quando e se avvenga la nascita. Siffatta idoneità si concretizza alla nascita con l’acquisto automatico e necessario dei diritti della personalità.
Presunzione: regola che da un fatto noto ricava un fatto ignoto. Se viene alla luce nei 300 giorni successivi al DE CUIUS (padre), colui che è mancato, si presume che sia stato lui a concepirlo. Ci sono norme che permettono di destinare beni ad una persona non ancora concepita: per testamento, o per donazione (in favore di 1 o più figli di un vivente; in favore di tutti i figli).
Idoneità a compiere atti giuridici che si acquista con la maggiore età. L’idoneità a porre in essere in proprio atti negoziali destinati a produrre effetti nella sua sfera giuridica.
Fatti giuridici: a seconda del mio comportamento ci sarà rilevanza nel Codice Civile. Atti giuridici: dichiarazioni di scienza e volontà (volontà ad impegnarmi ad avere un determinato comportamento. Es. mi impegno a pagare per comprare un'auto). Tutti gli atti volontari che non siano negozi giuridici. Il contratto si conclude quando le parti si accordano, e prende effetti.
Di scienza: es. quietanza di pagamento: colui che riceve un pagamento scrive che l’ha ricevuto in data ora e giorno; è la presa d’atto dell’avvenuto pagamento. La capacità di agire permette di acquisire diritti e doveri.
Può accadere che, nonostante la maggiore età, la persona fisica non abbia la capacità di discernimento, di cui la necessità di utilizzare strumenti di salvaguardia contro il rischio che questi pongano in essere atti negoziali destinati ad incidere negativamente sui loro interessi. A protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, il codice civile prevede gli istituti: della minore età, dell’interdizione giudiziale, dell’inabilitazione, dell’emancipazione, dell’amministrazione di sostegno, e l’incapacità di intendere e di volere (o incapacità naturale).
La minore età
Di regola il minore non può stipulare direttamente gli atti negoziali destinati ad incidere sulla propria sfera giuridica, ma neppure decidere il loro compimento. Gli atti eventualmente posti in essere dal minore sono annullabili, ossia vi è la rimozione degli effetti di quel contratto. L’atto posto in essere dal minore può essere impugnato entro 5 anni dal raggiungimento, da parte del minore stesso, alla maggiore età. Soggetti che possono impugnare il contratto: genitore, che ha la rappresentanza legale del minore (agisce in luogo del minore) o dallo stesso minore divenuto maggiorenne. Se l’atto è annullato, il minore dovrà restituire solo nella misura di ciò che ha ricevuto (non paga interessi o risarcimento danni), cioè è tenuto a restituire la prestazione ricevuta solo nei limiti in cui la stessa è stata rivolta a suo vantaggio. E ovviamente ha diritto alla restituzione di quanto prestato in esecuzione di esso. L’annullamento si fa davanti al giudice.
La rappresentanza legale del minore spetta ai genitori (di comune accordo) o al tutore, che agiscono al 100% in luogo del minore. La gestione del patrimonio del minore (potere di amministrazione) compete, in via esclusiva, ai genitori:
- Disgiuntamente per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione (cioè quelli che non comportano rischi per l’integrità del patrimonio)
- Congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione
Se uno dei due genitori è impossibilitato ad esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio, l’amministrazione del suo patrimonio e la relativa rappresentanza competono, in via esclusiva, all’altro genitore. Se entrambi i genitori sono morti o per altra causa non possono esercitare la responsabilità genitoriale, la gestione del patrimonio e la relativa rappresentanza spetta ad un tutore nominato dal giudice tutelare.
Vi sono anche persone adulte prive della capacità di agire, o a cui è stata limitata: Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno.
Interdizione
Casi più gravi.
Amministrazione di sostegno
Viene nominato amministratore di sostegno, si è creato questo istituto perché l’interdizione e l’inabilitazione sono considerati particolarmente spiacevoli, e con essi si annulla la possibilità di muoversi sul mercato e fare contratti, quindi questo istituto tenta di “limitare” questa limitazione. I contratti con parte sostanziale del patrimonio sono chiamati “atti di straordinaria amministrazione” (incidono in modo consistente sul patrimonio); quelli con parte residuale del patrimonio “atti di ordinaria amministrazione” (non comportano rischi per l’integrità del patrimonio).
Gli interdetti non possono compiere atti di straordinaria amministrazione, ma solo attraverso un rappresentante legale. Giudice può lasciare alcuni atti al soggetto. Gli inabilitati possono compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli decisi dal giudice. Nel caso dell’amministrazione di sostegno, il giudice può selezionare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del soggetto amministrato e stabilire che esso possa agire per quegli atti; prevedere che altri debbano unicamente essere posti in essere da un altro soggetto; altri che debbano essere perfezionati dall’amministratore di sostegno in luogo della persona amministrata.
Assenza di capacità di agire: Interdizione giudiziale
Interdizione giudiziale: privazione capacità di agire. La capacità di agire implica che il soggetto diventi titolare dei diritti e degli obblighi stabiliti da un contratto. Con sentenza del tribunale.
L’interdizione è pronunciata (da cui “giudiziale”) allorché ricorrano i seguenti presupposti:
- Infermità di mente: una malattia che mini profondamente il soggetto nella sua sfera intellettiva e volitiva, tale da non consentirgli di esprimere una volontà liberamente e consapevolmente maturata.
- Abitualità: cioè un’infermità non transitoria.
- Incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi
- Necessità di garantire al soggetto un’adeguata protezione: si procede a questo istituto quando risultino non idonei e sufficienti altri istituti minori.
L’interdizione può essere pronunciata solo a carico del maggiorenne, essendo il minore già legalmente incapace.
1° fase: Per dichiarare un soggetto interdetto, si innesca un procedimento davanti al tribunale (codice al 414) promosso dallo stesso interdicendo, dal coniuge, dal convivente stabile, affini entro il secondo grado (rapporto con parenti del coniuge), e parenti fino al quarto grado, o ancora dal pm.
2° fase: esame diretto dell’interdicendo da parte del giudice, che può farsi assistere da un C.T. (CONSULENTE TECNICO: medico che fa perizia sulla persona)
3° fase: sentenza sulla base dei risultati raggiunti
4° fase: la sentenza determina la perdita della capacità di agire. Tutore si sostituisce e compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione conseguente rappresentanza legale.
5° fase: annotazione su atto di nascita
6° fase: possibilità di revoca, con sentenza; viene riattribuita la capacità di agire al soggetto, viene cancellata l’annotazione dall’atto di nascita. La revoca può essere chiesta dagli stessi soggetti che hanno promosso il procedimento di interdizione.
In sintesi :
- 1) Istanza al tribunale
- 2) C.t.
- 3) Sentenza
- 4) Effetti sentenza
- 5) Annotazione su atto di nascita
- 6) Revocabile
L’interdetto non può compiere direttamente alcun atto negoziale, se non quelli necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (se li compie sono annullabili). La gestione del patrimonio dell’interdetto e gli atti negoziali ad esso relativi sono compiuti, nell’interesse ed in vece dello stesso interdetto, da un tutore nominato dal giudice tutelare. Il giudice può prevedere che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti autonomamente dall’interdetto, oppure da questo con l’assistenza del tutore.
Regime atti dell’interdetto
- Annullabili: il contratto concluso dall’interdetto produce effetti per legge. Si pone problema eventuale annullamento atto, gli effetti di questo possono essere rimossi, ossia si può rendere il contratto invalido. Può essere richiesto dal tutore o dagli eredi.
- Giudice può elencare atti di ordinaria amministrazione in relazione ai quali l’interdetto può mantenere capacità di agire/ o altri con assistenza del tutore, in questo caso il tutore non sostituisce ma affianca l’interdetto.
N.B. interdizione giudiziale ≠ interdizione legale che prevede l’annullabilità degli atti del soggetto come sanzione, ha una funzione sanzionatoria a tutela di un interesse generale. Es. soggetto che commette un certo reato, è interdetto dagli uffici, gli viene vietato di sedere in un consiglio di amministrazione o ente pubblico.
Inabilitazione/incapacità relativa
Sentenza del tribunale, è pronunciata con nel caso in cui ricorra uno dei seguenti presupposti:
- Infermità di mente non così grave da giustificare l’interdizione (sostenuto dal c.t.)
- Prodigalità, ossia un impulso patologico che incide negativamente sulla capacità del soggetto di valutare la rilevanza economica dei propri atti, da spingerlo allo sperpero
- Abuso abituale di alcool o sostanze stupefacenti, che induce il soggetto ad esporre sé e la famiglia a gravi danni economici.
- Sordità e cecità, senza aver ricevuto un’adeguata educazione.
Il procedimento per richiederla ricalca quello di interdizione per quanto riguarda i soggetti legittimati a promuoverlo, alla fase istruttoria, alla nomina del curatore ecc, la revoca.
L’inabilitato può autonomamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione, necessita dell’assistenza del curatore nominato dal giudice tutelare; deve compiere gli atti unitamente al curatore. Il curatore non si sostituisce, ma affianca il soggetto. C’è la volontà dell’inabilitato in ragione della minore gravità rispetto all’interdetto. Il curatore integra la sua volontà.
Il giudice può indicare atti di straordinaria amministrazione che il soggetto può compiere senza l’assistenza del curatore. Annullabilità atti non autorizzati e compiuti in assenza del curatore.
Amministrazione di sostegno
Si apre con decreto del giudice tutelare e prevede la nomina di un amministratore di sostegno per soggetti che hanno difficoltà a provvedere ai propri interessi.
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