Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
L'impossibilità sopravvenuta della prestazione si configura come un impedimento generale ed
assoluto, non imputabile al debitore. Deve essere sopravvenuta l'impossibilità, in quanto se fosse
stata originaria l'obbligazione non sarebbe validamente sorta.
La confusione è un modo di estinzione che si determina quando viene a concentrarsi la qualità di
creditore e di debitore in capo al medesimo soggetto.
Le promesse unilaterali appartengono al novero delle dichiarazioni di volontà produttive di effetti
obbligatori indipendentemente da una loro accettazione. Esse pertanto sono impegnative sulla base
della sola dichiarazione. La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori
fuori dei casi ammessi dalla legge. La figura, solo se inserita in un contratto, è soggetta al consenso
del promissario. La promessa al pubblico si distingue dalla proposta contrattuale formulata quale
offerta al pubblico perché la promessa unilaterale vincola il dichiarante non appena sia resa
pubblica ed è irrevocabile; il profilo di emersione della massa indeterminata di terzi del creditore
della prestazione può essere o di tipo statico o di tipo dinamico. La promessa di pagamento e la
ricognizione di debito sono rispettivamente, la manifestazione della volontà di adempiere
un'obbligazione e la dichiarazione di scienza di un debito pregresso.
Ci sono fattispecie non configurabili ne come contratti e ne come fatti illeciti: si tratta di quelle
obbligazioni che derivano da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità
dell'ordinamento giuridico. Il codice del 1865 enumerava cinque fonti delle obbligazioni, che erano:
contratto, illecito, quasi-contratto, quasi-delitto e la legge. Il legislatore del 1942 ha però operato
delle modifiche, tra le quali: eliminazione delle figure di quasi-contratto e quasi-delitto; passaggio
dalla legge all'ordinamento giuridico, in modo da delineare un sistema elastico e aperto delle fonti
delle obbligazioni, dalla qual cosa consegue un costante dibattito sul se e a quali condizioni possano
considerarsi fonti delle obbligazioni , quelli che vengono definiti: rapporti di fatto, contratti di
fatto, contatto sociale, trattative precontrattuali. Quanto al contatto sociale, è frequente che sia
considerato come idoneo ad essere fonte di obbligazioni (es. obbligazione medico-paziente). Questa
figura trova spazio anche nella Pubblica Amministrazione, nell'ambito procedimentale. La
responsabilità della P.A. si estende alla responsabilità da contatto sociale, caratterizzata dal fatto
che la fattispecie può essere sottoposto alle regole proprie dell'obbligazione contrattuale, pur se il
fatto generatore non è il contratto. Fonte di obbligazioni è considerato anche il rapporto
contrattuale di fatto, la cui configurazione presuppone che un rapporto sia riconducibile agli
schemi giuridici, mancando del momento costitutivo, ma radicato attraverso l'esecuzione. Tra gli
atti o fatti idonei a produrre obbligazioni, rientrano: la gestione di affari altrui, il pagamento
dell'indebito e l'arricchimento senza causa.
La gestione di affari altrui è un istituto di particolare interesse, disciplinato dagli art. 2028 a 2032
c.c. La gestione si configura quando questa venga assunta senza esservi obbligati: ciò esprime un
principale requisito di questa fonte di obbligazioni, chiamato negotiorum gestio, riferito alla
spontaneità dell'intervento del gestore. La gestione deve poi essere, oltre che spontanea, iniziata
scientemente, ovvero il gestore deve esser cosciente della natura dell'affare, ovvero che è di altrui e
non proprio. È legittimi l'attività del terzo nei confronti del dominus, nel caso in cui questi non sia
in grado di provvedere a se stesso. L'obbligo di continuare la gestione da parte del terzo sussiste
anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finché l'erede possa provvedere
direttamente; in questo caso si parla di absentia domini, caso in cui la legge si riferisce ad un
dominus che non è in grado di provvedere da solo per se stesso. Altro requisito necessario per la
configurazione della gestione di affari è l'altruità dell'affare. Questa figura deve esser distinta
dall'altruità dell'interesse, infatti, se coincidessero, si finirebbe per accreditare una lettura
dell'istituto in termini esclusivamente solidaristici. Il gestore, in sintesi, interverrebbe solo per
solidarietà nei confronti del dominus che non è in grado di provvedere a se stesso. È poi necessario
distinguere tra gli obblighi del gestore e quelli dell'interessato. Il gestore è soggetto alle stesse
obbligazioni che deriverebbero da un mandato (il giudice può però moderare il risarcimento dei
danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa). L'interessato deve adempiere le
obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, tenendo indenne di quelle assunte dal
medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili.
Il pagamento dell'indebito si sostanzia in una prestazione non dovuta; il pagamento può essere
indebito dal punto di vista oggettivo, in quanto in assoluto non dovuto, oppure soggettivo, in quanto
il soggetto che lo effettua paga un debito altrui a causa di un errore scusabile. In entrambi i casi
abbiamo che: dal punto di vista di chi effettua la prestazione, solvens, sorge il diritto alla
restituzione di ciò che ha pagato; dal punto di vista di chi riceve il pagamento, accipiens, sorge
un'obbligazione di restituzione. Se l'indebito è oggettivo colui che ha effettuato il pagamento non
dovuto ha diritto di ripetere (che gli sia restituito) ciò che ha pagato; non si può dire lo stesso per
l'indebito soggettivo. In questo caso colui che abbia pagato un debito altrui, credendosi debitore in
base ad un errore scusabile, può ripetere cio che ha pagato solo se il creditore non si sia privato in
buona fede del titolo o delle garanzie del credito. Il regime dell'indebito presuppone l'inesistenza di
un precedente rapporto tra solvens e accipiens. L'art. 2037 c.c. è incentrato sull'accipiens, il quale,
se ha ricevuto una cosa determinata, è tenuto a restituirla. Qualora sia impossibile la riconsegna,
occorre distinguere tra accipiens in mala fede, tenuto così a corrispondere il valore della cosa, ed
accipiens in buona fede, obbligato solo nei limiti del suo arricchimento.
Si parla di arricchimento senza causa nel momento in cui si verifichi uno spostamento
patrimoniale da un soggetto all'altro, così che quest'ultimo si avvantaggi arricchendosi senza giusta
causa. L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra
azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. I presupposti perchè si possa esperire tale
azione sono i seguenti: l'arricchimento (aumento patrimoniale) di un soggetto; l'impoverimento
(diminuzione patrimonio) di un altro soggetto; rapporto di casualità tra l'aumento e la diminuzione
patrimoniale; la mancanza di un titolo che giustifichi l'arricchimento; l'impossibilità di esercitare
un'altra azione. Per quanto riguarda il carattere residuale, il danneggiato non può proporre l'azione
generale di arricchimento qualora possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal
pregiudizio subito. Per quanto riguarda l'ammontare dell'indennizzo, l'arricchito è tenuto a
indennizzare l'altra parte della correlativa diminuzione patrimoniale (il debito è da considerarsi di
valore e non di valuta). Non si sarà tenuti a pagare un indennizzo maggiore del vantaggio che si è
ottenuto o ad ottenere un indennizzo superiore al danno subito. Nel caso in cui l'indennizzo abbia
per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al
tempo della domanda.
CAPITOLO VI – I titoli di credito, gli strumenti finanziari
Con titolo di credito si identifica quel documento che attribuisce al possessore il diritto di
pretendere quanto in esso indicato. La circolazione del medesimo diritto, avviene mediante la
trasmissione del documento, cartula, la cui presentazione legittima la pretesa creditoria ivi
contenuta. La cessione del credito prevede, per la sua efficacia, che sia portata a conoscenza del
debitore ceduto; questo regime di notificazione rende però assai lenta e macchinosa la circolazione
del credito stesso. Ad aggravare la situazione, è l'elenco dei limiti che possono essere opposti al
cessionario, al quale potranno essere contestate: l'inefficacia, la risoluzione, l'invalidità,
l'inadempimento del contratto fonte del credito ceduto. Una caratteristica del titolo di credito è
l'incorporazione del diritto nel titolo, con la quale basterà la consegna materiale del titolo stesso
al fine di garantire anche la trasmissione della titolarità del diritto in esso. Il possesso del titolo
viene definito qualificato, in quanto la legge prescrive determinate modalità per la sua circolazione.
Ogni cessione del titolo è poi autonoma, ovvero indipendente da quella precedente/futura, così che
risulti libera dalle eccezioni che si sarebbero potute opporre a qualsiasi precedente possessore.
L'art. 1993 c.c., cita le eccezioni reali, ovvero relative il titolo stesso e non la persona del
possessore, che sono: la forma del titolo, il contesto letterale del titolo, falsità delle firme del
debitore o difetto di capacità d'agire, mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio
dell'azione cartolare. Per l'art. 1992 c.c., il possessore legittimato ha diritto alla prestazione
contenuta nel diritto di credito; inoltre, il debitore che abbia adempiuto, senza dolo o colpa grave,
alla prestazione, è liberato anche se il possessore non è il titolare del diritto stesso (legittimazione
senza titolarità). Il debitore sarà liberato dalla prestazione prevista, anche nel caso in cui il
richiedente non sia in grado di fornire il titolo, sia per esibirlo sia per consegnarlo dopo
l'adempimento. Dal titolo di credito emergono dunque due rapporti giuridici: un'operazione
economica sottostante che costituisce la giustificazione dell'emissione del titolo di credito stesso,
che si può indicare come rapporto fondamentale; vi è poi correlata una promessa di pagamento, la
quale darà vita al rapporto cartolare, ossia al diritto incorporato nel titolo. La semplificazione del
rapporto cartolare, trova la sua massima espressione nella cambiale, esempio di titolo di credito
astratto. In altri casi, tra i due rapporti vi possono intercorrere maggiori interferenze, le quali danno
vita all'emissione di: titoli di credito ca