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Estratto del documento

FONTI NON CONTRATTUALI DI OBBLIGAZIONI

ATTI E FATTI DIVERSI DAL CONTRATTO

Le promesse unilaterali

Titolo IV, le promesse unilaterali sono fonti tipiche di obbligazione e sono divise in

Promessa di pagamento e ricognizione del debito

1.

Sono due dichiarazioni unilaterali con cui il dichiarante promette di pagare una determinata

somma, o si riconosce debitore di una certa somma. Il suo effetto non è quello di far nascere un

debito ma ha l'effetto di dispensare il creditore dall'onere di provare il titolo di credito, che si

presume esistente. Si ha inversione dell'onere di prova.

Promessa al pubblico.

2.

È una dichiarazione unilaterale rivolta al pubblico con cui una persona promette una prestazione

a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione (es.

ricompensa per notizie). La promessa è vincolante quando è resa pubblica e può essere revocata per

giusta causa fino a che la situazione o l'azione non si siano verificate.

Offerta al pubblico

3.

Assume il carattere di una proposta contrattuale, revocabile fino a che non ci sia accettazione,

oppure un invito ad offrire che non genera alcun vincolo.

La gestione di affari

Generalmente una persona non può ingerirsi di sua iniziativa negli affari di un'altra persona neppure

per provocare un vantaggio all'interessato. La gestione d'affari è l'unica ingerenza legittima ed

efficace nei confronti dell'interessato.

Una persona, senza esservi obbliga, che assume scientemente la gestione di un affare altrui, è

tenuta a continuare e a condurre a termine la gestione finché l'interessato non sia in grado di

provvedervi da se stesso. Il titolare degli interessi deve quindi trovarsi in una situazione che gli

impedisce di provvedere da sé (es. sono all'estero e mi si allaga la casa, interviene il vicino).

Nascono obblighi a carico dell'interessato solo se

• la gestione è stata utilmente iniziata anche se il risultato finale non fosse positivo

• non sia avvenuta contro il divieto dell'interessato.

È fonte di obbligazioni per entrambe le parti

gestore → obbligo di continuare la gestione ed è soggetto alle stesse obbligazioni di un mandato,

fatta eccezione la responsabilità per i danni

interessato → deve adempiere le obbligazioni assunte in nome di lui dal gestore e tenere indenne il

gestore, oltre a rimborsargli le spese.

Il pagamento dell'indebito

Ogni spostamento di ricchezza deve essere giustificato (giusta causa dell'attribuzione

patrimoniale).

Il pagamento dell'indebito è l'esecuzione di una prestazione non dovuta, e possono sussistere due

fattispecie

• Indebito oggettivo, che si verifica quando alla base del pagamento non vi è un rapporto

obbligatorio: il pagamento avviene a favore di un soggetto che non ha diritto di

riceverlo. Colui che riceve sarà tenuto a restituire secondo le regole dell'indebito oggettivo

• Indebito soggettivo, che si verifica quando si paga per errore un debito altrui. In questo

caso il debito c'è e la prestazione è oggettivamente dovuta, se l'errore è inescusabile (quindi

dovuto a scarsa diligenza) prevale la tutela dell'affidamento del creditore. Il creditore quindi

in questo caso non deve restituire se si è privato in buona fede del titolo, e chi ha pagato

subentra nei diritti del creditore.

Se l'oggetto è una prestazione di denaro di cose fungibili il percipiente deve restituire

l'equivalente, se ha restituito in mala fede deve frutti e interessi dal giorno del pagamento mentre

se è in buona fede solo gli interessi dal giorno della domanda.

Se l'oggetto è una cosa determinata il ricevente è obbligato a restituirla e risponde anche del

perimento fortuito se l'ha ricevuta in mala fede, altrimenti risponde solo nei limiti del suo

arricchimento.

Il ricevente in buona fede che abbia alienato la cosa deve restituirne il corrispettivo, se è in mala

fede deve restituire la cosa in natura o il suo valore (il soggetto che ha pagato può scegliere di

pretendere il corrispettivo se maggiore).

In caso di alienazione gratuita l'acquirente è tenuto nei limiti dell'arricchimento.

Non ci sono norme che regolano la prestazione non dovuta di fare.

Nel caso delle obbligazioni naturali, cioè quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione

di doveri morali e sociali (salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace), non è

ammessa la ripetizione. Quei vincoli morali o sociali che non fanno nascere giuridicamente dei

doveri sono però considerati dal diritto come idonei a giustificare spostamenti patrimoniali. (es. il

debito prescritto spontaneamente pagato, spostamenti di denaro nella famiglia di fatto).

Per prestazione non dovuta perché contraria al buon costume si ha un contratto nullo, la

prestazione quindi non è dovuta (“rifiuto di ascoltare” ragioni fondate sulla turpitudine).

L'arricchimento ingiustificato

Nel caso in cui una persona si arricchisca, senza causa che lo giustifichi, a spese di un'altra, è tenuta

a indennizzare chi si è impoverito nei limiti dell'arricchimento.

NB: tra l'impoverimento di una parte e l'arricchimento dell'altra deve sussistere una derivazione

causale diretta.

L'obbligazione ha per oggetto un indennizzo e non il risarcimento perché non si tratta di un illecito,

l'indennizzo infatti è limitato al vantaggio economico conseguito dall'altra parte anche se il

pregiudizio subito dalla prima è peggiore.

I TITOLI DI CREDITO

L'incorporazione

Il problema dell'immaterialità del credito, che ne impediva la circolazione, è stato risolto con una

sostituzione: il documento rappresenta il credito stesso.

Credito e documento diventano una stessa cosa per incorporazione: il diritto di credito è

incorporato nel documento e non può essere separato. Il possesso vale il titolo: chi ne acquista il

possesso in buona fede e nel rispetto delle norme acquista la titolarità del diritto anche se il suo

dante causa non ne era il vero titolare.

Siccome il possessore ha diritto alla prestazione, il debitore che adempie nei confronti del

possessore che non è però titolare è liberato.

La letteralità

Il contenuto del diritto di credito è esattamente quello che risulta del tenore letterale del titolo

che lo incorpora. Non si può quindi eccepire ad un terzo acquirente del titolo che con l'originario

possessore erano state stabilite alcune condizioni che non sono contenute nel titolo di credito.

Si può avere

• letteralità completa → riporta l'intero contenuto del diritto di credito

• letteralità incompleta → sono riportati gli elementi più importanti ma per il resto si fa

riferimento direttamente o indirettamente ad altri documenti.

L'autonomia

Chi acquista un titolo di credito non succede nella posizione del suo dante causa ma acquista a

titolo originario, al riparo quindi da tutte le eccezioni personali che il debitore avrebbe potuto

opporre ai precedenti possessori.

Titoli causali e titoli astratti

• Titoli astratti

Non si fa alcun riferimento alla causa che ha generato l'obbligazione, il rapporto sottostante non

può esplicare alcuna influenza sul contenuto del diritto di credito incorporato nel titolo.

• Titoli causali

Fanno riferimento alla causa dell'emissione del titolo, le eccezioni relative al negozio che ha dato

origine al titoli di credito sono pertanto opponibili a tutti i successivi acquirenti del titolo stesso.

La circolazione dei titoli di credito

Si può distinguere tra

Titoli al portatore → circolano semplicemente con la consegna del titolo, il possessore è

1. legittimato ad esercitare il diritto contenuto nel titolo con la semplice presentazione

Titoli all'ordine → si trasferiscono con la consegna del titolo accompagnata dalla girata. Il

2. soggetto (girante) deve impartire al debitore un ordine con il quale gli indica di effettuare la

prestazione a favore del soggetto al quale il titolo viene trasferito (giratario).

È necessario che la serie di girate non presenti buchi (un possessore deve succedere all'altro senza

lacune), quindi deve essere una girata piena. Sono particolari tipi di girata

• Girata in bianco: viene apposta la firma del girante senza indicare il giratario e il

titolo può circolare come un titolo al portatore fino a quando non venga riempita con

il nome del giratario.

• Girata per l'incasso: si limita a legittimare il giratario ad incassare in nome e per

conto del girante

• Girata a titolo di pegno: attribuisce al giratario la legittimazione all'esercizio del

diritto del contenuto del titolo ma non consente di girare a sua volta

Titoli nominativi → il titolo è intestato ad un certo soggetto e l'intestazione, oltre ad

3. apparire sul titolo, appare anche in un registro nelle mani dell'emittente. Si trasferiscono

quindi con la consegna ed una doppia annotazione, oppure con il rilascio di un nuovo

titolo da parte dell'emittente. In alternativa si può avere una girata piena autenticata.

Classificazione dei titoli di credito

I titoli credito in senso ampio si possono dividere in

Titoli di credito in senso stretto → titoli nei quali il diritto incorporato consiste nella

1. prestazione di una somma di denaro

Titoli rappresentativi di merci → incorporano il diritto alla consegna delle merci

2. specificate nel titolo stesso, sono

• fede di deposito • lettera di vettura

• polizza di carico • ricevuta di carico

che rappresentano sia il diritto alla custodia che alla consegna.

Titoli di partecipazione → attribuiscono diritti e poteri di diversa natura, conferendo al

3. titolare uno status giuridico. Il titolare può partecipare alle assemblee, sottoscrivere aumenti

di capitale etc.

Bisogna inoltre distinguere i titoli pubblici dai titoli di privati e i titoli di massa (che vengono

emessi in serie ed hanno contenuto identico, es. azioni o obbligazioni).

Le eccezioni opponibili al possessore del titolo

Le eccezioni che il debitore può opporre al possessore del titolo sono di due tipi

reali → quelle che il debitore può opporre a qualunque possessore e sono relative a

1. • forma del titolo (es. manca un requisito formale perché il doc sia un titolo di credito)

• contesto letterale del titolo

• falsità di firma, difetto di capacità o di rappresentanza all'emissione

• mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione (es. la prescrizione)

personali → sono opponibili sono ad un determinato possessore (es. un de

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
111 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chelafi306 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Basini Giovanni Francesco.