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FONTI NON CONTRATTUALI DI OBBLIGAZIONI
ATTI E FATTI DIVERSI DAL CONTRATTO
Le promesse unilaterali
Titolo IV, le promesse unilaterali sono fonti tipiche di obbligazione e sono divise in
Promessa di pagamento e ricognizione del debito
1.
Sono due dichiarazioni unilaterali con cui il dichiarante promette di pagare una determinata
somma, o si riconosce debitore di una certa somma. Il suo effetto non è quello di far nascere un
debito ma ha l'effetto di dispensare il creditore dall'onere di provare il titolo di credito, che si
presume esistente. Si ha inversione dell'onere di prova.
Promessa al pubblico.
2.
È una dichiarazione unilaterale rivolta al pubblico con cui una persona promette una prestazione
a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione (es.
ricompensa per notizie). La promessa è vincolante quando è resa pubblica e può essere revocata per
giusta causa fino a che la situazione o l'azione non si siano verificate.
Offerta al pubblico
3.
Assume il carattere di una proposta contrattuale, revocabile fino a che non ci sia accettazione,
oppure un invito ad offrire che non genera alcun vincolo.
La gestione di affari
Generalmente una persona non può ingerirsi di sua iniziativa negli affari di un'altra persona neppure
per provocare un vantaggio all'interessato. La gestione d'affari è l'unica ingerenza legittima ed
efficace nei confronti dell'interessato.
Una persona, senza esservi obbliga, che assume scientemente la gestione di un affare altrui, è
tenuta a continuare e a condurre a termine la gestione finché l'interessato non sia in grado di
provvedervi da se stesso. Il titolare degli interessi deve quindi trovarsi in una situazione che gli
impedisce di provvedere da sé (es. sono all'estero e mi si allaga la casa, interviene il vicino).
Nascono obblighi a carico dell'interessato solo se
• la gestione è stata utilmente iniziata anche se il risultato finale non fosse positivo
• non sia avvenuta contro il divieto dell'interessato.
È fonte di obbligazioni per entrambe le parti
gestore → obbligo di continuare la gestione ed è soggetto alle stesse obbligazioni di un mandato,
fatta eccezione la responsabilità per i danni
interessato → deve adempiere le obbligazioni assunte in nome di lui dal gestore e tenere indenne il
gestore, oltre a rimborsargli le spese.
Il pagamento dell'indebito
Ogni spostamento di ricchezza deve essere giustificato (giusta causa dell'attribuzione
patrimoniale).
Il pagamento dell'indebito è l'esecuzione di una prestazione non dovuta, e possono sussistere due
fattispecie
• Indebito oggettivo, che si verifica quando alla base del pagamento non vi è un rapporto
obbligatorio: il pagamento avviene a favore di un soggetto che non ha diritto di
riceverlo. Colui che riceve sarà tenuto a restituire secondo le regole dell'indebito oggettivo
• Indebito soggettivo, che si verifica quando si paga per errore un debito altrui. In questo
caso il debito c'è e la prestazione è oggettivamente dovuta, se l'errore è inescusabile (quindi
dovuto a scarsa diligenza) prevale la tutela dell'affidamento del creditore. Il creditore quindi
in questo caso non deve restituire se si è privato in buona fede del titolo, e chi ha pagato
subentra nei diritti del creditore.
Se l'oggetto è una prestazione di denaro di cose fungibili il percipiente deve restituire
l'equivalente, se ha restituito in mala fede deve frutti e interessi dal giorno del pagamento mentre
se è in buona fede solo gli interessi dal giorno della domanda.
Se l'oggetto è una cosa determinata il ricevente è obbligato a restituirla e risponde anche del
perimento fortuito se l'ha ricevuta in mala fede, altrimenti risponde solo nei limiti del suo
arricchimento.
Il ricevente in buona fede che abbia alienato la cosa deve restituirne il corrispettivo, se è in mala
fede deve restituire la cosa in natura o il suo valore (il soggetto che ha pagato può scegliere di
pretendere il corrispettivo se maggiore).
In caso di alienazione gratuita l'acquirente è tenuto nei limiti dell'arricchimento.
Non ci sono norme che regolano la prestazione non dovuta di fare.
Nel caso delle obbligazioni naturali, cioè quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione
di doveri morali e sociali (salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace), non è
ammessa la ripetizione. Quei vincoli morali o sociali che non fanno nascere giuridicamente dei
doveri sono però considerati dal diritto come idonei a giustificare spostamenti patrimoniali. (es. il
debito prescritto spontaneamente pagato, spostamenti di denaro nella famiglia di fatto).
Per prestazione non dovuta perché contraria al buon costume si ha un contratto nullo, la
prestazione quindi non è dovuta (“rifiuto di ascoltare” ragioni fondate sulla turpitudine).
L'arricchimento ingiustificato
Nel caso in cui una persona si arricchisca, senza causa che lo giustifichi, a spese di un'altra, è tenuta
a indennizzare chi si è impoverito nei limiti dell'arricchimento.
NB: tra l'impoverimento di una parte e l'arricchimento dell'altra deve sussistere una derivazione
causale diretta.
L'obbligazione ha per oggetto un indennizzo e non il risarcimento perché non si tratta di un illecito,
l'indennizzo infatti è limitato al vantaggio economico conseguito dall'altra parte anche se il
pregiudizio subito dalla prima è peggiore.
I TITOLI DI CREDITO
L'incorporazione
Il problema dell'immaterialità del credito, che ne impediva la circolazione, è stato risolto con una
sostituzione: il documento rappresenta il credito stesso.
Credito e documento diventano una stessa cosa per incorporazione: il diritto di credito è
incorporato nel documento e non può essere separato. Il possesso vale il titolo: chi ne acquista il
possesso in buona fede e nel rispetto delle norme acquista la titolarità del diritto anche se il suo
dante causa non ne era il vero titolare.
Siccome il possessore ha diritto alla prestazione, il debitore che adempie nei confronti del
possessore che non è però titolare è liberato.
La letteralità
Il contenuto del diritto di credito è esattamente quello che risulta del tenore letterale del titolo
che lo incorpora. Non si può quindi eccepire ad un terzo acquirente del titolo che con l'originario
possessore erano state stabilite alcune condizioni che non sono contenute nel titolo di credito.
Si può avere
• letteralità completa → riporta l'intero contenuto del diritto di credito
• letteralità incompleta → sono riportati gli elementi più importanti ma per il resto si fa
riferimento direttamente o indirettamente ad altri documenti.
L'autonomia
Chi acquista un titolo di credito non succede nella posizione del suo dante causa ma acquista a
titolo originario, al riparo quindi da tutte le eccezioni personali che il debitore avrebbe potuto
opporre ai precedenti possessori.
Titoli causali e titoli astratti
• Titoli astratti
Non si fa alcun riferimento alla causa che ha generato l'obbligazione, il rapporto sottostante non
può esplicare alcuna influenza sul contenuto del diritto di credito incorporato nel titolo.
• Titoli causali
Fanno riferimento alla causa dell'emissione del titolo, le eccezioni relative al negozio che ha dato
origine al titoli di credito sono pertanto opponibili a tutti i successivi acquirenti del titolo stesso.
La circolazione dei titoli di credito
Si può distinguere tra
Titoli al portatore → circolano semplicemente con la consegna del titolo, il possessore è
1. legittimato ad esercitare il diritto contenuto nel titolo con la semplice presentazione
Titoli all'ordine → si trasferiscono con la consegna del titolo accompagnata dalla girata. Il
2. soggetto (girante) deve impartire al debitore un ordine con il quale gli indica di effettuare la
prestazione a favore del soggetto al quale il titolo viene trasferito (giratario).
È necessario che la serie di girate non presenti buchi (un possessore deve succedere all'altro senza
lacune), quindi deve essere una girata piena. Sono particolari tipi di girata
• Girata in bianco: viene apposta la firma del girante senza indicare il giratario e il
titolo può circolare come un titolo al portatore fino a quando non venga riempita con
il nome del giratario.
• Girata per l'incasso: si limita a legittimare il giratario ad incassare in nome e per
conto del girante
• Girata a titolo di pegno: attribuisce al giratario la legittimazione all'esercizio del
diritto del contenuto del titolo ma non consente di girare a sua volta
Titoli nominativi → il titolo è intestato ad un certo soggetto e l'intestazione, oltre ad
3. apparire sul titolo, appare anche in un registro nelle mani dell'emittente. Si trasferiscono
quindi con la consegna ed una doppia annotazione, oppure con il rilascio di un nuovo
titolo da parte dell'emittente. In alternativa si può avere una girata piena autenticata.
Classificazione dei titoli di credito
I titoli credito in senso ampio si possono dividere in
Titoli di credito in senso stretto → titoli nei quali il diritto incorporato consiste nella
1. prestazione di una somma di denaro
Titoli rappresentativi di merci → incorporano il diritto alla consegna delle merci
2. specificate nel titolo stesso, sono
• fede di deposito • lettera di vettura
• polizza di carico • ricevuta di carico
che rappresentano sia il diritto alla custodia che alla consegna.
Titoli di partecipazione → attribuiscono diritti e poteri di diversa natura, conferendo al
3. titolare uno status giuridico. Il titolare può partecipare alle assemblee, sottoscrivere aumenti
di capitale etc.
Bisogna inoltre distinguere i titoli pubblici dai titoli di privati e i titoli di massa (che vengono
emessi in serie ed hanno contenuto identico, es. azioni o obbligazioni).
Le eccezioni opponibili al possessore del titolo
Le eccezioni che il debitore può opporre al possessore del titolo sono di due tipi
reali → quelle che il debitore può opporre a qualunque possessore e sono relative a
1. • forma del titolo (es. manca un requisito formale perché il doc sia un titolo di credito)
• contesto letterale del titolo
• falsità di firma, difetto di capacità o di rappresentanza all'emissione
• mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione (es. la prescrizione)
personali → sono opponibili sono ad un determinato possessore (es. un de