Le situazioni giuridiche
Prescrizioni, situazioni, rapporto giuridico
Una prescrizione colloca due o più soggetti in una precisa posizione o situazione giuridica. Tra i soggetti si stabilisce quindi una relazione disciplinata dalla legge: un rapporto giuridico. Ciascun soggetto è investito di una situazione giuridica soggettiva che può essere:
- Attiva (quando la parte si trova avvantaggiata)
- Passiva (svantaggiata)
Esempio: debitore e creditore.
Situaizioni giuridiche attive e passive
- Situaizioni giuridiche attive
- Diritti soggettivi
- Poteri
- Facoltà
- Interessi legittimi
- Uffici di diritto privato
- Interessi diffusi
- Aspettative
- Situaizioni giuridiche passive
- Doveri e obblighi
- Obbligazioni
- Oneri
Tutte queste situazioni giuridiche si acquistano e si perdono, alcune possono essere trasferite altre no. In molti casi nascono da contratti quindi con un accordo comune.
Le situazioni elementari
La funzione primaria della norma giuridica è quella di imporre ai suoi destinatari un determinato comportamento, quindi un dovere. Quando la norma dice che qualcosa è dovuto, implica che solo un comportamento del genere soddisfa la prescrizione e che un comportamento diverso viola la norma. Le espressioni possono essere:
- Formule di comando (un soggetto “deve” o “è tenuto a”..)
- Forme di divieto (“è vietato”, “non è lecito”...)
Obbligo → la situazione soggettiva di una persona che è tenuta ad un certo comportamento si chiama obbligo. L'obbligo di non fare è un divieto.
La legge prevede che tutto ciò che non è obbligatorio o vietato è lecito. Tuttavia la realtà delle norme giuridiche è quella di stabilire quali comportamenti si possano tenere. Per stabilire ciò, il Legislatore può usare diverse locuzioni: “può”, “ha diritto di”...
Potere e facoltà
Il verbo potere ha due significati:
- Indicare che una certa condotta è lecita, quindi consentita (spesso per indicare che solo ad una certa persona è consentito). In questo caso, potere → la situazione del soggetto che può efficacemente compiere un atto (cioè gli è dato produrre certe conseguenze giuridiche).
- Indicare che una certa persona è in grado di fare certe cose. In questo caso si parla di facoltà.
Facoltà → situazione del soggetto che può lecitamente compiere un atto.
Esempio: Art. 832 Codice Civile la proprietà si compone di godimento (posso fare tutte le attività che voglio) → facoltà, disposizione (immettere quel diritto nel flusso giuridico: vendere, rinunziare) → potere.
Interesse legittimo nel diritto privato
Una situazione di interesse legittimo (che nel diritto pubblico è l'attribuzione di un potere per tutelare un interesse generale) nel diritto privato si ha quando viene attribuito ad una persona un potere non per la tutela immediata di un suo interesse ma per un interesse collettivo al rispetto di certe regole. Esempio: ognuno di noi può agire contro la pubblica amministrazione solo se l'agire scorretto dell'ente lede il suo interesse personale.
Ufficio o funzione
Può essere che un soggetto sia investito di un potere non per la tutela di un proprio interesse ma perché egli persegua e curi un interesse altrui. In alcuni casi il rapporto con l'interessato perde il carattere di parità ma assume connotati di autorità (es. genitori o tutori). Questo scopo ha due conseguenze:
- L'attività giuridica oggetto del potere è anche oggetto di un dovere: il titolare può e deve compiere tutti gli atti che sono opportuni per curare l'interesse a lui affidato.
- Il potere stesso è vincolato allo scopo, quindi ogni esercizio altro del potere costituisce un abuso.
Interessi diffusi
Sono interessi che non fanno capo a singoli determinati ma che sono riferibili a collettività non determinate, sono interessi diffusi nella società. Un esponente del gruppo sociale interessato può agire come titolare di poteri in senso tecnico per la tutela di un interesse, intraprendendo una causa di “azione di classe”.
Aspettative
L'acquisto di un diritto può avvenire progressivamente, si proteggono quindi parzialmente le situazioni in formazione:
- Aspettativa legittima (es. il lascito testamentario subordinato ad una condizione. Dopo la morte si sono verificati alcuni degli elementi della fattispecie acquisitiva, ma manca l'evento finale). Il venir meno per effetto di un illecito costituisce un danno ingiusto risarcibile; il danneggiato non fa valere un attuale diritto soggettivo ma l'esistenza di una situazione giuridica o di una situazione di fatto riconosciuta.
- Aspettativa di fatto si fonda su eventualità nelle quali nessun elemento della fattispecie si è formato, non hanno alcuna tutela giuridica. Il termine è usato spesso in modo meno rigoroso. Esempio: Art. 1 “La capacità giuridica si acquista al momento della nascita”, prima della nascita si può dire che vi sia un'aspettativa di diritto. Tuttavia se la nascita non avviene, il diritto si vanifica.
Obbligazione
Obbligazione è una situazione di dovere che si contraddistingue per l'oggetto dell'obbligo: si parla infatti di obbligazione quando un soggetto è tenuto ad una prestazione che deve essere suscettibile di valutazione economica. Il termine serve ad indicare tutta la generale posizione di debitore e nel codice è usato per indicare addirittura l'intero rapporto tra debitore e creditore.
Soggezione e onere
Le norme possono anche non imporre un comportamento ma limitarsi a permettere un certo risultato per coloro che terranno un certo comportamento.
- Onere → situazione giuridica elementare nella quale un soggetto non otterrà un determinato vantaggio senza compiere certe azioni. L'onere non va confuso con l'onere testamentario o l'onere imposto al donatore che sono obblighi veri e propri (nascono da una clausola, modus, che limita i benefici di un atto di liberalità).
- Soggezione → situazione di un soggetto che, senza essere obbligato ad un determinato comportamento, subisce le conseguenze dell'esercizio del potere altrui. Il concetto di potestà come soggezione viene esteso a tutti i casi in cui un soggetto è comunque esposto alle conseguenze dell'esercizio di un altrui potere. Esempio: i figli minorenni.
Il diritto soggettivo
Diritto → indica la situazione giuridica di un soggetto alla quale una o più norme assicurano la possibilità di soddisfare un certo interesse. Si parla di diritto soggettivo quando la legge attribuisce a un soggetto un potere per la tutela primaria e diretta del proprio interesse. Esempio: la proprietà non è solo una facoltà (di usare) ma anche un potere (di escludere altri). Inoltre vi sono alcuni obblighi associati: la Costituzione impone l'uso della proprietà conforme alla sua funzione sociale e conforme alla dignità della persona.
Diritti assoluti e relativi
- Assoluti → si possono far valere verso chiunque (erga omnes). Si soddisfa direttamente godendo della res. Si possono identificare tra il soggetto e la res, vietando a chiunque di intervenire nel diritto assoluto.
- Personalissimi: il bene in oggetto è un bene della persona, costituzionalmente garantito (es. integrità fisica art. 5, nome artt. 6-9..)
- Reali: su una cosa
- Proprietà
- Diritti reali su cose altrui
- Di godimento
- Di garanzia
- Relativi → si fanno valere solo nei confronti di certi soggetti. Prevedono il confronto con un altro capo giuridico, che avrà la situazione giuridica opposta.
- Diritti di credito: pretesa di una prestazione
- Diritti non patrimoniali: possono essere diritti della personalità che assumono un contenuto specifico quando si fanno valere all'interno di un rapporto tra particolari soggetti (es. la fedeltà coniugale)
- Diritti potestativi: sono casi in cui ad un soggetto è attribuito un potere a cui non corrisponde un obbligo ma una soggezione: il titolare può, esercitando il suo potere, determinare direttamente una modifica a proprio vantaggio. Spesso vi è associato un onere a cui adempiere per ottenere il risultato, oppure un limite all'arbitrio (es. giusta causa o criterio di oggettiva necessità) (es. diritto di recesso di un contratto, diritto di prelazione..)
Acquisto e perdita di situazioni giuridiche
La titolarità, la successione
Le situazioni giuridiche possono essere disponibili, che possono essere oggetto della volontà dei privati, o indisponibili, delle quali non si può disporre e che si acquistano con la nascita (o in un momento successivo) e si perdono con la morte.
Titolo → fonte di acquisto cioè la fattispecie che ha per conseguenza l'acquisto del diritto odell'obbligo. La relazione di appartenenza di un diritto o di un obbligo si esprime con il concetto di titolarità. L'acquisto può essere:
- A titolo originario: quando il diritto si costituisce in capo ad una persona senza dipendere dalla posizione di un precedente titolare (es. usucapione, acquisto della proprietà di cosa smarrita..)
- A titolo derivativo: il diritto dell'acquirente ha fonte nel diritto del precedente titolare. Si fonda su due principi:
- Nessuno può trasmettere a un'altra persona più di quello che ha (nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet)
- Se viene meno il diritto dell'alienante, viene meno anche il titolo del diritto dell'acquirente (resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis)
L'acquisto è a titolo derivativo quando:
- Si trasmette lo stesso diritto avente il dante causa (acquisto derivativo traslativo)
- Quando in capo all'acquirente si costituisce un diritto nuovo, che però ha fonte nel diritto dell'autore (acquisto derivativo costitutivo) es. diritto di usufrutto al figlio su una proprietà del padre.
Successione → sostituzione di un soggetto a un altro come titolare di un diritto o di un obbligo, indica la continuità del rapporto giuridico attraverso il mutare dei titolari. Se si parla al plurale “successioni” si fa riferimento a causa di morte, si parla altrimenti di successione tra vivi. Possono essere:
- A titolo particolare (riguardante uno o più rapporti giuridici determinati)
- A titolo universale (si verifica a causa di morte o in caso di fusione di due società. Implica la successione dell'erede all'universalità dei diritti)
Estinzione di diritti e obblighi. La rilevanza del tempo.
Un diritto si può estinguere per rinunzia o per abbandono. Vi sono diritti che durano quanto la persona a cui sono attribuiti, si acquistano con la nascita (o con lo sviluppo delle capacità naturali di intendere e volere) e si perdono con la morte. Altri diritti personali possono sorgere o estinguersi per vicende particolari (es. annullamento del matrimonio annulla il diritto al nome del marito). Hanno carattere temporaneo i diritti che devono essere limitati nel tempo (es. usufrutto che deve essere limitato alla vita della persona). Per le obbligazioni la durata viene stabilita dal titolo d'acquisto, non si ammettono però assunzione di obbligazioni perpetue, in quanto ciascuna delle parti deve potersi riservare la possibilità di recedere per giusta causa.
L'abuso del diritto
Quando si ha un evidente vincolo allo scopo, ogni atto non giustificato da questa finalità costituisce un abuso; quando invece l'attribuzione del potere serve a realizzare l'interesse dello stesso titolare, il concetto di abuso è ampio. In tema di diritto potestativo si richiede espressamente giusta causa ma in altri casi il limite si trova nella funzione stessa del potere (a favore degli interessi del soggetto). L'abuso del diritto non è un istituto né un principio generale.
I fatti e gli atti giuridici
Fatti e atti nel diritto privato. Atti giuridici in senso ampio.
Fatto giuridico → ogni fatto al quale una norma giuridica collega un qualsiasi effetto (considerato in modo oggettivo) es. nascita, morte... Ogni fatto rileva particolari connotati che la regola di diritto prende in considerazione: ad esempio la morte prende in considerazione la successione, lo scioglimento del matrimonio etc. in quanto fatto della morte in sé e per sé; tuttavia se vi fosse collegato un atto umano che l'ha provocata questo coinvolgerebbe altri aspetti.
Atti giuridici → ogni comportamento, lecito o illecito, che la legge prende in considerazione in quanto imputabile ad una persona come sua propria azione. È fondamentale l'aspetto soggettivo, cioè la consapevolezza e la volontarietà dell'azione. Ci sono anche fatti che possono diventare fatti giuridici senza rilevare la soggettività di un essere umano: es. terremoto o evenienze naturali.
Atto giuridico
- Lecito: una norma attribuisce rilevanza giuridica ad una condotta lecita, una persona quindi esercita una condotta consentita a cui sono legati degli effetti generalmente desiderabili.
- Dichiarazioni di scienza
- Dichiarazioni di volontà
- Illecito: una condotta è illecita quando viola una regola di diritto e perciò lede agli interessi protetti dalla norma.
- Civile
- Contrattuale
- Extracontrattuale
- Penale
- Illecito in senso ampio: l'illecito in senso ampio (contrario a norme inderogabili) fa riferimento alla lesione di obblighi (ad es. il dovere di educare i figli) la cui sanzione non è trattata secondo lo schema danno-risarcimento tipica dell'illecito civile.
Gli atti illeciti
Per la valutazione dell'illiceità è necessario confrontare la condotta con la prescrizione normativa; la norma si riterrà violata quando si possa affermare che il comportamento è tale da ledere gli interessi protetti dalla regola. Il Legislatore può:
- Prevedere in modo espresso una fattispecie tipica di reato vietato. In campo penale vige il principio “nullo crimen sine lege”, e vale il divieto all'analogia. In questo caso si deve verificare il comportamento per poi decretare la sentenza.
- Mettere in primo piano il risultato dell'atto per assicurare la soddisfazione di determinati interessi e/o la tutela di determinati valori. La valutazione dell'illecito avviene osservando se il comportamento tenuto si può ritenere lesivo degli interessi protetti.
Illecito penale → comprende tutti i comportamenti lesivi di un bene la cui tutela è di interesse generale; prevede una fattispecie di reato a cui si collega una pena.
Illecito amministrativo → comprende tutti i comportamenti che violano norme poste a tutela di quegli interessi di ordine generale.
In particolare l'illecito civile si ha se:
- Lede direttamente un interesse particolare protetto da una norma giuridica.
- Provoca un pregiudizio per il soggetto leso.
L'illecito civile è fonte di responsabilità (= obbligo al risarcimento del danno). Può verificarsi in due ordini di casi:
- Illecito contrattuale: sanziona l'inadempimento ad un'obbligazione, quindi la violazione della norma che lo obbliga ad adempiere e comporta la lesione degli interessi del creditore.
- Illecito extracontrattuale: riguarda “qualsiasi fatto doloso (voluto) o colposo (dovuto a grave negligenza) che cagioni ad altri un danno ingiusto”; non è quindi la violazione di un obbligo interno alle due parti ma che avviene al di fuori di ogni relazione precostituita. Oltre alla tutela risarcitoria può essere prevista anche una tutela inibitoria che impedisca di continuare nell'attività illecita e ha funzione preventiva.
Gli atti leciti
Per le azioni illecite “atto” viene inteso come “comportamento o azione”, mentre in riferimento a lecito viene considerato come una dichiarazione o manifestazione della volontà (per i quali l'Art 2 richiede la maggiore età).
- Dichiarazioni di volontà → sono azioni rivolte ad avere degli effetti desiderati dal dichiarante (es. testamento, matrimonio).
- Dichiarazioni di scienza → sono affermazioni fatte con consapevolezza ma senza un obiettivo (es. chi riconosce un figlio asserisce di averlo generato).
L'idea dell'autonomia privata
Autonomia → dare regole a se stessi. Indica la caratteristica del diritto privato di far dipendere la disciplina di una gran parte di interessa dalla decisione, cioè dalla volontà, degli stessi interessati. L'ampiezza dell'autonomia privata dipende dal tipo di interessi che si vogliono regolare: disponibili (di cui le parti possono liberamente disporre) o indisponibili (che vengono garantiti anche contra la volontà delle parti). È quasi sempre una soluzione che combina autonomia a eteronomia (scelte del Legislatore che sono più forti di quelle delle parti).
Distinzioni tra atti giuridici
Per struttura si distinguono:
- Atti unilaterali (dichiarazione proveniente da una sola parte) es. procura, diffida, disdetta..
- Atti plurilaterali (dichiarazioni provenienti da più parti) es. contratto. NB. Una parte non è un soggetto ma un “centro di interesse”.
- Atti unipersonali (che possono essere fatti da una sola persona) es. testamento.
- Atti collegiali (manifestazioni di volontà che si formano attraverso le dichiarazioni di più soggetti riuniti. Si vota e la maggioranza viene considerata come se fosse manifestazione unitaria di volontà del collegio nel suo insieme).
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