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DIRITTI DI SECONDO GRADO 75
Tra i diritti ve ne sono alcuni che sono funzionalmente connessi ad altri:
il diritto costituzionale all’eguaglianza;
il diritto d’azione;
il potere.
DIRITTI COME SITUAZIONI SOGGETTIVE TUTELATE
Una situazione giuridica tutelata deriva dalla congiunzione tra una situazione giuridica e il diritto
d’azione, ossia il diritto di rivolgersi ad un organo giurisdizionale per ottenere tutela della situazione
giuridica in questione o per ottenere riparazione alla sua violazione. Un soggetto ha un diritto solo
a condizione che vi siano due norme:
una che gli conferisca un certo diritto;
l’altra che gli conferisca un secondo diritto di agire in giudizio per la tutela del primo.
LA FONTE DEI DIRITTI
I diritti possono essere distinti secondo il tipo di fonte da cui provengono:
diritto costituzionali, quelli conferiti dalla costituzione;
diritti legali, quelli conferiti dalla legge;
diritti contrattuali, quelli che nascono dai contratti.
I diritti costituzionali sono conferiti agli individui principalmente nei confronti dello stato e in questo
caso sono diritti soggettivi pubblici.
I diritti contrattuali sono diritti conferiti da un individuo nei confronti di un altro privato individuo e in
questo caso si parla di diritti soggettivi privati.
La distinzione tra diritti costituzionali e diritti legali: se la costituzione è rigida, la legge ordinaria è
subordinata ad essa. Di conseguenza, nei sistemi a costituzione rigida, i diritti soggettivi conferiti
dalla costituzione sono caratterizzati da una particolare protezione, si tratta di diritti che il
legislatore non è autorizzato a limitare, sospendere, modificare o sopprimere.
Ricordiamo che la garanzia di un diritto deve essere espressa da una norma secondaria.
DIRITTI FONDAMENTALI
Per diritti fondamentali si intendono i diritti conferiti dalla costituzione, generalmente sono diritti dei
privati cittadini nei confronti dello stato. È opportuno introdurre due distinzioni: 75
la prima distinzione si attiene al contenuto:
diritti di libertà ad esempio il diritto di associazione o il diritto di riunione, non sono
o propriamente diritti, ma rappresentano una combinazione di diritti, come la libertà di
tenere un certo comportamento;
diritti sociali ad esempio il diritto al lavoro o alla salute, possono essere configurati
o come pretese a cui corrisponde un obbligo dello stato;
la seconda distinzione riguarda la titolarità dei diritti, i diritti conferiti dalla costituzione si
distinguono in:
diritti dell’uomo, quindi quelle conferiti indistintamente a tutti gli uomini,
o indipendentemente dalla cittadinanza, ad esempio il diritto di professare la propria
fede religiosa o il diritto di manifestare il proprio pensiero;
diritti del cittadino, diritti che la costituzione conferisce ai soli come il diritto
o all’uguale trattamento o il diritto di voto.
L’EFFICACIA DELLE NORME NEI RAPPORTI TRANSNAZIONALI
CARATTERI FONDAMENTALI
Le situazioni soggettive e i rapporti tra gli individui possono presentare caratteri di estraneità
implicando così il richiamo ad altri ordinamenti.
L’estraneità può assumere rilevanza sotto molteplici profili riconducibili alla diversa nazionalità,
residenza o domicilio della persona alla quale la situazione giuridica si riferisce o con la quale il
rapporto intercorre, alla localizzazione in ambito extraterritoriale o alla volontà dei soggetti.
Dove ciò si verifica sorge l’esigenza di assicurare una tutela più congrua degli interessi. Non si
tratta di norme internazionali regolatrici di conflittualità tra Stati, ma di norme di diritto sostanziale
preposte alla disciplina di situazioni giuridiche soggettive e di rapporti definiti transnazionali.
Tali norme vengono definite come norme di diritto internazionale privato, nonostante siano norme
privatistiche a tutti gli effetti, apprestate dallo stesso ordinamento chiamato ad applicare:
a salvaguardia delle libere determinazioni che i singoli individui possono assumere o
abbiano assunto nell’esercizio della loro autonomia;
a tutela di quei soggetti, la cui sfera si suscettibile di essere incisa dal rapporto, in
75
particolare da terzi che, nella concreta determinazione di autonomia, abbiano risposto
incolpevole affidamento.
LA LEGGE 31 MAGGIO 1995 N.218
In Italia la materia è disciplinata da questa legge. Si dichiara come complesso organico di norme
determinative dell’ambito della giurisdizione italiana, nonché dei criteri per l’individuazione del
diritto applicabile nelle ipotesi di non assoggettabilità della situazione giuridica o del rapporto alle
generali regole di diritto interno, fa salva in principio l’applicazione delle convenzioni internazionali
in vigore per l’Italia.
Il favore per le fonti di origine pattizia riflette l’esigenza di dare omogeneità alla disciplina che le
norme, costituenti il diritto internazionale privato in ogni ordinamento, specificatamente dettano è
affinché nella disciplina di tali rapporti siano evitate le disparità e l’arbitrarietà del trattamento.
L’individuo, dunque, qualunque sia la sua cittadinanza è titolare di uno status personale con
precisi, intangibili ed immodificabili caratteri che le legislazioni dei singoli stati tendono a
riconoscere in modo pieno, armonizzandole con le proprie esigenze solidaristiche è una tendenza
che pone in seria crisi la disciplina dettata da norme come l’art. 16 delle preleggi, ad es.
relativamente alla clausola di reciprocità connessa al riconoscimento dei diritti civili in capo allo
straniero.
I CRITERI DI COLLEGAMENTO
Il sistema che la legge ha introdotto si caratterizza alla luce di un principio ispiratore che consiste
nel rimettere:
alle leggi nazionali la tutela dell’individuo e dei suoi interessi fondamentali;
alla volontà delle parti la cura degli interessi patrimoniali e quelli dei quali i soggetti
possono liberamente disporre;
alla legge del luogo, in cui il bene si trova, ove l’atto fu compiuto;
LA NAZIONALITA’ DEL SOGGETTO
La nazionalità del soggetto è assunta con il sinonimo di cittadinanza. Essa acquista rilievo in
quanto evoca un collegamento dell’individuo ad un sistema di vita sociale, il che implica il rinvio
all’ordinamento a quel sistema. Il nostro legislatore ha infatti sancito che le situazioni giuridiche 75
soggettive di rilievo costituzionale e tutti i relativi rapporti debbano essere regolati in generale dalle
norme dello stato di cui l’individuo è parte.
LA VOLONTA’ DELLE PARTI
La volontà delle parti, decisiva nella scelta della legge applicabile in tema di obbligazioni
contrattuali, esprime l’esigenza, sensibilmente avvertita dal legislatore, che le determinazioni
assunte dai diretti interessati mantengono il rilievo e il valore proprio degli atti di autonomia privata.
LA LOCALIZZAZIONE DELL’ATTO
La prevalenza della lex locii esprime la necessità di assicurare la più confacente tutela
all’individuo, riparandolo dal pregiudizio derivante da altrui comportamenti lesivi. L’art. 62 infatti
recita: la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello stato in cui si è verificato
l’evento, tuttavia il danneggiato può chiedere l’applicazione della legge dello stato in cui si è
verificato il fatto che ha causato il danno. Ciò discende dalla necessità di una preventiva ed
oggettiva valutazione del proprio e dell’altrui comportamento, in base alle norme proprie
dell’ordinamento in cui il contatto sociale viene a prodursi. L’art. 9 della convenzione di Roma,
d’altronde, recita che un contratto concluso tra persone nello stesso paese è valido solo
se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo ove esso viene concluso. Esteso a tutte le
attività rilevanti sul piano negoziale, il sistema si completa con la disciplina degli artt. 51 e ss. in
ragione dei quali è rimessa alla lex loci l’intera materia della proprietà e del possesso di beni e
della regolamentazione delle correlative forme di acquisto.
La l. 218/1995 all’art. 13 regola l’ipotesi del rinvio, che le leggi del dir. Int. Priv., contenute
nell’ordinamento richiamato, abbiano ad operare in favore della legge di altro stato, diverso da
quello individuato attraverso il criterio di collegamento, non solo quando è fatto in favore della l.
italiano (rinvio-indietro); al comma 2 resta cmq ferma la scelta dell’ordinamento attuata dalle parti
interessate, conformemente alla norma che la contempla. Lo stesso comma lett. B e c stabilisce
però che il rinvio a legge di altro stato non è consentito ove posto in essere per la disciplina della
forma delle obbligazioni non contrattuali.
L’epoca attuale mostra l’assunzione di una più ampia ed elevata prospettiva da parte del
legislatore di ciascuno stato, la quale viene a trascendere così il vincolo di cittadinanza, come il 75
rapporto con il territorio in sé considerato, mostrando come i diversi ordinamenti siano sottoposti a
continua osmosi, nonché a graduali processi di sostanziale assimilazione. Le norme del dir. Int.
Priv. non disciplinano direttamente una singola materia, determinandola attraverso una concreta
regolamentazione di carattere sostanziale, ma si limitano ad esprimerla con una sintesi
aprioristica, lasciando aperto il problema, consistente nella individuazione delle specifiche
situazioni soggettive, dei particolari atti e rapporti, da ricomprendere nella materia medesima e da
utilizzare per la configurazione di quest’ultima. L’opinione ancor oggi più diffusa è che si debba
lasciare all’ordinamento, nel cui ambito la norma di diritto int. Privato è contenuta, quella primaria
valutazione, in ordine al richiamo della legge straniera, per la particolare materia da regolare.
Come infatti nell’interpretazioni delle convenzioni internazionali occorre avere riguardo alle regole
ed ai principi dalle convenzioni stesse desumibili, con conseguente assorbimento dei criteri propri
dell’ordinamento di ciascuno stato aderente, così nella ricostruzione delle norme di dir. Int. Priv.
potrebbero assumere rilievo gli oggettivi parametri di riferimento e le regole ermeneutiche, coerenti
con l’esperienza del diritto uniforme, nei limiti in cui tale esperienza è andata consolidandosi
oltreché in norme di collegamento tra i diversi ordinamenti statuali, anche in istituti di natura
propriamente sostanziale. La comunità internazionale è infatti ormai composta da entità
omogenee, espressive di una più vasta organizzazione sociale, posta, nel suo complesso, a
servizio di ciascun indivi