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Le cose, i beni e i diritti reali

Le cose ed i beni

Il libro III si apre con la norma dell’art 810 che contiene un’importante definizione: sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Con l’espressione bene il codice designa una cosa atta a soddisfare un bisogno del soggetto. L’espressione cosa è intesa come cosa materiale o corporea che occupa uno spazio o che agisce sui sensi. Tuttavia, in una civiltà moderna e non più rurale possiamo parlare di beni materiali e immateriali.

I beni immateriali

L’opera dell’ingegno umano, derivante da un processo ideale e creativo, è protetta dalla legge sotto un duplice profilo:

  • Di carattere personale, come diritto morale dell’autore;
  • Di carattere patrimoniale, come possibilità di sfruttamento economico, ossia come diritto patrimoniale.

Oggetto del diritto d’autore è un bene immateriale, di carattere creativo, appartenente alla scienza, letteratura, musica, architettura, qualunque sia il modo o la sua espressione. Il diritto patrimoniale per quanto riguarda le opere dell’ingegno si realizza attraverso il contratto di edizione. Anche l’invenzione industriale ha una particolare tutela del diritto, ma solo se l’inventore ottiene un brevetto ossia il riconoscimento ufficiale del diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne per la durata di vent’anni. Esiste anche il brevetto per modelli di utilità e il brevetto per modelli e disegni ornamentali.

Beni immobili e beni mobili

L’art 812 stabilisce la divisione tra beni mobili e beni immobili. Per beni immobili nel comma 1 si intendono quei beni immobili per natura e cioè tutte le cose che non possono essere trasportate da un luogo ad un altro senza alterarne la consistenza. Nel secondo comma si parla di quei beni che non sono incorporati al suolo, ma hanno uno stretto legame con essi. Tutti gli altri beni diversi da quelli immobili sono considerati mobili. Le energie naturali che possono essere captate e sfruttate sono considerati mobili.

La distinzione è molto importante per:

  • Il regime diverso della circolazione dei beni, per la vendita di un bene immobile è necessario l’atto scritto, mentre per la vendita di un bene mobile è sufficiente il consenso delle parti;
  • L’importanza dei beni immobili ha reso necessaria l’adozione di alcune forme di pubblicità.

La distinzione si riflette anche nelle diverse garanzie reali: i beni immobili sono suscettibili all’ipoteca; i beni mobili al pegno. Inoltre una cosa mobile può non appartenere a qualcuno, mentre non è possibile per le cose immobili che se cessano di essere di proprietà di qualcuno diventano proprietarie dello Stato.

Beni mobili registrati

Nell’ambito della categoria dei beni mobili, troviamo alcuni di particolare valore che sono regolati da leggi speciali con una disciplina particolare. Essi sono denominati beni mobili registrati. Si tratta degli autoveicoli, navi, aeromobili che devono essere iscritti in particolari registri e tenuti da enti o uffici pubblici.

Universalità di mobili

Sono universalità di mobili le cose che appartengono ad una stessa persona e hanno una destinazione unitaria. Si tratta di cose che conservano la loro identità ma hanno ricevuto una destinazione unitaria per la loro funzione comune.

Le pertinenze

Le pertinenze sono cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. Consiste nel legame economico e giuridico di una cosa accessoria rispetto ad altra cosa principale. Conserva la sua individualità ed autonomia. Si parla di: pertinenze tra immobili, agrarie, sacre e industriali.

Altre distinzioni tra le cose

  • Cose specifiche e generiche: specifica è una cosa individuata e determinata con riferimento alla specie, generica è una cosa qualunque di un certo genere;
  • Cose fungibili e infungibili: fungibili sono quelle che vengono considerate a peso, numero e misura e per questo sono sostituibili tra loro, infungibili sono le cose insostituibili;
  • Cose consumabili e inconsumabili: consumabili che si deteriorano con la consumazione, inconsumabili che sono durevoli;
  • Cose divisibili e indivisibili: sono divisibili le cose che possono essere suddivise e che mantengono la loro funzione, indivisibili è ad esempio una motocicletta (indivisibilità per natura), ma troviamo anche l’indivisibilità per legge e per convenzione.

Il patrimonio

Il patrimonio è costituito dal complesso dei rapporti giuridici economici che fanno capo ad un soggetto. Esso pertanto è costituito da beni, diritti reali, crediti e debiti. Nella concezione economica viene valutato al netto.

I frutti

I frutti si distinguono in:

  • Naturali: derivanti da un procedimento naturale, ad esempio i frutti agricoli, la legna, etc.;
  • Civili: i corrispettivi corrisposti a terzi per il godimento della cosa, come gli interessi sui capitali, i canoni di locazione etc..

I beni pubblici

All’art 822 sono definiti beni pubblici i beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche e le opere destinate alla difesa nazionale. Si tratta di demanio necessario in quanto non tollerano l’appartenenza a privati ed appartengono necessariamente allo Stato.

Al secondo comma si parla del demanio accidentale, cioè di un elenco di beni che se fanno parte dello Stato o di altri enti pubblici, fanno parte del demanio pubblico, come strade, autostrade, biblioteche, archivi e altri beni. Possono formare oggetto di diritti a favore di terzi attraverso le concessioni amministrative.

Si parla anche di servitù di uso pubblico, costituite su beni di privati a vantaggio di una collettività di cittadini per il conseguimento di fini di pubblico interesse. I beni dello Stato o degli altri beni pubblici che non sono demaniali costituiscono il patrimonio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. I beni del patrimonio indisponibile sono le foreste, le miniere, le cave e torbiere, le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico e artistico. I beni che non fanno parte dei beni demaniali e di quelli indispensabili, fanno parte dei beni patrimoniali, che vengono equiparati al regime dei beni di proprietà privata, essi sono alienabili, pignorabili e usucapibili.

I beni degli enti pubblici non territoriali sono equiparati ai beni privati, ad eccezione di quelli destinati ad un pubblico servizio. I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del codice civile, gli edifici destinati all’esercizio del culto cattolico, anche se privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione.

I beni culturali

I beni culturali devono essere distinti da altri beni mobili per la loro particolare natura giuridica ed il loro particolare statuto. La Pubblica Amministrazione può imporre un vincolo a tutte le cose che presentano un interesse artistico, storico e di particolare importanza. Dal vincolo derivano una serie di doveri a carico del proprietario in ordine alla conservazione, all’integrità e alla sicurezza della cosa nonché alla possibilità di espropriazione da parte dello Stato. Inoltre, il proprietario che vuole alienare la cosa è tenuto ad offrirla in prelazione allo Stato.

Le cose fuori commercio

Le cose fuori commercio sono cose di cui non si può acquistare la proprietà, ciò per salvaguardare la loro destinazione a finalità superiori rispetto a quelle dei beni privati.

Il diritto reale

Il diritto reale è un potere o una pretesa di un soggetto nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento. Evidenzia uno stretto collegamento tra le vicende del diritto e le vicende della cosa ed ha una particolare tutela per la sua realizzazione e il suo esercizio.

La categoria dei diritti reali

La proprietà è il diritto reale per eccellenza ed è illimitato. Esistono anche diritti reali limitati che sono diritti con contenuto minore della proprietà, costituiti su cose di proprietà altrui o su cose sulle quali esiste un diritto maggiore. Si denominano diritti di reali di godimento e sono: l’enfiteusi, la superficie, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione e le servitù prediali. Esistono infine i diritti reali di garanzia costituiti su cose immobili (ipoteca e privilegio speciale) e mobili (pegno) regolati sul libro VI del c.c.

La proprietà

Introduzione

La proprietà è il principale diritto reale e si configura come il diritto di un soggetto di godere e di disporre delle cose che gli appartengono. Il codice enuncia i tradizionali poteri del proprietario di godere e di disporre della cosa. L’art 42 riconosce la proprietà non più come diritto fondamentale, ma come rapporto economico e distingue la proprietà in pubblica e privata. Prevede inoltre per la proprietà privata il riconoscimento e la garanzia costituzionale stabilendo che la legge indica i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Prevede che la proprietà privata possa essere espropriata per motivi di interesse generale, nei casi previsti dalla legge.

Contenuto del diritto di proprietà

L’art 832 afferma che il proprietario ha diritto di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo. La proprietà sulla cosa si configura come situazione di appartenenza. Evidenzia la facoltà di godere delle cose, ovvero la possibilità di utilizzazione del bene ed il potere di disporre quindi di compiere atti o negozi giuridici. I poteri e le facoltà che costituiscono il contenuto del diritto di proprietà possono essere esercitati dal titolare in modo pieno ed esclusivo. Se sulla cosa di proprietà di un soggetto è costituito un diritto reale di godimento il diritto di proprietà viene limitato delle facoltà di godimento, ma alla cessazione riprende la normale ampiezza. Questo fenomeno si identifica con l’elasticità, quando la situazione compressa e limitata si riespande una volta cessata la causa limitativa. Il criterio di esclusività consiste che sulla cosa oggetto di proprietà di un soggetto non può esistere il diritto di proprietà di un altro soggetto. L’articolo è limitato da limiti e obblighi stabiliti dall’ordinamento.

Atti emulativi

Il divieto degli atti emulativi, consiste nel vietare al proprietario di compiere atti che non rechino a lui vantaggio, ma rechino un danno o molestia a terzi.

Immissioni

Le immissioni appaiono come conseguenza dell’esercizio di un diritto reale effettuato per utilità del titolare a differenza degli atti emulativi. Le immissioni consistono in propagazioni di fumo, rumore, calore, odore ecc. e devono essere sopportate dal vicino solo se rientrano nella normale tolleranza. Il criterio deve essere equamente determinato di volta in volta dal giudice. Una legislazione speciale si riferisce agli inquinamenti atmosferici, terrestri e idrici.

Vincoli di diritto pubblico

I principali vincoli di diritto pubblico sono:

  • Espropriazione per pubblico interesse, consiste in un provvedimento della pubblica amministrazione che ha il potere di sacrificare il diritto patrimoniale del privato nei casi previsti dalla legge, comporta il trasferimento coattivo della proprietà a favore dello Stato o di altro ente pubblico; al privato viene data un’indennità che corrisponde a un contributo e ad una riparazione che la P. A. garantisce al privato secondo una valutazione che spetta al legislatore;
  • Requisizione, per gravi e urgenti necessità pubbliche, militari e civili, la P. A. può disporre la requisizione di beni mobili o immobili corrispondendo una giusta indennità;
  • Ammassi, costituendo gli ammassi obbligatori di determinati prodotti agricoli o industriali si determina il trasferimento coattivo della proprietà nelle mani dello Stato per fronteggiare periodi di crisi;
  • Altri obblighi e vincoli possono essere disposti da altre leggi speciali.

Proprietà immobiliare

La proprietà di cose immobili si identifica come proprietà immobiliare. Riscontra diversi problemi:

  • Estensione della proprietà, il codice limita l’estensione del diritto del proprietario nel sottosuolo o nello spazio sovrastante al suo interesse alla normale utilizzazione e sfruttamento del bene, il proprietario può costituire sul fondo un diritto di superficie e alienare separatamente le costruzioni sul suolo o le opere nel sottosuolo;
  • Chiusura del fondo, il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo, vi sono due eccezioni riguardanti il diritto di introduzione sull’altrui fondo per l’esercizio:
    • Della caccia: non può impedire l’ingresso al proprio fondo, a meno che ci siano delle restrizioni riguardanti la caccia o vi siano delle colture suscettibili al danno;
    • Della pesca: occorre il permesso del proprietario, in quanto vi è una proprietà demaniale sui corsi d’acqua;
  • Deroghe al principio dell’esclusività del diritto, il proprietario deve consentire il passaggio sul proprio terreno in particolari situazioni di necessità altrui, se un animale finisce dal vicino, se deve sistemare un muro in comune, ecc., se il passaggio provoca un danno è dovuta un’adeguata indennità;
  • Riceve una tutela penale per: l’occupazione di aziende agricole o industriali, violazione di domicilio, l’invasione di terreni o edifici, il danneggiamento, furto, rapina o appropriazione indebita.

Proprietà agraria

La proprietà agraria comprende un capitale fondiario di tipo immobiliare ed anche le pertinenze o scorte mobiliari vive o morte, gli attrezzi e macchine funzionali all’esercizio dell’attività agricola. Nello stesso ambito individuiamo la proprietà forestale e la proprietà diretto coltivatrice.

Proprietà edilizia

Il rapporto tra il diritto privato e pubblico si evidenzia nella facoltà del proprietario del suolo di realizzarvi una qualunque costruzione. Tale facoltà è regolata da strumenti urbanistici comunali. L’esercizio può avvenire solo dopo la concezione edilizia del sindaco, previo pagamento di un contributo. Oltre alla concessione edilizia è prevista l’autorizzazione non onerosa per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento per il recupero abitativo di edifici, scavi, ecc.

Profili privatistici

Nell’art 873 è prevista la distanza minima di tre metri tra costruzioni dei fondi finitimi, ma è possibile che negli altri strumenti urbanistici locali vi sia una distanza maggiore. Se esiste solo la regola codicistica, chi costruisce per primo, per il principio della prevenzione, può anche costruire sul confine o ad una distanza inferiore alla metà di quella legale, ma in tal caso se il vicino volesse edificare, potrà costruire appoggiando il proprio muro al muro del vicino che diverrà comune, previo pagamento della metà del valore del muro e del valore del suolo da occupare. Il vicino può costruire in aderenza all’altrui muro, realizzando una costruzione strettamente contigua, ma staticamente indipendente.

Rapporti di vicinato e distanze legali

Tali norme sono contenute in quattro sezioni:

  • Distanze nelle costruzioni, piantagioni e savi ed ai muri;
  • Fossi e siepi interposti tra i fondi;
  • Alle luci e alle vedute;
  • Allo stillicidio e alle acque.

Luci e vedute

Le aperture nei muri si chiamano luci e vedute. Le luci sono quelle aperture che non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino, ma consentono il passaggio di luce e aria. Le vedute permettono di affacciarsi sul fondo dal parapetto. Per questa differenza le luci possono essere aperte anche sul muro posto a confine con il fondo altrui e se il muro è comune occorre il consenso del comproprietario. Per quanto riguarda le vedute dirette la legge prevede la distanza di un metro e mezzo, salvo che tra i due fondi vi sia una via pubblica. Mentre per quelle oblique o laterali la metà. Per salvaguardare il diritto di veduta il vicino non può costruire a distanza minore di tre metri.

Stillicidio

Il divieto di stillicidio impone al proprietario di costruire tetti in modo tale che le acque piovane scolino nel suo terreno senza invadere quello del vicino.

Acque

Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche. La legge stabilisce che l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritaria e che nei periodi di siccità dopo il consumo umano deve essere assicurata la priorità dell’uso agricolo. Vi è la libera raccolta dell’acqua piovana in recipienti e cisterne al servizio di fondi agricoli o singoli edifici.

Multiproprietà

Si è sviluppata per complessi abitativi composti da piccoli appartamenti arredati situati in luoghi di vacanza. Il diritto sul singolo appartamento spetta a vari titolari per periodi di tempo alternati, il complesso immobiliare è poi disciplinato dalle regole di condominio e si parla di multiproprietà immobiliare. Esiste anche una multiproprietà alberghiera e azionaria.

Acquisto della proprietà

I modi di acquisto

I modi di acquisto della proprietà sono a titolo originario ed a titolo derivativo. A titolo originario quando l’acquisto avviene senza il passaggio da un precedente proprietario, mentre a titolo derivativo quando la proprietà si trasferisce da un precedente proprietario e può avvenire per successione o per contratto. Art 922.

A titolo originario

Occupazione e invenzione consiste nel material...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silvia248 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Ferrari Mariangela.
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