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DIRITTI DI SECONDO GRADO 75

Tra i diritti ve ne sono alcuni che sono funzionalmente connessi ad altri:

il diritto costituzionale all’eguaglianza;

 il diritto d’azione;

 il potere.

DIRITTI COME SITUAZIONI SOGGETTIVE TUTELATE

Una situazione giuridica tutelata deriva dalla congiunzione tra una situazione giuridica e il diritto

d’azione, ossia il diritto di rivolgersi ad un organo giurisdizionale per ottenere tutela della situazione

giuridica in questione o per ottenere riparazione alla sua violazione. Un soggetto ha un diritto solo

a condizione che vi siano due norme:

una che gli conferisca un certo diritto;

 l’altra che gli conferisca un secondo diritto di agire in giudizio per la tutela del primo.

LA FONTE DEI DIRITTI

I diritti possono essere distinti secondo il tipo di fonte da cui provengono:

diritto costituzionali, quelli conferiti dalla costituzione;

 diritti legali, quelli conferiti dalla legge;

 diritti contrattuali, quelli che nascono dai contratti.

I diritti costituzionali sono conferiti agli individui principalmente nei confronti dello stato e in questo

caso sono diritti soggettivi pubblici.

I diritti contrattuali sono diritti conferiti da un individuo nei confronti di un altro privato individuo e in

questo caso si parla di diritti soggettivi privati.

La distinzione tra diritti costituzionali e diritti legali: se la costituzione è rigida, la legge ordinaria è

subordinata ad essa. Di conseguenza, nei sistemi a costituzione rigida, i diritti soggettivi conferiti

dalla costituzione sono caratterizzati da una particolare protezione, si tratta di diritti che il

legislatore non è autorizzato a limitare, sospendere, modificare o sopprimere.

Ricordiamo che la garanzia di un diritto deve essere espressa da una norma secondaria.

DIRITTI FONDAMENTALI

Per diritti fondamentali si intendono i diritti conferiti dalla costituzione, generalmente sono diritti dei

privati cittadini nei confronti dello stato. È opportuno introdurre due distinzioni: 75

la prima distinzione si attiene al contenuto:

 diritti di libertà ad esempio il diritto di associazione o il diritto di riunione, non sono

o propriamente diritti, ma rappresentano una combinazione di diritti, come la libertà di

tenere un certo comportamento;

diritti sociali ad esempio il diritto al lavoro o alla salute, possono essere configurati

o come pretese a cui corrisponde un obbligo dello stato;

la seconda distinzione riguarda la titolarità dei diritti, i diritti conferiti dalla costituzione si

 distinguono in:

diritti dell’uomo, quindi quelle conferiti indistintamente a tutti gli uomini,

o indipendentemente dalla cittadinanza, ad esempio il diritto di professare la propria

fede religiosa o il diritto di manifestare il proprio pensiero;

diritti del cittadino, diritti che la costituzione conferisce ai soli come il diritto

o all’uguale trattamento o il diritto di voto.

L’EFFICACIA DELLE NORME NEI RAPPORTI TRANSNAZIONALI

CARATTERI FONDAMENTALI

Le situazioni soggettive e i rapporti tra gli individui possono presentare caratteri di estraneità

implicando così il richiamo ad altri ordinamenti.

L’estraneità può assumere rilevanza sotto molteplici profili riconducibili alla diversa nazionalità,

residenza o domicilio della persona alla quale la situazione giuridica si riferisce o con la quale il

rapporto intercorre, alla localizzazione in ambito extraterritoriale o alla volontà dei soggetti.

Dove ciò si verifica sorge l’esigenza di assicurare una tutela più congrua degli interessi. Non si

tratta di norme internazionali regolatrici di conflittualità tra Stati, ma di norme di diritto sostanziale

preposte alla disciplina di situazioni giuridiche soggettive e di rapporti definiti transnazionali.

Tali norme vengono definite come norme di diritto internazionale privato, nonostante siano norme

privatistiche a tutti gli effetti, apprestate dallo stesso ordinamento chiamato ad applicare:

a salvaguardia delle libere determinazioni che i singoli individui possono assumere o

 abbiano assunto nell’esercizio della loro autonomia;

a tutela di quei soggetti, la cui sfera si suscettibile di essere incisa dal rapporto, in

 75

particolare da terzi che, nella concreta determinazione di autonomia, abbiano risposto

incolpevole affidamento.

LA LEGGE 31 MAGGIO 1995 N.218

In Italia la materia è disciplinata da questa legge. Si dichiara come complesso organico di norme

determinative dell’ambito della giurisdizione italiana, nonché dei criteri per l’individuazione del

diritto applicabile nelle ipotesi di non assoggettabilità della situazione giuridica o del rapporto alle

generali regole di diritto interno, fa salva in principio l’applicazione delle convenzioni internazionali

in vigore per l’Italia.

Il favore per le fonti di origine pattizia riflette l’esigenza di dare omogeneità alla disciplina che le

norme, costituenti il diritto internazionale privato in ogni ordinamento, specificatamente dettano è

affinché nella disciplina di tali rapporti siano evitate le disparità e l’arbitrarietà del trattamento.

L’individuo, dunque, qualunque sia la sua cittadinanza è titolare di uno status personale con

precisi, intangibili ed immodificabili caratteri che le legislazioni dei singoli stati tendono a

riconoscere in modo pieno, armonizzandole con le proprie esigenze solidaristiche è una tendenza

che pone in seria crisi la disciplina dettata da norme come l’art. 16 delle preleggi, ad es.

relativamente alla clausola di reciprocità connessa al riconoscimento dei diritti civili in capo allo

straniero.

I CRITERI DI COLLEGAMENTO

Il sistema che la legge ha introdotto si caratterizza alla luce di un principio ispiratore che consiste

nel rimettere:

alle leggi nazionali la tutela dell’individuo e dei suoi interessi fondamentali;

 alla volontà delle parti la cura degli interessi patrimoniali e quelli dei quali i soggetti

 possono liberamente disporre;

alla legge del luogo, in cui il bene si trova, ove l’atto fu compiuto;

LA NAZIONALITA’ DEL SOGGETTO

La nazionalità del soggetto è assunta con il sinonimo di cittadinanza. Essa acquista rilievo in

quanto evoca un collegamento dell’individuo ad un sistema di vita sociale, il che implica il rinvio

all’ordinamento a quel sistema. Il nostro legislatore ha infatti sancito che le situazioni giuridiche 75

soggettive di rilievo costituzionale e tutti i relativi rapporti debbano essere regolati in generale dalle

norme dello stato di cui l’individuo è parte.

LA VOLONTA’ DELLE PARTI

La volontà delle parti, decisiva nella scelta della legge applicabile in tema di obbligazioni

contrattuali, esprime l’esigenza, sensibilmente avvertita dal legislatore, che le determinazioni

assunte dai diretti interessati mantengono il rilievo e il valore proprio degli atti di autonomia privata.

LA LOCALIZZAZIONE DELL’ATTO

La prevalenza della lex locii esprime la necessità di assicurare la più confacente tutela

all’individuo, riparandolo dal pregiudizio derivante da altrui comportamenti lesivi. L’art. 62 infatti

recita: la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello stato in cui si è verificato

l’evento, tuttavia il danneggiato può chiedere l’applicazione della legge dello stato in cui si è

verificato il fatto che ha causato il danno. Ciò discende dalla necessità di una preventiva ed

oggettiva valutazione del proprio e dell’altrui comportamento, in base alle norme proprie

dell’ordinamento in cui il contatto sociale viene a prodursi. L’art. 9 della convenzione di Roma,

d’altronde, recita che un contratto concluso tra persone nello stesso paese è valido solo

se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo ove esso viene concluso. Esteso a tutte le

attività rilevanti sul piano negoziale, il sistema si completa con la disciplina degli artt. 51 e ss. in

ragione dei quali è rimessa alla lex loci l’intera materia della proprietà e del possesso di beni e

della regolamentazione delle correlative forme di acquisto.

La l. 218/1995 all’art. 13 regola l’ipotesi del rinvio, che le leggi del dir. Int. Priv., contenute

nell’ordinamento richiamato, abbiano ad operare in favore della legge di altro stato, diverso da

quello individuato attraverso il criterio di collegamento, non solo quando è fatto in favore della l.

italiano (rinvio-indietro); al comma 2 resta cmq ferma la scelta dell’ordinamento attuata dalle parti

interessate, conformemente alla norma che la contempla. Lo stesso comma lett. B e c stabilisce

però che il rinvio a legge di altro stato non è consentito ove posto in essere per la disciplina della

forma delle obbligazioni non contrattuali.

L’epoca attuale mostra l’assunzione di una più ampia ed elevata prospettiva da parte del

legislatore di ciascuno stato, la quale viene a trascendere così il vincolo di cittadinanza, come il 75

rapporto con il territorio in sé considerato, mostrando come i diversi ordinamenti siano sottoposti a

continua osmosi, nonché a graduali processi di sostanziale assimilazione. Le norme del dir. Int.

Priv. non disciplinano direttamente una singola materia, determinandola attraverso una concreta

regolamentazione di carattere sostanziale, ma si limitano ad esprimerla con una sintesi

aprioristica, lasciando aperto il problema, consistente nella individuazione delle specifiche

situazioni soggettive, dei particolari atti e rapporti, da ricomprendere nella materia medesima e da

utilizzare per la configurazione di quest’ultima. L’opinione ancor oggi più diffusa è che si debba

lasciare all’ordinamento, nel cui ambito la norma di diritto int. Privato è contenuta, quella primaria

valutazione, in ordine al richiamo della legge straniera, per la particolare materia da regolare.

Come infatti nell’interpretazioni delle convenzioni internazionali occorre avere riguardo alle regole

ed ai principi dalle convenzioni stesse desumibili, con conseguente assorbimento dei criteri propri

dell’ordinamento di ciascuno stato aderente, così nella ricostruzione delle norme di dir. Int. Priv.

potrebbero assumere rilievo gli oggettivi parametri di riferimento e le regole ermeneutiche, coerenti

con l’esperienza del diritto uniforme, nei limiti in cui tale esperienza è andata consolidandosi

oltreché in norme di collegamento tra i diversi ordinamenti statuali, anche in istituti di natura

propriamente sostanziale. La comunità internazionale è infatti ormai composta da entità

omogenee, espressive di una più vasta organizzazione sociale, posta, nel suo complesso, a

servizio di ciascun indivi

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A.A. 2017-2018
74 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silvia248 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Ferrari Mariangela.