Diritto privato
Le cose, il possesso e i diritti reali
Le cose
Per il diritto, le cose (o beni) devono essere idonee ad appartenere a una persona in via esclusiva, per tale motivo possono insorgere delle controversie per stabilire chi possa servirsene, traendone le utilità che queste offrono. Quindi, non sono cose in senso giuridico l'aria o l'acqua piovana, sino a quando non vengano raccolte per poter servire a questo o a quel soggetto.
- Cose corporali: hanno una loro esistenza autonoma nella realtà e quindi possono essere apprezzate con i sensi.
- Cose incorporali o immateriali: sono entità capaci di arrecare un beneficio solamente riguardandole nella realtà giuridica.
- Cose fungibili e infungibili: a seconda che queste possano considerarsi in sostanza identiche e per questo possano essere sostituite indifferentemente le une con le altre. Sono rilevanti dal punto di vista quantitativo.
- Cose consumabili: cose mobili destinate a perdersi, in senso fisico, quando vengono utilizzate nella loro destinazione normale, come il combustibile e i prodotti alimentari.
- Immobili: beni che rivestono maggiore importanza e sono caratterizzati dal fatto di trovarsi al sole, nel senso che non possono essere occultati alla vista dei terzi. Sono: il suolo e il sottosuolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi piantati nel terreno, gli edifici e le altre costruzioni, ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo. Non è sufficiente l'unione al suolo (o all'edificio) ma occorre che la cosa, quando non è considerabile costruzione o edificio, vi si trovi aggiunta, per costituirne parte integrante, come per la cassaforte collocata nel muro; i bagni, i mulini e gli altri edifici galleggianti, i quali devono essere saldamente assicurati alla riva o all'alveo.
- Mobile: ogni altro bene. (art. 812)
- Mobili iscritti in pubblici registri: le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli (art.815). Si tratta di tre categorie di beni, per ciascuna delle quali è previsto un apposito registro per rendere conoscibili legalmente certi atti giuridici che li riguardano.
Le relazioni tra diritti sulle cose: universalità, pertinenze e frutti
Universalità di mobili: pluralità di diritti sulle cose le quali (art. 816):
- Hanno un unico titolare
- Hanno una destinazione unitaria
- Mantengono la loro autonomia
In questo modo l'insieme evidenzia le singole cose e soddisfa un interesse del titolare, che si distingue da quello che ogni cosa, considerata singolarmente, riuscirebbe a fornire. Tuttavia, tale insieme non può essere considerato un nuovo bene né gli si può riconoscere soggettività, questo può incrementarsi o diminuire, senza perdere il suo carattere unitario. (Es. gregge, biblioteca)
Pertinenza: diritto reale su una cosa, mobile o immobile, che si trova in rapporto di subordinazione rispetto a un altro diritto reale, poiché durevolmente assolve in confronto a questo una funzione servente o ornamentale. (art. 817) Una cosa è pertinenza anche se congiunta o unita a un'altra, purché la cosa accessoria non costituisca parte integrante e necessaria di quella principale. La relazione pertinenziale si instaura, tra i diritti che hanno per oggetto le cose, in virtù di una destinazione consentita a chi abbia la proprietà o un diritto reale sulla cosa principale, mentre non occorre che questi sia titolare di un diritto reale sulla cosa destinata a pertinenza. La relazione pertinenziale cessa quando si esaurisce la destinazione della cosa accessoria a ornamento o servizio di quella principale. La cessazione della qualità pertinenziale non è tuttavia opponibile ai terzi che abbiano nel frattempo acquistato diritti sulla cosa principale.
Frutti:
- Frutti naturali: i redditi prodotti da una cosa direttamente, con o senza l'opera dell'uomo (frutti degli alberi, parti di animali, prodotti delle miniere). I frutti appartengono al proprietario della cosa principale sino a quando siano pendenti, ovvero non ne siano distaccati tramite la separazione. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. (art. 896)
- Frutti civili: redditi prodotti da una cosa attribuendola ad altri, ricavandone un corrispettivo. Non sono, quindi, prodotti dalla cosa, quanto dall'uso che altri facciano tramite un negozio.
I beni pubblici patrimoniali, i beni demaniali e gli edifici di culto
Beni pubblici patrimoniali si distinguono in:
- Indisponibili: sono cose mobili, universalità di mobili e immobili di cui dispongono gli enti pubblici. Sono sottoposti a un regime speciale, poiché non possono essere sottratti alla loro destinazione, a meno che non si seguano i procedimenti dettati dalle leggi che li riguardano. (art. 828). Assimilabili a questi sono anche i beni appartenenti ad enti pubblici non territoriali, come le università, ma destinati a un pubblico servizio, ai quali l'art. 830 estende l'applicazione della regola che richiede un procedimento apposito per sottrarli alla loro destinazione.
- Disponibili: cose appartenenti a enti pubblici territoriali o non, non destinate a un pubblico servizio.
Beni demaniali: sono sempre immobili o universalità di mobili e sono destinati a servire direttamente i bisogni della collettività.
- Beni demaniali necessari: appartengono all'insieme dei cittadini del Paese e sono sottoposti alla gestione legale dello Stato.
- Beni demaniali accidentali: appartengono alla collettività, ma possono appartenere anche ai singoli, quando soddisfano interessi di determinati soggetti ben individuati.
Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico sono sottoposti a un vincolo di destinazione che non viene meno neanche con l'alienazione, ma quando lo prevedano le leggi che li riguardano. Ogni altro bene appartenente ad enti ecclesiastici, anche non cattolici, è soggetto alla disciplina ordinaria, salvo le deroghe eventualmente previste dalle leggi speciali.
Il possesso
Possesso: è il potere che una persona può avere su una cosa mobile o immobile, sino a quando lo stesso potere non si traduce in atto, ovvero in comportamenti concreti orientati in maniera univoca a fruire della cosa. L'art. 1140 richiede che il possesso si manifesti in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Quindi, chi afferma di essere possessore deve dimostrare di aver tenuto rispetto alla cosa un atteggiamento che consente alla collettività di riconoscere il titolare della proprietà o di un altro diritto reale.
L'esercizio del potere può avvenire direttamente o attraverso un detentore. In quest'ultimo caso il potere del possessore, detto mediato, gode comunque interamente del possesso. Di fronte a un soggetto che si serva della cosa, un osservatore esterno non può stabilire se tale soggetto ne abbia il possesso o se la detenga. L'art. 1141 presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, se non si dimostra che ha cominciato ad esercitarlo come detenzione. Quindi, chi ha il potere sulla cosa, e lo manifesta attraverso comportamenti concreti, si considera possessore, salvo la prova contraria che consiste nell'accertare l'esistenza di un atto negoziale, o titolo, che gliel'abbia attribuita. Il potere esercitato esclusivamente da un privato su cose che appartengano alla collettività è per l'art. 1145 senza effetto, sempre che non sia cessata la demanialità o la destinazione della cosa a realizzare il servizio. Il privato al quale sia impedito da un altro privato di godere di un bene della collettività, ovvero demaniale, può esercitare le azioni di reintegrazione e di spoglio semplice. Infine, chi gode del bene demaniale come concessionario beneficia anche dell'azione di manutenzione per far cessare gli abusi e le turbative esercitate da terzi sulla cosa.
L'inizio e la cessazione del possesso. Gli atti di tolleranza
Il possesso in capo a una persona comincia quando un soggetto si trovi ad avere un potere sulla cosa, manifestandolo alla collettività. Si deve considerare:
- L'impossessamento o apprensione: consiste in un atto unilaterale con il quale un soggetto mostra, attraverso la propria condotta esteriore, il suo potere su una cosa mobile o immobile:
- Si parla di spoglio quando l'impossessamento ha comportato la cessazione del possesso in capo a un altro soggetto.
- Si parla di occupazione quando la cosa non fosse posseduta da alcuno, o abbandonata.
- La consegna o tradizione: fa cominciare sia il possesso, sia la detenzione, e consiste nell'attribuzione del potere sulla cosa in capo a un soggetto, con il consenso di chi lo aveva in precedenza. L'attribuzione del potere può consistere nella materiale attribuzione della cosa oppure nel consentire al soggetto di esercitare il potere conseguito, mettendogli a disposizione la cosa o nell'attribuzione di una cosa che consente di esercitare il potere sul bene.
Il detentore:
- Se intende dare inizio al possesso, può affermare l'esistenza del proprio potere, tramite comportamenti positivi che manifestano al possessore mediato l'intenzione di volersi sostituire a lui.
- Può iniziare anche il possesso attraverso un atto giuridico di un terzo non proprietario, ancorché invalido o inefficace, che gli trasferisca un diritto reale sulla cosa.
Vi è poi l'ipotesi in cui il possessore mediato consente al detentore di iniziare il possesso, quest'ultimo si sostituisce così al primo che contestualmente cessa di possedere. Vi è, ancora, il caso in cui un soggetto cessa di possedere in favore di un altro che inizia un nuovo possesso, mentre la detenzione resta in capo al dante causa o in capo a un terzo.
Il possesso termina quando:
- Inizia in capo al terzo che si sia impossessato della cosa, o in favore del quale si sia compiuta l'intervisione o al quale la cosa sia stata consegnata;
- Per perimento della cosa;
- Per abbandono della cosa;
- Per fatti naturali che impediscono di esercitare il potere sulla cosa.
L'art. 1144 prevede che l'inizio del possesso è impedito dal fatto che i comportamenti in cui si concreta dipendano dalla tolleranza del possessore. La manifestazione concreta del potere di fatto non può quindi consistere in condotte occasionali che trovino origine nell'altrui condiscendenza, senza costituire titoli attributivi della detenzione.
L'accensione e la successione nel possesso
Accessione nel possesso: colui al quale sia trasferito un diritto a titolo particolare, ovvero in virtù di una successione tra vivi o a causa di morte, può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti. Difatti, l'art. 1146 consente al possessore, che ne possa ritrarre beneficio, di sommare al periodo di durata del suo potere sulla cosa quello di chi gliel'abbia trasferita.
L'accessione si verifica quando:
- Sussista un atto astrattamente idoneo a provocare una vicenda traslativa
- La cosa sulla quale il dante causa aveva il potere di fatto sia identica a quella sulla quale è iniziato il potere dell'avente causa
Successione nel possesso: si produce in maniera automatica, in capo a chi acquisti a causa di morte e a titolo universale, ovvero in capo a colui che abbia accettato l'eredità. Quindi, la morte non interrompe il potere di fatto sulla cosa, che continua in capo a chi gli si sostituisce e se ne trova investito dalla legge, questo accade anche contro la volontà dell'erede. Il possesso manterrà quindi gli stessi caratteri che aveva in capo al dante causa, se questo era in mala fede anche l'avente causa lo sarà, se aveva acquistato in modo violento o clandestino, anche l'erede sarà considerato tale.
La durata del possesso e il modo per darne la prova in giudizio. Il possesso di buona fede
In alcuni casi la legge richiede che il possessore provi di aver posseduto continuativamente per un determinato periodo di tempo. Se è possibile dare la prova in giudizio di aver compiuto una certa azione in un determinato istante, è invece difficilissimo dimostrare che tale condotta è perdurata per un intervallo cronologico stabilito. L'art. 1142 presume la conservazione, o continuità, del potere di fatto nell'intervallo compreso tra due istanti in cui si provi di averlo avuto. La prova del possesso attuale non può far presumere che si sia avuto un possesso anteriore. Se esiste tuttavia un titolo, o un atto giuridico valido ed efficace che abbia trasferito il diritto, l'art. 1143 presume abbia acquistato il possesso della durata di questo, poiché in genere la consegna della cosa avviene contestualmente alla stipulazione dell'atto.
Vi sono ipotesi nelle quali il legislatore richiede che il possessore sia in buona fede. Quindi, si deve accertare che egli ignori di ledere l’altrui diritto, ovvero che non sappia dell’esistenza di un diritto altrui sulla cosa posseduta o ritenga per errore che lo stesso possesso non leda quel diritto. Tuttavia, la buona fede non giova se dipende da colpa grave, quindi, valutando le circostanze si dovrà stabilire se, nelle condizioni in cui si trova il possessore, fosse stata in grado di rendersi conto dell’esistenza del diritto altrui o della lesione che il possesso gli arrecava.
Le azioni a difesa del possesso. L’azione di reintegrazione e l’azione di spoglio semplice
Vengono assegnate due azioni di difesa al possessore (anche mediato), al quale sia stato sottratto il possesso della cosa:
- Azione di reintegrazione o di spoglio: può essere esperita da chi sia stato spogliato da un terzo, in maniera violenta o clandestina, del possesso di una cosa mobile o immobile e non abbia immediatamente recuperato la cosa da sé, reagendo all’aggressione subita attraverso la legittima difesa. Lo spoglio consiste nella privazione duratura e totale del possesso da parte di colui che ha spogliato, il quale agisce in maniera violenta, ovvero con forza o minaccia, o clandestina, ovvero occulta o all’insaputa dello spogliato. Legittimato ad esperire tale azione, anche contro il possessore mediato, è anche chi abbia la detenzione della cosa, purché non l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalità, ovvero colui al quale sia stato attribuito il potere sulla cosa per ragioni di amicizia o cortesia.
- Azione di spoglio semplice o manutenzione recuperatoria: può essere esperita da chi abbia subito uno spoglio in maniera non violenta né clandestina. Chi la esperisce deve dimostrare di non aver a sua volta acquistato il possesso in maniera violenta o clandestina e di averlo mantenuto in maniera continua e non interrotta da almeno un anno o che, pur avendo acquistato in maniera clandestina o violenta, la clandestinità o la violenza siano cessate da almeno un anno.
Per entrambe le azioni è previsto che la domanda debba essere proposta entro un anno dal sofferto spoglio, ma in caso di spoglio clandestino il termine decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. L’art. 1169 riconosce che l’abrogazione possa essere esperita non solo contro colui che ha spogliato ma anche contro chi abbia acquistato il possesso da lui, essendo al momento dell’acquisto a conoscenza dello spoglio.
L’azione di manutenzione e le azioni di nunciazione
Azione di manutenzione: non ha funzione recuperatoria ma piuttosto conservativa, è concessa a chi sia stato molestato nel possesso di un immobile o di un’universalità di mobili, per ottenere dal giudice la cessazione delle turbative. Sono molestie quegli atti materiali o giuridici che ostacolino, limitino o rendano meno comodo l’esercizio del possesso, arrecando un disturbo apprezzabile al possessore. Anche per la manutenzione è previsto un termine annuale di decadenza, questa è concessa al possessore di immobili e universalità di mobili e sempre che chi la esperisca provi:
- Di non aver acquistato la cosa in modo violento o clandestino;
- Di averla posseduta almeno un anno
Denuncia di nuova opera: consente al possessore di ottenere dal giudice il divieto di continuare un’opera o di permetterla, adottando in entrambi i casi le opportune cautele, quando si abbia ragione di temere che dall’opera stessa stia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo possesso.
- Quando si rivelino infondati i timori rappresentati dal possessore, si assicura a chi aveva intrapreso l’opera l’eventuale risarcimento del danno arrecato dalla sospensione dei lavori.
- Quando le ragioni vengano ritenute fondate solo in un secondo momento, pur essendosi inizialmente consentita dal giudice la prosecuzione dell’opera, si assicura la demolizione o riduzione dell’opera e l’eventuale risarcimento del danno che possa soffrirne il possessore.
L’azione è soggetta al termine annuale di decadenza, che decorre dall’inizio dell’opera, e non è più esperibile quando quest’ultima sia terminata.
Denuncia di danno temuto: consente al possessore di ricorrere al giudice per ottenere i provvedimenti più opportuni secondo le circostanze, quando si abbia ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti il pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo possesso o del suo diritto. Il giudice potrà imporre idonea garanzia per gli eventuali danni che l’esecuzione del provvedimento può comportare. In tal caso, non sono previsti termini di decadenza.
In entrambi i casi, il giudice deve sentire le parti, dopo di che, omessa ogni formalità di procedura non essenziale al contraddittorio, provvede sulle denunzie compiendo gli atti istruttori indispensabili.
I diritti reali
Diritti reali hanno il carattere:
- Dell’assolutezza (mentre quelli relativi, come le obbligazioni, dove l’obbligato è una singola persona, sono caratterizzati dalla relatività). Invece, i diritti assoluti, come quelli reali, sono efficaci o opponibili verso tutti.
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