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AZIONE DI SPOGLIO / AZIONE DI RIVENDICAZIONE!
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Art 2039 cc —> indebito ricevuto da un incapace!
“L'incapace che ha ricevuto l'indebito, anche in mala fede, non è tenuto che nei limiti in cui ciò che
ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio”.!
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Art 1424 cc —> CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO!
“Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di
sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che
esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità”.!
Il contratto nullo produce gli effetti di un altro contratto, di cui presenta i requisiti, purché si dimostri
che le parti lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità (non produce gli effetti del
contratto con fattori di nullità).!
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- ANNULLABILITÀ !
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12/11 (D’Ettore)!
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Art 1325 —> REQUISITI DEL CONTRATTO!
“I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti; 2) la causa; 3) l'oggetto; 4) la forma, quando
risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”.!
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Forma: volontà espressa in forma scritta.!
Dall’interpretazione di questo articolo si estrapola il PRINCIPIO DI LIBERTÀ DELLE FORME: la
forma non è libera solo quando la legge la impone sotto pena di nullità.!
Forma scritta —> documenta la volontà delle parti.!
Art 1350 cc: elenco di atti che devono farsi per iscritto (es quando l’oggetto è un bene immobile,
serve necessariamente la forma scritta).!
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Art 1965 cc —> Nozione!
“La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a
una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.!
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da
quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”.!
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Art 1967 cc —> La prova!
“La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'articolo 1350”.!
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La transazione deve essere provata per iscritto. La forma deve essere documentale.!
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NB: non è per la validità del contratto che il contratto deve essere scritto; il contratto è valido lo
stesso. Il contratto scritto è uno STRUMENTO DI PROVA, ma il contratto è valido lo stesso.!
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—> FORMA PER LA VALIDITÀ (AD SUBSTANTIAM)!
—> FORMA PER LA PROVA (AD PROBATIONEM)!
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Forma scritta: - per la validità, a pena di nullità !
- per la prova!
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Art 1352 cc —> FORME CONVENZIONALI!
“Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura
conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo”.!
Forma convenzionale —> non dipende dalla legge; dipende dalle parti. Se le parti decidono una
forma, quella forma è prescritta a pena di nullità.!
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Art 1351 cc —> CONTRATTO PRELIMINARE!
“Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il
contratto definitivo”.!
Il contratto preliminare è quello con cui le parti si obbligano alla stipula di un successivo contratto,
definitivo, di cui il primo deve già prevedere il contenuto essenziale.!
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13/11 (D’Ettore)!
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CONTRATTO PRELIMINARE!
Ha una funzione preparatoria in vista della conclusione del contratto definitivo. Deve avere la
stessa forma del contratto definitivo. Il contratto preliminare è anch’esso un contratto!!!
Obbligo a contrarre: promessa reciproca tra le parti (entrambe le parti devono prestare il consenso;
ogni parte esprime il suo consenso).!
È una prestazione personale: è incoercibile, nessuno può essere obbligato.!
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Art 2932 cc: “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra
parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli
effetti del contratto non concluso.!
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa
determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere
accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di
legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”.!
L’obbligo a contrarre è sostituito dalla sentenza. L’art 2932 si applica in tutte le ipotesi di obbligo a
contrarre, non solo nel contratto personale.!
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REGIME DI PUBBLICITÀ DEGLI ATTI!
CONOSCIBILITÀ - OPPONIBILITÀ!
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PUBBLICITÀ CONOSCITIVA —> es: registro stato civile!
PUBBLICITÀ DICHIARATIVA —> dichiara l’esistenza di atti opponibili verso terzi!
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TRASCRIVIBILITÀ: Artt 2643, 2654 + domande giudiziali + sentenze!
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Oss: il contratto è efficace anche senza trascrizione!!!
La trascrizione riguarda i beni immobili e i beni mobili registrati!
Trascrizione: pubblicità ad atti, domande giudiziali e sentenze.!
Oss: in ogni provincia c’è un registro immobiliare.!
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Art 2644 cc —> EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE!
“Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo
hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione degli atti medesimi.!
Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o
iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore”.!
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La disposizione afferma il principio fondamentale secondo il quale chi pone per primo in essere la
trascrizione è preferito rispetto a chi non trascrive affatto o trascrive successivamente il proprio
titolo, con evidente efficacia dichiarativa dalla formalità della trascrizione che è opponibile ai terzi.!
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La disposizione non deve portare a concludere che colui che non ha diritto ad ottenere il bene sia
lasciato dalla legge senza alcuna tutela, in quanto egli potrà chiedere al dante causa, che ha
alienato due volte il medesimo bene, il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento
contrattuale. Secondo la dottrina prevalente non potrà tuttavia pretendere nulla dall'altro
acquirente, con eccezione dell'ipotesi in cui questi l'abbia consapevolmente frodato, in accordo con
l'alienante, con conseguente responsabilità extracontrattuale.!
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L’atto produce i suoi effetti grazie al consenso delle parti; la trascrizione dichiara che è già
avvenuto l’effetto dell’atto.!
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NB: per rendere opponibile l’atto ai successivi acquirenti, devi trascrivere per primo (si da priorità
alla trascrizione).!
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Gli unici atti soggetti a trascrizione sono: ATTI PUBBLICI e SCRITTURE PRIVATE CON
SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA.!
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19/11 (D’Ettore)!
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TRASCRIZIONE !
Art 2644 cc —> Effetti della trascrizione (vediamo il PRINCIPIO DELL’ OPPONIBILITÀ)!
“Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo
hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione degli atti medesimi.!
Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o
iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore”.!
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Art 2645 cc —> Trascrizione di contratti preliminari!
“I contratti preliminari aventi a oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2),
3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso
di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.!
La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei
contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta a
ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni e
iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.!
Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti
se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in
ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto
definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della
domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2)”.!
Es:!
A vende a B il 15/11, trascrive il 25/11!
A vende a C il 20/11, trascrive il 22/11!
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C acquista “a non domino”!
La proprietà va a chi trascrive per primo (in questo caso a C): prevale la priorità cronologica della
trascrizione (non dell’acquisto).!
Con la trascrizione C può opporre a tutti il suo acquisto.!
Quale è la tutela di B?!
Contro C non può fare niente (eccezione: se B dimostra la collusione di A con C, può chiedere a C
il risarcimento del danno).!
Contro A può chiedere il risarcimento del danno per non aver acquisito il bene.!
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DOMANDA GIUDIZIALE!
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A (attore) vende a B (convenuto)!
B vende a C!
C vende a D!
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Se A ha la sentenza di risoluzione del contratto, blocca tutti i trasferimenti.!
Es domanda giudiziale il 20/11, trascrizione dell’acquisto di C da B il 21/11!
—> B deve restituire il bene ad A, e C quindi perde il bene.!
Oss: la sentenza ha effetto dopo la trascrizione!
Oss: la domanda giudiziale rende opponibile la sentenza a tutti i successivi acquirenti!
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PRINCIPIO DI CONTINUITÀ —> Art 2650 cc!
“Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le
successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato
trascritto l'atto anteriore di acquisto.!
Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni
producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'articolo.!
L'ipoteca