Cap 1 – Il diritto nel sistema giuridico
Il diritto privato si occupa: delle organizzazioni, che hanno scopo comune; dei beni, i quali riescono a soddisfare i bisogni umani; di debiti e crediti; di contratti, cioè il principale strumento per realizzare operazioni economiche; di danni; di attività economiche organizzate, che producono beni e servizi; della famiglia; delle successioni mortis causa. L’interesse è la tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni. La funzione del diritto privato è prevenire e risolvere i conflitti di interesse che nascono in determinate circostanze.
Il diritto oggettivo è un complesso di norme giuridiche; mentre il diritto soggettivo è il potere di azione (pretesa) che uno ha verso l’altro diritto di proprietà, diritto di credito. I diritti soggettivi dipendono dal diritto oggettivo; è il diritto oggettivo che stabilisce quali sono i diritti soggettivi. Il diritto oggettivo è composto da norme giuridiche (giuridico=relativo al diritto). Il diritto deve influire sui comportamenti umani per svolgere la sua funzione. La norma giuridica funziona attraverso la regola e la sanzione.
Prima di tutto la norma giuridica consiste in una regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato. Quando la regola non viene osservata, interviene la sanzione. Essa è la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola. Normalmente ciò è anche lesione dell’interesse. In alcuni casi la sanzione serve a ripristinare l’interesse leso, cancellando l’effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola.
L’ordine giuridico è l’insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata società. “Ordinare” una società significa prevenire i conflitti di interessi all’interno. L’istituto giuridico è un insieme di norme giuridiche che regola un determinato fenomeno della vita sociale. Applicare una norma giuridica significa formulare un giudizio: giudicare se un dato comportamento fa scattare la sanzione. Applicazione norma uguale = incrocio dato empirico e dato giuridico.
Le norme giuridiche sono generali e astratte: -generali moltitudine indeterminata di destinatari; - astratte applicabili a numero indeterminato di situazioni concrete. Termine “fattispecie” = immagine del fatto. La norma giuridica contiene la descrizione di un fatto. Essa può essere: - astratta= la descrizione può adattarsi a una moltitudine di eventi storici; - concreta= descrizione fatta in generale della norma. La qualificazione della fattispecie avviene quando una concreta corrisponde ad una astratta. Le due caratteristiche di astrattezza e generalità si adattano alla funzione della norma giuridica. Vi sono particolari situazioni in cui entrano in atto le norme speciali, eccezionali o singolari.
Applicare la norma significa stabilire se la fattispecie concreta corrisponde alla fattispecie astratta della norma stessa. Prima di applicarla è necessario interpretarla. Interpretare (=ermeneutica) significa identificare il giusto significato delle parole che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta. Problema: quando vi sono parole ambigue o in contrasto. Interpretazione: - restrittiva= significato più limitato; - estensiva= significato più ampio. È necessario seguire i criteri imposti dalle norme giuridiche, che si trovano in ART 12 delle Preleggi. Criteri:
- Letterale: vanno interpretate secondo il comune significato che le parole hanno nella lingua italiana.
- Logico: porta a scegliere, in base al primo criterio, il significato che meglio corrisponde all’intenzione del legislatore.
- Psicologico: per la cui applicazione è importante l’esame dei lavori preparatori.
- Teleologico: lo scopo che la norma deve realizzare a prescindere da ciò che volevano i suoi autori materiali.
Vi è una distinzione tra autori e interpreti. Quest’ultimo ha dei margini, poiché l’interpretazione può essere influenzata dai costumi, convinzioni, ideologie. Le clausole generali ricevono significato dal contesto in cui devono essere applicate, così l’interprete deve fare da mediatore tra il testo normativo e il contesto, il quale muta nel tempo.
“Certezza del diritto”= possibilità di prevedere razionalmente quali conseguenze deriveranno da un determinato comportamento o fatto. Ciò rende i diritti e gli obblighi conoscibili. Vi possono essere delle lacune del diritto, poiché la completezza di ordine giuridico è un ideale non realizzabile. L’ordine giuridico, in mancanza di una norma, deve avere un strumento che permetta di colmare la lacuna, e ciò è l’analogia. Consiste nell’applicare al caso una norma che regola un caso simile. Divieto di analogia per norme penali e per norme eccezionali/speciali, poiché regolano esigenze particolari. Vi sono casi in cui non è possibile applicare casi simili, così vengono usati i principi generali di ordine giuridico (es. principio di eguaglianza).
Tutti hanno il diritto di interpretare le norme, anche se alcune categorie di persone hanno una posizione qualificata. Si distinguono così tipi di interpretazione:
- Autentica: fatta da un’altra norma di grado superiore alla norma interpretata (la norma interpretativa ha efficacia retroattiva=norma interpretata si considera con significato successivo);
- Giudiziale: fatta dai giudici. Interpretazioni dei giudici=giurisprudenza;
- Amministrativa: fatta da PA (istituzioni);
- Dottrinale: fatta da studiosi del diritto. Solo l’interpretazione autentica vincola tutti gli altri interpreti.
In sistemi giuridici di common law (inglese e statunitense) vale il principio del precedente vincolante, in cui le sentenze sono fonti del diritto. Norme di ordine giuridico= diritto pubblico e diritto privato. Privato= si ispira a principi di autonomia delle persone e della parità fra loro; Pubblico= si ispira a principi di soggezione e subordinazione. Il diritto pubblico è il complesso delle norme che attribuiscono a una pubblica autorità il potere di incidere sugli interessi delle persone. Il diritto privato lascia libere di scegliere e agire nel proprio interesse, senza costringerle a subire imposizioni esterne.
Il diritto privato è un diritto comune, che si può applicare a chiunque. La proprietà è un istituto di diritto privato e viene influenzata da istituti di diritto pubblico. In passato diritto privato e diritto pubblico erano branche distinte. Il diritto privato è un ramo eterogeneo ed al suo interno troviamo: diritto civile, commerciale ed industriale.
Cap 2 – Le fonti del diritto privato
Fonti del diritto sono i fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico. Qualunque legge approvata dal Parlamento è fonte di diritto. Le nuove norme giuridiche permettono al diritto di rinnovarsi ed adeguarsi alla vita sociale attuale. Principio della “pluralità delle fonti” = non esiste un solo tipo di fonte, ma ne esistono tanti tipi diversi. Norme giuridiche possono essere create da autorità diverse, in base alle esigenze richieste nel determinato ambito in cui esse operano. Un elenco di fonti del diritto, che risale al 1942 (codice civile), si trova in ART 1 Prel.
Fonti del diritto oggi:
- Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali, revisione costituzionale);
- Fonti primarie (legge ordinaria, atti con forza di legge, leggi regionali, regolamenti UE);
- Fonti secondarie = regolamenti del Governo.
Esistono anche fonti non scritte= consuetudini, è fonte di norme prodotte direttamente dal corpo sociale. Ciò si fonda su elementi oggettivi e soggettivi. Oggettivo= ripetizione costante e uniforme di un dato comportamento; soggettivo= convinzione dei consociati a tenere un comportamento poiché imposto da norme giuridiche. La consuetudine è subordinata a tutte le fonti scritte. Non sono ammesse consuetudini contra legem; quelle secundum legem (integrano) sono ammesse solo che richiamate da fonti scritte; praeter legem ammesse solo se riguardano materie non disciplinate da fonti scritte.
Le fonti del diritto privato sono: Codice civile, Costituzione, legislazione speciale. Esse sono fonti nazionali riferite allo Stato italiano. Codice= testo normativo ampio che raccoglie organicamente l’insieme delle norme relative ad una determinata materia. La materia del diritto privato è oggetto del codice civile. I codici stanno sullo stesso piano delle fonti primarie. L’età delle codificazioni (fine 700, inizio 800) Code Napoleon= diritto dello Stato, che è uguale per tutti. Nei sistemi di common law non esiste il codice civile. Primo codice di Italia 1865, che aveva la stessa struttura del Code Napoleon (1804). Codice civile del 1945, regime fascista. Il codice civile è preceduto dalle “Preleggi”, che riguardano le fonti del diritto, i criteri di interpretazione e l’efficacia delle norme. Esso si divide in:
- Delle persone e della famiglia;
- Delle successioni;
- Della proprietà;
- Delle obbligazioni;
- Del lavoro;
- Della tutela dei diritti.
La Costituzione del 1948 forma una delle fonti del diritto privato. Essa influisce sul Codice civile imponendo i principi guida, ma anche norme costituzionali che operano come criterio di controllo della legittimità delle norme ordinarie. Il diritto privato nasce con i diritti degli Stati nazionali, ogni Stato ha il suo diritto privato. Vi sono situazioni in cui dovrà essere applicato il diritto internazionale privato, che serve ad individuare quale, fra i diritti dei diversi Stati coinvolti, il giudice deve applicare alla fattispecie. Altri strumenti operano in ambito di Stati membri di UE: direttive e regolamenti.
- Regolamenti: creano norme direttamente vincolanti per tutti gli individui presenti all’interno degli Stati membri.
- Direttive: hanno effetti obbligatori solo per gli Stati, i quali vengono obbligati a trasformarle in norme del proprio diritto interno.
I principi rilevanti sono enunciati dalla “carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (carta di Nizza). Nasce così il diritto privato europeo. Gli usi si trovano in dimensione internazionale, come nei rapporti commerciali.
Cap 3 – Situazioni giuridiche, diritti soggettivi, rapporti giuridici
Funzione del diritto è sistemare gli interessi umani. Le norme giuridiche stabiliscono una graduatoria tra i diversi interessi. Ciò avviene attribuendo a persone coinvolte determinate “situazioni giuridiche”. Situazioni soggettive= appartenenti a soggetti. SGS= modo in cui le norme regolano le possibilità dei soggetti, in conformità con la graduatoria degli interessi. Persona che ha situazioni giuridiche soggettive = titolare. SG si distinguono in:
- Attive: esprimono la prevalenza dell’interesse del titolare sull’interesse di altri soggetti. Esempi: proprietà; diritto personale di godimento di una cosa.
- Passive: esprimono la subordinazione dell’interesse del titolare rispetto ad altri soggetti. Chi non ha la proprietà, ha il dovere di rispettare quella altrui.
I diritti soggettivi si distinguono in:
- Pubblici: definiscono la posizione del titolare nell’organizzazione politica della società;
- Privati: poteri ed interessi del titolare che non toccano l’organizzazione politica della società.
Seconda distinzione riguarda il tipo di interesse servito dal diritto soggettivo:
- Patrimoniali: procurano al titolare utilità di natura economica diritto di proprietà, diritto di credito;
- Non patrimoniali: procurano utilità non economica, ma morale o ideale diritto all’integrità fisica.
Terza distinzione riguarda il tipo di poteri dati al titolare per la realizzazione del suo interesse:
- Assoluti: titolare può far valere erga omnes, con situazioni giuridiche passive di dovere diritto di proprietà
- Relativi: titolare può far valere solo verso soggetti determinati, che hanno una situazione giuridica passiva di obbligo verso di lui diritto di credito (pretesa)
Quarta distinzione riguarda le modalità dei poteri che formano il contenuto del diritto:
- Disponibili: il titolare può liberamente trasferire o cancellare con atti giuridici diritti patrimoniale e di credito;
- Indisponibili: titolare non può liberamente trasferire o cancellare diritti non patrimoniale.
Il diritto potestativo consiste nel potere di incidere sulle situazioni giuridiche soggettive altrui senza che il titolare della situazione possa impedirlo. Il concetto di abuso del diritto riguarda il problema di impedire che i diritti soggettivi vengano esercitati in modo contrastante con l’interesse generale. La “facoltà” è la possibilità, riconosciuta al titolare di un diritto, di tenere un determinato comportamento, che è compreso nel contenuto del diritto ma non l’esaurisce.
Il contenuto del diritto soggettivo risulta la somma delle varie facoltà che appartengono al suo titolare. “L’interesse collettivo”= situazione di un soggetto, danneggiato da un comportamento altrui, i quali nello stesso tempo ledono analoghi interessi di una moltitudine di altri soggetti. Situazioni passive= quelle del soggetto il cui interesse viene sacrificato all’interesse del titolare di una corrispondente situazione attiva.
Dovere: vieta di tenere comportamenti capaci di ledere il diritto soggettivo altrui e in particolare il diritto soggettivo assoluto. La situazione ha carattere generale, cioè che grava su tutti i soggetti diversi dal titolare del diritto. Ha carattere negativo poiché impone al titolare di non fare qualcosa. Obbligo: vincolo imposto all’azione del titolare, nell’interesse di chi ha un diritto soggettivo relativo. Il titolare dell’obbligo=debitore. Ha carattere individuale, poiché si rivolge a determinati soggetti. Può avere carattere negativo e positivo, ovvero può consistere nel vincolare il debitore a fare qualcosa nell’interesse del creditore.
Soggezione: corrisponde al diritto potestativo e grava su chi si trova esposto al diritto potestativo altrui, quindi a subire modifiche di situazione giuridica, senza poterlo impedire. Responsabilità: situazione del soggetto esposto a subire le conseguenze svantaggiose, previste dalle norme in relazione a qualche suo comportamento (esempio: violazione di una regola). Onere: chi deve tenere un determinato comportamento, se vuole avere la possibilità di utilizzare qualche sua situazione attiva. Esso ha una doppia natura: -situazione attiva poiché ha lo scopo di realizzare l’interesse del soggetto; -situazione passiva poiché consiste in un vincolo posto alla sua azione. Chi non osserva un obbligo commette un illecito e incorre in responsabilità, ma non avviene se non si osserva un onere.
Esiste un collegamento tra una situazione attiva e una passiva. Come quando il debitore ha l’obbligo di pagare una prestazione al creditore. La relazione tra il titolare della situazione attiva e il titolare della passiva collegata, si chiama “rapporto giuridico”. I due titolari vengono chiamati parti= centro di interessi omogenei nell’ambito del rapporto.
Il rapporto può essere: semplice= 1 situazione attiva e 1 passiva; complesso= ciascuna parte fa capo a diverse situazioni. Concetto di terzo= chiunque non sia parte del rapporto giuridico.
Cap 4 – Fatti, atti, effetti giuridici
Le situazioni giuridiche mutano continuamente. Entra così in gioco il concetto di “effetti giuridici”, che sono i mutamenti che si producono nelle situazioni giuridiche dei soggetti. Esse possono consistere nella estinzione, modificazione o creazioni delle situazioni giuridiche. Essi si producono solo quando vi è una causa che li determina.
La causa che determina gli effetti giuridici si chiama “fattispecie giuridica”. La fattispecie concreta produce gli effetti giuridici che la norma prevede, in relazione alla fattispecie astratta descritta dalla norma stessa. Quando la fattispecie concreta corrisponde alla fattispecie di una norma, quindi produce effetti giuridici, si dice che ha rilevanza giuridica. La fattispecie causa l’effetto giuridico solo perché le norme stabiliscono che a quella certa fattispecie consegua un certo effetto giuridico. La fattispecie può essere semplice o complessa, cioè consiste in vari elementi combinati tra loro. La fattispecie a formazione progressiva vi è quando gli elementi della fattispecie si realizzano uno dopo l’altro, in una sequenza temporale più o meno lunga. Questa produce i suoi effetti solo quando anche l’ultimo dei suoi elementi si è realizzato.
I fatti giuridici sono gli eventi che accadono e producono i loro effetti giuridici indipendentemente da intenzionalità e consapevolezza umana. Essi riguardano la sfera fisica e biologica, ma sono anche gli eventi riconducibili ad un’attività umana, quando questa origine sia irrilevante per il prodursi dell’effetto giuridico considerato.
Gli atti giuridici sono le azioni umane, sostenute da un certo grado di consapevolezza e intenzionalità, la cui rilevanza giuridica dipende dalla presenza del fattore umano. A seconda di quest’ultimo, gli atti si dividono in due categorie:
- Negozi giuridici (atti negoziali): consapevolezze umane si esprimono al più alto grado. Gli atti negoziali si basano sulla volontà del loro autore: -volontà di compiere l’atto -volontà di produrre proprio gli effetti giuridici che le norme ricollegano all’atto. L’autore compie l’atto perché vuole che gli effetti giuridici si producano; se volesse effetti diversi, compierebbe atti diversi.
- Atti non negoziali: implicano la volontà di compiere l’atto, ma non anche la volontà di creare gli effetti giuridici che l’atto produrrà (esempio: pagamento, che estingue il debito).
Prima classificazione degli atti è in base alla natura delle situazioni giuridiche a cui si riferiscono gli effetti dell’atto:
- Atti patrimoniali= situazioni di tipo economico contratti, rinuncia al credito
- Atti non patrimoniali= situazioni di tipo non economico
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