Anteprima
Vedrai una selezione di 11 pagine su 49
Riassunto di Diritto privato, prof Ermini, libro consigliato "Linee essenziali di diritto privato", Roppo Pag. 1 Riassunto di Diritto privato, prof Ermini, libro consigliato "Linee essenziali di diritto privato", Roppo Pag. 2
Anteprima di 11 pagg. su 49.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto di Diritto privato, prof Ermini, libro consigliato "Linee essenziali di diritto privato", Roppo Pag. 6
Anteprima di 11 pagg. su 49.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto di Diritto privato, prof Ermini, libro consigliato "Linee essenziali di diritto privato", Roppo Pag. 11
Anteprima di 11 pagg. su 49.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto di Diritto privato, prof Ermini, libro consigliato "Linee essenziali di diritto privato", Roppo Pag. 16
Anteprima di 11 pagg. su 49.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto di Diritto privato, prof Ermini, libro consigliato "Linee essenziali di diritto privato", Roppo Pag. 21
Anteprima di 11 pagg. su 49.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto di Diritto privato, prof Ermini, libro consigliato "Linee essenziali di diritto privato", Roppo Pag. 26
Anteprima di 11 pagg. su 49.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto di Diritto privato, prof Ermini, libro consigliato "Linee essenziali di diritto privato", Roppo Pag. 31
Anteprima di 11 pagg. su 49.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto di Diritto privato, prof Ermini, libro consigliato "Linee essenziali di diritto privato", Roppo Pag. 36
Anteprima di 11 pagg. su 49.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto di Diritto privato, prof Ermini, libro consigliato "Linee essenziali di diritto privato", Roppo Pag. 41
Anteprima di 11 pagg. su 49.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto di Diritto privato, prof Ermini, libro consigliato "Linee essenziali di diritto privato", Roppo Pag. 46
1 su 49
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CAP 28 – GLI EFFETTI DEL CONTRATTO E IL VINCOLO CONTRATTUALE

Il contratto è la fattispecie che produce i relativi effetti. Di attribuzione= determinano spostamenti

patrimoniali perché modificano situazioni giuridiche delle parti. Di accertamento= si limitano a

chiarire quali sono le sit. g. preesistenti, che non vengono toccate ma solo accertate.

Effetti obbligatori= gli effetti si esauriscono nel generare debiti/crediti locazione, contratto lavoro.

Effetti reali= costituiscono o trasferiscono fra le parti diritti reali o diritti preesistenti. Possono

produrre anche obbligazioni. I diritti che creano oggetto del contratto si trasmettono e si

acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. L’effetto traslativo del

consenso (limiti): non riesce ad operare per caratteristiche del bene (indeterminazione di esso).

Le vendita ha solo effetti obbligatori e non reali. Effetti traslativi di un contratto traslativo sono

impediti da: bene è futuro/ altrui. Gli effetti dei contratti normativi= definire uno schema di

regolamento c. che dovrà essere uniformemente recepito in una serie di concreti contratti da

concludere in futuro (contratto collettivo di lavoro).

Effetti istantanei= le prestazioni contrattuali si esauriscono in un atto o un effetto puntualizzato nel

tempo: -esecuzione immediata, prestazioni si attuano immediatamente alla conclusione del

contratto; -esecuzione differita, prestazioni devono attuarsi in un momento posteriore alla

conclusione del contratto.

Di durata= prestazioni si sviluppano nel tempo: -esecuzione periodica, prestazioni vengono

eseguite a intervalli periodici; -esecuzione continuata, prestazioni si realizzano in modo

permanente.

Una volta concluso il contratto, le parti si impegnano a rispettarlo  vincolo contrattuale. Il

contratto ha forza di legge tra le parti. In alcune ipotesi il vincolo può essere sciolto (contratto

difettoso). Sciogliere il contratto anche se questo non è difettoso: mutuo dissenso o recesso

unilaterale.

Mutuo dissenso= accordo con cui le parti decidono di scioglierlo, cancellandone gli effetti

(risoluzione convenzionale). Dopo il mutuo dissenso, le parti non possono riesumare il contratto.

Recesso unilaterale= atto unilaterale con cui una parte manifesta all’altra la volontà di sciogliere il

vincolo contrattuale. È diverso da recesso convenzionale = previsto da clausola contratto

caparra penitenziale, somma consegnata da una parte3 all’altra come corrispettivo del recesso.

In contratti a esecuzione continuata o periodica, il recesso può esercitarsi sempre, ma se ci sono

prestazioni già eseguite, esso non le tocca. In altri contratti, il recesso può esercitarsi solo finché il

contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

Recessi legali= potere di recedere unilateralmente, attribuito alla parte non dall’accordo con l’altra

parte, ma direttamente dalla legge contratti di durata a tempo indeterminato (nessun termine).

Chi recede deve dare un preavviso. Quello senza preavviso si chiama “in tronco”. Ius variandi=

potere di una parte di modificare unilateralmente l’oggetto del contratto o qualche altro aspetto del

regolamento contrattuale, quando vi è una particolare esigenza di flessibilità del rapporto. Può

essere convenzionale = clausola contratto.

Il principio della relatività degli effetti contrattuali è espresso dalla norma per cui “il contratto non

produce effetto rispetto ai terzi”. Il contratto non può creare obbligazioni a carico di terzi

(promessa del fatto terzo), impedire l’acquisto di un altro diritto da parte di un terzo, disporre di un

diritto del terzo. Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti.

Contratto a favore di terzo= una parte si obbliga a fare una prestazione in favore di un terzo

indicato dall’altra parte. Parte che si obbliga= promittente; parte che riceve la promessa=

stipulante; terzo= beneficiario. Vi è tale contratto quando il contratto tocca direttamente la sfera

giuridica del terzo, attribuendogli un vero e proprio diritto di credito. Il terzo può rifiutare la

stipulazione a suo favore.

Cessione del contratto: il cedente può cedere il suo contratto con contraente ceduto al

cessionario, con la conseguenza che il cessionario subentra al posto del cedente nel rapporto

contrattuale con il contraente ceduto.

2 presupposti: contratto ceduto sia un contratto sinallagmatico (prestazioni non eseguite) e

consenso del cedente e del cessionario, ma anche del contraente ceduto. È un contratto

plurilaterale. 3 tipi di rapporti:

-rapporti tra le parti originarie del rapporto, il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il

contraente ceduto;

-rapporti tra le attuali parti del rapporto, contraente ceduto può opporre al cessionario le eccezioni

fondate sul contratto oggetto di cessione; -rapporti fra le parti della cessione, il cedente deve

garantire la validità del contratto ceduto. Subcontratto= quando la parte di un contratto fa, con una

diversa controparte, un altro contratto, il cui oggetto si identifica, con l’oggetto del primo o lo

presuppone.

CAP 29 – EFFETTI DEL CONTRATTO, INTERESSI DELLE PARTI E AUTONOMIA PRIVATA

Vi sono mezzi con cui le parti possono far sì che la produzione degli effetti operi secondo

modalità diverse da quelle normali (rendono gli effetti più conformi ai propri interessi).

Condizione= le parti influiscono sull’esistenza degli effetti del contratto; termine, influiscono sulla

dimensione temporale degli effetti; contratto preliminare, le parti giocano con il tempo degli effetti,

rinviando al futuro gli effetti finali e nell’immeditato quelli preparatori; contratto fiduciario realizzano

con una certa combinazione di effetti reali e obbligatori i loro interessi; simulazione del contratto,

sovrappongono agli effetti contrattuali realmente desiderati un’apparenza di effetti contrattuali

diversi.

CONDIZIONE= clausola che subordina gli effetti contrattuali al verificarsi di un avvenimento futuro

e incerto. 2 tipi:

-sospensiva, blocca agli effetti del contratto, in attesa di vedere se l’evento da essa previsto si

verificherà (fattispecie a formazione progressiva per effetti, non basta conclusione contratto, ma

occorre l’elemento della condizione);

-risolutiva, consente l’immediata produzione degli effetti contrattuali, ma li farà venire meno se

l’evento da essa previsto si verificherà. La disciplina della condizione può applicarsi anche agli atti

unilaterali inter vivos con contenuto patrimoniale (recesso). Esistono atti a cui è vietato apporre

condizioni (matrimonio, eredità).

Condizione legale evento futuro e incerto al quale non la volontà delle parti, ma la legge,

subordina la produzione degli effetti contrattuali. Le condizioni si possono classificare alla natura

dell’evento futuro e incerto:

-potestativa, se l’avveramento del fatto dipende dalla volontà di una delle parti;

-casuale, se il verificarsi dell’evento è indipendente dall’iniziativa delle parti;

-mista, se al verificarsi dell’evento concorrono insieme la volontà di una parte e circostanze

estranee a questa;

-meramente potestativa, se il verificarsi dell’evento dipende dal puro e semplice arbitrio di una

parte. Se una tale condizione è sospensiva, il contratto che subordina il trasferimento di un diritto

è nullo.

Il genere di evento fa classificare la condizione come: -illecita, contraria a norme imperativa= il

suo inserimento confligge con interessi generali; -impossibile, la condizione riferita a un evento

che non può realizzarsi (manca incertezza). Per trattamento del contratto: -se condizione

impossibile è sospensiva, effetti non si producono e quindi il contratto è nullo; -se condizione

impossibile è risolutiva, effetti del contratto dovrebbero cessare in un momento che non verrà mai

e si continueranno a produrre (condizione si considera non apposta).

PENDENZA fase in cui, concluso il contratto condizionato, permane l’incertezza sul verificarsi o

meno dell’evento.

Le parti: -diritto condizionato, chi ha ceduto un diritto sotto condizione sospensiva o chi ha

acquistato un diritto sotto condizione risolutiva (ha il diritto ma ha prospettiva di perderlo se

condizione si avvera); -aspettativa di diritto, chi ha acquistato un diritto sotto condizione

sospensiva o chi ha ceduto un diritto sotto condizione risolutiva (non ha diritto, ma prospettiva di

acquistarlo se condizione di avvera). Il titolare del diritto condizionato può esercitarlo con 3 atti:

-atti di disposizione (vendere, donare); -atti di amministrazione;-atti di godimento. Il titolare del

diritto condizionato potrebbe essere tentato di farne uno negligente, così da pregiudicare

l’aspettativa di controparte che acquisterebbe un bene trasformato. La legge lo autorizza ad

utilizzare atti conservativi (quando titolare del diritto condizionato non osserva l’obbligo imposto):

deve, in pendenza di condizione, comportarsi secondo buonafede per conservare integre le

ragioni dell’altra parte. La violazione dell’obbligo di buonafede in pendenza= mancato

avveramento di condizione.

Lo stato di pendenza si chiude quando l’incertezza dell’evento viene meno, perché si avvera o

manca. Se manca, la situazione esistente durante la pendenza si consolida; se condizione si

avvera, la situazione esistente durante la pendenza si rovescia: avverandosi condizione

sospensiva, si producono effetti contratti; avverandosi condizione risolutiva, gli effetti del contratto

vengono meno. I nuovi effetti determinati da avveramento sono condizionati da retroattività per

cui retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto. Essa può essere esclusa da volontà

delle parti o da natura del rapporto. Il termine è la clausola che disloca gli effetti contrattuali nel

tempo. Esso è un fatto certo: -iniziale, effetti si produrranno; -finale, effetti cesseranno (salvo

proroga). Esso non è retroattivo.

Se termine non indicato, il contratto si considera indeterminato o si colma con norma dispositiva.

Il contratto preliminare= le parti si obbligano a concludere in futuro un determinato contratto, del

quale hanno già concordato gli elementi essenziali, ma del quale desiderano rinviare gli effetti

(contratto definitivo). Per effetto di esso, il futuro compratore non acquista ancora la proprietà

dell’appartamento, che rimane al futuro venditore, né sorge ancora l’obbligo di pagare. Da tale

contratto nasce solo l’obbligo di concludere un contratto definitivo di compravendita. Il contratto

preliminare ha effetti obbligatori e non reali. Richiesta della stessa forma per il contratto definitivo.

Preliminare unilaterale= solo uno dei due contraenti è obb

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
49 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SaraSantu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Ermini Mario.