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CAP 28 – GLI EFFETTI DEL CONTRATTO E IL VINCOLO CONTRATTUALE
Il contratto è la fattispecie che produce i relativi effetti. Di attribuzione= determinano spostamenti
patrimoniali perché modificano situazioni giuridiche delle parti. Di accertamento= si limitano a
chiarire quali sono le sit. g. preesistenti, che non vengono toccate ma solo accertate.
Effetti obbligatori= gli effetti si esauriscono nel generare debiti/crediti locazione, contratto lavoro.
Effetti reali= costituiscono o trasferiscono fra le parti diritti reali o diritti preesistenti. Possono
produrre anche obbligazioni. I diritti che creano oggetto del contratto si trasmettono e si
acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. L’effetto traslativo del
consenso (limiti): non riesce ad operare per caratteristiche del bene (indeterminazione di esso).
Le vendita ha solo effetti obbligatori e non reali. Effetti traslativi di un contratto traslativo sono
impediti da: bene è futuro/ altrui. Gli effetti dei contratti normativi= definire uno schema di
regolamento c. che dovrà essere uniformemente recepito in una serie di concreti contratti da
concludere in futuro (contratto collettivo di lavoro).
Effetti istantanei= le prestazioni contrattuali si esauriscono in un atto o un effetto puntualizzato nel
tempo: -esecuzione immediata, prestazioni si attuano immediatamente alla conclusione del
contratto; -esecuzione differita, prestazioni devono attuarsi in un momento posteriore alla
conclusione del contratto.
Di durata= prestazioni si sviluppano nel tempo: -esecuzione periodica, prestazioni vengono
eseguite a intervalli periodici; -esecuzione continuata, prestazioni si realizzano in modo
permanente.
Una volta concluso il contratto, le parti si impegnano a rispettarlo vincolo contrattuale. Il
contratto ha forza di legge tra le parti. In alcune ipotesi il vincolo può essere sciolto (contratto
difettoso). Sciogliere il contratto anche se questo non è difettoso: mutuo dissenso o recesso
unilaterale.
Mutuo dissenso= accordo con cui le parti decidono di scioglierlo, cancellandone gli effetti
(risoluzione convenzionale). Dopo il mutuo dissenso, le parti non possono riesumare il contratto.
Recesso unilaterale= atto unilaterale con cui una parte manifesta all’altra la volontà di sciogliere il
vincolo contrattuale. È diverso da recesso convenzionale = previsto da clausola contratto
caparra penitenziale, somma consegnata da una parte3 all’altra come corrispettivo del recesso.
In contratti a esecuzione continuata o periodica, il recesso può esercitarsi sempre, ma se ci sono
prestazioni già eseguite, esso non le tocca. In altri contratti, il recesso può esercitarsi solo finché il
contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Recessi legali= potere di recedere unilateralmente, attribuito alla parte non dall’accordo con l’altra
parte, ma direttamente dalla legge contratti di durata a tempo indeterminato (nessun termine).
Chi recede deve dare un preavviso. Quello senza preavviso si chiama “in tronco”. Ius variandi=
potere di una parte di modificare unilateralmente l’oggetto del contratto o qualche altro aspetto del
regolamento contrattuale, quando vi è una particolare esigenza di flessibilità del rapporto. Può
essere convenzionale = clausola contratto.
Il principio della relatività degli effetti contrattuali è espresso dalla norma per cui “il contratto non
produce effetto rispetto ai terzi”. Il contratto non può creare obbligazioni a carico di terzi
(promessa del fatto terzo), impedire l’acquisto di un altro diritto da parte di un terzo, disporre di un
diritto del terzo. Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti.
Contratto a favore di terzo= una parte si obbliga a fare una prestazione in favore di un terzo
indicato dall’altra parte. Parte che si obbliga= promittente; parte che riceve la promessa=
stipulante; terzo= beneficiario. Vi è tale contratto quando il contratto tocca direttamente la sfera
giuridica del terzo, attribuendogli un vero e proprio diritto di credito. Il terzo può rifiutare la
stipulazione a suo favore.
Cessione del contratto: il cedente può cedere il suo contratto con contraente ceduto al
cessionario, con la conseguenza che il cessionario subentra al posto del cedente nel rapporto
contrattuale con il contraente ceduto.
2 presupposti: contratto ceduto sia un contratto sinallagmatico (prestazioni non eseguite) e
consenso del cedente e del cessionario, ma anche del contraente ceduto. È un contratto
plurilaterale. 3 tipi di rapporti:
-rapporti tra le parti originarie del rapporto, il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il
contraente ceduto;
-rapporti tra le attuali parti del rapporto, contraente ceduto può opporre al cessionario le eccezioni
fondate sul contratto oggetto di cessione; -rapporti fra le parti della cessione, il cedente deve
garantire la validità del contratto ceduto. Subcontratto= quando la parte di un contratto fa, con una
diversa controparte, un altro contratto, il cui oggetto si identifica, con l’oggetto del primo o lo
presuppone.
CAP 29 – EFFETTI DEL CONTRATTO, INTERESSI DELLE PARTI E AUTONOMIA PRIVATA
Vi sono mezzi con cui le parti possono far sì che la produzione degli effetti operi secondo
modalità diverse da quelle normali (rendono gli effetti più conformi ai propri interessi).
Condizione= le parti influiscono sull’esistenza degli effetti del contratto; termine, influiscono sulla
dimensione temporale degli effetti; contratto preliminare, le parti giocano con il tempo degli effetti,
rinviando al futuro gli effetti finali e nell’immeditato quelli preparatori; contratto fiduciario realizzano
con una certa combinazione di effetti reali e obbligatori i loro interessi; simulazione del contratto,
sovrappongono agli effetti contrattuali realmente desiderati un’apparenza di effetti contrattuali
diversi.
CONDIZIONE= clausola che subordina gli effetti contrattuali al verificarsi di un avvenimento futuro
e incerto. 2 tipi:
-sospensiva, blocca agli effetti del contratto, in attesa di vedere se l’evento da essa previsto si
verificherà (fattispecie a formazione progressiva per effetti, non basta conclusione contratto, ma
occorre l’elemento della condizione);
-risolutiva, consente l’immediata produzione degli effetti contrattuali, ma li farà venire meno se
l’evento da essa previsto si verificherà. La disciplina della condizione può applicarsi anche agli atti
unilaterali inter vivos con contenuto patrimoniale (recesso). Esistono atti a cui è vietato apporre
condizioni (matrimonio, eredità).
Condizione legale evento futuro e incerto al quale non la volontà delle parti, ma la legge,
subordina la produzione degli effetti contrattuali. Le condizioni si possono classificare alla natura
dell’evento futuro e incerto:
-potestativa, se l’avveramento del fatto dipende dalla volontà di una delle parti;
-casuale, se il verificarsi dell’evento è indipendente dall’iniziativa delle parti;
-mista, se al verificarsi dell’evento concorrono insieme la volontà di una parte e circostanze
estranee a questa;
-meramente potestativa, se il verificarsi dell’evento dipende dal puro e semplice arbitrio di una
parte. Se una tale condizione è sospensiva, il contratto che subordina il trasferimento di un diritto
è nullo.
Il genere di evento fa classificare la condizione come: -illecita, contraria a norme imperativa= il
suo inserimento confligge con interessi generali; -impossibile, la condizione riferita a un evento
che non può realizzarsi (manca incertezza). Per trattamento del contratto: -se condizione
impossibile è sospensiva, effetti non si producono e quindi il contratto è nullo; -se condizione
impossibile è risolutiva, effetti del contratto dovrebbero cessare in un momento che non verrà mai
e si continueranno a produrre (condizione si considera non apposta).
PENDENZA fase in cui, concluso il contratto condizionato, permane l’incertezza sul verificarsi o
meno dell’evento.
Le parti: -diritto condizionato, chi ha ceduto un diritto sotto condizione sospensiva o chi ha
acquistato un diritto sotto condizione risolutiva (ha il diritto ma ha prospettiva di perderlo se
condizione si avvera); -aspettativa di diritto, chi ha acquistato un diritto sotto condizione
sospensiva o chi ha ceduto un diritto sotto condizione risolutiva (non ha diritto, ma prospettiva di
acquistarlo se condizione di avvera). Il titolare del diritto condizionato può esercitarlo con 3 atti:
-atti di disposizione (vendere, donare); -atti di amministrazione;-atti di godimento. Il titolare del
diritto condizionato potrebbe essere tentato di farne uno negligente, così da pregiudicare
l’aspettativa di controparte che acquisterebbe un bene trasformato. La legge lo autorizza ad
utilizzare atti conservativi (quando titolare del diritto condizionato non osserva l’obbligo imposto):
deve, in pendenza di condizione, comportarsi secondo buonafede per conservare integre le
ragioni dell’altra parte. La violazione dell’obbligo di buonafede in pendenza= mancato
avveramento di condizione.
Lo stato di pendenza si chiude quando l’incertezza dell’evento viene meno, perché si avvera o
manca. Se manca, la situazione esistente durante la pendenza si consolida; se condizione si
avvera, la situazione esistente durante la pendenza si rovescia: avverandosi condizione
sospensiva, si producono effetti contratti; avverandosi condizione risolutiva, gli effetti del contratto
vengono meno. I nuovi effetti determinati da avveramento sono condizionati da retroattività per
cui retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto. Essa può essere esclusa da volontà
delle parti o da natura del rapporto. Il termine è la clausola che disloca gli effetti contrattuali nel
tempo. Esso è un fatto certo: -iniziale, effetti si produrranno; -finale, effetti cesseranno (salvo
proroga). Esso non è retroattivo.
Se termine non indicato, il contratto si considera indeterminato o si colma con norma dispositiva.
Il contratto preliminare= le parti si obbligano a concludere in futuro un determinato contratto, del
quale hanno già concordato gli elementi essenziali, ma del quale desiderano rinviare gli effetti
(contratto definitivo). Per effetto di esso, il futuro compratore non acquista ancora la proprietà
dell’appartamento, che rimane al futuro venditore, né sorge ancora l’obbligo di pagare. Da tale
contratto nasce solo l’obbligo di concludere un contratto definitivo di compravendita. Il contratto
preliminare ha effetti obbligatori e non reali. Richiesta della stessa forma per il contratto definitivo.
Preliminare unilaterale= solo uno dei due contraenti è obb