Le persone fisiche e il rapporto giuridico
La persona fisica
Ci siamo chiesti quali siano le persone, quali sono le entità capaci di stare in un rapporto giuridico?
Cos’è un rapporto giuridico
È persona nel senso giuridico, quell’entità che è capace di essere autonomo titolare di diritti e destinatario di obblighi. (Autonomo, capace quell’entità. È autonoma).
Esempio: studenti della classe di diritto privato del corso di laurea in Giurisprudenza, un’entità nel senso fisico, ma non una persona giuridica. Non siamo autonomamente titolari di diritto o destinatari di obblighi ma l’entità collettiva non lo è. Se decidessero di acquistare un apparato elettronico e facessero una colletta per una videocamera ad esempio, di chi sarebbe? Della classe? No, ma di ciascuno degli studenti per quote. Sarebbero comunisti rispetto la videocamera. Ma la classe non sarebbe proprietaria della videocamera poiché non ha personalità giuridica, quindi ciascuno di noi può chiedere la divisione del bene di cui sono comunista/comproprietario. Nel caso della videocamera, bisogna venderla e dividere il guadagno. Questo lo dice l’art. 1111 del c.c. (libro III).
Esempio: La FIAT è un’entità collettiva con capacità giuridica, quindi autonomo titolare di diritti e destinatario di obblighi. Se essa acquista un capannone, è di proprietà della FIAT non dei suoi soci.
Quali sono le entità che hanno la capacità giuridica?
Persone fisiche e persone giuridiche.
Persona fisica
Gli esseri umani nati. Per il solo fatto di essere nato, l’essere umano acquista la capacità giuridica. È dotata di capacità giuridica. Questo è riportato nell’art. 1 del c.c., questo suscita in noi la necessità di riflettere su come il c.c. è organizzato:
- Articolato in 6 libri (come un romanzo è articolato in capitoli, il c.c. lo è di libri)
- I Libri sono a loro volta articolati in titoli (come ad esempio, i paragrafi)
- I titoli sono quasi sempre organizzati in capi
- I capi sono organizzati talvolta in sezioni
- Il comma è il primo periodo prima di un punto a capo
- Capoverso è il secondo comma
Libro I: Delle persone e della famiglia
- Titolo I: Delle persone
- Titolo II: Delle persone giuridiche
Il titolo I non è articolato in capi, il titolo II sì, poiché le persone fisiche sono di “un tipo solo”, le persone giuridiche invece sono “di tanti tipi diversi”.
L’art. 1 recita: “La capacità giuridica (della persona fisica) si acquista al momento della nascita.”
Norma che afferma due cose:
- È sufficiente nascere per essere titolare di un diritto (nel diritto Romano e in tempi abbastanza recenti, non è così. È una prerogativa della civiltà moderna. A partire dal 1800 si è affermata).
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Diritto privato
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