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COSA VUOL DIRE?
Es in cui la legge prevede la capacità giuridica del concepito:
Dopo la parola nascita, nel c.c., vi si trova una parentesi graffa e un numero. Essi sono inserriti
dall’editore, non sono nell’originale versione del 1942, e non è detto che siano tutti uguali. Essi
sono i rinvii interni, presenti “nei casi in cui la legge…. “ E l’editore ci indica quali casi.
Art 462 è nel libro II; capacità di succedere delle persone fisiche: sono capaci di succedere i
soggetti che abbiano la capacità giuridica. Eccezionalmente, a differenza del titolo I, anche i
concepiti sono capaci di succedere!
Se tizio è proprietario di una casa e muore nel momento in cui ha concepito un figlio, quella casa
diventa di proprietà del figlio, anche se nel momento in cui è morto fosse già stato concepito
(altrimenti non sarebbe suo figlio).
Perché è importante la precisazione? Gli eredi, se non c’è testamento, sono la moglie e il figlio. O
solo la moglie e i suoi discendenti (di lui) mentre il figlio esclude tutti gli altri diversi dalla moglie.
Qual’è l’efficacia precettiva di quella precisazione? Se il sig. muore e ha un figlio ed una moglie e il
figlio muore subito dopo il padre, la casa và alla madre del figlio. Se il sig.,muore senza figli la casa
va alla moglie e ai genitori di lui. Se noi attribuissimo la casa solo al concepito ed esso non
nascesse, il patrimonio passerebbe ai suoi eredi, cioè sua madre. La legge provvisoriamente
attribuisce la proprietà al concepito, e se non nasce è come se non fosse mai esistito. Se nasce
morto, è come se non fosse mai esistito. Se nasce e vive per un minuto, poi muore, è stato persona
giuridica per un minuto.
Il codice segue a grandi linee lo stesso ordine espositivo che siamo seguendo; quello che si segue
nel diritto dai tempi del diritto Romano. Il c.c. francese è organizzato esattamente nello stesso
modo.
Il codice civile dopo essersi occupato della definizione delle persone, fisiche e giuridiche, poi parla
delle persone fisiche nell’ambito familiare. Mentre la disciplina della persona giuridica è composta
così: una piccola parte nel libro I, titolo II, ma la parte più corposa è nel libro V, dove vi sono le
norme dedicate alla vita lavorativa e il lavoro, nella parte commerciale. Poi, si occupa della persona
fisica nella sua morte.
Libro II: Delle successioni.
Libro III: Della proprietà
Libro IV: Delle obbligazioni
Libro V: Del Lavoro
Libri VI: Della tutela dei diritti
Nei libri III e IV sono descritti i diritti.
Libro VI vi sono frammentate tutte le norme che il legislatore non sapeva dove inserire, dunque
sono miste. CAPACITA’ DI AGIRE DELLA PERSONA FISICA:
è la capacità di gestire i diritti di cui la persona è titolare e di adempiere agli obblighi che fanno
capo la persona, è la capacità di esercitare i diritti e adempiere agli obblighi.
I diritto vengono esercitati attraverso manifestazioni di volontà. La fotografia dei diritti, non è data
solo dalle norme, ma anche dalle volontà, gli incroci di volontà sono contratti (obbligo del barista di
farvi il caffè e il nostro obbligo di pagarlo)
Il patrimonio del soggetto deriva fra l’altro da una manifestazione di volontà e viene ogni giorno
esercitato dalla volontà cui l’individuo manifesta. Una persona fisica può non avere la capacità di
gestire il suo patrimonio poichè esistono degli episodi di “incapacità di agire”
delle persone fisiche in tutto i in parte sono incapaci di esercitare obblighi e doveri di cui sono
titolari.
IPOTESI:
Incapacità legale, giudiziale e naturale (di tutto ciò si obbliga il libro I)
Incapacità Legale:
è incapace legale colui che si trova in una situazione in quale la legge priva la capacità al soggetto
come ad es il minorenne che non può manifestare volontà sul suo patrimonio, che non può
nemmeno vendere la casa di cui è proprietario, i suoi beni.
Se lo fa, il contratto è annullabile.
Incapacità giudiziale:
Che deriva da un provvedimento di un giudice relativo ad una determinata persona: le ipotesi sono 3
nel diritto privato (nel penale di più):
Interdizione (più grave) – capo II titolo XII Libro I –
un soggetto non è in grado di capire cosa gli succede attorno e di manifestare quindi una volontà
consapevole, per una radicale definitiva malattia fisica o pshichica. Art 414 “il maggiore di età e il
minore emancipato i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende
incapaci di provvedere ai propri interessi possono essewre interdetti” la loro capacità di agire è
totalmente cancellata, quindi la legge indica delle persone che ne facciano le veci. Per il minorenne
sono i genitori, per il maggiorenne è il tutore che manifesta la volontà in nome e per conto
dell’incapace.