Diritti reali
Tradizionalmente si ritiene che i diritti reali siano caratterizzati da:
- Immediatezza, possibilità per il titolare di esercitare direttamente il potere
sulla cosa, senza necessità della cooperazione di terzi;
- Assolutezza, dovere di tutti i consociati di non interferire con il titolare del
diritto nell’esercizio dello stesso;
- Inerenza, opponibilità del diritto a chiunque possieda o vanti diritti sulla cosa.
Tuttavia si è osservato che questi tre caratteri tradizionali dei diritti reali
non caratterizzino sempre e solo i diritti reali, immediatezza per esempio
difetterebbe in caso di servitù negative, mentre ricorrerebbe in caso di locazione o
comodato.
Anche se manca una specifica previsione normativa a riguardo,
tradizionalmente si ritiene che i diritti reali siano a numero chiuso, è precluso ai
privati creare diritti reali diversi e ulteriori rispetto a quelli espressamente
previsti dalla legge; ne consegue la stretta tipicità di tali diritti, è preclusa di
regola la possibilità all’autonomia privata di modifica contenuto essenziale
dei singoli diritti reali. Questo per impedire che i privati possano moltiplicare
limiti e vincoli destinati a comprimere poteri del proprietario, con rischio di
rendere inefficiente gestione del bene; e per tutelare i terzi che, volendo acquistare
diritti sul bene, devono necessariamente essere messi in grado di conoscere
esattamente i vincoli che gravano sul bene.
Tra i diritti reali si è soliti distinguere tra la proprietà e i diritti reali che
gravano sui beni di proprietà altrui, che coesistono con il diritto del proprietario. I
diritti reali su cosa altrui poi si distinguono in diritti reali di godimento,
come superficie, enfiteusi, usufrutto, e diritti reali di garanzia.
Collegate a situazioni dei diritti reali solo le obbligazioni propter in rem o obbligazioni
reali, dato che si individua la persona dell’obbligato in base alla titolarità di
un diritto reale su un bene.
Si dubita che all’autonomia privata sia consentito creare obbligazioni reali
atipiche.
Proprietà
-
Ai sensi dell’art 832 il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in
modo pieno ed esclusivo entro però i limiti e con osservanza obblighi stabiliti
dall’ordin. Proprietà che dunque conferisce al proprietario il potere di
godimento del bene, trarre dalla cosa le utilità che la stessa fornisce
decidendo se come e quando farne uso; e il potere di disposizione del bene,
potendo il proprietario decidere se cedere ad altri in tutto o in parte diritti
sulla cosa. Proprietà caratterizzata in linea di principio dalla pienezza,
attribuzione al proprietario di fare ciò che vuole del bene su cui cade proprietà, e
dall’esclusività, diritto attribuito al proprietario di vietare ogni ingerenza di terzi
nell’esercizio del diritto di proprietà. In realtà le caratteristiche della pienezza e
dell’esclusività sono proprie ormai solo dei beni di uso strettamente
personale. Infatti per quanto riguarda altri beni, come quelli utilizzati nell’esercizio
dell’impresa, l’ordin non rimette integralmente al proprietario scelte in ordine al loro
utilizzo.
Proprietario che può godere e disporre della cosa in modo pieno ed
esclusivo, ma sempre entro i limiti e con osservanza obblighi stabiliti
dall’ordinamento.
Dopo serie di artt. 833-838 relativi alla proprietà in generale, a prescindere
dalla natura dell’ogg su cui la proprietà ricade, il codice detta disciplina
delle proprietà differenziandole appunto in base all’oggetto: vi è una
disciplina differenziata per le proprietà di beni di interesse storico artistico,
all’839; disciplina per la proprietà rurale, all’846; per la proprietà edilizia,
all’869; per ogni categoria comunque sono state elaborate disp per
conciliare interesse egoistico del proprietario con interesse degli altri
proprietari e della collettività.
Assoluto e pieno distacco dalla concezione della proprietà liberal ottocentesca con la
Costituzione, infatti, a differenza di quanto disposto dallo statuto albertino, non è più
dichiarata inviolabile, anche se al 42 si dichiara solennemente che la proprietà
privata è riconosciuta e garantita dalla legge (quindi legislatore ordinario non può
escludere in toto la proprietà privata, ma può escludere la sua ammissibilità per
determinate categorie di beni, come si legge al 43 cost. ) , non rientra neanche tra
i principi fondamentali né tra i diritti di libertà, è nel titolo relativo ai
rapporti economici, artt. 42-44 Cost.
Legislatore che è legittimato ad intervenire per delineare, con riferimento a singole
categorie di beni, il contenuto dei poteri, di godimento e/o di disposizione che
competono al proprietario, per garantire l’esercizio del diritto di proprietà realizzi
comunque una funzione sociale, vedi il 44 cost.
Disciplina della proprietà che non si esaurisce più nelle sole disposizioni nazionali che
la regolano, ma si è arricchita con le disposizioni sovranazionali, derivanti per esempio
dalla cedu o dalla carta dei diritti fondamentali dell’ue, che inducono a interrogarsi se
la proprietà, centrale e fondamentale materia di dette carte, non si stia delineando
sempre più come diritto fondamentale.
Proprietà tradizionakmente si ritiene caratterizzata da:
- Elasticità: poteri del proprietario possono essere compressi da coesistenza
sullo stesso bene o di altri diritti reali o di vincoli pubblicistici, solo che i poteri
del proprietario si riespandono in automatico non appena cessano diritti reali
altrui o vincoli pubblicistici.
- Imprescrittibilità: anche se art. 948 riferisce imprescrittibilità non alla
proprietà ma all’azione di rivendicazione è pacificamente accettato il fatto che
la proprietà non si può perdere per il non uso.
- Perpetuità: opinione diffusa che se la proprietà fosse ad tempus sarebbe in
contraddizione col concetto stesso di proprietà.
- Espropriazione e indennizzo
Art. 42 co.3 cost. dispone che la proprietà privata può essere, solo nei casi previsti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’ interesse generale. Norma
che tende a trovare un punto di equilibrio tra l'interesse del proprietario alla
conservazione del suo interesse e interesse della collettività ad utilizzarlo ai fini di
pubblico interesse.
La costituzione prevede che la posizione del privato possa essere sacrificata
solo in presenza di: un interesse generale, una revisione legislativa che lo
consenta, ossia di una riserva di legge, o di un indennizzo che compensi dunque il
privato del sacrificio che subisce nell’interesse della collettività.
Ma cosa si intende per espropriazione? si deve ritenere superata la concezione
tradizionale secondo cui si avrebbe espropriazione soltanto nel caso del
trasferimento della titolarità di un bene dal precedente proprietario
espropriato ad un altro soggetto pubblico o privato. Espropriazione detta
traslativa. Tuttavia la Corte costituzionale ha chiarito fin da subito, stiamo
parlando dunque di oltre mezzo secolo fa, che rientrino all’interno
dell’espropriazione anche quelle limitazioni che, pur non determinando per il
proprietario la perdita del suo diritto di proprietà, sono tali da svuotare di
contenuto il diritto stesso di proprietà, incidendo sul godimento del bene
tanto profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione
inerente alla natura del bene stesso. Tale espropriazione è detta
espropriazione larvata.
La Corte inoltre Distingue fra disposizioni che si riferiscono ad intere
categorie di beni sottoponendo tutti i beni appartenenti ad una categoria ad
un particolare regime di godimento e di disposizione, come è il caso ad
esempio dei beni culturali, il che comporta restrizioni anche molto penetranti ai
poteri di godimento ma non causa espropriazione ma una conformazione del
contenuto del diritto di proprietà sui beni appartenenti a quella della
categoria e non comportano indennizzo; da quest'ultimo tipo di disposizione la
Corte da distingue un secondo tipo che invece riguarda singoli cespiti
restringendo i poteri del proprietario rispetto a quelli riconosciuti ad altri
proprietari di beni della stessa natura, in tale caso rientrano queste
disposizioni rientrano nel concetto di espropriazione e necessitano
l'indennizzo (Può essere ad esempio il caso del proprietario di un terreno limitrofo
l'aeroporto che vede espropriato il proprio terreno per ragioni di sicurezza inerenti i
voli che si effettuano appunto nell’ aeroporto).
Altro problema oltre a quello di definizione di espropriazione è quello relativo ai criteri
cui il legislatore deve attenersi per determinare l'indennizzo da
corrispondere al soggetto che subisce l'esproprio. La Corte costituzionale
dunque ha escluso che l'indennizzo debba necessariamente consistere nell’integrale
risarcimento del sofferto dal proprietario espropriato e dunque non è richiesto che
l'indirizzo sia pari al valore venale del bene, ma la stessa Corte ha allo stesso
tempo escluso che l'indennizzo possa essere stabilito dal legislatore in termini
meramente simbolici e infatti deve rappresentare un serio ristoro del
pregiudizio conseguente all'espropriazione.
Tuttavia è intervenuta in materia la Corte europea dei diritti dell'uomo e ha
stabilito che solo un indennizzo integrale può essere considerato idoneo a
mantenere un giusto equilibrio tra la necessità dell interesse generale della
collettività e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo. E dunque
è terminata la il lungo periodo in cui il legislatore italiano a tutela delle esigenze e di
bilancio degli enti esproprianti aveva quantificato degli indennizzi fortemente
penalizzanti per l'espropriato dal momento che la Corte costituzionale aveva stabilito
che l'indennizzo non doveva essere l'integrale risarcimento del danno.
Per incentivare la cessione volontaria della proprietà del bene dall’
espropriando al beneficiario dell'espropriazione senza la necessità di un
formale atto di esproprio la legge prevede la cessione volontaria a fronte di
un corrispettivo della cessione che sia di regola maggiore rispetto
all'indennizzo.
Dopo l'entrata in vigore della riforma del titolo V della cost. si è aperto un dibattito
se e in quale misura quella dell’espropriazione per pubblico interesse sia una
materia rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a quella
concorrente tra stato e regioni ovvero a quella residuale delle regioni, ma
questa è una tesi piuttosto meno elitaria
- La proprietà dei beni culturali
Già il disposto dell'articolo 839 del codice postula un regime particolare
domenicale per le cose di proprietà privata immobili che presentano
interesse storico artistico o etnografico. Tale art del codice appunto si
muove sulla stessa lunghezza d'onda dell'articolo 9 della costituzione,
tuttavia è stata introdotta anche una legislazione speciale in materia introdotta
con il D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, che delinea un particolare regime
proprietario per i beni culturali. Infatti per garantire la protezione e la
conservazione per fini di turno a fruizione in tale decreto impone al privato
proprietario una serie di vincoli: in primis per quanto riguarda il potere di
godimento , infatti è necessario ad esempio l'autorizzazione per l'esecuzione su tali
beni culturali per opere e lavori di qualunque genere; in secundis i limiti concernono
il potere di disposizione, ad esempio deve essere assicurato il diritto di
prelazione dello Stato regione o altri enti pubblici territoriali interessati in
caso di alienazione a titolo oneroso o di conferimento in società. Altresì è
previsto che i beni culturali possono essere espropriati per causa di pubblica
utilità quando l'espropriazione corrisponde ad un interesse a migliorarne
condizione di tutela ai fini della fruizione pubblica.
- La proprietà edilizia
Al proprietario di un'area interessata all’edificazione compete il cosiddetto
ius aedificandi ossia il diritto di costruire. In ogni caso l'attività di costruzione
urbanistica o edilizia dunque trasformazione del territorio può essere svolta solo nel
rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici dei regolamenti edilizi e
della disciplina urbanistico edilizia vigente.
Tradizionalmente gli strumenti urbanistici erano espressione dei
provvedimenti adottati unilateralmente autoritativamente dalla PA. Tuttavia
accanto a tali strumenti di pianificazione attuativa ad iniziativa pubblica la
legge oggi ne conosce altri che fanno ricorso a meccanismi privatistici in
particolare la cosiddetta convenzione di lottizzazione.
Al fine di evitare l'abusivismo edilizio la legge ricorre accanto a strumenti
amministrativi come rimozione o demolizione dell'opera abusiva o sanzione
pecuniaria, anche a strumenti di tipo privatistico, ad esempio: Sanziona con
nullità gli atti Inter vivos che hanno ad oggetto trasferimento o costituzione
di diritti reali su terreni se agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica rilasciato dall'autorità comunale; inoltre impone a
chi abbia violato le disposizioni che regolamentano l'attività edilizia l'obbligo
di risarcire i danni che terzi ne abbiano eventualmente sofferto.
- La proprietà Fondiaria
Ai sensi del’ art 840 co.1 la proprietà del suolo si estende al sottosuolo con
tutto ciò che vi è contenuto e il proprietario può fare qualsiasi escavazione o
opera che non rechi danno al vicino solo per la parte del sottosuolo
suscettibile di utilizzazione secondo un criterio di normalità, Dunque ad
esempio non si potrà opporre alla escavazione di una galleria che non pregiudichi
l'utilizzo della sua proprietà o al passaggio di aerei sopra la proprietà. Limitazione
all’estensione della proprietà al di sopra o al di sotto il suolo dunque in
senso verticale sia quando viene costituito un diritto di superficie.
In senso orizzontale ciascuna proprietà Fondiaria si estende entro i propri
confini. Il proprietario nell'esercizio del proprio potere di godere del bene in modo
esclusivo parla facoltà di recintare il proprio fondo in qualsiasi momento ai
sensi del 841 e può anche impedirne l'accesso a chiunque.
- I rapporti del vicinato
Per contemperare i contrapposti interessi dei proprietari dei fondi contigui,
disciplinando i rapporto del vicinato, il codice detta serie di disp in materia: atti
emulativi, 833; immissioni, 844; distanze, 873, 878 ss; muri, 874 ss; luci e
vedute, 900 ss; acque, 908 ss.
- Atti emulativi
Al proprietario sono preclusi gli atti di emulazione ossia quegli atti che non
hanno altro scopo che nuocere o arrecare molestie ad altri ai sensi dell’833.
Ma affinchè atto di godimento di un bene sia vietato è necessario che concorrano in
base a quanto stabilito dall’ 833 due presupposti, uno oggettivo, ossia
l'assenza di utilità per chi compie l'atto, e l'altro soggettivo, ossia
l'intenzione di nuocere o arrecare molestia ad altri. Si ritiene che non incorra nel
divieto di atti emulativi un comportamento omissivo da parte del proprietario anche se
finalizzato a nuocere al vicino.
- Immissioni
Il diritto di godere del bene in modo esclusivo riconosciuto al proprietario
dall’832 comporta che il proprietario è legittimato ad opporsi a qualsiasi
attività materiale di terzi che si svolge sul suo fondo le cosiddette
immissioni materiali.
Oltre alle immissioni materiali possono avvenire anche le immissioni cosiddette
immateriali è necessario distinguere: Se immissioni rimangono al di sotto della
soglia della normale tollerabilità, ad esempio immissioni sonore che non superano
il rumore di fondo, in tal caso chi le subisce deve sopportarle non ha diritto né a
farla cessare né a riconoscere un ristoro per il disagio ai sensi dell’844; Sei
immissioni superano la soglia della normale tollerabilità ma sono giustificate
da esigenze di produzione, come emissioni sonore provenienti da impianti
industriali, chi le subisce non ha detto di farle cessare ma può ottenere un
indennizzo per il pregiudizio sofferto, l’immissione sarà dunque consentita se non
sia eliminabile o quanto meno riducibile attraverso accorgimenti tecnici non troppo
onerosi, e se cessazione attività produttiva causerebbe alla collettività danno più
grave del sacrificio inflitto ai proprietari; Se invece le immissioni superano la soglia
della normale tollerabilità senza che siano giustificate da esigenze di
produzione, come ad esempio emissioni sonore provenienti da un appartamento
vicino, chi le subisce ha diritto che si c'è sì la prosecuzione e che gli venga
riconosciuto l'integrale risarcimento del danno sia patrimoniale che non
patrimoniale.
In quest'ultimo caso di immissioni l'azione, che si dice reale, rivolta
all’accertamento dell’illegittimità delle immissioni e la condanna loro
cessazione deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo da
cui provengono le immissioni mentre invece l'azione risarcitoria, che si dice
personale, va esercitata contro chi ha concretamente provocato il danno di
cui viene richiesta la riparazione.
La definizione di soglia della normale tollerabilità di un'immissione non
coincide con i limiti previsti da leggi e regolamenti a tutela di interessi generali come
la salute e l'ambiente la quiete pubblica, ma va valutata caso per caso dal punto
di vista del fondo c
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.