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Appunti di diritto privato

Lezione I: 1 ottobre 09

Il contratto è l’atto giuridico più generale e ampio regolato dal legislatore, il quale gli dedica un’amplissima disciplina generale applicabile a qualunque tipo di contratto, dall’articolo 1321 al 1470.

Prima della figura del contratto, su un gradino logico più elevato, c’è una figura ancora più generale anche se di essa non abbiamo traccia nel codice: il negozio giuridico, il quale non è positivamente regolato e non è nemmeno mai nominato dal codice civile.

Il negozio giuridico è una figura contrattuale frutto di un procedimento di astrazione concettuale che muove da singole figure del diritto positivo, guardando le quali i giuristi si chiesero se avessero un denominatore comune. Il negozio giuridico è appunto il nucleo comune di questi atti giuridici, è una dichiarazione o manifestazione di volontà.

Una definizione essenziale di negozio giuridico può essere: manifestazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici che il legislatore riconosce e garantisce. È questa la forza del negozio giuridico perché produce un effetto che è conforme alla volontà delle parti. Tramite il negozio giuridico la volontà del privato viene garantita dal legislatore.

Gli effetti del negozio giuridico si producono se si realizza la fattispecie: se A allora B. Perché la volontà del privato produce effetti? Perché vi è una norma che produce l’effetto voluto dal dichiarante.

Per esempio: l’articolo 1470 c.c.: "Nozione – La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo". L’articolo dispone che la vendita abbia come effetto il trasferimento della proprietà.

Ciò che rileva è la volontà manifestata e non quella interiore → tutela dell’affidamento. Windshield: "il negozio giuridico è una dichiarazione privata di volontà che produce effetti giuridici".

Il negozio giuridico coincide con l’area dell’autonomia privata che si serve del negozio giuridico per raggiungere gli obiettivi che si prefiggono. I privati si autoregolano col negozio giuridico.

Una volta trovata la categoria del negozio giuridico, la si scompone. La dottrina comincia quindi a produrre delle classificazioni interne alla categoria del negozio giuridico: numero di parti, unilaterali, bilaterali, plurilaterali; a chi è imputabile la dichiarazione di volontà; atto patrimoniale o no; atto tra vivi (inter vivos) o a causa di morte (mortis causa); atti gratuiti o onerosi; negozi commutativi o aleatori.

Il negozio giuridico nasce dalla dottrina pandettistica nella prima metà dell’800 in un quadro ideologico imperialista. Tutto ciò supplisce a una mancanza di codificazione. Windshield parla di “forza creativa della volontà”, Savigny di “capacità naturale della persona di indurre mutamenti attraverso la volontà”.

Nel Code Napoleon del 1804 era regolato il contratto. In Germania, non essendoci un codice, si ricorse a una figura ancora più generale del contratto, il negozio giuridico appunto.

In Italia vi fu il Codice Napoleonico per il Regno d’Italia al quale si ispirarono i codici preunitari fino a giungere a quello del 1865. Il codice italiano segue il modello francese con si qualche profilo di indipendenza ma non in questo campo: per il codice la figura più ampia di autonomia che lo Stato riconosce ai privati è il contratto.

Lezione II: 2 ottobre 09

Il negozio giuridico è una manifestazione di volontà diretta alla produzione di effetti riconosciuti e garantiti dall’ordinamento. Il negozio giuridico non si esaurisce nel contratto.

In Italia, in pochi anni, l’orientamento culturale della dottrina nei confronti del negozio giuridico cambia. Il Codice Civile del 1865, seguendo il modello francese del Code Napoleon del 1804, non lo piglia in considerazione e continua a considerare il contratto come la figura che concede ai privati la più ampia autonomia.

16 anni dopo, Emanuele Gianturco indica una strada diversa. Nel 1881 pubblica un libro seguendo il metodo sistematico proprio della pandettistica (che vede nel negozio giuridico uno dei suoi pilastri) abbandonando il modello esegetico. Nel 1882 abbiamo l’alleanza con Austria e Germania e i giuristi italiani cominciano a tradurre le monumentali opere tedesche come quelle di Savigny e di Windshield.

Oltre alla dottrina, anche il Legislatore avverte l’insufficienza del codice civile del 1865 e si rende conto che occorre una legislazione più attuale. Si risolse emanando nel 1882 il Codice del Commercio che segna appunto l’esigenza di una disciplina più moderna e dinamica che tenga conto delle esigenze di mercato.

Il codice civile del 1865 era il codice della proprietà, o meglio ancora della proprietà fondiaria e il Codice del commercio tiene conto dei mutamenti economici avvenuti negli anni successivi divenendo però invasivo perché tendeva a sottrarre spazi di applicazione al codice civile.

Nel 1900 entra in vigore il BGB, altro grande pilastro della cultura giuridica europea insieme al Code Napoleon.

Il BGB è il frutto della pandettistica e quindi dedica un’intera sezione al negozio giuridico, diversamente dal Code Napoleon, dandogli così una dignità positiva. Il BGB comincia a parlare di dichiarazione della volontà e si pone il problema della riserva mentale che si basa su una concezione oggettiva che da valore alla dichiarazione. La tutela dell’affidamento si basa sul principio della riconoscibilità dell’errore da parte dell’altro contraente utilizzando l’ordinaria diligenza.

In Italia larga parte della dottrina suggerisce una codificazione del negozio giuridico e in più la presenza del BGB offrirebbe anche un valido modello a cui ispirarsi. Ciò nonostante il Legislatore sconvolse tutti e invece di accogliere il negozio giuridico rinuncia a codificarlo, rimanendo fedele al modello francese e continuando a considerare il contratto come la figura più ampia.

Per motivare tutto ciò si disse che bisognava adottare il modello dell’economia per evitare di dare dignità positiva a figure puramente concettuali. In realtà, anche il contratto sarebbe da considerare una figura puramente concettuale.

Ad ogni modo questa scelta del Legislatore del 1942 sembrava porre la parola fine al negozio giuridico, il quale era stato rifiutato dal codice del 1865 così come da quello del 1942. Tuttavia il negozio giuridico resta nella cultura giuridica e stranamente la posizione della dottrina, che avrebbe dovuto seguire quella del Legislatore, diverge da esso e continua a parlare di negozio giuridico dedicandogli addirittura opere monumentali.

Emilio Betti scrive nel 1950 “Teoria generale del negozio giuridico” e nello stesso anno altri giuristi scrivono libri sull’argomento: Stalpi, Carioca Ferrara, Scognamiglio.

La dottrina ripropose con forza l’utilità del negozio giuridico andando contro le scelte del Legislatore. Il retroterra culturale del negozio giuridico è una concezione liberale.

Così come venne stravolta la concezione della proprietà, che da esaltazione del diritto del proprietario a diritto al quale si accompagnano doveri per assicurarne la funzione sociale (guardasigilli Dino Grandi), allo stesso modo venne sconvolta anche quella del contratto con l’introduzione del negozio giuridico che attribuisce ai privati una libertà che gli consente di respingere gli attacchi del pubblico.

Alcune sezioni del codice vigente relative al contratto vengono esaltate, altre depresse.

I primi articoli dedicati al contratto (1321, 1322, 1372) sono norme esemplari non soltanto del contratto ma di tutta la categoria degli atti negoziali. Altre norme sono norme che urtano la concezione tradizionale di negozio giuridico, per esempio l’articolo 1339 c.c.: “Inserzione automatica di clausole – Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione della clausole difformi apposte dalle parti”.

L’articolo 1339 stabilisce una disciplina eversiva. Ci sono clausole stabilite dalle parti e altre dallo Stato che si intromette e poi ci sono clausole in sostituzione: le parti hanno stabilito A, B e D, il Legislatore può sostituire la D con la E. non c’è libertà delle parti.

La forza del negozio giuridico stava proprio nel fatto che il Legislatore riconosceva gli effetti voluti dai privati. Se A allora B, ma qui B è diverso da quello che le parti volevano creando la fattispecie A e le parti non possono dire di non volere l’effetto stabilito dal Legislatore.

Le norme sul contratto si trovano nel capo I libro IV titolo II del Codice Civile, dagli articolo 1321 al 1324, che sono le disposizioni più generali x cui sono definite norma basilari.

Art 1324 c.c.: “Norme applicabili agli atti unilaterali – Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”.

La disciplina dell’articolo 1324 cc si applica, in quanto compatibile, anche agli atti unilaterali tra vivi e con contenuto patrimoniale. Si amplia così la disciplina del titolo II.

Che cos’è che rende tipico un atto? Il fatto che abbia un nome proprio o una disciplina propria? L’avere una disciplina.

L’art 1324 ci permette di ampliare la disciplina del contratto permettendoci di individuare una categoria ancora più ampia del contatto, che non si esaurisce in questo ma lo comprende.

Abbiamo quindi il negozio giuridico che il legislatore non ha nominato a l’ha concepito e disciplinato. In questo modo la dottrina ripropone lo studio del negozio giuridico con un aggancio al diritto positivo. L’art 1324 consente di trovare una disciplina che supera il contratto.

Gli articoli del titolo secondo, ossia quelli dal 1321 al 1370, si applicano a tutti i contratti (tipici e atipici) e grazie alla presenza dell’articolo 1324 anche agli atti unilaterali tra vivi con contenuto patrimoniale. Ciò ci fa capire che il negozio giuridico comprende altri tipi di atti che sono fuori dalla portata dell’art 1324 ossia: gli atti mortis causa, e quelli a contenuto non patrimoniale.

Il codice dedica una disciplina generale al negozio giuridico nei limiti dell’art 1324, perché tutte le norme del titolo II si applicano, dove compatibili, unitariamente agli atti unilaterali tra vivi e con contenuto patrimoniale. Questo giudizio di compatibilità si applica in blocco o disposizione per disposizione? Analiticamente quindi disposizione per disposizione.

Dire in quanto compatibili non vuol dire somiglianti perché non si parla di analogia. Si applicano direttamente ma in quanto compatibili.

Art 1236 c.c.: “Dichiarazione di remissione del debito – La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare”.

La remissione è un atto o un negozio unilaterale recettizio, ossia produce effetti, si perfeziona quando la dichiarazione giunge a conoscenza dell’altra parte. L’art 1236 conferisce rilievo anche alla volontà del destinatario la quale, non è richiesta per perfezionare la remissione, ma da la possibilità al debitore di paralizzarla cancellando retroattivamente l’effetto estintivo dell’obbligazione della remissione.

Lezione III: 8 ottobre 09

Titolo II, libro IV → art 1324 cc consente di individuare una categoria di atti più ampia che sembra giustificare la riproposizione del negozio giuridico. Ma questa categoria non comprende gli atti mortis causa e quelli con contenuto non patrimoniale per cui non coincide con il negozio giuridico.

Art 1324 c.c.: “Norme applicabili agli atti unilaterali – Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”.

La dichiarazione simulata è diretta esclusivamente alla produzione di un’apparenza. Ma la simulazione è ricollegata ai contratti, non agli atti unilaterali come ci spiega il legislatore nell’ultimo comma dell’art 1414.

Art 1414 c.c.: “Effetti della simulazione tra le parti – Il contratto simulato non produce effetti tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. (3) Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario”.

Forse si poteva arrivare a questa conclusione anche solo con l’art 1324 in quanto la simulazione rientra tra gli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale.

Art 1434 c.c.: “Violenza – La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo”.

Si può chiedere l’annullamento per violenza di una remissione? Secondo l’articolo 1434 no, perché la violenza è causa di annullamento del contratto e non della remissione che è un atto unilaterale. Si può ricorrere quindi all’articolo 1324 che vuole che si ogni caso ne sia ricercata la compatibilità. Quindi l’articolo si applicherebbe solo alla violenza e non a tutti i vizi della volontà.

Procura: atto unilaterale col quale vengono conferiti i poteri rappresentativi, ed è un atto recettizio.

Si applicano alla procura le norme in materia di simulazione? No, ma si possono applicare quelle riguardanti i vizi della volontà per cui si può chiedere l’annullamento della procura per violenza morale in base all’articolo 1324.

Art 1439 c.c.: “Dolo – Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe accettato. (2) Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contrattante che ne ha tratto vantaggio”.

Si può chiedere l’annullamento della procura per dolo? Si ma non tutte le norme sul dolo si applicano alla procura.

Si può annullare la procura per dolo a vantaggio del terzo? Secondo il secondo comma dell’articolo 1439, il dolo se esercitato dalla controparte provoca annullamento del contratto ma, se esercitato da un terzo, solo se i raggiri erano noti al contrattante che ne ha tratto vantaggio.

Conclusione: l’articolo 1324 consente un’estensione all’applicazione delle norme sul contratto ma non comprende l’intera area del negozio giuridico. Vale solo per gli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale ma tra questi nemmeno a tutti, ci vuole un’analisi caso per caso per valutarne la compatibilità.

L’articolo 1324 si applica soltanto agli atti unilaterali ma può avere anche un’area più vasta, ossia può essere applicabile anche agli atti non negoziali? Secondo la teoria tradizionale no ma in realtà si, un esempio ne è la dichiarazione di scienza.

Art 2730 c.c.: “Nozione – La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. La confessione è giudiziale o stragiudiziale”.

La confessione è una dichiarazione unilaterale che ha valore in sé.

Art 2733 c.c.: “Confessione giudiziale – È giudiziale la confessione resa in giudizio. Essa forma piena prova contro colui che l’ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili. In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice”.

La confessione produce effetti che non dipendono dalla volontà di chi confessa ma fa piena prova perché così è stabilito dalla legge.

Art 2734 c.c.: “Dichiarazioni aggiunte alla confessione – Quando alla dichiarazione indicata all’articolo 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l’altra parte non contesta la verità dei fatti o circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni”.

In questo caso c’è la volontà da parte di chi confessa di scaricare la responsabilità di quanto confessato.

La confessione è una dichiarazione di scienza e non di volontà.

Lezione IV: 9 ottobre 09

Chi afferma che l’art 1324 cc introduce nel nostro ordinamento il negozio giuridico si sbaglia perché gli atti compresi dall’articolo non esauriscono la categoria del negozio giuridico.

L’articolo 1324 non parla, per esempio, degli atti negoziali e esclude alcuni atti unilaterali che devono anche essere compatibili.

Art 1362 c.c.: “Intenzione dei contraenti – Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento...”.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anacleto21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Zimatore Attilio.
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