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Oggi nel nostro ordinamento vige il principio di atipicità? No.
Art 1987 c.c.: “Efficacia delle promesse – La promessa unilaterale di una prestazione non
produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge”.
L’articolo introduce il principio della tipicità delle promesse unilaterali, anzi attua una
rigorosissima tipicità perché fuori dai casi previsti dalla legge le promesse unilaterali non
producono obblighi. E anche vero che le promesse unilaterali non sono contratto ma grazie
all’Art 1324 c.c. (“Norme applicabili agli atti unilaterali – Salvo diverse disposizioni di legge, le norme
che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi
le norme sui contratti si applicano anche agli atti unilaterali.
contenuto patrimoniale”)
Art 2249 c.c.: “Tipi di società – Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività
commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di
questo titolo. (2) Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa sono
regolare dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la
società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. (3) Sono salve
le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio
di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione delle società secondo un
determinato tipo”.
La società è un contratto plurilaterale ed è lo strumento dell’attività economica più complessa
ed evoluta. L’articolo 2249 stabilisce che le parti possono scegliere fra i diversi tipi di società
previsti dal codice, ma non possono dare vita, secondo la dottrina prevalente, a tipi di società
diversi da quelli espressamente previsti (inammissibilità delle società atipiche) anche se
gli schemi societari legali non sono rigidi ed è tollerata l’introduzione di alcune clausole
contrattuali atipiche.
Là dove il Legislatore vuole esercitare un controllo maggiore introduce il principio di tipicità.
Contratti agrari. Nella disciplina dei contratti agrari assistiamo al passaggio a un regime che si
è irrigidito progressivamente fino a una rigidissima tipicità alla quale si è addirittura affiancato
il numero chiuso o meglio il numero unico perché è rimasto in vita un modello solo.
Il codice del 1865, ricordato come il codice della proprietà fondiaria e della borghesia agraria,
considerava la terra come un fattore produttivo enorme e prevedeva un modello contrattuale
ampio e generico, quello della locazione nel quale entrava un po’ di tutto, tra cui i rapporti di
associazione agraria che erano una sterminata varietà perché legati a consuetudini
diversificate da paese a paese.
Altro è il rapporto commutativo altro è quello associativo. Nel 1865 i contratti commutativi e
quelli associativi stavano insieme in questo grande contenitore della locazione.
Nel 1922 si introduce la Carta della mezzadria, ispirata alla filosofia fascista. La mezzadria è
un contratto diverso dalla locazione perché mezzadro e concedente dividono un rischio, cosa
che non succede nell’affitto, dove il concedente ha un canone fisso.
Il Codice Civile del 1942 rompe il contenitore ampio e generico della locazione che partorisce
una serie di contratti distinti: c’è la locazione ma anche l’affitto, dal quale l’affitto del fondo
rustico.
Infine il Legislatore enuclea tutti i rapporti di associazione agricola, spostandoli dal IV libro,
quello sulle obbligazioni, al V, sul lavoro. Se a tutto ciò si aggiunge la presenza del secondo
comma dell’articolo 1322 cc abbiamo un’esplosione del sistema contrattuale.
Tuttavia questa ricchezza di sistemi contrattuali si trasformò nella volontà del Legislatore di
controllare i contratti agrari e lo fece bloccando tutto. Bloccò la durata dei contratti con i
“provvedimenti vincolistici” e inseguito congelò i contratti di affitto e di associazione agraria. Vi
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era però la promessa di sistemare il sistema del contratto agrario. Fu qui che il Legislatore
elaborò il meccanismo dell’equocanone e lo fece a metà degli anni ’50 per i fondi rustici.
Ma il Legislatore non si limitò ad agire sui singoli contratti ma anche sui tipi, con la legge 15
settembre 1964 n. 756.
Art 3 l n. 756/1964: “Divieto di nuovi contratti di mezzadria - A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria. (2) I
contratti stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli. La nullità ai
sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha
avuto esecuzione. (3) Agli effetti del primo comma non si considerano nuovi contratti quelli
stipulati per estendere il fondo oggetto del contratto al fine di adeguarlo alle esigenze della
famiglia colonica e della buona conduzione”.
Nel 1942 il sistema dei contratti agrari si arricchisce e cresce ma nel 1964 succede l’opposto:
cassazione di tipi esistenti -> forma di detipizzazione.
Art 13 l n. 756/1964: Contratti atipici - A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge non possono essere stipulati contratti agrari di concessione di fondi rustici che
non appartengano ad alcuno dei tipi di contratti regolati dalle leggi in vigore. (2) Ai contratti
agrari non appartenenti ai tipi suddetti, si applicano le seguenti norme. Ai contratti che
contengono elementi comuni ad uno o a più tipi di contratto si applicano esclusivamente le
disposizioni che regolano il contratto tipico o il tipo di contratto prevalente. Ai contratti che non
hanno alcun elemento dei tipi regolati dalle leggi in vigore, si applicano esclusivamente le
disposizioni di tali leggi che regolano il tipo di contratto più analogo. Se nel contratto sono
prevalenti o più analoghi gli elementi propri del contratto di lavoro subordinato si applicano
esclusivamente le norme dettate per questo ultimo tipo di contratto . Se nel contratto
prevalgono o sono più analoghi gli elementi dell’enfiteusi, da valutarsi secondo i criteri e nei
limiti fissati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano esclusivamente le norme
regolatrici del rapporto enfiteutico, il tutto in conformità e secondo le disposizioni previste dalla
legge anzidetta. Le norme del presente articolo si applicano anche ai contratti in corso”.
Il Codice Civile non parla mai di “contratti atipici”. L’articolo introduce una rigorosa tipicità.
Questa legge non solo introduce la tipicità ma riduce il numero dei contratti perché abroga la
mezzadria, irrigidendo il sistema e stabilendo anche come ci si deve comportare di fronte a
contratti con caratteristiche originarie o miste. -> teoria della prevalenza.
XI lezione: 5 novembre 09: dalle 9:30 alle 10:30
Il codice del 1942 compie la enucleazione della categoria dei contratti di associazione agrari
che si differiscono così dallo schema cumulativo della locazione. Abbiamo quindi contratti
agrari tipici e anche la possibilità di concluderne di atipici.
Nel 1964 entra in vigore una legge di riforma dei contratti agrari che prima di tutto detipizza il
contratto di mezzadria. Poi l’articolo 13 di questa legge introduce il principio del numero chiuso
(numerus clausus) creando una rigida tipicità. Si stabilisce infine che, se si concludono contratti
che hanno caratteristiche miste, ossia presentano le caratteristiche di più contratti diversi, al
contratto verrà ricollegato l’effetto di quel contratto tipico che risulta prevalente nel contratto
misto.
Nel 1971 viene introdotta una legge di riforma di quella del 1964 la quale trasforma in
contratto di affitto tutti i contratti che contengono una seppur piccola caratteristica propria del
contratto di affitto (e ciò anche se questa caratteristica non è prevalente). In questo modo il
Legislatore si fa più prepotente perché non asseconda la scelta delle parti ma anzi la contrasta
trasformando un contratto associativo in uno commutativo.
L’articolo 11 della legge del 1971 creò molti contrasti perché i proprietario si dichiararono
espropriati del bene di cui erano titolari e ciò “in corsa”, nel senso che la legge imponeva la
trasformazione di un contratto al quale prima era collegata una disciplina diversa.
Un riforma (molto attesa) della materia arriva con la legge 203/1982 che tuttavia comportò
un ulteriore irrigidimento del sistema tant’è che alcuni chiesero un ritorno all’autonomia privata
sancita dall’articolo 1322 cc. 17
Art 25 l. 203/82: “Conversione dei contratti associativi - Entro quattro anni dall'entrata in
vigore della presente legge i contratti di mezzadria e quelli di colonia parziaria anche con
clausola migliorataria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto
stabilito dagli articoli 28, 29, 36 e 42”.
L’articolo guarda sia al passato, per il quale era già stata stabilita la conversione in contratto di
affitto, e guarda anche al futuro perché il Legislatore si inventa una nuova tecnica formale (così
come negli anni ’50 si era inventato l’equo canone), quella della “riconduzione all’affitto”.
Equo canone: Per equo canone, viene inteso il canone di locazione il cui ammontare non è
lasciato alla libera contrattazione delle parti, ma è stabilito dalla legge, secondo parametri
generali, riferiti al tipo di immobile (rurale, ultrapopolare, popolare, economico, civile,
signorile), al livello di piano (considerando anche o meno la presenza dell'ascensore), allo stato
di conservazione (relativamente anche alle parti comuni dell'edificio), alla zona, alle dimensioni
della città.
Art 27 l. 203/82: “Riconduzione all'affitto - Le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si
applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge,
aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di
fondi rustici”.
In questo modo il contratto sarà sottoposto automaticamente alla disciplina dell’affitto. Non si
può fare più nulla di quello previsto dall’articolo 1322 cc: alla pluralità di tipo di contratti agrari
si sostituisce un tipo unico.
Art 2141 c.c.: “Nozione – Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale
capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l’e