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RIMEDI CONTRO IL DANNO
1) Risarcimento del danno
2) Riparazione in forma specifica
Se il danno consiste nella distruzione, nell’alterazione, nel danneggiamento di un bene, il risarcimento in forma specifica potrebbe realizzarsi,
rispettivamente, nella dazione di una cosa eguale a quella distrutta, nell’esecuzione delle opere necessarie a ricondurre la cosa nel pristino
stato, nella riparazione materiale del bene danneggiato.
Ove il danneggiante non sia chiamato a provvedere direttamente alla riparazione, il risarcimento in forma specifica si tradurrà nell’obbligo di
prestare una somma pari ai costi occorrenti per la riparazione. Mentre, se il risarcimento fosse stato richiesto per equivalente, il danneggiante
avrebbe dovuto prestare una somma pari alla differenza tra il valore del bene prima e il valore del bene dopo il sinistro.
Se il danneggiato richiede il risarcimento in forma specifica, il giudice può negarglielo se la reintegrazione in forma specifica risulti, in tutto o in
parte, impossibile o eccessivamente onerosa per il debitore.
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRA – CONTRATTUALE
RESPONSABILITA' EXTRA-CONTRATTUALE
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE
•ONERE DELLA PROVA •ONERE DELLA PROVA
grava sul debitore nei confronti del quale è grava sul danneggiato
richiesto il risarcimento •DANNI IMPREVEDIBILI
•DANNI IMPREVEDIBILI sono risarcibili
non sono risarcibili salvo il caso di
inadempimento doloso •PRESCRIZIONE
- abbreviata di 5 anni
•PRESCRIZIONE - 2 anni per i danni causati dalla circolazione di
ordinaria di 10 anni veicoli
- prescrizione più lunga se il fatto costituisce
reato
La differenza di fondo che contrappone responsabilità contrattuale, da un lato, e responsabilità extracontrattuale dall’altro, risiede nel fatto
che la prima sanziona l’inadempimento di un’obbligazione già esistente, la seconda sanziona un fatto illecito dannoso dando vita ad
un’obbligazione che in detto fatto trova la sua fonte.
Peraltro, le due responsabilità differiscono anche quanto a disciplina:
a) Mentre la responsabilità contrattuale non presuppone la capacità di intendere o volere dell’obbligato, la responsabilità
extracontrattuale richiede la capacità di intendere e volere dell’autore dell’illecito dannoso
b) Mentre la responsabilità contrattuale importa la risarcibilità del solo danno prevedibile nel tempo in cui è sorta l’obbligazione, la
responsabilità extracontrattuale importa la risarcibilità sia dei danni prevedibili, sia dei danni imprevedibili.
c) Mentre il diritto al risarcimento del danno da inadempimento è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, il diritto al
risarcimento del danno da illecito extracontrattuale è soggetto a prescrizione breve quinquennale.
d) Mentre nella responsabilità contrattuale il creditore danneggiato che agisce per il risarcimento ha l’onere di provare il suo credito, il
danno di cui chiede il ristoro, il nesso causale fra danno lamentato e inadempimento allegato, nella responsabilità extracontrattuale
il danneggiato che agisce per il risarcimento ha l’onere di provare non solo il danno di cui chiede ristoro e il nesso causale ma anche il
fatto illecito, nonché la colpa o il dolo del danneggiante.
LE ALTRI FONTI DELLE OBBLIGAZIONI
Fonti legali di obbligazione sono:
a) La gestione di affari altrui
b) Pagamento dell’indebito
c) Arricchimento senza causa
GESTIONE DI AFFARI ALTRUI
(art.2028) Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finchè
l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso. L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato muore prima che
l’affare sia terminato, finchè l’erede possa provvedere direttamente.
La gestione d’affari, dunque, nasce da un facere del gestore che si esplica nel compimento di atti obiettivamente utili all’interessato.
Presupposti perché trovi applicazione la disciplina della gestione d’affari sono:
a) L’impedimento dell’interessato a provvedere ai propri interessi o la sua non opposizione all’ingerenza del gestore
b) La consapevolezza del gestore di curare un interesse altrui
c) La spontaneità dell’intervento del gestore, che non deve essere obbligato
d) L’utilità iniziale della gestione
Qualora concorrano tali presupposti, sorgono:
1) In capo al gestore l’obbligo di continuare la gestione intrapresa fino a quando l’affare sia completato, ovvero fin quando l’interessato
possa intervenire direttamente. Sempre in capo al gestore sorgono, poi, le obbligazioni che gli deriverebbero da un mandato.
2) In capo all’interessato l’obbligo di adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui e l’obbligo di tenere indenne il
gestore dalle obbligazioni che questi abbia assunto per conto di lui, ma in nome proprio. Sempre in capo all’interessato sorge poi un
obbligo di rimborsare al gestore le spese necessarie o utili che quest’ultimo abbia affrontato nell’interesse del dominus stesso.
Poiché la gestione di affari implica il sorgere di obbligazioni in capo al gestore, la legge richiede la sua capacità di agire.
Se la gestione viene posta in essere da un soggetto che credeva di gestire un affare proprio, il dominus può ratificare la gestione.
PAGAMENTO DELL’INDEBITO
(art.2033) L’adempimento serve ad estinguere un’obbligazione. Ora, se taluno effettua un adempimento senza che preesista un debito, chi l’ha
eseguito ha diritto alla restituzione della prestazione non dovuta, o come si dice, alla ripetizione dell’indebito.
E’ necessario distinguere tra:
a) Indebito oggettivo, che si ha allorquando viene effettuato un pagamento benchè non esista alcun debito
b) Indebito soggettivo, che si ha quando chi non è debitore, tuttavia, credendosi erroneamente tale, paga al creditore quanto è, in
realtà, dovuto a quest’ultimo da un terzo. Si ha indebito, in tal caso, soltanto se colui che paga il debito altrui è in errore: altrimenti
deve ritenersi che abbia inteso eseguire il pagamento in sostituzione del debitore.
Nel caso di indebito oggettivo, il solvens ha diritto a ripetere dall’accipiens quanto ha pagato.
Nel caso di indebito soggettivo, il solvens ha diritto alla ripetizione solo se ha pagato per errore scusabile, ossia tale che non poteva essere
evitato con la normale diligenza. Se, invece, il pagamento è avvenuto per errore inescusabile, l’accipiens ha diritto di trattenere quanto ha
ricevuto.
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
(art.2041) Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare
quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha
ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
L’ordinamento giuridico, infatti, non può consentire che una persona riceva vantaggio dal danno arrecato ad altri senza che vi sia una causa
che giustifichi lo spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro. A tal fine ha concesso, come rimedio generale, l’azione di
“ingiustificato arricchimento” (art.2041)
Essa ha carattere sussidiario: è proponibile, cioè, solo quando il danneggiato non possa, o non avrebbe potuto, esperire altra azione per
rimuovere il pregiudizio. (art.2042)
Presupposti dell’azione sono:
a) L’arricchimento di un soggetto
b) La diminuzione patrimoniale di un altro soggetto
c) Il fatto che l’arricchimento dell’un soggetto e l’impoverimento dell’altro siano l’effetto di un medesimo fatto causativo: c.d. unicità
del fatto causativo
d) La mancanza di causa giustificativa dell’arricchimento dell’uno e della perdita patrimoniale dell’altro.
L’ingiustificato arricchimento impone, a carico dell’arricchito, o un obbligo di restituzione in natura (qualora l’arricchimento abbia ad oggetto
una cosa determinata) o un obbligo di indennizzare la controparte della diminuzione patrimoniale sofferta.
Tale obbligo di indennizzo incontra un doppio limite: non può superare né l’entità dell’arricchimento né quella dell’impoverimento.
PROMESSE UNILATERALI
(art.1987) Le promesse unilaterali sono negozi giuridici unilaterali con i quali un soggetto assume delle obbligazioni a suo esclusivo carico.
.
Il negozio si perfeziona indipendentemente dalla accettazione del promissario
La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.
L'art. 1987 prevede in generale le promesse unilaterali, ma non crea un autonoma figura di fonti delle obbligazioni poiché stabilisce che queste
promesse "non producono effetti al di fuori dei casi ammessi dalla legge".
PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO
(art.1988) La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto
fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
La promessa di pagamento è un atto unilaterale recettizio con il quale un soggetto promette di effettuare un pagamento ad un altro soggetto
La ricognizione di debito è un atto unilaterale recettizio con il quale un soggetto riconosce di essere debitore di un altro soggetto
Entrambi i tipi di promesse possono essere di due specie:
pure: se non è indicato il rapporto fondamentale;
- titolate: se vi è l'indicazione del rapporto fondamentale.
-
PROMESSA AL PUBBLICO
(art.1989) Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una
determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica.
Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa,
qualora entro l’anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avveramento della situazione o il compimento dell’azione prevista nella
promessa.
CONTRATTO SOCIALE
Pur in assenza di un vero rapporto obbligatorio, secondo la giurisprudenza, costituisce fonte di obbligazione anche la relazione qualificata che
si instaura tra due soggetti che entrano in contatto con loro, (come nel caso del paziente che entra in contatto con il medico della struttura
ospedaliera; o il cittadino che entra in contatto con un dipendente della pubblica amministrazione per una sua pratica)
Tali relazioni non sono contrattuali in senso proprio, tuttavia, la giur