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LA PRESCRIZIONE ESTINTIVA

Nozione e fondamento. Operatività della prescrizione.

La prescrizione estintiva provoca l'estinzione del diritto soggettivo per effetto dell'inerezia del titolare del diritto stesso. La prescrizione estintiva è un istituto di ordine pubblico: le sue norme sono inderogabili e quindi le parti non possono rinunciare preventivamente alla prescrizione oppure modificarne la durata.

La regola è che tutti i diritti sono soggetti a prescrizione estintiva; ma in realtà sono esclusi i diritti indisponibili (detti anche imprescrittibili) come quelli derivanti dagli status personali, come ad esempio la potestà dei genitori sui figli oppure il diritto di proprietà o, ancora, i diritti facoltativi che si estinguono solo quando e se si estingue il diritto soggettivo.

Sospensione e interruzione della prescrizione

La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato. La prescrizione non opera se

sopraggiunge una causa che possa giustificare l'inerzia. Entrano quindi in gioco i due istituti della sospensione ed interruzione. La sospensione è determinata: - da particolari rapporti intercorrenti tra le parti (è il caso del minore e del genitore) - o dalla condizione del titolare (es, minore non emancipato) Le cause della sospensione della prescrizione sono indicate dalla legge e sono tassative; quindi, non è sufficiente un semplice impedimento di fatto per provocare la sospensione della prescrizione. L'interruzione ha luogo: - perché il titolare compie un atto che importa l'esercizio del suo diritto e quindi viene meno l'inerzia - o perché il soggetto passivo effettua il riconoscimento dell'altrui diritto (come nel caso del debitore che promette di pagare appena possibile) Durata della prescrizione Rispetto alla durata, si distinguono la prescrizione ordinaria e le prescrizioni brevi. La prescrizione ordinariamatura in 10 anni. Un periodo più lungo, cioè di 20 anni, è richiesto per l'estinzione dei diritti reali su cosa altrui, in armonia con il termine per l'usucapione. Termini più brevi sono invece richiesti in altri casi: 1. ad esempio, il diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali si prescrive in 5 anni, che si riducono a 2 nel caso di danni derivanti da circolazioni di veicoli 2. in 5 anni, si prescrivono i diritti a prestazioni periodiche (le annualità delle rendite, i corrispettivi degli affitti, gli interessi, ecc.) 3. Ancora più breve, cioè annuale, è la prescrizione dei diritti derivanti da alcuni rapporti commerciali (come, per esempio, nel caso della mediazione, del trasporto, dellaspedizione). Le prescrizioni presuntive Discorso a parte va fatto per le prescrizioni presuntive. Mentre la prescrizione estintiva consegue al mancato esercizio di un diritto per un certo periodo di tempo, le prescrizioni presuntive sifondano sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato o che comunque sia estinto per effetto di qualche altra causa. L'istituto della prescrizione presuntiva si basa quindi sulla considerazione che vi sono rapporti della vita quotidiana nei quali l'estinzione del debito avviene contestualmente all'esecuzione della prestazione. Quindi non è che il debito si estingue, ma si presume che si sia estinto. Per questo motivo il debitore, trascorso un certo periodo di tempo, è esonerato dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'avvenuta estinzione del credito. Spetterà al creditore dimostrare che la prestazione non è stata eseguita. Il creditore, il quale abbia lasciato trascorrere l'intero periodo di prescrizione, può cercare di vincerla: 1. o ottenendo una confessione dal debitore o il riconoscimento che l'obbligazione è ancora esistente 2. o deferendo alla parte debitrice un giuramento decisorio, ossia

invitandola a confessare sotto giuramento che l'obbligazione è davvero estinta

LA DECADENZA

Il fondamento della prescrizione è l'inerzia del titolare. Alla base della decadenza, invece, sta esclusivamente la fissazione di un termine entro il quale il titolare del diritto può compiere una determinata attività. Ad esempio, la legge concede il potere di impugnare una sentenza, ma entro un breve termine. Trascorso questo termine, si decade dal diritto di proporre l'impugnativa. La decadenza può quindi essere impedita solo dall'esercizio del diritto. Con l'esercizio del diritto, infatti, viene meno la stessa ragione d'essere della decadenza, perché l'onere è soddisfatto.

LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI

Solo in casi eccezionali l'ordinamento prevede che il singolo possa farsi giustizia da sé. Fuori da questi casi si può incorrere nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Di regola

un soggetto che voglia far valere un proprio giudizio deve rivolgersi al giudice. Si chiama "azione" il diritto di rivolgersi agli organi all'uopo istituiti per ottenere quella giustizia che non si può ottenere da sé. Chi esercita l'azione, proponendo la domanda giudiziale si definisce attore. Colui contro il quale l'azione si propone si definisce convenuto. Il diritto di agire in giudizio è oggetto di una garanzia costituzionale e perciò non può essere derogato in nessun caso (art 24 Costituzione). Possono sussistere vari tipi di azione. Un'azione volta a verificare la sussistenza o il modo di essere di un determinato diritto si definisce azione di cognizione. Questa poi può tendere ad una delle seguenti finalità: 1) Accertamento della sussistenza o del modo di essere di un determinato rapporto giuridico controverso (azione e sentenza di mero accertamento). 2) Emanazione di un comando da parte del giudice neiconfronti della parte soccombente (azione e sentenza di condanna) 3) Costituzione, estinzione e modificazione di determinati rapporti giuridici. In questo caso la sentenza modifica la situazione vigente fino a quel momento (azione e sentenza costitutiva). Se a fronte di una determinata condanna, colui che perde l'azione si rifiuta di tenere una determinata condotta, allora nei suoi confronti si potrà richiedere un processo di esecuzione. Per tutelarsi, durante il tempo in cui il processo è posto in essere, da eventuali azioni che potrebbero frustare gli eventuali risultati dell'azione, allora può essere chiesto un processo cautelare. Il riesame della contesa non può procedere all'infinito, perciò raggiunti certi limiti, il comando contenuto nella sentenza non può essere più modificato da alcun giudice. Per questo motivo si parla di res iudicata o di passaggio in giudicato. Possiamo distinguere una cosa giudicata formale.

Cioè l'efficacia del giudicato riguarda il processo per cui è precluso ogni riesame ed impugnazione della sentenza, ed è una cosa giudicata sostanziale, cioè quel fatto non può più formare oggetto di discussione fra me e l'altra parte in futuri processi e fa quindi "stato".

Se il comando contenuto nella sentenza non viene eseguito si può iniziare il processo esecutivo. Detto procedimento riesce però solo in alcuni casi ad assicurare coattivamente quel risultato voluto.

Ciò accade nelle ipotesi in cui sia rimasto ineseguito:

  1. Un obbligo avente ad oggetto la consegna di una cosa determinata;
  2. Un obbligo avente ad oggetto un facere fungibile, in questo caso l'avente diritto potrà ottenere solo che tale obbligo sia eseguito da altri sebbene a spese dell'obbligato; se il facere è infungibile invece l'interessato potrà ottenere solo il risarcimento del danno;
  3. Un obbligo

avente ad oggetto un facere infungibile consistente nella conclusione di un contratto. Si potrà infatti avere una sentenza che avrà gli effetti del contratto concluso.

Un obbligo avente ad oggetto un non facere, per il quale si potrà ottenere a spese dell'obbligato la distruzione della cosa posta in essere. Se la cosa non può essere distrutta si potrà ottenere il risarcimento del danno.

La forma più importante per processo esecutivo è quella che ha ad oggetto l'espropriazione. Tale procedimento inizia con il pignoramento, cioè l'atto con il quale si indicano i beni assoggettati all'azione esecutiva.

È importante sottolineare che non hanno efficacia gli atti di alienazione dei beni sottoposti al pignoramento per il semplice fatto che tali beni sono destinati ad un'altra destinazione. Sono ovviamente fatti salvi i diritti di terzi in buona fede. Per i beni mobili tramite il possesso della cosa; per i

beni immobili o mobili registrati la protezione del terzo è attuata tramite la trascrizione.

LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI

Nozioni generali

Tutte le volte in cui di una circostanza le parti forniscono ricostruzioni diverse, il giudice è tenuto, per definire la lite, a scegliere tra le contrapposte versioni. Questa scelta deve essere motivata dal giudice. Nel giudizio civile, sono le parti che devono preoccuparsi di indicare quali siano i mezzi di prova, ossia gli elementi in base ai quali ciascuna di esse ritiene che la propria versione dei fatti litigiosi risulti più convincente di quella della controparte. Al giudice spetta valutare anzitutto se i mezzi di prova che le parti offrono siano ammissibili, cioè conformi alla legge, e rilevabili, cioè abbiano ad oggetto fatti che possano influenzare la decisione della lite. Dopo aver ammesso e assunto le prove, egli valuterà, con la sentenza, la loro concludenza, ossia la loro idoneità o meno a

Dimostrare i fatti sui quali vertevano. In ogni caso, comunque, il giudice deve motivare la sua decisione, spiegando le ragioni del suo convincimento.

L'onere della prova può darsi che, riguardo ai fatti oggetto di opposte versioni delle parti, nel processo siano del tutto mancanti mezzi di prova. In questo caso, il giudice, non potendo rifiutarsi di decidere, dovrà per forza scegliere una soluzione.

La regola del giudizio che il legislatore gli offre si chiama "onere della prova" (art. 2697 c.c.): in ordine a ciascun fatto grava sempre su una sola delle parti l'onere di persuadere il giudice, ossia, se il giudice non considera convincente o provata la versione offerta dalla parte gravata dall'onere, dovrà dare ragione, su quel punto, alla controparte, anche se consideri parimenti non convincente la versione che a quel fatto è stata data da quest'ultima. L'onere della prova, quindi, è una regola da applicare al termine del.

Il giudizio, risolvendosi nel rischio che sia accolta la versione so

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Publisher
A.A. 2021-2022
172 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Erica.Corrias di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Quarta Alessandra.