L'ordinamento giuridico
Ogni società, ossia ogni aggregazione di persone con un medesimo scopo, non può vivere senza un complesso di regole volto a disciplinare i rapporti tra i componenti della società stessa. Affinché un gruppo sia "organizzato", è necessario che vi siano regole di condotta che ogni individuo deve seguire, ossia regole obbligatorie e stabilite da appositi organi competenti; qualora l'organizzazione non sia più in grado di funzionare e di far rispettare le norme, deve concludersi che la collettività si è sciolta.
Il sistema di regole appena descritto è riassumibile con il termine "ordinamento giuridico" e il complesso di norme che costituisce ciascun ordinamento giuridico rappresenta il "diritto positivo" di quella società; da sempre è inoltre riconosciuta l'idea di un "diritto naturale", inteso come matrice di princìpi eterni e universali.
L'ordinamento giuridico dello stato e la pluralità degli ordinamenti giuridici
Tra tutte le forme di collettività, gode di una maggiore importanza la società politica. L'organizzazione della comunità politica mira ad impedire le aggressioni tra gli stessi componenti del gruppo e a potenziare la difesa dell'intera collettività contro i pericoli esterni, promuovendo in ogni caso il benessere: benessere che deve essere non del singolo individuo, bensì dell'intera comunità. La società politica più importante è lo Stato.
Lo Stato è composto da una comunità di individui (cittadini di quello stesso Stato) che vivono in un determinato territorio (circoscritto da precisi confini), sul quale si impone la sovranità dello Stato stesso. Da non dimenticare però è la presenza di altri ordinamenti internazionali, come ad esempio quello dell'Unione Europea: l'art. 10 della Costituzione Italiana, ad esempio, afferma che "l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale", mentre l’articolo 11 parla di una sovranità nazionale limitata, rispetto alle norme internazionali, cioè si pone ad un livello inferiore rispetto al diritto internazionale nel caso in cui le norme internazionali non vadano a ledere i nostri principi (tranne costituzionali).
Gli ordinamenti sovranazionali: l'Unione Europea
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale regolarmente conosciute (art. 10 cost.). Il diritto internazionale come insieme di regole che disciplinano i rapporti tra Stati ha fonte consuetudinaria ed ha origine dalle relazioni tra gli Stati. La Repubblica italiana è anche parte di specifiche organizzazioni internazionali. L'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri giustizia e pace tra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo (art. 11 cost.). Il processo di integrazione europea si sviluppa con CECA, CEE, EURATOM, UE ecc.
La norma giuridica
L'ordinamento giuridico è costituito da un sistema di regole che disciplinano la vita organizzata della comunità. Ciascuna di queste regole si chiama "norma" e, poiché il sistema di regole da cui è assicurato l'ordine di una società rappresenta il diritto oggettivo di quella società, ciascuna di tali norme si dice "giuridica". Giuridicità di una norma dipende dal fatto che va considerata, in base a criteri fissati dall'ordinamento, dotata di autorità.
Mentre la norma morale è assoluta, nel senso che trova solo nel suo contenuto la propria validità, la regola giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità (es. legge, decreti-legge, decreti legislativi...).
I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano fonti. Tranne nell'ipotesi della consuetudine, la norma è espressione della volontà di un organo investito del potere di elaborare regole destinate a far parte dell'ordinamento giuridico e viene consacrata in un documento normativo. Occorre quindi non confondere il testo, ossia la formulazione concreta dell'atto, con il precetto, ossia il significato del testo. Bisogna prestare attenzione alla differenza tra norma giuridica e legge. La legge è un atto normativo scritto, elaborato da determinati organi e contiene norme giuridiche. Una medesima legge può contenere moltissime norme. Inoltre, oltre alle norme aventi forza di legge, vi sono altre norme giuridiche frutto di altri atti normativi (regolamenti, contratti...).
Diritto positivo e diritto naturale
Il complesso di norme da cui è costituito ciascun ordinamento rappresenta il diritto positivo di quella società. Il diritto naturale è invece inteso come complesso di principi eterni e universali e legato alla natura delle cose. Il richiamo al diritto naturale cerca di far ancorare il diritto positivo ad un fondamento obiettivo che elimini il rischio dell'arbitrarietà dell'elevare a norma giuridica qualsiasi contenuto approvato da chi detiene il potere. Il diritto naturale non ha un fondamento obiettivo e univoco ma costituisce un costante monito a legislatore e interprete.
La struttura della norma
La fattispecie
Una norma è un enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di un'ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza giuridica. La norma si configura come un periodo ipotetico: il concreto verificarsi dell'accadimento eventuale determina una conseguenza giuridica. La parte della norma che descrive l'evento che intende regolare, facendone discendere determinati effetti giuridici, si dice fattispecie. Si parla di fattispecie astratta e concreta.
Per fattispecie astratta si intende un complesso di fatti non realmente accaduti ma descritti ipoteticamente da una norma ad indicare quanto deve verificarsi affinché si produca una data conseguenza giuridica. Per fattispecie concreta si intende un complesso di fatti realmente accaduti, rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici ne siano derivati. L'individuazione della fattispecie astratta si risolve in una pura interpretazione intellettuale del testo normativo, mentre l'indagine sulla fattispecie concreta consiste nell'accertamento del fatto storico per metterlo a confronto con l'ipotesi astratta regolata dalla legge. La fattispecie può consistere in un unico fatto e allora si chiama fattispecie semplice. Se è costituita da una pluralità di fatti giuridici, si dice complessa. Se la fattispecie si compone di una serie di fatti che si succedono nel tempo, essa si dice a formazione progressiva.
La sanzione
Le norme giuridiche sono garantite dalla predisposizione, per l'ipotesi di trasgressione, di una conseguenza in danno del trasgressore, chiamata sanzione, la cui minaccia favorirebbe l'osservanza spontanea della norma. Spesso accanto a norme di condotta si affiancano quindi norme sanzionatorie, da far scattare in caso di inosservanza del comportamento prescritto. La difesa dell'ordinamento non viene perseguita soltanto attraverso misure repressive ma anche dissuasive oppure con affermazioni di principio o con incentivi. Vi è comunque un apparato coercitivo tendente ad assicurare, anche con l'uso della forza, la salvaguardia della collettività. La sanzione può operare in modo diretto, realizzando il risultato che la legge prescrive, o in modo indiretto. In questo caso la legge si avvale di altri mezzi per ottenere l'osservanza della norma o per reagire alla sua violazione. Nel diritto privato la sanzione non opera, di regola, direttamente.
Caratteri della norma giuridica: generalità e astrattezza. Il principio costituzionale di eguaglianza
I caratteri essenziali della norma giuridica avente forza di legge sono la generalità e l'astrattezza dei relativi precetti. Con il carattere della generalità si sottolinea che la legge non deve essere dettata per singoli individui ma per tutti i consociati o per classi generiche di soggetti. Con il carattere dell'astrattezza si sottolinea che la legge non deve essere dettata per fattispecie concrete ma astratte, cioè situazioni individuate ipoteticamente (casi indeterminati, futuri ed eventuali).
Particolarmente importante nella formazione della norma giuridica è l'esigenza del rispetto del principio di eguaglianza, proclamato nell'art. 3 cost. (diverso è il principio di imparzialità, ossia l'obbligo di applicare le leggi in modo eguale). Il principio di eguaglianza ha due profili:
- Il primo è di carattere formale ed importa che: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Si tratta di un vincolo dettagliato per il legislatore ordinario ed opera nel senso che l'individuazione delle categorie di soggetti di cui ciascuna norma è destinata deve avvenire in modo non arbitrario e senza trattare situazioni omogenee in modo diverso (e viceversa);
- Il secondo è di carattere sostanziale ed impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine politico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Si tratta di un'indicazione programmatica rivolta al legislatore ordinario, sollecitato ad assumere misure idonee ad attenuare le differenze di fatto, economiche e sociali, che discriminano le condizioni di vita dei singoli.
L'equità
L'equità viene definita come giustizia del caso singolo. L'ordinamento giuridico sacrifica spesso la giustizia del caso singolo all'esigenza della certezza del diritto, in quanto ritiene pericoloso affidarsi alla valutazione soggettiva del giudice e preferisce che i singoli possano prevedere esattamente quali saranno le conseguenze dei loro comportamenti. Il giudice può far ricorso all'equità soltanto nei casi in cui la stessa legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità. In questi casi il giudice deve comunque ispirarsi ricercando come si sarebbe comportato il legislatore se avesse potuto prevedere il caso. Dall'equità come criterio decisorio va distinta l'equità integrativa, che si riferisce ai casi in cui la legge prevede che il giudice provveda a integrare o determinare secondo equità gli elementi di una fattispecie.
Il diritto privato e le sue fonti
Diritto pubblico e diritto privato
Il diritto pubblico disciplina l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la loro azione, interna e di fronte ai privati, ed impone a questi ultimi il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita associata e il reperimento dei mezzi finanziari per finalità pubbliche. Il diritto privato disciplina le relazioni interindividuali, sia dei singoli che degli enti privati, lasciando all'iniziativa personale anche l'attuazione delle singole norme. Nel diritto privato il singolo, individuo o ente, non si trova in situazioni di soggezione di fronte ad un potere pubblico dotato di strumenti di supremazia ma opera su un piano di eguaglianza con gli altri individui. La linea di demarcazione tra diritto pubblico e privato è variabile ed incerta: spesso un medesimo fatto è disciplinato da norme di diritto sia pubblico che privato.
Distinzione tra norme cogenti e norme derogabili
Si dicono inderogabili o cogenti le norme la cui applicazione è imposta dall'ordinamento a prescindere dalla volontà dei singoli. L'osservanza delle norme privatistiche inderogabili richiede, in caso di violazione, l'iniziativa del singolo. Si dicono derogabili o dispositive le norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo tra le parti. Con la norma derogabile il legislatore, ai fini della certezza del diritto, pone un criterio di disciplina, nel caso in cui la volontà dei singoli non si manifesti, enunciando una regola che tuttavia le parti possono, con una loro espressa manifestazione di volontà, rendere inoperante rispetto alla disciplina del loro rapporti. La maggior parte delle norme di diritto pubblico sono inderogabili, mentre la maggior parte di quelle di diritto privato sono derogabili.
Spesso il carattere cogente di una norma risulta dalla sua formulazione o dalla previsione di nullità dell'atto compiuto non osservando la norma; indici testuali del carattere derogabile possono essere "salvo diverso accordo tra le parti", "salvo che il titolo disponga altrimenti". Bisogna comunque indagare quale sia lo spirito della volontà del legislatore ed interpretarla correttamente. Vi è poi la categoria delle norme suppletive, che trovano applicazione quando i soggetti privati non hanno provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie e vi è quindi una lacuna cui la legge sopperisce intervenendo con delle norme.
Fonti delle norme giuridiche
- Per fonti di produzione si intendono gli atti o fatti che producono norme giuridiche (leggi, regolamenti, consuetudini);
- Per fonti di cognizione si intendono le pubblicazioni ufficiali da cui si prende conoscenza del testo di un atto normativo.
Le fonti si distinguono in materiali (atti o fatti produttivi di norme generali e astratte, a prescindere dalle concrete fattispecie produttive) e formali (atti o fatti idonei a produrre diritto, a prescindere dal concreto contenuto della singola fattispecie). Quando la fonte è un atto si può individuare:
- L'autorità investita del potere di emanarlo;
- Il procedimento formativo dell'atto;
- Il documento normativo;
- I precetti ricavabili dal documento;
- Il valore gerarchico dell'atto.
La gerarchia delle fonti esprime una regola sulla produzione giuridica che identifica la norma applicabile in caso di contrasto tra norme provenienti da fonti diverse. La gerarchia delle fonti nel nostro ordinamento è:
- I principi fondamentali;
- Le leggi di rango costituzionale;
- Le leggi statali;
- Le leggi regionali;
- I regolamenti;
- La consuetudine.
Fonti delle norme giuridiche: la costituzione e le leggi di rango costituzionale
La Costituzione è fonte primaria, ossia tutte le altre sono subordinate. Per questo motivo, il procedimento di formazione di nuove norme costituzionali è più complesso e garantista rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie (art. 138 cost.). L'art 139 dispone che la forma repubblicana del nostro Stato non può essere oggetto di revisione costituzionale: questo rende la nostra Costituzione, una Costituzione rigida. Questo accade anche per quei principi fondamentali che riguardano i rapporti privati (es libertà personale, diritto di voto, ecc.), altri principi, invece, possono essere modificati solo attraverso la verifica di legittimità costituzionale, altri ancora trovano diretta applicazione ad opera dei giudici ordinari. L’art. 2 Cost. nel momento in cui riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Ed è proprio in riferimento a tale disposizione che lo Stato italiano può ritenersi uno Stato di diritto ma anche uno Stato sociale.
Fonti delle norme giuridiche: le leggi dello stato e le leggi regionali
La legge dello Stato è un atto normativo che si caratterizza per essere approvato dal Parlamento, promulgato dal Presidente della Repubblica e per avere valore su tutto il territorio dello Stato italiano. Rientrano nella nozione di legge anche i decreti-legge e i decreti legislativi.
- Il decreto-legge può essere approvato dal Governo in casi straordinari: il giorno stesso dell’approvazione deve essere presentato alle Camere il testo del decreto per la conversione in legge. Se non viene convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione perde efficacia sin dall’inizio.
- Il decreto legislativo è invece un decreto che ha definitivamente valore di legge e che consiste in una delega che il Parlamento fa al Governo su una particolare materia.
La legge regionale si caratterizza invece per essere approvata dal Consiglio regionale, promulgata dal Presidente della Giunta regionale e per aver valore solo sul territorio della Regione che l’ha posta in essere. Tutte queste leggi devono uniformarsi ai principi generali della Costituzione (essendo questa ultima la fonte primaria per eccellenza), diversamente non hanno valore.
Fonti delle norme giuridiche: i regolamenti
Il regolamento è un atto normativo che si caratterizza per essere emanato da organi del potere esecutivo o da altri enti pubblici dotati per legge di potestà regolamentare. I regolamenti possono avere finalità diverse:
- Quelli emanati per disciplinare i modi di attuazione di una nuova legge sono detti esecutivi o di attuazione;
- Quelli diretti a disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento di un organo dello Stato sono detti autonomi o di organizzazione.
Il regolamento non può contenere norme contrarie alle disposizioni di legge, diversamente è privo di valore.
Fonti delle norme giuridiche: le fonti comunitarie
Nel sistema delle fonti assumono particolare rilievo i trattati internazionali istitutivi delle Comunità europee, nonché i trattati successivi che li hanno modificati ed integrati. Questi trattati costituiscono l’insieme delle norme fondamentali dell’ordinamento comunitario: definiscono l’assetto istituzionale delle comunità ed attribuiscono alle istituzioni comunitarie il potere di emanare regolamenti e direttive che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.
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