Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 126
Diritto privato Pag. 1 Diritto privato Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 126.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato Pag. 91
1 su 126
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI

Con 'regime patrimoniale dei coniugi' si intendono i rapporti patrimoniali che i coniugi hanno tra di loro.

Dopo la riforma del 1975 del diritto di famiglia il legislatore italiano ha previsto che il regime legale dei coniugi sia quello di comunione dei beni. L'intento era quello di immaginare il nucleo familiare come un nucleo dove la maggioranza dei beni, proventi e frutti dei coniugi confluivano e diventavano di proprietà di entrambi.

Gli articoli che dispongono di regime in comunione dei beni sono gli art. 177 c.c. e seguenti, tali articoli danno un'elencazione di quali sono i beni oggetto della comunione.

  • gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio, escludendo solo i beni personali;
  • i frutti dei beni propri dei coniugi, che siano stati percepiti ma non consumati, cioè che rimangano anche nel momento in cui la comunione dei coniugi viene sciolta;
  • i proventi dell'attività separata.
dei coniugi, se questi sono ancora esistenti alloscioglimento, e quindi non sono ancora stati consumati;
● le aziende costituite dai coniugi dopo il matrimonio; gli utili e gli incrementi delle aziende appartenenti a uno solo dei coniugi, costituite anteriormente del matrimonio, ma che siano state gestite da entrambi i coniugi successivamente a questo → Quindi: qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Ugualmente i beni destinati all’esercizio di un’impresa (di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio) e gli incrementi di questa stessa impresa, anche quando sia costituita precedentemente, rientrano nella comunione legale quando siano ancora esistenti al momento dello scioglimento della stessa.
Sono invece esclusi dalla comunione e dal regime di comunione una serie di beni:
● quelli di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio;quelli che sono stati acquistati successivamente al matrimonio ma in conseguenza di successione o donazione, salvo che colui che compie l'atto di liberalità, o nel testamento, sia previsto che anche questi beni vadano a ricadere nella comunione dei coniugi; ● i beni che servono per l'attività professionale di ognuno dei coniugi; ● i beni ottenuti a titolo di risarcimento di danni o a titolo di flessione per perdita o incapacità parziale o totale di lavoro; ● i beni che sono stati acquistati con i proventi dalla vendita di altri beni, di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio. Come vengono amministrati questi beni? La normale amministrazione è consentita a ciascuno dei coniugi disgiuntamente, la straordinaria amministrazione invece richiede che entrambi i coniugi operino congiuntamente, in riferimento ai beni in comunione. La comunione dei beni è il regime legale, ovvero che si instaura se i coniugi nondecidonodiversamente. Possono anche decidere di adottare un diverso regime patrimoniale, a mezzo delle convenzioni patrimoniali, le quali devono essere obbligatoriamente stipulate a mezzo di atto pubblico (ab sostantia), cioè la forma dell'atto pubblico è richiesta per la loro stessa esistenza e devono essere annotate affianco alla registrazione dell'atto di matrimonio per poter essere opponibili ai terzi. Tra queste vi è quella della comunione convenzionale: è una comunione di beni ma saranno gli stessi coniugi a decidere quali beni rientrano o no in questa comunione. Un regime molto diffuso, che era quello legale precedente alla riforma del 1975, è quello della separazione dei beni: i coniugi mantengono ciascuno la piena proprietà dei propri beni, sia acquistati prima che dopo il matrimonio. La separazione dei beni si può anche effettuare al momento dello svolgimento del matrimonio, sia civile che religioso, indicando il regime di.

Separazione nella scelta. Infine, si può parlare del fondo matrimoniale: fa parte dei regimi convenzionali che i coniugi possono stipulare in materia di regime patrimoniale. Al fondo matrimoniale sono destinati una serie di beni che possono essere immobili, immobili registrati o titoli di credito, e questi beni hanno la finalità di provvedere ai bisogni della famiglia. Ha la particolarità che deve essere amministrato secondo le normali regole della materia in comunione legale e ha la particolarità che i beni di questo fondo matrimoniale non possono essere aggrediti da quei creditori, dei singoli coniugi, che erano consapevoli che il debito con il coniuge non era stato contratto per far fronte a obbligazioni familiari.

GLI EFFETTI DEL CONTRATTO

Il contratto ai sensi dell'articolo 1372 c.c. ha forza di legge tra le parti. Questo è un aspetto fondamentale che spesso viene dimenticato in un sistema come quello italiano che vede il primato della legge.

Essenzialmente il contratto, come in altri ordinamenti, ha una forza vincolante tra le parti, praticamente si può dire che il contratto fa legge tra le parti in forza dell'accordo che i soggetti che si vincolano vogliono dare al contenuto contrattuale, questo diventa quasi una regola pari a quella della legge, con dei limiti. Efficacia vincolante L'efficacia vincolante comporta che il contratto possa essere risolto solo per mutuo consenso. La volontà che ha creato il contratto è la volontà che può farlo venire meno. È necessario l'accordo, anche per far venire meno un contratto, di tutti i soggetti che si sono vincolati per far nascere il contratto, da cui la risoluzione convenzionale. Recesso unilaterale Il recesso unilaterale è un'eccezione del diritto privato italiano, cosa completamente diversa dal diritto dei consumatori e disciplinato in maniera differente. Il diritto privato del codice civile il recesso èpossibile solo qualora sia stato specificatamente pattuito, quindi con una clausola contrattuale. Quindi questo discorso richiede anche che il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Diverso è il discorso per la caparra penitenziale (art.1386 c.c.), il quale è un corrispettivo del recesso. In tale articolo viene disciplinata la possibilità di recedere dal contratto, previo pagamento di una somma di denaro. Le conseguenze del recesso cambiano se il contratto ha un'esecuzione istantanea oppure se ha una esecuzione continuata o periodica. Tendenzialmente il recesso dispone per il futuro per il passato. Il recesso legale è un caso differente, ovvero quando la legge attribuisce, previo un congruo preavviso, la possibilità di uscire da un contratto. Rientra nel più ampio ius variandi, cioè la possibilità di modificare unilateralmente il contratto. Effetti del contratto verso i terzi: Il contratto nonpuò produrre effetti verso i terzi, tranne che in determinati casi. Ovviamente l'idea nasce dal principio generale: Le obbligazioni vincolano solo i soggetti verso cui nasce questo tipo di rapporto, si distinguono i diritti reali. Ci sono delle eccezioni: Premessa del fatto del terzo Art. 1381 c.c.: La premessa del fatto del terzo, questa non obbliga il terzo, però vi è un indennizzo a carico del contraente se il terzo non si obbliga non adempie. Patto di non alienare Art. 1379 c.c.: È valido solo tra le parti. Deve essere limitato nel tempo. Deve comunque rispondere a un interesse apprezzabile delle parti. Contratto a favore del terzo Art. 1411 c.c.: Il beneficiario della prestazione contrattuale è un terzo. Il contratto invalido con stipulazione. L'adesione del terzo rende il contratto definitivo. Cessione del contratto Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive.

È richiesto nel caso in cui vi sia un soggetto che vuole cedere (cedente), il cessionario - colui che riceve e si sostituisce nel contratto - e il contraente ceduto. L'art.1406 c.c. richiede che il contratto non sia ancora stato completamente eseguito. L'altro aspetto fondamentale è che vi deve essere il consenso del contraente ceduto.

È chiaro che vi sono delle situazioni in cui la persona del cedente può essere il motivo per cui io ho concluso determinato contratto, posso non essere contento che venga sostituito l'adempimento con un altro soggetto che io non avevo pensato in origine. Ecco perché io, contraente ceduto, devo consentire a questo tipo di cessione.

Quali sono i rapporti tra il cedente e il contraente ceduto?

Cessione liberatoria: normalmente, il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diventa efficace, quindi quando avviene l'accettazione della

cessione.Tuttavia il contraente ceduto, se dichiara di non liberare il cedente con la cessione non liberatoria, può agire contro di lui qualora il concessionario non adempia alle obbligazioni assunte. In questo caso, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro un periodo di tempo preciso (15 giorni da quando l'inadempimento si è verificato). In mancanza, è tenuto al risarcimento del danno. Le eccezioni che il contraente ceduto può opporre sono quelle fondate sul contratto, salva espressa riserva, ovvero che vi sia una diversa pattuizione. Infatti, le eccezioni derivanti dal contratto devono essere fondate su quei rapporti non su quelli con il concedente, salvo che vi sia stato una diversa riserva nel momento in cui è avvenuta la sostituzione. Quali sono i rapporti tra il cedente e il cessionario? Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto. Il cedente assume la

Garanzia dell'adempimento del contratto

Egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.

Tipologie contrattuali

  • Contratti onerosi: vi è un aspetto di natura economica del rapporto;
  • Contratti gratuiti: vi è un aspetto della liberalità (donazione);
  • Contratti con prestazioni corrispettive: dò questo, in cambio ricevo questo, discambio (dò questo e ricevo qualcos'altro) o sinallagmatici (basati su un equilibrio tra le prestazioni);
  • Contratti associativi: libro primo del codice civile;
  • Contratti commutativi: uno scambio che porta un altro tipo di effetto;
  • Contratti aleatori (per natura o per volontà delle parti): ad esempio, contratto relativo al gioco;
  • Contratti di attribuzione: devo andare a identificare e attribuisco una specifica cosa o servizio;
  • Contratti di accertamento: con questo contratto io accetto un determinato bene o servizio;
  • Contratti con effetti obbligatori: quindi i contratti...

Partono con un impegno;

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
126 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher torah.fiocco di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Coggiola Nadia.