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Diritto privato

Il diritto privato si occupa dei rapporti tra individui, compreso lo Stato e gli enti pubblici, quando siano in posizione paritaria. Il diritto pubblico, invece, si occupa esclusivamente dei rapporti con lo Stato e gli enti pubblici, quando siano in posizione di supremazia. Le funzioni del diritto privato sono la risoluzione e la prevenzione dei conflitti.

Funzioni del diritto privato

  • Risoluzione dei conflitti: in coincidenza con la nascita dello Stato; per risolverli serve l’intervento dello Stato con una serie di regole;
  • Prevenzione dei conflitti: se le regole funzionano bene per risolvere i conflitti queste possono essere utilizzate anche per prevenirli (si impara con l’esperienza).

Vi è stata un'evoluzione nei rapporti tra diritto privato e pubblico, dallo Stato liberale allo Stato Sociale. L'art. 118/IV Cost. ha introdotto il principio di sussidiarietà che favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. I cittadini si pongono nei confronti dello Stato come portatori di interessi che possono essere particolari, ma non possono diventare generali.

Oggetto del diritto privato

  • Diritti economici: beni (cosa posso fare con le cose), contratti (che legano le persone), obbligazioni (ciò che mi obbliga a fare qualcosa), danni (superare una situazione spiacevole);
  • Attività economiche;
  • Diritti di famiglia;
  • Successioni.

Il linguaggio giuridico

Nel diritto privato vi è un linguaggio specialistico, che si è sviluppato con gli anni, e un linguaggio giuridico. Il linguaggio giuridico deve risolvere le ambiguità nell’uso delle parole, deve togliere le incertezze per evitare che le persone non si capiscono tra di loro. Prende i termini del linguaggio comune e lo trasforma in un linguaggio tecnico univoco attraverso due modi:

  • Prendere dei termini del linguaggio ordinario e risemantizzare, cioè attribuendo loro un significato proprio (es.: conclusione: nel linguaggio ordinario, quando io concludo qualcosa mi riferisco al fatto di aver finito di fare qualcosa; nel linguaggio giuridico, quando conclude un contratto non lo finisco, anzi lo inizio perché la conclusione del contratto fa iniziare la vincola attività del contratto stesso);
  • Appoggiandosi alla creazione di parole ex-novo (es.: fattispecie: quel caso concreto che viene astratto nella misura necessaria da poter essere sussunto in regola diritto).

Ogni parola ha un suo significato preciso, ma anche le parole legate tra di loro finiscono per creare dei concetti che sono costituiti in maniera particolare all’interno del diritto. Il diritto privato è un sistema di regole che parte da un linguaggio specialistico, che identifica determinati tipi di nozioni, e queste nozioni devono essere chiare e coordinate tra di loro. Questo perché tutto è collegato con il principio della risoluzione dei conflitti (bisogna essere chiari, univoci e non ambigui). Si deve essere in grado di muoversi all’interno di tale struttura e di conoscerne le regole e le loro interdipendenze, sennò ne risente la certezza del diritto stesso.

Interpretazione e fonti del diritto

Nella realtà, abbiamo tanti sistemi di regole che non sempre sono coerenti tra loro (tante leggi, leggi che arrivano dall'altro giramenti come quello europeo, internazionale). Quindi è l’interpretazione che ci permette di arrivare alla coerenza, per questo bisogna acquisire una modalità di pensare molto specifica che parte dalla nozione fondamentale di:

La norma giuridica è un comando giuridico, una regola. È sempre generale e astratta. (nell’esempio dell’incidente la fattispecie e l’astrazione del caso concreto necessario per poter applicare la regola cioè la norma giuridica).

L’astrattezza e la generalità permettono alla norma giuridica di essere applicata a una molteplicità di casi, limitando così il rischio di applicare delle regole in maniera troppo casistica.

Applicazione della norma giuridica

1. Deve passare dalla regola astratta alla fattispecie concreta;

2. Deve accertare che la fattispecie concreta, sottoposta al giudizio, corrisponda alla fattispecie astratta contenuta nella norma.

La sanzione è la conseguenza della violazione della norma giuridica. Non tutte le violazioni però sono direttamente sanzionate dal diritto (scelta del legislatore o errore in sede di scrittura normativa).

Le fonti del diritto e l'interpretazione

Il diritto ambisce ad essere un sistema di regole, per diventarlo deve essere frutto di interpretazione. Vi è una pluralità di fonti, da qui arrivano le regole giuridiche:

  • Fonti del diritto interno: costituzione, legge ordinarie e atti aventi forza di legge, regolamenti, usi e consuetudini;
  • Fonti del diritto internazionale;
  • Fonti del diritto dell’UE.

I rapporti tra le fonti possono essere di tipo gerarchico, cronologico, specialità, competenza.

Costituzione (1948), struttura

  • Norme fondamentali di organizzazione, cancella
  • Principi fondamentali
  • Libertà di associazione (art. 18)
  • Principio di uguaglianza (art. 3)
  • Diritto di proprietà (art. 42)
  • Libertà di iniziativa economica (art. 41)
  • Famiglia (art. 28,30,31)

Fonti primarie

  • Leggi (L)
  • Decreti legge (D.L.)
  • Decreti legislativi (D.lgs)
  • Leggi regionali

Codice civile del 1942

Aspetto fondamentale del diritto privato nell’ordinamento italiano. Può essere contenuto in tante norme di natura differente. In Italia la maggioranza delle norme sono quasi tutte contenute nel codice civile del 1942. È strutturato in 6 libri, con la prima parte "disposizioni sulla legge in generale" che introduce i 6 libri: troviamo regole importanti su come si interpreta la legge, la vigenza delle leggi ecc. Deve essere letta insieme alle norme costituzionali (prevale la costituzione).

I libri:

  • Delle persone e della famiglia
  • Delle successioni
  • Delle proprietà
  • Delle obbligazioni: relazioni che nascono dopo aver preso degli impegni volontari o quando commetto danni
  • Del lavoro
  • Della tutela dei diritti

I codici di settore

Negli anni c’è stata una tendenza a creare codici settoriali: leggi che hanno creato tanti codici diversi che sono scritti con un linguaggio meno preciso al codice civile perché si tratta di esperienze recenti:

  • Codice del consumo
  • Codice delle assicurazioni
  • Codice in materia di protezione dei dati personali
  • Codice del turismo

Se ne potrebbero nominare altri, ma questi nominati si può far riferimento quando si studia diritto privato.

I regolamenti

Generalmente interessano al diritto privato i regolamenti esecutivi di leggi.

Gli usi o consuetudini

Sono una fonte non scritta.

  • Elemento materiale/oggettivo: ripetizione costante ed uniforme di un certo comportamento della generalità dei consociati;
  • Elemento psicologico/soggettivo: convinzione che il comportamento sia giuridicamente obbligatorio.

Le fonti internazionali

  • Le convenzioni internazionali (contratti conclusi con gli Stati)
  • Il diritto internazionale privato (che è interno, ma disciplina i rapporti tra fonti interne ed esterne. Regola rapporti tra cittadini con cittadinanza diversa);
  • Regolamenti dell’UE;
  • Direttive dell’UE;
  • Altre fonti (es. trattato UE, parte dei diritti fondamentali UE - carta di Nizza)

Interpretazione della legge

Contenuta nelle “disposizioni preliminari” del c.c. all’art. 12: La legge deve essere interpretata in maniera globale, non si può dare un significato a una qualsiasi norma giuridica. Per dare un significato completo bisogna fare le seguenti interpretazioni:

  • Letterale;
  • Logica (finalità del legislatore);
  • Sistematica (come si collega ad altre norme contenute nel c.c.);
  • Storica (come è stata interpretata un tempo);
  • Restrittiva/estensiva (il campo di applicazione);

Può avvenire in modi differenti a seconda di chi la fa:

  • Autentica, il legislatore dice come deve essere interpretata;
  • Giudiziale, quella del giudice; in Italia non è vincolante, sarebbe quindi nel caso concreto;
  • Amministrativa, giudici amministrativi (es.: l’agenzia delle entrate);
  • Dottrinale, quella che fanno i professori, nessuna rilevanza.

Là dove non riesce l’interpretazione letterale, non si riesce a creare un significato logico, sistematico ecc, posso adottare l’analogia. → interpretare un vuoto normativo con una regola simile contenuta per casi o materie analoghe

Si divide in:

  • Analogia, art. 12/II preleggi, nei casi di lacune legislative;
  • Analogia iuris, sulla base dei principi dell’ordinamento;
  • Analogia legis, per casi simili o materie analoghe.

Vi è divieto di analogia, ex art. 14 preleggi, per le norme penali e per quelle eccezionali o speciali.

Le clausole generali

Le clausole generali permettono di adattare le regole giuridiche nel tempo. Sono concetti ampi ed elastici (es. buona fede, buoncostume, correttezza). Dipendono dal contesto: Ogni giudice può applicare, a seconda del contesto, questi criteri molto ampi.

Le situazioni e i rapporti giuridici

Le regole creano un sistema che a sua volta determina dei rapporti tra i suoi consociati. Questi rapporti rientrano in particolari situazioni e danno luogo a particolari rapporti giuridici: situazioni attive (diritti soggettivi, poteri, facoltà) e passive (obblighi, oneri, soggezioni).

Il diritto soggettivo

È il potere attribuito dalla legge ad un soggetto di determinarsi liberamente in un certo ambito (proprietà: il diritto oggettivo astratto riconosce al proprietario di un certo bene il diritto soggettivo di fare cosa vuole con lo stesso). È un insieme di pretese, facoltà, immunità e poteri riconosciuti al singolo per la soddisfazione di un suo interesse, secondo il suo libero apprezzamento. Può essere limitato dal diritto, per l’interesse di altri soggetti (immissioni) o del bene pubblico (stabilità idrogeologica dei terreni).

Può essere:

  • Relativo, verso solo alcuni soggetti (diritto dell’obbligazione);
  • Assoluto, verso tutti (proprietà);
  • Diritti patrimoniali, hanno a che fare con i patrimoni di natura economica;
  • Diritti della personalità, riguardo alla persona;
  • Diritti disponibili, diritto collegato con aspetti che la legge riconosce come rinunciabili, alienabili, cambiabili (diritti patrimoniali);
  • Diritti indisponibili, a cui non si può rinunciare (diritti della personalità).

Ci sono casi in cui nonostante diritti patrimoniali siano disponibili, diventano indisponibili: quando vogliamo difendere un diritto o un interesse superiore (es. diritti dei consumatori → diritti patrimoniali indisponibili; si protegge la categoria dei consumatori in generale e non solo il singolo individuo).

Abuso del diritto

Comportamento che, pur rientrando nei limiti del diritto, per circostanze, finalità o risultati crea danno irragionevole a un terzo o all’interesse generale.

Le situazioni giuridiche

Si suddivide in attive (diritti soggettivi, poteri, facoltà) e passive (obblighi, oneri, soggezioni). Le situazioni soggettive attive sono:

  • Diritto potestativo, potere di determinare, mediante un proprio atto di volontà, una modificazione nella sfera giuridica di un terzo (genitori con i figli);
  • Aspettativa, acquisto di un diritto, subordinato al verificarsi di un certo evento (→ non ho ancora un diritto, ma posso essere tutelato nell’aspettativa di veder maturare il diritto. es.: Un mio parente mi ha nominato erede, se vedo che qualcuno cerca di ledere il suo patrimonio, mentre lui ancora in vita, io posso tutelare il mio diritto/interesse chiedendo atti tutelativi al giudice);
  • Facoltà, possibilità di tenere un determinato comportamento, non obbligatorio, che non esaurisce il diritto;
  • Potestà, potere attribuito nell’interesse altrui;
  • Status, complesso di situazioni giuridiche, attive e passive (status di consumatore).

Le situazioni soggettive passive

  • Dovere, divieto di tenere comportamenti lesivi di diritti soggettivi altrui, generalmente i diritti assoluti;
  • Obbligo, divieto di tenere comportamenti lesivi nei confronti di un determinato soggetto;
  • Soggezione, situazione che grava su chi è sottoposto a un diritto potestativo (quando devo subire le conseguenze di un diritto potestativo altrui);
  • Onere, comportamento, non obbligatorio, richiesto come presupposto per l’esercizio di un potere (se il comportamento non viene tenuto non è permesso l’esercizio di un determinato potere);
  • Responsabilità, situazione che grava su colui che ha commesso un illecito.

Altre posizioni

  • Interesse legittimo, situazione del privato soggetto ad un potere della pubblica amministrazione (l’interesse che tutto vada secondo le norme dettate per il bene di tutti; es: io scopro che un concorso pubblico è truccato, posso avere l’interesse legittimo a far sì che venga ripetuto, non ho il diritto soggettivo di vincerlo);
  • Interesse collettivo, appartenenti ad un determinato gruppo di persone;
  • Interesse diffuso, appartenenti alla collettività (avere acqua pulita).

Atti e fatti giuridici

Fatto giuridico: qualsiasi accadimento. Atto giuridico: accadimenti causati dall’uomo. Dichiarazioni di volontà: ‘vuoi quella borsa?’. Dichiarazioni di scienza: si dice ciò che si conosce (testimonianza in tribunale).

  • Atti negoziali: vendo la borsa → negozio giuridico;
  • Atti non negoziali: matrimonio;
  • Atti patrimoniali: vendo la borsa → €;
  • Atti non patrimoniali: riconoscimento di un figlio;
  • Atti onerosi: impegno economico da entrambe le parti;
  • Atti gratuiti: atto economico solo da una parte (chi dona);
  • Atti tra vivi: donazione;
  • Atti a causa di morte: testamento;
  • Atti unilaterali;
  • Atti bilaterali;
  • Atti plurilaterali: più soggetti tra le due parti;
  • Atti collegiali: più soggetti esprimono una volontà univoca;
  • Atti validi;
  • Atti invalidi;
  • Atti leciti;
  • Atti illeciti: contrario alla legge (vendita cocaina);
  • Atti di autonomia privata: liberi → vendo la borsa;
  • Atti non autonomi: genitori costretti a iscrivere i figli a scuola → dettati dalla legge.

Acquisto dei diritti

  • A titolo originario: non è trasmesso da un altro soggetto → trovo i mirtilli nel bosco e li metto in tasca;
  • A titolo derivato: compro i mirtilli da qualcuno;
  • A titolo gratuito: regalo;
  • A titolo oneroso: vendita;
  • Tra vivi;
  • A causa di morte;
  • Universale: diritto successorio sull’intero complesso → erede di tutti i diritti positivi e negativi (crediti e debiti);
  • Particolare: non è sull’intero complesso patrimoniale ma solo su un elemento (casa).

Perdita dei diritti

Può avvenire per prescrizione estintiva, ovvero il titolare non lo esercita per un tot. di tempo, determinato, o per promulgata inerzia del titolare. Non si prescrivono il diritto di proprietà, i diritti indisponibili e le singole facoltà.

La prescrizione

La prescrizione inizia nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il termine ordinario è di 10 anni, il termine speciale è di 20 anni (diritti reali sul bene altrui). La sospensione avviene per particolari circostanze (rapporti tra soggetti o condizioni soggettive del titolare). L’interruzione avviene con atti interruttivi del titolare o della controparte. La prescrizione inizia ex novo, cioè ricomincia da capo. Essa è inderogabile, non vi può dunque essere una rinuncia preventiva o una modifica dei termini. È successivamente rinunciabile e non è rilevabile d’ufficio. Prescrizione presuntiva (art. 2954, 2955, 2956): breve.

La decadenza

(art. 2964) si verifica quando il diritto non è stato esercitato entro il termine. Mancato esercizio del diritto entro il termine prestabilito. È inderogabile per i diritti indisponibili, e derogabile per i diritti disponibili. Decadenza convenzionale → stabilita dalle parti.

La responsabilità civile

Si definisce responsabilità civile, o extracontrattuale (cioè che denota l’appartenenza di questo tipo di responsabilità ad un’area estranea a quella dei contratti), tutte quelle fattispecie in cui un soggetto, che non ha nessun obbligo nei confronti di un altro soggetto, è tenuto a dover risarcire questi. Si è in un ambito al di fuori di precedenti rapporti obbligatori. Si è in una situazione in cui i 2 o più soggetti non hanno alcun precedente rapporto obbligatorio.

Il termine “responsabilità civile” è talvolta indicata anche come “responsabilità da fatto illecito”, in quanto è causata da un fatto illecito. Può essere definita anche come “responsabilità aquiliana” poiché tale tipo era disciplinata, ai tempi del diritto romano, da una legge ‘Lex aquilia’.

Le funzioni della responsabilità civile

Tradizionalmente si ripartiscono le funzioni in funzione:

  • Compensativa, cioè quella primaria per la responsabilità civile. Consiste nella funzione di risarcire i danni che il soggetto leso ha subito a causa dell’altro soggetto. Permette di ripristinare, a volte, la situazione antecedente all’evento dannoso, o comunque garantire un risarcimento alla parte danneggiata;
  • Preventiva, si fa riferimento all’efficacia che talora le norme in materia di responsabilità civile hanno nel prevenire i danni.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher torah.fiocco di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Coggiola Nadia.
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