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Università degli studi dell'Insubria

Facoltà di giurisprudenza

Corso di laurea in scienze del turismo

Materiali per il corso di:
Diritto privato
Prof. Dominique Feola

Appunti delle lezioni

Diritto pubblico e diritto privato

Diritto pubblico:

  • Regola i rapporti tra individuo e Stato (che ha una posizione di preminenza).

Diritto privato:

  • Regola i rapporti tra più soggetti posti ad un uguale livello.
  • È un aspetto generale del diritto.

Diritto soggettivo

Diritto soggettivo: fascio di facoltà, poteri e prerogative attribuite ad un certo soggetto. Dunque, se un soggetto possiede un diritto (es: diritto di proprietà), gli altri sono tenuti a rispettarlo. Sorge dunque il divieto di atti emulativi: gli altri sono tenuti a rispettare i diritti e le posizioni altrui.

Tipi di diritti soggettivi

Diritti assoluti: sono tutelati dalle aggressioni di chiunque, ad esempio, diritto alla salute, identità e libertà personale. Diritti assoluti sono quelli che garantiscono al titolare un potere che può far valere indistintamente verso tutti gli altri soggetti sui quali grava semplicemente l'obbligo di non turbare il godimento del diritto stesso (ad esempio, il diritto di proprietà). La categoria dei diritti assoluti comprende i diritti reali, i diritti della personalità, i diritti su beni immateriali.

Diritti relativi: sono quelli che assicurano al titolare un potere che si può far valere solo verso una o più persone determinate (in personam) a carico delle quali sussiste l'obbligo di fare o non fare qualcosa (esempio, il diritto del creditore di ottenere la prestazione del debitore, così che il soggetto attivo o passivo si presente determinato o determinabile sin dalla nascita del rapporto giuridico). Ad esempio, il diritto di credito: è un diritto al cui rispetto è tenuto il debitore, NON qualunque terzo. Dunque anche la lesione di un diritto di credito può essere ingiusta e dunque dare luogo al risarcimento del danno lesione di un diritto di credito come l'uccisione del debitore se:

  • Prestazione di fare infungibile/insostituibile
  • Si estingue per la morte del debitore
  • Non rimpiazzabile nel breve-medio periodo

Pluralità di ordinamenti

  • Ordinamenti nazionali (giuridici)
  • Sovranazionali (giuridici)
  • Non giuridici: esempio ordinamenti religiosi, associazioni sportive: hanno una certa codificazione. Ma possono essere sottoposti a rapporti con ordinamenti giuridici. Il diritto privato interferisce in tali ordinamenti non giuridici stabilendo delle regole equilibrate, ma in ogni caso l'ordinamento privato NON può occuparsene.

Persona fisica

Posizione paritetica: il diritto privato ha stabilito delle regole equilibrate per far sì che tutti siano titolari di diritti e di obblighi. Si possono però distinguere differenti capacità:

  1. Capacità giuridica: il momento dell'acquisizione varia da Paese a Paese, infatti vengono stabilite regole differenti: minimo per legge. In Italia si acquisisce dal momento della nascita: è sufficiente che un soggetto viva per pochi secondi per far sì che gli siano riconosciuti determinati diritti e per far sì che possa trasmetterli agli eredi. È l'idoneità di un soggetto a essere titolare di diritti e doveri.
  2. Capacità di agire: capacità di esercitare diritti e di disporli. Lo Stato, infatti, presuppone che prima di acquisire tale capacità, si comprendano le conseguenze delle azioni, si raggiunga la maturità e la capacità di discernimento. Tale capacità la si acquisisce col compimento del 18o anno di vita (anno in cui si presuppone che un oggetto abbia raggiunto la maturità). La capacità di agire è l'idoneità del soggetto a porre in essere validamente atti idonei a incidere sulle situazioni giuridiche di cui è titolare senza l'interposizione di altri soggetti di diritto.

Con la maggiore età ogni persona acquista la piena capacità di compiere atti giuridici validi, come firmare contratti, aprire un conto-corrente, effettuare acquisti e vendite. La capacità di agire dipende dalla capacità della persona di provvedere ai propri interessi, cosiddetta capacità di intendere e volere.

Capacità di intendere e di volere

Consiste quindi nella capacità di intendere e di volere (c.d. capacità di fatto): capacità di comprendere il significato sociale delle azioni che si compiono e di determinarsi conseguentemente.

La rappresentanza legale

Potestà genitoriale

Fino al raggiungimento della maggiore età i minori sono sottoposti alla potestà dei genitori che li rappresentano in tutti gli atti giuridici. Al compimento del 18° anno di età ogni persona acquista la piena capacità di agire, può essere titolare di doveri e diritti, compiere validamente negozi giuridici (acquistare, vendere, firmare contratti, conferire procure e così via) e cessa la rappresentanza legale dei genitori. L'incapacità di agire di un minore ha una funzione di protezione: gli atti del minore sono annullabili senza che occorrano requisiti ulteriori. Il minore è sottoposto alla rappresentanza legale dei genitori o, in mancanza, di un tutore.

Per legge i genitori o i tutori di un minore sono i suoi legali rappresentanti. Essi hanno il dovere di mantenere, istruire, educare e sorvegliare.

Potestà dei genitori

La potestà dei genitori sul figlio si distingue in:

  1. Ordinaria amministrazione: rappresentanza disgiuntiva per casi di ordinaria amministrazione, unicamente un solo genitore può stipulare un contratto.
  2. Straordinaria amministrazione: rappresentanza congiuntiva. I contratti in nome e per conto del tutore devono e possono essere stipulati unicamente da entrambi i genitori/tutori congiuntamente.
  3. Atti di maggiore importanza: necessità di intervento del giudice tutelare (e solo per necessità o utilità evidente del figlio).
  4. Decisioni congiunte: in caso di disaccordo, il giudice attribuisce ad uno dei genitori la possibilità di scelta.

Capacità di agire anticipata

La persona minore può decidere autonomamente solamente in alcune materie come l'aborto, la decisione di lavorare in ambito navale e agricolo. Tutto questo vale anche per una persona con una disabilità mentale dal momento in cui raggiunge la maggiore età. Finora rappresentata dai genitori, si pone la domanda su cosa fare per tutelare la persona da atti pregiudizievoli e dannosi. Il legislatore italiano prevede due forme di tutela a favore di persone che hanno bisogno di cura e assistenza:

  • L'interdizione
  • L'inabilitazione

Queste due misure secondo il legislatore italiano non sono rivolte contro le persone da assistere, ma hanno lo scopo di tutelarla da atti pregiudizievoli.

Le posizioni di incapacità

I soggetti che per vari motivi (malattia mentale, malattia fisica, infermità fisica forte che impedisce di esercitare diritti ed obblighi) non raggiungono la maturità entro i 18 anni, vengono sottoposti a diversi provvedimenti in base alla gravità del caso:

  1. Interdizione: privazione assoluta della capacità di agire. L'interdizione giudiziale è lo stato giudizialmente dichiarato di incapacità di agire della persona maggiorenne che a causa della sua abituale infermità mentale non è in grado di provvedere ai propri interessi (art. 414 c.c.).

La persona maggiorenne che si trova in condizione di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi viene interdetta e rappresentata da un tutore, quando ciò è necessario per assicurarle un'adeguata tutela. La persona interdetta ha una capacità di agire molto limitata. Viene stabilita dopo un processo in tribunale, all'esito del quale si appura l'incapacità di agire del soggetto e si nomina un TUTORE, che eserciterà i diritti ed i doveri per conto dell'INTERDETTO (che dunque è posto sotto il controllo del titolare stesso).

Sono due le condizioni per chiedere l'interdizione:

  • Una malattia mentale abituale
  • La necessità di protezione della persona da atti pregiudizievoli

L'infermità mentale oppure la disabilità psichica abituale significa che si deve trattare di un vizio duraturo, che però non esclude intervalli lucidi oppure la guarigione. Attraverso l'istituto dell'interdizione, alla persona è sottratta qualsiasi capacità di agire: non può contrarre matrimonio, fare testamento o donazioni, stipulare un contratto di lavoro, ritirare soldi dalla banca e così via. In senso stretto non può nemmeno compiere gli atti di vita quotidiana come fare la spesa o usare mezzi pubblici di trasporto. Una persona interdetta assume la posizione di un minore e deve essere rappresentata legalmente in tutti gli atti da parte di un tutore, che ha il compito di esprimere la volontà della persona interdetta. Il tutore è colui che rappresenta il tutelato interdetto nel compimento degli atti civili ad eccezione di quelli personalissimi come il matrimonio o il testamento. Il tutore ha funzioni analoghe a quelle della potestà dei genitori: deve avere cura della persona interdetta, rappresentarla in tutti gli atti civili e amministrare i suoi beni.

  1. Inabilitazione: capacità parziale di agire. L'inabilitazione è lo stato giudizialmente dichiarato di ridotta capacità di agire della persona maggiorenne che per le sue condizioni mentali o fisiche non è pienamente in grado di curare i propri interessi economici (art. 415 c.c.).

Qualora lo stato di infermità di mente non è talmente grave da dover fare luogo all'interdizione, la persona maggiorenne può essere inabilitata ed assistita da un curatore, che la rappresenta in alcuni atti giuridici. La persona inabilitata ha una capacità di agire parziale. Sono cause di inabilitazione: l'infermità di mente non grave, la prodigalità (se patologica), l'abuso abituale di alcool e stupefacenti, il sordomutismo e la cecità. Il soggetto per alcuni casi può agire in autonomia, per altri può farsi sostenere da un CURATORE.

Caso dell'inabilitazione per prodigalità

Si stabilisce tale posizione di incapacità nel caso in cui un soggetto dimostri una generosità eccessiva ed incontrollata, dunque quando si presenti il timore che un soggetto possa depauperare i beni conservabili per gli eredi ed il patrimonio.

Amministrazione di sostegno

Cos'è: l'amministrazione di sostegno è l'istituto di più recente e applicato per la tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus o Alzheimer, soggetti dediti al gioco d'azzardo, ecc.

Obiettivo: è pertanto un istituto che mira a proteggere le persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana. È dunque un istituto di sostegno del patrimonio e degli aspetti non patrimoniali (aspetti personali) del soggetto sottoposto, detto.

Chi può presentare la domanda

  • La domanda può essere presentata dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4o grado, dagli affini entro il 2o grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.
  • I responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta.

Chi nomina l'amministratore

La pratica volta a nominare l'amministratore di sostegno può essere avviata unicamente dal giudice tutelare e può essere richiesta autonomamente dal beneficiario. L'amministratore è nominato dal Giudice Tutelare ed è scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti d'idoneità ritenuti dallo stesso Giudice.

Chi può essere amministratore

Può essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge (o la persona stabilmente convivente purché siano parenti entro il quarto grado). Sono questi, infatti, i soggetti legittimati ad agire, oppure (comunque) quelli che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro, l'amministratore è nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

Che poteri ha l'amministratore?

L'amministratore di sostegno è una persona nominata dal Giudice tutelare e ha il compito di assistere la persona inferma nel compimento di alcuni atti e di curare i suoi interessi. Il beneficiario conserva la sua capacità di agire. L'amministrazione di sostegno NON ha un potere totale, ma ha potere unicamente dove conferito dal giudice tutelare stesso (esempio solo per scelte di tipo sanitario), dunque il beneficiato si intende capace di agire in tutti gli altri ambiti.

L'amministratore di sostegno resta in carica per un determinato periodo di tempo.

Quale capacità conserva il beneficiario?

La persona beneficiaria conserva la piena capacità di agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore e per quelle necessarie per soddisfare le esigenze della vita quotidiana. I soggetti con infermità mentale (poco svegli) possono impugnare atti di disposizione posti in essere ma tale contratto (atto giuridico) risulta annullabile per presunzione assoluta.

Soggetti nel diritto privato

I soggetti nel diritto privato si distinguono in:

  • Enti personificati/Persone (autonomia patrim.le perfetta)
  • Enti non personificati (autonomia patrim.le imperfetta)

Persone fisiche:

  • Giuridiche: costruzione giuridica titolare di un patrimonio
  • Enti non lucrativi:
    • Ass. e fondazioni riconosciute
    • Comitati
    • Fondazioni
  • Enti lucrativi:
    • S.p.A.
    • S.r.l.
    • S.a.p.a.

Enti non personificati

Enti non lucrativi: disciplinati dal 1o libro del c.c.

Enti lucrativi: (disciplinati dal 5o libro del

  • Enti non comm. cc)
  • Ass. non ric.
  • S.s.
  • S.n.c.

Codice civile

Il codice civile (c.c.) è composto da 6 libri:

  1. Persone fisiche e giuridiche – fondazioni e associazioni che NON svolgono attività lucrativa.
  2. Associazioni e donazioni.
  3. Proprietà.
  4. Obbligazioni.
  5. Lavoro disciplina le attività lucrative.
  6. Tutela dei diritti (tutto ciò che resta: pegno, ipoteca, prescrizione, come tutelare i diritti…)

Società lucrative

Tra le persone giuridiche vi sono numerosi enti/società con finalità lucrativa. Tra questi non tutti hanno personalità giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta.

Società di persone

  • Non hanno autonomia patrimoniale perfetta.
  • Ogni sottocategoria ha proprie caratteristiche:

Società semplici: godono del diritto di INDICAZIONE, per il quale, se una società semplice contrae un debito, il creditore può farsi pagare sia dalla società, sia dai soci.

Società in nome collettivo: godono del BENEFICIO DI ESCUSSIONE, ovvero la facoltà concessa al socio di pretendere la preventiva escussione/esame/interrogazione della società. Il beneficio di escussione, in diritto, indica un istituto giuridico mediante il quale il debitore che non sia unico obbligato a eseguire una determinata prestazione, pretende che il creditore, prima di agire esecutivamente nei suoi confronti, rivolga la propria pretesa verso un altro debitore.

Società in accomandita semplice: prevede due diverse categorie di soci:

  • Soci accomandatari: amministrano & rispondono illimitatamente dei beni della società.
  • Soci accomandanti: conferiscono una quota alla società, ma NON amministrano. Essi inoltre rispondono dei debiti societari solamente per la quota conferita (concetto del beneficio di escussione).

Società di capitali

  • Hanno autonomia patrimoniale perfetta.
  • Per acquisire l'autonomia patrimoniale perfetta SI DEVE PER DIRITTO iscriversi AL REGISTRO DELLE IMPRESE presso la CAMERA DI COMMERCIO. Qui ogni anno vengono pubblicate tutte le informazioni su tutte le società di capitali iscritte (nome, localizzazione, nome dei soci, bilancio..).

Differenza tra società riconosciute e non

  • Società riconosciute: i soci rispondono delle obbligazioni sociali.
  • Società non riconosciute: chi ha agito in nome e per conto della società risponde alle obbligazioni sociali.

Le associazioni

Associazione: gruppo di persone con uno scopo non lucrativo che appartiene ai singoli associati (NON soci). Gli associati sono un gruppo di persone giuridiche private per le quali prevale l'elemento personale. Le associazioni hanno un patrimonio (di cui gli associati non sono titolari) che è calcolato in modo tale da poter perseguire l'obiettivo. Lo scopo perseguito, dunque, DEVE essere meritevole di tutela: non si può costituire un'associazione senza precisare il patrimonio necessario per il perseguimento dell'obiettivo.

Organi delle associazioni

Assemblea degli associati: si occupa di raccogliere e nominare gli associati e di approvare il bilancio.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher susannadv di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Feola Dominique.
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