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UNIVE RSITÀ DE GLI STUDI DE LL INSUBRIA
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ACOLTÀ DI IURISPRUDENZA
C L S T
ORSO DI AUREA IN CIENZE DEL URISMO
Materiali per il corso di:
DIRITTO PRIVATO
Prof. Dominique Feola
APPUNTI L
DELLE EZIONI
Diritto pubblico e diritto privato
• Regola i rapporti tra individuo e Stato ( che ha una
DIRITTO PUBBLICO:
posizione di preminenza)
• regola i rapporti tra più soggetti posti ad un uguale livello.
DIRITTO PRIVATO:
• è UN ASPETTO GENERALE DEL DIRITTO
DIRITTO SOGGETTIVO:
PRIVATO
= fascio di facoltà, poteri e prerogative attribuite ad un certo soggetto. dunque se
un soggetto possiede un diritto (es: diritto di proprietà), gli altri sono tenuti a
rispettarlo. Sorge dunque il DIVIETO DI ARTI EMULATIVE: gli altri sono tenuti a
rispettare i diritti e le posizioni altrui.
I diritti soggettivi si distinguono in :
sono tutelati dalle aggressioni di chiunque: es: diritto alla salute,
DIRITTI ASSOLUTI:
identità e libertà personale. Diritti assoluti sono quelli che garantiscono al titolare un potere
che può far valere indistintamente verso tutti gli altri soggetti sui quali grava
semplicemente l'obbligo di non turbare il godimento del diritto stesso( ad esempio, il diritto
di proprietà). La categoria dei diritti assoluti comprende i diritti reali, i diritti della
personalità, i diritti su beni immateriali.
Diritti relativi sono quelli che assicurano al titolare un potere che
DIRITTI RELATIVI :
si può far valere solo verso una o più persone determinate(in personam) a carico delle quali
sussiste l'obbligo di fare o non fare qualcosa(esempio, il diritto del creditore di ottenere la
prestazione del debitore, così che il soggetto attivo o passivo si presente determinato o
determinabile sin dalla nascita del rapporto giuridico). es diritto di credito: è un diritto al
cui rispetto è tenuto il debitore, NON qualunque terzo. Dunque anche la lesione di un
diritto di credito può essere ingiusta, e dunque dare luogo al risarcimento del danno
lesione di un diritto di credito come l’ uccisione del debitore se:
i. Prestazione di fare infungibile/insostituibile
ii. Si estingue per la morte del debitore
iii. Non rimpiazzabile nel brevemedio periodo
PLURALITA’ DI ORDINAMENTI:
• NAZIONALI (giuridici)
• Sovranazionali (giuridici)
• Non giuridici: esempio ordinamenti religiosi associazioni sportive: hanno
una certa codificazione. MA possono essere sottoposti a rapporti con
ordinamenti giuridici il diritto privato interferisce in tali ordinamenti non
giuridici stabilendo delle regole equilibrata, ma in ogni caso l’ ordinamento
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privato NON può occuparsene.
PERSONA FISICA:
POSIZIONE PARITETICA: il diritto privato ha stabilito delle regole equilibrate per
far sì che tutti siano titolari di diritti e di obblighi. Si possono però distinguere differenti
CAPACITA’:
1) CAPACITA’ GIURIDICA: Il momento dell’ acquisizione varia da Paese a Paese,
infatti vengono stabilite regole differente: minimo per legge. In Italia si acquisisce dal
momento della nascita: è sufficiente che un soggetto vive per pochi secondi per far sì
che gli siano riconosciuti determinati diritti e per far sì che possa trasmetterli agli eredi .
è l'idoneità di un soggetto a essere titolare di diritti e doveri.
2)
CAPACITA’ DI AGIRE: capacità di esercitare diritti e di disporli. Lo Stato,
infatti, presuppone che prima di acquisire tale capacità, si comprendano le
conseguenze delle azioni, si raggiunga la maturità e la capacità di
discernimento.Tale capacità la si acquisisce col compimento del 18^ anno di
vita(anno in cui si presuppone che un oggetto abbia raggiunto la maturità)
capacità di agire
La è l'idoneità del soggetto a porre in essere validamente atti idonei
a incidere sulle situazioni giuridiche di cui è titolare senza l'interposizione di altri
soggetti di diritto.
Con la maggiore et à ogni persona acquista la piena capacità di compiere
atti giuridici validi, come firmare contratti, aprire un contocorrente, effettuare
acquisti e vendite. La capacità di agire dipende dalla capacità della persona di
provvedere ai propri interessi, cosiddetta capacità di intendere e volere.
CONSISTE QUINDI NELLA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE (C.D.
CAPACITÀ DI FATTO): capacità di comprendere il significato sociale delle azioni
che si compiono e di determinarsi conseguentemente
La rappresentanza legale
POTESTA’ GENITORIALE:
Fino al raggiungimento della maggiore età i minori sono sottoposti alla potestà dei
o genitori che li rappresentano in tutti gli atti giuridici. Al compimento del 18° anno di
età ogni persona acquista la piena capacità di agire, può essere titolare di doveri e
diritti, compiere validamente negozi giuridici (acquistare, vendere, firmare contratti,
conferire procure e così via) e cessa la rappresentanza legale dei genitori.
L’incapacità di agire di un minore ha una funzione di protezione: gli atti del minore
o sono annullabili senza che occorrano requisiti ulteriori. Il minore è sottoposto alla
rappresentanza legale dei genitori o, in mancanza, di un tutore.
Per legge i genitori o i tutori di un minore sono i suoi legali rappresentanti. Essi hanno
o il dovere di mantenere, istruire, educare e sorvegliare.
POTESTA’ DEI GENITORI
LA sul figlio si distingue in:
o
1. ORDINARIA AMMINISTRAZIONE: RAPPRESENTANZA DISGIUNTIVA
per casi di ordinaria amministrazione, unicamente un solo genitore può stipulare un
contratto. 3
2. STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE: RAPPRESENTANZA
CONGIUNTIVA i contratti in nome e per conto del tutore devono e possono essere
stipulati unicamente da entrambi i genitori /tutori congiuntamente
3. ATTI DI MAGGIORE IMPORTANZA: necessità di intervento del giudice tutelare
(e solo per necessità o utilità evidente del figlio)
4. DECISIONI CONGIUNTE: in caso di disaccordo, il giudice attribuisce ad uno dei
genitori la possibilità di scelta;
CAPACITà DI AGIRE ANTICIPATA: la persona minore può decidere
o autonomamente solamente in alcune materie come l’ aborto, la decisione di lavorare in
ambito navale e agricolo .
Tutto questo vale anche per una persona con una disabilità mentale dal momento in cui
raggiunge la maggiore età. Finora rappresentata dai genitori, si pone la domanda su
cosa fare per tutelare la persona da atti pregiudizievoli e dannosi.
Il legislatore italiano prevede due forme di tutela a favore di persone che hanno bisogno
di cura e assistenza:
l’interdizione,
- l’inabilitazione.
- Queste due misure secondo il legislatore italiano non sono rivolte contro le persone da
assistere, ma hanno lo scopo di tutelarla da atti pregiudizievoli.
LE POSIZIONI DI INCAPACITA’:
i soggetti che per vari motivi ( malattia mentale, malattia fisica, infermità fisica forte che
impedisce di esercitare diritti ed obblighi) non raggiungono la maturità entro i 18 anni, vengono
sottoposti a diversi provvedimenti in base alla gravità del caso:
1. INTERDIZIONE = PRIVAZIONE ASSOLUTA DELLA CAPACITA’ DI AGIRE
L’interdizione giudiziale è lo stato giudizialmente dichiarato di incapacità di agire della
- persona maggiorenne che a causa della sua abituale infermità mentale non è in grado di
provvedere ai propri interessi (art. 414 c.c.).
La persona maggiorenne che si trova in condizione di abituale infermità di mente che la
- rende incapace di provvedere ai propri interessi viene interdetta e rappresentata da un
tutore, quando ciò è necessario per assicurarle un adeguata tutela. La persona interdetta
ha una capacità di agire molto limitata.
Viene stabilita dopo un processo in tribunale, all’ esito del quale si appura l’ incapacità
- di agire del soggetto e si nomina un TUTORE, che eserciterà i diritti ed i doveri per conto
dell’ INTERDETTO (che dunque è posto sotto il controllo del titolare stesso).
Sono due le condizioni per chiedere l’interdizione:
una malattia mentale abituale
� la necessità di protezione della persona da atti pregiudizievoli.
�
L’infermità mentale oppure la disabilità psichica abituale significa che si deve
trattare di un vizio duraturo, che però non esclude intervalli lucidi oppure
la guarigione.
Attraverso l’istituto dell’interdizione, alla persona è sottratta qualsiasi capacità di agire:
non può contrarre matrimonio, fare testamento o donazioni, stipulare un contratto di
lavoro, ritirare soldi dalla banca e così via. In senso stretto non può nemmeno compiere
gli atti di vita quotidiana come fare la spesa o usare mezzi pubblici di trasporto.
Una persona interdetta assume la posizione di un minore e deve essere rappresentata
legalmente in tutti gli atti da parte di un tutore, che ha il compito di esprimere la volontà
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della persona interdetta. Il tutore è colui che rappresenta il tutelato interdetto nel
compimento degli atti civili ad eccezione di quelli personalissimi come il matrimonio o il
testamento. Il tutore ha funzioni analoghe a quelle della potestà dei genitori: deve avere
cura della persona interdetta, rappresentarla in tutti gli atti civili e amministrare i suoi
beni.
2. INABILITAZIONE = CAPACITA’ PARZIALE DI AGIRE:
l’inabilitazione è lo stato giudizialmente dichiarato di ridotta capacità di agire della
- persona maggiorenne che per le sue condizioni mentali o fisiche non è pienamente in
grado di curare i propri interessi economici (art. 415 c.c.)
Qualora lo stato di infermità di mente non è talmente grave da dover fare luogo
- all’interdizione, la persona maggiorenne può essere inabilitata ed assistita da un curatore,
che la rappresenta in alcuni atti giuridici. La persona inabilitata ha una capacità di agire
parziale.
Sono cause di inabilitazione: l’ infermità di mente non grave, la prodigalità (se
- patologica), l’ abuso abituale di alcool e stupefacenti, il sordomutismo e la cecità.
il soggetto per alcuni casi può agire in autonomia, per altri può farsi sostenere da un
- CURATORE
CASO DELL’ INABILITAZIONE PER PRODIGALITA’: Si stabilisce tale posizione
- di incapacità nel caso in cui un soggetto dimostri una generosità eccessiva ed
incontrollata, dunque quando si presenti il timore che un soggetto possa DEPAUPERARE
i beni conservabili per gli eredi ed il patrimonio.
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO:
COS’ E’:
o L'amministrazione di sostegno e' l'istituto di piu' recente e applicato per la tutela di soggetti con patologie che li rendono,
in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche
patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus o Alzaimer , soggetti dediti al gioco d'azzardo,
ecc. OBIETTIVO:
o È pertanto un istituto che mira a proteggere le persone che, per infermita' o menomazioni fisiche o psichiche,
istituto di sostegno del
anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana. è dunque un
patrimonio e degli aspetti non patrimoniali (aspetti personali) del soggetto sottoposto, detto
.
BENEFICIATO
o CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA: La domanda puo' essere presentata dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o
inabilitato), dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o
curatore e dal Pubblico Ministero.
I responsabili dei servizi sociosanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di
sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta.
CHI NOMINA L’ AMMINISTRATORE: La pratica volta a nominare
o l'amministratore di
sostegno può essere avviata unicamente dal giudice tutelare e può essere richiesta autonomamente dal beneficiario. L’ amministratore e'
nominato dal Giudice Tutelare ed e' scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti d'idoneita' ritenuti dallo
stesso Giudice.
CHI PUO’ ESSERE AMMINISTRATORE:
o Puo' essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge (o la
persona stabilmente convivente purchè siano parenti entro il quarto grado). Sono questi, infatti, i soggetti legittimati ad agire, oppure
(comunque) quelli che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice. Qualora tale scelta non sia
possibile, per motivi di opportunita' o altro, l'amministratore e' nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.
CHE POTERI HA L’ AMMINISTRATORE? L’amministratore di sostegno è una persona
o
nominata dal Giudice tutelare e ha il compito di assistere la persona inferma nel compimento di
alcuni atti e di curare i suoi interessi. Il beneficiario conserva la sua capacità di agire. L’
amministrazione di sostegno NON ha un potere totale, ma ha potere unicamente dove conferito
dal giudice tutelare stesso (esempio solo per scelte di tipo sanitario), dunque il beneficiato si
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intende capace di agire in tutti gli altri ambiti.
L’ amministratore di sostegno resta in carica per un determinato periodo di tempo
o QUALE CAPACITÀ CONSERVA IL BENEFICIARIO? La persona beneficiaria
o
conserva la piena capacità di agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza o
l’assistenza dell’amministratore e per quelle necessari per soddisfare le esigenze della vita
quotidiana.
I soggetti con infermità mentale (poco svegli) possono impugnare atti di disposizione posti
o
in essere ma tale contratto (atto giuridico) risulta annullabile per presunzione assoluta.
I SOGGETTI NEL DIRITTO PRIVATO SI DISTINGUONO IN:
Enti personificati/Persone (autonomia patrim.le perfetta)
Enti non personificati (autonomia patrim.le imperfetta)
Persone Fisiche:
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Giuridiche: costruzione giuridica titolare di un patrimonio
enti non lucrativi:
•ass. e fondazioni riconosciute
•comitati
•fondazioni
enti lucrativi:
•s.p.a.
•s.r.l.
•s.a.p.a.
Enti non personificati
Enti non lucrativi: disciplinati dal 1^libro del c.c. Enti lucrativi:(disciplinati dal 5^libro del
• Enti non comm. cc)
• Ass. non ric. •s.s.
•s.n.c.
CODICE CIVILE (c.c) è composto da 6 libri:
1^ persone fisiche e giuridiche –fondazioni e associazioni che NON svolgono attività lucrativa
2^ associazioni e donazioni
3^proprietà
4^obbligazioni
5^ lavoro disciplina le attivit à lucrative
6^ Tutela dei diritti ( tutto ciò che resta: pegno, ipoteca, prescrizione, come tutelare i diritti…)
SOCIETA’ LUCRATIVE
Tra le persone giuridiche vi sono numerosi enti/società con finalità lucrativa. Tra questi NON
TUTTI hanno personalità giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta.
SOCIETA’ DI PERSONE:
• Non hanno autonomia patrimoniale perfetta
• Ogni sottocategoria ha proprie caratteristiche:
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SOCIETA’ SEMPLICI: godono del diritto di INDICAZIONE, per il quale, se una
società semplice contrae un debito, il creditore può farsi pagare sia dalla società, sia dai
soci
SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO: godono del BENEFICIO DI ESCUSSIONE,
ovvero la facoltà concessa al socio di pretendere la preventiva
escussione/esame/interrogazione della società
Il beneficio di escussione, in diritto, indica un istituto giuridico mediante il quale il
debitore che non sia unico obbligato a eseguire una determinata prestazione, pretende
che il creditore, prima di agire esecutivamente nei suoi confronti, rivolga la propria
pretesa verso un altro debitore
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: prevede due diverse categorie di soci:
Soci ACCOMANDATARI: amministrano & rispondono illimitatamente dei
- beni della società
Soci ACCOMANDANTI: conferiscono una quota alla società, ma NON
- amministrano. Essi inoltre rispondono dei debiti societari solamente per la
quota conferita (concetto del beneficio di escussione)
SOCIETA’ DI CAPITALI:
• Hanno autonomia patrimoniale perfetta
• Per acquisire l’ autonomia patrimoniale perfetta SI DEVE PER DIRITTO iscriversi AL
REGISTRO DELLE IMPRESE presso la CAMERA DI COMMERCIO. Qui ogni anno
vengono pubblicate tutte le informazioni su tutte le società di capitali iscritte (nome,
localizzazione, nome dei soci, bilancio..)
DIFFERENZA TRA SOCIETA’ RICONOSCIUTE E NON:
SOCIETA’ RICONOSCIUTE: i soci rispondono delle obbligazioni sociali
SOCIETA’ NON RICONOSCIUTE: chi ha agito in nome e per conto della società
risponde alle obbligaz sociali.
LE ASSOCIAZIONI:
gruppo di persone con uno scopo non lucrativo che appartiene ai singoli
ASSOCIAZIONE:
associati (NON soci) .
gli associati sono un gruppo di persone giuridiche private per le quali prevale l’ elemento personale.
Le associazioni hanno un ( di cui gli associati non sono titolari) che è calcolato in
PATRIMONIO
modo tale da poter perseguire l’ obiettivo. Lo scopo perseguito, dunque, DEVE essere meritevole di
tutela: non si può costituire un’ associazione senza precisare il patrimonio necessario per il
perseguimento dell’ obiettivo ORGANI
Le associazioni hanno alcuni :
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: si occupa di raccogliere e nominare gli associati e
di approvare il bilanc
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