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I BENI
Art. 810 c.c. : "Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti"
Giuridicamente, solo ciò che può formare oggetto di diritto può essere considerato un bene. Non sono compresi nella nozione le cose comuni, cioè che appartengono a tutti (aria, acqua), e quelle che non possono essere oggetto di diritti (stelle, sole).
Sono beni le energie naturali suscettibili di appropriazione, come l'energia elettrica (art. 814 c.c.).
Le tipologie di beni:
- Materiali o cose: sono quei beni che si possono toccare;
- Immateriali: sono quelle cose, che possono essere oggetti di diritto, ma che non hanno una materialità fisica (diritto d'autore, brevetto, marchio).
Entrambi hanno un valore economico e possono circolare. Tradizionalmente, i beni che avevano maggior valore erano quelli materiali ma oggigiorno sono quelli immateriali.
I beni materiali si possono distinguere in:
- Immobili:
dell'uomo(prodotti agricoli, legna, parti degli animali, prodotti delle miniere, cave e torbiere). Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura;
- civili, si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia (interessi dei capitali, canoni enfiteutici, rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni) → Un soggetto ha diritto ad avere questi frutti perché un soggetto terzo tra godimento da un suo bene.
I beni possono essere pubblici o appartenenti a privati.
I beni pubblici e appartenenti allo Stato o a un altro ente pubblico, con lo scopo primario di soddisfare il pubblico interesse. Si dividono in 3 categorie:
- beni demaniali, beni fondamentali per il patrimonio e l’esistenza stessa dello Stato (mare, spiaggia, porti, torrenti). Sono beni inalienabili (non venduti a terzi) e non possono essere usucapiti (i terzi non possono
diventarne proprietari a titolo originario. Sono beni dello Stato e rimangono tali) (art. 822 c.c.);
● beni patrimonio indisponibile, beni che sono raccolti non per i caratteri essenziali ma perché sono destinati a servire gli enti pubblici (foreste, miniere, cave). La loro proprietà può essere trasferita con un procedimento speciale (art. 826 c.c.);
● beni patrimonio disponibile, beni con lo stesso regime di qualsiasi bene di proprietà dei privati. Non hanno nessuna disciplina legislativa per la loro amministrazione.
I beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto
Art. 831 c.c. "Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano."
C'è una serie di varie norme su tali beni, di solito vi sono
degli accordi tra le chiese e lo Stato. Nel caso di edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico non possono essere destinati ad altro scopo, anche se di privati, fino a che non vi sia un accordo con le autorità ecclesiastiche → Circolazione o distruzione subordinata ad accordi con autorità ecclesiastiche. Principio della destinazione del bene.
Altre tipologie di beni sono:
- divisibili/indivisibili, possono o non essere frazionati, senza perdere la loro caratteristica;
- consumabili/inconsumabili, l'utilizzo ne comporta o non l'estinzione (inconsumabili: utilizzabili più volte = auto);
- fungibili/infungibili, possono essere sostituti o no da un bene dello stesso valore.
Il patrimonio è composto da tutti i beni materiali e immateriali appartenenti a un certo soggetto (persona fisica o giuridica). Deve essere calcolato sulla base delle poste attive e passive.
LA PROPRIETÀ
Il concetto di proprietà è
li possiede. Questo concetto di proprietà individuale è alla base del sistema capitalistico. Nel corso del tempo, il concetto di proprietà è stato oggetto di dibattito e di evoluzione. Sono state introdotte limitazioni e regolamentazioni per garantire il rispetto dei diritti degli altri individui e della collettività. Ad esempio, sono state stabilite norme sulle modalità di trasferimento della proprietà, sulle modalità di utilizzo dei beni e sulle responsabilità del proprietario. Inoltre, il concetto di proprietà si è esteso anche ad altri ambiti, come la proprietà intellettuale. In questo caso, si tratta di diritti di proprietà su opere creative, come libri, musica, film, che vengono garantiti agli autori o ai detentori dei diritti. In conclusione, il concetto di proprietà è un concetto complesso e in continua evoluzione, che riflette le dinamiche sociali, politiche ed economiche di una società.Il diritto di proprietà è un concetto fondamentale nel campo del diritto. Esso si riferisce al diritto di possedere, utilizzare e disporre di un bene in modo esclusivo. Questo concetto viene messo in discussione a seguito di una serie di trasformazioni materiali e ideologiche nel XIX-XX secolo, le quali iniziano ad affermare che in realtà il diritto di proprietà non è un diritto poi così illimitato, in quanto può venire in conflitto con altri diritti. A seconda delle diverse ideologie imperanti, il diritto di proprietà viene più o meno limitato, o addirittura abolito. In alcuni paesi europei è stato limitato non per forza di idee socialiste, ma per forza di idee che tendono a immaginare il diritto non solo come beneficio del singolo proprietario, ma proprio per la collettività. Ci si è resi conto che il diritto non deve confliggere con i diritti di altri soggetti, pubblici o privati.
Caratteristiche
Il diritto di proprietà, costruito sul modello francese, ha determinate caratteristiche:
- è un prototipo di diritto soggettivo, è il modello a cui si fa riferimento
- patrimoniale, ha una valenza di tipo economico;
- assoluto, non può essere limitato da soggetti terzi diversi dal proprietario;
- natura privata, viene riconosciuto ai singoli privati cittadini;
- disponibile, il proprietario può disporre di tale diritto (vendere, donare).
discipline specialistiche a tutela del diritto di proprietà di beni immateriali → frazionamento della disciplina sulla proprietà, in conseguenza del moltiplicarsi delle tipologie proprietarie.
La proprietà nella Costituzione è riconosciuta e garantita dalla legge.
Art. 42/I Cost. "La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati."
Tale norma riconosce e garantisce la proprietà privata ma, allo stesso tempo, sottolinea che tale proprietà può essere sia privata che pubblica.
Art. 42/II "La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti."
Principio di solidarietà, esaltazione della funzione sociale della proprietà.
Ciò significa che la proprietà privata è tutelata.
uzione di infrastrutture pubbliche, tutela dell'ambiente, etc.); ● solo nei casi previsti dalla legge; ● previo pagamento di un indennizzo equo. Inoltre, la proprietà privata non può essere esercitata in modo arbitrario o lesivo nei confronti degli altri. Esistono infatti dei limiti imposti dalla legge per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà degli individui. L'articolo 42/III della Costituzione italiana sancisce che la proprietà privata può essere espropriata solo per motivi d'interesse generale e previa indennizzo. Questo significa che lo Stato può privare un individuo della sua proprietà solo se vi sono ragioni di interesse pubblico e se viene garantito un giusto risarcimento. In conclusione, la proprietà privata è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e degli interessi della collettività.