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DIRITTO PRIVATO.

Soggetti di diritto=soggetti giuridici

-Persone giuridiche=enti collettivi che hanno acquistato personalità giuridica => autonomia patrimoniale

perfetta

-Enti collettivi: sono pubblici e privati; possono essere persone giuridiche e non. I privati sono di 2

categorie=> senza scopo di lucro (associazioni,fondazioni) e con scopo di lucro (spa,sapa,ecc).

Il soggetto ha:

-capacità giuridica: si acquista nel momento della nascita, articolo 1 nel CC ed è la titolarietá di diritti e di

doveri. Le limitazioni riguardano la situazione dello straniero (non in riferimento ai diritti dell’uomo);

nessuno può essere privato della capacità giuridica. È una capacità statica=> diverso da quella di agire.

(Es.diritto di proprietà)

-capacità d’agire: compiere atti giuridici=> esercitare i diritti ed adempiere i miei obblighi. Art.2 nel CC, si

acquisisce nella maggiore età. Infatti prima della maggiore età si ha una tutela “successiva” del

minorenne da parte dello Stato(es. contratto art.1425 CC)

genitori amministrano i beni dei minori=> usufrutto dei beni (es immobile dato in locazione, loro sono i

rappresentanti del minore); diritto di rappresentanza

-atti di ordinaria amministrazione: scopo di conservare il patrimonio=> tutto ciò che incide sul patrimonio;

devono essere fatti congiuntamente dai genitori con permesso del giudice

-Quando diventa maggiorenne è responsabile dei suoi atti.

-Istituti di protezione dei soggetti in condizione che non li rende idonei a compiere atti giuridici :

1) interdizione (art 414,427 CC): in condizioni di infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai

propri interessi; devono essere viste da un esperto e si deve avere la nomina di un tutore nominato dal

tribunale. Incapace legale assoluto.

2)inabilitazione (art 415 CC): infermità non grave quanto l’interdizione, però sono private della capacità di

agire (es tossico dipendente), può compiere atti di ordinaria amministrazione ma non di straordinaria. Il

curatore non è un rappresentante come nell’interdetto.

3)l’emancipazione (art. 84,394 CC): permette al minore di sposarsi a 16 anni => diventa minore

emancipato ed ha capacità di agire relativa per cui può fare atti di ordinaria amministrazione invece con

quella di straordinaria serve un curatore che lo segue.

4)Amministrazione di sostegno:legge 2004 n. 6, si è deciso di fornire una tutela più incisiva per coloro che

per effetto di una infermità o per una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche

parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi-> Art.409 CC: Il beneficiario conserva la capacità

di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria

dell'amministratore di sostegno, quest’ultimo può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le

esigenze della propria vita quotidiana.

L’ordinamento tiene conto che esiste,anche se sei legalmente capace di agire:

1) L’incapacità di intendere e di volere del soggetto legalmente capace: es. sono maggiorenne, mi ubriaco

e vendo un mio anello. l’art. 428 CC ci aiuta in questo episodio perché tutela e annulla gli atti,essendo

quest’ultimi fatti senza intendere. => si può avere l’annullamento se dimostro che ero ubriaco.(art 428

CC)

-Buonafede oggettiva: comportamento onesto leale (es si trova art.1775 CC)

-buonafede soggettiva: situazione psicologica in cui si trova un soggetto che non sia consapevole di ledere

il diritto altrui/falsa conoscenza della realtà (es art.1047,1431 CC)

-Enti collettivi (1 libro CC) sono: le associazioni (riconosciute e non),fondazioni e comitati. Non hanno uno

scopo lucrativo. Sono importanti perché tutelano i problemi della società (es anziani,bambini,ecc...)

-decreto legislativo 117 del 2017= esce il codice del Terzo Settore=> raggruppamento di enti no profit che

hanno scopo di pubblica utilità.

-Elementi essenziali per gli enti collettivi: elemento personale, patrimonio e organizzazione+scopo

(modello tipico previsto da codice=> organo sono gli amministratori senza assemblea diverso dalle

società). Può esserci anche il riconoscimento ovvero procedura formale che dà luogo all’acquisto della

personalità giuridica dell’ente; nelle associazioni bisogna registrarsi nel registro delle persone giuridiche

scrivendo l’atto costitutivo -> vengono riconosciute (art.24 CC) e prendono personalità giuridica. Se hanno

autonomia patrimoniale => distinzione tra patrimonio dell’ente e di quello personale->garanzia al

creditore.

si ha responsabilità illimitata se non hanno personalità giuridica.-> Associazioni non riconosciute( art 38

CC); il creditore può scegliere d’andare direttamente l’adempimento a chi di conto.

Le società si registrano nel registro delle imprese presso le camere di commercio => persone giuridiche,

diventano soggetti di diritto. Hanno responsabilità limitata=> rischia solo ciò che ha conferito se c’è un

debito. Nelle società di capitali c’è autonomia patrimoniale perfetta.

Società: 5 libro del CC e hanno scopo lucrativo=> mira alla divisione dell’utile.

Situazione giuridica soggettiva: la conseguenza che l’applicazione della legge determina=> riferente

unico di questa conseguenza è il soggetto; si distinguono in 1)attive (diritti, interesse del titolare prevale

su terzi)e 2)passive (doveri,interesse del titolare subordinato da terzi).

1)diritto soggettivo: insiemi di poteri che ha un soggetto per tutelare un proprio interesse riconosciuti dalla

legge. Si distingue in diritto assoluto (può essere esercitato verso tutti) e relativo(esercitato solo verso

alcuni soggetti).

I diritti assoluti di dividoni in :reali (es.proprietà su un bene; è assoluto perché tutti devono rispettare la

mia proprietà su questo bene) e della personalità (persona in quanto tale;es.diritto alla vita).

I diritti relativo si dividono in:di credito/obbligazione(lega due soggetti=>creditore e debitore) e di

famiglia(rapporti tra nuclei familiari).

Diritti patrimoniali (art.810,814,1174 CC): diritti reali + quelli di credito.

Quelli non patrimoniali: personalità + di famiglia.

Fatto giuridico:Accadimento del fatto di giuridica importanza; in senso generale è un accadimento naturale

con conseguenze giuridiche. si divide in senso stretto (es. terremoto=> fatto naturale che ha

conseguenza giuridica) e atti giuridici (fatti di attività umana, consapevole e voluta;es.atto illecito art 2043

CC); in quest’ultimi rientrano i negozi giuridici-> manifestazione di volontà diretta che ha lo scopo/produce

un effetto giuridico,dove la persona deve avere la capacità di agire [-atto giuridico: è una specificiazione

del fatto giuridico, ha rilevanza giuridica se c’è un comportamento umano]

Art.2046 CC: non si risponde delle conseguenze dell’atto dannoso se non si ha la capacità di intendere e di

volere.

-proprietà:

Principio dell’accessione art.934 CC: => es se c’è una piantagione sul tuo suolo, essa è di tua proprietà

Il rapporto giuridico lega le situazioni giuridiche passive e attive. Di fronte ad un diritto relativo si ha un

obbligo, davanti a quello assoluto un dovere.

Situazioni giuridiche passive: 1) obbligo e 2) dovere. => 1)diritto di credito=> contratto; attivarsi per

l’interesse altrui 2)astenerci dal ledere diritto altrui

-Onere della prova: sempre passivo ma nè obbligo nè dovere;è una sottoposizione di un interesse proprio

non a vantaggio altrui ma di un altro mio interesse proprio. (Es: l’acquirente di un bene lo vende,ma è

difettoso; il compratore ha l’onere di dire entro 8 giorni il difetto)

-diritto potestativo: un soggetto può modificare una situazione giuridica uniteralmente

-soggezione: colui che è esposto al diritto potestativo

-potestà:potere che il soggetto ha in confronti di un altro,per realizzare l’interesse di

quest’ultimo(es.genitori)

-interesse legittimo: si ha quando il mio personale interesse coincide con quello pubblico (es vincere un

concorso pubblico)

Def beni (art 810 CC) sono: 1)pubblici (art.822,823CC) e 2)privati

Non Beni in senso giuridico: le cose che non possono formare oggetto di diritto

-danni: patrimoniali (lede un diritto patrimoniale) e non (il contrario); ci deve essere sempre comunque il

risarcimento .

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Beni 1)mobili e 2)immobili (art.812 CC)

1)tutti gli altri beni che non sia il suolo;rapidità di circolazione

-Categoria intermedia: beni mobili registrati (es.passaggio di proprietà);giuridicamente sono assimilabili a

beni immobili (es.auto)

2)per esempio il suolo e tutto ciò che è incorporato ad esso

Art.820 CC: frutti naturali sono derivano direttamente dalla cosa,vi concorra o no l’opera dell’uomo (es

prodotti agricoli)

Frutti civili: si ritraggono dalla cosa come godimento che altri ne abbia

Proprietà (art.832 CC e art.42 Costituzione):diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed

esclusivo,entro i limiti dell’ordinamento giuridico.

-disposizione: compiere atti che incidono sulla dimensione reale sul diritto del bene (es ipoteca verso la

banca,concedo a terzi la garanzia del mio bene ma io rimango il proprietario)

-(Art.833 CC) Emulazione,divieto atti emulativi: non si possono fare atti i quali non abbiano altro scopo che

quello di creare molestia ad altri (es. mi stai sulle palle e costruisco un palazzo per toglierti la vista del

panorama).

-Disciplina delle immissioni (art.844 CC): regolare conflitti di fondi vicini determinati dalla propagazione di

fattori disturbanti causati dall’uomo; la disposizione dell’autorità giudiziaria deve contemperare le

esigenze della proprietà

Espropriazione: modo

1) originario:modi di acquisto dove si prescinde completamente la titolarietà precedente; come se lo

acquistassi per primo=> la acquisto libera, si scinde dal proprietario principale;

-occupazione-> (beni mobili)acquisto su una cosa con l’intenzione di farla propria=> non deve

appartenere a nessuno. (Es.i pesci del mare)

-usucapione

-possesso vale titolo art. 1153 CC

2)derivativo:modi attraverso cui la proprietà si trasferisce da uno all’altro; -contratto e successione a causa

di morte

Art.927 a 930 CC, Oggetti smarriti: si denuncia dal sindaco e se il proprietario lo riprende va dato il 10%

del valore al ritrovatore. Se dopo un anno non si fa vivo nessuno, lo prende il ritrovatore.

Art 932 CC ,Tesoro: cosa mobile di pregio nascosta o sotterrata di cui nessuno può provare di essere

proprietario. Ma se lo trovo in un terreno altrui allora il valore va diviso a metà.

Art.940 CC, specificazione: creazione di una cosa nuova mediante l’uso di materia da parte di chi non ne è

il proprietario (es.chi scolpisce una statua con un blocco di marmo non suo)

Diritto reale minori: hanno per oggetto una cosa,si estinguono per non uso ventennale

-Usufrutto: da al titolare il diritto di godere del bene e di fare propri i frutti. Ha un limite: non può modificare

la deStinazione economica della cosa. Durata dell’usufrutto è temporanea, può avere un termine previsto

ma non può eccedere la vita dell’usufruttuario. (Nella persona giuridica il limite è 30 anni) l’usufruttuario

può trasferire ad un terzo; può nascere per contratto,per testamento o usucapione.

-uso: specificazione dell’usufrutto con un contenuto più ridotto; lui consente al titolare di usare la cosa ma

limitatamente ai suoi busogni e alla sua famiglia. Natura strettamente personale=> no trasferimento a

terzi.

-abitazione: diritto di abitare (bene immobile) natura strettamente personale

-nuda proprietà: un caso di proprietà privata alla quale non si accompagna un diritto reale di godimento

del bene al quale è relativa.

Di solito è relativa a un immobile del quale si acquisisce la proprietà ma non il diritto di usufrutto. Il

proprietario del bene, non ha più la proprietà di quello che avrà venduto ma resterà titolare di godere della

cosa, delle utilità che da questo ne derivano, per la vita. Alla morte di chi ha venduto la proprietà, vengono

meno i diritti sul bene. Quando si estingue la causa e cessa l’usufrutto, la proprietà viene acquistata nella

sua pienezza. Questo è il caso della consolidazione, vale a dire la riunione del diritto reale minore e della

nuda proprietà che vanno in capo al titolare del bene. (Es:Il venditore che di solito è un anziano, decide di

vendere la sua casa, realizzando subito un utile, ma continuando a godere della sua casa sino alla morte,

dopo di che si estingue l’usufrutto e l’abitazione passa completamente in capo al compratore.)

-art.1027 CC servitù prediali (servitù prediale): diritto di godimento su cosa altrui,consiste nel peso

imposto al fondo servente per l’utilità di un altro fondo dominante. Il contenente della servitù può essere

vario (es.pascolo che può pascolare nel campo del mio vicino) . L’oggetto della servitù può essere un

divieto di fare qualcosa (es.non sopraelevare) oppure avere come oggetto la sopportazione, ovvero

un’attività del proprietario del fondo dominante che si astiene di fare un’attività.

Può essere : affermative( proprietario può fare qualcosa e l’altro deve sopportare) o negative (proprietario

del servente non può fare qualcosa). Continue (non si deve fare niente e la servitù è continua=> no singoli

atti di esercizio) o discontinue (esercizio i discontinuo=> differenti atti di esercizio). Apparenti (opere

permanenti e visibili) e non .

-Servitù legale: servitù rispetto la quale la legge non crea la servitù ma indica i presupposti per costituirla.

(es.fondo intercluso=> non ha accesso alla strada pubblica=> il titolare può rivolgersi al giudice)

Prescrizione: è un modo generale di estinzione dei diritti causato dal trascorrere del tempo e dall'inerzia

del titolare

-Possesso (art 1140-47 CC): non è un diritto, è una situazione di fatto; materiale disponibilità del bene. Si

può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. Ha un

elemento oggettivo e soggettivo=> materiale e psicologica => intenzione di riconoscere la cosa come

propria.

A titolo originario ( senza una trasmissione da parte di un altro soggetto ) o titolo derivativo (me lo

consegna il possessore/successione).

Buona fede (art.1147 CC; chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto. La buona fede non giova se

l'ignoranza dipende da colpa grave. La buona fede e' presunta e basta che vi sia stata al tempo

dell'acquisto) o malafede.

Art.1153 CC: effetto dell’acquisto del possesso: Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non

ne e' proprietario, ne acquista la proprieta' mediante il possesso, purché' sia in buona fede al momento

della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. Nello stesso modo si acquistano

i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.

-Detenzione è diverso dal possesso, perché è integrata solo dall’elemento materiale e riconosce l’altrui

diritto o non lo riconosce. => non è il proprietario ma ha un titolo formale che giustifica la disponibilità

della cosa=> può avere la detenzione della cosa e=> la disponibilità (es.se sono un affittuario =>

detentore ma non è la mia casa )

Fenomeno del Credito nel mercato

Credito: rapporti di credito/debito, è fisiologico in un’economia di scambio e servizi

-Rapporto obbligatorio: è un vincolo giuridico(=> se non adempie la prestazione il soggetto attivo può

adire l’autorità giudiziaria) in base al quale il soggetto passivo (debitore) è tenuto ad assumere un certo

comportamento (prestazione), per soddisfare un certo interesse (anche non patrimoniale) del soggetto

attivo (creditore). Si divide in:

1) vicende-> a)fonti, b)modificazioni , c) adempimento ed altri modi di estinzione, d) inadempimento,

responsabilità del debitore , mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e)garanzie del creditore.

-a)fonti delle obbligazioni (art.1173): le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito da ogni altro

fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

2)struttura: soggetto passivo e attivo, vincolo giuridico, prestazione (comportamento del debitore che può

essere Fare, dare, dare e fare, non fare; requisiti: patrimoniale, possibile, determinata e lecita.), interesse

del creditore (anche non patrimoniale;

Rapporto obbligatorio: rapporto tra 2 o + parti che ha come oggetto la modificazione/estinzione di una

prestazione dalla parte debitoria 8per soddisfare un interesse della parte creditoria

Art 1174 CC : La prestazione è il comportamento che ha il debitore verso l’interesse del creditore, può

anche essere fare qualcosa; essa è soggetto dell’obbligazione. Il dare da parte del debitore può essere una

cosa determinata o generica.

Interesse del creditore:

1) deve permanere per tutto l’arco del rapporto

2)necessario per la nascita del rapporto

3)se non avviene la prestazione si estingue

4)può anche non essere patrimoniale

5)interesse alla esecuzione del debitorio

Patrimonialità della prestazione: suscettibile alla valutazione economica

Libro II; i diritti

Le situazioni giuridiche soggettive esprimono il modo in cui le norme regolano le possibilità dei soggetti in

conformità con la graduatoria stabilita fra i loro confliggenti interessi .possono essere attive o passive: le

prime esprimono la prevalenza dell&rsqu

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiarapincapallina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Ermini Mario.
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