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CONFLITTO DI INTERESSI
La legge considera poi un'ipotesi estrema di conflitto di interessi tra rappresentato e contratto con se stesso, rappresentante, ovvero il che si ha quando nel contratto, concluso dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato, la controparte non è altro che il rappresentante medesimo, operante in proprio o come rappresentante di un terzo. Perciò il contratto con se stesso è senz'altro annullabile (art. 1395). Rappresentanza senza potere senza esserlo, Può accadere che taluno agisca come rappresentante o eccedendo i limiti del potere conferitogli. Esempio -> il rappresentante vende un bene immobile, mentre la procura gli consente solo di alienare beni mobili. Il negozio non vincola il rappresentato. La legge consente però al rappresentato di assumersi il negozio attraverso la RATTIFICA (art. 1399). La ratifica è un negozio analogo alla procura: al pari di questa, costituisce un negozio unilaterale recettizio.diretto non al rappresentante, ma all'altro contraente. Essa ha effetto retroattivo: le conseguenze del negozio ratificato verranno cioè regolate come se questo fosse stato concluso dal rappresentante munito dall'inizio dei necessari poteri. In caso contrario: Se l'interessato non ratifica il negozio stipulato in suo nome, questo rimane non produce effetti in capo al preteso rappresentato, perché il potere di rappresentanza non sussisteva, e non produce effetti in capo al preteso rappresentante, perché non era con costui che il terzo intendeva istituire il rapporto contrattuale. Dall'inefficacia del negozio può derivare un danno del terzo. Tali danni dovranno essere risarciti dal preteso rappresentante secondo le norme relative alla responsabilità precontrattuale. INVALIDITÀ DEL NEGOZIO GIURIDICO Nullità e annullabilità Nullità -> il negozio è privo dei suoi effetti e non può essere convalidato. IlIl negozio è nullo quando il regolamento di interessi manchi del tutto, ossia irrealizzabile, quando non sia rivestito della forma richiesta dalla legge a pena di nullità o quando sia illecito o meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Analisi delle ipotesi:
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Alcune anomalie della dichiarazione sono tali da escludere l'esistenza stessa di un regolamento privato di interessi. Il regolamento negoziale manca del tutto quando:
- manca una dichiarazione negoziale che possa essere presa sul serio nel- tra co giuridico
- la dichiarazione negoziale non può essere attribuita al suo preteso autore- (violenza fisica)
- trattandosi di contratto: vi sia palese di ormità tra la proposta e l'accettazione (dissenso palese)
inesistenza del negozio
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Nelle ipotesi di simulazione il negozio simulato non è voluto e il regolamento di interessi che esso apparentemente esprime
è nulloc. L’ipotesi che l’oggetto del negozio non sia determinato, determinabile (art. 1418)d. Il regolamento negoziale è il realizzabile quando l’oggetto sia impossibile. Il negozionon può essere radicalmente privo di e etti, cioè nulloe. Allo stesso trattamento sono sottoposti i negozi privi della forma eventualmenterichiesta dalla legge per la loro validitàf. Vi sono i casi in cui il regolamento negoziale è illecito o non meritevoli di tutelasecondo l’ordinamento giuridico. Poiché lo Stato non può cooperare allarealizzazione di simili operazioni, anche quel negozio è radicalmente nullog. Vi sono norme imperative dalle quali non deriva l’assoluta illiceità del contratto, mache attengono a modalità o circostanze della stipulazioneLa nullità può essere fatta valere da qualunque interessato (art. 1421): dunque, nonassoluta).solo da ciascuna parte del negozio ma anche
da terzi (nullità). Si deve trattare però di terzi che vi abbiano interesse (es. i creditori del venditore). L'azione è invece preclusa ai terzi del tutto estranei. La nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, quando debba decidere una lite la cui soluzione dipende dalla validità del negozio.
Annullabilità —> gli effetti del negozio si producono, ma possono essere eliminati se e solo se il negozio stesso è tempestivamente impugnato dalla parte dell'interesse della quale l'invalidità è stabilita, sempre che essa non lo abbia successivamente convalidato.
Il negozio è annullabile quando, trattandosi di tutelare interessi disponibili di una parte del negozio, si ritiene opportuno far dipendere dalla sua iniziativa l'eliminazione del negozio stesso.
L'annullamento può essere domandato solo dalla parte a protezione della quale esso è stabilito dalla legge (art. 1441).
sempre che essa non abbia convalidato il negozio. Trattandosi di annullabilità per incapacità di agire o per errore, violenza o dolo, l'azione di annullamento spetta solo all'incapace o alla parte che è caduta in errore, o che è stata vittima della violenza o del dolo. Trattandosi di annullabilità del contratto stipulato dal rappresentante in conflitto di interessi, l'azione di annullamento spetta solo al rappresentante. A differenza dell'annullità assoluta, l'annullamento non può essere provocato da chiunque vi abbia interesse. La convalida del negozio annullabile —> l'annullabilità è disposta a tutela di un interesse privato disponibile, il titolare di questo può rinunciare all'azione di annullamento convalidando il negozio. La convalida è un negozio unilaterale, può avvenire in modo espresso —> con un atto che contenga la menzione del negozio e del motivo.Di annullabilità, ela dichiarazione che si intende convalidarlotacito —> se il titolare dell’azione di annullamento ha dato volontariamente esecuzione alnegozio conoscendo il motivo di annullabilità (art. 1444)
In ogni caso, perché il negozio di convalida produca e etto e ovviamente necessario che non siacolpito dal medesimo vizio del negozio che si vuole convalidare: occorre che sia cessato il viziodel consenso, o che sia cessata l’incapacità di agire.
Non è ammissibile la convalida del negozio nullo (art. 1423)ffi fi ff ffff ff fl ff ffi
Prescrizione
Il negozio nullo è automaticamente privo di e etti, il che può essere accertato e dichiarato dalgiudice in qualsiasi tempo. Ciò signi ca che colui al quale sia richiesta l’esecuzione del negoziopotrà sempre ri utarla. Se il negozio nullo ha avuto esecuzione, le prestazioni, essendo prive dicausa, vanno restituite secondo le norme relative alla
ripetizione dell'indebito (art. 2033). Se il negozio prevedeva il trasferimento della proprietà di una cosa, tale trasferimento non si è verificato e il proprietario può rivendicarla. L'azione di rivendicazione conseguente alla nullità sarà paralizzata se l'altra parte ha iniziato a percepire la proprietà della cosa. Occorre anche considerare che gli effetti del negozio nullo si possono consolidare in conseguenza della sua esecuzione o pubblicità, dopo il decorso di un certo tempo (art. 2379). L'azione di annullamento è invece soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni (art. 1442). Questo termine si sovrappone ai termini generali di usucapione e di prescrizione. Esso decorre non già dal momento in cui siano state eseguite delle singole prestazioni, bensì dalla data del negozio annullabile. Ma se il negozio annullabile non è stato eseguito, la parte in favore della qualel'annullabilità è disposta potrà riutarnel'esecuzione sempre, senza limiti di tempo. Il che si esprime tecnicamente dicendo che "si prescrive l'azione, ma non l'eccezione di annullamento". Consequenze -> il negozio nullo non produce alcun effetto negoziale: non costituisce, non trasferisce, non modifica e non estingue i diritti reali o di credito, e non costituisce causa giustificatrice delle prestazioni eseguite, le quali vanno restituite. Lo stesso è a dirsi del contratto per il quale sia intervenuta la sentenza di annullamento. Questo rende prive di causa anche le prestazioni già eseguite: il che si esprime dicendo che l'annullamento ha effetto retroattivo. Il fatto che tanto il negozio nullo, quanto quello annullato, non producono alcun effetto negoziale, non consente di considerarli come non mai avvenuti. La loro stipulazione può infatti determinare conseguenze non negoziali. Se essa costituisce un atto illecito,determinerà l'applicazione delle relative sanzioni e responsabilità. Opponibilità della nullità e dell'annullamento ai terzi La nullità è, di regola, opponibile ai terzi. Le cose sono diverse quando si tratta di annullabilità. Il negozio annullabile ha efficacia, se e quando questa non venga eliminata con una sentenza di annullamento. Il problema è se la pronuncia di annullamento debba operare retroattivamente anche nei confronti dei terzi subacquirenti, facendo cadere i loro acquisti. Il terzo prevale invece se ha acquistato in buona fede e a titolo oneroso (articolo 1445): in tal caso vi è un interesse meritevole di tutela. Se si tratta di beni immobili, o di altri beni iscritti in pubblici registri, questa regola va combinata con quelle sulla trascrizione. La trascrizione della domanda giudiziale di annullamento mette i terzi in grado di conoscere la pendenza della lite: perciò, se essi tuttaviaacquistano, l'annullamento sarà loro opponibile. La tutela dell'affidamento del terzo non opera, se l'annullamento dipende da incapacità legale. Nullità di protezione -> la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (nullità assoluta), potrebbe talvolta consentire alla stessa controparte di giovarsene contro l'interesse della parte protetta. Ad evitare un siffatto risultato contrario alle finalità della legge, la nullità di protezione può essere pronunciata su domanda della parte protetta, e non contro i suoi interessi su domanda della sua controparte (nullità relativa). Nullità relativa e assoluta La configurazione normale della nullità e dell'annullabilità: nullità -> caratterizzata dalla mancanza iniziale degli effetti, che può essere accertata su domanda di chiunque.Vi abbia interesse e rilevata d'u cio dal giudice con un'azione