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Estratto del documento

L’art 2043 cc presenta elementi soggettivi (colpa e dolo) e elementi oggettivi (il fatto, il danno

ingiusto e il rapporto di causalità tra il fatto commesso e il danno ingiusto). Quella di “danno

ingiusto” è una clausola generale che rimette la valutazione all’apprezzamento del giudice.

Tuttavia l’art 2043 cc non copre tutto l’ambito delle responsabilità extracontrattuali, perché non

comprende quella indiretta e quella soggettiva.

La responsabilità indiretta cade su un soggetto differente da quello che compie il danno e si

risarcirà il danno anche se non sussistono gli elementi psicologici del 2043 cc (cola e dolo). Art

2049 c.c.: “Responsabilità dei padroni e dei committenti – I padroni e i committenti sono

responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle

incombenze a cui sono adibiti”.

Art 2050 c.c.: “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose – Chiunque cagiona danno ad

altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi

adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare

il danno”.

Art 2600 c.c.: “Risarcimento del danno – Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o

colpa, l’autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la

pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume”.

Si parla di atipicità dell’illecito civile contrapposto alla tipicità dell’illecito penale (nessuno può

essere punito se non per un fatto esplicitamente definito come reato) proprio per via della

clausola generale del “danno ingiusto”, la quale può essere determinata non solo tenendo conto

dell’intenzione del legislatore ma anche all’orientamento giurisprudenziale.

Sentenza 25 gennaio 1971 n 174 della Corte Costituzionale: segna una linea di confine, sentenza

rivoluzionaria. Prima il danno ingiusto era la violazione di un diritto assoluto (tra cui quelli della

personalità) oggi si è ammesso che il danno ingiusto può derivare anche dalla lesione di diritti

relativi.

1949: tragedia di Superga, cade l’aereo con i giocatori del Torino. Succede che la società del

Torino Calcio cita in giudizio la compagnia aerea chiedendo il risarcimento del danno perché la

morte dei giocatori ha provocato l’impossibilità per essi di adempiere all’obbligazione nascente

dal contratto con la società. La compagnia aerea, quindi, aveva leso il diritto di credito tra

giocatori e società. Sia il tribunale che la corte d’appello di Torino che la Cassazione diedero torto

alla società affermando che l’art 2043 cc non comprende la lesione di diritti relativi.

1969 caso Neroni: un automobilista investe ed uccide un giocatore del Torino (Neroni). La società

cita in giudizio l’automobilista. In questo caso la Cassazione dice si anche se negò il risarcimento

perché, nel caso in specie, la società aveva già trovato soddisfacimento del suo interesse in

quanto il giocatore ucciso era stato sostituito da una riserva che aveva giocato benissimo. Le

successive sentenze confermarono questo orientamento.

X lezione

Responsabilità extracontrattuale (art 2043 c.c.). 28

Danno ingiusto: clausola generale che rimette la valutazione del danno all’apprezzamento del

giudice. Da ciò ne segue l’atipicità dell’illecito civile, proprio per la presenza di questa clausola

generale, che si contrappone alla tipicità dell’illecito penale, perché nel diritto penale è illecito

solo quel fatto che il legislatore definisce come tale.

Sentenza della Cassazione 174/1971: prima di questa erano risarcibili, ex art 2043, solo le lesioni

a diritti assoluti (diritti reali e della personalità): solo in questo caso si poteva parlare di danno

ingiusto. Da questa sentenza in poi anche i diritti relativi (per esempio quelli di credito) possono

essere risarciti. Quindi fino al 1971, se un terzo arrecava danno al debitore, il creditore non poteva

subentrare nei diritti del debitore nei confronti del terzo.

Ipotesi della induzione all’inadempimento.

Contatto preliminare: contratto col quale le parti si obbligano a stipulare un altro contratto in un

momenti successivo.

Nel caso in cui il debitore non rispetta il contratto preliminare il creditore può chiedere o a questo

il risarcimento, ex art 1218 c.c., oppure può chiederlo, ex art 2043, al terzo che ha impedito

l’adempimento del contratto preliminare. Ma ciò solo se, secondo quando sostenuto dalla

giurisprudenza, si dimostri che il terzo era a conoscenza di questo contratto.

La giurisprudenza considera risarcibile la lesione della liberta contrattuale. Ossia quando un

contraente, a causa di false informazioni, conclude un contratto che non avrebbe voluto

concludere, oppure non conclude un contratto che invece avrebbe voluto concludere.

A partire dalla sentenza 500/1999 la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito la risarcibilità del

danno a interessi legittimi (interessi di cui sono titolari tutti i soggetti che entrano in rapporti

con la Pubblica Amministrazione; interesse che essi hanno affinché la Pubblica Amministrazione si

comporti secondo legge).

Cause di esclusione della antigiuridicità. Affinché sia risarcibile il danno esso non deve essere fatto

nell’esercizio di un diritto (in iure) ma contra ius. Vi sono due ipotesi in cui la legge esclude che il

danno sia ingiusto: in caso di legittima difesa, e di stato di necessità.

La legittima difesa può essere di se o di altri, sia difesa della persona che dei beni. Però la difesa

deve essere proporzionale all’offesa e deve anche essere necessaria e inevitabile, non vi deve

essere altro modo per evitare un danno immediato. Non è consentito quindi il c.d. “eccesso di

legittima difesa” la quale sarà risarcibile nella misura eccedente.

Nello “stato di necessità”, il danno è causato a un soggetto “innocente” perché chi l’ha commesso

è stato costretto a farlo per evitare un pericolo maggiore. Occorre però che il pericolo non sia

stato volontariamente cagionato da chi compie il danno e, sempre il pericolo, non deve essere

altrimenti evitabile. Il giudice può condannare il danneggiante a corrispondere un’equa indennità

a chi subisce il danno. 29

Le persone fisiche (I lezione, assistenti)

Soggetto di diritto: coloro che sono titolari di diritti, obblighi ecc ecc; centri di detenzione di

situazioni giuridiche; sono le persone fisiche e gli enti.

Gli enti sono complessi organizzati di persone e cose creati per raggiungere un fine che può

essere di lucro o no, e sono disciplinati dal titolo secondo del primo libro del Codice Civile.

Una persona fisica è titolare di diritti e doveri quando ha la capacità giuridica: art 1 C.C.:

“Capacità giuridica – La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la

legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”.

La nascita avviane col distacco del neonato dalla madre e quando il neonato ha capacità

respiratoria.

Vitalità: capacità a sopravvivere per un certo lasso di tempo (oggi non più necessaria).

Il neonato acquista immediatamente alcuni diritti, come i diritti alla personalità, mentre

acquista altri diritti in seguito, diritti reali.

Il legislatore ha stabilito che i minori di 18 anni non possono porre in essere atti giuridici perché

non hanno la capacità di agire.

Ci si chiede allora se il concepito può avere una capacità giuridica seppur limitata, perché

comunque può essere titolare di diritti come quelli riguardanti le successioni o riguardanti il

risarcimento di un danno subito prima del parto. La dottrina maggioritaria sostiene che il

concepito non ha capacità giuridica, neppure parziale, perché essa può essere solo completa,

intera. L’altra parte della dottrina invece, riconosce una limitata capacità giuridica al concepito,

perché se determinati diritti possono essere esercitati a nome del concepito vuol dire che esso ha

capacità giuridica, la quale si affermerà poi con la nascita o si annullerà (per alcuni

retroattivamente) qualora non nasca.

Art 320 C.C: “Rappresentanza e amministrazione – I genitori congiuntamente, o quello di essi che

esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne

amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione , esclusi i contratti con i quali si

concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente

da ciascun genitore […]”.

Vi sono casi però, per cui la nascita non è sufficiente ad attribuire capacità giuridica. Tempo fa le

donne non potevano essere ammesse a determinati lavori; la capacità di lavorare si acquista a 15

anni; la capacità di testare (fare testamento) a 18 anni.

Il neonato ha capacità giuridica e quindi può acquistare una proprietà tramite un legale

rappresentante (genitore). Ma non si può sposare.

La capacità di agire presuppone una capacità di discernimento che il legislatore reputa difficile da

accertare e per questo la riconosce all’età di 18 anni, mentre prima del 1975 era all’età di 21 anni.

Art 2 C.C.: “Maggiore età. Capacità di agire – La maggiore età è fissata al compimento del

diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali

non sia stabilita un’età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in

materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei

diritti e dell’azione che dipendono dal contratto di lavoro”.

L’art 2 precisa che si possono fare tutte quelle cose per cui non è prevista un’età diversa. Il

matrimonio si può fare dopo i 18 anni ma in alcuni casi è ammesso anche a 16 anni. Art 84 C.C.:

“Età – I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell’interessato,

accerta la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico

ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per

gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni. […]”. In questo caso ci tro

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A.A. 2012-2013
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anacleto21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Zimatore Attilio.