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L’art 2043 cc presenta elementi soggettivi (colpa e dolo) e elementi oggettivi (il fatto, il danno
ingiusto e il rapporto di causalità tra il fatto commesso e il danno ingiusto). Quella di “danno
ingiusto” è una clausola generale che rimette la valutazione all’apprezzamento del giudice.
Tuttavia l’art 2043 cc non copre tutto l’ambito delle responsabilità extracontrattuali, perché non
comprende quella indiretta e quella soggettiva.
La responsabilità indiretta cade su un soggetto differente da quello che compie il danno e si
risarcirà il danno anche se non sussistono gli elementi psicologici del 2043 cc (cola e dolo). Art
2049 c.c.: “Responsabilità dei padroni e dei committenti – I padroni e i committenti sono
responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle
incombenze a cui sono adibiti”.
Art 2050 c.c.: “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose – Chiunque cagiona danno ad
altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi
adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare
il danno”.
Art 2600 c.c.: “Risarcimento del danno – Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o
colpa, l’autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la
pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume”.
Si parla di atipicità dell’illecito civile contrapposto alla tipicità dell’illecito penale (nessuno può
essere punito se non per un fatto esplicitamente definito come reato) proprio per via della
clausola generale del “danno ingiusto”, la quale può essere determinata non solo tenendo conto
dell’intenzione del legislatore ma anche all’orientamento giurisprudenziale.
Sentenza 25 gennaio 1971 n 174 della Corte Costituzionale: segna una linea di confine, sentenza
rivoluzionaria. Prima il danno ingiusto era la violazione di un diritto assoluto (tra cui quelli della
personalità) oggi si è ammesso che il danno ingiusto può derivare anche dalla lesione di diritti
relativi.
1949: tragedia di Superga, cade l’aereo con i giocatori del Torino. Succede che la società del
Torino Calcio cita in giudizio la compagnia aerea chiedendo il risarcimento del danno perché la
morte dei giocatori ha provocato l’impossibilità per essi di adempiere all’obbligazione nascente
dal contratto con la società. La compagnia aerea, quindi, aveva leso il diritto di credito tra
giocatori e società. Sia il tribunale che la corte d’appello di Torino che la Cassazione diedero torto
alla società affermando che l’art 2043 cc non comprende la lesione di diritti relativi.
1969 caso Neroni: un automobilista investe ed uccide un giocatore del Torino (Neroni). La società
cita in giudizio l’automobilista. In questo caso la Cassazione dice si anche se negò il risarcimento
perché, nel caso in specie, la società aveva già trovato soddisfacimento del suo interesse in
quanto il giocatore ucciso era stato sostituito da una riserva che aveva giocato benissimo. Le
successive sentenze confermarono questo orientamento.
X lezione
Responsabilità extracontrattuale (art 2043 c.c.). 28
Danno ingiusto: clausola generale che rimette la valutazione del danno all’apprezzamento del
giudice. Da ciò ne segue l’atipicità dell’illecito civile, proprio per la presenza di questa clausola
generale, che si contrappone alla tipicità dell’illecito penale, perché nel diritto penale è illecito
solo quel fatto che il legislatore definisce come tale.
Sentenza della Cassazione 174/1971: prima di questa erano risarcibili, ex art 2043, solo le lesioni
a diritti assoluti (diritti reali e della personalità): solo in questo caso si poteva parlare di danno
ingiusto. Da questa sentenza in poi anche i diritti relativi (per esempio quelli di credito) possono
essere risarciti. Quindi fino al 1971, se un terzo arrecava danno al debitore, il creditore non poteva
subentrare nei diritti del debitore nei confronti del terzo.
Ipotesi della induzione all’inadempimento.
Contatto preliminare: contratto col quale le parti si obbligano a stipulare un altro contratto in un
momenti successivo.
Nel caso in cui il debitore non rispetta il contratto preliminare il creditore può chiedere o a questo
il risarcimento, ex art 1218 c.c., oppure può chiederlo, ex art 2043, al terzo che ha impedito
l’adempimento del contratto preliminare. Ma ciò solo se, secondo quando sostenuto dalla
giurisprudenza, si dimostri che il terzo era a conoscenza di questo contratto.
La giurisprudenza considera risarcibile la lesione della liberta contrattuale. Ossia quando un
contraente, a causa di false informazioni, conclude un contratto che non avrebbe voluto
concludere, oppure non conclude un contratto che invece avrebbe voluto concludere.
A partire dalla sentenza 500/1999 la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito la risarcibilità del
danno a interessi legittimi (interessi di cui sono titolari tutti i soggetti che entrano in rapporti
con la Pubblica Amministrazione; interesse che essi hanno affinché la Pubblica Amministrazione si
comporti secondo legge).
Cause di esclusione della antigiuridicità. Affinché sia risarcibile il danno esso non deve essere fatto
nell’esercizio di un diritto (in iure) ma contra ius. Vi sono due ipotesi in cui la legge esclude che il
danno sia ingiusto: in caso di legittima difesa, e di stato di necessità.
La legittima difesa può essere di se o di altri, sia difesa della persona che dei beni. Però la difesa
deve essere proporzionale all’offesa e deve anche essere necessaria e inevitabile, non vi deve
essere altro modo per evitare un danno immediato. Non è consentito quindi il c.d. “eccesso di
legittima difesa” la quale sarà risarcibile nella misura eccedente.
Nello “stato di necessità”, il danno è causato a un soggetto “innocente” perché chi l’ha commesso
è stato costretto a farlo per evitare un pericolo maggiore. Occorre però che il pericolo non sia
stato volontariamente cagionato da chi compie il danno e, sempre il pericolo, non deve essere
altrimenti evitabile. Il giudice può condannare il danneggiante a corrispondere un’equa indennità
a chi subisce il danno. 29
Le persone fisiche (I lezione, assistenti)
Soggetto di diritto: coloro che sono titolari di diritti, obblighi ecc ecc; centri di detenzione di
situazioni giuridiche; sono le persone fisiche e gli enti.
Gli enti sono complessi organizzati di persone e cose creati per raggiungere un fine che può
essere di lucro o no, e sono disciplinati dal titolo secondo del primo libro del Codice Civile.
Una persona fisica è titolare di diritti e doveri quando ha la capacità giuridica: art 1 C.C.:
“Capacità giuridica – La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la
legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”.
La nascita avviane col distacco del neonato dalla madre e quando il neonato ha capacità
respiratoria.
Vitalità: capacità a sopravvivere per un certo lasso di tempo (oggi non più necessaria).
Il neonato acquista immediatamente alcuni diritti, come i diritti alla personalità, mentre
acquista altri diritti in seguito, diritti reali.
Il legislatore ha stabilito che i minori di 18 anni non possono porre in essere atti giuridici perché
non hanno la capacità di agire.
Ci si chiede allora se il concepito può avere una capacità giuridica seppur limitata, perché
comunque può essere titolare di diritti come quelli riguardanti le successioni o riguardanti il
risarcimento di un danno subito prima del parto. La dottrina maggioritaria sostiene che il
concepito non ha capacità giuridica, neppure parziale, perché essa può essere solo completa,
intera. L’altra parte della dottrina invece, riconosce una limitata capacità giuridica al concepito,
perché se determinati diritti possono essere esercitati a nome del concepito vuol dire che esso ha
capacità giuridica, la quale si affermerà poi con la nascita o si annullerà (per alcuni
retroattivamente) qualora non nasca.
Art 320 C.C: “Rappresentanza e amministrazione – I genitori congiuntamente, o quello di essi che
esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne
amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione , esclusi i contratti con i quali si
concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente
da ciascun genitore […]”.
Vi sono casi però, per cui la nascita non è sufficiente ad attribuire capacità giuridica. Tempo fa le
donne non potevano essere ammesse a determinati lavori; la capacità di lavorare si acquista a 15
anni; la capacità di testare (fare testamento) a 18 anni.
Il neonato ha capacità giuridica e quindi può acquistare una proprietà tramite un legale
rappresentante (genitore). Ma non si può sposare.
La capacità di agire presuppone una capacità di discernimento che il legislatore reputa difficile da
accertare e per questo la riconosce all’età di 18 anni, mentre prima del 1975 era all’età di 21 anni.
Art 2 C.C.: “Maggiore età. Capacità di agire – La maggiore età è fissata al compimento del
diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali
non sia stabilita un’età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in
materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei
diritti e dell’azione che dipendono dal contratto di lavoro”.
L’art 2 precisa che si possono fare tutte quelle cose per cui non è prevista un’età diversa. Il
matrimonio si può fare dopo i 18 anni ma in alcuni casi è ammesso anche a 16 anni. Art 84 C.C.:
“Età – I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell’interessato,
accerta la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico
ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per
gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni. […]”. In questo caso ci tro