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Appunti di diritto privato

Introduzione al corso

Prof. Attilio Zimatore

Libro di testo: Manuale di diritto privato (Torrente, Schlesinger). Dieci lezioni introduttive ad un corso di diritto privato (UTET 2006)

I lezione: 12 marzo 2009

Orario: dalle 9:30 alle 11:30

Il Codice Civile consta di quasi 3000 articoli e si divide in sei libri, di cui i primi tre (Delle persone e della famiglia; Delle successioni; Della proprietà) saranno oggetto del primo semestre.

Il giurista e lo studio della norma giuridica

Il giurista ha un oggetto di indagine specifico, unico ed esclusivo: la norma giuridica, di cui ne fa uno studio formale e scientifico. Studia la norma giuridica quale essa è, non quale dovrebbe o vorremmo che fosse. Studia la norma pura → Hans Kelsen!

Vi sono altri due modi per studiare la norma giuridica:

  • Il realismo giuridico: grande movimento culturale antiformalista del '900. Corrente polemica verso uno studio concettualistico del diritto, metodo raffinatissimo esaltato dalla scuola tedesca della Pandettistica.
  • Nei paesi anglosassoni si privilegia il principio di effettività: si studia la norma quale è, perché è così che trova la sua applicazione e perché è così che è efficace. Deriva dall'applicazione che i giudici danno alla norma. Questo sistema di diritto giurisprudenziale è più congeniale ai paesi di Common Law, paesi che non hanno conosciuto le codificazioni dell'800 e del '900: il Codice Napoleonico del 1804 e il BGB del 1900 ("i grandi codici"). Nei paesi di Common Law vige il principio dello stare decisis, del precedente vincolante.

In USA: Holmes, Rascopound, Frank (per il quale il diritto non esiste ma non è altro che un pronostico delle future decisioni dei giudici).

Il nostro è un sistema di diritto scritto il cui principio cardine è la Certezza del Diritto: le regole devono essere certe → principio di garanzia, separazione dei poteri… mentre nel realismo giuridico non vi sono regole certe.

Metodo dell'analisi economica del diritto: metodo importato dall'area anglosassone. I civilisti sono i giuristi più tradizionalisti. Alla base di questo metodo vi è l'analisi economica delle ragioni che muovono l'agire del legislatore ma anche gli effetti dell'adozione di una certa regola.

Disciplina della responsabilità civile

Disciplina della responsabilità per fatto illecito (che è una delle partizioni della responsabilità civile), nasce da un danno ingiusto. È detta anche responsabilità aquiliana (dalla Lex Aquilia) e la troviamo sancita nell'art 2043 del Codice Civile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona a qualcuno un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” -> “chi rompe paga”.

In questo caso abbiamo una atipicità dell'illecito. C'è una regola ampia e generale (qualunque…) alla quale non segue un'elencazione degli illeciti da parte del legislatore. Della norma si valuta la fattispecie, e a partire da essa, la sanzione.

Quand'è che un danno è ingiusto? Che rapporto c'è tra fatto e danno? Dolo: quando il danno è commesso volontariamente; Colpa: quando il danno non è volontario ma deriva da un'imperizia o una negligenza.

Manca nel Codice Civile una disposizione che regoli i danni derivati da prodotti industriali difettosi, nei quali l'attore può dimostrare di aver subito un danno ma non può dimostrare che sia frutto di colpa o dolo da parte dell'industria.

Nel 1988, sulla base di una normativa comunitaria, viene introdotta una disciplina normativa sulla responsabilità del danno da prodotto difettoso, che impone all'industria di dimostrare di non averne colpa né dolo.

II lezione: 13 marzo 2009

Orario: dalle 11:30 alle 13:30

L'oggetto di studio del diritto privato

L'oggetto di studio del diritto privato è il diritto positivo. Vi è un'analisi formale, logica, della norma. Ad una prima indagine “estetica” la norma ci appare come una proposizione: insieme di parole che nel complesso assumono un significato compiuto → l'attività del giurista è quindi metalinguistica, abbiamo un linguaggio di primo grado che ha ad oggetto un altro linguaggio di secondo grado.

Sul piano logico le parole hanno valore diverso. Le parole del giurista hanno ad oggetto quelle del legislatore, per cui le parole del giurista sono metalinguaggio, quelle del legislatore parole oggetto. Anche il giurista, come lo scienziato, osserva la realtà ma parla di parole nella quali si esaurisce il suo compito.

Il linguaggio giuridico

Il giurista dà priorità assoluta alla lettura formale delle norme alla quale segue un uso corretto delle parole. Il giurista deve usare le parole “nel loro significato proprio” → tecnicismo del linguaggio giuridico. Le parole possono avere due significati: proprio e improprio. Il giurista esclude il significato improprio. Non si espone un argomento “a parole mie”, non esistono parole mie, individuali, ma vi è un solo linguaggio tecnico.

Ad un'analisi più attenta, ci accorgiamo però che la norma non è una proposizione, perché la funzione del linguaggio giuridico è diversa da quella del linguaggio “volgare” di tutti i giorni. Il linguaggio giuridico non descrive un fatto ma serve a orientare le condotte, regola i comportamenti. Non descrive ma prescrive.

Le funzioni del linguaggio

Il linguaggio ha due funzioni fondamentali, alle quali se ne aggiunge una terza: funzione descrittiva, prescrittiva e espressiva. La funzione descrittiva del discorso serve ad informare, a far conoscere. Quella prescrittiva serve a dare consigli, esortazioni, suggerimenti, ordini a seconda della forza della prescrizione. Ha la funzione di influire sulla condotta dell'ascoltatore e serve a far fare. La funzione espressiva serve a manifestare sentimenti ed emozioni rendendoli manifesti agli altri.

Alla funzione descrittiva segue un discorso scientifico, a quella prescrittiva il discorso giuridico e a quella espressiva il discorso poetico.

Enunciato e significato

Un conto è l'enunciato (la forma verbale) altro è il significato semantico. Lo stesso enunciato può avere significati diversi e uno stesso significato può essere espresso da enunciati diversi. La norma non è una proposizione perché queste sono dei discorsi descrittivi, mentre la norma è un discorso prescrittivo.

Sul piano critico, alle proposizioni si possono opporre delle obiezioni che ne mettono in luce la veridicità o meno. Per ottenere la veridicità della proposizione la si sottopone a verifica empirica, scientifica. Invece, il criterio di verificazione empirica è inutile sulla norma che non può essere né vera né falsa. I discorsi prescrittivi possono essere giusti o ingiusti, opportuni o non opportuni, convenienti o non convenienti, validi o non validi.

Critica della norma

Su quali piani e con quali criteri si può sindacare una norma? La norma si può sindacare in base a tre prospettive: della giustizia, della validità e dell'efficacia. Sul piano della giustizia una norma riconosciuta giusta può non essere valida o efficace.

Problema della giustizia: ci si pone il problema della conformità della norma a un ideale astratto che è un criterio storico e quindi non sempre valido: ciò che è reputato giusto oggi non lo era ieri e viceversa. La norma è giusta quando è coerente con i valori che ispirano una società in un dato contesto storico. Il conflitto si risolve con una comparazione.

Problema deontologico del diritto: problema di giustizia di una norma. Si risolve partendo da un valore nei confronti del quale una norma è giusta o no.

Problema della validità: è il problema del riconoscimento di una validità alla norma. Cosa consente di dire che una regola generale è una norma valida, una norma giuridica? Per risolvere questo problema non si fa ricorso ad un ideale o valore ma serve una verifica tecnica formale. Una norma è valida se proviene da una fonte del diritto. Ma non sempre basta ciò, bisogna anche vedere che la norma non sia stata abrogata oppure che la norma non abrogata non sia in contrasto con una norma superiore. Problema ontologico del diritto.

Problema dell'efficacia: serve a stabilire se la norma è rispettata o no o quali sono gli effetti dell'osservanza o della inosservanza. In questo caso si fa ricorso ad indagini sociologiche, politiche, storiche: è osservata o no? dove? che effetti produce? Problema fenomenologico del diritto.

Criteri diversi per problemi diversi che cerano soluzioni diverse per stesse disposizioni.

III lezione: 19 marzo 2009

Orario: dalle 8:30 alle 11:30

Le norme sotto tre prospettive

Le norme sono individuate sotto tre prospettive: della giustizia, della validità, dell'efficacia. Per il giusnaturalista una legge valida è anche giusta e sovrappone quindi due piani distinti. → Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789) -> i diritti spettano al cittadino per natura.

La scuola della Pandettistica ha invece una concezione opposta. In seguito si è ritornati al Neo-giusnaturalismo, dopo la seconda guerra mondiale. 1948: Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York) -> recupero di termini usati dai giusnaturalisti precedenti.

Non spetta al giurista fare le norme, né di sindacarne la giustezza. Il giurista è positivista. Il giurista e il giusnaturalista si trovano in posizioni asimmetriche. Il primo afferma la supremazia del diritto giusto (naturale) su quello valido (positivo). Per il positivista, e quindi per il giurista, non c'è distinzione né supremazia ma c'è solo il diritto positivo. Non c'è altro se non la norma scritta. Il giurista fa le norme oggetto di uno studio scientifico, logico e strutturale.

Coercibilità della norma giuridica

Secondo una prima concezione del diritto, la norma giuridica è caratterizzata dalla coercibilità e quindi dal fatto che è seguita da una sanzione. C'è una proporzione precisa tra violazione della norma e sanzione (certezza del diritto). Le sanzioni delle norme giuridiche sono esterne e istituzionalizzate.

Disposizioni in tema di forma degli atti: per alcuni atti il Codice Civile prevede forme specifiche per manifestare la volontà delle parti. Anche se la volontà è presente, se non è espressa nella forma prevista per quell'atto, l'atto stesso sarà nullo (sanzione).

Art 1350 C.C.: “Atti che devono farsi per iscritto – Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; […]” (sanzione di tipo invalidativo)

Rubrica: titoletto dell'articolo che ne indica il contenuto.

Teoria imperativistica del diritto

In base a una seconda concezione, il diritto si risolve in una serie di imperativi: la c.d. teoria imperativistica del diritto (August Thom – Norma giuridica e diritto soggettivo; Francesco Carnelutti). Molte furono le critiche a questa concezione: ai positivisti imperativisti si opposero gli antimperativisti o logicisti (come H. Kelsen con la Dottrina pura del diritto).

Tra le critiche abbiamo quella che si basava sulla c.d. adesione spontanea: non è vero che l'ordinamento si basa sulla sanzione ma sulla adesione spontanea dei cittadini alla norma giuridica che la condividono e ritengono opportuno rispettarla. Tuttavia, per quanto forte, questa teoria non è probante né decisiva.

Norme e sanzioni

Art 832 C.C.: “Contenuto del diritto – Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”. La rubrica si intitola “Contenuto del diritto” e non “Diritto di proprietà”, perché non ci dà una definizione di proprietà ma ci dice solo cosa può fare il proprietario. Con la proprietà si ha la più ampia possibilità di disporre e godere di una cosa. Tuttavia è una norma priva di imperativo e di sanzione ma è senza dubbio una norma giuridica.

Art 981 C.C.: “Contenuto del diritto di usufrutto – L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettare la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo campo”. Anche qui non c'è né imperativo né sanzione. Ma ad una osservazione più attenta, in queste due norme, ritroviamo una sanzione rivolta a chi impedisce al proprietario di esercitare i suoi diritti. Quindi non è su queste norme che si può contestare la teoria imperativistica.

Norme di organizzazione e incentivazione

Ci sono poi le c.d. norme di organizzazione che sono quelle soprattutto di rango costituzionale e che indubbiamente sono norme giuridiche: art 92 Cost: “Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri”. Anche in questo caso ci potrebbe essere una sanzione di tipo invalidativo.

Poi abbiamo le c.d. norme di incentivazione: che sono quelle che incentivano una condotta e sono volte a far fare qualcosa. Questo è infondo lo scopo di tutte le norme ma in questo caso lo stesso obbiettivo è raggiunto con mezzi e strumenti diversi perché non irrogano una sanzione ma incentivano un'azione promettendo un premio.

Vi sono altri modi per attaccare la teoria imperativistica del diritto perché abbiamo norme, provviste di sanzione, che però non sono norme giuridiche, per cui la presenza della sanzione non è caratteristica unica delle norme giuridiche. Anche nei giochi (come per esempio il calcio) ci sono regole con sanzioni esterne e istituzionalizzate.

Teoria pura del diritto di Kelsen

Kelsen: lo studio della norma deve essere eseguito senza alcuna contaminazione metanormativa. La norma è un giudizio ipotetico al quale il legislatore associa arbitrariamente un effetto: se A, allora B -> struttura logica di tutte le norme.

Questa struttura si nota molto bene nell'art 946 C.C.: “Alveo abbandonato – Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico”.

Il vecchio art 946, antecedente al 1994, recava un effetto diverso: “[...] questo spetta ai proprietari confinanti delle due rive che se lo dividono fino al mezzo [...]” → vicenda acquisitiva della proprietà.

IV lezione: 20 marzo 2009

Orario: dalle 11:30 alle 13:30

Struttura logica della norma

Se A allora B = struttura logica della norma. L'enunciato non sempre segue la struttura logica ma la si può rintracciare nella descrizione di un fatto (A) e degli effetti (B). Tra A e B si instaura un nesso di causalità.

Fattispecie: descrizione di un fatto eventuale. Il legislatore descrive fatti non impossibili né improbabili ma fatti che si ripetono, anche molto frequentemente. Quindi prende i fatti dalla realtà, li descrive e ne fa seguire degli effetti. Li descrive nella loro fattispecie tipica → tipizzazione del fatto: descrizione dei termini essenziali.

Generalità e astrattezza (variante tipica) sono le caratteristiche della fattispecie. Il legislatore parla per categorie (la norma può avere un grado più o meno elevato di generalità: anche “chiunque”) e non riguarda singoli fatti ma categorie di fatti (più o meno astratti; art 2043 c.c. responsabilità extracontrattuale, molto astratto). In questo modo si soddisfa il precetto di uguaglianza.

Usufrutto e proprietà

Usufrutto: diritto reale limitato, perché meno ampio del diritto di proprietà (art 832 c.c.: “Contenuto del diritto – Il proprietario ha diritto di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”), su cosa altrui. Art 981 C.C.: “Contenuto del diritto di usufrutto - L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettare la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo”.

Usufrutto: diritto di godimento su cosa altrui, quindi non solo limitato ma anche limitante. Il limite principale (sostanziale) sta nel primo comma: destinazione economica. L'usufruttuario non può nemmeno migliorare la cosa, se ciò implica una modificazione della destinazione economica. L'abuso dell'usufruttuario può estinguere l'usufrutto (il caso più tipico è l'alterazione della destinazione economica che è un potere che spetta solo al proprietario).

Gestione dell'usufrutto

Art 997 C.C.: “Impianti, opifici e macchinari – Se l'usufrutto comprende impianti, opifici e macchinari che hanno una destinazione produttiva, l'usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle parti suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni, il proprietario, al termine dell'usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità”.

Potere di godimento non vuol dire obbligo di godimento, ma se oggetto dell'usufrutto sono beni che hanno destinazione produttiva, l'usufruttuario non può trascurare di godere e deve assicurarne la capacità di funzionamento. Si ricordi che nel 42 vi era un legislatore fascista molto attento alle tematiche della terra.

Responsabilità e danno

Art 2043 del Codice Civile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona a qualcuno un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Art 1218 C.C.: “Responsabilità del debitore – Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento non è a lui imputabile”.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anacleto21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Zimatore Attilio.
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