RIASSUNTI DIRITTO PRIVATO:
CAPITOLO 1: IL DIRITTO PRIVATO:
Il diritto è un sistema di regole che serve a risolvere i conflitti tra uomini evitando
l’uso di violenza, stabilendo gli interessi che devono prevalere. Queste regole servono
a formare un sistema unitario che assicura un equilibrio nella convivenza sociale. I
sistemi giuridici cambiano nel tempo e nei luoghi: il passaggio alla società
industriale trasformò profondamente economia, famiglia e diritto. Il diritto richiede
un’organizzazione: autorità che creano norme e autorità che le applicano. Il diritto
moderno è complesso, per il numero e l’interazione delle sue regole, si distingue da
morale, religione e costume perché è COERCITIVO (impone osservanza con sanzioni
e pene). La legittimazione del diritto deriva dall’autorità che lo impone e dal consenso
della società che accetta. Nei regimi democratici il diritto nasce dal consenso
popolare.
LA NORMA GIURIDICA: il diritto è formato da norme giuridiche; quindi, comandi
generali e astratti che regolano i comportamenti umani; il loro insieme forma
l’ordinamento giuridico. Gruppi di norme con la stessa funzione creano un istituto
(proprietà). Le norme hanno valore precettivo e servono a garantire uniformità e
certezza del diritto, consentendo ai cittadini di sapere ciò che è lecito o meno. Nei
paesi di civil law le norme sono create dal legislatore prima dei conflitti; in common
law le creano i giudici con i precedenti. Le norme possono essere
- Norme generali: si rivolgono a chiunque o a qualsiasi fatto (danno ingiusto)
- Norme speciali: riguardano categorie o situazioni particolari (condizioni sociali)
DIRITTO PRIVATO-PUBBLICO: si divide in:
- diritto privato: regola i rapporti tra privati, ma può valere anche nei rapporti tra
stato e cittadini quando lo stato agisce come un soggetto comune (contratti);
rimane neutro rispetto agli interessi, serve ai fini individuali e pubblici.
- diritto pubblico: riguarda rapporti in cui lo stato o altri enti pubblici agiscono
con poteri di sovranità, quindi avendo autorità; comprende il diritto
costituzionale, amministrativo, penale e processuale.
Nei paesi europei prevale il modello dello stato di diritto amministrativo, dove la
pubblica amministrazione opera con atti autoritativi; nei paesi anglosassoni domina lo
stato di diritto comune, in cui l’amministrazione agisce secondo norme di diritto
privato. Lo stato può usare poteri autoritativi solo se autorizzato dalla legge, senno
deve comportarsi come privato.
- Diritto soggettivo -> pretesa di un soggetto per far si che un altro rispetti un
dovere imposto dalla legge (diritto risarcimento danno)
- Diritto oggettivo -> norme che regolano rapporti tra persone, imponendo
obblighi e divieti per tutelare determinati interessi e risolvendo i conflitti in
modo pacifico.
Tutti i rapporti giuridici nascono da una norma e coinvolgono:
- Soggetto passivo, che ha un dovere
1 - Soggetto attivo, con la pretesa di vedere il dovere e rispettarlo
Non tutte le norme creano diritti soggettivi:
- Le norme di diritto pubblico proteggono interessi generali e conferiscono solo
poteri allo Stato e non diritti ai singoli
- Alcune norme tutelano interessi pubblici e privati, riconoscendo anche diritti
individuali
I diritti soggettivi possono essere:
- assoluti: applicabili a tutti (proprietà)
- relativi: applicabili solo a determinati soggetti ( diritto di credito)
Ci sono anche altre situazioni giuridiche:
- soggezione: subendo conseguenze di un potere altrui (espropriazione)
- diritto potestativo: possibilità di produrre effetti giuridici su altri (licenziare)
- onere: comportamento necessario per avere un risultato (onere della prova)
Nel caso in cui una pretesa è riconosciuta bell’interesse altrui si parla di potestà
(attualmente responsabilità genitoriale nel caso dei figli).
DIRITTO OGGETTIVO: Insieme delle norme che regolano i rapporti tra le persone
imponendo doveri o riconoscendo diritti. Queste norme collegano ha determinati fatti
la nascita la modifica o l'estinzione di diritti e obblighi. Un fatto giuridico è
qualunque accadimento naturale o umano al quale l'ordinamento attribuisce effetti
giuridici:
- fatti naturali: eventi indipendenti dall’uomo (alluvione)
- fatti umani: comportamenti volontari che possono essere leciti o illeciti (danno
da fatto illecito)
I fatti producono effetti giuridici se che li compie ha capacità di intendere e volere.
ATTI GIURIDICI: Si tratta di una sottocategoria dei fatti giuridici quindi
comportamenti umani volontari e destinati a produrre effetti giuridici per i quali serve
la capacità legale di agire. Si distinguono in:
- dichiarazioni di volontà: producono effetti giuridici perché il soggetto li vuole
(contratti)
- dichiarazioni di scienza: con lo scopo di dichiarare la conoscenza di un fatto
con valore probatorio (confessione)
La differenza: nei fatti umani basta la volontà del comportamento; invece, negli atti
giuridici serve anche la volontà degli effetti.
NEGOZI GIURIDICI: sono gli atti di volontà diretti a produrre effetti giuridici:
- il codice civile italiano non usa questa categoria, preferendo quella del contratto
2 - l’art. 1324 estende le regole su contratti anche ad atti unilaterali tra vivi e con
contenuto patrimoniale (no testamenti)
- concetto di negozio giuridico nel diritto tedesco è assente in Francia e nei paesi
di common law e ad oggi tende sempre più a sparire.
CAPITOLO 2: LE FONTI DEL DIRITTO E L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE:
Ci sono 2 tipi di fonti:
- fonti di produzione: modi con cui si formano le norme giuridiche
(procedimento formazione leggi )
- fonti di cognizione: testi che contengono le norme già formate (gazzetta
ufficiale che pubblica una legge)
Fonti: alle quali corrisponde una gerarchia: infatti le norme inferiori non possono
contraddire quelle superiori
1. trattati e regolamenti UE
2. costituzione e leggi costituzionali: legge suprema e rigida: può essere
modificata solo con un procedimento speciale (art.138-139). Le leggi ordinarie
che le violano sono incostituzionali e la loro illegittimità viene dichiarata dalla
corte costituzionale e può annullarla con effetto generale.
3. leggi ordinarie statali: formate dal parlamento secondo il procedimento
prrevisto dalla costituzione. Ci sono anche gli atti con forza di legge: decreti
legge e decreti legislativi.
4. leggi regionali: emanate dalle regioni nelle materie di loro competenza (art.
117 cost), devono rispettare i principi generali delle leggi statali, e la corte
costituzionale è in grado di risolvere conflitti tra stato e regioni
5. regolamenti: emanati dal governo o altre autorità (regioni), sono sottordinati
alla legge, nei limiti statali. Possono essere:
- di esecuzione: attuano la legge
- indipendenti: regolano materie non coperte dalla legge
- delegificati: autorizzati dalla legge a sostituire norme legislative
6. consuetudini: fonti non scritte, pratica costante seguita con la convinzione di
obbedire a una norma giuridica. Ci sono 2 tipi:
- usi praeterr legem: valgono nel momento in cui manca una norma statale
- usi secundum legem: valgono se richiamati dalla legge
la loro esistenza viene accertata dal giudice.
ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI: leggi e regolamenti diventano obbligatori solo
dopo la pubblicazione (per le leggi statali, nella gazzetta ufficiale) e, se non è stabilito
diversamente, 15 giorni dopo (art. 73 cost). La pubblicazione serve a renderli
conoscibili a tutti anche solo in modo astratto, infatti vale il principio “l’ignoranza
della legge non scusa” (art. 5 Codice penale).
Le leggi perdono efficacia in tre modi principali:
- abrogazione espressa: con una legge successiva, con referendum o sentenza
della corte costituzionale
3 - abrogazione tacita: quando una nuova legge è incompatibile con la
precedente o regola interamente la stessa materia (art. 15 preleggi).
La legge vale solo per il futuro e solitamente non ha effetto retroattivo (art. 11
preleggi); tuttavia, il principio è costituzionalmente garantito solo per le leggi penali,
nel diritto privato è solo una regola di legge ordinaria, perciò può essere derogata: il
legislatore può decidere che una legge valga anche per fatti passati.
APPLICAZIONE DELLA LEGGE: significa trasformare norme generali e astratte in
decisioni concrete (sentenza). Queste operazioni non sono meccaniche ma richiedono
l’individuazione della norma da applica al caso specifico e stabilire l’interpretazione
della norma.
L’interpretazione serve ad attribuire un significato alle norme e serve a individuare
quale applicare. Secondo l’art. 12 preleggi la legge può essere interpretata:
- letteralmente: secondo il significato delle parole
- teleologicamente: secondo l’intenzione del legislatore quindi con la finalità
della norma.
Il giudice deve rispettare la legge e non può creare diritto. Se il parlamento vuole
chiarire il significato di una legge, deve emanare una legge interpretativa autentica, e
può essere:
- estensiva: ampliando il senso letterale
- restrittiva: restringendo il senso letterale per renderla più simile alla volontà
del legislatore
L’ANALOGIA serve a colmare lacune della legge, quando manca una norma specifica:
si applicano le norme di casi simili o materie analoghe; invece, se non esistono
nemmeno casi analoghi si decide secondo i principi generali dell’ordinamento. I limiti
sono che: non si può usare l’analogia per norme eccezionali o penali ed è ammessa
l’interpretazione estensiva delle norme eccezionali.
Le decisioni dei giudici valgono solo per il caso concreto. In Italia non esiste il principio
del precedente vincolante come nei paesi di common law, le sentenze della
cassazione e i precedenti uniforme sono molto influenti. Da qui nasce l’importanza dei
repertori di giurisprudenza e delle massime (sintesi delle decisioni).
L’interpretazione dottrinale è quella dei giuristi e degli studiosi del diritto; non è
vincolante ma orienta i giudici per forza di argomento e autorevolezza.
Nel caso in cui la materia è regolata anche dal diritto UE, la legge italiana deve essere
interpretata in conformità ai principi europei (concorrenza).
Il diritto moderno è statale e nazionale, ma i rapporti tra persone e stati diversi
impongono di decidere quale diritto applicare. Serve a questo il diritto internazionale
privato, che indica quando il giudice italiano deve applicare la legge italiana o quella
straniera (legge 218/1995). Il rinvio a una legge straniera è una scelta dello stato
sovrano di applicare norme di altri ordinamenti.
Le norme italiane di diritto internazionale privato usano 2 criteri principali:
4 - legge nazionale: si applica la legge dello stato di appartenenza del soggetto:
1. stato e capacità delle persone (legge nazionale)
2. famiglia e matrimonio (legge nazionale o nel caso in cui i coniugi abbiano
diversa nazionalità possono dare luogo a una vita matrimoniale prevalente)
3. successioni (legge nazionale del defunto)
4. persone giuridiche (legge del luogo di costituzione o se la sede è in italia
legge italiana)
- legge del luogo: si applica la legge del paese dove si trova il bene o si verifica
il fatto:
1. proprietà e diritti reali (legge del luogo in cui si trova la cosa)
2. contratti (legge scelta dalle parti o quella del prestatore)
3. fatti illeciti (legge del luogo dell’evento)
4. promesse unilaterali (legge del luogo in cui sono fatte)
le parti di un contratto internazionale possono scegliere liberamente la legge
applicabile, ma solo se il contratto ha collegamenti con più Stati.
Lo straniero gode di diritti civili in Italia solo in condizione di reciprocità,
tuttavia dopo la costituzione e il testo unico sull’immigrazione. Tutti gli stranieri
hanno i diritti fondamentali della persona, i cittadini UE non sono considerati
stranieri. Il diritto straniero non si applica se u suoi effetti sono contrari ai
principi fondamentali dell’ordinamento italiano (norme che ammettono
poligamia); ad oggi l’ordine pubblico internazionale comprende anche i principi
fondamentali dell’UE e della convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il giudice italiano deve conoscere e applicare il diritto straniero quando la
legge lo prevede, le parti devono collaborare per individuarlo e se il giudice non
riesce a reperirlo deve applicare la legge italiana.
CAPITOLO 3: LE PERSONE: Per il diritto l’uomo è una persona, un soggetto di
diritto; l’uomo è riconosciuto nel mondo del diritto come avete diritti e doveri,
possiede cioè CAPACITÀ GIURIDICA: capacità ad essere titolare di diritti e di doveri.
Ogni uomo, è in quanto tale una persona, assume questa caratteristica al momento
della nascita (respirazione polmonare) e perduta al momento della morte (cessazione
funzioni celebrali). Il concepito non ancora nato non ha per il diritto della capacita
giuridica, ma la legge gli riserva dei diritti, il cui acquisto nasce al momento della
nascita (se il concepito non nasce vivo perde l’efficacia dei diritti a lui riservati);
diversa è la questione se nascesse, anche per pochi istanti, vivo, essendo che i diritti
a lui riservato andranno a chi è per legge, suo erede (comprese lesioni alla prospettiva
di vita futura).
NASCITA: La nascita è dichiarata da uno dei genitori, da un procuratore speciale o da
un operatore sanitario, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere
nominata; la dichiarazione è resa, entro 10gg, all’ufficiale dello stato civile del
comune, oppure entro 3gg dalla direzione sanitaria dell’ospedale o della clinica ove è
avvenuto il parto. Questa dichiarazione dà luogo alla formazione dell’atto di nascita,
che l’ufficiale di stato civile iscrive nei registri dello stato civile; negli stessi registri
verranno iscritti tutti gli altri atti che rappresentano lo stato civile della persona,
compreso l’atto di morte. Tali atti posseggono una forza probatoria, vale a dire che
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fanno fede fino a prova contraria della verità che è stata dichiarata all’ufficiale di stato
civile e provano fino a querela di falso, sì che l’ufficiale attesta esser stato dichiarato
in sua presenza.
NOME E COGNOME: Ogni persona è identificata da un nome, o prenome e da un
cognome.
Il nome lo si può proteggere con un’azione di reclamo o usurpazione nel caso di
uso indebito.
Il cognome se si tratta di un figlio nato da genitori coniugati fra loro è quello del
padre; tuttavia la
Corte costituzionale si è pronunciata nel 2016 accogliendo una parziale illegittimità
della norma sull’automatica attribuzione del cognome paterno; se si tratta di un figlio
nato fuori dal matrimonio e
riconosciuto, il cognome affiliatogli sarà quello del genitore che lo riconosce per primo
(se
riconosciuto contemporaneamente il cognome sarà quello del padre; se la filiazione
paterna è
avvenuta dopo, il cognome del padre potrà essere aggiunto, anteposto o sostituito a
quello della
madre, già divenuto segno autonomo d’identità perdonale). Se il neonato è figlio di
ignoti, il
cognome gli sarà dato, a propria scelta, dal lo stesso ufficiale di stato civile; se il figlio
viene
riconosciuto successivamente si segue la regola precedentemente esposta.
Nel caso di figlio minorenne, sarà il giudice a decidere circa l’assunzione del cognome
del
genitore, previo ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni (ammessa un’età
inferiore nel
caso il soggetto sia capace di discernimento). La persona divenuta maggiorenne può
ottenere di cambiare il suo nome, prenome e cognome.
SEDE DEGLI AFFARI:
- DOMICILIO: il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi
affari; si distingue il domicilio generale della persona, inteso come la sede
principale dei suoi affari, dal domicilio speciale, inteso altresì il domicilio che
la persona può eleggere, con atto scritto, per determinati fatti o atti.
- RESIDENZA: luogo di dimora abituale della persona. [! NB. domicilio e
residenza possono coincidere, come no].
- DIMORA: luogo in cui la persona attualmente soggiorna, anche se non
corrisponde al luogo in cui soggiorna abitualmente (es. seconda casa, camera
presa in locazione per il periodo degli studi).
- SOGGIORNO: luogo in cui si prende alloggio occasionalmente o
momentaneamente (es. camera d’albergo).
ASSENZA E MORTE PRESUNTA
Se una persona scompare dal luogo del suo ultimo domicilio (o residenza) e non se
ne hanno più
notizie, sorge il problema circa l’amministrazione del suo patrimonio; coloro che
presumono di
esserne i successori (o un terzo interessato) può chiedere al tribunale la nomina di un
curatore dello
scomparso. Trascorsi 2 anni dal giorno dell’ultima notizia ricevuta, il tribunale può
dichiarare
l’assenza temporanea della persona e immettere nel possesso temporaneo dei ben
dell’assente
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coloro che hanno richiesto l’amministrazione e fanno proprie le rendite dei beni che
producono
(salvo possibilità di alienarli, ipotecarli o darli in pegno). Se l’assente ricompare
dovranno essere
restituiti i beni ma non, salvo determina eccezioni, le rendite nel frattempo percepite.
Trascorsi 10
anni dalla scomparsa della persona, il tribunale ne può dichiarare, con sentenza, la
morte presunta
(anche se a suo tempo non ne fu dichiarata l’assenza), la quale determina gli stessi
effetti della morte
naturale, aprendo così alla data della stessa sentenza, la successione ereditaria
(coloro che furono
immessi nel possesso temporaneo dei beni dello scomparso ne divengono titolari
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