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La detenzione domiciliare e l'uso del braccialetto elettronico

La Corte Costituzionale ha previsto che anche nel caso di detenzione domiciliare ordinaria a tutela dell'infanzia la punibilità per evasione è prevista solo per allontanamento che si protragga per non più di 12 ore. Questa soluzione è stata estesa anche ai padri grazie alla sentenza 211 del 2018. Nel caso di revoca, il periodo già trascorso in detenzione domiciliare deve sempre considerarsi come pena espiata.

L'art. 58 quinquies legge 354 si occupa del braccialetto elettronico. L'art. 58 quinquies è stato introdotto dal decreto legge 146 del 2013 convertito dalla legge 10 del 2014 e prevede che quando si applica la detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza o il Tribunale di sorveglianza possano prescrivere l'uso del braccialetto elettronico. La stessa cosa si può fare durante la detenzione domiciliare. È comunque necessario il consenso dell'interessato (art. 275 bis c.p.p.). Se l'interessato...

non fornisce il consenso (che viene richiesto nel colloquio di ingresso) o se mancano materialmente i dispositivi la persona dovrà essere detenuta all'interno dell'istituto penitenziario.

L'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi è prevista dalla legge 199 del 2010. L'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi era nata come istituto transitorio diretto a ridurre il sovraffollamento carcerario in attesa dell'attuazione del piano carceri. Successivamente è stata stabilizzata e anche modificata in parte. Si può ritenere questo istituto una specie particolare di detenzione domiciliare.

L'art. 1 comma 1 legge 199 del 2010 prevede che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se costituisce parte residua di pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza, di seguito denominato domicilio. Nel caso in

cuil'interessato sia tossico o alcol dipendente e sia sottoposto a un programma di recupero o intenda a sottoporsi a uno di questi programmi il domicilio di assegnazione può essere individuato in una struttura sanitaria pubblica. Si prevede l'esecuzione presso il domicilio per le pene detentive brevi. La detenzione presso il domicilio NON è applicabile:

  1. Ai condannati per uno dei delitti del 4 bis
  2. Ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza
  3. Ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14 bis della legge del '75 salvo che sia stato accolto il reclamo ai sensi dell'art. 14 ter
  4. Quando c'è la concreta possibilità che il condannato possa fuggire
  5. Quando ci sono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti
  6. Quando non c'è un domicilio idoneo ed effettivo anche in funzione delle ragioni di tutela delle persone offese dal reato.

Nel

caso dell'esecuzione presso il domicilio per le pene detentive brevi, l'idoneità del domicilio appare come requisito espresso. Deve verificare l'idoneità del domicilio l'UEPE per le persone ristrette e le forze dell'ordine per le persone libere. L'UEPE e le forze dell'ordine devono redigere un verbale sull'idoneità e effettività del domicilio che deve essere allegato al documento di concessione del beneficio. Se ne ricava che nemmeno l'applicazione di questa misura è automatica. L'art. 1 rivela poi che è richiesto un vaglio al giudice nel caso concreto. Ci sono alcune particolarità procedurali in tema di applicazione della misura. Al fine di favorire l'accesso all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi, il legislatore ha previsto l'impulso al procedimento da parte dal pubblico ministero in caso di detenuto libero e da parte del direttore in caso si.

tratti di detenuto. Devono poi trasmettere al magistrato di sorveglianza la documentazione necessaria per la decisione. La competenza spetta al magistrato di sorveglianza. L'organo monocratico non procede con le forme del procedimento di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza decide secondo un procedimento più snello. La concessione della misura può arrivare in tempi rapidi. Il magistrato di sorveglianza decide sulla base della procedura disegnata dall'art. 69 bis. Questo istituto è ancora appetibile perché talvolta proprio per la maggiore velocità del procedimento si riesce ad ottenere prima questa misura rispetto alla biennale. Sebbene l'esecuzione presso il domicilio sia normativamente incoraggiata da più punti di vista, sono sempre molto numerosi i detenuti in carcere con residuo di pena tra 1 e 2 anni. L'ostacolo maggiore, specie quando alle spalle c'è una pena più lunga, è

nelladifficoltà di reperire un'abitazione. È difficile trovare un luogo disponibile ad accoglierli, trovare risorse. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, cura e assistenza medica per il condannato che si trova in detenzione domiciliare. Chi è in detenzione domiciliare non è sottoposto a regime penitenziario previsto dalla legge 354 e dal DPR 230. La misura dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi è stata utilizzata per cercare di sfollare le carceri durante l'emergenza covid-19 prevedendo un'applicazione della misura in oggetto in deroga delle condizioni ordinarie (art. 30 decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137). Sono state elencate una serie di persone comunque escluse dal beneficio ma per le altre è scattato quasi un automatismo concessivo. Infatti in base a questa disciplina se il condannato non rientrava nelle categorie a priori escluse, il magistrato disorveglianza, doveva disporre l'esecuzione della pena non superiore a 18 mesi presso il domicilio, salvo che vi fossero gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Il decreto intendeva anche sfruttare il braccialetto elettronico come strumento di controllo. L'art. 47 quater della legge 354 disciplina l'affidamento particolare e la detenzione domiciliare per i malati di AIDS. L'art. 47 quater è stato aggiunto dalla legge 231 del 1999 a tutela del diritto alla salute. È prevista la possibilità di applicare l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare anche oltre i limiti di pena e senza che operino le preclusioni previste dall'art. 4 bis. Non è nemmeno prevista una determinata quota di pena che deve essere preliminarmente espiata per accedere alla misura. Non si sta parlando di misure alternative nuove e diverse rispetto alle precedenti, ma si sta parlando di casi nei quali si amplia.l'accesso all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare svincolandolo da limiti. I potenziali destinatari sono i condannati alla pena della reclusione o dell'arresto (NON dell'ergastolo) e gli internati ma solo se si tratti di persone affette da AIDS acclamata o da grave deficienza immunitaria acquisita che devono essere accertate e devono essere persone che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cure e assistenza presso apposite unità operative sanitarie. Si tratta di patologie che si caratterizzano per essere difficilmente compatibili con la detenzione in carcere per ragioni di tutela dell'interessato e per ragioni di tutela dell'intera comunità penitenziaria. Questo articolo non è applicabile per altre patologie anche se gravi, in questi casi bisognerà guardare al rinvio o alla detenzione umanitaria. All'istanza deve essere allegata una certificazione del servizio sanitario pubblico che accerti.è una misura che consente alla persona condannata di scontare parte della pena fuori dal carcere, ma con l'obbligo di rispettare determinate condizioni. Questa misura può essere concessa quando la persona ha scontato almeno un terzo della pena e ha dimostrato di avere un buon comportamento durante la detenzione. Durante la semilibertà, la persona condannata può lavorare o frequentare corsi di formazione o riabilitazione, ma deve tornare in carcere durante la notte e nei giorni festivi. Inoltre, deve rispettare le prescrizioni stabilite dal Tribunale di sorveglianza, che possono includere l'obbligo di frequentare programmi di cura o assistenza. Se la persona condannata non rispetta le condizioni della semilibertà, il Tribunale può revocare questa misura e ordinare il ritorno in carcere. Allo stesso modo, se la persona ha già beneficiato di una misura simile e questa è stata revocata meno di un anno fa, il Tribunale può negare l'esecuzione extramuraria. In caso di revoca della misura alternativa, il Tribunale può decidere di applicare la detenzione domiciliare o ordinare la detenzione presso un istituto penitenziario adeguato per le cure necessarie. La semilibertà è una delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge 354 e viene disciplinata dagli articoli 48 e seguenti.viene concessa in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento quando ci sono le condizioni per un graduale reinserimento della persona nella società. Il regime della semilibertà consiste nella concessione al semilibero di parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Dunque i semiliberi trascorrono parte della giornata fuori dall'istituto penitenziario (normalmente si tratta delle ore diurne). Durante le ore trascorse in carcere i semiliberi sono collocati in istituti penitenziari appositi o in apposite sezioni di istituti ordinari. Questo perché si cerca di evitare che i semiliberi, che entrano e escono dall'istituto, possano diventare un canale occulto tra l'interno e l'esterno e perché la persona che goda di semilibertà ha superato un giudizio di ridotta pericolosità sociale quindi quando trascorre il periodo di.tempo incarcere può vivere con un regime custodiale attenuato. Per ciascuna persona ammessa alla semilibertà viene individuato un particolare programma di trattamento. Il programma di trattamento viene formulato dall'equipe di osservazione e trattamento. In caso di urgenza può essere provvisoriamente formulato dal solo direttore. Questo programma deve essere approvato dal magistrato di sorveglianza (art. 101 comma 2 DPR). Lo scopo del programma è quello di aiutare la persona a svolgere l'attività per la quale gli è stata concessa la semilibertà e agevolare il suo reinserimento sociale. Il programma contiene le prescrizioni che il semilibero deve osservare durante la permanenza all'esterno. Vengono indicati i rapporti che il semilibero può intrattenere all'esterno dell'istituto. Potrà essere prevista la possibilità di consumare i pasti in famiglia. Nel programma sono indicate le relazioni cheIl soggetto deve intrattenere con l'UEPE e gli orari di ingresso e uscita dal carcere. La persona può utilizzare il denaro ma deve renderne conto all'istituto.
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A.A. 2022-2023
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saracondo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Mantovani Giulia.