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CRITERI DI IMPUTAZIONE SOGGETTIVA

I criteri di imputazione soggettiva, vale a dire della compartecipazione…al fatto e quindi l’animus che deve

sorreggere la condotta, sono descritti nell’art 43 del Codice penale.

- “il diritto è doloso” (elemento soggettivo del fatto tipico)

Da una prima ed approssimativa lettura del primo comma dell’art 43 emerge che per aversi dolo sono

necessari due elementi: 1) la gente che ha commesso il reato si sia prefigurato un evento corrispondente al

fatto tipizzato nella norma incriminatrice; 2) che ha consapevolmente agito in modo tale che dalla sua

condotta derivasse come conseguenza l’evento previsto nella norma incriminatrice.

1 elemento del dolo: devo volerlo

2 elemento del dolo: devo aver agito in modo consapevole

La conseguenza è che nella struttura del dolo, possono rinvenirsi due momenti costitutivi: 1) è puramente

intellettivo, ovvero la rappresentazione anticipata delle possibili conseguenze collegate al mio agire, quindi

alla mia condotta, questo elemento corrisponde alla previsione; nel senso che il soggetto deve prevedere.

(In generale il primo momento della volontà e in campo penale del dolo è la previsione). 2) corrisponde

all’atto impulso attraverso il quale la volontà del soggetto mette in moto le energie causali ritenute

preventivamente idonee a produrre l’evento e che va sotto il nome di volizione cioè oltre alla

rappresentazione anticipata dell’evento. Quindi possiamo affermare che gli elementi costitutivi del dolo

sono due: 1) la previsione; 2) la volizione.

Si tratta di due momenti imprescindibili che devono sempre coesistere poiché l’atto di volontà di una

persona è necessariamente fondato su una previsione, la quale non avrà valore per il diritto se non produce

una modificazione della realtà.

L’oggetto del dolo sarà costituito dalla condotta stessa del soggetto e dall’intero contesto nel quale la stessa

condotta si svolge oltre che dall’evento. Non è pacifico in dottrina stabilire se l’evento quale oggetto del

dolo sia quello naturalistico o giuridico: nel primo caso l’evento sarà la modificazione naturalistica della

realtà quale oggetto della rappresentazione e della volizione, nel caso invece di oggetto in senso giuridico si

dovrà ritenere che l’oggetto del dolo vada ampliato fino ad includere la consapevolezza di aggredire il bene

penalmente tutelato.

La mia condotta deve essere sorretta da una volontà consapevole.

Ci sono vari tipi di DOLO:

il dolo viene distinto in vari tipi: dolo diretto, dolo alternativo, dolo eventuale; si tratta di definizioni che

servono a meglio catalogare ed individuare ed ancora specificare l’effettiva volontà che deve sorreggere la

persona nell’attuare una condotta secondo la propria intenzione. Ai nostri fini è molto importante la

distinzione è quella tra dolo generico e dolo specifico. DONO GENERCIO: consiste nella volontà

genericamente richiesta dalla norma di rappresentarsi e di volere un certo evento che corrisponde a quello

scritto e previsto dalla norma incriminatrice. DOLO SPECIFICO: è caratterizzato dal fatto che tal volta per la

stessa esistenza del fatto di reato il legislatore chiede qualcosa in più, non basta che il soggetto si sia

generalmente prefigurato l’evento ma occorre che la sua volontà sia diretta ad una specifica finalità.

Ovviamente si deve trattare, deve essere espressamente prevista dalla norma incriminatrice. Per rispetto

del principio di legalità, in base al quale è reato solo ciò che è scritto. Anche perché non bisogna confondere

il motivo che ha animato la gente (finalità soggettiva) dalla finalità voluta dalla norma. È così per esempio:

omissione, omicidio ecc. sono reati a dolo generico; mentre ed a differenza del furto che è invece un reato a

dolo specifico. Un’altra distinzione è quella tra dolo intenzionale, dolo diretto e dolo eventuale. Nel DOLO

INTENZIONALE, la persona (reo) vuole direttamente e specificamente l’evento tipico previsto dalla norma

incriminatrice e quindi la sua volontà prende di mira direttamente l’evento descritto nella norma. Per

esempio, nel reato di abuso d’ufficio, previsto dall’articolo 323 è espressamente richiesto che il soggetto

attivo (la gente), procuri intenzionalmente un vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto.

Vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto non costituisce lo scopo della condotta, perché il soggetto

attivo del reato vuole un’altra cosa, persegue un altro fine. Ma, ciò nonostante, si prefigura la verificazione

dell’evento come conseguenza certa ovvero altamente probabile della propria condotta (dono diretto). Si ha

invece dono eventuale quando il soggetto non vuole l’evento ne lo prevede come conseguenza certa o

altamente probabile della propria condotta ma lo prevede come possibile conseguenza della propria

condotta. E dunque si ha dono eventuale quando il soggetto pur non volendo e non prevedendo l’evento in

maniera certa, pur tuttavia decide consapevolmente di agire anche sapendo che può determinarlo,

ritenendolo una specie di necessità inevitabile che egli sa che può verificarsi ma che ritiene necessario per

raggiungere l’obbiettivo che vuole perseguire. Perché danneggiamento a titolo di dolo intenzionale? Per

stabilire la dottrina maggioritaria ha agito con dolo eventuale, occorre far riferimento al criterio così detto

dell’accettazione del rischio; in altre parole, si tratterà di stabilire se la persona ha agito accettando o meno

il rischio del verificarsi di un evento se si perviene alla conclusione che la persona ha agito… del reato

commesso a titolo volontario (doloso). Altrimenti ciò non sarà possibile.

Il dolo, che significa volontà di commettere un certo fatto di reato è certamente la manifestazione

soggettiva, non vi è infatti alcun dubbio che il dolo rappresenta ed è espressione di una volontà criminosa, e

da questo punto di vista si distingue dagli altri due criteri di imputazione soggettiva, nei quali l’evento a

differenza di quel che accade per il dolo non è voluto. In altre parole nel dolo il soggetto vuole l’evento, nella

colpa e nella preterintenzione il soggetto non vuole l’evento, il che significa che si tratta di illeciti

certamente meno gravi sotto il profilo soggettivo.

02/12/21

LA COLPA

Per fare riferimento alla colpa bisogna far riferimento all’art 43 del Codice penale e vedere il fatto colposo.

L’esigenza di conferire una tutela rafforzata a determinati beni giuridici ritenuti di maggiore importanza

comporta la necessità di proibire una qualsiasi condotta realizzata con modalità capaci di comportare la

lesione quale messa in pericolo di determinati beni giuridici seppur quale conseguenza non voluta dell’agire

(proprio). Dunque, nella colpa si prescinde dalla volontà della gente finalisticamente orientata alla

produzione dell’evento. Si può allora dire che la giustificazione della punibilità della fattispecie colposa è

fondata sulla giusta pretesa dell’ordinamento a che il soggetto controlli i decorsi causali connessi al suo

agire, evitando di incorrere nella violazione di regole di condotta, in altre parole l’ordinamento pretende da

noi consociati un attenzione particolare quando ci muoviamo, e questo è tanto più vero e giusto quando si

riflette che nella moderna, dell’attualità della moderna società vi sono attività che si compiono

ordinariamente e che in mancanza di un certo modo di vivere, nel senso di una ? attenta, possono

comportare danni gravissimi. Es. la circolazione stradale, all’attività edilizia, all’inquinamento… in tutti

questi casi, infatti, il soggetto agente certamente non vuole la morte del pedone che ha investito o

dell’lavoratore e però se si fosse tenuta una condotta più attenta o comunque conforme alle regole correte,

del vivere civile il pedone non sarebbe morto perché per esempio né il pedone ne il lavoratore sarebbero

morti. Ecco perché il legislatore attraverso l’imputazione colposa vuole imporre a noi tutti di tenere una

condotta corretta, attenta con speciale riferimento a determinati ambiti. La conseguenza è che il legislatore

punisce una condotta non conforme alle regole e che ha prodotto un evento che il soggetto non voleva. La

differenza con il DOLO: è evidente perché nel dolo il soggetto vuole l’evento, (es omicidio volontario);

nell’omicidio colposo (es incidente (colpa) colposo, il soggetto non vuole la morte della persona, che però si

verifica perché non si è tenuta una condotta adeguata a quella situazione).

La struttura della fattispecie colpoosa è fortemente problematica perché, innanzitutto manca una chiara

definizione legislativa della colpa ed infatti l’articolo 43 si comprende solamente che la fattispecie oggettiva

della colpa non si sarebbe verificata (lesione del bene) se il soggetto avesse tenuto un comportamento

conforme a regole di diligenza. Per la verità però il legislatore tranne casi specifici non indica quali sono

queste regole da seguire, limitandosi a indicare se semplicemente il criterio di imputazione soggettiva

colposa. Se infatti leggiamo l’articolo 589 (omicidio colposo) vediamo che la norma si limita a dire

testualmente: “chiunque per colpa cagiona la morte di un uomo”, senza indicare però le regole colpose. E

quindi in tal modo finisce per richiamare semplicemente l’art 43 per il quale la colpa si verifica per

negligenza, imperizia o imprudenza. Ma neppure questa norma ci indica cosa debba intendersi o meglio non

indica il contenuto della negligenza, imperizia o imprudenza. Quindi da questa situazione deriva che nella

prassi è il giudice a stabilire il contenuto delle varie violazioni; e per far questo molto spesso si avvale di

consulenti. (una volta che il consulente ha svolto la sua perizia il giudice indica il processo.) quindi la

fattispecie oggettiva del lecito colposo alla fine della prassi, viene individuata dal giudice; che dovrà stabilire

se vi è stata o meno una regola di condotta. Da ciò deriva ancora che alla tipicità, alla tipicità appartiene

l’inosservanza della regola costituzionale, alla colpevolezza appartiene la concreta esigibilità della diligenza

richiesta nel senso di dover qui appurare la concreta diligenza che l’ordinamento nel caso specifico può

richiedere alla persona, operando un confronto con le possibilità e le capacità della persona rispetto alla

prestazione richiesta.

Tutto ciò premesso possiamo dire che tre sono gli elementi per aversi un illecito colposo.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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