Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LA DETENZIONE DOMICILIARE
La detenzione domiciliare prevista come pena detentiva ordinaria dalla riforma ancora in corso del codice penale, è stata inserita nel nostro ordinamento dalla L.663/86 la cd. L. Gozzini con la previsione dell'art.47 ter ove è stabilito che la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura assistenza o accoglienza per tutta una serie di categorie predeterminate di condannati accomunati da particolari esigenze legate all'età, alla salute, alla famiglia, quali ad es. persone di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente, persone in condizioni di salute particolarmente gravi, donna incinta o madre di prole di età inferiore a dieci anni, con lei convivente. Sin dall'origine la D.D.
È stata inserita con il criterio della pena che residua da espiare che, oggi dopo l'ultima riforma, non può essere superiore a quattro anni. Il co.1 bis prevede però che la D.D. può essere applicata anche per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni indipendentemente dalle condizioni di cui al 1° comma, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale sia pure con due limitazioni, cioè che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati e, secondo limite, che non si tratti di condannati per reati di cui all'art.4 bis.
Le pressioni provenienti dall'ambiente penitenziario tendenti ad un allargamento delle ipotesi applicative hanno determinato una espansione dell'istituto per ragioni di economia penitenziaria legate al sovraffollamento delle carceri e alle spese di mantenimento, sia pure con la inevitabile conseguenza del
proliferare deiprocedimenti per evasione dato lo status di detenuto presso il proprio domicilio.Ovviamente in caso di revoca della misura non vi è dubbio che il periodo di penaespiata in regime di detenzione domiciliare va considerato a tutti gli effetti come penaespiata. Una delle innovazioni più significative legate all'ultima riforma di taleistituto è stata l'opportunità di applicare la D.D. come alternativa alla sospensionefacoltativa o obbligatoria della pena, vale a dire quell'istituto che consente lasospensione dell'esecuzione in carcere della pena ogni qual volta le condizioni deldetenuto sia incompatibili con il regime carcerario. In particolare il comma 1 terstabilisce che quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativodella pena ex artt.146 147 c.p il tribunale di sorveglianza anche se la pena supera illimite di cui al 1°comma può disporre l'applicazione della D.D.Il comma 1 quaterInvece stabilisce che se l'istanza di applicazione della D.D. è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza può disporre l'applicazione provvisoria della misura quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1 bis.
LA SEMILIBERTÀ
La semilibertà è prevista dall'art. 48 che specifica il contenuto di tale istituto che, va subito detto, costituisce una forma particolare di detenzione più che una vera e propria M.a.D. dal momento che il regime consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruzione o comunque utili al reinserimento sociale. Presupposto dell'istituto è quindi la dimostrazione del condannato di poter svolgere un'attività ritenuta dal giudice utile al suo reinserimento sociale. Una prima situazione di S.L.
Riguarda le pene detentive brevi non superiori a sei mesi. In questo caso però l'ambito di applicazione è stato alquanto ridotto data la coincidenza con l'istituto della semi detenzione che, a differenza della S.L., non è una misura penitenziaria ma una misura cognitiva applicata dal giudice di cognizione d'ufficio o su istanza, al pari della pena pecuniaria, della libertà controllata. Oggi, peraltro, tale coincidenza non sussiste dal momento che il limite di pena arriva fino a due anni (per la semidetenzione). Un altro motivo che ha limitato l'applicazione di tale istituto è l'inciso presente nell'art. 50 secondo cui tale misura può essere applicata solo quando non sussistono le condizioni per l'A.P.S.S. Tra l'altro, il potere ex officio della magistratura di sorveglianza fa sì che anche se il detenuto ha presentato istanza per ottenere la S.L., se il tribunale rileva che sussistono le condizioni per l'A.P.S.S.
sarà quest'ultima misura ad essere concessa. Da qui l'importanza dell'inciso dal momento che per le condanne non superiori a sei mesi quasi sempre sussistono le condizioni per l'A.P.S.S. I rapporti tra la S.L. e l'A.P.S.S. hanno avuto un miglioramento per effetto della L. Gozzini attraverso la creazione di una seconda categoria che è quella delle pene intermedie da sei mesi a tre anni che copre gli stessi spazi dell'A.P.S.S. quindi ogni qual volta non è possibile concedere l'A.P.S.S. pur trattandosi di pene residue non superiori a tre anni, quattro se si tratta di tossicodipendenti, potrà trovare applicazione, qualora ne sussistono le condizioni, la S.L. La terza categoria riguarda la S.L. per le pene lunghe da tre anni fino all'ergastolo. Si tratta della categoria ideale per una misura studiata per pene medio-lunghe che può intervenire previa osservazione scientifica della personalità del detenuto compiuta.in istituto e dopo che lo stesso ha compiuto progressi nel corso del trattamento. In particolare tale requisito soggettivo della S.L. è previsto dal comma 3 dell'art.50 ove è stabilito appunto che l'ammissione al regime di S.L. è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. Anche qui però vi è da pagare il prezzo alla general-prevenzione e alla funzione retributiva della pena dal momento che la S.L. può essere concessa solo quando il condannato ha espiato almeno metà della pena, periodo minino richiesto per poter controllare la progressione nel trattamento, limite che sale a due terzi nel caso di soggetti condannati per taluno dei delitti di cui al 1° comma dell'art.4 bis e a 26 anni nel caso di condannati all'ergastolo. Mentre l'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Si tratta dunquedi un condannato minorenne può essere concessa solo se il Tribunale per i minori ritiene che il giovane abbia compiuto un percorso di rieducazione e che non sussistano più le condizioni che hanno portato alla commissione del reato. Inoltre, il Tribunale può imporre al giovane condizioni particolari da rispettare durante il periodo di libertà condizionale, come ad esempio l'obbligo di frequentare un corso di formazione o di svolgere attività di volontariato. In conclusione, la liberazione condizionale è una misura che può essere concessa a un condannato che ha dimostrato di progredire nel trattamento e che ha espiato almeno la metà della pena. Tuttavia, nel caso dei condannati minorenni, le regole sono diverse e la concessione della liberazione condizionale è subordinata alla valutazione del Tribunale per i minori.Poteva essere concessa in qualsiasi momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva, sebbene si tratti solo di un principio teorico dal momento che bisogna comunque attendere i tempi tecnici del procedimento così come il tempo necessario per la valutazione da parte dell'equipe.
Dicevamo che i rapporti tra i due istituti, nel caso di condannati minorenni, vengono meno perché da un lato abbiamo la S.L. che richiede come presupposto fondamentale il progresso nel trattamento e l'espiazione di metà della pena, dall'altro, contraddittoriamente la liberazione condizionale che a fronte del requisito più sostanziale rappresentato dal sicuro ravvedimento può essere concessa in qualsiasi momento. La conseguenza è un allungamento dei tempi per cui la liberazione condizionale non può essere concessa se il minore non ha prima superato l'esame della semilibertà. Ciò ha determinato
L'intervento della corte costituzionale che ha sollecitato l'applicazione della legge in maniera conforme al dettato costituzionale, tanto è che la magistratura di sorveglianza seguendo una interpretazione in bonampartem è propensa a concedere ai minori l'applicazione della S.L. anche prima che gli stessi abbiano scontato metà della pena. Il minore per ottenere la S.L. deve soddisfare condizioni oggettive e soggettive più gravose, S.L. che comunque rappresenta sempre un punto di passaggio, in caso di esito positivo, verso la misura più ampia della liberazione condizionale che ne rappresenta anche la causa fisiologica di cessazione, mentre una causa patologica è la revoca per incompatibilità per es. in caso di commissione di un reato. Un'altra causa di revoca è il mancato rientro entro le 12 ore, in questo caso si ha una presunzione iuris et de iure di evasione, se invece il ritardo non supera le 12 ore si applica
Una sanzione disciplinare. Qualora si tratta di internati è sempre prevista la sanzione disciplinare, poiché non esiste l'evasione, tuttavia se il ritardo supera le tre ore può dar luogo alla revoca della S.L. Ricordiamo che una norma particolare riguarda le detenute madri che possono espiare la misura anche a casa, vi è poi una ipotesi particolare di licenza per il condannato, l'unica peraltro prevista, si tratta di una licenza di 45 giorni ogni anno, da utilizzare per il suo reinserimento nella società, licenza che gli consente di lasciare il carcere anche di notte. Oltre a questi 45 giorni, alcune amministrazioni penitenziarie, previa autorizzazione della magistratura di sorveglianza autorizzano il semilibero a rimanere a casa il fine settimana festivo poiché considerano ciò come attività utile al reinserimento sociale, ciò di norma avviene in una fase avanzata della S.L. non più quindi collegata allo
ività professionale.