Misure alternative alla detenzione e remissione del debito
Il carcere costituisce ancora oggi l'unico rimedio nei confronti dei delinquenti più pericolosi, in quanto le esigenze di difesa sociale impongono di isolare costoro per non procurare altri danni alla società. La detenzione carceraria può non essere utile nei confronti di chi si è macchiato di reati meno gravi. Nei confronti di costoro ricorrere alla detenzione può essere inutile ma anche dannoso. Analogo discorso per chi, pur essendo stato condannato a lunghe pene inflitte per reati gravi, avendo dato nel corso della detenzione prova di ravvedimento e della volontà di reinserirsi, appare meritevole di particolare considerazione ai fini del loro reinserimento nella società libera.
Misure alternative alla detenzione
Nascono perciò le misure alternative alla detenzione che sono:
- Affidamento in prova al servizio sociale
- Detenzione domiciliare
- Regime di semilibertà
- Licenze
- Liberazione anticipata
L'articolo 4 bis della legge 354/75 prevede per le misure alternative, i permessi premio ed il lavoro all'esterno un regime differenziato per categorie di reato.
Collaborazione con la giustizia
1. Per i detenuti e gli internati per delitti di cui all'articolo 416 bis (associazione mafiosa) o commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 416 bis c.p. o per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 (schiavi), 630 (sequestro) c.p., i citati benefici possono essere concessi solo se tali detenuti collaborano con la giustizia. La collaborazione richiesta deve adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, o deve aiutare nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o cattura degli autori di reati.
2. Per i detenuti od internati per delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per i delitti agli articoli 575 (omicidio), 628 c 3 (rapina), 629 c2 (estorsione) aggravate ai sensi del 416, l'ammissione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
Presupposti per la concessione dei benefici
Il presupposto per la concessione dei benefici ai detenuti ed internati della seconda fascia di delitti previsti dall'articolo 416 è quella dell'assenza dei collegamenti con il crimine organizzato. Rilevata la natura associativa di tali delitti, non è lecito presumere l'attualità dei collegamenti che devono essere, se non proprio provati in senso tecnico, quanto meno avvalorati da elementi di fatto. L'organo deputato a fornire dettagliate informazioni al magistrato o al tribunale di sorveglianza è il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In ogni caso, il giudice decide trascorsi 30 giorni dalla richiesta di informazioni. Tale termine è prorogato di ulteriori 30 giorni ove ricorra la necessità di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.
Nei confronti dei detenuti o internati per delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, contrabbando di tabacchi esteri lavorati aggravato, produzione e traffico di sostanze stupefacenti aggravato, associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la personalità individuale e contro la libertà sessuale e delitti in materia di immigrazione clandestina, il parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini della concessione dei benefici è sostituito dal parere del questore.
Divieto di concessione dei benefici
Nei confronti dei condannati per taluni delitti indicati dal comma 1 dell'articolo 4 bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna di sentenza per un delitto doloso punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, commesso:
- Da chi è evaso
- Durante il lavoro all'esterno
- Durante la fruizione di un permesso premio
- Durante la fruizione di misura alternativa alla detenzione
Il divieto opera per un periodo di 5 anni anche per i collegamenti con la criminalità organizzata.
Affidamento in prova al servizio sociale
È una misura alternativa alla detenzione che consiste nella liberazione di un condannato a pena detentiva breve (non superiore a 3 anni) che viene affidato al controllo del centro di servizio sociale. La misura tende a evitare i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di totale privazione della libertà. Tende ad instaurare un rapporto di tipo collaborativo con il servizio sociale che deve aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale e controllarne la condotta. All'affidato in prova che abbia dato prova nel periodo dell'affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena per la liberazione anticipata. Di ciò decide il magistrato di sorveglianza.
Requisiti per l'applicabilità dell'affidamento in prova al servizio sociale: Non può essere concesso a chi ha violato le prescrizioni inerenti la semidetenzione o alla libertà controllata che consegua alla conversione di pena pecuniaria. Se la pena non supera i 3 anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale per un periodo uguale a quello della pena da scontare. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena.
Se l'istanza di affidamento è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato. La sospensione opera fino alla decisione del tribunale di sorveglianza.
Affidamento in prova al servizio sociale può essere proposto senza procedere all'osservazione in istituto quando, dopo la commissione del reato, il condannato abbia dato prova di comportamento positivo.
Istanza e proposta di affidamento: Il condannato che si trova in stato di detenzione e per il quale è stata effettuata l'osservazione scientifica per il periodo prescritto, il tribunale di sorveglianza decide sull'affidamento sulla base di una richiesta del condannato, di un suo prossimo congiunto o del consiglio di disciplina. Se il condannato si trova in stato di libertà, l'istanza va presentata da lui o da un suo congiunto. Se l'istanza è presentata da persona detenuta, la competenza è del tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sullo stabilimento.
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Diritto penitenziario
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Diritto penitenziario - nozioni
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Le Misure alternative alla detenzione: Affidamento in prova al servizio sociale
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