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Differenze con gli arresti domiciliari:
Gli arresti domiciliari vengono applicati dal giudice di cognizione nel corso del procedimento penale.
La detenzione domiciliare viene applicata nella fase dell'esecuzione penale dal tribunale di sorveglianza.
Requisiti di applicabilità e limitazioni
- Può essere ammesso al beneficio della detenzione domiciliare (pena detentiva inflitta o anche residuo di pena non superiore a 4 anni):
- Donne incinte o madri di prole di età inferiore a 10 anni con esse conviventi;
- I padri esercenti la potestà di prole di età inferiore a 10 anni con essi conviventi quando la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole;
- Le persone in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- Persone di età superiore a 60 anni;
- Persone di età inferiore a 21 anni per provate esigenze di salute, di studio.
di lavoro e di• famiglia.
La misura può esere richiesta da un soggetto libero successivamente alla notifica dell’ordine diesecuzione e del decreto di sospensione da parte della procura competente. In tale ipotesi il soggettorimane in stato di liberta fino alla decisione del tribunale di sorveglianza cui il p.m., al qualel’istanza è presentata, ha tempestivamente trasmesso gli atti.
Se l’istanza giunge da un soggetto in espiazione è il magistrato di sorveglianza a disporrel’applicazione provvisorio della misura.
Se un condannato a pena inferiore a 4 anni si trova ad eseguire la pena stessa agli arresti domiciliariil p.m. dovrà sospendere l’ordine di carcerazione e trasmettere gli atti immediatamente al tribunaledi sorveglianza perché provveda all’eventuale applicazione della detenzione domiciliare.
Fino alla decisione il condannato rimane agli arresti domiciliari.
I detenuti e gli internati per particolari delitti
possono ottenere la detenzione domiciliare solo se collaborano con la giustizia. Ciò non opera per i soggetti affetti da a.i.d.s. Competenza e procedimento L'istanza deve essere inviata: Al p.m. della procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, se il soggetto è in libertà. Il p.m. trasmette l'istanza al tribunale di sorveglianza che fissa l'udienza. Al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura quando sono presenti i requisiti di cui all'art 47 ter commi 1 e 1 bis se il soggetto è detenuto. Il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza che fissa l'udienza. Se l'istanza non è accolta si da inizio o si riprende l'esecuzione della pena. La detenzione domiciliare viene concessa con provvedimento di ordinanza. Competente ad applicare il beneficio è: Il tribunale di sorveglianza del luogo.in cui ha sede il p.m. se il soggetto è in libertà. • Tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto • l'interessato al momento della presentazione della domanda se il soggetto è detenuto. Il magistrato di sorveglianza può modificare le prescrizioni e le disposizioni stabilite dal tribunale di sorveglianza al momento dell'emanazione dell'ordinanza. Le prescrizioni riguardano le modalità di esecuzione della detenzione. Le disposizioni riguardano gli interventi che il servizio sociale è chiamato a svolgere. Il tribunale di sorveglianza può prevedere strumenti di verifica delle prescrizioni imposte anche mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici. Tale forma di controllo può essere utilizzata se il soggetto è pericoloso. È necessario il consenso del condannato. Sospensione e revoca Il magistrato di sorveglianza sospende la detenzionedomiciliare e trasmette gli atti al tribunale disorveglianza nei seguenti casi:
- Quando cessano i requisiti indispensabili per beneficiare della misura.
- Quando il soggetto attua comportamenti contrari alla legge o alle prescrizioni ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura.
- Quando il soggetto viene denunciato per violazione dell'art 385 c.p. (evasione).
- Quando il centro di servizi sociale informa il magistrato di sorveglianza di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione della misura.
Il Tribunale di sorveglianza fissa l'udienza per il procedimento di revoca e decide sull'accoglimento o sul rigetto della proposta fatta dal magistrato di sorveglianza.
Per i malati di A.I.D.S. la guarigione o la remissione della malattia non comporta la revoca della misura. Si dovrà attendere la scadenza del periodo in corso e non disporre la proroga.
La semilibertà consiste nella concessione
al condannato o all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorativa istruttive o utili al reinserimento sociale. L'applicazione di tale misura è disposta da parte del tribunale di sorveglianza in relazione ai progressi compiuti dal soggetto nel corso del trattamento ed al fine di favorire il suo graduale reinserimento nella società. Il provvedimento è subordinato ad una duplice indagine: Una di natura soggettiva volta a stabilire attraverso una valutazione globale del comportamento e della personalità del condannato o dell'internato se l'opera di rieducazione abbia conseguito risultati positivi. Lo strumento è l'osservazione scientifica. L'altra di natura oggettiva perché inerente al tipo di attività da svolgere all'esterno dell'istituto, attività che deve avere il requisito della concretezza. Differenze conl'affidamento al servizio sociale:
L'affidamento al servizio sociale semiliberta
Solo per i condannati Per condannati e internati
La responsabilità rimane del direttore dell'istituto. Ha l'obbligo di trascorrere parte della giornata in casa mandamentale.
I termini e i presupposti sono diversi I termini e i presupposti sono diversi
Differenze con l'ammissione al lavoro
L'ammissione al lavoro semiliberta
È una modalità della detenzione È una misura alternativa alla detenzione
È prevista la scorta in determinati casi Non prevede la scorta
Termini di accesso ai benefici Termini di accesso ai benefici
Differenze con la semidetenzione semidetenzione semiliberta
Presuppone lo stato di libertà Presuppone lo stato di detenzione
Il periodo di prova non è necessariamente Il periodo di prova è soggetto a regolamentazione.
È di competenza del giudice di cognizione e È applicabile solo in
sede esecutiva dell'affidamento in prova viene applicata in sostituzione della pena di condanna ed è concessa dal tribunale di sorveglianza che, nel pronunciare la sentenza di condanna, avrebbe in concreto inflitto. Procedimento L'istanza deve essere inviata con la documentazione necessaria: Per i soggetti che devono scontare una pena o un residuo non superiore a 3 anni:- Al p.m. della procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena se il soggetto è in libertà. Il p.m. trasmette l'istanza al tribunale di sorveglianza che fissa l'udienza.
- Al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, il quale può sospendere l'esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza.
semiliberta viene concessa con ordinanza:
Dal tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede il p.m. competente dell’esecuzione se il soggetto è in liberta.
Dal tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto di pena in cui è ristretto l’interessato al momento della presentazione della domanda se il soggetto è detenuto.
TERMINI
Possono essere ammessi a godere della misura alternativa:
Il condannato alla pena dell’arresto o della reclusione nn superiore a 6 mesi nel caso in cui nn sia affidato in prova al servizio sociale.
Il condannato che ha espiato almeno meta della pena.
L’internato in ogni tempo
Il condannato all’ergastolo che abbia scontato almeno 20 anni di pena.
I condannati per i delitti specificati dall’art 4 bis c. 1 l.354/75
I condannati per reati diversi da quelli dell’art 4 bis anke prima dell’espiazione di almeno meta della pena quando nei
Casi previsti dall'art. 47: mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale.
Divieti:
- Per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione di sanzioni sostitutive non osservate.
- Per il condannato per uno dei delitti previsti dal 4 bis dell'ord pen che abbia commesso una evasione o nei cui cfr sia stata disposta la revoca di sanzione alternativa. Il divieto opera per tre anni.
- Per i condannati per sequestro di persona a scopo di terrorismo o di estorsione (289bis e 630 c.p.) che abbiano cagionato la morte del sequestrato se non abbiano effettivamente espiato almeno 2/3 della pena o nel caso dell'ergastolo almeno 26 anni.
- Per chi ha ancora collegamenti con la criminalità organizzata.
Sospensione e revoca.
Casi di revoca:
- Inidoneità del soggetto che col suo comportamento non sia idoneo al trattamento. In tali casi il direttore dell'istituto ha il dovere di riferire al magistrato di sorveglianza il
sopravvenire difatti che rivelino l'inidoneità del soggetto al trattamento.
2. Il mancato o tardivo rientro in istituto. Occorre distinguere in tal caso tra revoca obbligatoriae revoca facoltativa. La revoca obbligatoria si ha quando il condannato ammesso al regimedi semiliberta rimane assente dall'istituto per oltre 12 ore o nn vi rientri affatto. La revoca èobbligatoria anke quando il beneficiario commetta un delitto punibile con la reclusionesuperiore a 3 anni. La revoca è facoltativa quando il condannato ammesso al regime disemiliberta rimane assente dall'istituto per non più di 12 ore.
Organo competente a proporre la revoca al tribunale di sorveglianza è il consiglio di disciplina.
Il trattamento è diverso a seconda che si tratti di condannato o di internato:
condannato Internato
Fino a 12 ore è punito in via disciplinare e il Fino a 30 ore è punito in via dis