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SEMILIBERTÀ
È una misura alternativa che consiste nella concessione al condannato o all'internato di passare parte della giornata fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
Sono ammessi:
- il condannato alla pena dell'arresto o della reclusione non superiore a 6 mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale;
- nel caso precedente, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere disposta successivamente all'inizio della esecuzione della pena (si applica l'art 47 c4);
- fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso solo dopo l'espiazione di almeno metà della pena o di 2/3 se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4 bis comma 1, 1 ter, 1 quater;
- l'internato può esservi ammesso in
- Se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena;
- Il condannato all'ergastolo dopo aver scontato almeno 20 anni di pena;
- Condannato straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello stato o privo del permesso di soggiorno quando rientra nelle condizioni.
Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.
L'ammissione al regime è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.
La misura è applicata dal Tribunale di sorveglianza con ordinanza, trasmessa all'ufficio di sorveglianza e alle direzioni.
Dell'istituto penitenziario e del centro di servizio sociale. Entro 5 gg deve essere formulato un particolare programma di trattamento anche in via provvisoria dal solo direttore e che è poi approvato dal magistrato di sorveglianza. Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge munito di copia del programma. Nel programma sono indicati le relative prescrizioni:
- che il soggetto deve impegnarsi per iscritto ad osservare durante il tempo fuori dall'istituto,
- quelle relative ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale,
- quelle sull'orario di uscita e di rientro,
- rapporti che la persona può mantenere sia nei giorni di svolgimento della attività sia negli altri giorni e utili al reinserimento sociale.
Il direttore è responsabile del trattamento e si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero. Il soggetto deve dare conto dell'uso.
del denaro di cui è autorizzato a disporre. Il magistrato di sorveglianza provvede alla modifica delle prescrizioni. In particolare, se l'attività dovrà essere eseguita in località situata in altra giurisdizione, il direttore dell'istituto di provenienza informa dell'arrivo del semilibero il direttore dell'istituto di destinazione. Nel nuovo istituto è ammesso immediatamente al regime di semilibertà secondo il programma di trattamento già redatto. Se il semilibero è ricoverato in luogo esterno di cura non è disposto piantonamento. I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili. Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o parti di edifici di civile abitazione. Con riferimento a ciò, la detenuta madre di un figlio di età.inferiore a tre anni ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà.SOSPENSIONE E REVOCA SEMILIBERTÀ
Il provvedimento di semilibertà può essere revocato in ogni momento quando il soggetto non risulta idoneo al trattamento.
Il DETENUTO CHE:
- rimane assente dall'istituto per non più di dodici ore, senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.
- rimane assente per più di 12 ore, il condannato è punito per evasione.
La denuncia per evasione comporta la sospensione del beneficio e la condanna determina la revoca.
ALL'INTERNATO CHE:
- rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, è punito in via disciplinare.
SOPPRAVENIENZA DI NUOVI TITOLI DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ
Se durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il PM competenteinforma immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene: - se rileva che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; - in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l'accompagnamento del condannato in istituto. Contro il provvedimento del magistrato si può fare reclamo al tribunale di sorveglianza. SOSPENSIONE CAUTELATIVA DELLE MISURE ALTERNATIVE Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura. Il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione.della misura e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro 30 gg dalla ricezione degli atti. ESECUZIONE PENE ACCESSORIE IN OCCASIONE DELLA CONCESSIONE DI MISURE ALTERNATIVE Regola generale è che l'applicazione di una misura alternativa comporta anche l'inizio dell'esecuzione delle pene accessorie, salvo che il tribunale di sorveglianza che ha concesso la misura ne disponga la sospensione. - Se la misura viene revocata e il soggetto viene riportato in istituto, ove disposta l'applicazione delle pene accessorie l'esecuzione ne viene sospesa ma il periodo già espiato è computato ai fini della loro durata. - Se la misura si conclude positivamente la pena accessoria, in quanto effetto penale della condanna, si estingue; - Altrimenti riprende la sua esecuzione nel momento in cui cessa la misura alternativa. LICENZA Gli internati e condannatiammessi alla semilibertà, possono beneficiare di licenza che consentono loro di allontanarsi per brevi periodi dai luoghi di internamento o detenzione al fine di promuovere un loro reinserimento sociale. Sono concesse con decreto dal magistrato di sorveglianza. Il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull'esclusione dal computo decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza. Contro il decreto può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza e il magistrato che ha emesso il provvedimento non farà parte del Collegio. Ai condannati e internati ammessi al regime della semilibertà è consegnato dalla direzione parte del
peculiodisponibile in relazione alle esigenze alle quali far fronte nel corso della licenza stessa.Il soggetto appena raggiunge il luogo di destinazione deve presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza per lacertificazione del giorno e dell'ora dell'arrivo. Allo stesso modo al momento del rientro in istituto devemunirsi di certificazione del giorno e dell'ora di partenza.
A) LICENZA AL CONDANNATO IN SEMILIBERTÀ
Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenzedi durata non superiore nel complesso a 45 gg l'anno. Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata. Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocataindipendentemente dalla revoca della semilibertà. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto si
Dispone la sospensione cautelativa della misura a cui segue la revoca definitiva.
B) LICENZA ALL'INTERNATO
Agli internati ammessi o meno al regime della semilibertà possono essere concesse vari tipi di licenza:
- una licenza di 6 mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.
- per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a 15 gg;
- una licenza di durata non superiore a 30 gg, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.
- Una licenza di durata non superiore a 45 gg all'anno nei confronti degli internati ammessi al regime di semilibertà.
Durante la licenza l'internato è sottoposto al regime della libertà vigilata.
Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.
CONSEGUENZE INOSSERVANZA TERMINE FINALE DELLA
LICENZA- il rientro entro le 3 ore dalla scadenza della licenza, senza giustificato motivo, non comporta conseguenza- il rientro dopo tre ore dalla scadenza della licenza, senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e,se in regime di semilibertà, può subire la revoca della concessione.
LIBERAZIONE ANTICIPATA
Consiste in una riduzione di pena di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata ed è concessa al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipare all'opera di rieducazione. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. Il beneficio si applica anche agli ERGASTOLANI agli effetti del computo della pena espiata per essere ammessi al beneficio dei- permessi premio: dopo 10 anni- semilibertà: dopo 20 anni- liberazione condizionale: dopo 26 anni per buona condotta. E si applica anche all'affidato in prova al servizio sociale.
La concessione del
beneficio è comunicata all'ufficio del PM presso la Corte di Appello o il Tribunale che ha emanato la pr