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LA LIBERAZIONE ANTICIPATA
Prevista dall'art.54 assume notevole rilevanza soprattutto in relazione all'art 4bis dal momento che ha salvato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale tutta la legislazione dipendente da tale ultima norma dal momento che anche i condannati ivi indicati possono beneficiare della L.A.
La riduzione di pena che è l'effetto immediato di tale istituto è una misura premiale per il comportamento positivo del condannato che si concretizza in uno sconto di 45 giorni per ogni semestre di pena espiato, semestre che comprende anche l'eventuale A.P.S.S.
Il requisito di merito per tale premio concesso a tutti i condannati è indicato nel regolamento penitenziario, si tratta della partecipazione all'opera di rieducazione.
Ricordiamo che in materia la competenza spetta al magistrato di sorveglianza che decide sulla base di un procedimento de plano cioè senza contraddittorio anticipato ma posticipato. Ciò
significa che ogni volta che vi è una istanza volta adottenere la liberazione anticipata, il magistrato sulla base della relazione del consiglio di disciplina si pronuncia, solo nel caso in cui tale decisione è contraria agli interessi del condannato si istaura il relativo contraddittorio. Secondo quanto previsto dall'art.94 co 2 del regolamento penitenziario, il primo requisito per valutare la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione consiste nel valutare l'impegno dimostrato dal condannato nel trarre profitto dalle opportunità offerte. Ovviamente ciò significa che l'impegno è commisurato alle opportunità offerte, maggiori sono tali opportunità maggior deve o comunque può essere l'impegno del condannato. Paradossalmente se il penitenziario non offre molte opportunità al condannato rimasto inerte non si può certo rimproverare la mancata partecipazione all'opera diRieducazione, non imposta ma sempre offerta. Il secondo requisito per valutare la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è dato dai rapporti che lo stesso intrattiene con gli operatori penitenziari, con gli altri detenuti e con la famiglia.LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE
La liberazione condizionale prevista dagli artt. 176-177 c.p. chiude la parte sostanziale. Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, ricordiamo innanzi tutto la pena che occorre aver espiato. È evidente il compromesso tra la funzione rieducativa e quella retributiva. L'art. 176 infatti stabilisce che il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni. Altro requisito oggettivo dunque.è che la pena non superi i cinque anni, limiti che vengono innalzati in relazione al grado di pericolosità dei condannati come nel caso dei recidivi. Per quanto riguarda il requisito soggettivo richiesto per tale istituto si tratta del sicuro ravvedimento che rappresenta il massimo grado nei valori comportamentali previsti dal nostro ordinamento penitenziario. L'accertamento del sicuro ravvedimento è oltremodo difficile, lo era ancor di più in passato quando era il ministro a decidere e, nella fase di transizione la corte di appello. Un miglioramento si è avuto con l'introduzione dell'istituto della osservazione scientifica della personalità, assumono così particolare rilevanza quelle manifestazioni comportamentali del condannato che danno luogo alle ricompense normativizzate nell'art. 76 (?), sebbene l'elenco contenuto in tale norma sia solo un elenco semplificativo e non esaustivo, tali comportamenti che devono.Essere tenuti presenti prima di formulare il giudizio sul sicuro ravvedimento. Tale giudizio non necessariamente implica una ammissione di colpa, la giurisprudenza infatti tende ad evitare tale forzatura psicologica, soprattutto nei confronti di quei soggetti condannati per reati gravi che continuano a proclamarsi innocenti, sebbene la giurisprudenza richiede che il condannato abbia coscienza che comunque si tratta di un fatto ripudiato dalla società.
Rilevanza riveste anche il rapporto del condannato con la vittima del reato che aggiunge un ulteriore elemento al percorso che condurrà al sicuro ravvedimento, altresì fondamentale al riguardo è il risarcimento del danno, al quale, prima della riforma penitenziaria si aggiungeva il perdono dei familiari della vittima allora fondamentale per la concessione della liberazione condizionale, prassi questa che oggi non ha motivo di esistere nel nuovo contesto premiale e rieducativo del condannato.
L'art.177 c.p. Revoca
della liberazione condizionale o estinzione della pena, stabilisce che la liberazione condizionale è revocata se la condotta del soggetto in relazione alla condanna subita appare incompatibile con il mantenimento del beneficio, ovvero trasgredisce gli obblighi inerenti la libertà vigilata disposta ex art. 230 nr. 2. In tal caso il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale. Decorso tutto il tempo della pena inflitta ovvero 5 anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo. 31 PARTE PROCESSUALE Tale parte possiamo dire che si incentra in una sola parola, giurisdizionalizzazione Il problema dellagiurisdizionalizzazione presenta tre aspetti: il primo, preliminare, riguarda la definizione di procedimento giurisdizionale, occorrecioè stabilire quelli che sono i connotati essenziali della giurisdizionalizzazione; il secondo riguarda i limiti della giurisdizionalizzazione legati ai costi del processo. In particolare si pone l’interrogativo se in tale ambito del dell’esecuzione delle pene occorre giurisdizionalizzare tutto oppure una parte e quale parte dei problemi che si possono presentare; il terzo aspetto riguarda i modi della giurisdizionalizzazione, vale a dire una volta posti i requisiti minimi perché un procedimento possa considerarsi giurisdizionalizzato e una volta tracciati i limiti, occorre stabilire il modus procedendi. Il primo elemento è un elemento soggettivo relativo all’identità dell’organo che dirige e decide nel procedimento giurisdizionale, organo che deve essere un giudice ordinario soggetto solo alla legge,
caratterizzato dagli attributi dell'indipendenza e terzietà, anche se tale ultima caratteristica soffre qualche eccezione che vale soprattutto per la giurisdizione di sorveglianza altrimenti detta rieducativa, che impone al giudice di spogliarsi della terzietà, basti pensare per es. all'iniziativa ex officio del giudice stesso. I requisiti oggettivi attengono al modus operandi, il primo principio che va rispettato al riguardo è quello del contraddittorio anticipato, vale a dire la possibilità per le parti di tutelare in contraddittorio i propri diritti soggettivi prima della decisione, principio questo previsto e garantito dal novellato art. 111 Cost. Mentre il contraddittorio posticipato è tipico dei procedimenti amministrativi. Un'altra importante caratteristica del procedimento giurisdizionalizzato è rappresentata dalla motivazione della decisione che rappresenta quella parte attraverso la quale il giudice enuncia le ragioni della sua.decisione ex art.111 Cost., le sentenze e le ordinanze che riguardano la libertà personale devono essere motivate. L'unico provvedimento che non necessita di motivazione, trattandosi di un provvedimento di matrice amministrativa, è il decreto soggetto comunque ad opposizione. Il terzo elemento affinché un procedimento possa dirsi giurisdizionalizzato è l'impugnazione che scaturisce dalla motivazione e può assumere due forme, ma che per il legislatore costituzionale deve quantomeno assumere la forma del ricorso per cassazione. Altro mezzo d'impugnazione non costituzionalizzato, ricordiamo è l'appello. Questi dunque i requisiti o elementi essenziali del procedimento giurisdizionale. Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello cioè relativo ai limiti della giurisdizionalizzazione, come avevamo accennato tale problema si pone per ragioni di costi processuali. Anche in questo caso i relativi limiti sono segnati dallaLa Carta Costituzionale pone il principio della riserva di giurisdizionalizzazione, secondo il quale il limite e il bene da tutelare è rappresentato dalla libertà personale che richiede l'intervento di un giudice attraverso un procedimento giurisdizionale. Si tratta, come è facile intuire, di limiti connaturati alla problematica penitenziaria, dal momento che toccano in maniera più o meno intensa il diritto soggettivo alla libertà personale.
Un'importante sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione riguarda proprio i diritti dei detenuti, poiché si enuncia il principio che nel contesto delle situazioni soggettive del detenuto non è possibile distinguere tra diritti soggettivi e interessi legittimi, come accade per il cittadino. Per il detenuto, tutte le situazioni soggettive vanno tutelate come diritti soggettivi, trattandosi di un soggetto privato della libertà personale. Si tratta dunque...
Diuna sentenza molto importante perché rafforza l’area della giurisdizionalizzazione.I confini segnati dalla riserva di giurisdizione riguardano tutte le situazionirelative alla durata,qualità e modalità esecutive della pena. In particolare è opportunosottolineare che rientrano in tale ambito tutti i problemi relativi ai diritti del detenuto,il diritto alla salute,alla affettività, alla libera manifestazione del pensiero, vale a diretutti quei diritti afferenti a quella parte della libertà personale che non vienesoffocata,oscurata dalla detenzione in carcere. Basti pensare che la storica sentenzanr.26 /99 nasce proprio dal ricorso di un detenuto sottoposto al regime del 41 bisavverso il provvedimento che gli vietava di leggere riviste pornografiche, dirittosoggettivo che venne riconosciuto dalla corte costituzionale.Il terzo aspetto del problema della giurisdizionalizzazione riguarda, comeabbiamo già detto i modi del procedimento
giurisdizionale. Al riguardo va detto che il