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Nota dell'autore

Queste poche pagine che seguono offrono un significativo esempio della legislazione premiale e garantista vigente nel nostro paese. Il nostro legislatore nella sua “lungimirante” visione rieducativa e non più afflittiva della pena, ha cercato di evitare che chi commette un reato possa pagarne il giusto prezzo alla società, con la previsione di una serie di istituti all’uopo preposti. Si può condividere o meno tale funzione rieducativa della pena, non certamente il suo modo di attuazione, in ogni caso i fatti e, purtroppo la realtà, dimostrano che oggi “in galera non ci va più nessuno” con buona pace per le istanze di sicurezza ed effettività della pena dei cittadini.

Diritto penitenziario

Nozioni introduttive

Il diritto penitenziario (D.P.) è quella parte dell’ordinamento giuridico che si occupa dell’esecuzione delle pene, del trattamento dei detenuti come aspetto dell’esecuzione delle pene ma anche delle misure alternative alla detenzione, vale a dire quelle misure che nei moderni ordinamenti hanno sostituito la pena tradizionale. Altro oggetto del D.P. sono le Misure di Sicurezza, con la necessaria precisazione che deve trattarsi di M.d.S. detentive; ricordiamo che l’unica M.d.S. non detentiva è la confisca.

Nella vicenda penalistica il D.P. occupa l’ultimo spazio, la sequenza è la seguente: commissione di un reato- processo- conclusione del processo- condanna dell’imputato-esecuzione della pena. Per quanto riguarda la 1a fase è appena il caso di ricordare che il reato commesso dev’essere tassativamente previsto e descritto da una norma penale e non. La 2a fase è costituita dall’accertamento della commissione del reato, tale stadio processuale è diretto all’accertamento del fatto previsto dalla legge come reato. La 3a fase per quanto riguarda il D.P. dipende ovviamente dall’assoluzione o meno dell’imputato, che comporta la definitiva chiusura della vicenda processuale.

Ricordiamo che il processo penale si può riaprire solo quando vi è stata una condanna ed emergono nuovi elementi che impongono una revisione del processo. Vi è solo un caso in cui è possibile riaprire il processo in caso di assoluzione: quando si tratta di reati di criminalità organizzata e vi siano dichiarazioni di collaboratori di giustizia che abbiano mutato atteggiamento in ordine a determinati fatti oggetto del processo.

Il 1975 segna una data importante per il D.P. poiché è l’anno della riforma penitenziaria. Fino a tale anno la vicenda penalistica si chiudeva con il giudicato penale seguito dall’esecuzione di una pena retributiva, vale a dire di una pena che andava scontata, pagata, con il prezzo della libertà personale e l’affidamento del condannato agli organi dell’amministrazione penitenziaria.

Con la sentenza di condanna passata in giudicato, l’imputato, trasformato in condannato non poteva vantare diritti soggettivi e il diritto di libertà costituzionalmente garantito dall’art.13 veniva cancellato da tale sentenza. Veniva meno quindi la necessità di organi giurisdizionali che si attivassero per la tutela di diritti che non esistevano, essendo sufficienti gli organi dell’amministrazione. Questa dunque la situazione che precedette la riforma penitenziaria del 1975, a partire da tale anno si è avuto un notevole aumento dell’interesse allo studio del D.P. dal momento che il processo penale non si chiude più con il passaggio in giudicato della sentenza ma con l’espiazione dell’ ultimo giorno di pena. La vicenda penalistica quindi continua con la tutela dei diritti soggettivi prima dell’imputato poi del condannato.

L’essenza della riforma del 1975 consiste proprio in ciò, nella non trasformazione del condannato da soggetto a oggetto. Condannato che continua quindi ad essere titolare di diritti soggettivi ed in particolare, anche se può sembrare un controsenso, del diritto costituzionale alla libertà. Tale diritto che ha radici profonde ed è sancito nell’art.13 Cost. va inteso come diritto che attiene alla dignità della persona. Ciò che viene limitato è il diritto alla locomozione, non certo il diritto alla libertà del soggetto inteso nel suo complesso, vale a dire come diritto che si sostanzia nella libertà di pensiero, di aspirazioni ecc. elementi o forme di libertà questi che non possono essere limitati neppure dal giudice poiché attengono alla dignità della persona umana.

L’art. 1 della vigente legge penitenziaria, la legge nr.354 del 26 luglio 1975 infatti stabilisce che: il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona, di quella dignità cui fa riferimento l’art. 27 della Cost. ove è stabilito: L’art.27 della cost. stabilisce che: “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.” In ciò consiste l’essenza della riforma penitenziaria.

L’art. 1 della legge 354 del 1975 rappresenta la prima risposta ad uno dei regolamenti penitenziari abrogati, si parla di regolamenti perché siamo in campo amministrativo dal momento che prima del 1975 tutta la problematica penitenziaria si fondava sui regolamenti e non sulle leggi penitenziarie data appunto l’assenza di diritti soggettivi da tutelare, vi erano al massimo interessi legittimi da far valere nei confronti dell’amministrazione penitenziaria durante l’esecuzione della pena, per far valere i quali erano appunto sufficienti i regolamenti penitenziari.

Le prime norme dei vecchi regolamenti si occupavano dell’ingresso del condannato nel carcere, al quale prima dell’art. 27 Cost. era equiparato l’imputato. Come esempio della perdita della soggettività giuridica possiamo ricordare che il nome veniva sostituito da un numero. Oggi se il condannato conserva la piena titolarità dei diritti soggettivi, tale situazione di natura sostanziale deve necessariamente avere dei riflessi processuali, vale a dire di tutela di tali diritti con la previsione di appositi organi a ciò preposti. È questo un passaggio fondamentale che vede la giurisdizionalizzazione dell’esecuzione penale, il processo penale quindi non ha termine con il passaggio in giudicato della sentenza ma con l’esecuzione della pena. Caratteristica fondamentale del procedimento giurisdizionale è il rispetto di alcuni principi costituzionali sanciti, per citarne alcuni dall’art.24 cost. art. 101 (motivazione della sentenza), il novellato art.111 relativo al giusto processo.

La riforma del 1975 si è dimostrata improrogabile a seguito di due sentenze della Corte Costituzionale: la 110 e la 204 del 1974, soprattutto quest’ultima sentenza è stata quella che ha aperto le porte alla riforma perché per la prima volta la Corte Cost. ha enunciato il principio dell’esistenza e tutela del diritto soggettivo del condannato e quindi della correlativa necessità di organi a ciò deputati.

Un altro principio fondamentale è rappresentato da una diversa concezione della pena. Lo stesso codice penale vigente, che trova il suo fondamento nella funzione retributiva della pena, si è dovuto adeguare ai principi costituzionali e in particolare all’art. 27 Cost. ove è sancito che la pena oltre che conforme ad un trattamento deve tendere alla rieducazione del condannato. Rieducazione del condannato che, dunque, dev’essere l’obiettivo fondamentale dell’amministrazione penitenziaria. È ovvio che tale problematica presuppone una collaborazione del condannato il quale, attraverso l’osservazione cui viene sottoposto deve dimostrare di acquisire elementi di merito. Se il condannato tiene un comportamento negativo, si allontana il momento della liberazione tenendo, però, sempre presente il limite massimo rappresentato dalla condanna inflitta dal giudice. Tale movimento che si definisce progressione o regressione del trattamento penitenziario si basa dunque sul merito e quindi sul premio che da questo scaturisce.

Come si è arrivati alla riforma del 1975

Le sentenze 110 e 204 della Corte Costituzionale.

Il carcere come istituzione è relativamente giovane, prima del 1600 infatti, non vi erano carceri nel senso corrente del termine. Il problema della limitazione della libertà personale era un problema assimilabile a quello relativo all’odierna custodia cautelare, data l’estrema brevità e velocità del processo che scaturiva dall’assenza di garanzie difensive dell’imputato. Vi era l’arresto, quando si trovava il colpevole, poiché non si celebravano processi in contumacia; la tortura, quale mezzo di prova; la confessione, quale risultato della tortura e sulla base della confessione la condanna quasi sempre corporale. Veniva a mancare quindi l’esigenza delle carceri come le intendiamo oggi. Anche nella sequenza appena ricordata è possibile tuttavia cogliere una certa attualità ove si pensi all’uso spesso deformato che si è fatto e spesso si fa dello strumento della custodia cautelare che dunque può essere considerato come una moderna forma di tortura.

È interessante notare che il carcere come luogo di reclusione stranamente nasce per le violazioni minori se non addirittura per le infrazioni amministrative, mentre le pene corporali sono state progressivamente bandite dalle moderne legislazioni, l’unica pena che è sopravvissuta è stata la reclusione con conseguente, quindi, sviluppo delle carceri. Il 1° regolamento penitenziario della legislazione penale dell’Italia unita fu creato come appendice per il codice Zanardelli del 1889, mentre il primo codice di proc.penale nasce nel 1865. Tale regolamento, costituito da 891 norme, doveva rispondere alla realizzazione delle fondamentali esigenze di ordine e sicurezza all’interno delle carceri. Ciò avveniva attraverso un rigido complesso di norme che riguardavano non solo i detenuti ma anche i custodi, sottoposti ad una rigida disciplina militare e a una struttura gerarchica sovraordinata di tipo piramidale che partiva dal Ministro degli Interni (oggi Ministro Guardasigilli), le direzioni generali, gli organi periferici fino a giungere alla base costituita dagli agenti. Gran parte di tali norme regolamentari contemplavano gli obblighi dei detenuti e dei custodi che si sostanziavano negli strumenti del trattamento penitenziario: il lavoro, l’istruzione e la religione, il tutto, a differenza di quanto accade oggi, avveniva all’interno del penitenziario ove trovava applicazione il principio delle pene restrittive. L’unica progressione, sempre all’interno del carcere, poteva riguardare solo il grado di sofferenza dato dall’afflittività delle pene commisurata alla gravità del reato e quindi alla durata. La trasformazione della pena da espiare avveniva attraverso lo strumento del lavoro.

Tale situazione di sofferenza, di spersonalizzazione, del condannato cominciò a trovare una soluzione nei primi anni del 900 quando iniziò a farsi strada la scuola positiva del diritto penale che si contrapponeva alla scuola classica, quest’ultima muoveva dal principio del libero arbitrio dell’uomo che si sposava perfettamente con la funzione retributiva della pena, mentre la scuola positiva muoveva dalla diversa concezione filosofica del meccanicismo psicofisico che presuppone l’intervento di forze esteriori che costringono l’uomo il quale, dunque, non può ritenersi colpevole e al quale quindi non possono applicarsi delle pene retributive. Si tratta piuttosto di controllare la pericolosità del soggetto, alla pena classica si affiancò dunque la misura di sicurezza.

L’influenza della scuola positiva si concretizzò nel progetto del codice Ferri, nei primi anni del 900 vi furono delle norme che alleviarono le condizioni di vita dei detenuti come per esempio l’abolizione della palla al piede. Ma l’influenza della scuola positiva si realizzò anche attraverso la normativa che nel 1908 abbozzò una distinzione tra detenuti maggiorenni e minorenni, con la comparsa dei primi educatori, mentre più tardi, nel 1934 si ebbe la legge istitutiva del tribunale per i minorenni che è ancora attuale per certi istituti penitenziari, come la liberazione condizionale minorile.

Con il regime fascista invece si riaffermarono alcune esigenze di ordine e sicurezza che riguardavano anche i detenuti che vennero cristallizzate nella riforma della normativa penale che presentava il pregio dell’uniformità poiché al codice penale armonizzò il codice di procedura penale e a questo il diritto penitenziario. Tale riforma complessiva, nella parte relativa al D.P, si caratterizzava per il fatto di avere utilizzato anche istituti tipici della scuola positiva del diritto penale.

Si ebbe in altri termini l’armonizzazione delle pene retributive tipiche della scuola classica e le misure di sicurezza proprie della scuola positiva, con la realizzazione del cosiddetto doppio binario. È opportuno però precisare che all’epoca l’applicazione delle M.d.S. era automatica e seguiva l’applicazione delle pene, vi era quindi, a differenza di quanto accade oggi, un cumulo tra pena e M.d.S, ed è questa la ragione per cui i principi della scuola positiva vennero accolti anche nel codice Rocco. Oggi sappiamo che l’applicazione delle M.d.S. avviene solo previo accertamento della pericolosità del soggetto che deve essere attuale e non consegue automaticamente all’espiazione della pena.

Un’altra ragione, forse la più importante, che consentì di aggiungere le M.d.S alle pene, si basava sui diversi criteri di applicazione di queste ultime, basate non già sul principio di legalità ma su quello della commisurazione che prevedeva la M.d.S. solo nel minimo cosicché questa poteva essere sempre applicata, rinnovata, stante la sussistenza dei presupposti, peraltro di difficile accertamento della commissione del reato e della pericolosità del soggetto.

Al regolamento del 1891 seguì quindi quello del 1930 che era una sorta di fotocopia con la peggiorazione dovuta alla comparsa delle M.d.S. come misura cumulativa, ai condannati si aggiunsero quindi gli internati, con la conseguente intensificazione della rigidità del sistema carcerario. Con il mutamento del regime politico il cambiamento più significativo riguardò innanzitutto il regime costituzionale con la nascita della Repubblica, a tale riforma di carattere costituzionale doveva seguire quella di carattere penale cosa che avvenne solo in parte con una parziale riforma del codice penale nel 1950 e non per merito del legislatore ma della Corte Cost. la cui attività è stata decisiva per la riforma del cod. di proc. penale.

Alla fine degli anni 50-60 e 70 infatti è tutto un susseguirsi di sentenze del Corte Cost. che trasformano il sistema penale e procedurale facendo leva sugli art.24 e 3 della Cost. tanto che alla fine degli anni 80 il codice di proc pen. era un codice “garantito” e garantista come lo era stato quello del 1913 Finocchiaro-Aprile, per il periodo storico in cui vide la luce. Vi furono tre ordini di ragioni per cui tale adeguamento ai principi costituzionali realizzato nel campo penale e procedurale non si verificò nel settore penitenziario.

Ragioni di carattere politico, criminologico e tecnico-giuridico. Le ragioni politiche vanno individuate in quelle motivazioni ricorrenti ogniqualvolta si verifica un cambiamento del regime politico in maniera non graduale ma repentina, rivoluzionaria, come fu il passaggio dal regime fascista a quello repubblicano. Ogni volta che ciò accade trova applicazione il cosiddetto reato politico, un reato che quasi non ha alla base la tutela di un bene giuridico, poiché tale tutela riguarda un bene legato alla logica politica del regime che segue quello per così dire esautorato. La rilevanza di tale reato in questi casi è tale che le carceri si riempiono con i sostenitori del vecchio regime politico.

Ciò dal punto di vista penitenziario significa l’adozione di regole di grande rigore. Nel nostro caso l’avvento del regime democratico fu caratterizzato da una particolare reazione nei confronti dei numerosi detenuti politici, basti pensare che l’allora ministro dell’interno era il più importante esponente della forza di opposizione del passato regime fascista, vale a dire Palmiro Togliatti. Tale ragione politica fu una delle cause del rallentamento della riforma del D.P. altre ragioni, sempre di natura politica –economica, si legavano alle disastrate condizioni in cui versava il nostro paese alla fine della 2a guerra mondiale. È chiaro che gli interessi maggiori si concentravano sulla popolazione libera ritenuta più meritevole di quella carceraria.

A ciò si aggiungevano le ragioni di carattere criminologico. Vi è chi sostiene che la legislazione penale sia essenzialmente una legislazione emergenziale, l’emergenza maggiormente avvertita alla fine della guerra era quella relativa al brigantaggio, vale a dire la diffusione in tutta la penisola di bande criminali che razziavano il territorio soprattutto fuori dalle grandi città, la conseguenza di tale fenomeno dilagante fu la reazione dello stato attraverso norme penali e procedurali, tendenti a favorire le esigenze di prevenzione generale, cioè quelle esigenze di natura collettiva legate alla esigenza di sicurezza dei cittadini. In tali momenti di allarme sociale vi fu dunque una accentuazione delle esigenze general-preventive a scapito delle esigenze individuali.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penitenziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof brunetti carlo.
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