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Lo scopo della pena nello stadio giudiziale: rieducazione (prevenzione speciale) sotto illimite della colpevolezza
Compito del giudice: ricostruire il modello legale del reato in questione attraverso l'interpretazione della norma incriminatrice, accertare che il fatto concreto integra quel modello astratto, pronuncia la condanna e infligge la pena scegliendola all'interno dei tipi di pena e dei limiti minimi e massimi previsti dal legislatore. È la Costituzione che individua il fondamento e la legittimazione della pena anche in questo stadio.
Lo scopo che legittima l'inflizione della pena da parte del giudice è previsto dalla Costituzione, capitolo 1: introduzione 5, all'articolo 27.3, che afferma che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Tra i più tipi di pena eventualmente comminati in via alternativa per una certa figura di reato il giudice dovrà scegliere la più idonea a prevenire il rischio che egli
delinqua nuovamente, intimidendolo o favorendo il suo reinserimento nella società; secondo la stessa logica il giudice poi dovrà scegliere il quantum della pena, cioè la commisurazione della pena entro i limiti minimo e massimo che sono fissati da norme incriminatrici. Se il condannato pensasse che gli viene applicata una pena che è sproporzionata per eccesso rispetto alla sua colpevolezza, ogni prospettiva di rieducazione attraverso la pena sarebbe frustrata. E ciò è vietato proprio dal principio costituzionale di colpevolezza previsto dall'art 27.1 della Costituzione che, non solo vincola il legislatore nella costruzione del reato, ma anche il giudice nella commisurazione della pena la quale, per favorire la rieducazione del condannato, dovrà essere scelta dal giudice al di sotto del tetto segnato dalla misura della colpevolezza per il singolo fatto. Nella commisurazione della pena le considerazioni di prevenzione speciale.incontranodunque un limite invalicabile segnato dalla colpevolezza per il singolo fatto. 3.2 Il ruolo della prevenzione generale Un'altra giustificazione dell'inflizione della pena da parte del giudice è l'esigenza della prevenzione generale dei reati: cioè la previsione della pena deve essere seguita dalla sua applicazione in concreto con la pronuncia della sentenza di condanna, ciò per confermare la serietà della minaccia prevista dalle norme incriminatrici, in modo da far capire ai trasgressori della norma che non potranno violarla senza poi non essere puniti (ad esempio se gli autori di fatti di corruzione venissero scoperti e poi puniti, ciò provocherebbe una riduzione di questo tipo di reato). Il fatto che le pene minacciate dalla legge si traducano in concreto in sede di condanna è importante per l'intimidazione-deterrenza e funzionale alla prevenzione generale non solo come orientamento culturale non ci si può.attendere una spontanea adesione ai modelli di comportamento delineati nella norma penale, se quella norma perde ogni giorno credibilità!! Però la prevenzione generale non può incidere nella commisurazione della pena, cioè il giudice non può quantificare la pena per distogliere i terzi dal commettere dei reati in futuro, perché questo tipo di pena detta esemplare contrasta con due principi costituzionali: 1. con il principio di personalità della responsabilità penale prevista dall'articolo 27.1 della cost. perché una parte della pena che viene applicata al singolo si fonderebbe non su ciò che ha fatto lui ma su ciò che in futuro potranno fare altre persone; 2. con il principio della dignità dell'uomo il quale non può essere considerato come un mezzo per conseguire scopi estranei alla sua persona, previsto dall'articolo 3.1 del c.p. 3.3 Prevenzione speciale e pene brevi: sospensionePer alcuni tipi di reati di gravità medio bassa il giudice può stabilire che la pena non venga eseguita, oppure può sostituirla con pene diverse e meno gravi di quella inflitta.
In questa fase domina l'idea della prevenzione speciale: cioè il giudice che ha di fronte l'autore di un reato non grave può decidere di evitargli gli effetti desocializzanti del carcere attraverso la sospensione condizionale della pena (in genere entro il limite di due anni di pena detentiva) se pensa che questo soggetto in futuro non commetterà altri reati;
oppure il giudice può prevedere la sostituzione della pena detentiva breve (cioè non eccedente i due anni) con una pena non privativa, cioè con una pena pecuniaria o una libertà controllata, o solo parzialmente privativa della libertà personale, cioè la semidetenzione, e quando dovrà scegliere tra questi vari tipi di pena.
Sostitutiva il giudice dovrà scegliere quella più adatta a favorire il capitolo 1: introduzione 6 reinserimento sociale del condannato, o che comunque comporti per il condannato minori rischi di desocializzazione.
4. LA LEGITTIMAZIONE DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DA PARTE DEL POTERE ESECUTIVO.
L'esecuzione della pena ha un fondamento special preventivo, infatti la pena inflitta dal giudice deve essere eseguita e questo compito è affidato agli organi del potere esecutivo (cioè gli organi del ministero della giustizia come l'apparato dell'amministrazione penitenziaria e le cancellerie presso il giudice dell'esecuzione, e gli organi del ministero dell'interno come la polizia di Stato).
È per un'esigenza di prevenzione generale che le pene stabilite dal legislatore e inflitte dal giudice devono poi essere eseguite, perché altrimenti un sistema in cui nessuno si preoccupi di eseguire questa pene perderebbe tutta la sua.
credibilità. Per quanto riguarda in particolare la Pena Detentiva la sua esecuzione ha una finalità di prevenzione speciale perché ha lo scopo di favorire la rieducazione del condannato per consentire un suo reinserimento nella società, rispettandone le regole. Questa logica rappresenta il filo conduttore dell'intera legge sull'ordinamento penitenziario che cerca di realizzare in varie forme l'imperativo costituzionale: eliminando taluni (l.n354/1975) fattori di mortificazione della personalità del condannato (es. detenuto -> dotazione di abiti propri, possibilità di acquistare cibo ecc..) e potenziando il ruolo dei tradizionali strumenti di aiuto al condannato per colmare i suoi deficit di socialità (istruzione e lavoro); aprendo il carcere verso l'esterno durante l'esecuzione (colloqui telefonici, contatti riservati con i parenti..); infine consentendo al condannato di trascorrere periodi più o meno lunghi all'esterno.
del carcere (lavoro all'esterno, permessi, semilibertà) 4.2 I limiti alla funzione rieducativa Tuttavia ci sono dei limiti alla funzione rieducativa: in primo luogo affinché sia fatta salva la dignità dell'uomo (art. 3 cost) e la pena rispetti il principio di umanità (art. 27.3 cost.) la rieducazione non può avere la forma della trasformazione coattiva dalla personalità, ma deve avere la forma dell'offerta di aiuto; inoltre se il condannato non è suscettibile né di essere reinserito nella società, né sembra sensibile agli effetti di intimidazione e ammonimento della pena, lo scopo della pena non è più quello della rieducazione ma quello della neutralizzazione del condannato, come accade ad esempio per molti esponenti di spicco della criminalità organizzata, della mafia e delle organizzazioni terroristiche, infatti in questi casi il fine della pena è la difesa della.società dal rischio che il detenuto mantenga dal carcere contatti con le organizzazioni criminali di appartenenza e quindi continui a delinquere anche durante l'esecuzione della pena, come previsto dagli articoli 4bis e 41 bis dell'ordinamento penitenziario che disegnano un regime speciale di esecuzione della pena detentiva per gli autori di taluni gravissimi reati commessi nel quadro di organizzazioni criminali: una disciplina da sempre al centro di opposte valutazioni politico-criminali e di dubbi di legittimità costituzionale, a più riprese ritenuti non fondati dalla Corte costituzionale. capitolo 1: introduzione 75. I RAPPORTI TRA IL DIRITTO PENALE E GLI ALTRI RAMI DELL'ORDINAMENTO. (...) 5.1 L'efficacia del giudicato penale nei giudizi extrapenali Accade in ogni tempo, soprattutto nella società contemporanea che vi siano situazioni conflittuali che reclamano una pluralità di interventi sanzionatori, con misure tratteDai più diversi ramidell'ordinamento. È dunque possibile che una data classe di fatti sanzionati penalmente attiri anche altre sanzioni e che sia perciò illecita a diversi titoli (penale, amministrativo, civile, disciplinare) -> Sanzione penale ruolo di ultima ratio. Ma è fatale che la sanzione penale occupi il ruolo di unica ratio se le altre sanzioni e gli altri controlli e forme di interventi siano pressoché inesistenti es. controlli preventivi sull'operato della pubblica amministrazione sono -> inesistenti sanzione penale unica ratio nella repressione della corruzione. La disciplina stabilita dal nostro ordinamento ha previsto una articolata e differenziata efficacia del giudicato penale di condanna nei giudizi extra penali, cioè civili, amministrativi e disciplinari. *Nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato.
o che sia intervenuto nel processo penale, la condanna con sentenza penale irrevocabile è pronunciata in seguito al dibattimento e ha efficacia di giudicato riguardo all'accertamento del fatto, della sua liceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, la stessa efficacia ha anche la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, cioè resa nel giudizio abbreviato salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il giudizio abbreviato (come stabilisce l'articolo 651,1 e 2 commi del codice di procedura penale). Tutto ciò colloca fuori dall'area dell'efficacia del giudicato le sentenze di applicazione della pena su richiesta dell'imputato e del pubblico ministero, perché si tratterebbe di un procedimento speciale caratterizzato da una limitazione delle garanzie della difesa che impedisce l'attuazione degli effetti della sentenza penale nei procedimenti
extrapenali.Negli altri giudizi civili e amministrativi la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito al dibattimento