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QUID ANTECEDENTE
Se è un rispetto alla condotta, il prolema è più causa che complesso. Qui il legislatore individua in un certo accadimento la ha spinto il reo all'azione, eventualmente anche facendola accompagnare da un turbamento emotivo. Così nel 578 (infanticidio determinato da condizioni di abbandono materiale o morale) o nel 587 (omicidio per causa d'onore, determinato dall' ). Anche qui, come neloesa recata all'onor suo o della famiglia46caso in cui il motivo costituisca un alla condotta, il soggetto quid successivo la è indotto ad agire da un giudizio di utilità che intende perseguire; tuttaviasoddisfazione del bisogno si esaurisce con la stessa realizzazione del reato. non è infatti il mezzoLa commissione dell'illecito per il consegui-ma lo strumentomento di un'utlità futura, attraverso il quale detto bisogno è soddisfatto. Tuttavia, cosa succede quando - ed è questo il vero problema
La situazione di fatto che spinge il soggetto ad agire è erroneamente supposta? Natura giuridica
La risposta potrà essere data solo accertando la della situazione motivante. Essa è estranea al fatto oggettivo o ne costituisce elemento essenziale? estranea al fatto oggettivo, irrilevante che
- Se fosse sarebbe allora essa esista in realtà semplice: il movente risulterebbe integrato dalla rappresentazione di quella situazione, anche se tale rappresentazione è erronea, non trovando essa rispondenza nella realtà. All'inverso se essa sussiste oggettivamente, a non è rappresentata dal reo, non avrà rilevanza alcuna, non avendo influito sulla psiche del reo con alcuna efficacia motivante. In definitiva, il movente esisterà qualora ci sia rappresentazione; non esisterà qualora la rappresentazione non ci sia stata, indipendentemente dal fatto che fosse o meno esistito oggettivamente.
movente fosse richiesto ai ni
dell'integrazione del2. Se invece ilfatto oggettivo, allora per la sua operatività sarebbe necessario che ilreo non solo se lo sia rappresentato, ma che sia stato spinto ad agiresituazione di fatto oggettivamente esistenteda una , che trova - inaltri termini - rispondenza con la realtà. Sarbbe così necessaria sia larappresentazione, sia la rispondenza sul piano obiettivo. E, se così fosse,nulla precluderebbe alla erronea supposizione della situazionemotivante: da che discenderebbe la possibilità di applicare la disciplinadi 47 II e 49 III a seconda - come vedremo - che l'elemento dierenzialesul quale cade l'errore abbia natura attenuante ovvero aggravante.L'eettiva risposta riguardo la natura giuridica della situazione motivante an-interpretazione sistem-tecedente alla condotta non può che giungere da un'atica delle singole fattispecie. Da esse è possibile desumere se ci si trovi difronte ad un requisito a
contenuto solo psicologico, oppure anche oggettivo. Ma anche in questo caso si pongono difficoltà interpretative, che non sono poche. Si prenda l'art. 578, "Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale". In esso si prevede un titolo autonomo di reato, speciale rispetto all'omicidio comune. Ci si chiede ora: le condizioni di abbandono materiale o morale devono esistere obiettivamente, oppure rilevano quando rappresentate, non importa se erroneamente o meno? La dottrina che si è posta il problema, ha sostenuto che esse debbano sussistere obiettivamente. Ma T. ritiene inaccoglibile questa tesi: la della mitigazione della pena risiede a tutta evidenza nel minore disvalore soggettivo dell'azione determinato dalla parte che ha spinto la madre ad agire. La cosa è d'altronde palese laddove si consideri che non può essere una mera situazione obiettiva di disagio economico arendere meno degna di tutela la vita di un uomo. Dunque sarà sufficiente che la madre agisca sotto l'influsso motivante per T.di queste condizioni di abbandono, non rilevando in alcun modo la loro esistenza obiettiva o meno. La stessa soluzione, in genere, deve essere applicata ogniqualvolta il legislatore parli di, oppure utilizzi ciascuna determinante contenuto espressioni similari: si deve qui supporre che il abbia un movente esclusivamente psicologico. I requisiti specializzanti a contenuto esclusivamente psicologico non ricadono sotto la disciplina di 47 II e 49 III. Essi si esauriscono in un momento di natura rappresentativa. Seppure la situazione di fatto esista obiettivamente, ma essa non sia rappresentata, non sarà rilevante. Se c'è rappresentazione ma non c'è rispondenza obiettiva, la rappresentazione rileverà anche se erronea. 4.9 c) L'errore su elementi specializzanti solo apparente-mente oggettivi: esclusione Non sempre laLa presenza di un elemento psicologico si ricava direttamente dal testo legislativo, che spesso non si esprime con sintagmi espliciti. Può infatti accadere che il requisito psicologico non sia esplicitato attraverso quelle formule linguistiche del tipo "con l'intento di...", "determinato da...", "al fine di..." che, altrimenti, il legislatore utilizza. In questi casi, il requisito psicologico può essere desunto da una interpretazione di tipo sistematico. Un esempio di questo tipo di situazione può essere rinvenuto nell'art. 606: la situazione è qualificata come "sequestro di persona" e non come "sequestro" solo laddove (ciò si presume implicitamente) il reo agisca con l'intenzione di mettere la vittima alla disposizione della competente autorità. Evidentemente, essendo il requisito di natura psicologica, valgono le considerazioni già fatte in precedenza. In altri casi, l'elemento psicologico può essere desunto implicitamente.
ma è in realtà un requisito a contenuto solopsicologico, perciò stesso al di fuori della disciplina di 47 II e 49 III. Un esempio che la dottrina tedesca utiliza correntemente per identicare questa situazione è quello dell' del gio ucciso dalla madre durante o subito dopo ilillegittimitàparto: qui la mitigazione del trattamento si basa non su un minor disvaloreoggettivo dell'illecito: infatti, in virtù dell'applicazione dei principi costituzion-ali, la vita di un glio illegittimo è degna di protezione tanto quanto quella di unolegittimo. L'elemento specializzante, anche se qui nulla è esplicitato, ma solopresunto, ha qui natura psicologica: il vero fondamento della mitigazione dellapena si trova nel minor disvalore soggettivo della condotta, che risiede nella par-ticolare situazione emotiva che, secondo l', coinvolgeid quod plerumque acciditla donna che dà alla luce un glio illegittimo. Applicandosila disciplina propriadegli elementi a contenuto solo psicologico quindi, questa fattispecie sitedescaapplicherà purché la madre si sia rappresentata l'illegittimità del glio, non rile-vando se essa trovi rispondenza obiettiva o meno. Se, al contrario, l'illegittimitàsia esistita oggettivamente ma la madre non l'abbia rappresentata, si applicheràla fattispecie dolosa di omicidio comune. Una tale situazione esisteva anche nel-48l'ordinamento nostrano, nel vecchio art. 578, "Infanticidio per causa di onore" oggi abrogato. Nel nuovo 578, invece, la legge prevede in maniera esplicita lanatura psicologica del requisito - lo abbiamo già visto - usando un'espressionequale il fatto è "determinato omicidio del consen-Più articolato discorso va fatto con riguardo all'ziente, previsto dall'art. 579, e che è tipico esempio di ipotesi degradata. Ci siconsensochiede, qui, se il appartiene allafattispecie obbiettiva ovvero ha natu-ra esclusivamente psicologica. La lettera della legge fà propendere per la primaalternativa. Ma autorevole dottrina ( ) aerma, invece - partendo daManziniun'idea di assoluta indisponibilità del bene della vita - che sia un elemento psico-logico: la del minor trattamento sanzionatorio risiederebbe, infatti, in unratio , cioè in un minor disvalore del fatto rispetto all'elemento psi-dolo meno intensocologico, perciò in una . Il consenso sarebbeminore perisolosità del delinquentecosì un elemento a natura esclusivamente psicologica: per l'integrazione dellafattispecie del 579 basterebbe la sua rappresentazione, non dispiegando alcuneetto la sua oggettiva esistenza (come appunto avviene per tutti gli elementi acontenuto solo psicologico, come abbiamo sinora visto). Ma per T. tutto questol'illecito penaleragionamento è assolutamente errato. Si dimentica che non èillecito dimodalità di lesione; un mero ne ma un modalità illecito di lesio, il consenso va ad incidere sullele quali sono dal legislatore. Quitipicizzatemodalità oggettive dell'oesa modalità oggettive, e quindi sulle stesse diaggressione del. Ma per T. c'è di più: oltre alle modalità di ag-bene della vitagressione, è la stessa natura dell'interesse tutelto che fa sì che il consenso incidasulle conseguenze, mitigandole sul piano oggettivo. Bisogna superare le anacro-nistiche concezioni, come quella di, che ravvisavano nelstatolatriche Vanninibene della vita due distinti interessi di tutela: quella dell'individuo e quella delloStato alla conservazione del consociato in rapporto al suo valore demograco edi condizione di forza morale e materiale. I più recenti orientamenti por-liberaliinteresse complesso,tano invece a ravvisare nel bene della vita un che vedeun interesse accanto ad uno: il bene della vitaè infatti visto egoistico altruistico come condizione indispensabile per l' adempimento dei doveri inderogabili all'art. 2 Cost. Con il suo consenso, il singolo individuo può infatti disporre solo del primo interesse. Oggettivamente però il suo consenso porta comunque a ledere il secondo interesse: non a caso, per questa stessa situazione, la dottrina desca parla del consenso come causa di parziale giustificazione. Il consenso della vittima non implica alcun elemento di natura psicologica. Esso opera, invece, come elemento specializzante che attiene alla sola fattispecie oggettiva dell'illecito. Ne consegue che il consenso è errore sul