Riassunto esame Diritto Penale, prof. Trapani
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9 – Gli strumenti della deflazione carceraria: provvedimenti clemenziali e depenalizzazione.
Di fronte all'emergenza, unica via realisticamente predicabile era la fuga dalla pena detentiva.
Un legislatore serio e razionale, si sarebbe mosso secondo quattro direttrici di intervento:
1. Depenalizzazione di quei fatti non più meritevoli di tutela penale;
2. Mitigazione dei limiti edittali delle pene ritenute dalla coscienza sociale come troppo severe rispetto allo
Zeitgeist ispiratore del Codice Rocco;
3. Sostituzione delle sanzioni penali detentive con sanzioni non detentive;
4. Previsione di Istituti di deflazione processuale e riduzione al minimo dei termini di carcerazione preventiva.
Il legislatore italiano si è invece mosso in maniera opposta a quanto avrebbe suggerito la ragione. Ha preferito, infatti,
utilizzare i provvedimenti generali di c.d. clemenza sovrana, provvedimenti quali l'amnistia (estintiva del reato tout
court); e l'indulto che condona una parte della pena. La depenalizzazione è invece proceduta secondo la via meno
razionale: quella del trasferimento dei reati puniti con ammenda o reclusione nel campo degli illeciti amministrativi.
10 – Ampliamento del potere discrezionale del giudice; fenomeno della c.d. “supplenza” giudiziaria
Alla luce del problema appena inquadrato, alla questione della eccessiva severità delle cornici edittali il legislatore
non ha risposto nel modo più razionale e garantista, che sarebbe stato quello di una revisione della parte speciale e di
una limitazione verso il basso delle stesse cornici, ma a preferito una strada costituzionalmente inaccettabile: quella della
abdicazione dal farsi carico di scelte di politica criminale per trasferire al giudice il potere di mitigare l'eccessivo
rigore del Codice Rocco.
È stato così concesso al giudice, attraverso diversi interventi sulle disposizioni di parte generale (artt. 99, 69, 81, 163 e
164 c.p.), un ampliamento indiscriminato del potere discrezionale dei giudici, nella speranza che questo potesse
fungere da supplenza all'abdicazione del legislatore. Sicché si è venuta a creare una notevole incertezza non solo sul
quantum, ma anche sul <<se>> sella stessa punizione. Discrezionalità che è foriera di una grave lesione del principio di
uguaglianza tra rei, del quale la caduta di credibilità dell'ordinamento è ulteriore corollario. Tanto più che le correnti di
sinistra della magistratura – Magistratura Democratica negli anni '70 – cominciarono a teorizzare il c.d. uso alternativo
del diritto allo scopo di favorire la promozione sociale di una classe – quella proletaria – assunta come “più debole”.
11 – La riforma penitenziaria e le misure alternative alla detenzione. La trasformazione della pena detentiva in
sanzione non legalmente predeterminata, atipica ed incerta
Con la L. 354 del 26 luglio 1975, è intervenuta la riforma dell'ordinamento giudiziario. La differenza più rilevante
rispetto al precedente ordinamento, consiste nel dato che alla determinazione delle concrete modalità di applicazione
della pena detentiva provvede non più l'amministrazione carceraria, ma la magistratura di sorveglianza, cioè il potere
giudiziario.
L'intera riforma è stata incentrata attorno all'idea che la pena doveva trasformarsi in un trattamento rieducativo
personalizzato. Trattamento da determinarsi in concreto secondo l'efficacia della “cura”, della rispondenza al reo della
rieducazione impartitagli. Ciò porta ad un'ampia discrezionalità nelle concrete modalità di esecuzione; a.e. attraverso la
concessione di permessi premio e con l'assegnazione al lavoro all'esterno del carcere. Ma strumenti privilegiati ed
essenziali del trattamento differenziato sono stati introdotti con le c.d. misure alternative alla detenzione: misure quali la
● Semilibertà, consistente alla concessione al condannato della possibilità di trascorrere parte del giorno fuori del
carcere per partecipare ad attività utili al suo reinserimento, insieme alla concessione di licenze per una durata
non superiore a 45 giorni l'anno;
● Affidamento in prova al servizio sociale, adottato “sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità,
condotta collegialmente per almeno un mese”
A queste misure deve aggiungersi, inoltre, l'istituto della liberazione condizionale, già previsto dal codice del 1930,
che consente al condannato che abbia scontato almeno metà della pena di espiare il residuo in libertà, sia pure “vigilata”
Il sommarsi di tutte queste misure ha portato alla definitiva scomparsa della FORMA CLASSICA DI PENA, per
condurre alla sua trasformazione in una sanzione non legalmente predeterminata, atipica ed incerta.
● Non legalmente predeterminata, perché la scelta se la pena detentiva debba essere scontata in carcere o in
libertà è rimessa non al legislatore, ma al giudice;
● Atipica: i parametri legislativi per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione e delle altre misure
sono espressi con formule assolutamente generiche ed indeterminate, di fatto rimesse alla fantasia dei singoli
giudici di sorveglianza 4
● Incerta, perché i presupposti applicativi delle misure alternative alla detenzione non sono basate su fatti
empiricamente verificabili, ma consistono in giudizi prognostici ed in valutazioni sulla personalità dei
condannati affidate all'intuito ed alla discrezionalità dei giudici di sorveglianza.
Ancora, l'istituto della liberazione anticipata consente la detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena espiata;
beneficio che si moltiplica “a cascata”. Ciò ha effetti dirompenti sulla durata della pena, al punto di aver trasformato i
limiti edittali di parte speciale in nulla di più che indicazioni meramente formali.
12 – Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
Sempre nella prospettiva di depenalizzazione della L.689/1981, il legislatore ha introdotto le c.d. sanzioni sostitutive
delle pene detentive brevi. Infatti non solo la maggior parte dei detenuti stava scontando una pena breve, ma dal punto
di vista sociologico la dannosità delle pene detentive brevi era ormai stata acclarata.
Esse, modellate sulla falsariga delle misure alternative al carcere, sono:
● Semidetenzione: comporta l'obbligo di trascorrere solo una parte della giornata, di durata non inferiore a dieci
ore, in carcere;
● Libertà controllata: comporta il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, insieme all'obbligo di
presentazione giornaliera all'autorità di pubblica sicurezza.
● Multa ed ammenda in luogo di reclusione ed arresto come pene pecuniarie sostitutive;
● Lavoro sostitutivo in cui può essere convertita la pena della multa o dell'ammenda in caso di insolvibilità del
condannato.
Le sanzioni sostitutive di pene detentive brevi sono state introdotte dal legislatore in modo quasi timido e
sperimentale. In giurisprudenza hanno, tuttavia, riscontrato una pressoché totale disapplicazione, sia per l'eccessiva
presenza di preclusioni oggettive e soggettive, e sia per l'ambiguità dei criteri di scelta che presiedono alla sostituzione.
13 – La carcerazione preventiva come pena anticipata
L'abbattimento della pena carceraria e la generalizzata ed indiscriminata indulgenza della nuova linea di politica
criminale avevano portato a lasciare insoddisfatte le esigenze di prevenzione generale e di difesa sociale, conducendo
in ultima analisi ad un impressionante aumento della criminalità comune e politica.
La spinta emotiva dell'opinione pubblica ha così portato il legislatore italiano ad intervenire, in una logica
puramente repressiva, con provvedimenti urgenti durante la stagione della legislazione dell'emergenza. Ciò con
l'inasprimento dei limiti edittali per alcuni delitti comuni sentiti dall'opinione pubblica come gravi ed odiosi (rapina a
mano armata, sequestro, estorsione, ecc.); con l'introduzione di un'aggravante speciale per i reati commessi per finalità
di terrorismo o di eversione dall'ordine costituzionale; attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reati
associativi, sia in materia di criminalità politica che mafiosa.
Ma il recupero delle istanze di prevenzione generale e di difesa sociale è avvenuto soprattutto attraverso l'uso
distorto della carcerazione preventiva. Un dilagare sempre più in contrasto con il principio costituzionale di
presunzione di non colpevolezza sino all'ultimo grado di giudizio. Ma quali le cause di questo dilagare? Possono essere
rinvenute nei seguenti elementi:
● Caduta della efficacia della sanzione penale sul piano della prevenzione dei reati, come conseguenza del
generale clima indulgenziale.
● Trasformazione della carcerazione preventive in vera e propria pena anticipata;
● Eccessiva lunghezza dei processi, col rischio di impunità per i criminali a causa di prescrizioni ed amnistie che
hanno deluso l'aspettativa dei cittadini sull'effettiva applicazione della pena attraverso un regolare processo.
Ad ampliare l'ambito della carcerazione preventiva hanno contribuito diversi strumenti legislativi, quali il
prolungamento dei termini massimi di durata della stessa e l'aumento dei casi di cattura obbligatoria; l'estensione del
divieto di concessione della libertà provvisoria anche per i reati più gravi, l'inclusione delle esigenze di tutela della
collettività fra i criteri idonei a giustificare la carcerazione preventiva facoltativa, che può essere disposta anche per i
reati meno gravi.
A ciò deve aggiungersi anche il fatto che la posizione dell'imputato è più afflittiva di quella del condannato: se il
secondo può beneficiare dei benefici penitenziari (quali le misure alternative alla detenzione), per il primo questi sono
espressamente vietati.
14 – Conclusioni
L'indulgenza nell'applicazione e nell'esecuzione della pena detentiva è, nel nostro ordinamento, controbilanciata dal
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DESCRIZIONE APPUNTO
Riassunto per l'esame di Diritto Penale, basato su appunti personali e studio autonomo del testo consigliato dal docente Diritto Penale, Trapani. Nello specifico gli argomenti trattati sono i seguenti: sistema delle sanzioni penali, Codici e Costituzione, sanzioni penali: pene e misure di sicurezza, pene in senso proprio: principali e accessorie.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Roma Tre - Uniroma3 o del prof Trapani Mario.
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