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PARTE SECONDA - I DELITTI DI OMESSA SOLIDARIETÀ
1. Omissione di soccorso
L'art. 593 contempla due figure criminose (nonché una terza figura aggravata che vedremo dopo):
PRIMO COMMA: omesso soccorso di minore o di incapace --> è punito chiunque, trovando
1. abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni dieci, o altra persona incapace di
provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa,
omette di darne immediato avviso alla Autorità.
SECONDO COMMA: omesso soccorso di persona in pericolo --> è punito chi, trovando un
2. corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo,
omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso alla Autorità.
Si tratta di fattispecie di reato omissivo proprio: dal verificarsi della situazione di fatto descritta
dalla norma (c.d. situazione tipica) discende per il soggetto che venga a trovarvisi l'obbligo
giuridico di attivarsi.
Quanto al contenuto della situazione tipica, comune ad entrambi i commi è il concerto di
ritrovamento: esso implica la presenza del soggetto pericolante nel proprio spazio percettivo.
In particolare, nella prima ipotesi è imposto un mero obbligo di avviso alla Autorità, e non di
soccorso: qui il dovere di solidarietà si considera adempiuto attraverso il semplice riferimento alla
pubblica autorità.
Con riguardo alla seconda previsione, l'obbligo dell'avviso è in alternativa a quello del soccorso -->
sembra preferibile un criterio di sussidiarietà: è giuridicamente obbligatoria la soluzione più
idonea a soccorrere il soggetto in pericolo secondo le evenienze del caso concreto.
Quanto al concetto di "inanimato", si fa riferimento comunque alla vita e non è compreso il
cadavere. In caso di dubbio sullo stato del corpo, se vivo o morto, bisogna prestare soccorso.
L'incriminazione di cui al secondo comma contiene espressamente il pericolo come elemento della
fattispecie: la formula sostanzia un reato di pericolo concreto, la cui sussistenza va accertata in
sede giudiziale.
Il pericolo, in entrambe le ipotesi, è un connotato essenziale della situazione tipica e autentica ratio
sostanziale della incriminazione. Si tratta di una forma peculiare di tutela anticipata: non tutela del
bene a fronte del pericolo, ma tutela del bene quando esso sia già in pericolo, a prescindere da
chi lo abbia posto in tale stato.
In sostanza, si punisce l'aumento o quantomeno la non diminuzione del rischio, di un rischio già
esistente, e il rimprovero è di non averne impedito le conseguenze.
Per quando riguarda il bene giuridico tutelato, si deve accogliere la tesi che ravvisa l'oggettività
giuridica protetta nei beni della vita e dell'incolumità individuale.
L'interesse di categoria però, in questo caso, viene tutelato in via "mediata": si può parlare anzi di
tutela delle chances di salvezza per il bene della vita e dell'incolumità individuale. 44
Soggetto attivo è chiunque: trattasi, quindi, di reato comune.
In capo allo stesso soggetto non può ritenersi comunque configurabile una posizione di garanzia:
conseguentemente, non è applicabile l'art. 593 a chi ha specifici obblighi di tutela nei riguardi del
soggetto passivo (saranno applicabili le altre norme specifiche).
Gli eventuali reati posti in essere nell'atto di soccorrere il pericolante (es. percosse per rianimarlo)
saranno giustificati per assenza di antigiuridicità, ritenendo configurabile la scriminante di cui
all'art. 51 (adempimento del dovere), ovvero per assenza di tipicità, costituendo il comportamento
stesso adempimento di un obbligo giuridico previsto dalla stessa norma incriminatrice.
La prestazione del soccorso deve essere tempestiva e integrale, tenendo contro delle
circostanze e delle possibilità del soccorritore. L'adempimento dell'obbligo deve essere possibile.
Il rifiuto opposto dal soggetto passivo (ad es. dal suicida) al soccorso offertogli, non sembra
escludere l'obbligo dell'avviso all'autorità, mentre esclude invece la vincolatività dell'obbligo di
soccorso diretto.
Sono oggetto del dolo tutti gli elementi del fatto, compresa la situazione tipica. Il reato è escluso
pertanto dalla ignoranza sulla sussistenza del pericolo, sulle qualifiche del soggetto passivo,
nonché dall'errore sulla idoneità del soccorso prestato a scongiurare il pericolo.
Il dolo eventuale è astrattamente configurabile: ad esempio quando l'agente di fronte all'alternativa
tra soccorso e avviso, scelga la soluzione più comoda, accettando il rischio che si riveli inutile o
dannosa.
Il reato si consuma nel luogo e nel momento dell'omissione.
Il tentativo è inammissibile.
Il concorso di persone non si configura quando in capo a più persone sussiste l'obbligo di
soccorso o di avviso e nessuna si attiva: in tal caso si tratterà di una pluralità di reati autonomi.
L'istigazione ad omettere concreta invece gli estremi della compartecipazione.
La terza ipotesi, cioè quella di morte o lesioni come conseguenza di omesso soccorso, è
aggravata rispetto alle precedenti. Per la dottrina prevalente si tratta di una circostanza
aggravante. 2. Abbandono di persone minori o incapaci
• L'art. 591 prevede il fatto di chiunque abbandona una persona minore degli anni 14, ovvero
una persona incapace, per malattia di mente o del corpo, per vecchiaia o per altra causa,
di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura.
• Il bene giuridico tutelato è la vita e l'incolumità individuale.
• Si tratta di reato proprio: soggetto attivo può essere solo chi abbia la custodia o debba avere
cura. Detta relazione di custodia o di cura costituisce presupposto della condotta.
• Trattandosi di reato omissivo proprio, la condotta vietata consiste in un non facere, in
particolare non ottemperare all'obbligo di cura e custodia. Indifferente è invece che l'abbandono
si materializzi concretamente in una condotta commissiva od omissiva.
• L'abbandono deve essere effettivamente pericoloso per la vita o l'incolumità individuale del
minore o dell'incapace. Si tratta di reato di pericolo astratto: in particolare il pericolo qualifica
la situazione tipica. Si tratta in questo caso di un "evento di pericolo" (a differenza
dell'omissione di soccorso, laddove il pericolo è presupposto del fatto reato), per così dire
"cagionato" dalla condotta di abbandono da parte del soggetto depositario dell'obbligo giuridico.
• Il dolo generico: non è necessario l'animus derelinquendi. Devono essere oggetto di
rappresentazione la cura o custodia, le qualità del soggetto passivo, nonché il pericolo per la
vita o l'incolumità dello stesso.
• Momento consumativo del reato é quello in cui si produce il pericolo per il minore o per
l'incapace: può coincidere con l'abbandono o essere anche posteriore.
• Il tentativo non è configurabile, dal momento che fino alla verificazione dell'evento di pericolo
l'agente può adempiere all'obbligo, mentre successivamente a questa si ha già reato perfetto. 45
• È stabilito un aumento di pena se dal fatto deriva una lesione personale e la pena è
ulteriormente aggravata se ne deriva la morte. Complessivamente considerata la fattispecie
compone un illecito preterintenzionale, quindi la morte o la lesione devono essere non volute.
DELITTI CONTRO LA PERSONA: LE ALTRE IPOTESI DI TUTELA
PARTE PRIMA - I DELITTI CONTRO L'ONORE
1. Cenni generali
Nel codice penale vigente ingiuria e diffamazione sono contemplate tra i "delitti contro la persona"
nel capo II, titolo XII relativo ai delitti contro l'onore.
Il bene giuridico di categoria è, quindi, l'onore, che può essere inteso:
• Secondo una concezione "fattuale", come un dato della realtà psichica interiore o della realtà
psicosociale esterna, che le figure criminose in materia si propongono di tutelare.
• Secondo una concezione "normativa", come un valore interiore della persona riconducibile alla
dignità umana, e quindi alla stessa personalità di ogni uomo.
• Secondo una terza concezione, come un bene giuridico complesso che ricomprende tanto il
valore interno di ogni uomo (onore interno), quanto la sua considerazione (buona reputazione)
agli occhi degli altri (onore esterno).
Nonostante manchi una esplicita menzione dell'onore nella Carta Costituzionale, si osserva
comunemente che l'onore abbia un rilievo costituzionale implicito: in particolare, si fa riferimento
all'art. 3 Cost. ("pari dignità di ogni cittadino").
Generalmente, questi sono i tratti distintivi di ingiuria e diffamazione:
Il dato fattuale della presenza dell'offeso connota il delitto di ingiuria;
• Io dato fattuale dell'assenza della vittima connota quello di diffamazione.
•
Questa differenza non va intesa in senso strettamente letterale: infatti costituisce ingiuria (e non
diffamazione) l'offesa rivolta "mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o
disegno, diretti alla persona offesa". Si reputa, in questo caso, irrilevante l'assenza fisica della
persona offesa, in ragione della percezione diretta dell'offesa da parte del soggetto passivo.
2. Ingiuria
Ex art. 594 si ha ingiuria penalmente rilevante quando taluno offende l'onore o il decoro di una
persona presente.
Per quanto concerne la condotta ingiuriosa, la norma coinvolge due distinte nozioni:
ONORE: richiama il sentimento che l'individuo ha delle proprie qualità morali, ovvero della
• propria onorabilità, ossia assenza di cause di disonore (concezione "fattuale" di cui sopra);
DECORO: richiama tutte le alte qualità e condizioni che, come la dignità fisica, intellettuale o
• professionale, concorrono a costituire il valore sociale dell'individuo.
Al fine di valutare la portata offensiva della espressione utilizzata è necessario riferirsi ad un
canone di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonché del
contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale. Bisogna
comunque tenere presente che esistono dei limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost., a tutela della
dignità umana: ci sono quindi alcune modalità espressive che sono da considerarsi offensive in
quanto tali e in qualsiasi contesto vengano pronunciate, tranne il caso in cui vengano usate "per
gioco".
Il comportamento offensiv