Diritto penale – Parte speciale
I delitti contro la persona
I delitti contro la vita e l'incolumità personale
I delitti di omicidio
Premesse generali
Nel codice penale vigente sono previste varie fattispecie di omicidio accomunate da un fatto-base sempre tipicizzato secondo il modello del reato di evento a forma libera e consistente recisamente nella causazione della morte di un uomo. Ben protetto la vita umana individuale. La protezione penale viene accordata non solo nell’interesse dell’individuo, ma anche nell’interesse della collettività, in quanto l’ordinamento giuridico attribuisce alla vita del singolo anche un valore sociale, e ciò in considerazione dei doveri che all’individuo incombono verso la famiglia e verso lo stato.
La costituzione si ispira all’idea della centralità e del primato della persona umana, considerata come soggetto di diritti anteriori a qualsiasi riconoscimento da parte dello stato, e quindi non condizionati a finalità collettive di qualsiasi genere. Le fattispecie incriminatici tuttora vigenti, tuttavia, continuano ad attribuire al bene della vita quel carattere di indisponibilità tendenzialmente assoluta, che si rivela invece sospettabile di incostituzionalità. Ad esempio l’art. 579 c.p. incrimina l’omicidio del consenziente, o l’art. 580 c.p. che punisce l’istigazione o l’aiuto al suicidio.
L’art. 578 c.p., nel disciplinare come reato autonomo l’infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, equipara come soggetti passivi il neonato e il feto durante il parto; ne consegue dunque che il momento determinante per l’applicabilità delle norme sull’omicidio è l’inizio del parto, e che rilevante ai fini della tutela apprestata dalle norme predette è già la vita del feto.
Soggetto attivo dei delitti di omicidio realizzati mediante azione è chiunque. Nei casi di omicidio mediante omissione, il soggetto attivo deve essere titolare di una posizione di garanzia dalla quale deriva uno specifico obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo. Soggetto passivo e oggetto materiale coincidono: si tratta dell’essere vivente comprensivo del feto durante il parto. Il nucleo fondamentale comune alle fattispecie di omicidio sta nella causazione della morte, intesa come morte cerebrale, ossia con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.
Omicidio doloso
Art. 575 c.p.: chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Il fatto punibile consiste nel cagionare la morte di un uomo. Ai fini della configurabilità del rapporto causale basta che la condotta diretta ad uccidere anticipi anche di poco tempo un evento letale in ogni caso destinato, a causa delle particolari condizioni del soggetto passivo, a verificarsi in un momento successivo.
Il dolo, quale coscienza e volontà del fatto tipico, deve sussistere al momento dell’azione e deve perdurare per tutto il tempo in cui l’azione stessa rientra nel potere di signoria dell’agente. Il tentativo, oltre ad essere configurabile in astratto, è di frequente verifica nella prassi. Perché un tentativo punibile si configuri, non occorre alcun evento lesivo.
Circostanze aggravanti dell’omicidio doloso
Artt. 576, 577 c.p. A seguito della sua abolizione la pena di morte è stata sostituita con l’ergastolo. Di conseguenza, la sanzione prevista per le ipotesi aggravate di cui all’art. 576 c.p. risulta oggi equiparata a quella in origine disposta dal successivo art. 577 c.p.
- Il concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell’art. 61 c.p. La ragione dell’aggravamento di pena sembra dipendere dalla peculiare intensità del dolo omicida, che non verrebbe meno neanche nel caso di estinzione del reato-fine.
- L’aver commesso il fatto contro l’ascendente o il discendente. La ratio risiede nella particolare efferatezza dei delitti di sangue realizzati contro una persona legata da così stretti vincoli di parentela. Il legislatore richiede altresì che il reo abbia agito per motivi abietti o futili, oppure abbia adoperato sevizie o agito con crudeltà, ovvero ancora abbia adoperato un mezzo venefico o altro mezzo insidioso o infine abbia agito con premeditazione.
- Il fatto che l’omicidio sia stato commesso da un latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza.
- Il fatto che l’omicidio sia stato commesso dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione.
- Il fatto che l’omicidio sia stato realizzato nell’atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli artt. 519, 520, 521 c.p. A seguito dell’abrogazione degli artt. 519-526 c.p. è assai dubbio che la circostanza aggravante in questione abbia ancora vigore.
L’art. 577 c.p. prevede come circostanze aggravanti l’aver commesso il fatto:
- Contro l’ascendente o il discendente.
- Col mezzo di sostanze venefiche o con altro mezzo insidioso. Carattere subdolo del mezzo, che diminuisce le possibilità di reazione e di difesa della vittima.
- Con premeditazione. Per la particolare intensità dell’atteggiamento doloso.
- Col concorso di talune delle circostanze indicate nei n. 1 e 4 dell’art. 61 c.p. Si tratta delle aggravanti dei motivi abietti o futili e dell’uso di crudeltà, ovvero di altre sevizie.
Omicidio colposo
Art. 589 c.p.: chiunque cagiona per colpa la morte di un’altra persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. L’omicidio colposo è definibile come la causazione involontaria di un evento letale caratterizzata dalla violazione di norme di condotta aventi finalità cautelare.
La condotta tipica dell’omicidio colposo non è rappresentata dalla semplice causazione della morte di un uomo, bensì da questa stessa causazione in quanto contrastante con una norma precauzionale. L’evento-morte deve essere conseguenza della colpa: deve cioè sussistere uno specifico legame colposo tra la condotta tipica e l’evento. L’evento letale deve rappresentare una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire.
Quanto all’accertamento del nesso causale strettamente inteso, valgono le regole generali desumibili dalla teoria condizionalistica orientata secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche. Ai fini della prova giudiziaria della causalità possono essere impiegate leggi statistiche con coefficienti probabilistici anche medio-bassi, purché sia altamente probabile che l’evento del caso di specie non sia riconducibile a fattori causali alternativi rispetto al fattore condizionante preso in considerazione sulla base della legge statistica o delle regole di esperienza utilizzate.
Il trattamento punitivo è aggravato in due ipotesi:
- In primo luogo, l’art. 589 c.p. stabilisce una vera e propria circostanza aggravante speciale del reato colposo, ed altresì ad effetto speciale (comportando un aumento di pena superiore ad un terzo), per l’ipotesi in cui il fatto sia commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro.
- L’art. 589 c.p. prevede, inoltre, che si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo (ma la pena non può superare gli anni dodici) nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone.
Omicidio preterintenzionale
Art. 584 c.p.: chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli artt. 581, 582 c.p., cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
La ratio dell’articolo risiede nell’esigenza di prevenire, mediante la minaccia di un trattamento severo, la realizzazione volontaria di condotte aggressive dell’integrità altrui, le quali possono in ragione della loro intrinseca pericolosità degenerare nella produzione, ancorché non voluta, di eventi a carattere letale.
Quanto alla struttura oggettiva, la fattispecie dell’omicidio preterintenzionale richiede la realizzazione di atti diretti a percuotere o a ledere, dai quali derivi, come conseguenza non voluta, la morte del soggetto aggredito. L’omicidio preterintenzionale, per configurarsi, presuppone almeno un tentativo di percosse o lesioni. Perché la fattispecie oggettiva dell’omicidio preterintenzionale sia completa, occorre il nesso causale tra gli atti diretti a percuotere o ledere e l’evento-morte non voluto: non è necessario che la serie causale produttiva infine della morte rappresenti lo sviluppo delle stesse percosse o della stessa lesione voluta dall’agente.
Quanto all’elemento soggettivo, di fronte alla dibattuta alternativa se la preterintezione configuri un’ipotesi di dolo (relativo al reato base di percosse o lesioni) misto a responsabilità obiettiva o a colpa (rispetto all’evento involontariamente cagionato), tende oggi a prevalere la soluzione più compatibile col principio di colpevolezza, che è ovviamente l’ultima. Occorre altresì che il giudice accerti che l’evento stesso fosse in concreto prevedibile.
L’omicidio preterintenzionale si consuma nel momento in cui si verifica la morte. Il tentativo non è configurabile, in quanto l’evento letale non deve costituire oggetto di volontà colpevole.
L’art. 585 c.p. stabilisce che la pena è aumentata da un terzo alla metà se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’art. 576 c.p. e che è aumentata fino a un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’art. 577 c.p. ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.
Morte come conseguenza di altro delitto
Art. 586 c.p.: quando da un fatto previsto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’art. 83 c.p., ma le pene stabilite negli artt. 589, 590 c.p. sono aumentate.
La norma si applica ogni qual volta la morte sia conseguenza non voluta di un qualsiasi delitto-base doloso, purché diverso dalle percosse o dalle lesioni (omicidio preterintenzionale). Sul piano della struttura oggettiva è necessario che sussista un nesso causale tra l’illecito-base e l’evento (morte o lesione) non voluto. Sul versante dell’elemento soggettivo è fuori discussione l’attribuzione a titolo di dolo del reato-base. Occorre che l’evento non voluto, oltre ad essere eziologicamente riconducibile alla condotta del reato-base, ne costituisca anche un effetto concretamente prevedibile da parte dell’agente.
Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale
Art. 578 c.p.: la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.
Soggetto attivo è la madre. Si tratta pertanto di un reato proprio. Eventuali concorrenti nel reato sono di regola destinatari della pena prevista per la pena prevista per l’omicidio volontario (reclusione non inferiore ad anni ventuno): a meno che non agiscano al solo scopo di favorire la madre, nel qual caso il trattamento punitivo può essere sensibilmente ridotto (da un terzo a due terzi).
Soggetto passivo è il neonato subito dopo il parto o il feto durante il parto. Il nucleo essenziale della fattispecie è incentrato sul cagionare la morte. Si tratta di una condotta a schema libero, come tale realizzabile in forma attiva od omissiva. Le condotte omicide, per assumere rilievo ai sensi della fattispecie in esame, devono essere realizzate in uno specifico contesto temporale: cioè durante il parto o immediatamente dopo di esso. Requisito è che il fatto deve essere determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto.
Quanto all’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico: esso consiste nella coscienza e volontà di provocare la morte del neonato o del feto, con la rappresentazione delle condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto. Non sono applicabili, per esplicito disposto dell’ultimo comma dell’art. 578 c.p., le aggravanti comuni previste dall’art. 61 c.p.; e trattandosi di figura autonoma di reato, non possono altresì trovare applicazione le aggravanti speciali che gli artt. 576, 577 c.p. ricollegano all’omicidio doloso.
Omicidio del consenziente
Art. 579 c.p.: chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Ulteriore ipotesi particolare di omicidio doloso, che si differenzia dall’omicidio comune di cui all’art. 575 c.p. per la presenza dell’elemento specializzante costituito dal consenso del soggetto passivo.
Il reato offende la vita ma non anche la libertà di autodeterminazione della vittima e, sotto il profilo soggettivo, il consenso di quest’ultima attenua sia a colpevolezza, sia la capacità a delinquere del reo. La tutela penale configura la vita come bene giuridico indisponibile, da preservare in ogni caso a prescindere dalla volontà del titolare del bene.
Sul piano della fattispecie oggettiva, il nucleo fondamentale del fatto tipico è a forma libera, perché incentrato sul cagionare la morte. Pur non essendo richiesto che il consenso si traduca in una richiesta esplicita, si presuppone un consenso serio, esplicito e non equivoco, perdurante sino al momento in cui il colpevole commette il fatto. Proprio per garantire l’effettività e la serietà del consenso, occorre innanzitutto che esso provenga dal titolare del bene, e che il titolare sia altresì psicologicamente in grado di manifestarlo come frutto di una scelta consapevole e libera.
Nell’attuale ordinamento è la fattispecie dell’omicidio del consenziente ad assumere un ruolo centrale ai fini di una valutazione penalistica del fenomeno dell’eutanasia (uccisione realizzata pietatis causa). L’eutanasia è distinguibile in diverse forme o tipologie:
- Si parla di eutanasia attiva per fare riferimento ai casi di morte pietosa cagionata mediante un’azione positiva. Le forme di eutanasia attiva non sono considerate ammissibili e meriterebbero di conseguenza di essere penalmente represse, ancorché con un trattamento comparativamente più mite rispetto a quello previsto per l’omicidio comune.
- Di definisce invece passiva l’eutanasia praticata in forma omissiva. Le forme passive di eutanasia sono, in presenza di determinate condizioni, eticamente ammissibili e, altresì, penalmente lecite: soprattutto nei casi in cui l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare un oltranzismo terapeutico volontariamente rifiutato dal paziente.
Il reato è punito a titolo di dolo: occorre dunque che l’agente voglia provocare la morte del soggetto passivo, con la consapevolezza di aderire ad una richiesta di quest’ultimo. Se l’agente è convinto, per errore, che sussiste il consenso della persona offesa, è diffusa l’opinione secondo la quale si applicherebbe in ogni caso la fattispecie dell’omicidio del consenziente. Al reato in esame non si applicano le aggravanti previste dall’art. 61 c.p.
Istigazione o aiuto al suicidio
Art. 580 c.p.: chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito al suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
La fattispecie dell’istigazione o aiuto al suicidio si distingue da quella dell’omicidio del consenziente per il modo con il quale l’evento viene realizzato: questa volta a provocarlo è la vittima stessa, mentre nel caso dell’omicidio del consenziente esso è opera di un terzo. La struttura oggettiva del fatto tipico è incentrata su forme di condotta che ripropongono lo schema delle condotte partecipative, e cioè sotto il duplice aspetto della partecipazione psichica e della partecipazione materiale.
Sotto il primo profilo l’articolo menziona espressamente le condotte di determinazione o di rafforzamento dell’altrui proposito suicidiario. Sotto il secondo profilo, cioè del concorso materiale, l’articolo menziona la condotta di agevolazione della effettiva messa in atto dell’altrui volontà suicidiaria. Ma perché sia integrata la fattispecie in esame, non è sufficiente la realizzazione di una delle condotte: occorre altresì che ne derivi l’effetto legislativamente indesiderato, e cioè che si verifichi effettivamente il suicidio, o almeno il tentativo di suicidio sfociante in una lesione grave o gravissima. La condotta di istigazione o agevolazione assumerà rilievo penale solo nella misura in cui si tradurrà in un contributo causale alla realizzazione dell’altrui volontà suicidiaria.
Sul piano dell’elemento soggettivo, si richiede il dolo generico. Esso ricomprende la coscienza e volontà di determinare o rafforzare l’altrui proposito suicidiario.
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