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DELITTI CONTRO L'ONORE E IL PUDORE SESSUALE

I delitti contro l'onore:

14. Ingiuria

Art. 594 c.p.: chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa da euro 258 a euro 2582.

La fattispecie dell'ingiuria protegge il bene dell'onore: incrimina cioè l'attacco diretto alla dignità sociale che cade sotto la percezione della persona offesa.

L'ingiuria è un delitto di manifestazione del pensiero, che richiede per la consumazione la percezione da parte del soggetto passivo della dichiarazione lesiva.

Soggetto attivo può essere chiunque: si tratta di reato comune che può essere commesso, in via di principio, contro qualsiasi persona non importa se minore o infermo di mente, analfabeta, ubriaco...

La qualità di soggetto passivo non spetta ai defunti, di cui si può ledere la memoria soltanto, ex art. 597 c.p.: in questo caso sono soggetti passivi i prossimi congiunti.

L'adottante o l'adottato. La condotta incriminata viene descritta come offesa all'onore o al decoro di una persona presente. La concezione normativa mira a tutelare il bene dell'onore a prescindere dal sentimento che si ha dell'onore medesimo, fissando un parametro minimo comune a tutti i consociati e rispetto a tutte le possibili modalità di aggressione. L'offesa all'onore che integra il reato di ingiuria deve essere commessa in presenza dell'offeso. Il dolo dell'ingiuria è generico e consiste nella coscienza e volontà della condotta accompagnata da una duplice consapevolezza: della presenza dell'offeso e dell'attitudine lesiva della condotta medesima. Non è richiesto, invece, l'animus iniuriandi: le finalità che spingono l'autore ad aggredire l'altro onore sono insomma irrilevanti. Il reato è configurabile anche a titolo di dolo eventuale qualora l'agente accetti il

rischio dell'offesa. Il dolo è escluso, secondo i principi generali, dall'errore di fatto su un elemento costitutivo del reato. Il delitto si consuma nel momento e nel luogo della percezione della manifestazione offensiva. L'ingiuria è un reato di danno. Il tentativo è configurabile. Il codice prevede per l'ingiuria due circostanze aggravanti speciali: se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato; qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Diffamazione

Art. 595 c.p.: chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 258 a euro 2582 o la permanenza domiciliare da sei a trenta giorni o il lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi.

Questa figura criminosa tutela il bene giuridico dell'onore, inteso come dignità sociale della persona.

diffamazione postula l'assenza della persona offesa e richiede contestualmente la comunicazione con più persone. La diffamazione è un reato comune. In ordine alla delimitazione dei soggetti passivi si pongono questioni analoghe a quelle esaminate in tema di ingiuria. La condotta incriminata viene descritta come offesa alla reputazione, fuori dei casi previsti dall'ingiuria. L'offesa alla reputazione deve essere realizzata, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, e cioè in assenza dell'offeso. L'ultimo requisito strutturale della diffamazione è la comunicazione con più persone. Occorre, cioè, che l'affermazione lesiva venga a conoscenza di una pluralità di persone: si richiede una sorta di divulgazione dell'espressione offensiva, che abbia come destinatari almeno due persone. La comunicazione con più persone deve prendere di mira un soggetto determinato, o almeno facilmente e certamente.

identificabile. Le modalità di comunicazione possono essere molto differenti: parola, scritti, gestualità, mezzi di comunicazione di massa…

Il dolo della diffamazione è generico: per la sua esistenza è sufficiente che il colpevole abbia tenuto la condotta offensiva con coscienza e volontà, accompagnate dalla consapevolezza del suo carattere lesivo. È, altresì, configurabile il dolo eventuale, nell'ipotesi di accettazione del rischio dell'offesa.

La diffamazione si consuma nel momento e nel luogo della divulgazione della manifestazione lesiva della reputazione.

Il tentativo è configurabile.

L'art. 595 c.p. prevede tre circostanze aggravanti speciali e cioè: se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato; se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico; se l'offesa è arrecata ad un corpo politico.

amministrativo ogiudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita incollegio.

Le cause speciali di non punibilità

La disciplina codicistica dei delitti contro l’onore prevede un sistema di causedi non punibilità, il cui obiettivo appare quello di dar rilevanza giuridico-penalead una serie di situazioni, di frequente ricorrenza nell’ambito della tuteladell’onore, che a giudizio del legislatore devono incidere positivamente nellavalutazione giudiziale degli accadimenti. Il loro operare non escludel’antigiuridicità del fatto, ma si limita a paralizzare l’applicazione della pena.

Exceptio veritatis

La cosiddetta exceptio veritatis consiste nella possibilità di provare la veritàdel fatto ed è disciplinata dall’art. 596 c.p..Produce l’effetto di escludere la punibilità dell’autore per la dichiarazioneritenuta lesiva dell’onore, salvo che i modi usati non

costituiscano di per sé ingiuria. 16 Essa presuppone che l'offesa consista in un fatto determinato e che riguardi una di queste tre situazioni:

  1. La prima si verifica quando l'addebito lesivo è rivolto ad un pubblico ufficiale e si riferisce all'esercizio delle sue funzioni.
  2. La seconda situazione ricorre quando per il fatto attribuito alla persona offesa si apre o è aperto un procedimento penale: occorre, in altri termini, che l'offeso assuma o abbia assunto la qualità di imputato o almeno di indiziato in un procedimento penale avente ad oggetto lo stesso fatto attribuitogli dall'offensore. La decisione del giudice penale ha poi il valore di prova legale nel processo per diffamazione o per ingiuria.
  3. La terza situazione si ha quando il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda all'accertamento della verità o della falsità del fatto addebitato.

Offese in scritti e discorsi pronunziati dinanzi

All'autorità giudiziaria o amministrativa

Un'altra causa di non punibilità dei reati di ingiuria e diffamazione è la cosiddetta immunità giudiziale. Per l'art. 598 c.p. non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei provvedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernano l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Per la sua operatività occorre, innanzitutto, che le offese provengano dai soggetti specificamente previsti e cioè dalle parti o dai loro patrocinatori.

Destinatari dell'offesa sono, poi, le altre parti e i loro patrocinatori, con esclusione del giudice procedente.

Le offese devono, per un verso, essere contenute negli scritti o nei discorsi pronunciati nei procedimenti in corso davanti a un'autorità giudiziaria

oamministrativa; e, per altro verso, riguardare l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo. È richiesto un nesso logico tra offesa e oggetto del procedimento. Le offese devono essere pronunciate nel corso di un procedimento avente natura giudiziaria civile, penale o amministrativa.

Provocazione Stabilisce l'art. 599 c.p. che non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti dagli artt. 594, 595 c.p. nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. Si tratta della provocazione, considerata una circostanza attenuante nella parte generale del codice, che nei delitti contro l'onore assume ruolo di causa di esclusione della pena.

La provocazione consta di tre elementi costitutivi: il fatto ingiusto altrui; lo stato d'ira; l'immediatezza della reazione lesiva dell'onore. Lo stato d'ira corrisponde ad un impulso emotivo incontenibile che provoca nell'agente la perdita dei poteri di

autocontrollo. La reazione offensiva iraconda deve verificarsi subito dopo il fatto ingiusto. Per l'esistenza della provocazione non è necessario un rapporto di proporzione tra fatto ingiusto e reazione, ma è sufficiente un mero legame di tipo causale che si svolge in uno spazio temporale non eccessivamente ampio perché altrimenti si rischierebbe di trasformare in stato d'ira altri e non apprezzabili sentimenti, quali il rancore o il bisogno di vendetta.

Reciprocità delle ingiurie. L'art. 599 c.p. stabilisce che nei casi preveduti dall'art. 594 c.p., se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno e entrambi gli offensori. La ritorsione, detta oggi reciprocità delle offese, viene applicata non solo a chi riceve le offese, ma anche a colui che per primo ha offeso. La reciprocità delle offese costituisce il presupposto oggettivo di applicabilità di questa speciale causa di non punibilità.

Essa opera non solo nelle ipotesi di contestualità o di contemporaneità delle offese, ma anche in tutti i casi in cui sussiste un nesso di interdipendenza tra le offese medesime, nel senso che una deve essere la conseguenza dell'altra.

La legge non richiede un rapporto di proporzione fra le ingiurie reciproche.

Le offese, poi, devono risultare ingiuste, nel senso che devono essere prive di una oggettiva giustificazione.

L'offesa deve, infine, integrare il reato di ingiuria in tutti i suoi elementi costitutivi, compreso l'elemento soggettivo.

L'applicazione della causa di non punibilità è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale potrà applicare la causa di non punibilità anche ad uno solo degli offensori.

Le cause di giustificazione comuni

Ai delitti contro l'onore si applicano le cause di giustificazione comuni: dall'adempimento di u

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
77 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Sicurella Rosaria.