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La forza di intimidazione nel vincolo associativo
E’ necessario ora stabilire se la forza di intimidazione del vincolo associativo ed il suo esercizio finalizzato al perseguimento degli scopi tipici debbano sussistere nella realtà (e quindi costituiscano elementi oggettivi di fattispecie) o se è sufficiente che essi rientrino nel programma criminoso degli associati. Il tenore letterale della disposizione in esame è inequivoco: l’uso del verbo si avvalgono non lascia scelta all’interprete, che non può sostituire l’espressione con altra. 7 Se il legislatore avesse voluto introdurre un reato meramente associativo, punito per il solo fatto della costituzione e dell’esistenza dell’associazione, il legislatore avrebbe formulato diversamente l’art. 416 bis. L’art. 416 bis, invece richiede a chiare note l’esistenza della forza intimidatrice e della condizione di assoggettamento e di omertà come elementi oggettivi di fattispecie, e richiede altresì che.gli affiliati facciano ricorso al metodo mafioso. Siamo dunque in presenza di un'associazione che delinque e non di una associazione a delinquere. Ci fu anche nel 1982 la contrapposizione tra 2 emendamenti al testo del terzo comma dell'art. 416bis: l'emendamento dell'on. Casini che rappresentava un ritorno al reato meramente associativo, e quello formulato dall'on. Mammì che richiedeva chiaramente come elemento oggettivo l'avvalersi della forza intimidatrice. Nella discussione che seguì, il proponente Mammì difese il suo emendamento, spiegando che la scelta dell'indicativo "si avvalgono" serviva ad indicare con chiarezza che era necessario l'uso di tale forza. La votazione che respinse l'emendamento Casini ed approvò quello di Mammì fu dunque consapevole e chiara. 6. Il tentativo di ridurre il metodo mafioso a mero elemento del programma criminoso. Secondo un'autorevole dottrina, adIntegrare il delitto di cui all'art. 416 bis non sarebbe necessario il ricorso alla forza intimidatrice del vincolo associativo. Con l'espressione "si avvalgono della forza di intimidazione", la norma infatti avrebbe voluto alludere ad una modalità abituale del comportamento mafioso, che non è necessario si riscontri in atto. A sostegno di tale tesi si richiama la struttura dei reati associativi; il presumibile intento del legislatore di costruire la fattispecie sul modello dell'art. 416 utilizzando la definizione di associazione mafiosa elaborata dalla giurisprudenza per l'applicazione di misure di prevenzione. Dunque perché si configuri il delitto di associazione di tipo mafioso, sarà sufficiente che gli associati si propongano di conseguire i loro obiettivi mediante il ricorso alla forza intimidatrice. (vedi pag. 54-60).
7. Fattispecie penale e fattispecie preventiva. (leggi pag. 59-62)
8. Il metodo mafioso come elemento oggettivo
della fattispecie penale: ulteriori conferme sul pianosanzionatorio. Un utilissimo strumento per verificare l'esattezza o meno dell'interpretazione data a una norma è la considerazione delle norme che appaiono affini o complementari alla prima. In questo lavoro sistematico di confronto fra norme è necessario considerare non soltanto la fattispecie ma anche le sanzioni, che molto spesso forniscono indicazioni significative. Il partecipe ad un'associazione di tipo mafioso è punito con la reclusione da 3 a sei anni, se l'associazione non è armata, e da quattro a dieci anni, se l'associazione è armata. Poiché è del tutto fuori dalla realtà pensare ad un'associazione di tipo mafioso i cui partecipanti non possiedono armi, si può considerare come pena normale per i partecipi la reclusione da quattro a dieci anni. Confrontiamo dunque la sanzione prevista dall'articolo 416 bis con quella prevista per i partecipi.partecipazione ad un'associazione criminale che mira a commettere reati contro la personalità dello Stato. L'articolo 305 del codice penale prevede che chi partecipa a tale associazione sia punito con la reclusione da 2 a 8 anni. L'articolo 306 prevede una pena da 3 a 9 anni, mentre l'articolo 270 bis riguarda l'associazione con finalità di terrorismo e prevede la reclusione da 4 a 8 anni. Pertanto, la pena prevista per chi partecipa ad un'associazione di tipo mafioso è nel minimo maggiore di quella prevista per la partecipazione ad un'associazione che mira ad esempio a compiere attentati contro l'integrità dello Stato, ed è anche maggiore di quella prevista per chi partecipa ad una banda armata diretta a commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302. Ciò si spiega nel momento in cui si prende atto che alla particolare gravità del complesso sanzionatorio previsto nella legge n. 646 corrisponde unarealizzazione degli scopi criminali. In altre parole, non basta solo costituire l'associazione, ma è necessario che gli affiliati svolgano un'attività concreta e verificabile per raggiungere gli obiettivi criminali. Un esempio di reato associativo a struttura mista è quello previsto dall'articolo 416 bis del codice penale italiano, che punisce l'associazione di tipo mafioso. Questo reato è caratterizzato da una struttura associativa complessa, in cui gli affiliati svolgono attività concrete e verificabili per la realizzazione degli scopi criminali. Un caso emblematico di evoluzione legislativa riguardante i reati associativi è quello relativo alla riorganizzazione del disciolto partito fascista sulle associazioni segrete. In passato, la legge puniva solo la costituzione di un'associazione che si proponeva di realizzare un programma criminoso. Tuttavia, con l'evoluzione legislativa più recente, si è introdotto il concetto di reato associativo a struttura mista, in cui è necessario che gli associati svolgano un'attività esterna per la realizzazione degli scopi criminali. In conclusione, i reati associativi a struttura mista sono caratterizzati dalla presenza di un'associazione con elementi essenziali e dalla necessità che gli affiliati svolgano un'attività concreta e verificabile per raggiungere gli obiettivi criminali.realizzazione del programma criminoso.Talvolta la legge prevede reati realizzabili sia nella forma meramente soggettiva sia nella forma astruttura complessa. È il caso del delitto di cui all'articolo 271 che punisce chiunque promuovecostituisce, organizza o dirige a associazioni che si propongono di svolgere o svolgono un'attività diretta a distruggere il sentimento nazionale.In questi ultimi anni il legislatore, quando ha ritenuto necessario creare nuove fattispecie associative, ha fatto ricorso sempre più spesso a reati a struttura mista, probabilmente influenzato dalle critiche mosse da una parte della dottrina alla previsione di reati meramente associativi, critiche riguardanti principalmente la carenza di determinatezza di quella fattispecie.In tale linea di tendenza si colloca senza dubbio il delitto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, previsto dalla legge n. 645 successivamente modificato dalla legge n. 152.Perché tale- Un'ulteriore attività che si proietta all'interno dell'associazione avvicinandosi alla realizzazione degli scoppi associativi.
- Gli scopi tipici alternativi.
- Le finalità indicate dall'articolo 416 bis sono tassative, esse sono previste in via alternativa nel pranzo che il reato sussiste anche in presenza di un'associazione che persegua una sola di tali finalità, il concorso di tali finalità inoltre non determina pluralità di reati.
- La norma richiede che gli affiliati si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano per uno dei seguenti scopi:
- per commettere delitti;
- per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o almeno il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e di servizi pubblici;
- per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri;
- per interferire nei.
Delinquere non sembra a prima vista sollevare particolari problemi interpretativi. Se nonché, a differenza dall'articolo 416, l'articolo 416 bis richiede necessariamente che gli affiliati per commettere i delitti scopo, si avvalgano della forza intimidatrice del vincolo associativo. Si potrebbe essere indotti a pensare che i delitti scopo nell'associazione di tipo mafioso possano essere soltanto quelli caratterizzati dall'impiego strumentale della violenza morale. Ma non è così, in quanto la forza intimidatrice, pur estranea ai delitti scopo può servire a garantire l'impunità degli esecutori, per evitare che i pubblici ufficiali impediscano la commissione dei delitti che si intendono commettere, per scoraggiare altri intenzionati a dedicarsi allo stesso delitto.
La seconda finalità prevista dall'articolo 416 bis consiste nella conquista di spazi di potere nel settore economico, pubblico o privato: secondo la formulazione
La finalità della legislazione consiste, più esattamente, nell'acquisire in modo diretto o indiretto la gestione di attività economiche, di autorizzazioni, appalti e di servizi pubblici. Anche tale finalità deve essere perseguita nel rispetto delle norme e dei principi costituzionali.