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L'ADEMPIMENTO DI UN DOVERE IMPOSTO DA UN ORDINE DELLA PUBBLICA AUTORITÀ

Un dovere il cui adempimento rende lecita la realizzazione di fatti penalmente rilevanti può derivare oltre che da una norma giuridica anche da un ordine legittimo della pubblica autorità. L'ordine emesso da una pubblica autorità deve essere legittimo sia formalmente sia sostanzialmente. È formalmente legittimo quando concorrono tre requisiti: la competenza dell'organo che lo ha emanato, la competenza del destinatario di eseguire l'ordine e il rispetto delle forme eventualmente prescritte per la validità dell'ordine.

Ad esempio, l'ordine di custodia cautelare in carcere è formalmente legittimo quando nella fase delle indagini preliminari è emanato dal gip competente per materia e per territorio, è rivolto ad un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria ed è adottato nelle forme dell'ordinanza.

è sostanzialmente legittimo quando esistono i presupposti fissati dall' ordinamento per la sua emanazione. Ad esempio l'ordine di custodia cautelare in carcere è sostanzialmente legittimo alle seguenti condizioni: che si procede per un delitto per il quale la legge prevede la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, sussistono gravi indizi di colpevolezza, vi è pericolo di inquinamento delle prove o di fuga e ogni misura cautelare diversa dalla custodia in carcere risulta inadeguata. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Risponde del reato anche chi ha eseguito l'ordine. Invece la responsabilità di chi ha eseguito l'ordine illegittimo è senz'altro configurabile nei confronti di coloro che, come i pubblici impiegati, non sono vincolati all'obbedienza agli ordini dei superiori e hanno il preciso

dovrebbe astenersi dall'eseguirlo se l'atto è vietato dalla legge penale. Il pubblico impiegato ha il potere-dovere di controllare la legittimità sia formale che sostanziale dell'ordine. Allo stesso modo, i privati che ricevono un ordine illegittimo di polizia hanno il potere di astenersi dall'eseguirlo se l'esecuzione costituisce un reato. Non è punibile chi esegue un ordine illegittimo quando la legge non consente alcun controllo sulla legittimità dell'ordine stesso. In particolare, i militari appartenenti alla Polizia di Stato hanno il dovere di eseguire gli ordini dei superiori, ma questo dovere ha tre limiti: l'ordine non deve essere formalmente legittimo, anche se lo fosse non deve essere manifestamente criminale e il subordinato non deve essere personalmente a conoscenza del carattere criminale dell'ordine. Il militare al quale viene impartito un ordine

Che non ritiene conforme alle norme in vigore deve farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni ed è tenuto a eseguirlo se l'ordine è confermato. Se compiuti entro i limiti sopra indicati l'esecuzione degli ordini da parte del militare o dell'appartenente alla Polizia di Stato non potrà ritenersi antigiuridica, costituendo l'ordine l'oggetto di uno specifico dovere dell'agente e tale dovere opererà come causa di giustificazione. Se invece l'esecuzione dell'ordine è compiuta violando i limiti chi esegue l'ordine risponde del reato commesso in concorso con chi ha emanato l'ordine. Non risponde a titolo di dolo il subordinato che in esecuzione di un ordine illegittimo ritenga per un errore di fatto di eseguire un ordine legittimo.

LA LEGITTIMA DIFESA: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui.

Contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Attraverso questa causa di giustificazione, in deroga al principio del monopolio statale dell'uso della forza, l'ordinamento attribuisce al cittadino la facoltà legittima di autotutelare i propri diritti quando corrono il pericolo di essere ingiustamente offesi da terzi e lo Stato non sia in grado di assicurare una tempestiva ed efficace tutela attraverso i suoi organi, sempre che la difesa sia necessaria e proporzionata. E la deroga si estende anche ai casi in cui siano ingiustamente messi in pericolo i diritti individuali di un terzo. La legittima difesa esige come presupposto un diritto proprio o altrui che corra il pericolo attuale di essere ingiustamente offeso. Quanto alla nozione di pericolo essa coincide con quella di pericolo concreto. Il pericolo deve scaturire da una condotta umana. Il più delle volte si tratterà di un'azione mapuò trattarsi anche di un'omissione. È controverso se la legittima difesa possa invocarsi quando il pericolo è stato volontariamente cagionato dall'agente: la giurisprudenza esclude l'applicabilità della legittima difesa. Facendo riferimento ad un pericolo attuale si esclude senz'altro che la legittima difesa possa sussistere quando il pericolo è ormai passato. Così ad esempio la legittima difesa non sussiste quando l'aggressore sia caduto a terra ormai disarmato oppure se si sia dato alla fuga. Del pari la causa di giustificazione non sussiste quando si tratti di un pericolo futuro: non è dunque consentita la difesa preventiva nei confronti dei pericoli che non sono ancora sorti. La formula pericolo attuale abbraccia invece sicuramente due classi di ipotesi. In primo luogo, quelle in cui la verificazione dell'offesa sia temporalmente imminente ed è il caso di una persona che, portando addosso un'arma.non si limita a minacciare verbalmente di morte un'altra persona ma estrae l'arma di tasca e la punta contro la vittima. In secondo luogo, è attuale il pericolo perdurante, cioè quando l'offesa è già in atto ma ancora non si è esaurita. Oggetto del pericolo deve essere un'offesa ingiusta ad un diritto dell'agente o di un terzo. L'espressione "diritto" abbraccia qualsiasi interesse individuale espressamente tutelato dall'ordinamento: diritti della personalità, diritti patrimoniali eccetera. Esigendo che il diritto corra il pericolo di un'offesa ingiusta, l'ordinamento subordina la sussistenza di una situazione di legittima difesa al requisito dell'antigiuridicità dell'offesa: non ci si potrà pertanto difendere di fronte a pericoli creati nell'esercizio di una facoltà legittima o nell'adempimento di un dovere giuridico. La condotta difensiva per essere legittima.deve essere innanzitutto necessaria, ovvero che l'agente deve essere stato costretto alla necessità di difendersi. Ciò significa due cose: che il pericolo non poteva essere neutralizzato né da una condotta alternativa lecita né da una condotta meno lesiva di quella tenuta in concreto. La difesa non è altresì necessaria quando la persona minacciata nei propri diritti possa sottrarsi al pericolo senza esporre al rischio la sua integrità fisica. Quando non vi sia la possibilità di neutralizzare il pericolo attraverso una condotta alternativa lecita, può accadere che il pericolo possa essere sventato attraverso una serie di fatti penalmente rilevanti, tutti egualmente efficaci. In tal caso, il requisito della necessità comporta che la condotta difensiva adottata in concreto deve essere la meno lesiva tra quelle praticabili. Oltre che necessaria, la difesa deve essere proporzionata all'offesa. Si impone una valutazione.comparativa tra il benedell'aggredito posto in pericolo e il bene dell'aggressore sacrificato dall'azione difensiva. Per tale valutazione si farà riferimento alle valutazioni etico sociali dei beni in conflitto eventualmente rispecchiate dalla costituzione. Solo in anni recenti attraverso due leggi di riforma del 2006 e del 2019, la legittima difesa del domicilio ha trovato nel nostro ordinamento una specifica disciplina che attribuisce limiti più ampi alla causa di giustificazione. Si tratta di una soluzione che il legislatore italiano non ha riferito ai soli casi in cui il fatto viene posto nell'abitazione o in altri luoghi di privata dimora, ma esteso anche ai casi in cui sia commesso in luoghi in cui viene esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Attualmente la disciplina della legittima difesa domiciliare risulta articolata in due ipotesi; entrambe presuppongono che vi sia stata una violazione di domicilio e si

Dà rilievo al carattere violento dell'intrusione. La violazione di domicilio deve essere stata consumata: non basta dunque che l'aggressore abbia tentato di entrare in uno dei luoghi menzionati. Quanto alla prima ipotesi di legittima difesa domiciliare sussiste sempre il rapporto di proporzione se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o l'altrui incolumità o i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. L'aspetto più rilevante riguarda l'elemento della proporzione. La legge stabilisce infatti una presunzione assoluta di proporzione tra il bene messo in pericolo e il bene leso dalla reazione difensiva. Ne segue che il fatto posto in essere nel domicilio in difesa della propria e dell'altrui incolumità è giustificato qualunque sia l'entità del pericolo.

pericolo che riguarda solo beni patrimoniali. La legittima difesa, infatti, è ammessa solo quando c'è un pericolo attuale di un'offesa ingiusta e quando è necessaria per difendere l'incolumità propria o altrui. La presunzione legale riguarda solo la proporzione dell'azione difensiva, cioè il fatto che l'uso di un'arma o di altri mezzi idonei sia giustificato se necessario per respingere l'aggressione. Tuttavia, è importante sottolineare che la legittima difesa non autorizza l'uccisione come mezzo di difesa per proteggere beni patrimoniali.qualsivoglia benepatrimoniale. La Corte di Cassazione ha affermato che la difesa con armi dei beni è legittima solo se vi è anche un rischio concreto di un pregiudizio attuale per l'incolumità fisica dell'aggredito o di altri e ha ribadito che la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza ed anzi sus
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A.A. 2021-2022
94 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher EmanueleM98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Quarta Pier Michele.