Diritto processuale penale
Andrea Ornaghi
727909
Capitolo I: Premesse
Rapporti tra diritto sostanziale e processuale
L'Italia è uno dei pochi paesi che concepisce la prescrizione come istituto sostanziale e non processuale. Prescrizione del reato: si trova nel codice penale sostanziale (libro 1°), istituto modificato nel 2017 e dalla legge 3/2019 (L. Spazzacorrotti) per rendere più difficoltosa la prescrizione del reato.
Esecuzione penale (la sentenza passa in giudicato ed occorre eseguire la pena): è il classico esempio in cui abbiamo una commistione tra processuale e diritto sostanziale.
Funzione del processo penale
Secondo un’ottica tradizionale ha una funzione servente, di necessario tramite per i processualisti non c’è reato, ma una “notizia di reato”. Il processo penale serve per accertare rispetto al diritto: la notizia e per arrivare ad una concreta inflizione della pena o all’assoluzione. Il processo è esercizio di potere, il potere di privare della libertà la persona ritenuta responsabile del reato, e prima ancora, il potere di limitare i diritti dei singoli al fine di procedere a tale accertamento. Il processo è rito, assolve allo scopo di dare soddisfazione alla società e alla vittima sostituendosi alla vendetta privata celebrando una sorta di funzione volta a ripristinare lo status quo ante violato con il reato-->il rispetto delle norme di rito garantisce una decisione giusta e legittima.
Il processo è il luogo in cui si accerta l’eventuale responsabilità dell’accusato, la legge disciplina non solo ruolo e funzioni dei soggetti coinvolti ma anche il materiale che può e deve sorreggere il giudizio. Il giudizio penale, che in caso di condanna, comporta una limitazione della libertà personale deve essere sempre motivato; infatti non esiste decisione giurisdizionale senza motivazione, anche se può esserci giudizio senza accertamento, o almeno senza un accertamento pieno. Il processo è sofferenza e la sua durata è spesso concepita come una pena, il processo è procedere, andare avanti da uno stadio ad un altro verso una decisione definitiva.
Il processo penale non è più composto solo dall’iter indagini, UP, 1°, appello, cassazione, perché esistono i riti speciali differenziati. L’accertamento è a funzione variabile perché ad es. c’è il patteggiamento.
Concetto di premialità
L’iter ordinario è un iter lungo, costoso in termini di impegno della macchina giudiziaria e quindi non bisognerebbe avere un accertamento pieno per tutti i reati. L’idea è quella di non fare un processo completo per ogni notizia di reato, ma utilizzare i riti alternativi o speciali caratterizzati da una maggiore o minore “premialità”-->l’imputato rinuncia all’accertamento pieno e in cambio avrà una pena inferiore (patteggiamento, rito abbreviato).
Caratteri necessari di un procedimento giurisdizionale
- Giudice imparziale
- Procedimento in equa e pubblica udienza
- Diritto dell’imputato di partecipare all’udienza
- Diritto ad una difesa tecnica
- Provvedimento finale motivato ed impugnabile
Diritti fondamentali nel processo penale
Il processo penale nel suo iter comporta delle limitazioni ai diritti fondamentali dell’imputato o di terze persone (es. intercettazioni). I diritti fondamentali sono inviolabili, ma possono contrapporsi fra loro. I diritti fondamentali che ricorrono in un processo penale sono: artt. 13, 14, 15 Cost, trattamento dati personali e art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita famigliare).
Il modo per tutelarli è la Riserva di legge (duplice): è la legge che stabilisce i casi generali e astratti e i modi in cui il mio diritto possa essere violato, ma occorre altresì un atto motivato da parte dell’autorità giudiziaria quale garanzia specifica e concreta. In relazione “ai casi e modi previsti dalla legge”, sulla base della formulazione dell’art. 8 par.2 della CEDU, non basta che vi sia la legge in quanto la riserva deve essere conforme al principio di proporzionalità/principio di minima interferenza ossia far incorrere al diritto fondamentale il minor sacrificio possibile.
Composizione del codice
- Parte statica: 1° libro—> soggetti pubblici/privati
- 2° libro—> Atti e provvedimenti del giudice, notificazioni e suoi termini e nullità
- 3° libro—> Mezzi di prova e di ricerca della prova
- 4° libro—> Misure cautelari personali e reali
- Parte dinamica: 5° libro—> Indagini preliminari e udienza preliminare
- 6° libro--> Procedimenti speciali
- 7° libro—> Giudizio ordinario
- 8° libro—> Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
- 9° libro—> Impugnazioni, distinguendo tra appello, ricorso per cassazione e revisione
- 10° libro--> Esecuzione
- 11° libro—> Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Il codice è accompagnato da un insieme di disposizioni per l’attuazione del cpp e disposizioni transitorie (disp.att.) disciplinate dal d.lgs. 271/1989, nonché da un regolamento per l’esecuzione del cpp disciplinate con decreto ministeriale.
Capitolo 2: Modelli e fonti
Processo penale accusatorio e inquisitorio
Esiste una contrapposizione tra processo penale accusatorio e inquisitorio, queste contrapposizioni hanno un valore meramente didattico in quanto oggi come oggi i modelli di giustizia penale sono un compromesso di elementi inquisitori ed elementi accusatori. I modelli sono funzionali a rispondere a domande del tipo: chi procede al giudizio? Con quali modalità si arriva alla decisione? Qual è il trattamento dell’accusato?
Modello accusatorio
Sono i processi penali di Common Law, quello inglese da un certo periodo in poi e quello statunitense. La funzione accusatoria, difensiva e decisoria appartengono a tre distinti soggetti (accusatore, difensore e giuria); la domanda dell’accusatore è proposta dalla PO ed è a sua discrezione se aprire o meno il rito. Il processo penale è una contesa tra un accusatore che in origine era anche un accusatore privato ed un imputato davanti ad una giuria di pari la quale giudicava, sulla base delle prove e oggetti che le parti private contrapposte alla sua attenzione in udienza pubblica, pronunciando verdetti non motivati (le decisioni).
La giuria era composta da 12 concittadini laici e l’unico giudice togato presente in aula con la giuria assolve ad una mera funzione di arbitro per assicurare il rispetto delle regole riguardanti l’assunzione delle prove in dibattimento e per il giudizio di assoluzione/colpevolezza. È un modello in cui di norma la libertà personale era garantita, quindi l’imputato arrivava libero a giudizio o altrimenti era sempre possibile pagare una cauzione per potersi fare il processo in piena libertà (no istituto della carcerazione preventiva). La formazione della prova avviene nel contraddittorio davanti alla giuria, in udienza quindi. Si celebra subito il processo senza la fase preliminare.
A valle, la decisione della giuria è immotivata e quindi questo rende il verdetto particolarmente stabile ossia non c’è un sistema di impugnazioni e sono ammissibili solo se vi sono dei vizi del verdetto della giuria. La giuria dichiara colpevole secondo un criterio di ragionevolezza: condanna solo se la colpevolezza è provata oltre ogni ragionevole dubbio.
Modello inquisitorio
È incarnato dai processi penali canonici del medioevo, dall’Ordonnance criminnel di Luigi XIV (1500). I sistemi continentali europei di Civil Law sono tendenzialmente/storicamente inquisitori, in cui la giustizia non è affare privato ma pubblico. Il modello inquisitorio è un processo penale segreto e scritto, condotto, non da un accusatore, ma da un inquirente ossia il giudice istruttore in capo al quale si riuniscono le funzioni di accusa e giudizio. L’accusato di solito è tratto in catene ed essendo un procedimento con minori garanzie di quello accusatorio nel processo inquisitorio il procedimento si articola in più gradi. Le prove sono raccolte nel segreto dal giudice istruttore che agisce nella ricerca della verità che lui ritiene essere la verità. Concluso l’accertamento del fatto, si va alla ricerca dell’autore che non è un soggetto bensì il suddito oggetto del processo; una volta raccolti tutti gli elementi di prova si passa alla successiva fase decisoria affidata ad un collegio di professionisti, di cui fa anche parte l’inquirente, e si svolge sulla sola base delle carte che documentano l’attività dell’organo inquirente; l’attività della difesa è limitata solo alla discussione di quanto rilevato dall’inquirente. Il giudizio è la sommatoria delle prove raccolte e sono previsti mezzi di impugnazione.
Un sistema che ha avuto un successore sul continente europeo, grazie a Napoleone, è stato il modello misto caratterizzato da:
- Separazione tra la funzione di accusa e di giudizio
- PM che propone domanda penale ad un giudice istruttore
- Il potere giurisdizionale appartiene a giudici professionisti tranne che per i reati politicamente sensibili per cui li giudica una giuria
- Fase preliminare segreta, svolta dal PM e dal giudice istruttore in cui si indaga, seguita da una fase dibattimentale pubblica e orale svolta dal giudice monocratico/collegiale
Il giudice decide in base al suo libero convincimento emettendo sentenza motivata soggetti ai mezzi di impugnazione. Il primo tentativo fu il Codice napoleonico del 1604. Il nostro cpp è del 1988, prima era quello del 1930 ed era un classico esempio di un sistema misto. Il difetto dei codici “misti” era che non si riusciva a coniugare il meglio delle due fasi in quanto il dibattimento era una semplice caricatura dove non si faceva altro che confermare e ratificare l’operato del giudice istruttore. Dal punto di vista formale il nostro cpp dell’88 è un D.P.R. emanato sulla base di una legge delega, la l.16 febbraio n.81/1987-->principi costituzionali ed adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali, vi era quello di aderire ad un sistema accusatorio. In seguito, nel corso degli anni essendo stato profondamente modificato è difficile stabilire la fisionomia del cpp nel 2019.
Le fonti
Le fonti della procedura penale provengono da: UE, CEDU—> sistema multilivello, costituzione e cpp. Dal punto di vista delle fonti, il diritto comunitario nelle materie di competenza comunitaria ha la supremazia e tutte le sue fonti prevalgono sul diritto interno contrastante con esse. A seguito del trattato di Lisbona del 2007, il TUE ed il TFUE hanno dettato norme e principi generali riguardanti la materia processuale penalistica; nel TFUE vi sono due norme che stabiliscono che la materia penale è oggetto di competenza comunitaria nelle quali il PE ed il Consiglio Europeo possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive.
L’art.83 disciplina la materia penale sostanziale e l’art.82 disciplina la materia penale processuale. In relazione a questo articolo, l’UE ha emanato, alla data dell’agosto 2017, sette direttive in materia di diritti della persona nel processo penale e due relative alle circostanze delle prove. L’UE ha attuato tante direttive in materia penale tra le quali è peculiare la Direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale. Tutte queste direttive pongono agli stati membri dei vincoli di risultato realizzabili con l’attuazione della normazione interna; prima della scadenza del termine per dare attuazione alle direttive, gli stati hanno una sorta di obbligo di lealtà in forza del quale devono astenersi dall’emanare norme incompatibili con i provvedimenti dell’UE. Dopo la scadenza del termine per il recepimento del provvedimento, senza che vi sia stata data attuazione, le conseguenze possono essere due:
- Il cittadino può adire lo stato membro avanti il proprio giudice nazionale per un risarcimento del danno derivante dall’inadempimento agli obblighi comunitari
- Disapplicazione del diritto interno difforme soprattutto in materia di riconoscimento di specifiche posizioni soggettive
Oltre al diritto Europeo, vi è la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) in seno alla quale vi è la Corte europea dei diritti dell’uomo (a Strasburgo) dal 2007. La CEDU è una norma interposta in forza dell’art. 117 Cost.quindi se una norma italiana è in contrasto con quella Europea si dovrà sollevare necessariamente una questione di legittimità costituzionale. L’art.5 CEDU riguarda il diritto alla libertà e sicurezza dell’accusato mentre l’art. 6 CEDU disciplina il giusto ed equo processo e stabilisce che l’accusato ha diritto a: essere informato della natura e dei motivi legati all’accusa formulata a suo carico, difendersi personalmente o tramite avvocato di fiducia/d’ufficio, a disporre del tempo per preparare la sua difesa, ad esaminare o far esaminare i testimoni e farsi assistere gratuitamente da un interprete se non parla o comprende la lingua usata in udienza.
La costituzione è la fonte sovraordinata interna. L’art.24.1 stabilisce che “tutti possono agire in giudizio per tutelare i propri interessi e che la difesa è un diritto inviolabile” mentre il secondo comma stabilisce che “anche ai non abbienti devono essere garantiti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. Ex art. 25.1 “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge” ed il secondo comma stabilisce che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso”. Ex art. 27 Cost. “l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva” ed il secondo comma stabilisce che “la pena deve avere funzione rieducativa”. L’art. 111 (riformato da una L.cost. del 1999) riguarda il giusto/equo processo regolato dalla legge e sintetizza gli orientamenti promossi dall’art 6 CEDU e anche ex art.14 del patto internazionale dei diritti civili e politici firmato a New York nel 1966. Infine, la Cost. agli artt. 101 ss detta la disciplina riguardante la magistratura.
Schema generale del processo penale in Italia
Come funziona un processo penale in Italia?
- Fase delle indagini—> dalla notizia di reato alla determinazione, da parte del PM in ordine all’esercizio dell’azione penale-> il procedimento penale inizia con una notizia di reato (notitia criminis), iscritta in un registro ex art 335 c.p.p. , poi segue la fase delle indagini preliminari che hanno una loro durata predeterminata, in questa fase o c’è l’indagato oppure non c’è (ignoti) ed alla fine delle indagini (fino a questa fase c’è il segreto istruttorio) si arriva alla seconda fase
- Fase in cui il PM decide in ordine all’esercizio dell’azione penale-->egli tira le somme e decide se presentare richiesta di archiviazione al GIP che deciderà se emanare oppure no con decreto di archiviazione o in caso contrario sollecitare nuove indagini o addirittura impone coattivamente l’accusa, viceversa se il PM esercita l’azione penale, formula l’imputazione e da indagati si diventa imputati e da procedimento andiamo a processo. Per i reati più gravi il processo si apre con l’udienza preliminare davanti al GUP, davanti ad esso ci saranno le parti, l’imputato ed il difensore e si decide se c’è materia per fare il processo e si rinvia a giudizio con DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO ex art. 429 c.p.p. (con ora, giorno e giudice-->edictio actionis e vocatio in ius) oppure ci sarà SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE ex art. 425 c.p.p. Per i reati meno gravi l’udienza preliminare si omette ed il PM li cita direttamente a giudizio (citazione diretta a giudizio e si va direttamente a dibattimento).
- Fase processuale-->dibattimento, discussione, dispositivo e motivazione. Tale fase si scompone in primo grado e successivi gradi di impugnazione ed il PM deve provare la colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Il processo di primo grado può essere a cognizione piena o un giudizio contratto; l’impugnazioni è di regola, un giudizio allo stato degli atti mentre il ricorso per cassazione si ha solo per questioni di legittimità. Sentenza di proscioglimento-->sentenze di proscioglimento in rito (non doversi procedere) e nel merito (assoluzione).
Capitolo 3: I soggetti di diritto pubblico del processo penale
Soggetti e parti del processo penale
Chi sono i soggetti e chi sono le parti del processo penale? I soggetti del procedimento penale hanno il potere di compiere atti a cui segue il dovere di un altro soggetto di attuare un atto consequenziale. Le parti invece, sono quei soggetti che hanno il potere di chiedere al giudice una decisione in relazione all’imputazione e coloro contro i quali tale decisione è chiesta. Ci sono poi altre parti e il codice le definisce persone che partecipano al procedimento e questi non hanno potere di iniziativa né di chiedere al giudice una decisione in relazione all’imputazione.
I soggetti
- Giudice (mai parte)
- PM
- PG-->questi 3 sono soggetti necessari
- Indagato/imputato
- PO o danneggiata dal reato
- Parte civile
- Responsabile civile
- Civilmente obbligato alla pena pecuniaria—> soggetti meramente eventuali
Le parti
Sono parti necessarie del processo, senza le quali questo non esisterebbe:
- PM
- Imputato che si costituisce mediante il difensore
Sono invece parti meramente eventuali:
- La parte civile
- PO/danneggiato
- Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria
- Responsabile civile
Prima di parlare del giudice, parliamo della magistratura...
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