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-LE IMPUGNAZIONI:
il legislatore del 1988 si è concentrato sulla riforma del primo grado, conformandosi al modello accusatorio ed in
linea con le carte internazionali. La disciplina delle impugnazioni invece, sono invece rimaste pressoché inalterate
dal codice del 1930 a quello del 1988. I mezzi di impugnazione ordinari sono: 1)appello (di merito) 2)cassazione
(di legittimità).
Regole generali: Ex art.568 cpp C1“la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a
impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati”-->principio di tassatività.
“Sono
C2 sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i
quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze”-->già espresso dall’art.111.7 Cost. Poi la norma
“salvo
prosegue aggiungendo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di
competenza a norma dell'articolo 28”.
“Per è
C4 proporre impugnazione necessario avervi interesse-->impugno per avere un effetto migliorativo,
effetto negativo in primo grado e questo vale soprattutto per l’imputato e la parte civile.
impugna chi ha avuto un
“Il
C4-bis pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con
se si accorge di un errore di giustizia insito nella
ricorso per cassazione”-->impugnazione a favore dell’imputato
pronuncia ma solo con ricorso per cassazione.
“L'impugnazione è
C5 ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha
è
proposta. Se l'impugnazione proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente”-
impugnationis, se chi propone l’impugnazione non lo fa come dovrebbe ci sarà un favor, per esempio se
->favor
voglio impugnare una sentenza inappellabile allora non perderà effetti ma si tiene buona e si ricorrerà per
cassazione-->rileva il contenuto e non la forma.
“ricorso per saltum”: lo fa la parte che avrebbe diritto di appellare ma propone ricorso direttamente
Ex art.569 cpp
in cassazione. di presentare l’impugnazione) ed interesse
Legittimazione ad impugnare (potere sono i requisiti che concorrono
alla presentazione dell’impugnazione con la sola differenza che per l’interesse deve essere accertato caso per caso.
Ex art.570 cpp: il PM può impugnare la sentenza di primo grado ma anche il procuratore della repubblica presso il
tribunale ed il procuratore generale della repubblica presso la corte d’appello.
l’imputato può proporre impugnazione personalmente o tramite il proprio procuratore speciale ma
Ex art.571 cpp:
non può personalmente presentare ricorso per cassazione. Inoltre il difensore può sempre proporre impugnazione,
anche senza procura speciale ma in questo caso l’imputato può togliere effetto all’atto proposto dal suo legale
difensore. “La
Ex art.572-576 cpp: la parte civile può impugnare la sentenza infatti parte civile può proporre impugnazione,
contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile,
contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile può altresì proporre impugnazione
contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito” e
questo perché una sentenza di proscioglimento incide sulla non pronuncia del giudice sul risarcimento del danno
quindi se impugna la sentenza di condanna questo riguarderà i capi sull’azione civile, se invece impugna la
sentenza di proscioglimento questa si limiterà ai soli effetti della responsabilità civile. Parte civile, persona offesa
anche non costituita ed enti rappresentativi degli interessi lesi possono pure limitarsi a sollecitare il PM affinchè
proponga impugnazione ad ogni effetto penale.
“quando il giudice di primo grado ha ordinato la confisca, il giudice dell’impugnazione, il
Ex art.578-bis cpp:
giudice di appello o la corte di cassazione nel dichiarare il reato estinto o prescritto decidono sull’impugnazione
accertamento della responsabilità dell’imputato”
ai soli effetti della confisca, previo quindi la persona fisica va
prosciolta MA se il giudice dell’impugnazione si prende la briga di dire che il reato è stato accertato allora devo
ordinare lo stesso la confisca.
Come si propone l’impugnazione? sia per atto di appello che per ricorso per cassazione:
l’impugnazione
Ex art.581 cpp si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la
data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, di : a) dei
(uno degli elementi del capo, dall’elemento soggettivo al nesso causale)
capi/o (imputazione) o dei punti/o della
decisione al/ai quali si riferisce l’impugnazione—> funzionale a circoscrivere la parte della decisione non oggetto
di censura e che quindi non si devolve al giudice della cognizione superiore e la parte non censurata passa in
giudicato b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione--
all’impugnante le precisazioni circa la piattaforma probatoria utilizzata dal giudicante
>per sollecitare c) delle
richieste, anche istruttorie (petitum) d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che sorreggono ogni richiesta (causa petendi) e la loro rilevanza nel caso concreto.
l’atto di impugnazione deve essere presentato personalmente o mediante incaricato presso la
Ex art.582 cpp:
cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, poi l’atto di impugnazione viene immesso nel
fascicolo con la sentenza e sarà inviato al giudice competente per l’impugnazione. Inoltre, le parti private e i
difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del
è
luogo in cui si trovano, se tale luogo diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un
agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise
il provvedimento impugnato.
l’impugnazione può essere altresì inviata con telegramma o a mezzo raccomandata ed il termine di
Ex art.583 cpp:
proposizione decorre dal giorno in cui è posto il timbro postale.
Quali sono i termini per impugnare?
Ex art.585 cpp abbiamo 3 ordini di termini per proporre impugnazione, a pena di decadenza, infatti: 1) se il giudice
di primo grado emette sentenza con lettura contestuale della motivazione-->15gg di tempo per presentare
l’impugnazione dalla lettura 2) se il giudice legge il dispositivo e riserva il deposito delle motivazioni entro 15gg—
> 30gg di tempo per presentare impugnazione dal deposito della motivazione 3) se invece riserva il deposito delle
motivazioni ad un termine più ampio, al massimo 90gg—> 45gg per presentare impugnazione dal deposito della
motivazione. Se il giudice non deposita la motivazione entro i termini che si è dato, diventa onere della sua
cancelleria avvisare il difensore dell’avvenuto deposito ed il termine da qui decorre.
Fino a 15gg prima dell’udienza possono essere presentati, nella cancelleria del giudice dell’impugnazione motivi
nuovi con copie per tutte le parti; l’eventuale inammissibilità dell’impugnazione si estende anche ai motivi nuovi.
“impugnazioni di ordinanze emesse in dibattimento”: come per esempio
Ex art.586 cpp sulle questioni preliminari
o in materia di prova; se queste ordinanze hanno rigettato delle richieste di una parte e quindi si ha interesse ad
impugnarla il sistema prevede che esse siano impugnabili con l’impugnazione della sentenza che decide il grado
salvo il caso di ordinanze in materia di libertà personale che possono essere impugnate immediatamente.
“rinuncia all’impugnazione”:
Ex art.589 cpp il PM può validamente disporre delle impugnazioni proposte senza
l’azione penale) entro l’apertura del dibattimento, così come le altre parti
violare il 112 Cost (obbligo di esercitare
sono libere di rinunciare all’impugnazione in toto o di alcuni capi/punti per i quali hanno proposto impugnazione in
precedenza. l’impugnazione è inammissibile quando
Ex art 591cpp chi la presenta non è legittimato o non ha interesse, quando
il provvedimento non è impugnabile e per inosservanza delle disposizioni ex artt 581, 582, 583,585 e 586. È il
giudice dell’impugnazione che valuta l’ammissibilità della stessa e l’inammissibilità può essere dichiarata in ogni
stato e grado del procedimento.
L’APPELLO: “casi di appello”: per quali sentenze è previsto l’appello? Sono appellabili sia sentenze di condanna
Ex art.593 cpp
che di proscioglimento. In via generale, l’imputato può sempre appellare contro le sentenze di condanna mentre il
PM lo può fare solamente quando la sua domanda non ha trovato pieno accoglimento altrimenti no. Viceversa il
PM può sempre appellare le sentenze di proscioglimento mentre l’imputato può appellare le sentenze di
proscioglimento salvo che il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso—> con l’interesse ad
combacia
impugnare. Le corti investite dell’appello sono sempre un organo collegiale quindi composto da 3 giudici.
le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e i
Sono in ogni caso inappellabili
proscioglimenti relativi a contravvenzioni punite con ammenda o pena alternativa.
Quando contro la stessa sentenza sono proposti più mezzi di impugnazione, appello e ricorso per cassazione,
quest’ultimo si converte nell’appello qualora le diverse domande siano connesse per ragioni oggettive, soggettive e
teleologiche.
Anche il giudizio di appello è caratterizzato dal principio della domanda che circoscrive l’ambito della cognizione
del giudice. Se l’appello riguarda una sentenza di condanna il giudice può aumentare la pena, revocare benefici,
mutare la specie della pena, applicare misure di sicurezza e adottare altri provvedimenti consentiti dalla legge. Se si
appella una sentenza di proscioglimento a questo poteri si aggiungono la facoltà di prosciogliere per una
motivazione diversa da quella della sentenza appellata, se conferma la sentenza di primo grado può applicare
modificare o escludere pene accessorie e misure di sicurezza.
Inoltre i