Diritto penale (5 dicembre 2013) Prof. Catenacci
Soggetto attivo del reato
La responsabilità penale delle persone giuridiche. D. Lgs. 231/2001, responsabilità amministrativa da reato. Fino a qualche tempo fa non si pensava che le persone giuridiche potessero rispondere penalmente: societas delinquere non potest -> societas puniri potest.
Oggi alcuni reati producono una responsabilità anche a carico dell’ente nel cui interesse o vantaggio quella persona ha agito. A certe condizioni la responsabilità si estende alla persona giuridica. Per tempo si è pensato che bastava punire gli autori materiali del reato e che non ci fosse anche bisogno di punire un soggetto astratto per il quale non c’è finalità rieducativa.
Tuttavia l’economia moderna ha affinato le tecniche criminali a partire dagli anni ’70. La corruzione può non solo essere commessa dall’AD per un suo interesse ma anche essere frutto di una politica d’impresa che si basa sulla concorrenza sleale. Non c’è una complicità dell’ente, c’è un clima indefinito che porta all’uso di strumenti illegittimi. Il fatto che l’ente non ci rimetta mai è il modo migliore per spingere a delinquere perché chi realmente trae profitto rimane estraneo alla pena. Ragioni politico-criminali hanno introdotto la responsabilità degli enti.
D. Lgs. 231/2001
Il D. Lgs. 231/2001 (“La 231”) crea un sottosistema penale, con una sua parte sostanziale e una processuale. Il reato presupposto è quel reato da cui può scaturire un reato dell’ente. Il nostro decreto non si applica a tutti i reati ma ne seleziona alcuni. Negli anni la parte speciale della 231 si è formata e ampliata, da ultimo con la Legge Severino (l. 190/2012). In giurisprudenza ci sono ipotesi ricorrenti come quelli contro la PA. Poi ci sono tipici reati economici come il riciclaggio.
Parte della dottrina ha definito inutile l’introduzione di reati per infortuni sul lavoro. Si diceva che l’ente non trae interesse dalla morte di un suo lavoratore. Tuttavia si può non avere interesse ad adottare le norme-antinfortunistiche. Questa normativa riguarda soprattutto le piccole imprese.
La responsabilità dell’ente è una disperata richiesta di aiuto dell’ordinamento non per la repressione dei reati ma per la loro prevenzione attraverso la gestione del rischio. Gli enti virtuosi si uniscono per limitare il rischio. Modello generale di cooperazione e gestione degli enti per prevenire il reato. Per questo non si cerca il dolo ma la colpa.
Si responsabilizza l’ente al punto tale che ha interesse a prevenire l’evento e se questo si realizza è colpa sua.
Art. 6 - Criteri di imputazione del fatto all’ente
Si parla di ente perché ha ad oggetto tutte le persone giuridiche, tutti i soggetti collettivi, riconosciuti o meno, ad eccezione dello Stato. Imputazione: attribuzione di responsabilità. La colpa dell’ente non è quella dell’art 43 c.p. ma si ha quando l’ente commette uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss della 231 (reato presupposto). Il reato deve essere commesso da alcuni autori divisi in due categorie: i vertici (chi rappresenta, gestisce o amministra) e quelli che sono sottoposti a direzione o vigilanza da parte dei vertici.
In materia penale la forma conta pochissimo, come l’intitolazione del contratto. Perché solo queste due categorie di soggetti? Art. 6 nell’ipotesi in cui il fatto sia contestato a un vertice la responsabilità si presume -> principio dell’immedesimazione organica -> inversione dell’onere della prova. Per un soggetto subordinato il PM dovrà invece dimostrare la responsabilità dell’ente. La distinzione tra soggetti serve a distinguere l’onere probatorio.
Qualche elemento di incertezza è la parola rappresentanza. Rappresentanza legale. Il terzo requisito è che il soggetto deve agire a vantaggio dell’ente. Il criterio dell’interesse o vantaggio è quello effettivamente dirimente.
L’ultimo elemento, il più importante, è la c.d. colpa di organizzazione: bisogna verificare se l’ente ha fatto tutto il possibile per evitare che l’evento si verificasse. La colpa è qui l’inosservanza di alcune regole cautelari contenute nell’art. 6 e consistono nell’adempimento ad alcuni oneri.
Modello organizzativo che contiene delle regole interne per prevenire i reati, per minimizzare il rischio e non per azzerarlo -> fraudolenta elusione del modello. Deve essere un modello idoneo a evitare i rischi. Ma come si misura l’idoneità del modello? La valutazione dell’idoneità, in un primo momento, si accertava a posteriori ma era un criterio che non aveva senso. Poi si è adottato il sistema della prognosi postuma. Ma anche qui basterà una piccola imprecisione, anche non collegata al fatto, per rendere il modello inidoneo.
Idoneità requisito problematico al quale è stato affiancata una seconda regola cautelare: l’efficace esecuzione del modello. L’ente deve instaurare un organismo di vigilanza che vigili non sulla commissione di reati ma sull’efficacia attuazione del modello. Questi modelli quindi sono autoreferenziali e hanno delle sanzioni. Non c’è però nessun obbligo di garanzia ex art. 40 secondo comma c.p. Su questo si è tutti d’accordo perché l’organismo vigila solo sull’applicazione del modello. Solo per il riciclaggio (l.231/2007) si fissa in capo all’ODV un potere di impedire il fatto ma è l’unico caso.
L’organismo di vigilanza ha omesso di vigilare, anche qui c’è un problema di organizzazione come per l’inidoneità del modello. Colpa organizzazione: negligenza organizzativa (culpa in vigilando): si fonda su tre regole cautelari fondamentali ossia il modello idoneo, l’adozione effettiva e l’efficace attuazione del modello.
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Diritto penale - la responsabilità degli enti
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